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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/05/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1852 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione nell'udienza dell'08/05/2025 e vertente
TRA
in persona del l.r. p.t. Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. DE SANTIS GIOVANNI
APPELLANTE
E
Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. LICCI STEFANO
APPELLATO
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 9297/2023 del
30.11.2023
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha esposto che il 21/09/2021, alle 15:30 circa, Controparte_1 Per_1 si trovava in Squinzano alla guida del veicolo Fiat Bravo targato CY892PB
[...] di sua proprietà, quando, giunto all'altezza dell'intersezione di via Fratelli Bandiera con via Nanni, tamponava il che, a bordo della propria bicicletta, era fermo CP_1 allo stop.
Il ricorrente ha dedotto che il ha sottoscritto modulo CAI con cui si è Per_1 assunto la responsabilità e che, in sede stragiudiziale, la sua compagnia assicuratrice - - ha istruito la causa e ha sottoposto il Controparte_3
a visita medico legale, offrendogli la somma di € 3.700, di cui € 500 a titolo CP_1 di spese legali.
Il ricorrente ha dedotto poi che la somma non è stata ritenuta satisfattiva e che è stato introdotto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di ottenere una perizia medico-legale e di provvedere al tentativo di conciliazione, giudizio iscritto dinanzi al Giudice di Pace di Lecce al N 3089/2022 RG, nel corso del quale è stato nominato il CTU dr . Persona_2
L'attore ha dunque dedotto che, a seguito della consulenza, ha Parte_1 provveduto al pagamento delle sorte capitale come risultata dalla CTU, per l'importo di € 12.916,49 quale integrazione di quanto già in precedenza versato, ma ha omesso il pagamento delle spese professionali di € 2.870 per il procedimento di ATP.
Esposto quanto sopra, il ha citato in giudizio e CP_1 Controparte_3 al fine di ottenere la condanna al pagamento delle spese del Controparte_2 giudizio di ATP, con vittoria delle spese di lite.
si è costituita con propria comparsa, deducendo che le spese Parte_1 oggetto di causa sono di natura giudiziale e che, ove ritenute danno emergente, sono sottoposte agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione temporale nonché contestando che vi sia stata prova del danno.
2 La compagnia ha poi evidenziato che la tabella ministeriale dei compensi professionali non distingue tra procedimenti dinanzi al Giudice di Pace e procedimenti dinanzi al tribunale per i giudizi di ATP e ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda.
La causa è stata istruita in forma documentale e si è conclusa con sentenza con cui il Giudice di Pace ha accolto la domanda, condannando i convenuti al pagamento in favore del dell'importo di € 2.337 a titolo di competenze CP_1 professionali maturate nel procedimento di ATP, oltre alle spese della fase di merito.
ha impugnato la sentenza, eccependo l'erronea interpretazione Parte_1 della documentazione in atti e ribadendo che le spese del giudizio di ATP costituiscono spese giudiziali, come da ordinanza n. 21085 del 19 luglio 2023 della
S.C. nonché rilevando che, ove le spese dovessero farsi rientrare nella fase stragiudiziale, le stesse sarebbero da ritenersi danno emergente, come tali soggette al relativo onere probatorio.
Esposto quanto sopra, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, con la dichiarazione che la domanda proposta dal è sfornita di prova e CP_1 come tale deve essere rigettata e la condanna del alla restituzione di quanto CP_1 ricevuto. si è costituito con propria memoria, evidenziando che Controparte_1
l'attività posta in essere è stata necessaria ai fini della tutela del danneggiato e chiedendo pertanto il rigetto dell'avversa impugnativa.
La causa è stata istruita con acquisizione del fascicolo di primo grado, nell'ambito del quale è presente il fascicolo di ATP cui si riferisce l'attività del legale, ed è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art 189 c.p.c..
***
Come premesso, la controversia in esame trae origine dal sinistro del 21/09/2021 che ha coinvolto l'attore a bordo della propria bicicletta e il convenuto a CP_2 bordo del veicolo assicurato con e ha ad oggetto la richiesta di Parte_1 pagamento delle spese legali relative al giudizio di ATP introdotto dal al CP_1 fine di una conciliazione stragiudiziale della lite con la compagnia assicurativa.
3 Nell'atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace il ha richiamato la CP_1 giurisprudenza secondo la quale le spese legali del giudizio di ATP costituiscono danno emergente da porsi a carico del soccombente e ne ha chiesto la liquidazione al Giudice di Pace.
Nel costituirsi in giudizio, ha ritenuto che si tratti di spese giudiziali, Parte_1 da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 cc..
Il Giudice di Pace ha accolto la domanda, aderendo alla qualificazione giuridica delle spese della fase di ATP quali spese stragiudiziali costituenti danno emergente e ha richiamato una sentenza del tribunale di Taranto nella quale si è affermato che si tratta di spese risarcibili ove necessarie e sostenute in misura non esagerata.
Nell'impugnare la sentenza, l'appellante ha richiamato la propria precedente qualificazione delle spese del giudizio di ATP conciliativo quali giudiziarie ma ha omesso di impugnare la diversa qualificazione proposta dal Giudice di Pace. Si legge infatti nell'atto di appello che il giudice di prime cure “ha avallato la natura stragiudiziale delle domandate spese, richiamando Cass. Civ. n 21975 del 2019 ed
a supporto una pronuncia del tribunale di Taranto”.
La qualificazione giuridica non costituisce pertanto oggetto di appello.
Nel merito, l'appellante ha affermato che tali spese, se devono ritenersi quale danno emergente, sono soggette agli oneri della domanda, allegazione e prova e sulla base di tale circostanza ha negato che la domanda possa essere accolta, in quanto le spese non sono state mai domandate alla compagnia e non sono state allegate e provate.
Sotto tale profilo - al di là della qualificazione delle spese del giudizio di ATP conciliativo quali giudiziali o stragiudiziali - deve necessariamente esaminarsi la peculiarità delle stesse rispetto al danno emergente. Si tratta, infatti, del danno patito dal soggetto coinvolto in incidente stradale per la necessità di avvalersi della difesa di un legale al fine di ottenere l'integrale risarcimento del danno patito.
Nel caso di specie, è pacifico che la compagnia assicurativa abbia inizialmente liquidato all'attore € 3.700, calcolando tale importo sulla base della visita del proprio medico legale ed includendo in tale liquidazione anche € 500 a titolo di spese legali per la fase stragiudiziale. È inoltre pacifico e non contestato che il CTU nominato dal tribunale è giunto al riconoscimento di un danno di molto superiore
4 rispetto a quello del consulente della compagnia, tanto che all'esito la liquidazione del danno è avvenuta per ulteriori €12.916,49.
L'accertamento tecnico preventivo è dunque risultato essenziale ai fini della composizione della controversia e ha dimostrato come l'offerta della compagnia assicurativa fosse assolutamente non congrua e non proporzionata.
Ciò dimostra che l'attività difensiva espletata dal legale cui il si è rivolto è CP_1 stato essenziale al fine di consentire al danneggiato di ottenere il risarcimento del danno patito.
È altresì evidente che la liquidazione del danno limitatamente al pregiudizio non patrimoniale patito e a quanto accertato in conseguenza della CTU medico legale non ha coperto tutti i pregiudizi patiti dal il quale ha avuto la necessità di CP_1 rivolgersi a un legale e di introdurre un ricorso al fine di ottenere il risarcimento del danno patito. L'attività difensiva è dunque risultata essenziale e necessaria, in conseguenza della condotta della compagnia, che aveva offerto un importo assolutamente non adeguato.
Al fine di consentire al soggetto danneggiato - cui non è stata riconosciuta alcuna condotta colposa nella determinazione dell'evento - l'integrale risarcimento del danno patito, è necessario che le spese sostenute o da sostenersi per l'assistenza del legale siano poste a carico del danneggiante. Diversamente opinando, si arriverebbe a porre a carico del danneggiato un costo che egli non avrebbe sostenuto in assenza dell'altrui fatto illecito.
La discussione sulla natura giudiziale o stragiudiziale delle spese del giudizio di
ATP è dunque sotto tale profilo irrilevante, in quanto non sposta i termini della questione. Se si ritiene che si tratti di spese giudiziali, le stesse devono essere poste a carico della parte soccombente - - a prescindere dalla circostanza Parte_1 che la parte abbia già corrisposto il compenso al proprio legale oppure no. Se si ritiene che si tratti di spese stragiudiziali che costituiscono un danno emergente, le stesse devono essere poste a carico del danneggiante e del responsabile civile, rappresentando una delle conseguenze pregiudizievoli che il danneggiato ha patito per effetto del fatto illecito altrui.
In considerazione di quanto sopra, la contestazione di parte appellante in merito all'assenza di allegazione, domanda e prova è infondata.
5 Quanto alla domanda, deve evidenziarsi che solo nel giudizio di appello la parte ha eccepito, in maniera peraltro generica, l'assenza di un elemento fondamentale ai fini della procedibilità dell'azione per violazione dell'art. 144 codice delle assicurazioni. Tale eccezione non è stata formulata in primo grado ed è pertanto inammissibile.
Straordinariamente, l'appellante ha eccepito che le spese del giudizio di ATP non sono state richieste nel corso di tale giudizio, pur avendo richiamato la giurisprudenza che riconosce che nel procedimento di istruzione preventiva non è possibile pronunciarsi sulle spese, in quanto non è possibile individuare un soccombente. L'eccezione è dunque palesemente pretestuosa, in quanto nel giudizio di ATP la richiesta della rifusione delle spese sarebbe risultata irrituale e un'eventuale pronuncia del giudice sarebbe risultata abnorme, come da pacifica giurisprudenza. Del resto, nel momento dell'introduzione del giudizio le spese non erano neppure interamente maturate, in quanto difettava la fase istruttoria, che si
è svolta e conclusa solo all'esito dello stesso. L'eccezione è dunque palesemente errata e infondata.
Quanto al presunto difetto di allegazione, deve evidenziarsi che nell'atto di citazione la parte ha ben allegato la richiesta di condanna, avendo ripercorso l'intera attività espletata e avendo indicato l'importo da liquidarsi secondo le tabelle allegate.
Anche sotto tale profilo, pertanto, l'appello risulta pretestuoso.
L'appellante ha infine ritenuto che il danno sia sfornito di prova e ha inteso quale prova del danno la prova dell'effettivo e attuale esborso economico sostenuto dal danneggiato.
In realtà, la prova del danno deriva dal complesso degli elementi - documentali e pacifici - che hanno determinato la necessità dell'assistenza del legale e dalla prova dell'attività svolta dal difensore in favore della parte al fine di conseguire il risarcimento del danno patito. È stato infatti acquisito il fascicolo di ATP, con il ricorso introdotto dal la notifica alle controparti, l'espletamento della CTU. CP_1
È stato inoltre provato che ha corrisposto solamente il danno non Pt_1 patrimoniale, senza riconoscere alla controparte le spese legali, pur essendosi regolarmente costituita in un giudizio in cui aveva ricevuto la notifica ad opera di un difensore ed avendo partecipato al procedimento di ATP nel contraddittorio con il difensore del Tornese.
6 L'equivoco in cui cade la parte appellante consiste nel ritenere che il danno emergente si ritenga provato solamente laddove la parte dimostri di aver già sostenuto l'esborso economico. In realtà il danno emergente risulta sulla base dell'assistenza processuale espletata dal difensore in favore del danneggiato, al fine di fargli ottenere il risarcimento del danno a cui aveva diritto, ed è ampiamente provato dall'attività svolta dal difensore. La circostanza che il danneggiato non abbia sostenuto la spesa non esclude l'esistenza del danno, in quanto si tratta in ogni caso di un vulnus nel patrimonio del soggetto, che è stato costretto ad avvalersi dell'assistenza di un professionista per effetto della condotta del danneggiante e del responsabile civile.
Se si opinasse diversamente, si andrebbe a ritenere che il soggetto danneggiato in un sinistro stradale, a cui non è stata mossa alcuna censura sotto il profilo della condotta, sia costretto a sostenere un esborso al fine di chiedere poi alla compagnia assicurativa del danneggiante la relativa restituzione, a prescindere dalla circostanza che la parte danneggiata possa effettivamente sostenere l'esborso. Se così fosse, peraltro, la compagnia dovrebbe essere condannata alla refusione degli interessi legali dalla data dell'esborso a quella della liquidazione effettiva, con la conseguenza che la spesa complessiva che sosterrebbe il responsabile civile sarebbe alla fine maggiore rispetto a quella da sostenersi laddove la compagnia provveda in luogo del danneggiato a sostenere il sacrificio economico derivante dalla responsabilità del danneggiante.
Nel caso di specie il Giudice di Pace ha ben evidenziato che la spesa è da ritenersi necessaria e non eccessiva e tale motivazione non solo non è stata impugnata, ma
è certamente incontestabile. La circostanza che sia stata allegata una fattura pro forma del compenso anziché un bonifico di prova dell'avvenuto esborso è dunque del tutto irrilevante ai fini del giudizio.
Gli oneri di allegazione, domanda e prova citati nelle sentenze richiamate da parte appellante sono quelli relativi alle scansioni temporali del processo e riguardano il caso di richiesta formulata per la prima volta in appello;
nessuna delle sentenze richiamate riguarda l'omessa domanda stragiudiziale delle spese, prima peraltro dello svolgimento dell'attività processuale.
7 Quanto alla prova, si riprende la motivazione della sentenza n. 15265/2023, che ben chiarisce che la prova del danno emergente da spese legali prescinda dall'aver già sostenuto il sacrificio economico:
“Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa.
L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa
d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente (Cass., Sez. Un.,
n. 16990 del 2017; Cass., Sez. Un. n. 24481 del 2020; v. da ultimo, Cass, sez. III,
17/5/2022, n. 15732).
2.2 Si è al riguardo posto ulteriormente in rilievo che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie, con la conseguenza che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017). Ne deriva che non è corretta l'affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ., dovendo invece formare oggetto della domanda
8 di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande (v. da ultimo Cass, sez. III,
14/11/2020, n. 24481, che espressamente richiama Cass., Sez. Un., 10/07/2017,
n. 16990).
2.3 Orbene, nell'impugnata sentenza il giudice dell'appello ha invero disatteso il suindicato principio là dove ha affermato che: “la richiesta di pagamento degli onorari stragiudiziali dell'avvocato Marco Menghetti, dichiaratosi antistatario, nel corso del giudizio di primo grado, veniva fondata su un mero prospetto di parcella depositato all'udienza del 9/9/2019 dinanzi al Giudice di pace Dott.ssa Palladino”
(p. 4, 1° §, della sentenza, ove vengono riportate le eccezioni formulate in grado
d'appello dall'odierna resistente).
2.4 La circostanza che sia stato depositato un progetto di parcella rientra nella normale prassi, in quanto la parcella definitiva, datata e numerata, viene emessa dall'avvocato al proprio cliente soltanto dopo
l'avvenuto pagamento dei compensi, ad evitare di dover anticipare gli oneri accessori
(IVA e C.N.P.A.) nella prospettiva eventuale che la parcella non venga poi di fatto saldata. In realtà, l'art. 75 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile prevede che il difensore, al momento del passaggio in decisione della causa, deve unire fascicolo di parte la nota spese, che non è una parcella”.
Ribadito che l'attività del legale e la CTU sono risultate indispensabili ai fini della definizione della controversia e che il compenso è stato liquidato secondo tabella,
l'appello è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater TUSG.
Nulla sulle spese della parte contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 1852/2024 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellato, liquidate in € 1.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
9 c) Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater TUSG;
d) Nulla sulle spese della parte contumace.
Lecce, 14/05/2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
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