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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 10.3.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1030/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino sezione lavoro n.684/21 del 5.11.21
TRA
FU NO rappresentato e difeso da avv.to G. Forgione
APPELLANTE
E
INAIL, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso da avv.to L. Lembo
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
In primo grado il FU aveva instato per l'innalzamento del grado di inabilità pari al 25% o, comunque, superiore a quello determinato dall'Inail del 18% in sede di ultima revisione, in ragione del quadro patologico sofferto a causa dell'infortunio sul lavoro del 21.11.2008 e, per l'effetto, per la dichiarazione del suo diritto alla costituzione della rendita nella misura anzidetta. Il GL, espletata c.t.u., rigettava la domanda condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di euro
2.567,50 ed al definitivo onere delle spese della c.t.u. già liquidate in corso di causa con separato decreto.
Propone appello il FU esclusivamente in ordine alla condanna alle spese di lite ad al pagamento delle spese di c.t.u. deducendo che preliminarmente all'iscrizione della causa a ruolo, in data
11/10/2018, era stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato con provvedimento di ammissione e che aveva reso dichiarazione (ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/00, in relazione all'anno precedente all'instaurarsi del giudizio di primo grado) di essere titolare di reddito inferiore alla soglia di cui al citato art. 42, impegnandosi a comunicare ogni eventuale variazione in aumento che potesse comportare il superamento del tetto, per cui il GL aveva errato nel non applicare l'art.152 disp. att. c.p.c. alla luce della dichiarazione -nel corpo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado- del possesso di un reddito inferiore alla soglia prevista dall'art. 42 co. 11 del
D.L. n. 269/03.
L'Inail contesta le doglianze di parte appellante ritenendo la motivazione della sentenza impugnata, quanto al governo delle spese, analiticamente argomentata.
*********
L'appello è infondato.
Premesso il giudicato formatosi sul rigetto della domanda di merito formulata in primo grado, l'appellante lamenta la mancata applicazione della disciplina dell'esonero dal pagamento delle spese di lite e di c.t.u. di cui all'art.152 disp. att. cpc allegando di aver ritualmente inserito nel corpo del ricorso la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali.
pag. 2/4 La norma in questione (per quello che interessa in questa sede) impone che l'interessato (che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni reddituali indicate nell'articolo) formuli apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo impegnandosi a comunicare, fino alla definizione del processo, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito.
Dall'esame del ricorso introduttivo di primo grado emerge come la dichiarazione predetta sia inserita nel corpo del ricorso ma che quest'ultimo è firmato solo dal difensore e non anche dalla parte personalmente.
Tale omissione determina l'inefficacia della dichiarazione ai fini dell'esonero; infatti la S.C. (sez. lav. ordinanza n.30594/22) ha chiarito che “ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif., dalla l. n. 326 del 2003, è inefficace se non è sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che l'interessato si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito;
ne consegue l'efficacia della dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dalla parte, anche se redatta su foglio separato, purché materialmente congiunta al ricorso, così da formarne parte integrante, e richiamata nelle conclusioni del ricorso medesimo, mentre non è prescritta, come requisito di efficacia, l'autentica del difensore”.
pag. 3/4 Né rileva l'avvenuta presentazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocino (né il provvedimento di ammissione) destinata ad altri fini.
Nulla è dovuto per le spese del secondo grado ex art. 152 disp. att. c.p.c. in presenza di rituale ed idonea dichiarazione di esenzione (doc. 4 allegato).
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; dichiara parte appellante non tenuta al pagamento delle spese del grado.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo
Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13,
1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 10.3.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 10.3.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1030/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino sezione lavoro n.684/21 del 5.11.21
TRA
FU NO rappresentato e difeso da avv.to G. Forgione
APPELLANTE
E
INAIL, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso da avv.to L. Lembo
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
In primo grado il FU aveva instato per l'innalzamento del grado di inabilità pari al 25% o, comunque, superiore a quello determinato dall'Inail del 18% in sede di ultima revisione, in ragione del quadro patologico sofferto a causa dell'infortunio sul lavoro del 21.11.2008 e, per l'effetto, per la dichiarazione del suo diritto alla costituzione della rendita nella misura anzidetta. Il GL, espletata c.t.u., rigettava la domanda condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di euro
2.567,50 ed al definitivo onere delle spese della c.t.u. già liquidate in corso di causa con separato decreto.
Propone appello il FU esclusivamente in ordine alla condanna alle spese di lite ad al pagamento delle spese di c.t.u. deducendo che preliminarmente all'iscrizione della causa a ruolo, in data
11/10/2018, era stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato con provvedimento di ammissione e che aveva reso dichiarazione (ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/00, in relazione all'anno precedente all'instaurarsi del giudizio di primo grado) di essere titolare di reddito inferiore alla soglia di cui al citato art. 42, impegnandosi a comunicare ogni eventuale variazione in aumento che potesse comportare il superamento del tetto, per cui il GL aveva errato nel non applicare l'art.152 disp. att. c.p.c. alla luce della dichiarazione -nel corpo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado- del possesso di un reddito inferiore alla soglia prevista dall'art. 42 co. 11 del
D.L. n. 269/03.
L'Inail contesta le doglianze di parte appellante ritenendo la motivazione della sentenza impugnata, quanto al governo delle spese, analiticamente argomentata.
*********
L'appello è infondato.
Premesso il giudicato formatosi sul rigetto della domanda di merito formulata in primo grado, l'appellante lamenta la mancata applicazione della disciplina dell'esonero dal pagamento delle spese di lite e di c.t.u. di cui all'art.152 disp. att. cpc allegando di aver ritualmente inserito nel corpo del ricorso la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali.
pag. 2/4 La norma in questione (per quello che interessa in questa sede) impone che l'interessato (che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni reddituali indicate nell'articolo) formuli apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo impegnandosi a comunicare, fino alla definizione del processo, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito.
Dall'esame del ricorso introduttivo di primo grado emerge come la dichiarazione predetta sia inserita nel corpo del ricorso ma che quest'ultimo è firmato solo dal difensore e non anche dalla parte personalmente.
Tale omissione determina l'inefficacia della dichiarazione ai fini dell'esonero; infatti la S.C. (sez. lav. ordinanza n.30594/22) ha chiarito che “ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif., dalla l. n. 326 del 2003, è inefficace se non è sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che l'interessato si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito;
ne consegue l'efficacia della dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dalla parte, anche se redatta su foglio separato, purché materialmente congiunta al ricorso, così da formarne parte integrante, e richiamata nelle conclusioni del ricorso medesimo, mentre non è prescritta, come requisito di efficacia, l'autentica del difensore”.
pag. 3/4 Né rileva l'avvenuta presentazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocino (né il provvedimento di ammissione) destinata ad altri fini.
Nulla è dovuto per le spese del secondo grado ex art. 152 disp. att. c.p.c. in presenza di rituale ed idonea dichiarazione di esenzione (doc. 4 allegato).
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; dichiara parte appellante non tenuta al pagamento delle spese del grado.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo
Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13,
1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 10.3.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 4/4