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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 29/09/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
3493/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
nelle persone dei SIi dott. Andrea Carli Presidente rel. dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1 nata a [...] il [...], C.F. C.F._1
e
Parte_2 nato a [...] il [...], C.F. C.F._2 entrambi con l'avv. Nardin Manola con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da nota di precisazione delle condizioni di divorzio del 17/9/2025 ovvero: dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai Signori e nel Comune di Venezia in Parte_1 Parte_2 data 05.04.1971, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune al numero 15, Parte I, Anno 1971, Ufficio 8, alle seguenti condizioni:
1) il collocamento prevalente e la residenza del figlio continuerà a permanere presso la madre che ne è anche Per_1 l'Amministratore di Sostegno;
2) così come già avviene, frequenterà il padre quando desidera, previo accordo, anche telefonico, tra i genitori;
Per_1
3) il SI continuerà a concorrere al mantenimento del figlio mediante il versamento mensile in suo favore di un Pt_2 Per_1 assegno di attuali € 360,46, rivalutabile annualmente su base ISTAT (base imponibile € 300,00-decorrenza 30.12.2011). Egli acconsente a che il Tribunale adito confermi l'ordine all'INPS, così come convenuto in sede di separazione, di versare l'assegno di mantenimento trattenendolo direttamente dalla pensione categoria TT n. 153251 allo stesso erogata. L'accredito dell'assegno di mantenimento da parte dell'Ente Previdenziale dovrà avvenire sul conto corrente n. 82008 acceso presso BCC Pordenone e Monselice-Filiale di Dosson di Casier, IBAN [...], intestato a e sottoposto Persona_2 all'ordine del Giudice Tutelare;
4) Le spese straordinarie in favore del figlio individuate sulla base dell'allegato 3) al Protocollo per il Processo di Per_1 Famiglia adottato da codesto Tribunale, verranno ripartite al 50% tra i genitori;
5) L'Assegno Unico e Universale in favore del figlio spetterà interamente alla GN , mentre le detrazioni Per_1 Pt_1 sulle spese sostenute per il figlio a carico saranno, come per legge, ripartite tra i genitori al 50%;
6) il SI corrisponderà alla GN , a titolo di assegno divorzile, l'importo di € 138,83 rivalutabile Pt_2 Pt_1 annualmente su base ISTAT (base imponibile € 100,00- decorrenza 30.12.2011). Egli acconsente a che il Tribunale adito confermi l'ordine all'INPS, così come convenuto in sede di separazione, di versare l'assegno divorzile trattenendolo direttamente dalla CP_ pensione categoria TT n. 153251 allo stesso erogata. L'accredito dell'assegno divorzile da parte dell Previdenziale dovrà avvenire sul conto corrente n. 0000104369454 acceso presso Unicredit-Filiale via Terraglio (TV), IBAN [...], intestato alla GN;
Parte_1
7) al fine di regolare i loro rapporti personali e patrimoniali i coniugi hanno deciso di stipulare un contratto con causa familiare di natura anche, ma non solo, transattiva e a tal fine convengono quanto segue:
a) il SI si obbliga a trasferire, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito dell'emananda sentenza di divorzio, alla Pt_2 GN , che accetta, la proprietà dell'immobile ad uso abitazione e del garage facenti parte del complesso edilizio Pt_1 denominato “Residence Duemila”, così censiti: Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Preganziol, Sezione B, Foglio 10, M.604 sub 27 in via Schiavonia, piano primo cat. A/3, Cl. 1 vani 5; M. 604 sub 74 in via G. Saragat, piano sottostrada I° cat. C/6, classe 3 mq 21, con le parti comuni ai sensi di legge;
b) ogni spesa e/o onere relativo alla cessione immobiliare e alla successiva trascrizione rimarrà a carico della GN , la Pt_1 quale chiederà di avvalersi anche delle esenzioni previste dalla Legge n. 74/87;
c) il SI potrà continuare ad occupare gli immobili oggetto del trasferimento sino a quando non avrà reperito altra Pt_2 soluzione abitativa. Egli si obbliga a farsi carico integrale delle spese e degli oneri condominiali, anche per la quota di spettanza del proprietario, per tutto il periodo in cui continuerà ad occupare detti immobili;
d) Fermo restando l'obbligo in capo al SI previsto al punto 7 a), con l'esatto adempimento delle obbligazioni Pt_2 rispettivamente assunte i coniugi dichiarano di aver definito, con contratto avente causa familiare e comunque anche in via transattiva, ogni loro rapporto economico-patrimoniale e personale e di non avere, quindi, più nulla a pretendere l'uno dall'altra in ragione del rapporto di coniugio, confermando essi che quanto qui convenuto è esattamente conforme alla loro espressa volontà. Gli stessi, inoltre, danno atto che il trasferimento immobiliare ha natura risarcitoria/compensativa nell'ambito dei loro rapporti di dare/avere, escludendone la natura di assegno divorzile;
8) Spese e compenso professionale interamente compensati tra le parti;
9) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza. per il P.M.: ““visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Come risulta dai documenti prodotti, i coniugi si sono separati con le seguenti modalità:
- in data 7/3/2012 i coniugi sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale in funzione della separazione personale, successivamente pronunciata dallo stesso Tribunale con decreto di omologa del 27/03/2012.
Entrambi i coniugi hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione. Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
A tale stregua, deve ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge dalla loro comparizione davanti al Presidente del Tribunale e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 1 L.
1.12.1970 n. 898, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, ad ogni conseguente effetto.
Peraltro ben possono trovare accoglimento le condizioni concordate tra le parti in quanto non contrarie alla legge.
Spese compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente provvedendo: pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Venezia il 5/4/1971, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del suddetto comune al numero 15, parte I, anno 1971, Ufficio 8 fra , nata Parte_1 a Venezia il 21.04.1953, C.F. e nato a [...] il [...], C.F._1 Parte_2 C.F. C.F._2 ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Venezia di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
Spese compensate
Treviso, 23/9/2025
Il Presidente est.
Dott. Andrea Carli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
nelle persone dei SIi dott. Andrea Carli Presidente rel. dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1 nata a [...] il [...], C.F. C.F._1
e
Parte_2 nato a [...] il [...], C.F. C.F._2 entrambi con l'avv. Nardin Manola con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da nota di precisazione delle condizioni di divorzio del 17/9/2025 ovvero: dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai Signori e nel Comune di Venezia in Parte_1 Parte_2 data 05.04.1971, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune al numero 15, Parte I, Anno 1971, Ufficio 8, alle seguenti condizioni:
1) il collocamento prevalente e la residenza del figlio continuerà a permanere presso la madre che ne è anche Per_1 l'Amministratore di Sostegno;
2) così come già avviene, frequenterà il padre quando desidera, previo accordo, anche telefonico, tra i genitori;
Per_1
3) il SI continuerà a concorrere al mantenimento del figlio mediante il versamento mensile in suo favore di un Pt_2 Per_1 assegno di attuali € 360,46, rivalutabile annualmente su base ISTAT (base imponibile € 300,00-decorrenza 30.12.2011). Egli acconsente a che il Tribunale adito confermi l'ordine all'INPS, così come convenuto in sede di separazione, di versare l'assegno di mantenimento trattenendolo direttamente dalla pensione categoria TT n. 153251 allo stesso erogata. L'accredito dell'assegno di mantenimento da parte dell'Ente Previdenziale dovrà avvenire sul conto corrente n. 82008 acceso presso BCC Pordenone e Monselice-Filiale di Dosson di Casier, IBAN [...], intestato a e sottoposto Persona_2 all'ordine del Giudice Tutelare;
4) Le spese straordinarie in favore del figlio individuate sulla base dell'allegato 3) al Protocollo per il Processo di Per_1 Famiglia adottato da codesto Tribunale, verranno ripartite al 50% tra i genitori;
5) L'Assegno Unico e Universale in favore del figlio spetterà interamente alla GN , mentre le detrazioni Per_1 Pt_1 sulle spese sostenute per il figlio a carico saranno, come per legge, ripartite tra i genitori al 50%;
6) il SI corrisponderà alla GN , a titolo di assegno divorzile, l'importo di € 138,83 rivalutabile Pt_2 Pt_1 annualmente su base ISTAT (base imponibile € 100,00- decorrenza 30.12.2011). Egli acconsente a che il Tribunale adito confermi l'ordine all'INPS, così come convenuto in sede di separazione, di versare l'assegno divorzile trattenendolo direttamente dalla CP_ pensione categoria TT n. 153251 allo stesso erogata. L'accredito dell'assegno divorzile da parte dell Previdenziale dovrà avvenire sul conto corrente n. 0000104369454 acceso presso Unicredit-Filiale via Terraglio (TV), IBAN [...], intestato alla GN;
Parte_1
7) al fine di regolare i loro rapporti personali e patrimoniali i coniugi hanno deciso di stipulare un contratto con causa familiare di natura anche, ma non solo, transattiva e a tal fine convengono quanto segue:
a) il SI si obbliga a trasferire, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito dell'emananda sentenza di divorzio, alla Pt_2 GN , che accetta, la proprietà dell'immobile ad uso abitazione e del garage facenti parte del complesso edilizio Pt_1 denominato “Residence Duemila”, così censiti: Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Preganziol, Sezione B, Foglio 10, M.604 sub 27 in via Schiavonia, piano primo cat. A/3, Cl. 1 vani 5; M. 604 sub 74 in via G. Saragat, piano sottostrada I° cat. C/6, classe 3 mq 21, con le parti comuni ai sensi di legge;
b) ogni spesa e/o onere relativo alla cessione immobiliare e alla successiva trascrizione rimarrà a carico della GN , la Pt_1 quale chiederà di avvalersi anche delle esenzioni previste dalla Legge n. 74/87;
c) il SI potrà continuare ad occupare gli immobili oggetto del trasferimento sino a quando non avrà reperito altra Pt_2 soluzione abitativa. Egli si obbliga a farsi carico integrale delle spese e degli oneri condominiali, anche per la quota di spettanza del proprietario, per tutto il periodo in cui continuerà ad occupare detti immobili;
d) Fermo restando l'obbligo in capo al SI previsto al punto 7 a), con l'esatto adempimento delle obbligazioni Pt_2 rispettivamente assunte i coniugi dichiarano di aver definito, con contratto avente causa familiare e comunque anche in via transattiva, ogni loro rapporto economico-patrimoniale e personale e di non avere, quindi, più nulla a pretendere l'uno dall'altra in ragione del rapporto di coniugio, confermando essi che quanto qui convenuto è esattamente conforme alla loro espressa volontà. Gli stessi, inoltre, danno atto che il trasferimento immobiliare ha natura risarcitoria/compensativa nell'ambito dei loro rapporti di dare/avere, escludendone la natura di assegno divorzile;
8) Spese e compenso professionale interamente compensati tra le parti;
9) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza. per il P.M.: ““visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Come risulta dai documenti prodotti, i coniugi si sono separati con le seguenti modalità:
- in data 7/3/2012 i coniugi sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale in funzione della separazione personale, successivamente pronunciata dallo stesso Tribunale con decreto di omologa del 27/03/2012.
Entrambi i coniugi hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione. Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
A tale stregua, deve ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge dalla loro comparizione davanti al Presidente del Tribunale e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 1 L.
1.12.1970 n. 898, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, ad ogni conseguente effetto.
Peraltro ben possono trovare accoglimento le condizioni concordate tra le parti in quanto non contrarie alla legge.
Spese compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente provvedendo: pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Venezia il 5/4/1971, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del suddetto comune al numero 15, parte I, anno 1971, Ufficio 8 fra , nata Parte_1 a Venezia il 21.04.1953, C.F. e nato a [...] il [...], C.F._1 Parte_2 C.F. C.F._2 ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Venezia di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
Spese compensate
Treviso, 23/9/2025
Il Presidente est.
Dott. Andrea Carli