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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 17399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17399 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice unico, dott.ssa Daniela D'Auria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 45089/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi riservata in decisione in data 8.7.2025, con termine di deposito delle memorie di replica al 27.10.2025, e vertente
TRA
con il patrocinio dell'Avvocato Antonio Morelli Parte_1
ATTORE
E
, con il patrocinio dell'Avvocato Francesco Vanni Controparte_1
CONVENUTA
Oggetto: indennizzo su ZZ NF
CONLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note di trattazione scritta in atti, e segnatamente:
Per parte attrice
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Adito, accertato il diritto dell'attore ricorrendone i requisiti richiesti dalla polizza de qua, a ricevere l'indennità di cui alla polizza all'epoca vigente e stipulata in suo favore dalla convenuta con la , Controparte_1 Controparte_2 altresì, che esso attore è rimasto vittima dell'incidente stradale occorso il 02.09.2005 e descritto in narrativa, per l'effetto anche previo eventuale accertamento di mala gestio della
1 pratica da parte della convenuta, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere all'attore l'indennità da infortunio previsto dalla ridetta polizza da quantificarsi in corso di causa e/o comunque, non inferiore ad € 150.000,00 ovvero di quella minore e/o maggiore somma che risulterà di giustizia oppure di quella diversa somma che il Tribunale riterrà dovuta anche in via equitativa sulla scorta della sussistenza ed esistenza del danno procurato all'attore e sua risarcibilità sul presupposto dell'impossibilità ad una stima esatta del danno, per mancato deposito della polizza di assicurazione al tempo vigente e stipulata tra e . Controparte_1 Controparte_2
In via subordinata, ove la Giudicante non ritenesse provato l'entità del danno riportato dall'attore nell'evento dell'incidente stradale descritto in citazione, pronunciata in ogni caso la condanna della convenuta per mala gestio inerente la fase preliminare Controparte_1 amministrativa descritta nella polizza infortuni all'epoca vigente e contrattualmente ad essa spettante, si chiede che la Giudicante si pronunci sull'an debeatur riservando la pronuncia sul quantum debeatur del danno riportato dall'attore, ad altro giudizio ex art. 278 cpc e comunque accordare una provvisionale per l'entità del danno emergente dalla CTU depositata.
In ogni caso con il favore delle spese legali del presente giudizio, comprensivi di rimborso forfettario 15% per spese generali ed accessori di legge, da liquidarsi in favore dello scrivente difensore che dichiara essere antistatario.
Per il convenuto (che si è riportato agli “scritti difensivi”, sicché dovrà aversi riguardo alle conclusioni da ultimo precisate nella mem. ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc)
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della rispetto alla domanda di risarcimento a termini di polizza Controparte_1
e/o, comunque, accertato che la ha adempiuto agli obblighi che le Controparte_1 competevano in base alla polizza di cui è causa, respingere, per i motivi addotti, le domande tutte svolte a qualsiasi titolo da parte attrice nei confronti della . Con Controparte_1 vittoria di spese di lite e oneri di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Sullo svolgimento del processo
1.1 ha convenuto in giudizio la , chiedendone la Parte_1 Controparte_1 condanna al pagamento dell'indennizzo – quantificato complessivamente in euro 150.000,00,00
– dovutogli per l'infortunio subito in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data
2.09.2005, e ciò previo accertamento della mala gestio della pratica da parte della convenuta.
Ha dedotto che:
2 - il giorno 2 settembre 2005, nel mentre si trovava alla guida della propria autovettura, aveva perso il controllo del veicolo andando a collidere contro alcuni alberi posti lungo la carreggiata;
- in conseguenza dell'evento aveva riportato danni materiali e lesioni personali ed in particolare
“frattura multi frammentaria tibiale e trimalleolare del collo del piede destro”;
- l'attore, in qualità di agente di commercio ed iscritto alla , beneficiava Controparte_1 di una ZZ NF a fronte della quale, in data 26 luglio 2006, aveva inviato alla predetta richiesta di indennizzo;
CP_1
- la polizza assicurativa era stata stipulata, in favore di tutti gli iscritti, dalla CP_1
con la compagnia di assicurazioni (ora );
[...] CP_3 CP_2
- la non aveva riscontrato la richiesta di indennizzo né le successive note, e CP_1 tantomeno lo aveva informato in merito alle generalità della compagnia assicuratrice ed alle condizioni generali del contratto di assicurazione;
- solo in data 15.01.2014 la convenuta aveva fornito riscontro all'attore, informandolo che aveva provveduto a notiziare del sinistro il proprio Broker e che questi non aveva potuto inviare la denuncia alla compagnia di assicurazione in quanto carente di documentazione;
CP_3
- nessun indennizzo era stato, dunque, corrisposto al sig. nonostante le reiterate Parte_1 richieste e la procedura di mediazione introdotte dall'attore nei confronti della e di CP_1
(già ), entrambe conclusesi con esito negativo per la Controparte_4 CP_3 mancata adesione delle società chiamate.
1.2 si è costituita chiedendo il rigetto della domanda attorea, Controparte_1 contestandone la fondatezza. In particolare, ha dedotto preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, dovendo l'attore rivolgere la domanda direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice;
ha rivendicato la correttezza del comportamento tenuto nella gestione dei rapporti con il danneggiato, avendo ottemperato, a termini di polizza, a tutti gli incombenti previsti, notiziando prontamente il proprio Broker dell'evento assicurativo;
ha formulato istanza di chiamata in giudizio di . Controparte_2
1.3 Respinta l'istanza di chiamata in giudizio della società , la causa, Controparte_2 dapprima trattenuta in decisione, è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del 14 novembre 2024, per poi, espletata CTU, essere nuovamente trattenuta in decisione.
2. Sulla domanda azionata.
Dagli atti di causa risulta che la , a beneficio dei propri iscritti, ha stipulato, Controparte_1 in qualità di contraente, un contratto di assicurazione contro gli infortuni con la allora compagnia . CP_3
3 Il contratto perfezionato dalle parti risulta inscrivibile nel tipo descritto dall'art. 1891 c.c. che disciplina l'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta.
Ciò detto, l'assicurato ha azione diretta nei confronti della società assicuratrice, in quanto, trattandosi di assicurazione per conto altrui, fanno capo direttamente a questi, ai sensi del secondo comma dell'art. 1890 cod. civ., i diritti derivanti dal rapporto assicurativo.
Deve, dunque, ritenersi che l'attore nel caso di specie avesse azione diretta nei confronti della società assicuratrice, in quanto, trattandosi di assicurazione per conto altrui, facevano capo direttamente all'assicurato, ai sensi del secondo comma dell'art. 1890 cod. civ., i diritti derivanti dal rapporto.
Lamenta tuttavia l'attore che, a fonte degli inadempimenti ascrivibili alla convenuta, egli aveva perso il suo diritto di credito, andato prescritto, e per tal verso chiede la condanna di CP_1 al pagamento delle somme oggetto di giudizio.
E, tuttavia, pur volendosi inquadrare la domanda proposta in un'azione risarcitoria per lesione del credito, la stessa è non di meno infondata.
Ed infatti l'attore che agisce per far valere i suoi diritti risarcitori per lesione del credito è onerato, tra l'altro, della prova del credito (nella sua esistenza ed entità) andato perso per fatto asseritamente imputabile alla convenuta.
Ciò posto il signor avrebbe dovuto fornire la prova positiva del suo credito Parte_1 indennitario, provando quindi la concretizzazione del rischio oggetto di copertura assicurativa.
Segnatamente, incombeva su parte attrice ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di dimostrare che si era verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso aveva causato il danno di cui si reclamava il ristoro (“In tema di assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si
è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro. Nei casi in cui ai fini della ricomprensione del rischio nella garanzia rilevi anche l'elemento psicologico del danneggiante, di questo l'assicurato può fornire prova anche mediante presunzioni” cfr. Cass. sent. n. 30656/2017).
Al riguardo, in corso di causa è stato conferito incarico al CTU, Dr. , per Persona_1
l'accertamento del danno lamentato dall'attore.
Tra i punti salienti dell'elaborato si riportano quelli in cui il consulente ha affermato che:
“…non si ritiene poter formulare un giudizio riguardo il soddisfacimento dei criteri medico- legali riguardo il nesso di causalità: Criterio cronologico, Criterio topografico, Criterio
4 clinico, Criterio modale, Criterio di efficienza causale…Dalla sola documentazione in atti non
è possibile esprimere un giudizio sul nesso causale con l'allegato, ma non documentato, incidente stradale. La valutazione medico-legale della attuale menomazione potrebbe, qualora risarcibile, essere valutata in polizza infortuni, cui dobbiamo fare riferimento, con il 12-13%
(dodici-tredici per cento) a tabelle ANIA e il 22-23% (ventidue-ventitré per cento) a tabelle
INAIL. Gli allegati, ma non documentati, giorni di degenza ospedaliera sarebbero 21
(ventuno)…”.
A tali condivisili conclusioni il CTU giunge in ragione della circostanza che, a fronte del dedotto infortunio del 2.09.2005, non sono state depositate le cartelle cliniche inerenti il primo soccorso ed i successivi, eventuali, ricoveri, ma solo gli esiti di controlli strumentali (il primo dei quali, peraltro, è successivo di oltre un mese rispetto al lamentato infortunio).
Nel caso di specie, dunque, le deduzioni e le allegazioni attoree non sono suffragate da idonea documentazione quanto al nesso causale tra l'evento descritto nell'atto introduttivo ed il danno lamentato e, dunque, la sussumibilità del caso concreto nel novero dei rischi assicurati.
Mancando la prova del credito che si assume perduto per fatto imputabile alla convenuta, la domanda deve essere respinta.
In assenza di consenso – mai prestato nemmeno implicitamente dalla convenuta - rimane poi inammissibile la richiesta (formulata in sede di precisazioni delle conclusioni) di limitare la statuizione alla condanna generica, ex art. 278 cpc.
3. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di CTU vengono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) respinge la domanda attorea;
2) condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida Parte_1 Controparte_1 in euro 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3) pone definitamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Roma, 7.12.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Daniela D'Auria)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice unico, dott.ssa Daniela D'Auria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 45089/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi riservata in decisione in data 8.7.2025, con termine di deposito delle memorie di replica al 27.10.2025, e vertente
TRA
con il patrocinio dell'Avvocato Antonio Morelli Parte_1
ATTORE
E
, con il patrocinio dell'Avvocato Francesco Vanni Controparte_1
CONVENUTA
Oggetto: indennizzo su ZZ NF
CONLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note di trattazione scritta in atti, e segnatamente:
Per parte attrice
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Adito, accertato il diritto dell'attore ricorrendone i requisiti richiesti dalla polizza de qua, a ricevere l'indennità di cui alla polizza all'epoca vigente e stipulata in suo favore dalla convenuta con la , Controparte_1 Controparte_2 altresì, che esso attore è rimasto vittima dell'incidente stradale occorso il 02.09.2005 e descritto in narrativa, per l'effetto anche previo eventuale accertamento di mala gestio della
1 pratica da parte della convenuta, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere all'attore l'indennità da infortunio previsto dalla ridetta polizza da quantificarsi in corso di causa e/o comunque, non inferiore ad € 150.000,00 ovvero di quella minore e/o maggiore somma che risulterà di giustizia oppure di quella diversa somma che il Tribunale riterrà dovuta anche in via equitativa sulla scorta della sussistenza ed esistenza del danno procurato all'attore e sua risarcibilità sul presupposto dell'impossibilità ad una stima esatta del danno, per mancato deposito della polizza di assicurazione al tempo vigente e stipulata tra e . Controparte_1 Controparte_2
In via subordinata, ove la Giudicante non ritenesse provato l'entità del danno riportato dall'attore nell'evento dell'incidente stradale descritto in citazione, pronunciata in ogni caso la condanna della convenuta per mala gestio inerente la fase preliminare Controparte_1 amministrativa descritta nella polizza infortuni all'epoca vigente e contrattualmente ad essa spettante, si chiede che la Giudicante si pronunci sull'an debeatur riservando la pronuncia sul quantum debeatur del danno riportato dall'attore, ad altro giudizio ex art. 278 cpc e comunque accordare una provvisionale per l'entità del danno emergente dalla CTU depositata.
In ogni caso con il favore delle spese legali del presente giudizio, comprensivi di rimborso forfettario 15% per spese generali ed accessori di legge, da liquidarsi in favore dello scrivente difensore che dichiara essere antistatario.
Per il convenuto (che si è riportato agli “scritti difensivi”, sicché dovrà aversi riguardo alle conclusioni da ultimo precisate nella mem. ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc)
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della rispetto alla domanda di risarcimento a termini di polizza Controparte_1
e/o, comunque, accertato che la ha adempiuto agli obblighi che le Controparte_1 competevano in base alla polizza di cui è causa, respingere, per i motivi addotti, le domande tutte svolte a qualsiasi titolo da parte attrice nei confronti della . Con Controparte_1 vittoria di spese di lite e oneri di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Sullo svolgimento del processo
1.1 ha convenuto in giudizio la , chiedendone la Parte_1 Controparte_1 condanna al pagamento dell'indennizzo – quantificato complessivamente in euro 150.000,00,00
– dovutogli per l'infortunio subito in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data
2.09.2005, e ciò previo accertamento della mala gestio della pratica da parte della convenuta.
Ha dedotto che:
2 - il giorno 2 settembre 2005, nel mentre si trovava alla guida della propria autovettura, aveva perso il controllo del veicolo andando a collidere contro alcuni alberi posti lungo la carreggiata;
- in conseguenza dell'evento aveva riportato danni materiali e lesioni personali ed in particolare
“frattura multi frammentaria tibiale e trimalleolare del collo del piede destro”;
- l'attore, in qualità di agente di commercio ed iscritto alla , beneficiava Controparte_1 di una ZZ NF a fronte della quale, in data 26 luglio 2006, aveva inviato alla predetta richiesta di indennizzo;
CP_1
- la polizza assicurativa era stata stipulata, in favore di tutti gli iscritti, dalla CP_1
con la compagnia di assicurazioni (ora );
[...] CP_3 CP_2
- la non aveva riscontrato la richiesta di indennizzo né le successive note, e CP_1 tantomeno lo aveva informato in merito alle generalità della compagnia assicuratrice ed alle condizioni generali del contratto di assicurazione;
- solo in data 15.01.2014 la convenuta aveva fornito riscontro all'attore, informandolo che aveva provveduto a notiziare del sinistro il proprio Broker e che questi non aveva potuto inviare la denuncia alla compagnia di assicurazione in quanto carente di documentazione;
CP_3
- nessun indennizzo era stato, dunque, corrisposto al sig. nonostante le reiterate Parte_1 richieste e la procedura di mediazione introdotte dall'attore nei confronti della e di CP_1
(già ), entrambe conclusesi con esito negativo per la Controparte_4 CP_3 mancata adesione delle società chiamate.
1.2 si è costituita chiedendo il rigetto della domanda attorea, Controparte_1 contestandone la fondatezza. In particolare, ha dedotto preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, dovendo l'attore rivolgere la domanda direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice;
ha rivendicato la correttezza del comportamento tenuto nella gestione dei rapporti con il danneggiato, avendo ottemperato, a termini di polizza, a tutti gli incombenti previsti, notiziando prontamente il proprio Broker dell'evento assicurativo;
ha formulato istanza di chiamata in giudizio di . Controparte_2
1.3 Respinta l'istanza di chiamata in giudizio della società , la causa, Controparte_2 dapprima trattenuta in decisione, è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del 14 novembre 2024, per poi, espletata CTU, essere nuovamente trattenuta in decisione.
2. Sulla domanda azionata.
Dagli atti di causa risulta che la , a beneficio dei propri iscritti, ha stipulato, Controparte_1 in qualità di contraente, un contratto di assicurazione contro gli infortuni con la allora compagnia . CP_3
3 Il contratto perfezionato dalle parti risulta inscrivibile nel tipo descritto dall'art. 1891 c.c. che disciplina l'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta.
Ciò detto, l'assicurato ha azione diretta nei confronti della società assicuratrice, in quanto, trattandosi di assicurazione per conto altrui, fanno capo direttamente a questi, ai sensi del secondo comma dell'art. 1890 cod. civ., i diritti derivanti dal rapporto assicurativo.
Deve, dunque, ritenersi che l'attore nel caso di specie avesse azione diretta nei confronti della società assicuratrice, in quanto, trattandosi di assicurazione per conto altrui, facevano capo direttamente all'assicurato, ai sensi del secondo comma dell'art. 1890 cod. civ., i diritti derivanti dal rapporto.
Lamenta tuttavia l'attore che, a fonte degli inadempimenti ascrivibili alla convenuta, egli aveva perso il suo diritto di credito, andato prescritto, e per tal verso chiede la condanna di CP_1 al pagamento delle somme oggetto di giudizio.
E, tuttavia, pur volendosi inquadrare la domanda proposta in un'azione risarcitoria per lesione del credito, la stessa è non di meno infondata.
Ed infatti l'attore che agisce per far valere i suoi diritti risarcitori per lesione del credito è onerato, tra l'altro, della prova del credito (nella sua esistenza ed entità) andato perso per fatto asseritamente imputabile alla convenuta.
Ciò posto il signor avrebbe dovuto fornire la prova positiva del suo credito Parte_1 indennitario, provando quindi la concretizzazione del rischio oggetto di copertura assicurativa.
Segnatamente, incombeva su parte attrice ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di dimostrare che si era verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso aveva causato il danno di cui si reclamava il ristoro (“In tema di assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si
è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro. Nei casi in cui ai fini della ricomprensione del rischio nella garanzia rilevi anche l'elemento psicologico del danneggiante, di questo l'assicurato può fornire prova anche mediante presunzioni” cfr. Cass. sent. n. 30656/2017).
Al riguardo, in corso di causa è stato conferito incarico al CTU, Dr. , per Persona_1
l'accertamento del danno lamentato dall'attore.
Tra i punti salienti dell'elaborato si riportano quelli in cui il consulente ha affermato che:
“…non si ritiene poter formulare un giudizio riguardo il soddisfacimento dei criteri medico- legali riguardo il nesso di causalità: Criterio cronologico, Criterio topografico, Criterio
4 clinico, Criterio modale, Criterio di efficienza causale…Dalla sola documentazione in atti non
è possibile esprimere un giudizio sul nesso causale con l'allegato, ma non documentato, incidente stradale. La valutazione medico-legale della attuale menomazione potrebbe, qualora risarcibile, essere valutata in polizza infortuni, cui dobbiamo fare riferimento, con il 12-13%
(dodici-tredici per cento) a tabelle ANIA e il 22-23% (ventidue-ventitré per cento) a tabelle
INAIL. Gli allegati, ma non documentati, giorni di degenza ospedaliera sarebbero 21
(ventuno)…”.
A tali condivisili conclusioni il CTU giunge in ragione della circostanza che, a fronte del dedotto infortunio del 2.09.2005, non sono state depositate le cartelle cliniche inerenti il primo soccorso ed i successivi, eventuali, ricoveri, ma solo gli esiti di controlli strumentali (il primo dei quali, peraltro, è successivo di oltre un mese rispetto al lamentato infortunio).
Nel caso di specie, dunque, le deduzioni e le allegazioni attoree non sono suffragate da idonea documentazione quanto al nesso causale tra l'evento descritto nell'atto introduttivo ed il danno lamentato e, dunque, la sussumibilità del caso concreto nel novero dei rischi assicurati.
Mancando la prova del credito che si assume perduto per fatto imputabile alla convenuta, la domanda deve essere respinta.
In assenza di consenso – mai prestato nemmeno implicitamente dalla convenuta - rimane poi inammissibile la richiesta (formulata in sede di precisazioni delle conclusioni) di limitare la statuizione alla condanna generica, ex art. 278 cpc.
3. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di CTU vengono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) respinge la domanda attorea;
2) condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida Parte_1 Controparte_1 in euro 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3) pone definitamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Roma, 7.12.2025
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