CA
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/03/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1548/2021 R.G., tra:
nato a [...] l'[...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Sparti, elettivamente domiciliato in Palermo, via Principe di Belmonte n. 94, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni e notifiche),
appellante,
e
già con sede Controparte_1 Controparte_2 legale in Roma - Viale Regina Margherita n. 125 (c.f. n. iscrizione al Registro delle imprese di Roma , REA n. 1177794), rappresentata e difesa P.IVA_1 dall' Avv. Giuseppe Di Mauro, elettivamente domiciliata in Palermo, presso l'Avv. Giandomenico Bondì, con studio in Via XII Gennaio 1/M (indirizzo p.e.c. indicato in atti),
1 convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 24 maggio 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate il 16 ed il 22 maggio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23 settembre 2021, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 744/2021 Reg. Sent., del 18 febbraio 2021, pubblicata il 23 febbraio 2021, emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento iscritto al n. 17993/2017 R.G..
Si costituiva in giudizio la la quale Controparte_1 chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 24 maggio 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
In sintesi, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 5231/17, emesso dal Tribunale di Palermo in data 30 agosto/05 settembre 2017, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della della somma di €7.186,30, oltre Controparte_1 interessi e spese, in virtù della fattura del 02 gennaio 2014, relativa alla fornitura di energia elettrica presso l'abitazione di via Filippo Pecoraino n. 148, Palermo. Con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
2 Il primo giudice osserva che non è contestato dall'opponente il rapporto contrattuale di fornitura di energia intrattenuto con la società Controparte_1
e rileva che la pretesa della opposta trova fondamento nel
[...] rapporto ispettivo redatto dai tecnici di Enel UZ s.p.a. (soggetto incaricato della distribuzione dell'energia) che, in sede di sopralluogo eseguito in data 30.05.2013 presso l'utenza domestica dell'opponente, avevano accertato, con riferimento al punto di consegna (POD) IT001E915666868, sito in Palermo, Via Filippo Pecoraino n. 148, intestato al la presenza di un Pt_1 allaccio diretto alla rete (mediante il collegamento di n. 2 conduttori unipolari da 4 mm² collegati sulla predisposizione per CE posto in quadro centralizzato), che aveva consentito prelievi irregolari di energia.
Evidenzia che il predetto accertamento è stato eseguito in presenza della Polizia di Stato e di , moglie dell'opponente, la quale ha anche Persona_1 sottoscritto l'atto senza riserve.
Rileva che l'opponente, alla prima udienza di comparizione successiva alla produzione del verbale, si è limitato ad una contestazione generica del documento, così come della allegata ricostruzione dettagliata dei consumi effettivi, circostanza che consente di ritenere provati, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., sia l'an che il quantum della pretesa.
Infine, disattende l'eccezione di prescrizione, ritenendo il termine quinquennale interrotto dall'invio della raccomandata contenente il sollecito di pagamento del 09 maggio 2016, la cui consegna si è perfezionata mediante la compiuta giacenza.
*****
Proponendo impugnazione, evidenzia di avere contestato, Parte_1 alla udienza di prima comparizione, sia la verifica di cui al verbale del 30 maggio 2013 che l'opponibilità della stessa nei suoi confronti, nonché il metodo di calcolo dei consumi e la fascia temporale considerata, deducendo altresì di non aver subito alcun procedimento penale.
Sottolinea che l'onere di contestazione sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti, e rappresenta di non aver presenziato
3 all'ispezione e di non averne avuta notizia dalla moglie (la quale riteneva trattarsi di accertamenti relativi al condominio e non all'utenza del marito).
Contesta l'affermazione per cui il verbale redatto dagli impiegati di CP_2
UZ s.p.a. (società privata senza alcuna partecipazione pubblica) goda di fede privilegiata, rimarca come nessuno degli accertatori sia stato sentito in giudizio ed ipotizza uno scambio di persona nella imputazione della manomissione del contatore.
Reitera l'eccezione di prescrizione, deducendo che il verbale di ispezione non costituisce idoneo atto interruttivo e che la fattura e la diffida non risultano essere state mai inviate/consegnate all'interessato, difettando la prova dell'asserito tentativo di consegna.
*****
L'appello è fondato, per le seguenti assorbenti ragioni.
La circostanza dell'avvenuta manomissione del contatore relativo alla utenza del può ritenersi adeguatamente provata sulla scorta del verbale di verifica Pt_1 redatto dal personale di Enel UZ, che ha accertato come l'abitazione dell'opponente risultasse abusivamente direttamente allacciata alla rete CP_2 mediante due conduttori unipolari (i, verbale specificava altresì che: “Tale allaccio abusivo andava ad alimentare l'appartamento sito al I piano lato sr”).
Non vi è dubbio, come ripetutamente affermato nelle varie giurisdizioni, in ordine al fatto che le attività di accertamento - fra cui quella relativa ad eventuali allacci abusivi - compiute dai dipendenti incaricati dell'esazione dei CP_2 pagamenti dovuti ad un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica, rientrino tra quelle proprie del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, rilevando ai fini dell'assunzione della relativa qualità non la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p., con la conseguenza che tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successivamente trasfuso nell'atto di contestazione (cfr. Cass. Civ., sez. trib., n. 7075/2020; Cass. Pen, sez. IV, n. 7566/2020; Consiglio di Stato,
4 sez. VI, n. 4711/2002; Tribunale di Roma, n. 7384/2024; Corte di Appello di Palermo, n. 1772/2022).
Ciò che, invece, non può ritenersi assistito da pubblica fede è la ricostruzione dei consumi non registrati a seguito dell'allaccio diretto alla rete e la individuazione del dies dal quale fare decorrere la pretesa al pagamento delle somme relative da parte dell'utente.
In proposito, grava sulla società che somministra l'energia l'onere di fornire la prova del valore di quella consumata e del mancato utile, anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici, o specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 13605/2019).
Nel caso in esame, non ha allegato alcun elemento, Controparte_1 sia pure presuntivo, ricollegabile alla fattispecie concreta, tale da consentire, innanzi tutto, di individuare il tempo dell'avvenuta manomissione e, successivamente, di quantificare l'entità del prelievo abusivo.
In particolare, nulla è stato dedotto e provato riguardo ai consumi storici dell'utente, a quelli successivi alla eliminazione del collegamento abusivo, al fabbisogno dell'unità abitativa, in base ai punti luce ed agli elettrodomestici presenti, tutti elementi che avrebbero potuto consentire di delimitare in termini di tempo e quantitativi l'abusivo accesso alla rete.
La determinazione dei consumi, invece, è stata eseguita, come riconosciuto dall'opposta, secondo il criterio della “potenza tecnicamente prelevabile”.
Simile criterio, in virtù del quale si ipotizza un prelievo costante e rapportato alla massima quantità di energia tecnicamente erogabile per tutto il periodo di durata della alterazione del sistema di misurazione, non è per nulla idoneo, evidentemente, a rispecchiare gli effettivi consumi - solo quelli meritevoli di ristoro in favore della azienda venditrice - sicchè il suo utilizzo pare al più giustificarsi in una ottica esclusivamente sanzionatoria, estranea alla presente controversia.
5 D'altro canto, la richiesta della società somministrante viene circoscritta ai cinque anni precedenti l'accertamento della manomissione (che, di fatto, ben potrebbe essere avvenuta anche il giorno precedente alla ispezione), non in base a qualche significativo dato sostanziale, ma solo perchè tale periodo viene considerato sottratto alla prescrizione quinquennale.
Erroneamente il primo giudice ha fondato la propria decisione sul principio di non contestazione.
Intanto, a fronte della produzione del verbale di accertamento avvenuta in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente ha contestato, alla prima udienza utile, del 28 maggio 2018, sia il
“metodo di calcolo” che la “fascia temporale posta a base” dello stesso.
Tale contestazione, ove pure se ne ravvisi la necessità, risulta sicuramente idonea, non attenendo a fatti direttamente conosciuti dall'interessato, ma all'utilizzo di una metodologia di calcolo astratta e ad una collocazione temporale sfornita di concreto aggancio con la realtà e non supportata da dati concreti di alcun tipo.
Per quanto detto, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'opposizione, vanno disposte la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda proposta da Controparte_1
*****
In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
In virtù di tali principi, la soccombente, è Controparte_1 tenuta al pagamento, in favore di delle spese di entrambi i Parte_1 gradi di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014 ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, di non particolare difficoltà, e dell'esito della causa - per il primo grado, in complessivi €2.700,00 per compensi (scaglione valore da
6 €5.200,01 a €26.000,00; €500,00 per la fase di studio della controversia, €400,00 per la fase introduttiva del giudizio, €900,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €900,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi €3.150,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €700,00 per la fase di studio della controversia, €500,00 per la fase introduttiva del giudizio, €950,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.000,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Le predette spese vanno distratte in favore del difensore di Parte_1 avv. Vincenzo Sparti, il quale ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c..
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 744/2021 Reg. Sent., del Parte_1
18 febbraio 2021, pubblicata il 23 febbraio 2021, emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento iscritto al n. 17993/2017 R.G., così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 5231/17, emesso dal Tribunale di Palermo in data 30 agosto/05 settembre 2017 nei confronti di Parte_1
- rigetta la domanda proposta da nei Controparte_1 confronti di Parte_1
- condanna al pagamento, in favore Controparte_1 di delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che Parte_1 si liquidano, per il primo grado, in complessivi €2.700,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi €3.150,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Sparti.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 21 marzo 2025
7 Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
8
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1548/2021 R.G., tra:
nato a [...] l'[...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Sparti, elettivamente domiciliato in Palermo, via Principe di Belmonte n. 94, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni e notifiche),
appellante,
e
già con sede Controparte_1 Controparte_2 legale in Roma - Viale Regina Margherita n. 125 (c.f. n. iscrizione al Registro delle imprese di Roma , REA n. 1177794), rappresentata e difesa P.IVA_1 dall' Avv. Giuseppe Di Mauro, elettivamente domiciliata in Palermo, presso l'Avv. Giandomenico Bondì, con studio in Via XII Gennaio 1/M (indirizzo p.e.c. indicato in atti),
1 convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 24 maggio 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate il 16 ed il 22 maggio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23 settembre 2021, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 744/2021 Reg. Sent., del 18 febbraio 2021, pubblicata il 23 febbraio 2021, emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento iscritto al n. 17993/2017 R.G..
Si costituiva in giudizio la la quale Controparte_1 chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 24 maggio 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
In sintesi, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 5231/17, emesso dal Tribunale di Palermo in data 30 agosto/05 settembre 2017, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della della somma di €7.186,30, oltre Controparte_1 interessi e spese, in virtù della fattura del 02 gennaio 2014, relativa alla fornitura di energia elettrica presso l'abitazione di via Filippo Pecoraino n. 148, Palermo. Con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
2 Il primo giudice osserva che non è contestato dall'opponente il rapporto contrattuale di fornitura di energia intrattenuto con la società Controparte_1
e rileva che la pretesa della opposta trova fondamento nel
[...] rapporto ispettivo redatto dai tecnici di Enel UZ s.p.a. (soggetto incaricato della distribuzione dell'energia) che, in sede di sopralluogo eseguito in data 30.05.2013 presso l'utenza domestica dell'opponente, avevano accertato, con riferimento al punto di consegna (POD) IT001E915666868, sito in Palermo, Via Filippo Pecoraino n. 148, intestato al la presenza di un Pt_1 allaccio diretto alla rete (mediante il collegamento di n. 2 conduttori unipolari da 4 mm² collegati sulla predisposizione per CE posto in quadro centralizzato), che aveva consentito prelievi irregolari di energia.
Evidenzia che il predetto accertamento è stato eseguito in presenza della Polizia di Stato e di , moglie dell'opponente, la quale ha anche Persona_1 sottoscritto l'atto senza riserve.
Rileva che l'opponente, alla prima udienza di comparizione successiva alla produzione del verbale, si è limitato ad una contestazione generica del documento, così come della allegata ricostruzione dettagliata dei consumi effettivi, circostanza che consente di ritenere provati, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., sia l'an che il quantum della pretesa.
Infine, disattende l'eccezione di prescrizione, ritenendo il termine quinquennale interrotto dall'invio della raccomandata contenente il sollecito di pagamento del 09 maggio 2016, la cui consegna si è perfezionata mediante la compiuta giacenza.
*****
Proponendo impugnazione, evidenzia di avere contestato, Parte_1 alla udienza di prima comparizione, sia la verifica di cui al verbale del 30 maggio 2013 che l'opponibilità della stessa nei suoi confronti, nonché il metodo di calcolo dei consumi e la fascia temporale considerata, deducendo altresì di non aver subito alcun procedimento penale.
Sottolinea che l'onere di contestazione sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti, e rappresenta di non aver presenziato
3 all'ispezione e di non averne avuta notizia dalla moglie (la quale riteneva trattarsi di accertamenti relativi al condominio e non all'utenza del marito).
Contesta l'affermazione per cui il verbale redatto dagli impiegati di CP_2
UZ s.p.a. (società privata senza alcuna partecipazione pubblica) goda di fede privilegiata, rimarca come nessuno degli accertatori sia stato sentito in giudizio ed ipotizza uno scambio di persona nella imputazione della manomissione del contatore.
Reitera l'eccezione di prescrizione, deducendo che il verbale di ispezione non costituisce idoneo atto interruttivo e che la fattura e la diffida non risultano essere state mai inviate/consegnate all'interessato, difettando la prova dell'asserito tentativo di consegna.
*****
L'appello è fondato, per le seguenti assorbenti ragioni.
La circostanza dell'avvenuta manomissione del contatore relativo alla utenza del può ritenersi adeguatamente provata sulla scorta del verbale di verifica Pt_1 redatto dal personale di Enel UZ, che ha accertato come l'abitazione dell'opponente risultasse abusivamente direttamente allacciata alla rete CP_2 mediante due conduttori unipolari (i, verbale specificava altresì che: “Tale allaccio abusivo andava ad alimentare l'appartamento sito al I piano lato sr”).
Non vi è dubbio, come ripetutamente affermato nelle varie giurisdizioni, in ordine al fatto che le attività di accertamento - fra cui quella relativa ad eventuali allacci abusivi - compiute dai dipendenti incaricati dell'esazione dei CP_2 pagamenti dovuti ad un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica, rientrino tra quelle proprie del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, rilevando ai fini dell'assunzione della relativa qualità non la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p., con la conseguenza che tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successivamente trasfuso nell'atto di contestazione (cfr. Cass. Civ., sez. trib., n. 7075/2020; Cass. Pen, sez. IV, n. 7566/2020; Consiglio di Stato,
4 sez. VI, n. 4711/2002; Tribunale di Roma, n. 7384/2024; Corte di Appello di Palermo, n. 1772/2022).
Ciò che, invece, non può ritenersi assistito da pubblica fede è la ricostruzione dei consumi non registrati a seguito dell'allaccio diretto alla rete e la individuazione del dies dal quale fare decorrere la pretesa al pagamento delle somme relative da parte dell'utente.
In proposito, grava sulla società che somministra l'energia l'onere di fornire la prova del valore di quella consumata e del mancato utile, anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici, o specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 13605/2019).
Nel caso in esame, non ha allegato alcun elemento, Controparte_1 sia pure presuntivo, ricollegabile alla fattispecie concreta, tale da consentire, innanzi tutto, di individuare il tempo dell'avvenuta manomissione e, successivamente, di quantificare l'entità del prelievo abusivo.
In particolare, nulla è stato dedotto e provato riguardo ai consumi storici dell'utente, a quelli successivi alla eliminazione del collegamento abusivo, al fabbisogno dell'unità abitativa, in base ai punti luce ed agli elettrodomestici presenti, tutti elementi che avrebbero potuto consentire di delimitare in termini di tempo e quantitativi l'abusivo accesso alla rete.
La determinazione dei consumi, invece, è stata eseguita, come riconosciuto dall'opposta, secondo il criterio della “potenza tecnicamente prelevabile”.
Simile criterio, in virtù del quale si ipotizza un prelievo costante e rapportato alla massima quantità di energia tecnicamente erogabile per tutto il periodo di durata della alterazione del sistema di misurazione, non è per nulla idoneo, evidentemente, a rispecchiare gli effettivi consumi - solo quelli meritevoli di ristoro in favore della azienda venditrice - sicchè il suo utilizzo pare al più giustificarsi in una ottica esclusivamente sanzionatoria, estranea alla presente controversia.
5 D'altro canto, la richiesta della società somministrante viene circoscritta ai cinque anni precedenti l'accertamento della manomissione (che, di fatto, ben potrebbe essere avvenuta anche il giorno precedente alla ispezione), non in base a qualche significativo dato sostanziale, ma solo perchè tale periodo viene considerato sottratto alla prescrizione quinquennale.
Erroneamente il primo giudice ha fondato la propria decisione sul principio di non contestazione.
Intanto, a fronte della produzione del verbale di accertamento avvenuta in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente ha contestato, alla prima udienza utile, del 28 maggio 2018, sia il
“metodo di calcolo” che la “fascia temporale posta a base” dello stesso.
Tale contestazione, ove pure se ne ravvisi la necessità, risulta sicuramente idonea, non attenendo a fatti direttamente conosciuti dall'interessato, ma all'utilizzo di una metodologia di calcolo astratta e ad una collocazione temporale sfornita di concreto aggancio con la realtà e non supportata da dati concreti di alcun tipo.
Per quanto detto, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'opposizione, vanno disposte la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda proposta da Controparte_1
*****
In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
In virtù di tali principi, la soccombente, è Controparte_1 tenuta al pagamento, in favore di delle spese di entrambi i Parte_1 gradi di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014 ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, di non particolare difficoltà, e dell'esito della causa - per il primo grado, in complessivi €2.700,00 per compensi (scaglione valore da
6 €5.200,01 a €26.000,00; €500,00 per la fase di studio della controversia, €400,00 per la fase introduttiva del giudizio, €900,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €900,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi €3.150,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €700,00 per la fase di studio della controversia, €500,00 per la fase introduttiva del giudizio, €950,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.000,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Le predette spese vanno distratte in favore del difensore di Parte_1 avv. Vincenzo Sparti, il quale ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c..
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 744/2021 Reg. Sent., del Parte_1
18 febbraio 2021, pubblicata il 23 febbraio 2021, emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento iscritto al n. 17993/2017 R.G., così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 5231/17, emesso dal Tribunale di Palermo in data 30 agosto/05 settembre 2017 nei confronti di Parte_1
- rigetta la domanda proposta da nei Controparte_1 confronti di Parte_1
- condanna al pagamento, in favore Controparte_1 di delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che Parte_1 si liquidano, per il primo grado, in complessivi €2.700,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi €3.150,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Sparti.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 21 marzo 2025
7 Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
8