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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 5287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5287 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4912/2021
All'udienza collegiale del giorno 23/09/2025 ore 11:40
Presidente Dott. Alberto Tilocca Consigliere Relatore Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
TE
Avv.
EL RA
Avv. VICARI ANDREA avv Rossi in sost.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. PICCHIO SERENA presente
Controparte_2
Avv.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Alberto Tilocca
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Alberto Tilocca Presidente dott.ssa Giulia Spadaro Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 23.09.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4912 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
RA EL (C.F. ), nella qualità di erede di C.F._1 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, via Sestio Calvino TE C.F._2
n.33, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Vicari (C.F. ), giusta procura C.F._3 in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. , elettivamente domiciliato in Roma, via Controparte_1 C.F._4
Ezio n. 29, presso lo studio legale dell'Avv. Serena Picchio (C.F. ), che lo C.F._5 rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATO
E
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, gli avvocati TE
ed per sentirne accertare la responsabilità nell'adempimento del Controparte_1 Controparte_2
2 mandato professionale riguardante l'impugnazione, davanti alla Corte d'Appello di Roma, della sentenza nr. 8291, emessa dal Tribunale di Roma in data 6 aprile 2006 e, quindi, ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, quantificati nell'importo di € 26.365,65.
La causa veniva istruita con il deposito di documentazione e, nel corso del giudizio, si costituiva chiedendo di essere rimesso in termini e contestando l'avversa domanda, in quanto Controparte_1 totalmente infondata in fatto e diritto.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 225/2021, pubblicata il 07.01.2021 così statuiva: “Il Tribunale di Roma, - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti TE di e di , - rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, così Controparte_1 Controparte_2 provvede: 1) rigetta la domanda risarcitoria avanzata dall'attore ; 2) dichiara TE integralmente compensate fra le parti le spese di causa.”
Avverso tale sentenza proponeva appello rassegnando le seguenti conclusioni: TE
“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, accogliere, per i motivi di cui in atto, il proposto appello e, in riforma integrale della sentenza n. 3329/2021 pubblicata in data 24 febbraio
2021 dal Tribunale di Roma, Sezione XIII Civile, in persona del Giudice Unico dott. Giorgio Egidi, nel giudizio RG n. 55431/2021, non notificata, statuire quanto segue nel merito: - accertare, per i motivi di cui in atto, la responsabilità dell'avv. con Studio in via Domenico Chelini Controparte_1
n.5, 00197, Roma (RM), codice fiscale e/o dell'avv. con C.F._4 Controparte_2
Studio in via Baldo degli Ubaldi n.71, 00167, Roma (RM), codice fiscale , e C.F._6 per l'effetto; - condannare l'avv. e/o l'avv. a risarcire al prof. Controparte_1 Controparte_2
residente a [...], codice fiscale , i TE C.F._2 danni nell'ammontare che si indica provvisoriamente in € 26.365,65 o nel diverso ammontare che
l'Ill.ma Corte di Appello adita dovesse ritenere congruo secondo equità, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data degli eventi lesivi o, in subordine, della domanda al saldo. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.”
nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'ecce.ma Corte di Controparte_1
Appello, contrariis reiectis, rigettare l'avverso gravame, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.”
All'udienza del 7.12.2021 veniva dichiarata la contumacia di che non si costituiva Controparte_2 nonostante rituale notifica.
In data 3.9.2015 si costituiva RA Zanelli, in qualità di erede di , nelle more TE deceduto.
Alla presente udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
3 § 2. — L'appello è articolato in due motivi.
La sentenza è motivata nel merito come segue.
“La domanda proposta da non è fondata e, pertanto, non può trovare TE accoglimento. Nel presente giudizio, il dott. ha convenuto in giudizio, davanti a TE questo Tribunale, gli avvocati ed per ivi sentirne accertare la Controparte_1 Controparte_2 responsabilità nell'adempimento del mandato professionale riguardante l'impugnazione, davanti alla Corte d'Appello di Roma, della sentenza nr. 8291, emessa dal Tribunale di Roma in data 6 aprile
2006 e, quindi, ottenere la condanna dei convenuti medesimi al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da esso attore, quantificati nell'importo di € 26.365,65. A fondamento della domanda, l'attore ha dedotto: 1) che esso - laureato in Medicina e Chirurgia all'Università di TE
Milano – in data 26 febbraio 1986, si era immatricolato alla Scuola di Specializzazione in Terapia
Fisica e Riabilitazione dell'Università degli Studi di Milano, conseguendo il diploma di specializzazione in data 7 novembre 1988; 2) che, durante il periodo di specializzazione, non aveva percepito alcuna remunerazione, né borsa di studio;
3) che il diritto alla retribuzione dei medici durante il periodo di formazione specialistica era invece prescritto da direttive europee, il cui mancato recepimento da parte del legislatore italiano aveva dato seguito a varie pronunce amministrative, nonché a sentenze interpretative della Corte di Giustizia Europea;
4) che, nonostante il riconoscimento del diritto alla remunerazione in capo ai medici specialisti, tuttavia, lo Stato
Italiano non aveva adempiuto né delle indicazioni della Corte di Giustizia Europea né a quanto indicato dalle direttive CEE né alle sentenze degli organi di giustizia amministrativa;
5) che, pertanto, esso , unitamente ad altri nr. 903 colleghi in data 1 agosto 2001, con il TE patrocinio del (solo) Avvocato , aveva convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale Controparte_2
Civile di Roma, la Repubblica Italiana, il Controparte_3
, il e il , per vedersi riconosciuto il diritto
[...] Controparte_4 Controparte_5 alla remunerazione per l'attività prestata durante il corso di specializzazione ovvero, in subordine, ottenere un risarcimento del danno per il mancato recepimento delle direttive comunitarie;
6) che il
Tribunale di Roma, con sentenza del 6 aprile 2006 n. 8291, aveva rigettato le domande proposte per il riconoscimento del diritto al pagamento della adeguata remunerazione, in quanto prescritte ed aveva, altresì, dichiarato inammissibili quelle per il risarcimento del danno per il mancato recepimento delle direttive comunitarie, ritenendo che anche per esse fosse decorso il termine prescrizionale;
7) che, quasi tutti gli attori, in numero di 756, tra cui anche esso , TE avevano impugnato la sentenza suddetta per ottenere il risarcimento del danno per l'inadempimento della Repubblica Italiana nell'attuazione delle direttive del Consiglio CE, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché per la condanna dello Stato Italiano al pagamento delle spese del
4 doppio grado di giudizio;
8) che, nel giudizio d'appello, gli attori, tra i quali anche esso TE
, erano stati rappresentati e difesi dai convenuti, Avvocati ed
[...] Controparte_1 CP_2
9) che la Corte d'Appello di Roma, con sentenza 24 gennaio 2012 n. 2286, aveva accolto le
[...] censure degli appellanti in merito alla prescrizione estintiva, riconoscendo una prestazione indennitaria ex lege - pari ad € 8.788,00 per ogni anno di specializzazione - a favore dei medici iscritti a Scuole di specializzazione in data successiva al 1° gennaio 1983, periodo prima del quale aveva ritenuto non ravvisabile alcun illecito comunitario, in considerazione della non ancora verificatasi scadenza del termine fissato dalla direttiva europea per il recepimento della stessa da parte degli Stati comunitari;
10) che, tra gli esclusi dal detto riconoscimento, era risultato tuttavia anche esso , perché erroneamente ritenuto iscritto alla Scuola di specializzazione TE fin dal 1982; 11) che tale esclusione era però dovuta ad un errore nell'indicazione dell'anno
d'immatricolazione alla Scuola di specializzazione;
12) che, invero, dai fascicoli di causa emergeva infatti “che nella comparsa conclusionale in appello redatta dall'avv. e dall'avv. CP_1 CP_2
e precisamente alla pagina 57, rigo/posizione 422 (che si produce sub doc. 5) veniva riportato, quale anno di immatricolazione del periodo di specializzazione del prof. il 1982, periodo nel TE quale, in base all'accertamento effettuato nel corso del giudizio, non si aveva diritto al rimborso. La tabella in cui era inserito il dato errato veniva anche riportata nella sentenza di appello ref. 2286/12
(che si produce sub doc. 6), con conseguente esclusione dal rimborso per il prof. anche TE nella successiva fase di giudizio” (cfr. pag. nr. 10 della citazione); 13) che, invero, - come attestato dalla documentazione prodotta – esso si era immatricolato alla scuola di TE specializzazione in Terapia Fisica e Riabilitazione il 26 febbraio 1986 (anno accademico
1985/1986), specializzandosi il 7 novembre 1988 (anno accademico 1987/1988) e non invece nel
1982, come indicato nella sentenza, sulla base dell'erronea indicazione contenuta negli atti di causa
a firma degli Avvocati ed 14) che tale errore nei dati di immatricolazione aveva CP_1 CP_2 impedito ad esso la possibilità di ottenere la remunerazione per l'attività svolta TE durante il periodo di specializzazione universitaria, che, come si evince dalla semplice lettura della sentenza di appello, gli sarebbe spettato, al pari degli altri colleghi appellanti vittoriosi, con conseguente danno pari ad € 26.365,65, più interessi legali;
15) che tale errore era attribuibile alla responsabilità professionale degli avvocati ed i quali avrebbero dovuto impiegare, CP_1 CP_2 nella redazione degli atti processuali (nella specie la comparsa conclusionale in appello), la diligenza e la perizia loro richieste;
16) che, inoltre, i convenuti, anche successivamente, non avevano informato esso delle ragioni di tale esclusione, in quanto – solo in data 5 luglio TE
2016 - l'avvocato aveva inviato gli atti del processo richiesti, così come risultava dalla CP_1 lettera prodotta in atti. 17) che se la tabella inserita nella comparsa conclusionale fosse stata redatta
5 correttamente, esso sarebbe stato riconosciuto, al pari dei suoi colleghi, titolare TE del diritto alla retribuzione, che invece gli era stato negato;
18) che, infatti, nel caso di specie, esso attore si trovava nella medesima situazione sostanziale e processuale dei colleghi che avevano ottenuto il rimborso e, quindi, non sussistevano ragioni per ritenere che, se i difensori avessero svolto
l'incarico professionale con la dovuta attenzione, il risultato del giudizio sarebbe stato positivo anche per esso . TE
Dunque, nel caso in esame, l'inadempimento qualificato posto alla base della domanda attorea è rappresentato dall'errore commesso dai convenuti, avvocati ed , Controparte_1 Controparte_2 nel riportare - nella tabella riassuntiva della comparsa conclusionale in appello - i dati di immatricolazione del dott. al corso di specializzazione universitaria in medicina TE
e, precisamente, nell'avere erroneamente indicato, quale primo anno d'immatricolazione, il 1982 invece del dato corretto del 1986. Tale errore, secondo la tesi attorea, avrebbe impedito al dott.
la possibilità di ottenere la remunerazione per l'attività svolta durante il periodo TE di specializzazione universitaria, che, invece, gli sarebbe spettata, al pari degli altri colleghi appellanti vittoriosi, con conseguente danno pari ad € 26.365,65, più interessi legali.
Al riguardo, si deve premettere che, secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione,
“l'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato per l'omesso svolgimento di attività potenzialmente idonee a procurare un vantaggio personale o patrimoniale all'assistito presuppone la formulazione di un giudizio probabilistico (secondo la regola del “più probabile che non”) sia con riguardo al nesso di causalità tra l'omissione e l'evento di danno, sia con riferimento alla relazione tra quest'ultimo e il pregiudizio risarcibile” (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, sentenza 24 ottobre 2017, n. 25112). Orbene, nel caso in esame, occorre innanzitutto rilevare che
l'inadempimento contestato agli odierni convenuti, avvocati ed , Controparte_1 Controparte_2 risulta essere un mero errore materiale, per avere gli stessi convenuti indicato - nella tabella riassuntiva contenuta nella comparsa conclusionale (riepilogativa della posizione degli oltre nr. 700 appellanti) - con specifico riferimento ai dati del dott. , che quest'ultimo si era TE immatricolato nell'anno 1982, invece che nel 1986. Nella medesima tabella riassuntiva erano invece riportati correttamente tutti gli altri dati riguardanti il dott. e, cioè, che lo stesso TE si era specializzato nel 1988 e che il corso di specializzazione in “Terapia fisica e Riabilitazione” aveva avuto durata di nr. 3 anni, ragione per cui il danno richiesto era stato correttamente commisurato ai soli nr. 3 anni di effettiva durata del suddetto corso di specializzazione. Dunque, dal mero esame della suddetta tabella riassuntiva della comparsa conclusionale, poteva emergere chiaramente l'esistenza di un mero errore materiale, limitato alla sola indicazione dei dati
d'immatricolazione del dott. , in quanto i difensori avevano correttamente indicato TE
6 come gli anni del corso di specializzazione fossero stati solo nr. 3; come il danno richiesto fosse commisurato ai soli nr. 3 anni di tale corso e come la specializzazione fosse stata ottenuta nel 1988
(data effettiva di specializzazione). Orbene, - oltre alla configurabilità di un mero errore materiale e non di un vero e proprio inadempimento professionale - si deve evidenziare che, in ogni caso, la decisione della Corte d'Appello si sarebbe dovuta basare non sulla mera tabella riassuntiva della comparsa conclusionale (dal cui esame emergeva, peraltro, una chiara incongruenza nei dati esposti), ma avrebbe dovuto valutare la posizione di ogni singolo appellante, tenuto conto della documentazione prodotta, delle allegazioni e deduzioni delle parti (contenute negli atti introduttivi di primo e secondo grado) e del principio di non contestazione. In altri termini, il contestato inadempimento professionale (posto alla base dell'odierna domanda risarcitoria) risulta essere consistito in un mero errore materiale di redazione della tabella riassuntiva della comparsa conclusionale, errore materiale, peraltro, chiaramente riconoscibile. Tale errore materiale di redazione della tabella riassuntiva - in mancanza della produzione degli atti di primo e secondo grado (con la relativa documentazione allegata) - non si ritiene possa avere avuto efficacia causale rispetto alla decisione della Corte d'Appello ed all'evento di danno prospettato dall'attore, non emergendo quali fossero le produzioni in primo e secondo grado, quale fosse il contenuto degli atti esaminati dalla Corte d'Appello per poter giungere alla decisione di rigetto. Ne consegue che - rimanendo incerta la causa del danno invocato dall'attore e non potendosi ritenere dimostrato il nesso eziologico con il mero errore materiale di redazione della tabella riassuntiva della comparsa conclusionale (non essendo provato – da un lato - se vi sia stata un'eventuale carenza di allegazione
e/o di produzione documentale da parte della difesa, inadempimenti questi non oggetto di contestazione nel presente giudizio;
né potendosi escludere – dall'altro lato - un eventuale errore di valutazione del materiale probatorio da parte della Corte d'Appello) - non può accogliersi la domanda risarcitoria proposta dal dott. ”. TE
Con il primo motivo d'appello la sentenza viene censurata “con riferimento alla qualificazione del comportamento dei convenuti quale mero errore materiale.” Secondo l'appellante erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto la condotta degli appellati integrante un errore materiale e non un vero e proprio inadempimento professionale. Il rapporto professionale tra professionista e cliente, inquadrato tendenzialmente nel contratto d'opera e nel mandato, è informato ai principi di cui agli artt. 1176 e 2236 c.c., tali per cui, il professionista deve eseguire l'attività professionale con la diligenza del buon padre di famiglia – parametrata in relazione al tipo di attività svolta – ed è chiamato a rispondere anche per colpa lieve, salvo le ipotesi di risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà. Ebbene, trascrivere correttamente in tabella la data di iscrizione al corso di specializzazione certamente non è un'attività tale da rientrare nella attenuazione di responsabilità prescritta ex art. 7 2236 c.c.. Inoltre, considerando la rilevanza determinante dell'elemento sul quale si è manifestato l'errore degli appellati, appare evidente come non possa ritenersi integrata l'ipotesi di colpa lieve.
Occorre poi considerare come tale condotta non abbia costituito un lapsus calami concernente la sola posizione del ma come, la mancata corrispondenza numerica tra l'anno di iscrizione, TE quello di conseguimento del diploma e la durata del corso di specializzazione, abbia riguardato oltre
700 appellanti coinvolti nella causa. La gravità dell'errore appare evidente, considerando che l'iscrizione al corso in data anteriore o posteriore ha costituito l'unico elemento dirimente ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria.
Con il secondo motivo d'appello la sentenza viene censurata “Con riferimento alla produzione documentale e all'interpretazione della dimostrazione del nesso causale.” Secondo l'appellante erroneamente il giudice di primo grado ha escluso la sussistenza del nesso causale tra la condotta degli appellati e il danno subito dal nonostante lo stesso fosse stato ampiamente provato TE nel corso del giudizio. Il giudice di prime cure ha disatteso i principi di cui all'art. 2697 c.c., valutando la mancata produzione documentale a sfavore dell'appellante. Tuttavia, il disposto dell'art. 2697 c.c., prevede la possibilità di fare ricorso a mere presunzioni, laddove il rispetto del principio dell'onere probatorio sia impedito da un comportamento posto in essere dalla parte avverso la quale è invocato il fatto da provare. Pertanto, dalla mancata produzione dei documenti e dalla mancata trasmissione degli stessi da parte degli appellati si sarebbe dovuto concludere in senso positivo circa la sussistenza del nesso causale.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
In diritto va ricordato come in materia di responsabilità professionale dell'avvocato secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale di avvocato sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato sperato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente, e dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui è tenuto (Cass. n.
6782/2015; Cass. n. 18612/2013; Cass. n. 8863/2011; Cass. n. 6967/2006).
In via generale l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176, comma 2, c.p.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
8 Quanto al riparto dell'onere della prova, pacificamente in giurisprudenza, il cliente, il quale alleghi di avere subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, è tenuto a dimostrare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
b) 1'esistenza del danno,
e cioè della lesione patrimoniale che deve essere specificatamente allegata e dimostrata nell'an e nel quantum, salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c. ove ne ricorrano i presupposti;
c) il nesso di causalità fra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cass. n. 9238/2007).
In particolare, per quanto concerne il profilo dell'accertamento della causalità ai fini dell'affermazione della responsabilità professionale del difensore, la Suprema Corte ha chiarito a più riprese che in materia vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", destinata a trovare applicazione in luogo del più stringente principio "dell'oltre ogni ragionevole dubbio" che regola, invece, la responsabilità penale. In particolare secondo pacifica giurisprudenza della S.C., richiamata dal giudice di primo grado e dall'appellante, “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e
l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (Cass. n.
25112/2017; anche Cass. n. 24956/2020).
Pertanto grava sul danneggiato l'onere di provare il nesso di causalità tra la condotta dell'avvocato e il danno (sia come evento che come conseguenze dannose), che va valutato secondo il criterio probabilistico del più probabile che non, non risultando quindi sufficiente al fine di ritenere provato il danno una mera chance di esito favorevole.
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda per difetto di prova del nesso di causalità tra la condotta e il danno lamentato, ritenendo provato unicamente un errore materiale che di per sé non prova il nesso di causalità.
Innanzitutto risulta prodotta sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2286/2012, che in riforma della sentenza di primo grado (che aveva accolto l'eccezione di prescrizione), ha accolto le domande proposte dagli specializzandi iscritti a corsi in data successiva al 1 gennaio 1983 con il riconoscimento di una prestazione indennitaria pari a € 8.777,00 per ogni anno di specializzazione, non ritenendo viceversa ravvisabile per gli iscritti anteriormente un fatto illecito (non essendo scaduto il termine per il recepimento della direttiva comunitaria). Conseguentemente sono state rigettate le domande dei ricorrenti tra cui quella del Nella sentenza è riportata la tabella estratta dalla comparsa TE
9 conclusionale relativa alla posizione dei singoli ricorrenti (tra cui quella del . È stata inoltre TE prodotta la relativa comparsa conclusionale, con la tabella in questione, mentre non risultano prodotti ulteriori atti (né di primo né di secondo grado).
L'appellante censura innanzitutto il fatto che il giudice di primo grado ha qualificato l'indicazione da parte dell'avvocato della data di inizio da parte sua della specializzazione nel 1982 e non nel 1986 di cui alla tabella riassuntiva, inserita nella comparsa conclusionale, come errore materiale e non come un vero e proprio inadempimento.
In primo luogo, come sottolineato dal giudice di primo grado, nella tabella riassuntiva di cui alla comparsa conclusionale era indicato erroneamente come data immatricolazione l'anno 1982 e non il
1986, mentre gli ulteriori dati erano riportati correttamente (in particolare la specializzazione come avvenuta nel 1988 e la durata del corso di specializzazione in “Terapia fisica e Riabilitazione” di 3 anni).
Condivisibilmente il giudice di primo grado ha ritenuto che di per sé l'indicazione della data del 1982
e non del 1986 sostanzi un mero errore materiale, peraltro facilmente desumibile già dalla stessa tabella. Infatti l'appellante non poteva essersi iscritto al corso nel 1982, se si era specializzato nel
1988 dopo tre anni di corso;
è evidente la discrasia tra i dati. Né vale in senso contrario il rilievo secondo cui potevano essere errati gli altri dati, atteso che in ogni caso l'incongruenza dei dati era palese dalla lettura della scheda (qualunque dato fosse errato).
Il fatto che i dati di altre persone fossero errati nella tabella non porta a diverse conclusioni in punto di mero errore materiale nell'inserimento, tanto che lo stesso appellante evidenzia come gli errori risultavano dalla semplice lettura della tabella, e quindi erano meri errori di trascrizione (facilmente riconoscibili).
Se anche l'errore materiale sostanzia una condotta di non esatto adempimento della prestazione, viene in considerazione un inadempimento non grave e non tale quindi da essere idoneo a causare un danno, risultando l'erroneità del dato dalla stessa lettura dell'atto e quindi immediatamente percepibile.
Va poi osservato come l'onere di provare il nesso di causalità tra la condotta inadempiente e i danni lamentati grava sulla parte danneggiata. Gli elementi acquisiti non consentono di ritenere provato tale nesso, in assenza della produzione degli atti relativi al giudizio in questione, non essendo elemento sufficiente la produzione meramente della comparsa conclusionale di cui a tale tabella con l'errore materiale. Peraltro l'appellante non ha dedotto alcunché in ordine all'indicazione dell'anno di iscrizione come nel 1982 negli atti anteriori e nella produzione documentale posta a sostegno della domanda. Sul punto del tutto condivisibilmente il giudice di primo grado ha osservato come “in ogni caso, la decisione della Corte d'Appello si sarebbe dovuta basare non sulla mera tabella riassuntiva della comparsa conclusionale (dal cui esame emergeva, peraltro, una chiara incongruenza nei dati
10 esposti), ma avrebbe dovuto valutare la posizione di ogni singolo appellante, tenuto conto della documentazione prodotta, delle allegazioni e deduzioni delle parti (contenute negli atti introduttivi di primo e secondo grado) e del principio di non contestazione”.
In assenza della produzione relativa agli atti del giudizio non è consentito effettuare una valutazione probabilistica del diverso esito del giudizio, valutazione probabilistica che non può essere effettuata sulla base del fatto che la Corte d'appello ha richiamato la tabella in questione, inficiata da un mero errore materiale, ma che si deve fondare su tutti gli atti del giudizio (tra cui gli atti di primo grado e le relative produzioni anche atte a dimostrare l'iscrizione successivamente al 1983). Questo considerando che l'attore ha imputato ai difensori unicamente l'errore nella tabella senza nulla contestare in ordine agli ulteriori atti né alla relativa produzione a fondamento della domanda (sul cui contenuto nulla è stato evincere).
A ciò si aggiunga che, a fronte di un errore materiale, questo era facilmente emendabile, se non con la procedura di correzione di errore materiale quanto meno con l'impugnazione. E l'attore/appellante non ha censurato la condotta degli appellati sul punto, limitandosi a sostenere di avere ricevuto copia degli atti del giudizio tardivamente, ma nulla deducendo in punto di impugnazione (considerato che peraltro la sentenza in esame risulta impugnata in Cassazione, come dato atto dallo stesso appellante).
Inoltre va osservato come la sentenza della Corte d'appello risulta impugnata in Cassazione (come dato conto dallo stesso appellante) e nulla è dato sapere in ordine sia ai motivi di ricorso sia al relativo esito (rilevante anche ai fini della quantificazione del danno atteso che l'attore lo rapporta ad €
8.777,00 riconosciuta agli altri ricorrenti per ogni anno di specializzazione di cui alla sentenza di appello non passata in giudicato). Sul punto il giudice di primo grado ha ritenuto, con statuizione non oggetto di impugnazione, la costituzione del tardiva e quindi inammissibile la relativa CP_1 produzione attinente anche al giudizio dinanzi alla S.C.. Il che rileva ulteriormente al fine di escludere la prova del danno subito.
Per quanto attiene al rilievo dell'appellante secondo cui il giudice di primo grado non ha considerato di non avere ricevuto copia degli atti dai difensori come richiesto, non potendo quindi depositare gli atti, pare sufficiente evidenziare come la parte poteva formulare istanza di esibizione per ottenere la produzione in giudizio. Peraltro dalla stessa produzione attorea (mail del 17.5.2017) risulta la presa visione quanto meno degli atti di causa (in relazione ai quali si sostanziano le allegazioni), che quindi la parte poteva produrre. Pertanto è da escludere che possa essere considerata come acquisita la documentazione non prodotta, non potendo sul punto essere effettuata alcuna valutazione in relazione al contenuto dei relativi atti.
In definitiva l'appello è infondato.
Le dubbiezze in materia di ricostruzione del nesso di causalità giustificano l'integrale compensazione
11 delle spese del grado nei rapporti tra l'appellante e il . CP_1
Nulla va disposto nei confronti della parte contumace.
Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la TE sentenza n. 3329/2021 del Tribunale di Roma, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
compensa le spese del grado tra l'appellante e il;
CP_1 nulla sulle spese del grado nei confronti della parte contumace;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di RA AN, nella qualità di erede di , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari TE
a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio 23.09.2025
Il consigliere est. Il Presidente
Giulia Spadaro Alberto Tilocca
12
Sezione VI civile
R.G. 4912/2021
All'udienza collegiale del giorno 23/09/2025 ore 11:40
Presidente Dott. Alberto Tilocca Consigliere Relatore Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
TE
Avv.
EL RA
Avv. VICARI ANDREA avv Rossi in sost.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. PICCHIO SERENA presente
Controparte_2
Avv.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Alberto Tilocca
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Alberto Tilocca Presidente dott.ssa Giulia Spadaro Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 23.09.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4912 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
RA EL (C.F. ), nella qualità di erede di C.F._1 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, via Sestio Calvino TE C.F._2
n.33, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Vicari (C.F. ), giusta procura C.F._3 in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. , elettivamente domiciliato in Roma, via Controparte_1 C.F._4
Ezio n. 29, presso lo studio legale dell'Avv. Serena Picchio (C.F. ), che lo C.F._5 rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATO
E
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, gli avvocati TE
ed per sentirne accertare la responsabilità nell'adempimento del Controparte_1 Controparte_2
2 mandato professionale riguardante l'impugnazione, davanti alla Corte d'Appello di Roma, della sentenza nr. 8291, emessa dal Tribunale di Roma in data 6 aprile 2006 e, quindi, ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, quantificati nell'importo di € 26.365,65.
La causa veniva istruita con il deposito di documentazione e, nel corso del giudizio, si costituiva chiedendo di essere rimesso in termini e contestando l'avversa domanda, in quanto Controparte_1 totalmente infondata in fatto e diritto.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 225/2021, pubblicata il 07.01.2021 così statuiva: “Il Tribunale di Roma, - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti TE di e di , - rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, così Controparte_1 Controparte_2 provvede: 1) rigetta la domanda risarcitoria avanzata dall'attore ; 2) dichiara TE integralmente compensate fra le parti le spese di causa.”
Avverso tale sentenza proponeva appello rassegnando le seguenti conclusioni: TE
“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, accogliere, per i motivi di cui in atto, il proposto appello e, in riforma integrale della sentenza n. 3329/2021 pubblicata in data 24 febbraio
2021 dal Tribunale di Roma, Sezione XIII Civile, in persona del Giudice Unico dott. Giorgio Egidi, nel giudizio RG n. 55431/2021, non notificata, statuire quanto segue nel merito: - accertare, per i motivi di cui in atto, la responsabilità dell'avv. con Studio in via Domenico Chelini Controparte_1
n.5, 00197, Roma (RM), codice fiscale e/o dell'avv. con C.F._4 Controparte_2
Studio in via Baldo degli Ubaldi n.71, 00167, Roma (RM), codice fiscale , e C.F._6 per l'effetto; - condannare l'avv. e/o l'avv. a risarcire al prof. Controparte_1 Controparte_2
residente a [...], codice fiscale , i TE C.F._2 danni nell'ammontare che si indica provvisoriamente in € 26.365,65 o nel diverso ammontare che
l'Ill.ma Corte di Appello adita dovesse ritenere congruo secondo equità, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data degli eventi lesivi o, in subordine, della domanda al saldo. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.”
nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'ecce.ma Corte di Controparte_1
Appello, contrariis reiectis, rigettare l'avverso gravame, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.”
All'udienza del 7.12.2021 veniva dichiarata la contumacia di che non si costituiva Controparte_2 nonostante rituale notifica.
In data 3.9.2015 si costituiva RA Zanelli, in qualità di erede di , nelle more TE deceduto.
Alla presente udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
3 § 2. — L'appello è articolato in due motivi.
La sentenza è motivata nel merito come segue.
“La domanda proposta da non è fondata e, pertanto, non può trovare TE accoglimento. Nel presente giudizio, il dott. ha convenuto in giudizio, davanti a TE questo Tribunale, gli avvocati ed per ivi sentirne accertare la Controparte_1 Controparte_2 responsabilità nell'adempimento del mandato professionale riguardante l'impugnazione, davanti alla Corte d'Appello di Roma, della sentenza nr. 8291, emessa dal Tribunale di Roma in data 6 aprile
2006 e, quindi, ottenere la condanna dei convenuti medesimi al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da esso attore, quantificati nell'importo di € 26.365,65. A fondamento della domanda, l'attore ha dedotto: 1) che esso - laureato in Medicina e Chirurgia all'Università di TE
Milano – in data 26 febbraio 1986, si era immatricolato alla Scuola di Specializzazione in Terapia
Fisica e Riabilitazione dell'Università degli Studi di Milano, conseguendo il diploma di specializzazione in data 7 novembre 1988; 2) che, durante il periodo di specializzazione, non aveva percepito alcuna remunerazione, né borsa di studio;
3) che il diritto alla retribuzione dei medici durante il periodo di formazione specialistica era invece prescritto da direttive europee, il cui mancato recepimento da parte del legislatore italiano aveva dato seguito a varie pronunce amministrative, nonché a sentenze interpretative della Corte di Giustizia Europea;
4) che, nonostante il riconoscimento del diritto alla remunerazione in capo ai medici specialisti, tuttavia, lo Stato
Italiano non aveva adempiuto né delle indicazioni della Corte di Giustizia Europea né a quanto indicato dalle direttive CEE né alle sentenze degli organi di giustizia amministrativa;
5) che, pertanto, esso , unitamente ad altri nr. 903 colleghi in data 1 agosto 2001, con il TE patrocinio del (solo) Avvocato , aveva convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale Controparte_2
Civile di Roma, la Repubblica Italiana, il Controparte_3
, il e il , per vedersi riconosciuto il diritto
[...] Controparte_4 Controparte_5 alla remunerazione per l'attività prestata durante il corso di specializzazione ovvero, in subordine, ottenere un risarcimento del danno per il mancato recepimento delle direttive comunitarie;
6) che il
Tribunale di Roma, con sentenza del 6 aprile 2006 n. 8291, aveva rigettato le domande proposte per il riconoscimento del diritto al pagamento della adeguata remunerazione, in quanto prescritte ed aveva, altresì, dichiarato inammissibili quelle per il risarcimento del danno per il mancato recepimento delle direttive comunitarie, ritenendo che anche per esse fosse decorso il termine prescrizionale;
7) che, quasi tutti gli attori, in numero di 756, tra cui anche esso , TE avevano impugnato la sentenza suddetta per ottenere il risarcimento del danno per l'inadempimento della Repubblica Italiana nell'attuazione delle direttive del Consiglio CE, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché per la condanna dello Stato Italiano al pagamento delle spese del
4 doppio grado di giudizio;
8) che, nel giudizio d'appello, gli attori, tra i quali anche esso TE
, erano stati rappresentati e difesi dai convenuti, Avvocati ed
[...] Controparte_1 CP_2
9) che la Corte d'Appello di Roma, con sentenza 24 gennaio 2012 n. 2286, aveva accolto le
[...] censure degli appellanti in merito alla prescrizione estintiva, riconoscendo una prestazione indennitaria ex lege - pari ad € 8.788,00 per ogni anno di specializzazione - a favore dei medici iscritti a Scuole di specializzazione in data successiva al 1° gennaio 1983, periodo prima del quale aveva ritenuto non ravvisabile alcun illecito comunitario, in considerazione della non ancora verificatasi scadenza del termine fissato dalla direttiva europea per il recepimento della stessa da parte degli Stati comunitari;
10) che, tra gli esclusi dal detto riconoscimento, era risultato tuttavia anche esso , perché erroneamente ritenuto iscritto alla Scuola di specializzazione TE fin dal 1982; 11) che tale esclusione era però dovuta ad un errore nell'indicazione dell'anno
d'immatricolazione alla Scuola di specializzazione;
12) che, invero, dai fascicoli di causa emergeva infatti “che nella comparsa conclusionale in appello redatta dall'avv. e dall'avv. CP_1 CP_2
e precisamente alla pagina 57, rigo/posizione 422 (che si produce sub doc. 5) veniva riportato, quale anno di immatricolazione del periodo di specializzazione del prof. il 1982, periodo nel TE quale, in base all'accertamento effettuato nel corso del giudizio, non si aveva diritto al rimborso. La tabella in cui era inserito il dato errato veniva anche riportata nella sentenza di appello ref. 2286/12
(che si produce sub doc. 6), con conseguente esclusione dal rimborso per il prof. anche TE nella successiva fase di giudizio” (cfr. pag. nr. 10 della citazione); 13) che, invero, - come attestato dalla documentazione prodotta – esso si era immatricolato alla scuola di TE specializzazione in Terapia Fisica e Riabilitazione il 26 febbraio 1986 (anno accademico
1985/1986), specializzandosi il 7 novembre 1988 (anno accademico 1987/1988) e non invece nel
1982, come indicato nella sentenza, sulla base dell'erronea indicazione contenuta negli atti di causa
a firma degli Avvocati ed 14) che tale errore nei dati di immatricolazione aveva CP_1 CP_2 impedito ad esso la possibilità di ottenere la remunerazione per l'attività svolta TE durante il periodo di specializzazione universitaria, che, come si evince dalla semplice lettura della sentenza di appello, gli sarebbe spettato, al pari degli altri colleghi appellanti vittoriosi, con conseguente danno pari ad € 26.365,65, più interessi legali;
15) che tale errore era attribuibile alla responsabilità professionale degli avvocati ed i quali avrebbero dovuto impiegare, CP_1 CP_2 nella redazione degli atti processuali (nella specie la comparsa conclusionale in appello), la diligenza e la perizia loro richieste;
16) che, inoltre, i convenuti, anche successivamente, non avevano informato esso delle ragioni di tale esclusione, in quanto – solo in data 5 luglio TE
2016 - l'avvocato aveva inviato gli atti del processo richiesti, così come risultava dalla CP_1 lettera prodotta in atti. 17) che se la tabella inserita nella comparsa conclusionale fosse stata redatta
5 correttamente, esso sarebbe stato riconosciuto, al pari dei suoi colleghi, titolare TE del diritto alla retribuzione, che invece gli era stato negato;
18) che, infatti, nel caso di specie, esso attore si trovava nella medesima situazione sostanziale e processuale dei colleghi che avevano ottenuto il rimborso e, quindi, non sussistevano ragioni per ritenere che, se i difensori avessero svolto
l'incarico professionale con la dovuta attenzione, il risultato del giudizio sarebbe stato positivo anche per esso . TE
Dunque, nel caso in esame, l'inadempimento qualificato posto alla base della domanda attorea è rappresentato dall'errore commesso dai convenuti, avvocati ed , Controparte_1 Controparte_2 nel riportare - nella tabella riassuntiva della comparsa conclusionale in appello - i dati di immatricolazione del dott. al corso di specializzazione universitaria in medicina TE
e, precisamente, nell'avere erroneamente indicato, quale primo anno d'immatricolazione, il 1982 invece del dato corretto del 1986. Tale errore, secondo la tesi attorea, avrebbe impedito al dott.
la possibilità di ottenere la remunerazione per l'attività svolta durante il periodo TE di specializzazione universitaria, che, invece, gli sarebbe spettata, al pari degli altri colleghi appellanti vittoriosi, con conseguente danno pari ad € 26.365,65, più interessi legali.
Al riguardo, si deve premettere che, secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione,
“l'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato per l'omesso svolgimento di attività potenzialmente idonee a procurare un vantaggio personale o patrimoniale all'assistito presuppone la formulazione di un giudizio probabilistico (secondo la regola del “più probabile che non”) sia con riguardo al nesso di causalità tra l'omissione e l'evento di danno, sia con riferimento alla relazione tra quest'ultimo e il pregiudizio risarcibile” (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, sentenza 24 ottobre 2017, n. 25112). Orbene, nel caso in esame, occorre innanzitutto rilevare che
l'inadempimento contestato agli odierni convenuti, avvocati ed , Controparte_1 Controparte_2 risulta essere un mero errore materiale, per avere gli stessi convenuti indicato - nella tabella riassuntiva contenuta nella comparsa conclusionale (riepilogativa della posizione degli oltre nr. 700 appellanti) - con specifico riferimento ai dati del dott. , che quest'ultimo si era TE immatricolato nell'anno 1982, invece che nel 1986. Nella medesima tabella riassuntiva erano invece riportati correttamente tutti gli altri dati riguardanti il dott. e, cioè, che lo stesso TE si era specializzato nel 1988 e che il corso di specializzazione in “Terapia fisica e Riabilitazione” aveva avuto durata di nr. 3 anni, ragione per cui il danno richiesto era stato correttamente commisurato ai soli nr. 3 anni di effettiva durata del suddetto corso di specializzazione. Dunque, dal mero esame della suddetta tabella riassuntiva della comparsa conclusionale, poteva emergere chiaramente l'esistenza di un mero errore materiale, limitato alla sola indicazione dei dati
d'immatricolazione del dott. , in quanto i difensori avevano correttamente indicato TE
6 come gli anni del corso di specializzazione fossero stati solo nr. 3; come il danno richiesto fosse commisurato ai soli nr. 3 anni di tale corso e come la specializzazione fosse stata ottenuta nel 1988
(data effettiva di specializzazione). Orbene, - oltre alla configurabilità di un mero errore materiale e non di un vero e proprio inadempimento professionale - si deve evidenziare che, in ogni caso, la decisione della Corte d'Appello si sarebbe dovuta basare non sulla mera tabella riassuntiva della comparsa conclusionale (dal cui esame emergeva, peraltro, una chiara incongruenza nei dati esposti), ma avrebbe dovuto valutare la posizione di ogni singolo appellante, tenuto conto della documentazione prodotta, delle allegazioni e deduzioni delle parti (contenute negli atti introduttivi di primo e secondo grado) e del principio di non contestazione. In altri termini, il contestato inadempimento professionale (posto alla base dell'odierna domanda risarcitoria) risulta essere consistito in un mero errore materiale di redazione della tabella riassuntiva della comparsa conclusionale, errore materiale, peraltro, chiaramente riconoscibile. Tale errore materiale di redazione della tabella riassuntiva - in mancanza della produzione degli atti di primo e secondo grado (con la relativa documentazione allegata) - non si ritiene possa avere avuto efficacia causale rispetto alla decisione della Corte d'Appello ed all'evento di danno prospettato dall'attore, non emergendo quali fossero le produzioni in primo e secondo grado, quale fosse il contenuto degli atti esaminati dalla Corte d'Appello per poter giungere alla decisione di rigetto. Ne consegue che - rimanendo incerta la causa del danno invocato dall'attore e non potendosi ritenere dimostrato il nesso eziologico con il mero errore materiale di redazione della tabella riassuntiva della comparsa conclusionale (non essendo provato – da un lato - se vi sia stata un'eventuale carenza di allegazione
e/o di produzione documentale da parte della difesa, inadempimenti questi non oggetto di contestazione nel presente giudizio;
né potendosi escludere – dall'altro lato - un eventuale errore di valutazione del materiale probatorio da parte della Corte d'Appello) - non può accogliersi la domanda risarcitoria proposta dal dott. ”. TE
Con il primo motivo d'appello la sentenza viene censurata “con riferimento alla qualificazione del comportamento dei convenuti quale mero errore materiale.” Secondo l'appellante erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto la condotta degli appellati integrante un errore materiale e non un vero e proprio inadempimento professionale. Il rapporto professionale tra professionista e cliente, inquadrato tendenzialmente nel contratto d'opera e nel mandato, è informato ai principi di cui agli artt. 1176 e 2236 c.c., tali per cui, il professionista deve eseguire l'attività professionale con la diligenza del buon padre di famiglia – parametrata in relazione al tipo di attività svolta – ed è chiamato a rispondere anche per colpa lieve, salvo le ipotesi di risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà. Ebbene, trascrivere correttamente in tabella la data di iscrizione al corso di specializzazione certamente non è un'attività tale da rientrare nella attenuazione di responsabilità prescritta ex art. 7 2236 c.c.. Inoltre, considerando la rilevanza determinante dell'elemento sul quale si è manifestato l'errore degli appellati, appare evidente come non possa ritenersi integrata l'ipotesi di colpa lieve.
Occorre poi considerare come tale condotta non abbia costituito un lapsus calami concernente la sola posizione del ma come, la mancata corrispondenza numerica tra l'anno di iscrizione, TE quello di conseguimento del diploma e la durata del corso di specializzazione, abbia riguardato oltre
700 appellanti coinvolti nella causa. La gravità dell'errore appare evidente, considerando che l'iscrizione al corso in data anteriore o posteriore ha costituito l'unico elemento dirimente ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria.
Con il secondo motivo d'appello la sentenza viene censurata “Con riferimento alla produzione documentale e all'interpretazione della dimostrazione del nesso causale.” Secondo l'appellante erroneamente il giudice di primo grado ha escluso la sussistenza del nesso causale tra la condotta degli appellati e il danno subito dal nonostante lo stesso fosse stato ampiamente provato TE nel corso del giudizio. Il giudice di prime cure ha disatteso i principi di cui all'art. 2697 c.c., valutando la mancata produzione documentale a sfavore dell'appellante. Tuttavia, il disposto dell'art. 2697 c.c., prevede la possibilità di fare ricorso a mere presunzioni, laddove il rispetto del principio dell'onere probatorio sia impedito da un comportamento posto in essere dalla parte avverso la quale è invocato il fatto da provare. Pertanto, dalla mancata produzione dei documenti e dalla mancata trasmissione degli stessi da parte degli appellati si sarebbe dovuto concludere in senso positivo circa la sussistenza del nesso causale.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
In diritto va ricordato come in materia di responsabilità professionale dell'avvocato secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale di avvocato sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato sperato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente, e dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui è tenuto (Cass. n.
6782/2015; Cass. n. 18612/2013; Cass. n. 8863/2011; Cass. n. 6967/2006).
In via generale l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176, comma 2, c.p.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
8 Quanto al riparto dell'onere della prova, pacificamente in giurisprudenza, il cliente, il quale alleghi di avere subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, è tenuto a dimostrare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
b) 1'esistenza del danno,
e cioè della lesione patrimoniale che deve essere specificatamente allegata e dimostrata nell'an e nel quantum, salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c. ove ne ricorrano i presupposti;
c) il nesso di causalità fra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cass. n. 9238/2007).
In particolare, per quanto concerne il profilo dell'accertamento della causalità ai fini dell'affermazione della responsabilità professionale del difensore, la Suprema Corte ha chiarito a più riprese che in materia vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", destinata a trovare applicazione in luogo del più stringente principio "dell'oltre ogni ragionevole dubbio" che regola, invece, la responsabilità penale. In particolare secondo pacifica giurisprudenza della S.C., richiamata dal giudice di primo grado e dall'appellante, “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e
l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (Cass. n.
25112/2017; anche Cass. n. 24956/2020).
Pertanto grava sul danneggiato l'onere di provare il nesso di causalità tra la condotta dell'avvocato e il danno (sia come evento che come conseguenze dannose), che va valutato secondo il criterio probabilistico del più probabile che non, non risultando quindi sufficiente al fine di ritenere provato il danno una mera chance di esito favorevole.
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda per difetto di prova del nesso di causalità tra la condotta e il danno lamentato, ritenendo provato unicamente un errore materiale che di per sé non prova il nesso di causalità.
Innanzitutto risulta prodotta sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2286/2012, che in riforma della sentenza di primo grado (che aveva accolto l'eccezione di prescrizione), ha accolto le domande proposte dagli specializzandi iscritti a corsi in data successiva al 1 gennaio 1983 con il riconoscimento di una prestazione indennitaria pari a € 8.777,00 per ogni anno di specializzazione, non ritenendo viceversa ravvisabile per gli iscritti anteriormente un fatto illecito (non essendo scaduto il termine per il recepimento della direttiva comunitaria). Conseguentemente sono state rigettate le domande dei ricorrenti tra cui quella del Nella sentenza è riportata la tabella estratta dalla comparsa TE
9 conclusionale relativa alla posizione dei singoli ricorrenti (tra cui quella del . È stata inoltre TE prodotta la relativa comparsa conclusionale, con la tabella in questione, mentre non risultano prodotti ulteriori atti (né di primo né di secondo grado).
L'appellante censura innanzitutto il fatto che il giudice di primo grado ha qualificato l'indicazione da parte dell'avvocato della data di inizio da parte sua della specializzazione nel 1982 e non nel 1986 di cui alla tabella riassuntiva, inserita nella comparsa conclusionale, come errore materiale e non come un vero e proprio inadempimento.
In primo luogo, come sottolineato dal giudice di primo grado, nella tabella riassuntiva di cui alla comparsa conclusionale era indicato erroneamente come data immatricolazione l'anno 1982 e non il
1986, mentre gli ulteriori dati erano riportati correttamente (in particolare la specializzazione come avvenuta nel 1988 e la durata del corso di specializzazione in “Terapia fisica e Riabilitazione” di 3 anni).
Condivisibilmente il giudice di primo grado ha ritenuto che di per sé l'indicazione della data del 1982
e non del 1986 sostanzi un mero errore materiale, peraltro facilmente desumibile già dalla stessa tabella. Infatti l'appellante non poteva essersi iscritto al corso nel 1982, se si era specializzato nel
1988 dopo tre anni di corso;
è evidente la discrasia tra i dati. Né vale in senso contrario il rilievo secondo cui potevano essere errati gli altri dati, atteso che in ogni caso l'incongruenza dei dati era palese dalla lettura della scheda (qualunque dato fosse errato).
Il fatto che i dati di altre persone fossero errati nella tabella non porta a diverse conclusioni in punto di mero errore materiale nell'inserimento, tanto che lo stesso appellante evidenzia come gli errori risultavano dalla semplice lettura della tabella, e quindi erano meri errori di trascrizione (facilmente riconoscibili).
Se anche l'errore materiale sostanzia una condotta di non esatto adempimento della prestazione, viene in considerazione un inadempimento non grave e non tale quindi da essere idoneo a causare un danno, risultando l'erroneità del dato dalla stessa lettura dell'atto e quindi immediatamente percepibile.
Va poi osservato come l'onere di provare il nesso di causalità tra la condotta inadempiente e i danni lamentati grava sulla parte danneggiata. Gli elementi acquisiti non consentono di ritenere provato tale nesso, in assenza della produzione degli atti relativi al giudizio in questione, non essendo elemento sufficiente la produzione meramente della comparsa conclusionale di cui a tale tabella con l'errore materiale. Peraltro l'appellante non ha dedotto alcunché in ordine all'indicazione dell'anno di iscrizione come nel 1982 negli atti anteriori e nella produzione documentale posta a sostegno della domanda. Sul punto del tutto condivisibilmente il giudice di primo grado ha osservato come “in ogni caso, la decisione della Corte d'Appello si sarebbe dovuta basare non sulla mera tabella riassuntiva della comparsa conclusionale (dal cui esame emergeva, peraltro, una chiara incongruenza nei dati
10 esposti), ma avrebbe dovuto valutare la posizione di ogni singolo appellante, tenuto conto della documentazione prodotta, delle allegazioni e deduzioni delle parti (contenute negli atti introduttivi di primo e secondo grado) e del principio di non contestazione”.
In assenza della produzione relativa agli atti del giudizio non è consentito effettuare una valutazione probabilistica del diverso esito del giudizio, valutazione probabilistica che non può essere effettuata sulla base del fatto che la Corte d'appello ha richiamato la tabella in questione, inficiata da un mero errore materiale, ma che si deve fondare su tutti gli atti del giudizio (tra cui gli atti di primo grado e le relative produzioni anche atte a dimostrare l'iscrizione successivamente al 1983). Questo considerando che l'attore ha imputato ai difensori unicamente l'errore nella tabella senza nulla contestare in ordine agli ulteriori atti né alla relativa produzione a fondamento della domanda (sul cui contenuto nulla è stato evincere).
A ciò si aggiunga che, a fronte di un errore materiale, questo era facilmente emendabile, se non con la procedura di correzione di errore materiale quanto meno con l'impugnazione. E l'attore/appellante non ha censurato la condotta degli appellati sul punto, limitandosi a sostenere di avere ricevuto copia degli atti del giudizio tardivamente, ma nulla deducendo in punto di impugnazione (considerato che peraltro la sentenza in esame risulta impugnata in Cassazione, come dato atto dallo stesso appellante).
Inoltre va osservato come la sentenza della Corte d'appello risulta impugnata in Cassazione (come dato conto dallo stesso appellante) e nulla è dato sapere in ordine sia ai motivi di ricorso sia al relativo esito (rilevante anche ai fini della quantificazione del danno atteso che l'attore lo rapporta ad €
8.777,00 riconosciuta agli altri ricorrenti per ogni anno di specializzazione di cui alla sentenza di appello non passata in giudicato). Sul punto il giudice di primo grado ha ritenuto, con statuizione non oggetto di impugnazione, la costituzione del tardiva e quindi inammissibile la relativa CP_1 produzione attinente anche al giudizio dinanzi alla S.C.. Il che rileva ulteriormente al fine di escludere la prova del danno subito.
Per quanto attiene al rilievo dell'appellante secondo cui il giudice di primo grado non ha considerato di non avere ricevuto copia degli atti dai difensori come richiesto, non potendo quindi depositare gli atti, pare sufficiente evidenziare come la parte poteva formulare istanza di esibizione per ottenere la produzione in giudizio. Peraltro dalla stessa produzione attorea (mail del 17.5.2017) risulta la presa visione quanto meno degli atti di causa (in relazione ai quali si sostanziano le allegazioni), che quindi la parte poteva produrre. Pertanto è da escludere che possa essere considerata come acquisita la documentazione non prodotta, non potendo sul punto essere effettuata alcuna valutazione in relazione al contenuto dei relativi atti.
In definitiva l'appello è infondato.
Le dubbiezze in materia di ricostruzione del nesso di causalità giustificano l'integrale compensazione
11 delle spese del grado nei rapporti tra l'appellante e il . CP_1
Nulla va disposto nei confronti della parte contumace.
Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la TE sentenza n. 3329/2021 del Tribunale di Roma, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
compensa le spese del grado tra l'appellante e il;
CP_1 nulla sulle spese del grado nei confronti della parte contumace;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di RA AN, nella qualità di erede di , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari TE
a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio 23.09.2025
Il consigliere est. Il Presidente
Giulia Spadaro Alberto Tilocca
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