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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/09/2025, n. 4659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4659 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4944/2020 R.G., avente per oggetto:
“responsabilità extra-contrattuale”;
TRA
, c.f. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Angelo Pettinato, giusta procura in atti;
- PARTE ATTRICE
CONTRO
c.f. in persona del Sindaco pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Calabretta, giusta procura in atti;
- PARTE CONVENUTA all'udienza dell'1 luglio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 5 maggio 2020, ha convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il Parte_1
Comune di chiedendone la condanna, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, CP_1
in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa patiti in occasione del sinistro occorsole, in data 23.4.2019, allorquando percorreva a piedi la via Kennedy, altezza bar Nevaroli, in;
in tali circostanze, l'attrice, dopo avere attraversato la CP_1
sede viaria, rovinava al suolo a causa della disconnessione di una basola posta sulla soglia del marciapiede, resa non visibile dalla presenza delle autovetture in sosta, riportando “trauma disto caviglia sx e contusione escoriata ginocchio dx”, come da documentazione medica in atti.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito l'ente convenuto contestando la pretesa azionata ritenuta illogica, contraddittoria e, in ogni caso, eccessiva nella quantificazione;
ha invocato, in subordine, il concorso di colpa della parte danneggiata, ai sensi dell'art. 1227 c.c., chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda.
Istruita la causa mediante l'assunzione di prova testimoniale e l'espletamento della c.t.u. medico-legale, all'udienza dell'1 luglio 2025, precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione con concessione di termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Premessa la superiore ricostruzione in fatto, in diritto, la presente controversia deve essere sussunta nel disposto dell'art. 2051 c.c.
A tal riguardo, va detto che l'invocata responsabilità da cose in custodia ha natura oggettiva fondandosi sulla prova del nesso causale tra la res custodita e il danno e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, o dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (Cass. civ., sez. III, n. 33074/2023).
Con specifico riguardo alla ripartizione degli oneri probatori il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito e, solo dopo che egli abbia offerto tale prova, il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità (cfr. Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 16295 del 18/06/2019; Cass. Civ. Sez. III, ord. n.
6651 del 09/03/2020).
Quanto alla rilevanza del comportamento del danneggiato in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, va osservato che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., e richiede una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Sez. 3, n. 2480/2018; Cass. Sez. 6 - 3,
17/11/2021 n. 34886; (Sez. U, 30/06/2022 n. 20943).
In altri termini «Per considerare un evento come caso fortuito, la condotta della vittima deve presentare caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità, interrompendo il nesso causale tra l'oggetto in custodia e il danno» (Cass. n.2376/2024).
Ancora, in riferimento al dissesto stradale, la Suprema Corte ha precisato che, laddove il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano si unisca al modo di essere della cosa di per sé statica e inerte, la prova del nesso di causalità è particolarmente rilevante dovendosi verificare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno (cfr. Cass. n. 2660/13; cfr. in questo senso anche Cass. n.15608/2022, secondo cui «È onere del danneggiato provare il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia
e il danno e, ove la cosa sia inerte, dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno;
allorché venga accertato, anche in relazione alla mancata intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito
»).
In questi casi, dunque, rilevano elementi quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Orbene, definiti come sopra i presupposti operativi della disciplina invocata dall'attore, va osservato che la domanda attorea è solo parzialmente fondata e merita accoglimento nei termini appresso esposti.
In applicazione dei principi espressi da giurisprudenza pacifica e condivisa da questo Tribunale, nella specie, non può negarsi che l'ente pubblico proprietario di una strada aperta al transito assume la qualità di custode rappresentando l'unico soggetto, in assenza di prova contraria, in grado di esplicare un potere di sorveglianza, vigilanza e manutenzione che implica, altresì, l'adozione di tutte le misure necessarie affinché il bene demaniale non presenti anomalie e/o inadeguati strumenti di prevenzione e protezione.
Precisato quanto sopra, in ordine all'an della pretesa, dalle dichiarazioni testimoniali di escusso all'udienza del 7.5.2024, è emerso Testimone_1
che l'attrice, in data 23.04.2019, alle ore 09:00/09:30 circa, Parte_1
in , lungo la via Kennedy all'altezza del bar “Nevaroli”, dopo aver CP_1
attraversato la predetta strada, introduceva inavvertitamente il piede all'interno della spaccatura presente sul marciapiede.
Il predetto testimone, riconoscendo come vere tutte le circostanze di cui ai capitoli di prova articolati da parte attrice in seno alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., ha poi aggiunto: “Io ho aiutato la signora a salire in macchina insieme al marito e poi io sono andato via;
non so cosa abbiano fatto i due. Io non so se è intervenuta o meno l'ambulanza. Le macchine erano posteggiate, ma c'era lo spazio per passare tant'è che la signora è passata.
L'incidente si verificava di mattina intorno alle ore 9,00 / 9,30. Quanto al luogo dell'incidente, posso dire che la spaccatura del marciapiedi era visibile dal lato dove mi trovavo io davanti al bar non so se era visibile dal Pt_2
lato contrapposto percorso dalla (cfr. verbale di udienza del Pt_1
7.5.2024).
Le anzidette dichiarazioni risultano plausibili e veritiere in quanto rese da soggetto presente sui luoghi nell'immediatezza dei fatti nonché concordanti con la dinamica del sinistro descritta in citazione.
Parimenti, anche il testimone , escusso alla medesima Testimone_2
udienza, ha riferito: “Io con mia moglie stavamo accompagnando il bambino all'asilo, io era in macchina e mia moglie attraversava la strada e ho visto che la stessa passava tra le due macchine e cadeva. Tra le due macchine vi era il passaggio, tant'è che mia moglie passava con il bambino. C'erano persone che si sono avvicinate e, poi, il e un'altra signora hanno Tes_1
aiutato mia moglie ad attraversare, se non ricordo male, anche perché c'era il bambino che piangeva. Poi abbiamo lasciato il bambino da mia suocera, e la accompagnavo al ”. Parte_3
Detta testimonianza sebbene prestata da soggetto legato da rapporti di parentela con la parte danneggiata (marito), appare connotata da chiarezza e logicità, ed ai fini dell'attendibilità, appare credibile poiché oltre a risultare proveniente da soggetto presente sui luoghi al momento del sinistro, è certamente coerente con le ulteriori risultanze istruttorie.
Sul punto, in effetti, ulteriori elementi corroboranti la sussistenza dell'insidia si rinvengono nelle riproduzioni fotografiche prodotte da parte attrice e raffiguranti lo stato dei luoghi ante e post sinistro, quando, poi, l'ente interveniva per riparare la strada.
È evidente, quindi, la responsabilità del custode, il quale avendo il potere di intervenire sulla cosa, ha violato l'obbligo di adozione di precauzioni tali da evitare danni a terzi, considerato che si tratta di un marciapiedi che fiancheggia una strada su cui si può posteggiare e, quindi, la visione poteva risultare più difficile per i passanti proprio dalle macchine regolarmente posteggiate.
E non c'è dubbio che sarebbe stato onere del comune esporre – e documentare – che la strada era stata costruita a regola d'arte e che vi era un piano di sorveglianza e manutenzione delle strade, così da dimostrare – ove ciò fosse vero – che quella c.d. “spaccatura del marciapiedi” in questione si era prodotta in tempi e modi tali da sfuggire a un ipotetico ragionevole programma di controllo delle condizioni delle sue strade.
Tuttavia, nella specie, in effetti, l'attenta e necessaria valutazione sulla sussistenza di un comportamento colpevole dell'attrice induce a ritenere che la condotta della medesima sia stata posta in essere in violazione delle regole di prudenza e, in quanto tale, risulta idonea a incidere sulla relazione di causalità tra evento e danno. La danneggiata, invero, si è trovata a transitare su una strada connotata da un'insidia evidente, in ora mattutina e in compagnia del figlio in tenera età, circostanze che, anche alla luce della descritta presenza di autovetture sul ciglio della strada atte a ostacolarne la visuale, avrebbero dovuto indurla a procedere con maggiore attenzione e cautela nel momento in cui si apprestava a salire il marciapiedi anche perché il passaggio scelto era stretto e, quindi, la visuale ridotta.
Nel caso di specie – in cui concorrono una condotta non prudente dell'utente della strada e il difetto di manutenzione della sede viaria teatro del sinistro – peraltro oggetto di successiva manutenzione e riparazione da parte del convenuto (cfr. all. sub. 17 atto di citazione), si ravvisa un pari CP_1
concorso di colpa del danneggiato nella provocazione del danno che porta a rilevarne una pari responsabilità in capo alle parti, nel senso che, se il marciapiedi fosse stato in buone condizioni l'attrice non sarebbe caduta, così come se la stessa avesse prestato la dovuta attenzione in considerazione della scelta operata di passare tra due macchine posteggiate, nonostante le condizioni del marciapiedi, non sarebbe caduta.
Alla stregua delle superiori considerazioni, l'incidente in questione deve, in definitiva, imputarsi sia alla condotta della parte attrice, che non prestava la dovuta attenzione alle condizioni dei luoghi, sia alle caratteristiche del marciapiedi, dovendosi rilevare, innanzitutto, che «L'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non concretando un'eccezione in senso proprio ma una semplice difesa, dev'essere esaminata
e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte»
(Cass. n. 18544/09) e che, comunque, nella specie il ha dedotto il CP_1 concorso di colpa del danneggiato per velocità non adeguata alle condizioni dei luoghi.
Il risarcimento dovuto dall'ente, quindi, andrà ridotto del 50%.
In ordine al quantum della pretesa, dalla relazione di consulenza tecnica espletata nel presente procedimento, a firma della dott.ssa Controparte_2
le cui conclusioni precise e puntuali su ogni argomento trattato vanno pienamente condivise, risulta che: “Dalla documentazione sanitaria esaminata e dall'indagine clinica effettuata è emerso che la Signora
[...]
, in seguito all'infortunio occorsole in data 23 aprile 2019 riportò Parte_1
trauma contusivo all'arto inferiore destro con escoriazione al ginocchio e trauma distorsivo all'arto inferiore sinistro con frattura del margine esterno del domo astragalico. A causa di dette lesioni di entità lieve e originatasi a seguito della caduta al suolo, la periziata fu costretta a subire controlli clinico-strumentali, immobilizzazione mediante apparecchio gessato, trattamenti riabilitativi e riposo. Dal punto di vista medico-legale appaiono rispettati tutti i criteri posti a fondamento per la ricerca del nesso di causalità materiale, con la convergenza del criterio cronologico, topografico, di efficienza lesiva, di continuità fenomenologica e/o sintomatologica e di esclusione di altre cause (cfr. pag. 7 relazione di c.t.u.)
Dalla relazione dell'ausiliario nominato è ancora emerso che: “appare evidente che le lesioni prodotte dall'infortunio de quo originarono per la
Signora un periodo di danno biologico temporaneo al 75% Parte_1
di gg. 36 (giorni trentasei) al 50% di ulteriori gg. 10 (giorni dieci) ed un periodo di danno biologico temporaneo al 25% di gg. 10 (giorni dieci).
Trascorso tale lasso di tempo il processo morboso sembra allo stato attuale definitivamente esaurito nella sua dimensione dinamico-evolutiva, potendo, infatti, evidenziare la presenza di postumi caratterizzati da area discromica in corrispondenza della facci anteriore del ginocchio destro e da algie in corrispondenza del pregresso focolaio di frattura e da modesta disfunzionalità a carico della caviglia sinistra, comportanti un danno biologico quantificabile percentualmente nella misura del 3% (tre per cento)
(pag. 8 relazione di c.t.u.).
Dette conclusioni vanno giudicate condivisibili in quanto prive di vizi logici, supportate da un idoneo apparato motivazionale, tanto da non avere suscitato nelle parti del giudizio la necessità di muovere osservazioni di specie.
Ordunque, ai fini della chiesta liquidazione occorre fare applicazione delle Tabelle di Milano, le quali rappresentano uno strumento di carattere para-normativo, che consente di calcolare gli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale idoneo a garantire, sull'intero territorio nazionale, uniformità nell'utilizzo dei criteri di calcolo evitando sperequazioni e discontinuità (cfr. Cass. n. 12408/2021).
Pertanto, in ordine alla valutazione economica, applicati nel caso in esame i valori standard del c.d. “punto” per il danno permanente e del valore standard per l'inabilità temporanea, relativi alla sola componente del danno non patrimoniale anatomo-funzionale, per i motivi di seguito spiegati, il danno va quantificato, in relazione all'età al momento del sinistro (anni 36) il complessivo importo di euro 8.816,50 di cui 4.849,00 per il danno biologico permanente, euro 3.105,00 per I.T.P. al 75% (giorni 36) ed euro 575,00 per
I.T.P. al 50% (giorni 10) ed euro 287,50 per I.T.P. al 25% (giorni 10).
Sussistendo nella provocazione del danno una responsabilità concorrente di in misura pari al 50%, però, il danno concretamente Parte_1
risarcibile è pari ad € 4.408,25.
Il predetto importo è già rivalutato alla data della presente decisione attesa l'applicazione delle ultime Tabelle di Milano del 2024, le quali costituiscono un valore equo da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti, come nel caso in esame, circostanze idonee ad applicare criteri di personalizzazione per la valutazione in via equitativa del danno biologico. Sulle somme liquidate alla data attuale a titolo di risarcimento danni, non sono dovuti gli interessi compensativi, che, nella specie, vengono meramente richiesti con formula di stile.
Infatti, l'obbligazione risarcitoria costituisce debito di valore e deve reintegrare per equivalente, alla data di determinazione del dovuto, le perdite e i mancati guadagni, conseguendone che, in aggiunta alla rivalutazione, sulla somma liquidata alla data di consumazione dell'illecito, da rivalutare anno per anno fino alla decisione, “potranno” spettare gli interessi compensativi per il ritardato pagamento di quanto dovuto, sempre che i mancati guadagni siano provati dal creditore. Il pregiudizio derivante dal ritardato conseguimento del risarcimento del danno deve dunque essere liquidato mediante gli interessi legali computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Infatti, quanto al credito di valore, lo stesso va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche d'ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata potrà produrre interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli esborsi effettuati, coincidente con quella dell'arricchimento.
Infatti, la presunzione di danno da lucro cessante per ritardato pagamento nei debiti di valore è correlata esclusivamente all'impiego mediamente remunerativo del denaro, in ipotesi suscettibile di offrire una “utilitas” superiore, in termini percentuali, al tasso di rivalutazione.
Il riconoscimento di interessi costituisce in tale ipotesi una mera modalità liquidatoria, cui è consentito al giudice di fare ricorso con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito.
Le sezioni unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 1712/1995) hanno stabilito che il risarcimento del danno da fatto illecito deve ricomprendere sia l'equivalente del bene perduto (e quindi la rivalutazione monetaria al momento del fatto) sia l'equivalente del mancato godimento di quel bene e del suo controvalore monetario per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la liquidazione (interessi). La giurisprudenza ha adottato la categoria degli interessi compensativi, allargando la fattispecie di cui all'art. 1499 c.c., i quali prescindono dalla mora e dai presupposti di liquidità ed esigibilità di cui all'art. 1282 c.c. Gli interessi (che ristorano il danneggiato del mancato guadagno) vanno calcolati sulla somma via via rivalutata di anno in anno.
Infatti, deve escludersi che gli interessi siano applicati sulla somma già interamente rivalutata, perché si attribuirebbe al creditore un valore a cui egli non ha diritto.
Tuttavia, va condivisa la giurisprudenza di legittimità per cui nei debiti di valore gli interessi compensativi costituiscono una modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo. Tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione è quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza oppure in impieghi più remunerativi, la seconda somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso.
Il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (Cass. sez. L.
20/1/2020, n. 1111), non essendovi alcun automatismo nel riconoscimento degli interessi compensativi. È necessaria, dunque, la prova, anche in via presuntiva, del mancato guadagno derivante dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, la dimostrazione del maggior danno nell'obbligazione di valuta, ma criteri differenti (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 36878/2021; Cass. n. 19063/2023; Cass. n. 4938/2023; Cass.
n. 27938/2024; Cass. n. 5618/2025; Cass. n. 6351/2025; Cass. n. 7216/2025).
In altri termini, il riconoscimento dei dati interessi compensativi non è automatico: “l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi compensativi valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento” (cfr.
Cass. n. 5618/2025).
Nella specie non sussiste nemmeno l'allegazione- e a maggior ragione la prova-di tale danno, di guisa che la domanda di pagamento degli interessi deve essere rigettata.
Ovviamente, una volta determinato l'ammontare del risarcimento
“all'attualità”, lo stesso si converte in obbligazione di valuta, sulla quale decorrono gli ordinari interessi legali dalla decisione fino al saldo definitivo.
La parte attrice ha chiesto anche il risarcimento del danno patrimoniale per tutte le spese affrontate;
effettivamente, dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio risultano necessarie e congrue le spese nella misura di euro
206,23, proprio in quanto supportate dalla prova dell'esborso mediante le ricevute in atti, anch'esse da dimezzare, però, ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Indi, va rimborsata la somma di euro 103,12, provata a mezzo di ricevute di pagamento, oltre alla rivalutazione della somma dall'esborso (a differenza della liquidazione del danno anatomo-funzionale questa somma è liquidata alla data dell'esborso) fino alla data della presente sentenza.
Nulla a titolo di danno morale, in assenza di specifica allegazione di fatti idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo- emotivo.
Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda attorea è accolta nei limiti di cui in motivazione con la condanna dell'ente convenuto al risarcimento dei danni liquidati come sopra.
In considerazione dell'esito del giudizio e delle reciproche domande, sussistono fondate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite, nella misura di metà, con condanna del convenuto alla refusione, in CP_1
favore di dell'ulteriore metà, come indicato in dispositivo, Parte_1
tenuto conto del valore della causa e dei parametri medi del D.M. 147/2022.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, come già liquidate in atti, vanno poste interamente a carico del considerato che, comunque, la CP_1
consulenza è risultata funzionale all'accertamento delle condizioni dell'attrice.
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott.ssa
Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4944/2020 R.G.: dichiara la responsabilità del di , in persona del Sindaco CP_1 CP_1
pro-tempore¸ in ordine alla causazione del sinistro occorso all'attrice in data
23.4.2019 nella misura del 50% e, per l'effetto, lo condanna al pagamento, in favore di delle seguenti somme: Parte_1 - euro 4.408,25 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, già rivalutata alla data della presente decisione;
- euro 103,12, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre alla rivalutazione della detta somma nei termini di cui alla motivazione.
Rigetta per il resto la domanda.
Condanna il di , in persona del Sindaco p.t., al CP_1 CP_1
pagamento, in favore della parte attrice, di metà delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.408,00 di cui euro 132,00 per spese vive (metà di euro 264,00), ed euro 1.276,00 (metà di euro 2.552,00) per compensi, di cui euro 212,50 per fase di studio (metà di euro 425,00), euro 212,50 per fase introduttiva del giudizio (metà di euro 425,00), euro 425,50 per fase istruttoria
(metà di euro 851,00), euro 425,50 per fase decisoria (metà di 851,00), oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge. Compensa la restante metà.
Pone a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica di ufficio come già liquidate in atti.
Così deciso in Catania il 19 settembre 2025
IL PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4944/2020 R.G., avente per oggetto:
“responsabilità extra-contrattuale”;
TRA
, c.f. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Angelo Pettinato, giusta procura in atti;
- PARTE ATTRICE
CONTRO
c.f. in persona del Sindaco pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Calabretta, giusta procura in atti;
- PARTE CONVENUTA all'udienza dell'1 luglio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 5 maggio 2020, ha convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il Parte_1
Comune di chiedendone la condanna, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, CP_1
in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa patiti in occasione del sinistro occorsole, in data 23.4.2019, allorquando percorreva a piedi la via Kennedy, altezza bar Nevaroli, in;
in tali circostanze, l'attrice, dopo avere attraversato la CP_1
sede viaria, rovinava al suolo a causa della disconnessione di una basola posta sulla soglia del marciapiede, resa non visibile dalla presenza delle autovetture in sosta, riportando “trauma disto caviglia sx e contusione escoriata ginocchio dx”, come da documentazione medica in atti.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito l'ente convenuto contestando la pretesa azionata ritenuta illogica, contraddittoria e, in ogni caso, eccessiva nella quantificazione;
ha invocato, in subordine, il concorso di colpa della parte danneggiata, ai sensi dell'art. 1227 c.c., chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda.
Istruita la causa mediante l'assunzione di prova testimoniale e l'espletamento della c.t.u. medico-legale, all'udienza dell'1 luglio 2025, precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione con concessione di termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Premessa la superiore ricostruzione in fatto, in diritto, la presente controversia deve essere sussunta nel disposto dell'art. 2051 c.c.
A tal riguardo, va detto che l'invocata responsabilità da cose in custodia ha natura oggettiva fondandosi sulla prova del nesso causale tra la res custodita e il danno e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, o dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (Cass. civ., sez. III, n. 33074/2023).
Con specifico riguardo alla ripartizione degli oneri probatori il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito e, solo dopo che egli abbia offerto tale prova, il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità (cfr. Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 16295 del 18/06/2019; Cass. Civ. Sez. III, ord. n.
6651 del 09/03/2020).
Quanto alla rilevanza del comportamento del danneggiato in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, va osservato che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., e richiede una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Sez. 3, n. 2480/2018; Cass. Sez. 6 - 3,
17/11/2021 n. 34886; (Sez. U, 30/06/2022 n. 20943).
In altri termini «Per considerare un evento come caso fortuito, la condotta della vittima deve presentare caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità, interrompendo il nesso causale tra l'oggetto in custodia e il danno» (Cass. n.2376/2024).
Ancora, in riferimento al dissesto stradale, la Suprema Corte ha precisato che, laddove il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano si unisca al modo di essere della cosa di per sé statica e inerte, la prova del nesso di causalità è particolarmente rilevante dovendosi verificare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno (cfr. Cass. n. 2660/13; cfr. in questo senso anche Cass. n.15608/2022, secondo cui «È onere del danneggiato provare il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia
e il danno e, ove la cosa sia inerte, dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno;
allorché venga accertato, anche in relazione alla mancata intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito
»).
In questi casi, dunque, rilevano elementi quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Orbene, definiti come sopra i presupposti operativi della disciplina invocata dall'attore, va osservato che la domanda attorea è solo parzialmente fondata e merita accoglimento nei termini appresso esposti.
In applicazione dei principi espressi da giurisprudenza pacifica e condivisa da questo Tribunale, nella specie, non può negarsi che l'ente pubblico proprietario di una strada aperta al transito assume la qualità di custode rappresentando l'unico soggetto, in assenza di prova contraria, in grado di esplicare un potere di sorveglianza, vigilanza e manutenzione che implica, altresì, l'adozione di tutte le misure necessarie affinché il bene demaniale non presenti anomalie e/o inadeguati strumenti di prevenzione e protezione.
Precisato quanto sopra, in ordine all'an della pretesa, dalle dichiarazioni testimoniali di escusso all'udienza del 7.5.2024, è emerso Testimone_1
che l'attrice, in data 23.04.2019, alle ore 09:00/09:30 circa, Parte_1
in , lungo la via Kennedy all'altezza del bar “Nevaroli”, dopo aver CP_1
attraversato la predetta strada, introduceva inavvertitamente il piede all'interno della spaccatura presente sul marciapiede.
Il predetto testimone, riconoscendo come vere tutte le circostanze di cui ai capitoli di prova articolati da parte attrice in seno alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., ha poi aggiunto: “Io ho aiutato la signora a salire in macchina insieme al marito e poi io sono andato via;
non so cosa abbiano fatto i due. Io non so se è intervenuta o meno l'ambulanza. Le macchine erano posteggiate, ma c'era lo spazio per passare tant'è che la signora è passata.
L'incidente si verificava di mattina intorno alle ore 9,00 / 9,30. Quanto al luogo dell'incidente, posso dire che la spaccatura del marciapiedi era visibile dal lato dove mi trovavo io davanti al bar non so se era visibile dal Pt_2
lato contrapposto percorso dalla (cfr. verbale di udienza del Pt_1
7.5.2024).
Le anzidette dichiarazioni risultano plausibili e veritiere in quanto rese da soggetto presente sui luoghi nell'immediatezza dei fatti nonché concordanti con la dinamica del sinistro descritta in citazione.
Parimenti, anche il testimone , escusso alla medesima Testimone_2
udienza, ha riferito: “Io con mia moglie stavamo accompagnando il bambino all'asilo, io era in macchina e mia moglie attraversava la strada e ho visto che la stessa passava tra le due macchine e cadeva. Tra le due macchine vi era il passaggio, tant'è che mia moglie passava con il bambino. C'erano persone che si sono avvicinate e, poi, il e un'altra signora hanno Tes_1
aiutato mia moglie ad attraversare, se non ricordo male, anche perché c'era il bambino che piangeva. Poi abbiamo lasciato il bambino da mia suocera, e la accompagnavo al ”. Parte_3
Detta testimonianza sebbene prestata da soggetto legato da rapporti di parentela con la parte danneggiata (marito), appare connotata da chiarezza e logicità, ed ai fini dell'attendibilità, appare credibile poiché oltre a risultare proveniente da soggetto presente sui luoghi al momento del sinistro, è certamente coerente con le ulteriori risultanze istruttorie.
Sul punto, in effetti, ulteriori elementi corroboranti la sussistenza dell'insidia si rinvengono nelle riproduzioni fotografiche prodotte da parte attrice e raffiguranti lo stato dei luoghi ante e post sinistro, quando, poi, l'ente interveniva per riparare la strada.
È evidente, quindi, la responsabilità del custode, il quale avendo il potere di intervenire sulla cosa, ha violato l'obbligo di adozione di precauzioni tali da evitare danni a terzi, considerato che si tratta di un marciapiedi che fiancheggia una strada su cui si può posteggiare e, quindi, la visione poteva risultare più difficile per i passanti proprio dalle macchine regolarmente posteggiate.
E non c'è dubbio che sarebbe stato onere del comune esporre – e documentare – che la strada era stata costruita a regola d'arte e che vi era un piano di sorveglianza e manutenzione delle strade, così da dimostrare – ove ciò fosse vero – che quella c.d. “spaccatura del marciapiedi” in questione si era prodotta in tempi e modi tali da sfuggire a un ipotetico ragionevole programma di controllo delle condizioni delle sue strade.
Tuttavia, nella specie, in effetti, l'attenta e necessaria valutazione sulla sussistenza di un comportamento colpevole dell'attrice induce a ritenere che la condotta della medesima sia stata posta in essere in violazione delle regole di prudenza e, in quanto tale, risulta idonea a incidere sulla relazione di causalità tra evento e danno. La danneggiata, invero, si è trovata a transitare su una strada connotata da un'insidia evidente, in ora mattutina e in compagnia del figlio in tenera età, circostanze che, anche alla luce della descritta presenza di autovetture sul ciglio della strada atte a ostacolarne la visuale, avrebbero dovuto indurla a procedere con maggiore attenzione e cautela nel momento in cui si apprestava a salire il marciapiedi anche perché il passaggio scelto era stretto e, quindi, la visuale ridotta.
Nel caso di specie – in cui concorrono una condotta non prudente dell'utente della strada e il difetto di manutenzione della sede viaria teatro del sinistro – peraltro oggetto di successiva manutenzione e riparazione da parte del convenuto (cfr. all. sub. 17 atto di citazione), si ravvisa un pari CP_1
concorso di colpa del danneggiato nella provocazione del danno che porta a rilevarne una pari responsabilità in capo alle parti, nel senso che, se il marciapiedi fosse stato in buone condizioni l'attrice non sarebbe caduta, così come se la stessa avesse prestato la dovuta attenzione in considerazione della scelta operata di passare tra due macchine posteggiate, nonostante le condizioni del marciapiedi, non sarebbe caduta.
Alla stregua delle superiori considerazioni, l'incidente in questione deve, in definitiva, imputarsi sia alla condotta della parte attrice, che non prestava la dovuta attenzione alle condizioni dei luoghi, sia alle caratteristiche del marciapiedi, dovendosi rilevare, innanzitutto, che «L'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non concretando un'eccezione in senso proprio ma una semplice difesa, dev'essere esaminata
e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte»
(Cass. n. 18544/09) e che, comunque, nella specie il ha dedotto il CP_1 concorso di colpa del danneggiato per velocità non adeguata alle condizioni dei luoghi.
Il risarcimento dovuto dall'ente, quindi, andrà ridotto del 50%.
In ordine al quantum della pretesa, dalla relazione di consulenza tecnica espletata nel presente procedimento, a firma della dott.ssa Controparte_2
le cui conclusioni precise e puntuali su ogni argomento trattato vanno pienamente condivise, risulta che: “Dalla documentazione sanitaria esaminata e dall'indagine clinica effettuata è emerso che la Signora
[...]
, in seguito all'infortunio occorsole in data 23 aprile 2019 riportò Parte_1
trauma contusivo all'arto inferiore destro con escoriazione al ginocchio e trauma distorsivo all'arto inferiore sinistro con frattura del margine esterno del domo astragalico. A causa di dette lesioni di entità lieve e originatasi a seguito della caduta al suolo, la periziata fu costretta a subire controlli clinico-strumentali, immobilizzazione mediante apparecchio gessato, trattamenti riabilitativi e riposo. Dal punto di vista medico-legale appaiono rispettati tutti i criteri posti a fondamento per la ricerca del nesso di causalità materiale, con la convergenza del criterio cronologico, topografico, di efficienza lesiva, di continuità fenomenologica e/o sintomatologica e di esclusione di altre cause (cfr. pag. 7 relazione di c.t.u.)
Dalla relazione dell'ausiliario nominato è ancora emerso che: “appare evidente che le lesioni prodotte dall'infortunio de quo originarono per la
Signora un periodo di danno biologico temporaneo al 75% Parte_1
di gg. 36 (giorni trentasei) al 50% di ulteriori gg. 10 (giorni dieci) ed un periodo di danno biologico temporaneo al 25% di gg. 10 (giorni dieci).
Trascorso tale lasso di tempo il processo morboso sembra allo stato attuale definitivamente esaurito nella sua dimensione dinamico-evolutiva, potendo, infatti, evidenziare la presenza di postumi caratterizzati da area discromica in corrispondenza della facci anteriore del ginocchio destro e da algie in corrispondenza del pregresso focolaio di frattura e da modesta disfunzionalità a carico della caviglia sinistra, comportanti un danno biologico quantificabile percentualmente nella misura del 3% (tre per cento)
(pag. 8 relazione di c.t.u.).
Dette conclusioni vanno giudicate condivisibili in quanto prive di vizi logici, supportate da un idoneo apparato motivazionale, tanto da non avere suscitato nelle parti del giudizio la necessità di muovere osservazioni di specie.
Ordunque, ai fini della chiesta liquidazione occorre fare applicazione delle Tabelle di Milano, le quali rappresentano uno strumento di carattere para-normativo, che consente di calcolare gli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale idoneo a garantire, sull'intero territorio nazionale, uniformità nell'utilizzo dei criteri di calcolo evitando sperequazioni e discontinuità (cfr. Cass. n. 12408/2021).
Pertanto, in ordine alla valutazione economica, applicati nel caso in esame i valori standard del c.d. “punto” per il danno permanente e del valore standard per l'inabilità temporanea, relativi alla sola componente del danno non patrimoniale anatomo-funzionale, per i motivi di seguito spiegati, il danno va quantificato, in relazione all'età al momento del sinistro (anni 36) il complessivo importo di euro 8.816,50 di cui 4.849,00 per il danno biologico permanente, euro 3.105,00 per I.T.P. al 75% (giorni 36) ed euro 575,00 per
I.T.P. al 50% (giorni 10) ed euro 287,50 per I.T.P. al 25% (giorni 10).
Sussistendo nella provocazione del danno una responsabilità concorrente di in misura pari al 50%, però, il danno concretamente Parte_1
risarcibile è pari ad € 4.408,25.
Il predetto importo è già rivalutato alla data della presente decisione attesa l'applicazione delle ultime Tabelle di Milano del 2024, le quali costituiscono un valore equo da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti, come nel caso in esame, circostanze idonee ad applicare criteri di personalizzazione per la valutazione in via equitativa del danno biologico. Sulle somme liquidate alla data attuale a titolo di risarcimento danni, non sono dovuti gli interessi compensativi, che, nella specie, vengono meramente richiesti con formula di stile.
Infatti, l'obbligazione risarcitoria costituisce debito di valore e deve reintegrare per equivalente, alla data di determinazione del dovuto, le perdite e i mancati guadagni, conseguendone che, in aggiunta alla rivalutazione, sulla somma liquidata alla data di consumazione dell'illecito, da rivalutare anno per anno fino alla decisione, “potranno” spettare gli interessi compensativi per il ritardato pagamento di quanto dovuto, sempre che i mancati guadagni siano provati dal creditore. Il pregiudizio derivante dal ritardato conseguimento del risarcimento del danno deve dunque essere liquidato mediante gli interessi legali computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Infatti, quanto al credito di valore, lo stesso va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche d'ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata potrà produrre interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli esborsi effettuati, coincidente con quella dell'arricchimento.
Infatti, la presunzione di danno da lucro cessante per ritardato pagamento nei debiti di valore è correlata esclusivamente all'impiego mediamente remunerativo del denaro, in ipotesi suscettibile di offrire una “utilitas” superiore, in termini percentuali, al tasso di rivalutazione.
Il riconoscimento di interessi costituisce in tale ipotesi una mera modalità liquidatoria, cui è consentito al giudice di fare ricorso con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito.
Le sezioni unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 1712/1995) hanno stabilito che il risarcimento del danno da fatto illecito deve ricomprendere sia l'equivalente del bene perduto (e quindi la rivalutazione monetaria al momento del fatto) sia l'equivalente del mancato godimento di quel bene e del suo controvalore monetario per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la liquidazione (interessi). La giurisprudenza ha adottato la categoria degli interessi compensativi, allargando la fattispecie di cui all'art. 1499 c.c., i quali prescindono dalla mora e dai presupposti di liquidità ed esigibilità di cui all'art. 1282 c.c. Gli interessi (che ristorano il danneggiato del mancato guadagno) vanno calcolati sulla somma via via rivalutata di anno in anno.
Infatti, deve escludersi che gli interessi siano applicati sulla somma già interamente rivalutata, perché si attribuirebbe al creditore un valore a cui egli non ha diritto.
Tuttavia, va condivisa la giurisprudenza di legittimità per cui nei debiti di valore gli interessi compensativi costituiscono una modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo. Tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione è quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza oppure in impieghi più remunerativi, la seconda somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso.
Il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (Cass. sez. L.
20/1/2020, n. 1111), non essendovi alcun automatismo nel riconoscimento degli interessi compensativi. È necessaria, dunque, la prova, anche in via presuntiva, del mancato guadagno derivante dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, la dimostrazione del maggior danno nell'obbligazione di valuta, ma criteri differenti (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 36878/2021; Cass. n. 19063/2023; Cass. n. 4938/2023; Cass.
n. 27938/2024; Cass. n. 5618/2025; Cass. n. 6351/2025; Cass. n. 7216/2025).
In altri termini, il riconoscimento dei dati interessi compensativi non è automatico: “l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi compensativi valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento” (cfr.
Cass. n. 5618/2025).
Nella specie non sussiste nemmeno l'allegazione- e a maggior ragione la prova-di tale danno, di guisa che la domanda di pagamento degli interessi deve essere rigettata.
Ovviamente, una volta determinato l'ammontare del risarcimento
“all'attualità”, lo stesso si converte in obbligazione di valuta, sulla quale decorrono gli ordinari interessi legali dalla decisione fino al saldo definitivo.
La parte attrice ha chiesto anche il risarcimento del danno patrimoniale per tutte le spese affrontate;
effettivamente, dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio risultano necessarie e congrue le spese nella misura di euro
206,23, proprio in quanto supportate dalla prova dell'esborso mediante le ricevute in atti, anch'esse da dimezzare, però, ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Indi, va rimborsata la somma di euro 103,12, provata a mezzo di ricevute di pagamento, oltre alla rivalutazione della somma dall'esborso (a differenza della liquidazione del danno anatomo-funzionale questa somma è liquidata alla data dell'esborso) fino alla data della presente sentenza.
Nulla a titolo di danno morale, in assenza di specifica allegazione di fatti idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo- emotivo.
Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda attorea è accolta nei limiti di cui in motivazione con la condanna dell'ente convenuto al risarcimento dei danni liquidati come sopra.
In considerazione dell'esito del giudizio e delle reciproche domande, sussistono fondate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite, nella misura di metà, con condanna del convenuto alla refusione, in CP_1
favore di dell'ulteriore metà, come indicato in dispositivo, Parte_1
tenuto conto del valore della causa e dei parametri medi del D.M. 147/2022.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, come già liquidate in atti, vanno poste interamente a carico del considerato che, comunque, la CP_1
consulenza è risultata funzionale all'accertamento delle condizioni dell'attrice.
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott.ssa
Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4944/2020 R.G.: dichiara la responsabilità del di , in persona del Sindaco CP_1 CP_1
pro-tempore¸ in ordine alla causazione del sinistro occorso all'attrice in data
23.4.2019 nella misura del 50% e, per l'effetto, lo condanna al pagamento, in favore di delle seguenti somme: Parte_1 - euro 4.408,25 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, già rivalutata alla data della presente decisione;
- euro 103,12, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre alla rivalutazione della detta somma nei termini di cui alla motivazione.
Rigetta per il resto la domanda.
Condanna il di , in persona del Sindaco p.t., al CP_1 CP_1
pagamento, in favore della parte attrice, di metà delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.408,00 di cui euro 132,00 per spese vive (metà di euro 264,00), ed euro 1.276,00 (metà di euro 2.552,00) per compensi, di cui euro 212,50 per fase di studio (metà di euro 425,00), euro 212,50 per fase introduttiva del giudizio (metà di euro 425,00), euro 425,50 per fase istruttoria
(metà di euro 851,00), euro 425,50 per fase decisoria (metà di 851,00), oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge. Compensa la restante metà.
Pone a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica di ufficio come già liquidate in atti.
Così deciso in Catania il 19 settembre 2025
IL PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)