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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 27/11/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2808/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2808/2025 V.G. promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso congiunto, dall'Avv. Eleonora
Caniglia, presso il cui studio in Siena, Viale Cesare Maccari n. 1, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter del 29.10.2025, per e l'Avv. Eleonora Caniglia ha Parte_1 Parte_2 concluso chiedendo di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate, di seguito riprodotte:
1) La casa coniugale sita a Siena Via di Città 15, di proprietà di , verrà Parte_2 assegnata allo stesso che ci vivrà unitamente al figlio;
Persona_1 2 / 3
2) Quanto ai beni mobili presenti nella suddetta abitazione ed acquistati successivamente al matrimonio da entrambi i coniugi, continueranno a rimanere presso il suddetto immobile ad uso di entrambi i coniugi;
2) La signora abiterà nella casa di Via di Diacceto 22 Siena, unitamente alla figlia Pt_1 [...]
, quest'ultima comproprietaria del predetto immobile insieme al fratello;
Persona_2
3) L'autoveicolo Mercedes intestato ad entrambe le parti, sarà ceduto gratuitamente dalla signora al sig. il quale provvederà a sue spese al cambio di intestazione presso il Pt_1 Pt_2
PRA;
4) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi di non prevedere alcuna forma di mantenimento reciproco, salvo modifiche successive;
4) I coniugi provvederanno al mantenimento dei figli nella misura del 50% a carico di ciascuno, ivi compreso per le spese extra assegno, secondo il protocollo depositato presso il Tribunale di
Siena;
Pubblico Ministero: visto in data 19.08.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 11.8.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena,
[...]
e esponevano che avevano contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in data 7.9.1996 in Siena, con atto trascritto al registro degli atti di matrimonio del
Comune di Siena, Atto N. 94 parte 2 serie A - anno 1996, e che dal matrimonio erano nati due figli: a Siena il 26.11.1999, e a Siena il 7.4.2003, Persona_2 Persona_1 entrambi maggiorenni ma economicamente non autosufficienti;
evidenziavano che la convivenza era divenuta intollerabile e concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 29.10.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
La procuratrice delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni Pt_1 Pt_2 concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. 3 / 3
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse dei figli e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), alle C.F._1 Parte_2 C.F._2 condizioni concordate indicate supra; spese compensate,
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siena di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il Presidente relatore Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2808/2025 V.G. promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso congiunto, dall'Avv. Eleonora
Caniglia, presso il cui studio in Siena, Viale Cesare Maccari n. 1, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter del 29.10.2025, per e l'Avv. Eleonora Caniglia ha Parte_1 Parte_2 concluso chiedendo di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate, di seguito riprodotte:
1) La casa coniugale sita a Siena Via di Città 15, di proprietà di , verrà Parte_2 assegnata allo stesso che ci vivrà unitamente al figlio;
Persona_1 2 / 3
2) Quanto ai beni mobili presenti nella suddetta abitazione ed acquistati successivamente al matrimonio da entrambi i coniugi, continueranno a rimanere presso il suddetto immobile ad uso di entrambi i coniugi;
2) La signora abiterà nella casa di Via di Diacceto 22 Siena, unitamente alla figlia Pt_1 [...]
, quest'ultima comproprietaria del predetto immobile insieme al fratello;
Persona_2
3) L'autoveicolo Mercedes intestato ad entrambe le parti, sarà ceduto gratuitamente dalla signora al sig. il quale provvederà a sue spese al cambio di intestazione presso il Pt_1 Pt_2
PRA;
4) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi di non prevedere alcuna forma di mantenimento reciproco, salvo modifiche successive;
4) I coniugi provvederanno al mantenimento dei figli nella misura del 50% a carico di ciascuno, ivi compreso per le spese extra assegno, secondo il protocollo depositato presso il Tribunale di
Siena;
Pubblico Ministero: visto in data 19.08.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 11.8.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena,
[...]
e esponevano che avevano contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in data 7.9.1996 in Siena, con atto trascritto al registro degli atti di matrimonio del
Comune di Siena, Atto N. 94 parte 2 serie A - anno 1996, e che dal matrimonio erano nati due figli: a Siena il 26.11.1999, e a Siena il 7.4.2003, Persona_2 Persona_1 entrambi maggiorenni ma economicamente non autosufficienti;
evidenziavano che la convivenza era divenuta intollerabile e concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 29.10.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
La procuratrice delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni Pt_1 Pt_2 concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. 3 / 3
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse dei figli e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), alle C.F._1 Parte_2 C.F._2 condizioni concordate indicate supra; spese compensate,
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siena di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il Presidente relatore Dott. Michele Moggi