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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 17/04/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2333/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2333/2022 R.G, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Parte_1 C.F._1
Castagnoli presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Cervia (RA), via XX Settembre n. 145, in virtù di procura allegata alla memoria di nomina del nuovo difensore, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Ravenna del 17/5/2022
RICORRENTE
E
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Controparte_1 C.F._2
Foschini presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, via Dell'Aida n. 17, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per “- dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi , nata Parte_1 Parte_1
pagina 1 di 8 ad Altamonte (CS), il 03.01.1955, e , nato a [...]_3 Controparte_1
Lorenzo del Vallo (CS), il 05.01.1955, , con addebito in capo al sig. CodiceFiscale_4 [...]
; CP_1
- condannare il sig. a corrispondere alla sig.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1
assegno di mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 900,00 mensile, o quella diversa somma che sarà ritenuta congrua, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- condannare il sig. alla restituzione alla sig.ra degli arredi e suppellettili CP_1 Pt_1
contenuti nella casa familiare di cui all'elenco indicato in atto.
Con condanna del sig. alle anticipazioni ed ai compensi professionali del presente Controparte_1 procedimento, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge”; per : “ In via istruttoria ammettere tutte le prove testimoniali richieste da questo Controparte_1
difensore nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2, che qui integralmente si trascrivono, in quanto connotate da specificità, compiutamente articolate, e necessarie alla decisione sull'attribuzione dell'addebito della separazione a Pt_1 Pt_1
“1) Vero che durante tutta la sua attività lavorativa ha provveduto al mantenimento Controparte_1
della famiglia e alla crescita dei figli, e ha sostenuto tutte le spese per gli studi dagli stessi compiuti;
2) Vero che, per motivi di lavoro, era spesso assente da casa, ma costantemente Controparte_1
presente in famiglia al momento del rientro dai viaggi di lavoro;
3) Vero che i rapporti familiari sono sempre stati improntati alla massima correttezza;
4) Vero che i rapporti tra i coniugi si sono poco a poco deteriorati, in concomitanza con l'adesione di
alla confessione dei Testimoni di Geova;
Parte_1
5) Vero che dedicava poco tempo alla famiglia per presenziare a riunioni dei Parte_1
Testimoni di Geova, partecipare a viaggi dagli stessi organizzati, svolgere attività di proselitismo;
6) Vero che in più occasioni, gli adepti venivano ospitati presso l'abitazione familiare;
7) Vero che, anche in occasione di importanti ricorrenze, si allontanava da casa, Parte_1
incurante della presenza dei familiari riuniti;
8) Vero che era titolare di un conto corrente;
Parte_1
9) Vero che negli ultimi anni si è disinteressata delle esigenze del marito, al punto Parte_1
che non preparava i pasti e si rifiutava di lavare e stirare gli indumenti;
10) Vero che, nonostante le gravi condizioni di salute, per cui era stata riconosciuta al marito un'invalidità dell'80%, non forniva allo stesso adeguata assistenza;
Parte_1
pagina 2 di 8 11) Vero che si allontanò volontariamente dalla casa coniugale portando con sè Parte_1
tutti i beni personali e altri oggetti facenti parte dell'arredo dell'abitazione (coperte, lenzuola, aspirapolvere etc.);
12) Vero che le operazioni di trasloco vennero effettuate con l'assistenza del figlio e della di lui Per_1
Per_ compagna;
13) Vero che il figlio anche dopo la partenza della madre, ha convissuto con il padre, poi si è Per_1
reso indipendente, ma continua a frequentare l'abitazione di di Ravenna, Via Degli artigiani n. Per_3
7, dove si reca frequentemente per utilizzare la lavatrice, stendere il bucato, e per far compagnia al padre durante i pasti;
14) Vero che, dopo la separazione di fatto, la figlia alcune volte la settimana si reca dal Per_4
padre, lo aiuta nelle faccende domestiche, gli porta alimenti precotti, e pranza con lui;
15) Vero che, in conseguenza delle gravi menomazioni fisiche, è assistito nei lavori Controparte_1
domestici da una vicina di casa, . Parte_2
Testi:
, , (su tutti i capitoli) Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
(sul capitolo 15)”. Parte_2
Dichiarare inammissibili i capitoli di prova ammessi di cui ai cap. n. 32 e 33 di controparte, in quanto in contrasto con il principio generale di cui all'art. 244 c.p.c., e, conseguentemente, dichiarare inutilizzabile la testimonianza assunta in data 19.7.2024 da . Testimone_2
Nel merito respingere la domanda così come proposta da , in quanto infondata in Parte_1
fatto e diritto. In accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e , con addebito alla moglie. Con vittoria delle spese Controparte_1 Parte_1 legali”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/8/2022 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1
personale da , con cui contrasse matrimonio in Altomonte (CS), il 15/12/1974, Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1974, n. 23, p. II, s. A, con addebito al marito ed alle condizioni indicate nel ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione nacquero i figli il 19.11.1975, il 06.04.1978 e il 19.10.1985, tutti Tes_1 Per_4 Per_1
maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con memoria difensiva depositata in data 15/12/2022 si è costituito , che non si Controparte_1
opposto alla domanda di separazione, ma ha chiesto addebitarsi la separazione alla moglie e rigettarsi la domanda di mantenimento avanzata dalla stessa.
pagina 3 di 8 Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione tra le parti ed adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I.; nel giudizio è quindi intervenuto il P.M. e, successivamente, le parti hanno ritualmente integrato i rispettivi atti introduttivi.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., esperito l'interrogatorio formale di
[...]
, escussi i testimoni ammessi, acquisita documentazione varia, entro il termine concesso CP_1
ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 23/11/2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
1. Le circostanze dedotte dalle parti, la portata della conflittualità tra loro e l'insistenza nella domanda di separazione da parte di entrambi i coniugi consentono d'inferire la sopravvenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra gli stessi. Sulle conformi conclusioni del P.M. va, quindi, pronunciata la separazione personale fra le parti, per essere divenuta intollerabile tra loro la convivenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
2. Circa le reciproche domande di addebito della separazione avanzate da entrambi i coniugi va, invece, premesso in diritto che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. 16691/2020); cosicché, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (si veda in questi termini, per tutte, Cass. 40795/2021).
E tuttavia, secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità dal quale non v'è ragione per discostarsi, le violenze inferte al coniuge costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. n.7388/2017;
Cass. n.3925/2018). Anche un unico episodio, dunque, integra un comportamento idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona
(Cass. n.433/2016) e la reazione aggressiva della vittima non ne riduce la portata e l'efficienza causale
(cfr., in tali complessivi termini, Cass. ord. n. 27324/2022).
pagina 4 di 8 Il mutamento di fede religiosa e la conseguente partecipazione alle pratiche collettive del nuovo culto, poi, configurandosi come esercizio dei diritti garantiti dall'art. 19 Cost., non possono di per sé considerarsi come ragione di addebito della separazione, a meno che l'adesione al nuovo credo religioso non si traduca in comportamenti incompatibili con i concorrenti doveri di coniuge previsti dall'art. 143 cod. civ., in tal modo determinando una situazione di improseguibilità della convivenza
(cfr. Cass. 14728/2016).
Ebbene, per quanto concerne la domanda di addebito della separazione proposta da Parte_1 la stessa ha dedotto che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fosse da addebitarsi al marito per aver questi posto in essere comportamenti denigratori, offensivi e svalutativi nei suoi confronti, intensificatisi nel corso degli anni - ed in particolare quando Lo DO seppe che ella CP_1
deducente si era avvicinata alla comunità dei testimoni di Geova - e culminati in un'aggressione che provocò l'intervento dei Carabinieri in data 21/8/2021.
Il Collegio osserva, tuttavia, che non ha offerto prova delle offese alla sua dignità Parte_1 da parte del marito, atteso che l'unico testimone che ha reso dichiarazioni sul punto lo ha fatto in modo generico e, soprattutto, sulla base delle informazioni apprese dalla stessa ricorrente (cfr. testimonianza di in risposta al capitolo 19), cioè de relato actoris (sul valore sostanzialmente nullo Testimone_4
della testimonianza c.d. de relato actoris cfr., tra diverse, da ultimo, Cass. 4530/2025).
Quanto, poi, alle dichiarazioni della figlia delle parti in causa (cfr. testimonianza di Testimone_2
), la stessa ha narrato, confermando la dichiarazione scritta di cui al doc. 16 di parte ricorrente,
[...] che il padre avesse “umiliato” verbalmente la madre, non avendo accettato la di lei scelta di “cambiare fede religiosa”. Tale narrazione, tuttavia, deve ritenersi generica circa la collocazione temporale, la natura e la portata delle “umiliazioni” arrecate dal padre in danno della madre e pertanto non può ritenersi sufficiente per addebitare la separazione all'odierno resistente.
La domanda di addebito della separazione al marito avanzata da deve, pertanto, Parte_1
ritenersi infondata e va rigettata.
Quanto, invece, alla domanda di addebito della separazione alla moglie avanzata da , Controparte_1
a fondamento di tale domanda questi ha dedotto: che in conseguenza dell'adesione da parte della moglie al culto dei testimoni di Geova ella lo avesse progressivamente privato di ogni assistenza fisica e morale necessarie in relazione alle menomazioni fisiche da cui esso deducente era affetto, per dedicarsi alle attività di propaganda e sostegno in favore della congregazione;
che, in particolare, in conseguenza di tale adesione la moglie si fosse assentata continuamente dalla casa familiare, avesse omesso di curare le questioni domestiche ed avesse perfino utilizzato “il fondo cassa che il marito aveva messo a sua disposizione”; che da tanto derivassero le continue discussioni e litigi tra loro.
pagina 5 di 8 Ebbene, il Collegio osserva che le allegazioni di relative alla violazione dei doveri Controparte_1
coniugali da parte della moglie in conseguenza dell'adesione da parte della stessa alla congregazione dei testimoni di Geova devono ritenersi generiche (cfr. anche capitoli 5,7,9,10 della seconda memoria istruttoria che, in quanto generici, non sono stati ammessi, essendo invece irrilevanti, oltre che generiche, le circostanze di cui ai capitoli 4 e 6 della medesima memoria, parimenti non ammessi).
Pertanto deve ritenersi che l'odierno resistente non abbia offerto prova né della violazione dei doveri coniugali da parte della moglie, né del nesso di causalità tra la dedotta violazione e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e pertanto la domanda di addebito della separazione alla moglie, avanzata da , deve ritenersi infondata e va rigettata. Controparte_1
3. Quanto alla domanda di pagamento di un assegno di mantenimento da parte del marito avanzata da va premesso che per effetto della pronuncia di separazione tra i coniugi il giudice Parte_1
può riconoscere a uno dei essi il diritto a percepire un assegno di mantenimento, stabilendone la periodicità, purché la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente l'assegno e l'avente diritto non abbia “adeguati redditi propri” (cfr. art. 156, comma 1, c.c.), da intendersi come quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. sent. n. 12196/2017). E ciò, tuttavia, tenuto conto degli effetti che la disgregazione familiare comporta in punto di impoverimento dei partners e comunque di eventuali sopravvenienze incidenti sulle condizioni reddituali dei coniugi.
Nel caso di specie circa le condizioni reddituali e patrimoniali di deve osservarsi Parte_1
che la stessa risulta percettrice di una pensione sociale dell'importo pari ad euro 467,24 (cfr. doc. 22 di parte ricorrente). È pacifico tra le parti che l'organizzazione della vita familiare fu strutturata, fino a che la convivenza non divenne intollerabile, nel senso che provvedesse alla Controparte_1
percezione di un reddito lavorativo, essendo per tale finalità spesso assente da casa (autotrasportatore e poi anche meccanico) e si occupasse delle esigenze della famiglia tutta, salvo Parte_1
qualche lavoro temporaneo. risulta, poi, proprietaria di un immobile sito in Altomonte e vive in un immobile Parte_1
locato al prezzo di euro 400,00 mensili (cfr. doc. 7 di parte ricorrente). La parte è titolare di un c/c con un saldo al 31/12/2024 pari ad euro 4243,73 (cfr. doc. 22).
Per quanto attiene, invece, a questi percepisce una pensione di 1.400,00 euro mensili Controparte_1
circa ed è proprietario (cfr. doc. 11 di parte ricorrente) della casa familiare e di altro immobile – un capannone - pacificamente locato per il prezzo di euro 800,00 mensili. L'estratto del c/c e titoli prodotto dalla parte evidenzia al 31/12/2023 un saldo pari ad euro 45.687,92 e titoli con controvalore pari ad euro 2170,00. Al 30/6/2022, poi, Lo NO risultava contitolare/delegato in rapporti CP_1
finanziari che non sono sato documentati dalla parte (cfr. doc. 14.1 di parte ricorrente).
pagina 6 di 8 Pertanto, tenuto conto a) delle ricostruite capacità reddituali e patrimoniali delle parti e della disparità tra le stesse, b) della disponibilità da parte di di un immobile in provincia di Parte_1
Cosenza che, in mancanza di allegazioni e asseverazioni sul punto di cui la parte era onerata, deve ritenersi presumibilmente potenziale fonte di reddito, c) dell'età delle parti e degli oneri economici gravanti sulla moglie per le sue necessità, anche abitative, d) dell'insussistenza di adeguati redditi propri da parte della moglie, il Collegio ritiene equo porre a carico di l'obbligo di Controparte_1
contribuire al mantenimento di mediante la corresponsione dell'importo mensile di Parte_1
euro 450,00, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
4. Quanto alla domanda di restituzione degli arredi e suppellettili avanzata da tale Parte_1
domanda deve ritenersi inammissibile, come ritualmente eccepito da sin dalla Controparte_1
memoria difensiva, trattandosi di domanda restitutoria soggetta a rito ordinario e non avvinta da una connessione “per subordinazione” o “forte”, come invece richiesto dall'art. 40, comma 3, c.p.c., con le domande oggetto del presente giudizio di separazione giudiziale dei coniugi.
5. Quanto alla richiesta di ammissione delle prove reiterata in sede di precisazione delle conclusioni da parte del resistente, la stessa va rigettata per le ragioni già esposte nell'ordinanza del giudice istruttore del 2/11/2023, che qui devono intendersi richiamate.
6. Le spese del giudizio, tenuto conto della prevalente soccombenza di – in Controparte_1
relazione, in particolare, alla domanda di mantenimento del coniuge -, vanno compensate per ½ con condanna di al pagamento della restante metà di tali spese in favore dello Stato, Controparte_1
essendo ammessa in via provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
Tali spese si liquidano in dispositivo per intero, vale a dire in misura comprensiva della parte compensata, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. (scaglione indeterminabile, valori medi per la fase trattazione istruttoria e minimi per le fasi studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, rigettata o dichiarata inammissibile ogni diversa istanza e domanda come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2333/2022 R.G., così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di e , avendo i coniugi Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in Altomonte (CS), il 15/12/1974, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1974, n. 23, p. II, s. A;
pagina 7 di 8 b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Altomonte
(CS), all'esito del passaggio in giudicato, ai fini dell'annotazione;
c) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di Controparte_1 Parte_1
mediante la corresponsione dell'importo mensile di euro 450,00, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
d) compensa per ½ le spese di lite e condanna al pagamento della restante metà di Controparte_1
tali spese, che si liquidano per intero, vale a dire in misura comprensiva della parte compensata, in euro
98,00 per spese vive ed euro 4712,00 per compenso professionale, oltre spese generali, c.p.a. ed iva se dovuta, come per legge, in favore dello Stato essendo ammessa provvisoriamente al Parte_1
beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Ravenna del 17/5/2022;
e) provvede con separato decreto alla liquidazione del compenso al Difensore della parte ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 10/4/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Alessia Vicini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2333/2022 R.G, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Parte_1 C.F._1
Castagnoli presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Cervia (RA), via XX Settembre n. 145, in virtù di procura allegata alla memoria di nomina del nuovo difensore, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Ravenna del 17/5/2022
RICORRENTE
E
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Controparte_1 C.F._2
Foschini presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, via Dell'Aida n. 17, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per “- dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi , nata Parte_1 Parte_1
pagina 1 di 8 ad Altamonte (CS), il 03.01.1955, e , nato a [...]_3 Controparte_1
Lorenzo del Vallo (CS), il 05.01.1955, , con addebito in capo al sig. CodiceFiscale_4 [...]
; CP_1
- condannare il sig. a corrispondere alla sig.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1
assegno di mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 900,00 mensile, o quella diversa somma che sarà ritenuta congrua, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- condannare il sig. alla restituzione alla sig.ra degli arredi e suppellettili CP_1 Pt_1
contenuti nella casa familiare di cui all'elenco indicato in atto.
Con condanna del sig. alle anticipazioni ed ai compensi professionali del presente Controparte_1 procedimento, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge”; per : “ In via istruttoria ammettere tutte le prove testimoniali richieste da questo Controparte_1
difensore nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2, che qui integralmente si trascrivono, in quanto connotate da specificità, compiutamente articolate, e necessarie alla decisione sull'attribuzione dell'addebito della separazione a Pt_1 Pt_1
“1) Vero che durante tutta la sua attività lavorativa ha provveduto al mantenimento Controparte_1
della famiglia e alla crescita dei figli, e ha sostenuto tutte le spese per gli studi dagli stessi compiuti;
2) Vero che, per motivi di lavoro, era spesso assente da casa, ma costantemente Controparte_1
presente in famiglia al momento del rientro dai viaggi di lavoro;
3) Vero che i rapporti familiari sono sempre stati improntati alla massima correttezza;
4) Vero che i rapporti tra i coniugi si sono poco a poco deteriorati, in concomitanza con l'adesione di
alla confessione dei Testimoni di Geova;
Parte_1
5) Vero che dedicava poco tempo alla famiglia per presenziare a riunioni dei Parte_1
Testimoni di Geova, partecipare a viaggi dagli stessi organizzati, svolgere attività di proselitismo;
6) Vero che in più occasioni, gli adepti venivano ospitati presso l'abitazione familiare;
7) Vero che, anche in occasione di importanti ricorrenze, si allontanava da casa, Parte_1
incurante della presenza dei familiari riuniti;
8) Vero che era titolare di un conto corrente;
Parte_1
9) Vero che negli ultimi anni si è disinteressata delle esigenze del marito, al punto Parte_1
che non preparava i pasti e si rifiutava di lavare e stirare gli indumenti;
10) Vero che, nonostante le gravi condizioni di salute, per cui era stata riconosciuta al marito un'invalidità dell'80%, non forniva allo stesso adeguata assistenza;
Parte_1
pagina 2 di 8 11) Vero che si allontanò volontariamente dalla casa coniugale portando con sè Parte_1
tutti i beni personali e altri oggetti facenti parte dell'arredo dell'abitazione (coperte, lenzuola, aspirapolvere etc.);
12) Vero che le operazioni di trasloco vennero effettuate con l'assistenza del figlio e della di lui Per_1
Per_ compagna;
13) Vero che il figlio anche dopo la partenza della madre, ha convissuto con il padre, poi si è Per_1
reso indipendente, ma continua a frequentare l'abitazione di di Ravenna, Via Degli artigiani n. Per_3
7, dove si reca frequentemente per utilizzare la lavatrice, stendere il bucato, e per far compagnia al padre durante i pasti;
14) Vero che, dopo la separazione di fatto, la figlia alcune volte la settimana si reca dal Per_4
padre, lo aiuta nelle faccende domestiche, gli porta alimenti precotti, e pranza con lui;
15) Vero che, in conseguenza delle gravi menomazioni fisiche, è assistito nei lavori Controparte_1
domestici da una vicina di casa, . Parte_2
Testi:
, , (su tutti i capitoli) Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
(sul capitolo 15)”. Parte_2
Dichiarare inammissibili i capitoli di prova ammessi di cui ai cap. n. 32 e 33 di controparte, in quanto in contrasto con il principio generale di cui all'art. 244 c.p.c., e, conseguentemente, dichiarare inutilizzabile la testimonianza assunta in data 19.7.2024 da . Testimone_2
Nel merito respingere la domanda così come proposta da , in quanto infondata in Parte_1
fatto e diritto. In accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e , con addebito alla moglie. Con vittoria delle spese Controparte_1 Parte_1 legali”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/8/2022 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1
personale da , con cui contrasse matrimonio in Altomonte (CS), il 15/12/1974, Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1974, n. 23, p. II, s. A, con addebito al marito ed alle condizioni indicate nel ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione nacquero i figli il 19.11.1975, il 06.04.1978 e il 19.10.1985, tutti Tes_1 Per_4 Per_1
maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con memoria difensiva depositata in data 15/12/2022 si è costituito , che non si Controparte_1
opposto alla domanda di separazione, ma ha chiesto addebitarsi la separazione alla moglie e rigettarsi la domanda di mantenimento avanzata dalla stessa.
pagina 3 di 8 Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione tra le parti ed adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I.; nel giudizio è quindi intervenuto il P.M. e, successivamente, le parti hanno ritualmente integrato i rispettivi atti introduttivi.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., esperito l'interrogatorio formale di
[...]
, escussi i testimoni ammessi, acquisita documentazione varia, entro il termine concesso CP_1
ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 23/11/2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
1. Le circostanze dedotte dalle parti, la portata della conflittualità tra loro e l'insistenza nella domanda di separazione da parte di entrambi i coniugi consentono d'inferire la sopravvenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra gli stessi. Sulle conformi conclusioni del P.M. va, quindi, pronunciata la separazione personale fra le parti, per essere divenuta intollerabile tra loro la convivenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
2. Circa le reciproche domande di addebito della separazione avanzate da entrambi i coniugi va, invece, premesso in diritto che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. 16691/2020); cosicché, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (si veda in questi termini, per tutte, Cass. 40795/2021).
E tuttavia, secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità dal quale non v'è ragione per discostarsi, le violenze inferte al coniuge costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. n.7388/2017;
Cass. n.3925/2018). Anche un unico episodio, dunque, integra un comportamento idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona
(Cass. n.433/2016) e la reazione aggressiva della vittima non ne riduce la portata e l'efficienza causale
(cfr., in tali complessivi termini, Cass. ord. n. 27324/2022).
pagina 4 di 8 Il mutamento di fede religiosa e la conseguente partecipazione alle pratiche collettive del nuovo culto, poi, configurandosi come esercizio dei diritti garantiti dall'art. 19 Cost., non possono di per sé considerarsi come ragione di addebito della separazione, a meno che l'adesione al nuovo credo religioso non si traduca in comportamenti incompatibili con i concorrenti doveri di coniuge previsti dall'art. 143 cod. civ., in tal modo determinando una situazione di improseguibilità della convivenza
(cfr. Cass. 14728/2016).
Ebbene, per quanto concerne la domanda di addebito della separazione proposta da Parte_1 la stessa ha dedotto che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fosse da addebitarsi al marito per aver questi posto in essere comportamenti denigratori, offensivi e svalutativi nei suoi confronti, intensificatisi nel corso degli anni - ed in particolare quando Lo DO seppe che ella CP_1
deducente si era avvicinata alla comunità dei testimoni di Geova - e culminati in un'aggressione che provocò l'intervento dei Carabinieri in data 21/8/2021.
Il Collegio osserva, tuttavia, che non ha offerto prova delle offese alla sua dignità Parte_1 da parte del marito, atteso che l'unico testimone che ha reso dichiarazioni sul punto lo ha fatto in modo generico e, soprattutto, sulla base delle informazioni apprese dalla stessa ricorrente (cfr. testimonianza di in risposta al capitolo 19), cioè de relato actoris (sul valore sostanzialmente nullo Testimone_4
della testimonianza c.d. de relato actoris cfr., tra diverse, da ultimo, Cass. 4530/2025).
Quanto, poi, alle dichiarazioni della figlia delle parti in causa (cfr. testimonianza di Testimone_2
), la stessa ha narrato, confermando la dichiarazione scritta di cui al doc. 16 di parte ricorrente,
[...] che il padre avesse “umiliato” verbalmente la madre, non avendo accettato la di lei scelta di “cambiare fede religiosa”. Tale narrazione, tuttavia, deve ritenersi generica circa la collocazione temporale, la natura e la portata delle “umiliazioni” arrecate dal padre in danno della madre e pertanto non può ritenersi sufficiente per addebitare la separazione all'odierno resistente.
La domanda di addebito della separazione al marito avanzata da deve, pertanto, Parte_1
ritenersi infondata e va rigettata.
Quanto, invece, alla domanda di addebito della separazione alla moglie avanzata da , Controparte_1
a fondamento di tale domanda questi ha dedotto: che in conseguenza dell'adesione da parte della moglie al culto dei testimoni di Geova ella lo avesse progressivamente privato di ogni assistenza fisica e morale necessarie in relazione alle menomazioni fisiche da cui esso deducente era affetto, per dedicarsi alle attività di propaganda e sostegno in favore della congregazione;
che, in particolare, in conseguenza di tale adesione la moglie si fosse assentata continuamente dalla casa familiare, avesse omesso di curare le questioni domestiche ed avesse perfino utilizzato “il fondo cassa che il marito aveva messo a sua disposizione”; che da tanto derivassero le continue discussioni e litigi tra loro.
pagina 5 di 8 Ebbene, il Collegio osserva che le allegazioni di relative alla violazione dei doveri Controparte_1
coniugali da parte della moglie in conseguenza dell'adesione da parte della stessa alla congregazione dei testimoni di Geova devono ritenersi generiche (cfr. anche capitoli 5,7,9,10 della seconda memoria istruttoria che, in quanto generici, non sono stati ammessi, essendo invece irrilevanti, oltre che generiche, le circostanze di cui ai capitoli 4 e 6 della medesima memoria, parimenti non ammessi).
Pertanto deve ritenersi che l'odierno resistente non abbia offerto prova né della violazione dei doveri coniugali da parte della moglie, né del nesso di causalità tra la dedotta violazione e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e pertanto la domanda di addebito della separazione alla moglie, avanzata da , deve ritenersi infondata e va rigettata. Controparte_1
3. Quanto alla domanda di pagamento di un assegno di mantenimento da parte del marito avanzata da va premesso che per effetto della pronuncia di separazione tra i coniugi il giudice Parte_1
può riconoscere a uno dei essi il diritto a percepire un assegno di mantenimento, stabilendone la periodicità, purché la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente l'assegno e l'avente diritto non abbia “adeguati redditi propri” (cfr. art. 156, comma 1, c.c.), da intendersi come quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. sent. n. 12196/2017). E ciò, tuttavia, tenuto conto degli effetti che la disgregazione familiare comporta in punto di impoverimento dei partners e comunque di eventuali sopravvenienze incidenti sulle condizioni reddituali dei coniugi.
Nel caso di specie circa le condizioni reddituali e patrimoniali di deve osservarsi Parte_1
che la stessa risulta percettrice di una pensione sociale dell'importo pari ad euro 467,24 (cfr. doc. 22 di parte ricorrente). È pacifico tra le parti che l'organizzazione della vita familiare fu strutturata, fino a che la convivenza non divenne intollerabile, nel senso che provvedesse alla Controparte_1
percezione di un reddito lavorativo, essendo per tale finalità spesso assente da casa (autotrasportatore e poi anche meccanico) e si occupasse delle esigenze della famiglia tutta, salvo Parte_1
qualche lavoro temporaneo. risulta, poi, proprietaria di un immobile sito in Altomonte e vive in un immobile Parte_1
locato al prezzo di euro 400,00 mensili (cfr. doc. 7 di parte ricorrente). La parte è titolare di un c/c con un saldo al 31/12/2024 pari ad euro 4243,73 (cfr. doc. 22).
Per quanto attiene, invece, a questi percepisce una pensione di 1.400,00 euro mensili Controparte_1
circa ed è proprietario (cfr. doc. 11 di parte ricorrente) della casa familiare e di altro immobile – un capannone - pacificamente locato per il prezzo di euro 800,00 mensili. L'estratto del c/c e titoli prodotto dalla parte evidenzia al 31/12/2023 un saldo pari ad euro 45.687,92 e titoli con controvalore pari ad euro 2170,00. Al 30/6/2022, poi, Lo NO risultava contitolare/delegato in rapporti CP_1
finanziari che non sono sato documentati dalla parte (cfr. doc. 14.1 di parte ricorrente).
pagina 6 di 8 Pertanto, tenuto conto a) delle ricostruite capacità reddituali e patrimoniali delle parti e della disparità tra le stesse, b) della disponibilità da parte di di un immobile in provincia di Parte_1
Cosenza che, in mancanza di allegazioni e asseverazioni sul punto di cui la parte era onerata, deve ritenersi presumibilmente potenziale fonte di reddito, c) dell'età delle parti e degli oneri economici gravanti sulla moglie per le sue necessità, anche abitative, d) dell'insussistenza di adeguati redditi propri da parte della moglie, il Collegio ritiene equo porre a carico di l'obbligo di Controparte_1
contribuire al mantenimento di mediante la corresponsione dell'importo mensile di Parte_1
euro 450,00, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
4. Quanto alla domanda di restituzione degli arredi e suppellettili avanzata da tale Parte_1
domanda deve ritenersi inammissibile, come ritualmente eccepito da sin dalla Controparte_1
memoria difensiva, trattandosi di domanda restitutoria soggetta a rito ordinario e non avvinta da una connessione “per subordinazione” o “forte”, come invece richiesto dall'art. 40, comma 3, c.p.c., con le domande oggetto del presente giudizio di separazione giudiziale dei coniugi.
5. Quanto alla richiesta di ammissione delle prove reiterata in sede di precisazione delle conclusioni da parte del resistente, la stessa va rigettata per le ragioni già esposte nell'ordinanza del giudice istruttore del 2/11/2023, che qui devono intendersi richiamate.
6. Le spese del giudizio, tenuto conto della prevalente soccombenza di – in Controparte_1
relazione, in particolare, alla domanda di mantenimento del coniuge -, vanno compensate per ½ con condanna di al pagamento della restante metà di tali spese in favore dello Stato, Controparte_1
essendo ammessa in via provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
Tali spese si liquidano in dispositivo per intero, vale a dire in misura comprensiva della parte compensata, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. (scaglione indeterminabile, valori medi per la fase trattazione istruttoria e minimi per le fasi studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, rigettata o dichiarata inammissibile ogni diversa istanza e domanda come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2333/2022 R.G., così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di e , avendo i coniugi Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in Altomonte (CS), il 15/12/1974, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1974, n. 23, p. II, s. A;
pagina 7 di 8 b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Altomonte
(CS), all'esito del passaggio in giudicato, ai fini dell'annotazione;
c) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di Controparte_1 Parte_1
mediante la corresponsione dell'importo mensile di euro 450,00, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
d) compensa per ½ le spese di lite e condanna al pagamento della restante metà di Controparte_1
tali spese, che si liquidano per intero, vale a dire in misura comprensiva della parte compensata, in euro
98,00 per spese vive ed euro 4712,00 per compenso professionale, oltre spese generali, c.p.a. ed iva se dovuta, come per legge, in favore dello Stato essendo ammessa provvisoriamente al Parte_1
beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Ravenna del 17/5/2022;
e) provvede con separato decreto alla liquidazione del compenso al Difensore della parte ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 10/4/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Alessia Vicini
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