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Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/04/2024, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. 2489/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. BA, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2489/2022 R.G. LAVORO (cui è riunita quella R.G.
7764/2022)
TRA
n. a ORTA DI ATELLA (CE) il 18/05/1964 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MAIETTA ANGELO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv. DI GUIDA NICOLA e MADDALENA COSTANZO
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 18/02/2022 e relativo al procedimento recante R.G.
2489/2022 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 15.2.2018 al 31.5.2021 con formale inquadramento come operaio di I livello solo dal 12.06.2018 al 19.06.2018, dal 07.07.2020 al 10.07.2020, dal 27.07.2020 al 28.08.2020 e dal 15.09.2020 al 31.05.2021; di essere stato distaccato presso altre società dal 17.09.2020 al 15.10.2020 (distacco c/o
[...]
), dal 11.11.2020 al 15.11.2020 (distacco presso tre Controparte_2 più impresa - , dal 22.12.2020 al 15.01.2021 (distacco c/o ed.i.co.m Org_1 [...]
fino al 28.12.2020, poi c/o ) e dal 06.04.2021 al Org_2 Controparte_3
1 31.05.2021 (distacco c/o – Sant'Anastasia fino al 09.05.2021, Controparte_4 poi c/o ; di essersi occupato dell'attività di trivellazione e Controparte_5 perforazione del terreno e delle rocce, svolgendo saltuariamente l'attività di magazziniere e di meccanico;
di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle 6.00 (7.00 per i periodi di distacco) alle 17.00 con un'ora di pausa;
di aver percepito una retribuzione giornaliera di € 50,00 per i periodi senza formale inquadramento;
; di aver diritto all'importo complessivo di € 59.526,43 per il lavoro svolto ed a titolo di indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti, differenze retributive anche per il lavoro straordinario, per la mensilità di maggio 2021, cassa edile e T.F.R.
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di accertare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato con condanna della società resistente al pagamento in suo favore dell'importo indicato, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
Con ricorso monitorio relativo al procedimento recante R.G. 4492/2022, il lavoratore ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di € 1.137,47 a titolo di T.F.R. relativo al rapporto formalizzato tra le parti dal
15.9.2020 al 30.4.2021, oltre rivalutazione ed interessi nonché spese legali per la fase monitoria.
La società ha proposto tempestiva opposizione deducendo l'inidoneità della documentazione prodotta dalla controparte ed ha formulato domanda riconvenzionale per € 16.550,00 a titolo di risarcimento del danno subìto a seguito della sottrazione, da parte del lavoratore, di una catena a gancio corto.
Essa ha quindi agito in giudizio chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto, di dichiarare compensato il proprio credito fino a concorrenza del credito dell'opposto e di condannare parte opposta al pagamento in proprio favore dell'importo residuo con vittoria di spese di lite.
L'opposto si è costituito chiedendo a vario titolo il rigetto dell'opposizione.
Il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo è stato assegnato allo scrivente magistrato con decreto del Presidente di Sezione ed all'udienza del 27.2.2023 è stata disposta la riunione dei procedimenti stante la connessione oggettiva e soggettiva.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2 In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo proposta da parte resistente.
Il ricorso, al pari della citazione (art. 163, nn. 1, 2, 3, c.p.c.), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 c.p.c. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c.).
In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (art. 414, n. 4, cpc), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 cpc, perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n. 5586 del 7.6.99).
Sicchè, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414, nn. 3 e 4, cpc), esso – avendo la norma carattere imperativo – è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 cpc, non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. n. 13066 del 29.12.97; Cass. n. 6778 del
15.6.91).
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass.,
1.3.2000, n. 2257; Cass., 1.7.1999, n. 6714; Cass. 29.1.1999, n. 817; Cass.,
27.2.1998, n. 2205; Cass., 27.4.1998, n. 4296; Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass.
30.8.93 n. 9167).
Nel caso in esame, parte ricorrente ha compiutamente delineato sia il petitum sia la causa petendi in quanto ha allegato di aver diritto alle differenze retributive indicate in ricorso sulla base del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Allo stesso modo, è infondata l'eccezione di improcedibilità del ricorso in quanto il lavoratore ha agito in giudizio crediti ulteriori rispetto a quello per il T.F.R e prive del requisito della prova scritta richiesta per l'emissione del decreto ingiuntivo D'altra parte, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 22574/2016; cfr. anche
3 Cass. 28998/2022) “Si ha abuso del processo quando la parte pone in essere un atto processuale non per perseguire lo scopo proprio dell'atto, ma -sviando l'atto dalla sua causa tipica - per perseguire uno scopo diverso da quello per cui l'atto è funzionalmente previsto dalla legge, dando luogo - per questo ad una violazione dei doveri di correttezza e di buona fede, che è tenuta ad osservare. Non incorre in abuso del processo l'attore che, a tutela di un credito dovuto in forza di un unico rapporto obbligatorio, agisca prima con ricorso monitorio per la somma provata documentalmente e poi con il procedimento ordinario di cognizione per la parte residua, dovendosi riconoscere il diritto del creditore ad una tutela accelerata mediante decreto ingiuntivo per la parte di credito liquida che sia provata con documentazione sottoscritta dal debitore”.
Su un piano generale si osserva che la subordinazione, nell'ambito del rapporto di lavoro, è intesa come vincolo personale di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Incombe sul lavoratore, che agisce in giudizio per ottenere la condanna del datore al pagamento delle spettanze retributive fornire tutti gli elementi probatori utili ad accertare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, mentre è onere della parte datoriale dimostrare il verificarsi di fatti impeditivi, estintivi e modificativi.
Nel caso in esame, sulla documentazione prodotta (cfr. certificazione unica, dichiarazione di disponibilità al lavoro, e prospetti paga) può ritenersi che tra le parti siano intercorsi diversi rapporti di lavoro, anche di breve durata.
I punti controversi della vicenda, però, riguardano la durata del rapporto e l'orario di lavoro in quanto parte ricorrente ha allegato la sussistenza di un unico rapporto di lavoro dal 15.2.2018 al 31.5.2021 nonché la fondatezza della domanda riconvenzionale formulata dalla parte datoriale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
A tal proposito, per quanto riguarda le doglianze in ordine alla documentazione prodotta, formulate dalla società nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si intendono condividere le argomentazioni della più recente giurisprudenza di legittimità
(Cass. 31173/2018), pronunciatasi proprio sulla questione del rilevo probatorio del cud e dei prospetti paga, secondo cui “ […] il documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa nè determina inversione dell'onere probatorio in caso di contestazione (cfr. sez. VI, 27/04/2016, n.
8290; Cass. nn. 5573/97 e n. 9685/00). Non è pertinente, invece, il richiamo,
4 compiuto dal fallimento controricorrente nella memoria autorizzata, ai principi elaborati da questa Corte in ordine alla opponibilità al fallimento dei crediti provati dai modelli CUD, essendo evidente che in tali casi il documento fa prova contro la parte che lo ha redatto e non in suo favore”. In altre parole, la certificazione unica ed i prospetti paga possono costituire prova solo in favore del lavoratore dell'esistenza e dell'ammontare del credito e non anche in favore del datore in ordine all'intervenuto pagamento, in assenza di quietanza ad hoc.
Per tali ragioni, le allegazioni attoree risultano incompatibili con la documentazione di provenienza datoriale e, pertanto, deve essere rigettato tale motivo di opposizione.
Non possono essere valorizzate le dichiarazioni del teste in quanto non ha Tes_1 avuto percezione diretta della materiale apprensione del gancio a catena corta da parte del lavoratore.
Egli ha dichiarato: “ADR: Non sono parente di parte ricorrente. Non ho lavorato per la società resistente. Non ho contenzioso con le parti del presente giudizio. Io lavoro alle dipendenze della società da circa 10 anni all'attualità con le Controparte_6 mansioni di capocantiere. Ho svolto le mansioni di capocantiere sul cantiere di
Grosseto ove si stava ristrutturando il vecchio capannone della società Org_3 da marzo 2021 a febbraio 2022. Su questo cantiere ha lavorato anche il
[...] ricorrente per conto della società resistente. Alla società resistente era stato affidato dalla mia società il lavoro di perforazione ed installazione di pali di fondazione. Per conto della società resistente, oltre al ricorrente c'erano anche altri due dipendenti ma non ricordo i nomi. La società resistente ha lavorato su questo cantiere dal maggio
2021 al giugno 2021. Poi il rapporto è cessato perché la società resistente terminò il proprio lavoro installando tutti i pali di fondazione. Il 29 maggio 2021 il titolare della società resistente di cui non ricordo il nome mi mandò delle foto dove si vedeva un gancio di una gru chiedendomi se il gancio fosse della mia società. Io riconobbi che quel gancio era di una nostra gru ed il lunedì successivo mi fu riconsegnato. Preciso che non vi è stato contenzioso tra la società resistente e la mia società CP_6 per quanto a mia conoscenza perché ho gestito sempre io sia la parte
[...] economica sia la parte pratica del cantiere. Io non sono a conoscenza di altre circostanze oltre quelle suindicate. I titolari della mia azienda sono quattro. C'è
e preciso che c'è anche che è sempre stato Persona_1 Persona_2 chiamato “ ”. Preciso che è stato presente sul cantiere verso la Per_1 Persona_2 fine dei lavori da parte della resistente. Egli era capocantiere insieme a me ed CP_7 egli seguiva la squadra di carpentieri per le opere di calcestruzzo. Preciso che Per_2
5 è uno dei titolari e mi sono sempre confrontato con lui. Non conosco Per_2 [...]
e . Non so se sia la persona che conosco Tes_2 Testimone_3 Persona_3 io”.
Allo stesso modo, non sono utili le dichiarazioni rese dal secondo teste, Testimone_4 per la genericità delle dichiarazioni rese in quanto non ricorda per quanto tempo ha lavorato sugli stessi cantieri del ricorrente. Egli, inoltre, in un eccesso di zelo che ne mina l'attendibilità allega un orario di lavoro superiore a quello dedotto in ricorso, dichiarando che anche il ricorrente ha lavorato fino alle 18.00 od alle 19.00 ogni giorno (anziché fino alle 17.00) ed anche il sabato
Egli ha riferito: “ADR: Non sono parente di parte ricorrente. Ho lavorato per la società resistente per 14 anni e 5 mesi, dal 25 giugno 2007 e fino al settembre 2022 con le mansioni di operaio in quanto sui cantieri mi occupavo di dare una mano mentre si facevano le perforazioni mentre quando stavo in deposito mi occupavo di predisporre
l'attrezzatura per le trivelle. Sono stato assunto da , il titolare Persona_4 della società. Egli ha impartito le direttive a me ed a tutti i dipendenti. La mia retribuzione era di 40 euro al giorno ma inizialmente era pari ad € 35 e mi veniva corrisposta sempre dal D'Angelo. Mi sono dimesso in quanto il D'Angelo nell'ultimo periodo mi faceva andare a lavorare di solito solo una settimana su tre e, pertanto, non ho ritenuto di accettare questa condizione lavorativa. Il mio orario di lavoro era dal lunedì al venerdì dalle 7.00 fino alle 18.00 od alle 19.00 con un'ora di pausa ed il sabato dalle 7.00 fino alle 14.00 o 15.00 senza pausa. Io ho lavorato su diversi cantieri tra cui anche Firenze, BA, OR o IA (nel deposito ferroviario).
Quando sono stato assunto, il ricorrente già era alle dipendenze della società resistente. Il suo rapporto è cessato a maggio 2021 ma non conosco le modalità di cessazione. Egli era factotum (anche saldatore, operaio di trivella e di escavatore). Il ricorrente ha lavorato per lo più insieme a me ma ha lavorato anche su cantieri diversi da quelli cui ero stato io assegnato. L'ultimo cantiere su cui c'eravamo entrambi era a
. Il suo orario di lavoro era uguale al mio. Non ricordo per quanto tempo il CP_2 ricorrente ha lavorato su cantieri diversi dal mio. Non conosco la retribuzione di parte ricorrente. Conosco una persona di nome che veniva a lavorare solo su Per_3 specifica chiamata di quando c'era carenza di personale. Non so se il suo Per_4 cognome sia . Non conosco la frequenza con la quale veniva a lavorare. Per_3
Conosco un certo ma non so se si chiami di cognome. Egli è operaio Tes_3 Tes_3 di trivella, dipendente della società resistente. Non ricordo se il suo rapporto di lavoro sia iniziato prima del mio. Egli era ancora alle dipendenze della società resistente
6 quando è cessato il mio rapporto di lavoro. Egli osservava il mio stesso orario di lavoro. Non conosco , e Su domanda Testimone_2 Persona_1 Testimone_5 di parte ricorrente preciso che il ricorrente ha lavorato anche nel magazzino oltre che sui cantieri e si occupava della manutenzione delle trivelle e dell'attrezzatura di lavoro. Preciso altresì che il rapporto di lavoro del ricorrente è stato continuativo e senza interruzioni”.
Per le stesse ragioni, non sono rilevanti le dichiarazioni rese dal teste . Egli, Per_3 infatti, non ricorda con quale frequenza ha lavorato sugli stessi cantieri del ricorrente e non ha avuto percezione diretta dell'eventuale apprensione del gancio da parte del ricorrente in quanto l'ha solo ritrovato nella sua borsa.
Egli ha dichiarato: “ADR: Non sono parente di parte ricorrente. Ho lavorato per la società resistente fino al 13.8.2023. Sono stato assunto una decina di anni fa ed attualmente sono pensionato. Io ho svolto le mansioni di operaio inquadrato nel II livello in quanto mi occupavo di fare le gabbie di ferro per i pali di fondazione e lavoravo coadiuvando l'operatore che guidava il macchinario con la trivella. Non ho contenzioso con le parti del giudizio. Io lavoravo dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 o dalle 7.30 e fino alle 17.00 ed a volte si faceva un po' più tardi con pausa di un'ora.
Preciso che partivamo dalle 6.00 del mattino per recarci al deposito ovvero per andare poi sul cantiere a lavorare. Le direttive erano impartite da . Persona_4
Preciso che abbiamo lavorato per tante ditte le quali ci impartivano le direttive sui Per singoli cantieri. Preciso che le retribuzioni erano corrisposte sempre da
[...]
, il titolare dell'impresa resistente. Quando sono stato assunto il ricorrente Per_4 era già alle dipendenze della società resistente. Quando è cessato il mio rapporto di lavoro il ricorrente si è dimesso circa due anni prima della cessazione del mio rapporto di lavoro. Il ricorrente era manovale di I livello in quanto si occupava di fare le stesse cose che facevo io sul cantiere. Oltre me ed il ricorrente c'erano altri operai ma dipendeva dal tipo di lavoro. Preciso che il ricorrente osservava il mio orario di lavoro.
In genere si era in tre sul cantiere. A volte ho lavorato sullo stesso cantiere del ricorrente. Ricordo che l'ultimo lavoro è stato fatto nella zona di Grosseto. Preciso che varie ditte ci chiamavano a lavorare volta per volta e noi facevamo quanto ci veniva chiesto. La retribuzione anche al ricorrente era corrisposta dal ma il Per_4 ricorrente non ha mai ricevuto la retribuzione dal in mia presenza. Sul Per_4 cantiere di Grosseto, un paio di anni fa, c'ero io, il ricorrente, e , Persona_5
l'operatore della trivella, ci siamo cambiati perché dovevamo tornare a casa in quanto Con si trattava di un venerdì. Preciso che io ed il abbiamo aperto il furgone ed il Per_5
7
[...] ha visto una borsa sotto il sediolino lato guida e nella borsa c'erano la catena Per_5 rossa che serve per la gru ad alzare il bidone nel cantiere e fili di rame. Preciso che io ho riconosciuto che si trattasse della catena del geometra dell'impresa. Io ho detto a
di non toccare la borsa e di portarla con noi direttamente a Per_5 [...]
il quale fece le foto e le inviò al geometra. Il lunedì siamo ripartiti per il Per_4 cantiere di Grosseto io e . Preciso che il BA non stava con noi né il venerdì Per_5 quando siamo ritornati a casa né il lunedì quando siamo ripartiti per il cantiere perché venerdì mattina verso le 10.00-10.30 si è fatto accompagnare in ospedale. Da allora non ho più rivisto il ricorrente. è stato mio collega di lavoro. Non Controparte_9 ricordo per quanto tempo abbia lavorato con me. Egli non era presente sul cantiere di
Grosseto summenzionato ma altre volte abbiamo lavorato sullo stesso cantiere. Non conosco So che sul cantiere c'erano degli operai ucraini ma non so Testimone_5 se ci fosse pure ”. Testimone_4
L'ultimo teste, , infine, non è a conoscenza di elementi rilevanti ai fini della CP_9 decisione. Egli ha dichiarato: “ADR: Non sono parente di parte ricorrente. Ho lavorato per la società resistente per circa 10 anni e mi sono dimesso a gennaio 2023 perché ho cambiato lavoro. Ho svolto le mansioni di sondatore in quanto mi sono occupato di manovrare la trivella per capire dove fare le fondazioni o per rinforzare il terreno (III livello). Le direttive mi erano impartite dalle ditte presso le quali di volta in volta ero distaccato. La retribuzione mi è sempre stata corrisposta da , il Persona_4 titolare della società resistente. Io ho lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 16.00 o dalle 7.30 alle 16.30 con pausa di un'ora. Non ho mai lavorato sullo stesso cantiere di parte ricorrente. Conosco il ricorrente perché è stato mio collega di lavoro. Non conosco le vicende relative alla cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente. Non conosco . Conosco Testimone_5 Tes_6 Persona_3 in quanto è stato mio collega di lavoro. Egli era inquadrato nel II livello. Abbiamo lavorato insieme spesso sullo stesso cantiere ed egli dava una mano vicino alla trivella indicando la posizione del picchetto od attaccava i tubi di manovra. Egli osservava il mio orario di lavoro. Preciso che prima di recarci al cantiere andavamo al deposito per caricare l'attrezzatura verso le 7.00 e poi partivamo per andare al cantiere. Al deposito non ho mai visto il ricorrente”.
Una volta ricostruite compiutamente tutte le circostanze di fatto è possibile procedere alla valutazione delle domande proposte.
All'esito dell'istruttoria, parte ricorrente non ha assolto in parte, con i testi a sua disposizione, all'onere probatorio su di lei gravante.
8 Per quanto riguarda l'orario di lavoro, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, infatti, la prova è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario, di indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi non goduti, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente (cfr. tra le altre, Cass. sez. lav. nn. 1389 del 29.1.2003 rv. 560141, 3714 del 16.2.2009 rv. 606783, 19299 del 12.9.2014 rv. 632795; Cass. n. 12434/2006).
In questo caso, infatti, non è possibile ritenere raggiunta la prova rigorosa dello svolgimento di un numero di ore di lavoro superiore a quello contabilizzato ed allo stesso modo non può ritenersi raggiunta la prova della retrodatazione del rapporto.
Nel caso di specie, deve essere rigettata la domanda di condanna al pagamento di tutte le differenze retributive relative al maggior orario di lavoro allegato in ricorso e non contabilizzato nei prospetti.
Una volta ricostruite compiutamente tutte le circostanze di fatto è possibile procedere alla valutazione delle domande proposte.
Per quanto riguarda la domanda di condanna al pagamento delle retribuzioni, del
T.F.R. e delle altre indennità, secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
In ordine al quantum debeatur, però, non possono ritenersi condivisibili i conteggi così come formulati da parte ricorrente e contenuti in ricorso in quanto essi si basano sul trattamento retributivo previsto per il II livello di inquadramento mentre dalla documentazione in atti il ricorrente risulta inquadrato nel I livello.
9 Per quanto riguarda le mansioni, infatti, il dato normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 2103 c.c. che attribuisce al lavoratore, assegnato a mansioni superiori per un certo tempo, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche il riconoscimento della relativa qualifica, se la diversa attività non sia stata svolta per sostituzione del lavoratore assente.
Fondamentale ai fini della valutazione dell'operatività della disciplina in commento è, tuttavia, l'accertamento dello svolgimento, in fatto, di mansioni ascrivibili alla qualifica superiore, perché, secondo la giurisprudenza di legittimità, "nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda." (Cass.
26234/2008 e Cass. 20272/2010).
Del resto, onde poter riconoscere la qualifica superiore, è necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass. 12353/2003; 11125/2001; 2859/2001;
7170/98; 4200/92).
Nel caso in esame, devono essere censurate le carenze assertive contenute in ricorso in quanto non sono riportate né le declaratorie del I e del II livello né è allegata alcuna comparazione tra di esse e le mansioni in concreto. Per tali ragioni, deve ritenersi corretto l'inquadramento nel VI livello ed, in ragione del mancato deposito delle tabelle retributive, così come richiesto, deve ritenersi proporzionata alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto in base agli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. la retribuzione prevista dall'estratto contributivo in atti.
Per tali ragioni, procedendo alla rielaborazione dei conteggi originariamente depositati in ordine allo spettante e prendendo in considerazione la retribuzione che parte ricorrente ha allegato di aver percepito, può ritenersi che parte ricorrente non abbia diritto a differenze retributive, salvo il diritto al T.F.R., già cristallizzato nel decreto ingiuntivo opposto. D'altra parte, gli importi dovuti a titolo di sono Parte_2 contabilizzati nei prospetti paga e parte ricorrente ha allegato di aver ricevuto gli importi in essi indicati.
Allo stesso modo, è infondata la domanda riconvenzionale formulata dalla società in quanto il ritrovamento del gancio nella borsa del ricorrente non è di per sé sufficiente
10 a ritenere sussistente la sua responsabilità. La borsa, infatti, non si trovava in un luogo nella disponibilità esclusiva del ricorrente.
In base all'art. 2729 c.c., infatti, in presenza di circostanze gravi, precise e concordanti è possibile ritenere certo od altamente probabile, secondo l'id quod plerumque accidit, il verificarsi del fatto ignoto che si intende dimostrare.
Nel caso in esame, però, tali indici presuntivi non possono ritenersi né gravi (dotati di elevata persuasività e di elevata resistenza ad eventuali obiezioni) né concordanti
(funzionali alla dimostrazione del fatto ignoto sulla base di una loro considerazione complessiva). Sulla base di tali elementi indiziari, infatti, non è possibile ritenere provata in via induttiva la fondatezza di tale domanda.
Per tali ragioni, il ricorso relativo al procedimento recante R.G. 2489/2022 deve essere rigettato.
Allo stesso modo, deve essere rigettato il ricorso relativo al procedimento recante R.G.
7764/2022 e per l'effetto si conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo.
Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione del rigetto di entrambi i ricorsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso relativo al procedimento recante R.G. 2489/2022;
2. rigetta l'opposizione relativa al procedimento recante R.G. 7764/2022 e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
3. compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 12/04/2024 il Giudice del Lavoro dott. BA, Rosario Capolongo
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. BA, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2489/2022 R.G. LAVORO (cui è riunita quella R.G.
7764/2022)
TRA
n. a ORTA DI ATELLA (CE) il 18/05/1964 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MAIETTA ANGELO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv. DI GUIDA NICOLA e MADDALENA COSTANZO
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 18/02/2022 e relativo al procedimento recante R.G.
2489/2022 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 15.2.2018 al 31.5.2021 con formale inquadramento come operaio di I livello solo dal 12.06.2018 al 19.06.2018, dal 07.07.2020 al 10.07.2020, dal 27.07.2020 al 28.08.2020 e dal 15.09.2020 al 31.05.2021; di essere stato distaccato presso altre società dal 17.09.2020 al 15.10.2020 (distacco c/o
[...]
), dal 11.11.2020 al 15.11.2020 (distacco presso tre Controparte_2 più impresa - , dal 22.12.2020 al 15.01.2021 (distacco c/o ed.i.co.m Org_1 [...]
fino al 28.12.2020, poi c/o ) e dal 06.04.2021 al Org_2 Controparte_3
1 31.05.2021 (distacco c/o – Sant'Anastasia fino al 09.05.2021, Controparte_4 poi c/o ; di essersi occupato dell'attività di trivellazione e Controparte_5 perforazione del terreno e delle rocce, svolgendo saltuariamente l'attività di magazziniere e di meccanico;
di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle 6.00 (7.00 per i periodi di distacco) alle 17.00 con un'ora di pausa;
di aver percepito una retribuzione giornaliera di € 50,00 per i periodi senza formale inquadramento;
; di aver diritto all'importo complessivo di € 59.526,43 per il lavoro svolto ed a titolo di indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti, differenze retributive anche per il lavoro straordinario, per la mensilità di maggio 2021, cassa edile e T.F.R.
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di accertare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato con condanna della società resistente al pagamento in suo favore dell'importo indicato, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
Con ricorso monitorio relativo al procedimento recante R.G. 4492/2022, il lavoratore ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di € 1.137,47 a titolo di T.F.R. relativo al rapporto formalizzato tra le parti dal
15.9.2020 al 30.4.2021, oltre rivalutazione ed interessi nonché spese legali per la fase monitoria.
La società ha proposto tempestiva opposizione deducendo l'inidoneità della documentazione prodotta dalla controparte ed ha formulato domanda riconvenzionale per € 16.550,00 a titolo di risarcimento del danno subìto a seguito della sottrazione, da parte del lavoratore, di una catena a gancio corto.
Essa ha quindi agito in giudizio chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto, di dichiarare compensato il proprio credito fino a concorrenza del credito dell'opposto e di condannare parte opposta al pagamento in proprio favore dell'importo residuo con vittoria di spese di lite.
L'opposto si è costituito chiedendo a vario titolo il rigetto dell'opposizione.
Il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo è stato assegnato allo scrivente magistrato con decreto del Presidente di Sezione ed all'udienza del 27.2.2023 è stata disposta la riunione dei procedimenti stante la connessione oggettiva e soggettiva.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2 In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo proposta da parte resistente.
Il ricorso, al pari della citazione (art. 163, nn. 1, 2, 3, c.p.c.), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 c.p.c. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c.).
In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (art. 414, n. 4, cpc), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 cpc, perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n. 5586 del 7.6.99).
Sicchè, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414, nn. 3 e 4, cpc), esso – avendo la norma carattere imperativo – è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 cpc, non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. n. 13066 del 29.12.97; Cass. n. 6778 del
15.6.91).
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass.,
1.3.2000, n. 2257; Cass., 1.7.1999, n. 6714; Cass. 29.1.1999, n. 817; Cass.,
27.2.1998, n. 2205; Cass., 27.4.1998, n. 4296; Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass.
30.8.93 n. 9167).
Nel caso in esame, parte ricorrente ha compiutamente delineato sia il petitum sia la causa petendi in quanto ha allegato di aver diritto alle differenze retributive indicate in ricorso sulla base del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Allo stesso modo, è infondata l'eccezione di improcedibilità del ricorso in quanto il lavoratore ha agito in giudizio crediti ulteriori rispetto a quello per il T.F.R e prive del requisito della prova scritta richiesta per l'emissione del decreto ingiuntivo D'altra parte, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 22574/2016; cfr. anche
3 Cass. 28998/2022) “Si ha abuso del processo quando la parte pone in essere un atto processuale non per perseguire lo scopo proprio dell'atto, ma -sviando l'atto dalla sua causa tipica - per perseguire uno scopo diverso da quello per cui l'atto è funzionalmente previsto dalla legge, dando luogo - per questo ad una violazione dei doveri di correttezza e di buona fede, che è tenuta ad osservare. Non incorre in abuso del processo l'attore che, a tutela di un credito dovuto in forza di un unico rapporto obbligatorio, agisca prima con ricorso monitorio per la somma provata documentalmente e poi con il procedimento ordinario di cognizione per la parte residua, dovendosi riconoscere il diritto del creditore ad una tutela accelerata mediante decreto ingiuntivo per la parte di credito liquida che sia provata con documentazione sottoscritta dal debitore”.
Su un piano generale si osserva che la subordinazione, nell'ambito del rapporto di lavoro, è intesa come vincolo personale di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Incombe sul lavoratore, che agisce in giudizio per ottenere la condanna del datore al pagamento delle spettanze retributive fornire tutti gli elementi probatori utili ad accertare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, mentre è onere della parte datoriale dimostrare il verificarsi di fatti impeditivi, estintivi e modificativi.
Nel caso in esame, sulla documentazione prodotta (cfr. certificazione unica, dichiarazione di disponibilità al lavoro, e prospetti paga) può ritenersi che tra le parti siano intercorsi diversi rapporti di lavoro, anche di breve durata.
I punti controversi della vicenda, però, riguardano la durata del rapporto e l'orario di lavoro in quanto parte ricorrente ha allegato la sussistenza di un unico rapporto di lavoro dal 15.2.2018 al 31.5.2021 nonché la fondatezza della domanda riconvenzionale formulata dalla parte datoriale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
A tal proposito, per quanto riguarda le doglianze in ordine alla documentazione prodotta, formulate dalla società nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si intendono condividere le argomentazioni della più recente giurisprudenza di legittimità
(Cass. 31173/2018), pronunciatasi proprio sulla questione del rilevo probatorio del cud e dei prospetti paga, secondo cui “ […] il documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa nè determina inversione dell'onere probatorio in caso di contestazione (cfr. sez. VI, 27/04/2016, n.
8290; Cass. nn. 5573/97 e n. 9685/00). Non è pertinente, invece, il richiamo,
4 compiuto dal fallimento controricorrente nella memoria autorizzata, ai principi elaborati da questa Corte in ordine alla opponibilità al fallimento dei crediti provati dai modelli CUD, essendo evidente che in tali casi il documento fa prova contro la parte che lo ha redatto e non in suo favore”. In altre parole, la certificazione unica ed i prospetti paga possono costituire prova solo in favore del lavoratore dell'esistenza e dell'ammontare del credito e non anche in favore del datore in ordine all'intervenuto pagamento, in assenza di quietanza ad hoc.
Per tali ragioni, le allegazioni attoree risultano incompatibili con la documentazione di provenienza datoriale e, pertanto, deve essere rigettato tale motivo di opposizione.
Non possono essere valorizzate le dichiarazioni del teste in quanto non ha Tes_1 avuto percezione diretta della materiale apprensione del gancio a catena corta da parte del lavoratore.
Egli ha dichiarato: “ADR: Non sono parente di parte ricorrente. Non ho lavorato per la società resistente. Non ho contenzioso con le parti del presente giudizio. Io lavoro alle dipendenze della società da circa 10 anni all'attualità con le Controparte_6 mansioni di capocantiere. Ho svolto le mansioni di capocantiere sul cantiere di
Grosseto ove si stava ristrutturando il vecchio capannone della società Org_3 da marzo 2021 a febbraio 2022. Su questo cantiere ha lavorato anche il
[...] ricorrente per conto della società resistente. Alla società resistente era stato affidato dalla mia società il lavoro di perforazione ed installazione di pali di fondazione. Per conto della società resistente, oltre al ricorrente c'erano anche altri due dipendenti ma non ricordo i nomi. La società resistente ha lavorato su questo cantiere dal maggio
2021 al giugno 2021. Poi il rapporto è cessato perché la società resistente terminò il proprio lavoro installando tutti i pali di fondazione. Il 29 maggio 2021 il titolare della società resistente di cui non ricordo il nome mi mandò delle foto dove si vedeva un gancio di una gru chiedendomi se il gancio fosse della mia società. Io riconobbi che quel gancio era di una nostra gru ed il lunedì successivo mi fu riconsegnato. Preciso che non vi è stato contenzioso tra la società resistente e la mia società CP_6 per quanto a mia conoscenza perché ho gestito sempre io sia la parte
[...] economica sia la parte pratica del cantiere. Io non sono a conoscenza di altre circostanze oltre quelle suindicate. I titolari della mia azienda sono quattro. C'è
e preciso che c'è anche che è sempre stato Persona_1 Persona_2 chiamato “ ”. Preciso che è stato presente sul cantiere verso la Per_1 Persona_2 fine dei lavori da parte della resistente. Egli era capocantiere insieme a me ed CP_7 egli seguiva la squadra di carpentieri per le opere di calcestruzzo. Preciso che Per_2
5 è uno dei titolari e mi sono sempre confrontato con lui. Non conosco Per_2 [...]
e . Non so se sia la persona che conosco Tes_2 Testimone_3 Persona_3 io”.
Allo stesso modo, non sono utili le dichiarazioni rese dal secondo teste, Testimone_4 per la genericità delle dichiarazioni rese in quanto non ricorda per quanto tempo ha lavorato sugli stessi cantieri del ricorrente. Egli, inoltre, in un eccesso di zelo che ne mina l'attendibilità allega un orario di lavoro superiore a quello dedotto in ricorso, dichiarando che anche il ricorrente ha lavorato fino alle 18.00 od alle 19.00 ogni giorno (anziché fino alle 17.00) ed anche il sabato
Egli ha riferito: “ADR: Non sono parente di parte ricorrente. Ho lavorato per la società resistente per 14 anni e 5 mesi, dal 25 giugno 2007 e fino al settembre 2022 con le mansioni di operaio in quanto sui cantieri mi occupavo di dare una mano mentre si facevano le perforazioni mentre quando stavo in deposito mi occupavo di predisporre
l'attrezzatura per le trivelle. Sono stato assunto da , il titolare Persona_4 della società. Egli ha impartito le direttive a me ed a tutti i dipendenti. La mia retribuzione era di 40 euro al giorno ma inizialmente era pari ad € 35 e mi veniva corrisposta sempre dal D'Angelo. Mi sono dimesso in quanto il D'Angelo nell'ultimo periodo mi faceva andare a lavorare di solito solo una settimana su tre e, pertanto, non ho ritenuto di accettare questa condizione lavorativa. Il mio orario di lavoro era dal lunedì al venerdì dalle 7.00 fino alle 18.00 od alle 19.00 con un'ora di pausa ed il sabato dalle 7.00 fino alle 14.00 o 15.00 senza pausa. Io ho lavorato su diversi cantieri tra cui anche Firenze, BA, OR o IA (nel deposito ferroviario).
Quando sono stato assunto, il ricorrente già era alle dipendenze della società resistente. Il suo rapporto è cessato a maggio 2021 ma non conosco le modalità di cessazione. Egli era factotum (anche saldatore, operaio di trivella e di escavatore). Il ricorrente ha lavorato per lo più insieme a me ma ha lavorato anche su cantieri diversi da quelli cui ero stato io assegnato. L'ultimo cantiere su cui c'eravamo entrambi era a
. Il suo orario di lavoro era uguale al mio. Non ricordo per quanto tempo il CP_2 ricorrente ha lavorato su cantieri diversi dal mio. Non conosco la retribuzione di parte ricorrente. Conosco una persona di nome che veniva a lavorare solo su Per_3 specifica chiamata di quando c'era carenza di personale. Non so se il suo Per_4 cognome sia . Non conosco la frequenza con la quale veniva a lavorare. Per_3
Conosco un certo ma non so se si chiami di cognome. Egli è operaio Tes_3 Tes_3 di trivella, dipendente della società resistente. Non ricordo se il suo rapporto di lavoro sia iniziato prima del mio. Egli era ancora alle dipendenze della società resistente
6 quando è cessato il mio rapporto di lavoro. Egli osservava il mio stesso orario di lavoro. Non conosco , e Su domanda Testimone_2 Persona_1 Testimone_5 di parte ricorrente preciso che il ricorrente ha lavorato anche nel magazzino oltre che sui cantieri e si occupava della manutenzione delle trivelle e dell'attrezzatura di lavoro. Preciso altresì che il rapporto di lavoro del ricorrente è stato continuativo e senza interruzioni”.
Per le stesse ragioni, non sono rilevanti le dichiarazioni rese dal teste . Egli, Per_3 infatti, non ricorda con quale frequenza ha lavorato sugli stessi cantieri del ricorrente e non ha avuto percezione diretta dell'eventuale apprensione del gancio da parte del ricorrente in quanto l'ha solo ritrovato nella sua borsa.
Egli ha dichiarato: “ADR: Non sono parente di parte ricorrente. Ho lavorato per la società resistente fino al 13.8.2023. Sono stato assunto una decina di anni fa ed attualmente sono pensionato. Io ho svolto le mansioni di operaio inquadrato nel II livello in quanto mi occupavo di fare le gabbie di ferro per i pali di fondazione e lavoravo coadiuvando l'operatore che guidava il macchinario con la trivella. Non ho contenzioso con le parti del giudizio. Io lavoravo dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 o dalle 7.30 e fino alle 17.00 ed a volte si faceva un po' più tardi con pausa di un'ora.
Preciso che partivamo dalle 6.00 del mattino per recarci al deposito ovvero per andare poi sul cantiere a lavorare. Le direttive erano impartite da . Persona_4
Preciso che abbiamo lavorato per tante ditte le quali ci impartivano le direttive sui Per singoli cantieri. Preciso che le retribuzioni erano corrisposte sempre da
[...]
, il titolare dell'impresa resistente. Quando sono stato assunto il ricorrente Per_4 era già alle dipendenze della società resistente. Quando è cessato il mio rapporto di lavoro il ricorrente si è dimesso circa due anni prima della cessazione del mio rapporto di lavoro. Il ricorrente era manovale di I livello in quanto si occupava di fare le stesse cose che facevo io sul cantiere. Oltre me ed il ricorrente c'erano altri operai ma dipendeva dal tipo di lavoro. Preciso che il ricorrente osservava il mio orario di lavoro.
In genere si era in tre sul cantiere. A volte ho lavorato sullo stesso cantiere del ricorrente. Ricordo che l'ultimo lavoro è stato fatto nella zona di Grosseto. Preciso che varie ditte ci chiamavano a lavorare volta per volta e noi facevamo quanto ci veniva chiesto. La retribuzione anche al ricorrente era corrisposta dal ma il Per_4 ricorrente non ha mai ricevuto la retribuzione dal in mia presenza. Sul Per_4 cantiere di Grosseto, un paio di anni fa, c'ero io, il ricorrente, e , Persona_5
l'operatore della trivella, ci siamo cambiati perché dovevamo tornare a casa in quanto Con si trattava di un venerdì. Preciso che io ed il abbiamo aperto il furgone ed il Per_5
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[...] ha visto una borsa sotto il sediolino lato guida e nella borsa c'erano la catena Per_5 rossa che serve per la gru ad alzare il bidone nel cantiere e fili di rame. Preciso che io ho riconosciuto che si trattasse della catena del geometra dell'impresa. Io ho detto a
di non toccare la borsa e di portarla con noi direttamente a Per_5 [...]
il quale fece le foto e le inviò al geometra. Il lunedì siamo ripartiti per il Per_4 cantiere di Grosseto io e . Preciso che il BA non stava con noi né il venerdì Per_5 quando siamo ritornati a casa né il lunedì quando siamo ripartiti per il cantiere perché venerdì mattina verso le 10.00-10.30 si è fatto accompagnare in ospedale. Da allora non ho più rivisto il ricorrente. è stato mio collega di lavoro. Non Controparte_9 ricordo per quanto tempo abbia lavorato con me. Egli non era presente sul cantiere di
Grosseto summenzionato ma altre volte abbiamo lavorato sullo stesso cantiere. Non conosco So che sul cantiere c'erano degli operai ucraini ma non so Testimone_5 se ci fosse pure ”. Testimone_4
L'ultimo teste, , infine, non è a conoscenza di elementi rilevanti ai fini della CP_9 decisione. Egli ha dichiarato: “ADR: Non sono parente di parte ricorrente. Ho lavorato per la società resistente per circa 10 anni e mi sono dimesso a gennaio 2023 perché ho cambiato lavoro. Ho svolto le mansioni di sondatore in quanto mi sono occupato di manovrare la trivella per capire dove fare le fondazioni o per rinforzare il terreno (III livello). Le direttive mi erano impartite dalle ditte presso le quali di volta in volta ero distaccato. La retribuzione mi è sempre stata corrisposta da , il Persona_4 titolare della società resistente. Io ho lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 16.00 o dalle 7.30 alle 16.30 con pausa di un'ora. Non ho mai lavorato sullo stesso cantiere di parte ricorrente. Conosco il ricorrente perché è stato mio collega di lavoro. Non conosco le vicende relative alla cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente. Non conosco . Conosco Testimone_5 Tes_6 Persona_3 in quanto è stato mio collega di lavoro. Egli era inquadrato nel II livello. Abbiamo lavorato insieme spesso sullo stesso cantiere ed egli dava una mano vicino alla trivella indicando la posizione del picchetto od attaccava i tubi di manovra. Egli osservava il mio orario di lavoro. Preciso che prima di recarci al cantiere andavamo al deposito per caricare l'attrezzatura verso le 7.00 e poi partivamo per andare al cantiere. Al deposito non ho mai visto il ricorrente”.
Una volta ricostruite compiutamente tutte le circostanze di fatto è possibile procedere alla valutazione delle domande proposte.
All'esito dell'istruttoria, parte ricorrente non ha assolto in parte, con i testi a sua disposizione, all'onere probatorio su di lei gravante.
8 Per quanto riguarda l'orario di lavoro, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, infatti, la prova è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario, di indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi non goduti, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente (cfr. tra le altre, Cass. sez. lav. nn. 1389 del 29.1.2003 rv. 560141, 3714 del 16.2.2009 rv. 606783, 19299 del 12.9.2014 rv. 632795; Cass. n. 12434/2006).
In questo caso, infatti, non è possibile ritenere raggiunta la prova rigorosa dello svolgimento di un numero di ore di lavoro superiore a quello contabilizzato ed allo stesso modo non può ritenersi raggiunta la prova della retrodatazione del rapporto.
Nel caso di specie, deve essere rigettata la domanda di condanna al pagamento di tutte le differenze retributive relative al maggior orario di lavoro allegato in ricorso e non contabilizzato nei prospetti.
Una volta ricostruite compiutamente tutte le circostanze di fatto è possibile procedere alla valutazione delle domande proposte.
Per quanto riguarda la domanda di condanna al pagamento delle retribuzioni, del
T.F.R. e delle altre indennità, secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
In ordine al quantum debeatur, però, non possono ritenersi condivisibili i conteggi così come formulati da parte ricorrente e contenuti in ricorso in quanto essi si basano sul trattamento retributivo previsto per il II livello di inquadramento mentre dalla documentazione in atti il ricorrente risulta inquadrato nel I livello.
9 Per quanto riguarda le mansioni, infatti, il dato normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 2103 c.c. che attribuisce al lavoratore, assegnato a mansioni superiori per un certo tempo, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche il riconoscimento della relativa qualifica, se la diversa attività non sia stata svolta per sostituzione del lavoratore assente.
Fondamentale ai fini della valutazione dell'operatività della disciplina in commento è, tuttavia, l'accertamento dello svolgimento, in fatto, di mansioni ascrivibili alla qualifica superiore, perché, secondo la giurisprudenza di legittimità, "nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda." (Cass.
26234/2008 e Cass. 20272/2010).
Del resto, onde poter riconoscere la qualifica superiore, è necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass. 12353/2003; 11125/2001; 2859/2001;
7170/98; 4200/92).
Nel caso in esame, devono essere censurate le carenze assertive contenute in ricorso in quanto non sono riportate né le declaratorie del I e del II livello né è allegata alcuna comparazione tra di esse e le mansioni in concreto. Per tali ragioni, deve ritenersi corretto l'inquadramento nel VI livello ed, in ragione del mancato deposito delle tabelle retributive, così come richiesto, deve ritenersi proporzionata alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto in base agli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. la retribuzione prevista dall'estratto contributivo in atti.
Per tali ragioni, procedendo alla rielaborazione dei conteggi originariamente depositati in ordine allo spettante e prendendo in considerazione la retribuzione che parte ricorrente ha allegato di aver percepito, può ritenersi che parte ricorrente non abbia diritto a differenze retributive, salvo il diritto al T.F.R., già cristallizzato nel decreto ingiuntivo opposto. D'altra parte, gli importi dovuti a titolo di sono Parte_2 contabilizzati nei prospetti paga e parte ricorrente ha allegato di aver ricevuto gli importi in essi indicati.
Allo stesso modo, è infondata la domanda riconvenzionale formulata dalla società in quanto il ritrovamento del gancio nella borsa del ricorrente non è di per sé sufficiente
10 a ritenere sussistente la sua responsabilità. La borsa, infatti, non si trovava in un luogo nella disponibilità esclusiva del ricorrente.
In base all'art. 2729 c.c., infatti, in presenza di circostanze gravi, precise e concordanti è possibile ritenere certo od altamente probabile, secondo l'id quod plerumque accidit, il verificarsi del fatto ignoto che si intende dimostrare.
Nel caso in esame, però, tali indici presuntivi non possono ritenersi né gravi (dotati di elevata persuasività e di elevata resistenza ad eventuali obiezioni) né concordanti
(funzionali alla dimostrazione del fatto ignoto sulla base di una loro considerazione complessiva). Sulla base di tali elementi indiziari, infatti, non è possibile ritenere provata in via induttiva la fondatezza di tale domanda.
Per tali ragioni, il ricorso relativo al procedimento recante R.G. 2489/2022 deve essere rigettato.
Allo stesso modo, deve essere rigettato il ricorso relativo al procedimento recante R.G.
7764/2022 e per l'effetto si conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo.
Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione del rigetto di entrambi i ricorsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso relativo al procedimento recante R.G. 2489/2022;
2. rigetta l'opposizione relativa al procedimento recante R.G. 7764/2022 e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
3. compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 12/04/2024 il Giudice del Lavoro dott. BA, Rosario Capolongo
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