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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/07/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6382/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6382/2023 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante e da Parte_1 P.IVA_1 [...] (C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. PIROTTA Parte_2 C.F._1 RAFFAELLA, elettivamente domiciliati come in atti
PARTE ATTRICE contro
((c.f. / Controparte_1 P.IVA_2 p.iva , rappresentata e difesa dall'avv. BASSI ANDREA, elettivamente domiciliata come P.IVA_3 in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: NC (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per e Parte_1 Parte_2
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione, così giudicare: in via preliminare: poichè all'udienza del 16.10.24, controparte ha dichiarato a verbale che in sede conclusiva avrebbe precisato la questione relativa alla escussione della garanzia di Medio Credito, si Cont chiede l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a del documento comprovante l'avvenuta escussione, al fine di decurtare la somma escussa dal totale del dovuto. nel merito e in via riconvenzionale: per tutti i motivi esposti in narrativa, revocare il decreto ingiuntivo n. 2047/2023, emesso in data 29.06.2023 dal Tribunale di Monza nei confronti di e del Parte_1
pagina 1 di 6 sig. compensando l'importo ingiunto con quanto dovuto alla società Parte_2 Pt_1 a titolo di liquidazione della quota sociale da parte della
[...] Controparte_1
pari ad € 10.005,25= o a quell'altra maggiore o minore somma effettivamente
[...] provata, nonché con l'importo relativo all'avvenuta escussione della garanzia di Medio Credito;
ulteriormente nel merito: accertare e dichiarare la violazione degli artt. 2, comma 2, lett. a) Legge 287/1990 e 101 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea, e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione sottoscritto dal sig. in data Parte_2 14.5.2009, nonché, in subordine, accertare e dichiarare la nullità relativa del suddetto contratto con tutte le decadenze di legge, compresa quella prevista dall'art. 1957 c.c.; in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dal medesimo dovuto alla convenuta opposta in virtù della suddetta fideiussione. Con vittoria di spese e onorari di causa, comprese le spese generali di legge.
Per Controparte_1
In via principale nel merito: previe declaratorie del caso, rigettarsi l'opposizione ed ogni domanda formulata dalla e dal sig. perché infondate in fatto e in diritto e Parte_1 Parte_2 per l'effetto confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 2047/239 emesso in data 23.06.2023 dal Tribunale di Monza (pubblicato in data 29.06.2023), con conseguente condanna della
in persona del legale rappresentante pro-tempore, e del sig. Parte_1 Parte_2 nella sua qualità di fideiussore della al pagamento delle somme in esso contenute. Parte_1 In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'opposizione o dell'eccezione in compensazione, e comunque nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, voglia l'Ill.mo Sig. Giudice condannare la società Pt_1 (c.f. / p.iva , in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con sede
[...] P.IVA_1 legale in 20864 Agrate Brianza (MB) – via Socrate n. 8/D, nonché in via solidale e/o alternativa il sig. (c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._1 residente in [...], nella sua qualità di fideiussore della società a pagare alla la Parte_1 Controparte_1 somma di € 32.999,07.= (pari alla differenza tra l'importo di € 42.029,67.= corrispondente al saldo del conto corrente oggetto di ingiunzione e l'ammontare di € 9.030,60.= quale importo derivante dalla liquidazione delle quote sociali), a titolo di saldo conto passivo del c/c n. 005/000662/80, equivalente al saldo debitore al 27.02.2023, comprensivo di interessi, oltre ai maturati e maturandi interessi di mora al tasso convenzionale del 10,182% dal 28.02.2023 al saldo effettivo, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio. In ogni caso: con vittoria di compensi, spese generali di studio 15%, oltre agli accessori di legge, anche per il procedimento monitorio e per la procedura di mediazione. In via istruttoria: a modifica e rettifica del provvedimento del 16.10.2024, la insiste nella CP_1 richiesta di ammissione della prova testimoniale sul seguente capitolo di prova: 1) vero che, relativamente al rapporto regolato in c/c di corrispondenza n. 005/000662/80, oggetto del decreto ingiuntivo opposto, la si è resa inadempiente alla data del 27.02.2023 per Parte_1 l'ammontare di € 42.029,67.=, come attestato dall'estratto conto con certificazione di conformità alle scritturazioni dell'Istituto ai sensi dell'art. 50 D.L. 07.09.1993 n. 385 e dagli estratti conto (doc. 2 e 3 del fascicolo monitorio) che mi vengono rammostrati. Si indica a teste: pagina 2 di 6 - dott.ssa responsabile Area Crediti c/o Testimone_1 con sede in Alzate Brianza - via IV Novembre n. 549
Controparte_1
pagina 3 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
chiedeva e otteneva dall'intestato Tribunale Controparte_1 di Monza l'emissione del decreto ingiuntivo n. 2047/2023 nei confronti di nonché di Parte_1
nella qualità di fideiussore della debitrice per il pagamento della Parte_2 Parte_1 somma complessiva di €. 42.029,67.=, a titolo di saldo conto passivo del c/c n. 005/000662/80, equivalente al saldo debitore al 27.02.2023, comprensivo di interessi, oltre ai maturati e maturandi interessi di mora al tasso convenzionale del 10,182% dal 28.02.2023 al saldo effettivo e liquidazione delle spese giudiziali. Con atto di citazione in opposizione notificato alla Banca in data 07.09.2023, i debitori proponevano opposizione avverso il decreto summenzionato, chiedendone la revoca, eccependo la nullità del contratto di fideiussione rilasciato dal con sua conseguente liberazione dagli obblighi Pt_2 contrattuali ivi previsti ed eccependo altresì l'intervenuta decadenza della Banca a procedere ai sensi dell'art. 1957 cod. civ.. Nel costituirsi in giudizio, la Banca in via preliminare chiedeva la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione ed in via principale il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo. La chiedeva, infine, in via subordinata, nella CP_1 denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'opposizione, la condanna degli opponenti al pagamento della somma che risultasse dovuta all'esito del giudizio a titolo di saldo passivo del c/c n. 005/000662/80. Concessa all'esito della prima udienza la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ed esperita la procedura di mediazione con esito negativo, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rimessa in decisione, con assegnazione alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
* * * All'esito del giudizio l'opposizione è risultata infondata e va respinta. 1.Con il primo motivo di opposizione ha eccepito in compensazione il credito asseritamente Parte_1 vantato dalla società nei confronti della per quanto dovuto a titolo di liquidazione delle quote CP_1 sociali di sua proprietà nell'Istituto a seguito del provvedimento di esclusione comunicato con scritto del 14.03.2023 (doc. 1 fascicolo . CP_1 È fondato quanto dedotto dalla difesa della sul difetto dei requisiti di liquidità e esigibilità del CP_1 credito eccepito in compensazione all'epoca dell'espletata opposizione, in forza di quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto della (doc. 3 fascicolo , il quale prevede che, in caso di CP_1 CP_1 esclusione dalla compagine sociale (come nel caso che ci occupa), il socio escluso “ … ha diritto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto …”. Inoltre, prosegue l'articolo 15 “Il pagamento deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero”. Pertanto, il pagamento del rimborso del valore delle quote, ancora da determinare nel loro esatto ammontare al momento dell'opposizione, sarebbe dovuto avvenire entro 180 giorni dalla delibera pagina 4 di 6 assembleare di approvazione del bilancio dell'esercizio in corso alla data di esclusione della compagine e, pertanto, all'esito dell'approvazione del bilancio al 31.12.2023 (da avvenire nei termini di legge). Solo nelle more del giudizio il credito eccepito in compensazione da è divenuto liquido ed Parte_1 esigibile a seguito del verificarsi delle condizioni sopra riportate. La ha quindi dato atto nella prima memoria ex art 189 c.p.c. che in data 14.06.2024 è stato CP_1 dunque liquidato alla società opponente l'importo di € 9.030,60 (doc. 6 fascicolo . Nella stessa CP_1 memoria la ha provveduto a ridurre la richiesta di condanna nei confronti degli odierni CP_1 opponenti al minor importo di € 32.999,07 (pari alla differenza tra l'importo di € 42.029,67 corrispondente al saldo debitore del conto corrente oggetto di ingiunzione e l'ammontare di € 9.030,60.= quale importo conseguente alla liquidazione delle quote sociali). Da quanto premesso discende che la eccezione di compensazione avanzata dagli opponenti si fondava su un credito che al momento dell'introduzione del presente giudizio non era né liquido né esigibile. Successivamente, la doglianza resta assorbita nella modifica delle conclusioni operata dall'opposta. 2. Con il secondo motivo di opposizione, gli opponenti hanno eccepito la nullità integrale della fideiussione per violazione dell'art. 2 della L. 287/90. In particolare, l'eccezione recepisce l'esito dell'istruttoria che ha condotto all'emanazione del provvedimento n. 55/2005 con cui la Banca d'Italia – all'epoca autorità di vigilanza per la tutela della concorrenza e del mercato con riguardo all'imprese di credito – dopo un'attività di indagine relativa allo schema contrattualmente in uso per le fideiussioni bancarie c.d. omnibus ha espressamente stabilito che ““a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/1990” e ha quindi imposto all'ABI di trasmettere preventivamente alla Banca d'Italia le circolari, emendate dalle disposizioni citate alla precedente lettera a), mediante le quali lo schema contrattuale oggetto d'istruttoria avrebbe dovuto essere diffuso al sistema bancario. In relazione al caso di specie, però, va subito rilevato che la tesi patrocinata dall'opponente secondo cui la presenza delle clausole conformi allo schema censurato dalla Banca d'Italia determinerebbe la nullità integrale della fideiussione è stata smentita dalla Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 41994 del 30.12.2021 che, confermando l'indirizzo precedente della S.C., nonché della prevalente giurisprudenza di merito, ha precisato che il rimedio della nullità deve riguardare esclusivamente le singole clausole. (“I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata”). In ogni caso, è con valenza dirimente ed assorbente che si rileva come nel caso di specie l'opposta abbia comunque dimostrato il rispetto da parte del creditore del termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. secondo cui: “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. Difatti, nel caso in esame, è documentalmente provato che in data 14.11.2022 la ha inviato alla CP_1 comunicazione a mezzo pec nella quale dichiarava l'intervenuto recesso e la revoca di tutti Parte_1 gli affidamenti in corso, con effetto dal quindicesimo giorno dalla ricezione della diffida, invitando la società a versare l'importo dovuto (doc. 4 del fascicolo monitorio). La medesima comunicazione pagina 5 di 6 veniva inviata anche al fideiussore (scritto ricevuto per compiuta giacenza del 20.12.2022 – Pt_2 doc. 4 del fascicolo monitorio). Considerato che il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo è avvenuto il 5.5.2023 (doc. 4fasc. Banca), risulta rispettato il termine di decadenza semestrale (scadenza 29.5.2023) entro cui il creditore doveva a mente dell'art. 1957 c.c. diligentemente promuovere e coltivare le azioni giudiziali nei confronti della debitrice principale. L'opposizione va quindi definitivamente respinta con rimodulazione del credito di cui alla fase monitoria in considerazione di quanto statuito al punto 1. 3. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'opposizione;
2. revoca il decreto ingiuntivo e condanna gli opponenti in solido a a corrispondere all'opposta la minor somma di € 32.999,07 (pari alla differenza tra l'importo di € 42.029,67 corrispondente al saldo debitore del conto corrente oggetto di ingiunzione e l'ammontare di € 9.030,60.= quale importo conseguente alla liquidazione delle quote sociali), oltre interessi come da decreto ingiuntivo;
3. condanna gli opponenti in solido a rifondere l'opposta delle spese legali liquidate in € 6.500,00 per compensi e spese oltre 15% rimb. Forf. Iva e cpa come per legge.
Monza, 30.06.2025 Il Giudice Chiara Binetti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6382/2023 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante e da Parte_1 P.IVA_1 [...] (C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. PIROTTA Parte_2 C.F._1 RAFFAELLA, elettivamente domiciliati come in atti
PARTE ATTRICE contro
((c.f. / Controparte_1 P.IVA_2 p.iva , rappresentata e difesa dall'avv. BASSI ANDREA, elettivamente domiciliata come P.IVA_3 in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: NC (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per e Parte_1 Parte_2
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione, così giudicare: in via preliminare: poichè all'udienza del 16.10.24, controparte ha dichiarato a verbale che in sede conclusiva avrebbe precisato la questione relativa alla escussione della garanzia di Medio Credito, si Cont chiede l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a del documento comprovante l'avvenuta escussione, al fine di decurtare la somma escussa dal totale del dovuto. nel merito e in via riconvenzionale: per tutti i motivi esposti in narrativa, revocare il decreto ingiuntivo n. 2047/2023, emesso in data 29.06.2023 dal Tribunale di Monza nei confronti di e del Parte_1
pagina 1 di 6 sig. compensando l'importo ingiunto con quanto dovuto alla società Parte_2 Pt_1 a titolo di liquidazione della quota sociale da parte della
[...] Controparte_1
pari ad € 10.005,25= o a quell'altra maggiore o minore somma effettivamente
[...] provata, nonché con l'importo relativo all'avvenuta escussione della garanzia di Medio Credito;
ulteriormente nel merito: accertare e dichiarare la violazione degli artt. 2, comma 2, lett. a) Legge 287/1990 e 101 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea, e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione sottoscritto dal sig. in data Parte_2 14.5.2009, nonché, in subordine, accertare e dichiarare la nullità relativa del suddetto contratto con tutte le decadenze di legge, compresa quella prevista dall'art. 1957 c.c.; in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dal medesimo dovuto alla convenuta opposta in virtù della suddetta fideiussione. Con vittoria di spese e onorari di causa, comprese le spese generali di legge.
Per Controparte_1
In via principale nel merito: previe declaratorie del caso, rigettarsi l'opposizione ed ogni domanda formulata dalla e dal sig. perché infondate in fatto e in diritto e Parte_1 Parte_2 per l'effetto confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 2047/239 emesso in data 23.06.2023 dal Tribunale di Monza (pubblicato in data 29.06.2023), con conseguente condanna della
in persona del legale rappresentante pro-tempore, e del sig. Parte_1 Parte_2 nella sua qualità di fideiussore della al pagamento delle somme in esso contenute. Parte_1 In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'opposizione o dell'eccezione in compensazione, e comunque nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, voglia l'Ill.mo Sig. Giudice condannare la società Pt_1 (c.f. / p.iva , in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con sede
[...] P.IVA_1 legale in 20864 Agrate Brianza (MB) – via Socrate n. 8/D, nonché in via solidale e/o alternativa il sig. (c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._1 residente in [...], nella sua qualità di fideiussore della società a pagare alla la Parte_1 Controparte_1 somma di € 32.999,07.= (pari alla differenza tra l'importo di € 42.029,67.= corrispondente al saldo del conto corrente oggetto di ingiunzione e l'ammontare di € 9.030,60.= quale importo derivante dalla liquidazione delle quote sociali), a titolo di saldo conto passivo del c/c n. 005/000662/80, equivalente al saldo debitore al 27.02.2023, comprensivo di interessi, oltre ai maturati e maturandi interessi di mora al tasso convenzionale del 10,182% dal 28.02.2023 al saldo effettivo, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio. In ogni caso: con vittoria di compensi, spese generali di studio 15%, oltre agli accessori di legge, anche per il procedimento monitorio e per la procedura di mediazione. In via istruttoria: a modifica e rettifica del provvedimento del 16.10.2024, la insiste nella CP_1 richiesta di ammissione della prova testimoniale sul seguente capitolo di prova: 1) vero che, relativamente al rapporto regolato in c/c di corrispondenza n. 005/000662/80, oggetto del decreto ingiuntivo opposto, la si è resa inadempiente alla data del 27.02.2023 per Parte_1 l'ammontare di € 42.029,67.=, come attestato dall'estratto conto con certificazione di conformità alle scritturazioni dell'Istituto ai sensi dell'art. 50 D.L. 07.09.1993 n. 385 e dagli estratti conto (doc. 2 e 3 del fascicolo monitorio) che mi vengono rammostrati. Si indica a teste: pagina 2 di 6 - dott.ssa responsabile Area Crediti c/o Testimone_1 con sede in Alzate Brianza - via IV Novembre n. 549
Controparte_1
pagina 3 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
chiedeva e otteneva dall'intestato Tribunale Controparte_1 di Monza l'emissione del decreto ingiuntivo n. 2047/2023 nei confronti di nonché di Parte_1
nella qualità di fideiussore della debitrice per il pagamento della Parte_2 Parte_1 somma complessiva di €. 42.029,67.=, a titolo di saldo conto passivo del c/c n. 005/000662/80, equivalente al saldo debitore al 27.02.2023, comprensivo di interessi, oltre ai maturati e maturandi interessi di mora al tasso convenzionale del 10,182% dal 28.02.2023 al saldo effettivo e liquidazione delle spese giudiziali. Con atto di citazione in opposizione notificato alla Banca in data 07.09.2023, i debitori proponevano opposizione avverso il decreto summenzionato, chiedendone la revoca, eccependo la nullità del contratto di fideiussione rilasciato dal con sua conseguente liberazione dagli obblighi Pt_2 contrattuali ivi previsti ed eccependo altresì l'intervenuta decadenza della Banca a procedere ai sensi dell'art. 1957 cod. civ.. Nel costituirsi in giudizio, la Banca in via preliminare chiedeva la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione ed in via principale il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo. La chiedeva, infine, in via subordinata, nella CP_1 denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'opposizione, la condanna degli opponenti al pagamento della somma che risultasse dovuta all'esito del giudizio a titolo di saldo passivo del c/c n. 005/000662/80. Concessa all'esito della prima udienza la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ed esperita la procedura di mediazione con esito negativo, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rimessa in decisione, con assegnazione alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
* * * All'esito del giudizio l'opposizione è risultata infondata e va respinta. 1.Con il primo motivo di opposizione ha eccepito in compensazione il credito asseritamente Parte_1 vantato dalla società nei confronti della per quanto dovuto a titolo di liquidazione delle quote CP_1 sociali di sua proprietà nell'Istituto a seguito del provvedimento di esclusione comunicato con scritto del 14.03.2023 (doc. 1 fascicolo . CP_1 È fondato quanto dedotto dalla difesa della sul difetto dei requisiti di liquidità e esigibilità del CP_1 credito eccepito in compensazione all'epoca dell'espletata opposizione, in forza di quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto della (doc. 3 fascicolo , il quale prevede che, in caso di CP_1 CP_1 esclusione dalla compagine sociale (come nel caso che ci occupa), il socio escluso “ … ha diritto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto …”. Inoltre, prosegue l'articolo 15 “Il pagamento deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero”. Pertanto, il pagamento del rimborso del valore delle quote, ancora da determinare nel loro esatto ammontare al momento dell'opposizione, sarebbe dovuto avvenire entro 180 giorni dalla delibera pagina 4 di 6 assembleare di approvazione del bilancio dell'esercizio in corso alla data di esclusione della compagine e, pertanto, all'esito dell'approvazione del bilancio al 31.12.2023 (da avvenire nei termini di legge). Solo nelle more del giudizio il credito eccepito in compensazione da è divenuto liquido ed Parte_1 esigibile a seguito del verificarsi delle condizioni sopra riportate. La ha quindi dato atto nella prima memoria ex art 189 c.p.c. che in data 14.06.2024 è stato CP_1 dunque liquidato alla società opponente l'importo di € 9.030,60 (doc. 6 fascicolo . Nella stessa CP_1 memoria la ha provveduto a ridurre la richiesta di condanna nei confronti degli odierni CP_1 opponenti al minor importo di € 32.999,07 (pari alla differenza tra l'importo di € 42.029,67 corrispondente al saldo debitore del conto corrente oggetto di ingiunzione e l'ammontare di € 9.030,60.= quale importo conseguente alla liquidazione delle quote sociali). Da quanto premesso discende che la eccezione di compensazione avanzata dagli opponenti si fondava su un credito che al momento dell'introduzione del presente giudizio non era né liquido né esigibile. Successivamente, la doglianza resta assorbita nella modifica delle conclusioni operata dall'opposta. 2. Con il secondo motivo di opposizione, gli opponenti hanno eccepito la nullità integrale della fideiussione per violazione dell'art. 2 della L. 287/90. In particolare, l'eccezione recepisce l'esito dell'istruttoria che ha condotto all'emanazione del provvedimento n. 55/2005 con cui la Banca d'Italia – all'epoca autorità di vigilanza per la tutela della concorrenza e del mercato con riguardo all'imprese di credito – dopo un'attività di indagine relativa allo schema contrattualmente in uso per le fideiussioni bancarie c.d. omnibus ha espressamente stabilito che ““a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/1990” e ha quindi imposto all'ABI di trasmettere preventivamente alla Banca d'Italia le circolari, emendate dalle disposizioni citate alla precedente lettera a), mediante le quali lo schema contrattuale oggetto d'istruttoria avrebbe dovuto essere diffuso al sistema bancario. In relazione al caso di specie, però, va subito rilevato che la tesi patrocinata dall'opponente secondo cui la presenza delle clausole conformi allo schema censurato dalla Banca d'Italia determinerebbe la nullità integrale della fideiussione è stata smentita dalla Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 41994 del 30.12.2021 che, confermando l'indirizzo precedente della S.C., nonché della prevalente giurisprudenza di merito, ha precisato che il rimedio della nullità deve riguardare esclusivamente le singole clausole. (“I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata”). In ogni caso, è con valenza dirimente ed assorbente che si rileva come nel caso di specie l'opposta abbia comunque dimostrato il rispetto da parte del creditore del termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. secondo cui: “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. Difatti, nel caso in esame, è documentalmente provato che in data 14.11.2022 la ha inviato alla CP_1 comunicazione a mezzo pec nella quale dichiarava l'intervenuto recesso e la revoca di tutti Parte_1 gli affidamenti in corso, con effetto dal quindicesimo giorno dalla ricezione della diffida, invitando la società a versare l'importo dovuto (doc. 4 del fascicolo monitorio). La medesima comunicazione pagina 5 di 6 veniva inviata anche al fideiussore (scritto ricevuto per compiuta giacenza del 20.12.2022 – Pt_2 doc. 4 del fascicolo monitorio). Considerato che il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo è avvenuto il 5.5.2023 (doc. 4fasc. Banca), risulta rispettato il termine di decadenza semestrale (scadenza 29.5.2023) entro cui il creditore doveva a mente dell'art. 1957 c.c. diligentemente promuovere e coltivare le azioni giudiziali nei confronti della debitrice principale. L'opposizione va quindi definitivamente respinta con rimodulazione del credito di cui alla fase monitoria in considerazione di quanto statuito al punto 1. 3. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'opposizione;
2. revoca il decreto ingiuntivo e condanna gli opponenti in solido a a corrispondere all'opposta la minor somma di € 32.999,07 (pari alla differenza tra l'importo di € 42.029,67 corrispondente al saldo debitore del conto corrente oggetto di ingiunzione e l'ammontare di € 9.030,60.= quale importo conseguente alla liquidazione delle quote sociali), oltre interessi come da decreto ingiuntivo;
3. condanna gli opponenti in solido a rifondere l'opposta delle spese legali liquidate in € 6.500,00 per compensi e spese oltre 15% rimb. Forf. Iva e cpa come per legge.
Monza, 30.06.2025 Il Giudice Chiara Binetti
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