Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/03/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 387/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito del deposito della ordinanza del 10.3.2025 di scioglimento della riserva per scadenza termine note assunta all'udienza del 4.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 387/2022 R.G., vertente
TRA
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09.04.1939, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Falvo
(C.F. ) ed ivi elettivamente domiciliata alla Via Adda n.22 presso lo Studio del C.F._2 difensore, come da procura in atti.
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Giacinto Greco e Francesco
Muscari Tomaioli ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale sito in Lamezia Terme CP_1
(CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti.
OPPOSTO
OGGETTO: Ricalcolo pensione di reversibilità relativa a dipendente pubblico.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 31.03.2022, premetteva che il Parte_1
proprio coniuge defunto, IG. aveva percepito a decorrere dal 1°.09.1995 e fino al suo CP_2
decesso, la pensione ordinaria diretta di anzianità da lavoratore dipendente pubblico avendo prestato
che con la determina n. CZ011999000054, Pt_2
CP_ L - Gestione dipendenti pubblici (ex Inpdap), trasmessa alla ASL 6 di Lamezia Terme, procedeva ad un calcolo della pensione ordinaria diretta di vecchiaia applicando il sistema “retributivo” ma tenendo conto delle retribuzioni percepite dal n relazione alla qualifica di “Vigile Sanitario” CP_2 di Livello 6, ritenuta esistente alla data del collocamento a riposo, mentre quest'ultimo era inquadrato come “Direttore Amministrativo” di Livello 10, sin dal 1°.1.1986; che tale erronea valutazione CP_ operata dall in relazione alla qualifica ricoperta dal IG. aveva determinato, a sua volta, CP_2 sia l'errato calcolo dell'ammontare dell'importo lordo annuo della pensione dallo stesso percepita sia, di conseguenza, anche l' errato calcolo dell'ammontare della pensione diretta di reversibilità percepita dalla ricorrente.
Parte ricorrente, chiedeva, pertanto, ordinare all di procedere all'adeguamento della CP_1 posizione pensionistica del IG. nella qualità di dante causa della pensione diretta di CP_2 reversibilità della IG.ra , nonché, al corrispondente adeguamento della pensione diretta di Parte_1 reversibilità spettante alla ricorrente medesima, con condanna al pagamento delle relative differenze, oltre arretrati e accessori. Con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
2. In data 20.3.2023, si costitutiva l' che rilevava, in via preliminare, il difetto di giurisdizione CP_1
del Tribunale ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, in favore della Corte dei Conti per la
Calabria, in quanto il coniuge defunto della ricorrente era titolare di pensione CTPS certificato
17175191, ossia di "Pensione di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati, liquidati a carico della dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS)" Pt_3
CP_ Eccepiva, in ogni caso, nel merito, l'infondatezza della domanda, avendo l' calcolato correttamente la pensione sulla base dell'inquadramento nel Livello 10 ricoperto dal de cuius al momento del collocamento a riposo.
Concludeva chiedendo, volersi dichiarare il difetto di giurisdizione e, in subordine, il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite.
3. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.2.2025, lette le note depositate dalle parti, in data 10.3.2025 veniva emessa ordinanza con la quale la causa veniva ritenuta matura per la decisione dovendo essere decisa in via pregiudiziale in rito, come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Orbene, risulta pacifico che il coniuge deceduto della ricorrente, in quanto iscritto al Fondo CTPS
(Cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato) percepiva una pensione dallo Stato.
Ne consegue il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della Corte dei conti Calabria tenuto conto che “le controversie relative all'an ovvero al quantum del trattamento di pensione a favore di dipendente pubblico o dei suoi aventi causa sono di stretta competenza e giurisdizione della Corte dei Conti, Giudice unico in materia di pensioni a carico dello Stato (Cass. Sez. Unite
25/6/2002, n. 9285; Cass. civ., Sez. Unite, 16/12/1994, n.10799) e competente anche in materia di pensioni dei dipendenti degli Enti locali (art. 60, R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680). Appartiene alla giurisdizione contabile, infatti, secondo le leggi vigenti, la materia pensionistica, sia sotto il profilo dell'an che del quantum del diritto a pensione” (art. 13 e 62 R.D. 1214/1934).
Ed infatti, come correttamente affermato dalla parte resistente, la giurisdizione della Corte dei
Conti in materia di pensioni (artt. 13 e 62 R.D. n. 1214/1934) ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché, pur in costanza di lavoro, ogni diritto relativo al rapporto pensionistico
(Cass. civ., SS.UU., ord. n. 7958/2015).
Ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie funzionali al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, occorre distinguere tra domanda proposta nel corso del rapporto e che attiene agli obblighi, pur con connotazione previdenziale, del datore di lavoro e domanda, formulata dal dipendente già in quiescenza, diretta ad incidere esclusivamente sul rapporto previdenziale, dovendosi ritenere che mentre nel primo caso la controversia è devoluta al giudice del rapporto di lavoro e, quindi, al giudice amministrativo per le vicende anteriori al 30 giugno 1998 ed al giudice ordinario per quelle successive, nel secondo, la lite appartiene alla giurisdizione della Corte dei
Conti (Cass. civ., SS.UU., Ord. n. 15057/2017; n. 10131/2012 e n. 12337/2010).
Con riferimento al caso di specie, va inoltre rilevato che la giurisdizione della Corte dei Conti, in tema di pensioni, si presta ad essere connotata dal carattere della esclusività, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico sia elemento identificativo del “petitum sostanziale”, secondo una compenetrazione necessaria e non occasionale, non esclusa dall'eventualità che, ad invocare la sussistenza del rapporto stesso, non sia come nel caso di specie l'originario titolare ma un suo avente causa.
Nel caso di specie, trattasi di domanda diretta al riconoscimento del diritto della ricorrente al ricalcolo delle pensione di reversibilità sulla base del presunto erroneo calcolo della pensione del coniuge defunto (dipendente statale) e, quindi, di controversia concernente la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione di un pubblico dipendente.
Ne consegue che deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario in favore della Corte dei Conti.
5. Trattandosi di questione pregiudiziale in rito, le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore della Corte dei Conti per la Calabria;
- compensa le spese di lite;
- assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione del giudizio.
Si comunichi.
Lamezia Terme, 10.03.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara