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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 394/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 394/2022 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 3362/2021 resa dal Tribunale di Napoli Nord in data 1.12.2021 nel procedimento n. 11091/2018 R.G. - vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
Tommaso Sorbo, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in
Frattamaggiore (NA), Trav. M. Stanzione, n. 12; appellante
e
(c.f. e P.Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, e (c.f. , Controparte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avvocato Francesco Barra Caracciolo, elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Napoli, Via Giovanni Bausan, n. 24;
appellati
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da note di trattazione scritta;
Per parte appellata: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica e questioni preliminari
1.1 VE con atto di citazione del 3.10.2018, conveniva in giudizio, Pt_1 innanzi al Tribunale di Napoli Nord, e , in qualità Controparte_1 Controparte_2 di direttore de “ ”, esponendo che: a) in data 24.5.2018, a pagina 46 del CP_1 giornale “Il Mattino di Napoli”, era stato pubblicato un articolo, a firma “d.s.”, intitolato pagina 1 di 11 “Io rovinato da falsi compratori dei miei suini”; b) nell'articolo veniva operata una ricostruzione parziale e non veritiera di quanto accaduto nel corso dell'udienza dibattimentale celebrata in data 22.5.2018 dinanzi al collegio penale B del Tribunale di
Torre Annunziata, durante la quale era stato ascoltato il teste e persona offesa -
- in relazione ai fatti che lo avevano visto vittima di una truffa Testimone_1 nella compravendita di suini a favore di alcune aziende meridionali;
c) in detta udienza, il Sig. , rispondendo alle domande del difensore del Sig. VE, coimputato Tes_1 insieme ad altri in quel processo, aveva attribuito a quest'ultimo una posizione
“diversa” rispetto a quella degli altri imputati;
d) in particolare, il sig. aveva Tes_1 confermato una precedente dichiarazione del 2016, già agli atti del processo penale, con la quale aveva dichiarato di non sentirsi truffato dall'VE e, nello stesso tempo, aveva spiegato che la vicenda con quest'ultimo andava ricompresa nell'alveo delle normali contese commerciali, nelle quali vi erano, tra le parti, crediti reciproci in attesa di compensazione, nonché di avere versato la somma di € 60.000,00, al proprio socio, per tenerlo indenne dalla vertenza con l'VE; e) il giornalista, non riportando quanto riferito dalla persona offesa, aveva operato una ricostruzione falsa e lesiva dell'onorabilità dell'attore, lasciando credere ai lettori che il avrebbe accusato Tes_1 il Sig. VE al pari degli altri coimputati;
f) a seguito della diffamazione subita,
l'attore subiva gravi danni all'immagine e al ruolo professionale ricoperto;
g) successivamente alla pubblicazione dell'articolo, l'attore invitava la testata giornalistica alla pubblicazione di una rettifica e - non ottenendola - la invitava alla mediazione, che si concludeva con esito negativo.
L'attore chiedeva: “a) affermare e ritenere che il contenuto dell'articolo apparso in data 24.05.18 alla pagina 46 del giornale di Napoli a firma “d.s.” ed CP_1 intitolato “Io rovinato da falsi compratori dei miei suini” sia oltreché non veritiero, fuorviante e lesivo dell'onorabilità dell'attore; b) accertare e ritenere i danni sofferti dall'attore in conseguenza dell'inescusabile superficialità ed incompletezza con la quale la notizia è stata riportata;
c) condannare il e CP_1 CP_3
in solido al pagamento della complessiva somma di € 25.000,00 a titolo di
[...] risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali e a titolo di riparazione;
d) condannare, in subordine ciascun convenuto alla somma che il Giudice, nel suo prudente apprezzamento riterrà di ragione…”.
Si costituivano in giudizio e , contestando la Controparte_1 Controparte_2 fondatezza dell'istanza, specificando, tra l'altro, che l'articolista si era soffermato sugli aspetti più salienti della vicenda.
In particolare, evidenziavano la gravità della vicenda penale che aveva portato al rinvio a giudizio e al dibattimento l'attore, che fu oggetto di particolare attenzione da parte - e non solo de “ ” - del sistema mediatico. CP_1 pagina 2 di 11 Deducevano, altresì, che l'udienza penale del 22 maggio 2018, in cui era presente il giornalista estensore dell'articolo, si era “protratta per lungo tempo atteso che vi erano ben 8 imputati e il teste venne prima esaminato dell' e poi fu oggetto di Per_1 successivo controesame da parte dei vari avvocati difensori degli otto imputati. Non è, dunque, richiedibile, e quindi fonte di illecito, che il giornalista sia tenuto a riferire integralmente tutte le frasi della lunga ed articolata deposizione del teste, nei vari esami e controesami dibattimentali;
2) Non solo: il giornalista, in quella stessa giornata, ha dovuto seguire ben due altre vicende: a) altro processo per un reato gravissimo, un tentato omicidio da parte di un uomo nei confronti del proprio padre…
b) un grave fatto di cronaca (inserito nello stesso articolo) relativo all'aggressione di un uomo contro i familiari per ottenere denaro…”.
I convenuti, ancora, allegavano che la deposizione resa dal teste fosse del tutto Tes_2 priva di rilevanza ai fini della esclusione della responsabilità penale dell'attore, stante la pendenza del procedimento penale comunque anche a carico dell'VE.
Contestava l'esistenza del nesso causale e comunque l'eccessività del quantum richiesto.
1.2 All'esito di approfondimento istruttorio, il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato la domanda, osservando, in particolare, che “la notizia che il giornale ha inteso offrire ai lettori sia quella della celebrazione di un processo penale presso il Tribunale di Torre
Annunziata, con imputazioni di truffa aggravata, tentata estorsione ed evasione fiscale,
a carico di otto imputati tra cui anche l'attore Nell'articolo viene Parte_1 spiegato che i fatti oggetto delle imputazioni riguardano il settore della macellazione delle carni e si riportano brevi passi delle dichiarazioni rese in udienza dal teste indicato nell'articolo come vittima del raggiro, in particolare delle affermazioni con le quali il testimone ha descritto il nucleo essenziale della vicenda che lo ha visto protagonista e che sembra essere all'origine del processo penale” (pag. 5 della sentenza).
Il Giudice di prime cure, riscontrando come le parti avessero concordato “a) sulla pendenza del processo penale, b) sull'oggetto del processo, c) sulla circostanza che ne sia uno degli imputati”, ha ritenuto che la notizia pubblicata Parte_1 riportasse “pertanto un fatto certamente vero, ossia che presso il Tribunale di Torre
Annunziata, alla data della pubblicazione dell'articolo, fosse in corso il processo penale oggetto di cronaca” (pag. 5 cit.).
Sempre secondo il Giudicante, “la prospettazione attorea, secondo cui l'articolo pubblicato non riporterebbe una notizia vera, a causa dell'omissione consistita nel non riferire la dichiarazione con cui il testimone ha attribuito ad una Parte_1 posizione diversa da quella degli altri imputati, per non essersi sentito truffato da quest'ultimo, non appare condivisibile e non trova il giusto riscontro nella lettura pagina 3 di 11 dell'articolo. La stessa, infatti, si basa sulla indimostrata premessa implicita che la notizia offerta dal giornale – e dunque la finalità comunicativa del giornalista – fosse quella di rendere un resoconto dettagliato degli accadimenti di una precisa udienza dibattimentale, e non invece dare conto ai lettori della pendenza del processo, come in effetti ci si aspetta da un articolo di cronaca” (pag. 5 e 6 della sentenza).
Il Giudice di prime cure ha anche aggiunto che “essendo l'istruzione dibattimentale ancora in corso e non potendosi conoscere l'esito di condanna o assolutorio per ciascuna delle posizioni degli imputati indicati nell'articolo, il giornalista nulla avrebbe potuto riferire circa l'estraneità ai fatti da parte di al Parte_1 momento della pubblicazione dell'articolo” (pag. 6 della sentenza).
Ancora, è stata ritenuta come non soggetta a fraintendimenti da parte dei lettori meno attenti “la resa comunicativa immediata dell'articolo, quale risultato della grafica utilizzata, considerando anche il titolo, il sottotitolo e l'occhiello”, che in tali parti non presenta riferimenti agli imputati, ed è stato riscontrato “l'interesse dell'opinione pubblica a conoscere della notizia del processo, atteso che i fatti contestati sarebbero maturati nel settore della macellazione della carne e, quindi, in un settore economico rilevante per i suoi diretti operatori oltre che per ogni potenziale consumatore di carne” (pag. 6 cit.).
Il Giudice di primo grado, infine, ha ritenuto sussistente anche il requisito della continenza verbale, apprezzando l'utilizzo del condizionale “nel riferire i fatti dei quali gli imputati sono stati accusati”, in modo da non “offrire certezze al lettore sull'esito del processo”, e ha giudicato come infondata “la lesione all'onorabilità dell'attore per essere stato indicato tra gli imputati del processo, fatto – come visto – oggettivamente vero” (pag. 6 cit.).
1.3 Contro l'indicata pronuncia, VE con atto notificato il 21.1.2022, ha Pt_1 promosso appello, costituendosi il 31.1.2022.
L'istante ha affidato l'impugnazione ad un unico e complesso motivo, con cui ha dedotto che il Giudice di prime cure, pur indicando che la doglianza attorea riguardasse l'incompletezza della ricostruzione operata dal giornalista, sul punto non si fosse espresso, incorrendo nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Secondo l'appellante, la pronuncia impugnata sarebbe contraria agli insegnamenti elaborati dalla Suprema Corte in materia di continenza, nell'accezione di completezza espositiva, requisito ritenuto mancante nell'articolo contestato, poiché il giornalista, nel riferire su ciò che era avvenuto durante l'udienza, aveva riportato “i fatti in modo incompleto, frammentario e, per ciò solo, fuorviante” (cfr. pag. 6 dell'impugnazione).
Sempre secondo l'appellante, il giornalista, nel ricostruire la vicenda, e approfondendo il tema della testimonianza resa dalla persona offesa, avrebbe dovuto riferire anche delle pagina 4 di 11 dinamiche sviluppatesi in quella udienza.
L'istante ha poi riproposto le domande relative alle richieste di risarcimento dei danni patiti in virtù dell'asserita condotta illegittima e ha concluso, previa richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della impugnata sentenza, come segue:
“…riformare la sentenza n.
3.362 del 20 novembre 2021 emessa dal G.M. del Tribunale di Napoli Nord per erronea, omessa e, in ogni caso, insufficiente ed illogica motivazione;
Condannare i convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni sofferti dall'appellato in conseguenza dell'articolo comparso alla pagina 46 del giornale “Il
Mattino” in data 24.05.2018 ed intitolato “Io rovinato da falsi compratori dei miei suini”. Condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore del procuratore antistatario”.
Si sono costituiti in giudizio e , allegando, in rito, Controparte_1 Controparte_2 la violazione dell'art. 342 c.p.c. e contestando, nel merito, la fondatezza del gravame.
Con provvedimento del 6.5.2022, è stata rigettata la richiesta di sospensione.
1.4 In via preliminare, va detto come l'eccezione di inammissibilità sollevata ex art. 342
c.p.c. dagli appellati non è condivisa dal Collegio, posto che, in applicazione dei principi espressi in giurisprudenza (cfr. Cass. 36481/2022 e Cass. 27199/2017),
l'appellante, nel complesso, ha sufficientemente contestato la decisione con argomentazioni specifiche.
Sempre in via preliminare, va chiarito che ogni statuizione non oggetto di univoca impugnazione deve reputarsi coperta dal giudicato, essendo quindi preclusa alla Corte ogni valutazione non sottoposta al dibattito processuale per effetto dei motivi di appello.
Ancora, la circostanza che non sia stato chiamato in giudizio l'autore dell'articolo non assume rilevanza, stante il principio secondo cui, nel caso di imputazione a più persone di un fatto illecito diffamatorio, sia pure posto in essere con condotte autonome e diverse fra loro, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno, con la conseguenza che l'azione risarcitoria non dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra i responsabili, potendo essere proposta dal danneggiato anche nei confronti soltanto di uno di essi, in quanto il delitto di diffamazione è unisoggettivo e non a concorso plurisoggettivo necessario (Cass. civ., sez. III, 17/05/2010, n. 11952; cfr. anche Cass. civ., sez. III, Ord., 11/07/2023, n. 19611).
La natura solidale dell'obbligazione, nonché le corrispondenti posizioni scindibili dell'autore dell'articolo, del direttore responsabile, del proprietario della pubblicazione e dell'editore, consentono quindi di procedere oltre.
2. Il merito
2.1 Dunque, l'appellante ha lamentato che il Giudice di primo grado, con la pronuncia impugnata, avrebbe violato gli insegnamenti elaborati dalla Suprema Corte in materia di diffamazione a mezzo stampa, non avendo considerato che la frammentarietà e la pagina 5 di 11 parziarietà con cui era stata riportata nell'articolo di giornale la deposizione testimoniale del sig. non fosse rispettosa del principio di completezza espositiva, Tes_3 presupposto per un corretto esercizio del diritto di cronaca.
In proposito, l'appellante ha sostenuto che “se il giornalista si fosse limitato a riportare la notizia che, in un dato giorno, dinanzi al Tribunale collegiale di Torre Annunziata si CP_ Per_ era celebrato il processo che vedeva imputati i signori , e per i Parte_2 reati alfa, beta e gamma, nessuna doglianza ci sarebbe stata da parte del sig. . Pt_1
Il giornalista avrebbe riportato tutte notizie vere ed incontestabili, quindi il suo operato sarebbe stato – giustamente – protetto dall'art. 21 della Costituzione, prima che dalle sentenze richiamate dal giudice di prime cure. Nel caso di specie, invece, il giornalista
è andato oltre, ha voluto riferire circa la vicenda, cioè ha dato conto ai lettori dell'escussione della persona offesa ed infatti il titolo è proprio una delle frasi pronunciate da quest'ultimo. Anche ciò è legittimo però il cronista, oltre ai sacrosanti diritti, ha anche … un obbligo di completezza espositiva” (pag. 4 e 5 dell'impugnazione).
Ciò posto, come noto, la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore e della reputazione è scriminata per legittimo esercizio del diritto di cronaca se ricorrono:
a) la verità oggettiva (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà;
b) l'interesse pubblico all'informazione, cioè la cosiddetta pertinenza;
c) la forma
"civile" dell'esposizione e della valutazione dei fatti, cioè la cosiddetta continenza (cfr.
Cass. civ., sez. III, 04/09/2012, n. 14822).
Nel caso di notizie lesive mutuate da provvedimenti giudiziari, il presupposto della verità deve essere restrittivamente inteso (salva la possibilità di inesattezze secondarie o marginali, inidonee a determinarne o aggravarne la valenza diffamatoria), nel senso che la notizia deve essere fedele al contenuto del provvedimento e deve sussistere la necessaria correlazione tra fatto narrato e quello accaduto, senza alterazioni o travisamenti di sorta, non essendo sufficiente la mera verosimiglianza, in quanto il sacrificio della presunzione di non colpevolezza richiede che non si esorbiti da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi (cfr. Cass. civ., sez. III, 20/10/2009, n. 22190;
Cass. civ., III, 26/08/2014, n. 18264).
Inoltre, il giornalista è esonerato dall'obbligo di verificare l'attendibilità della fonte informativa nel caso in cui questa provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, mentre è obbligato a verificare in modo completo e specifico, mediante un pagina 6 di 11 necessario aggiornamento temporale, la veridicità della notizia al momento della sua divulgazione (cfr. Cass. civ., sez. I, Ord., 11/07/2024, n. 19028).
Tenuto conto del motivo di impugnazione, si rileva la necessaria continenza del fatto sia dal punto di vista sostanziale che formale;
sotto il primo profilo i fatti narrati devono corrispondere alla verità, sia pure non assoluta ma soggettiva, e, sotto il secondo profilo,
l'esposizione dei fatti deve avvenire in modo misurato, cioè deve essere contenuta negli spazi strettamente necessari (cfr. Cass. civ., sez. III, 07/12/2005, n. 26999).
E va anche aggiunto che il carattere diffamatorio di uno scritto non può essere escluso sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni in esso contenute, dovendosi, invece, giudicare la portata complessiva del medesimo con riferimento ad alcuni elementi, quali: l'accostamento e l'accorpamento di notizie, l'uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico le intenderà in maniera diversa o contraria al loro significato letterale, il tono complessivo e la titolazione dell'articolo, proprio il titolo essendo specificamente idoneo, in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione (cfr. Cass. civ., sez. III, 07/08/2013, n. 18769).
Questi i principi espressi in giurisprudenza, che la Corte condivide e fa propri, occorre adesso esaminare le doglianze dell'appellante.
L'articolo in esame (pubblicato il 24.5.2018, a pag. 46, sul quotidiano Il Mattino), è ispirato a una vicenda giudiziaria traente origine da denunce-querele sporte tra il 2009 e il 2010 da un imprenditore veneto (del padovano), allevatore di suini, e relative ad una truffa, dal valore di oltre due milioni e mezzo, “subita da una serie di piccole aziende del settore della macellazione di carni sparse tra il Cilento, il Casertano e il
Napoletano”, che avevano provveduto a contattare l'azienda del denunciante “per alcune forniture”.
I fatti riguardavano “un territorio esteso, con luoghi d'incontro a Napoli, Afragola,
Terzigno e Sant'Antonio Abate” e coinvolgevano otto persone - tra cui l'appellante - in quanto presunti titolari delle aziende coinvolte.
Le dette aziende, una volta ottenuti gli ordini richiesti, avevano rivenduto i suini “ai vari macelli” e poi “a decine di esercizi commerciali della Campania”, incassando il denaro delle vendite ed evadendo le tasse e, successivamente, erano sparite, omettendo di saldare “il conto all'allevatore del Padovano”.
Appare, dunque, evidente che l'articolo, anche per le sue dimensioni non consistenti, operi una succinta descrizione dei fatti, con un'elencazione solo generica delle fattispecie di reato contestate (“truffa aggravata, tentata estorsione ed evasione fiscale”).
Si reputa, inoltre, che l'articolo, fin dal suo esordio, incentri maggiormente la sua attenzione sull'oggetto del giudizio penale e sulla gravità della vicenda (truffa pagina 7 di 11 dall'ingente valore in un settore fiorente per l'economia, con conseguente perdita di fiducia nei confronti degli operatori), piuttosto che sugli imputati, i cui nomi sono riportati verso la metà del testo e sono accompagnati dall'utilizzo di formule
“dubitative”, come attesta l'uso del condizionale (“Alla sbarra ci sono …Sarebbero loro
i titolari di aziende – poi scomparse – che avevano inoltrato una serie di ordini di animali da macellare poi in zona”) e della locuzione “secondo l'accusa” (quest'ultima riferita ad altri protagonisti della vicenda).
Nel senso ora riferito, militano le frasi pronunciate dal teste in udienza, riportate nell'articolo: “non mi hanno pagato forniture per oltre due milioni di euro”.
Poco oltre viene aggiunto: “Servivano animali pronti per la macellazione – ha spiegato in aula il testimone – e io ne tenevo centinaia già pronti. Sono state diverse le consegne, ormai non ricordo più i nomi degli intermediari, ma si trattava di clienti nuovi che avevano avuto il mio contatto da alcuni macelli campani”.
E ancora, “mi hanno rovinato – ha concluso l'uomo – ho dovuto chiudere l'azienda e ripartire da zero. Mi sono fidato di loro, perché avevano fatto nomi di altri clienti miei”.
Dello stesso tenore appaiono il titolo (“Io rovinato da falsi compratori dei miei suini”),
l'occhiello (“La testimonianza di un allevatore padovano: da aziende fantasma della provincia di Napoli ordinativi mai pagati”) e il sottotitolo (“Arriva in aula a Torre
Annunziata una truffa consumata nel 2010 «Danni per due milioni e mezzo»”).
Ciò precisato, procedendo all'esame delle doglianze formulate dall'appellante, va tenuto presente che questi non contesta la mancanza di veridicità o di attendibilità dei fatti raccontati nell'articolo e riferiti all'esistenza stessa del giudizio penale, ma lamenta che il giornalista non avrebbe riportato integralmente il contenuto delle dichiarazioni rese dal teste facendolo apparire, agli occhi di quest'ultimo, come un “presunto Tes_3 truffatore” al pari degli altri imputati.
In particolare, secondo l'appellante, il giornalista avrebbe omesso di riferire che il teste, nella sua deposizione, “aveva confermato le accuse nei confronti degli altri coimputati, ma aveva precisato che la posizione dell'VE fosse completamente diversa dalle altre che egli non si era mai sentito truffato dall'VE, in quanto tra loro c'era un rapporto commerciale con crediti reciproci…,” (cfr. pag. 1 e 2 dell'impugnazione).
A sostegno della propria tesi, l'appellante ha allegato, in stralcio, per la parte relativa al controesame del teste condotto dalla difesa di (oltre che di Parte_1 CP_5
), il verbale dell'udienza svolta in data 22.5.2018 dinanzi al Tribunale di Torre
[...]
Annunziata e posta alla base dell'articolo in questione.
Il motivo sconta vari profili di reiezione.
Dalla lettura di questa parte di verbale si ricava che la società Suini Meridionali, di cui dovrebbero essere i titolari i Signori e (almeno in Parte_1 Controparte_5 pagina 8 di 11 forza di mera presunzione a seguito dell'interpretazione del verbale, stante la mancanza di più specifica documentazione e allegazione), non è menzionata tra quelle che sono oggetto della denuncia sporta dal sig. ma la stessa “è stata denunciata dal suo Tes_3 socio, il signor ”. Per_3
Si riscontra, poi - sulla base di un documento che il Sig. VE avrebbe portato a conoscenza del loro difensore nel 2016, a firma del sig. - che lo stesso Tes_3 vanterebbe “un credito di circa 120 mila euro” nei confronti degli VE, come sarebbe confermato dall'affermazione, contenuta nel verbale, “quello che hanno scritto ho firmato”, e che avrebbe “personalmente liquidato la somma di sessantamila euro al suo ex socio… ”, per cui alla domanda se “i 120 mila euro, i signori VE Per_3 debbono darli soltanto a lei”, il teste ha risposto “sì”.
Inoltre, alla domanda “e lei non ha denunciato i signori VE, perché non si è ritenuto comunque truffato, è una situazione…?”, il teste ha risposto “diversa. Perché ho lavorato una vita con i signori…”.
Ciò posto, in primo luogo, si rileva la non cristallina comprensibilità dello stesso verbale, cioè non semplicissimo da ricostruire.
Inoltre, neppure il documento appena richiamato dall'istante (e cioè la dichiarazione) può comunque condurre al risultato sperato da questi.
Ed invero, in assenza di più puntuali indicazioni (come detto, il verbale è stato prodotto in stralcio), non è possibile desumere con certezza se questo documento, sottoscritto dal teste sia stato acquisito agli atti del processo penale, né è consentito sostenere Tes_3 che tale documento sia stato conosciuto o reso conoscibile all'autore dell'articolo.
Ma in ogni caso, si ritiene che l'appellante, su cui incombe l'onere probatorio del fatto lesivo (cfr. Cass. civ., sez. III, Ord., 26/04/2022, n. 12985), non abbia fornito prova certa e tranquillizzante delle sue allegazioni - una prova idonea soprattutto a scalfire l'attendibilità intrinseca e complessiva della notizia riportata sul giornale - e cioè che la sua fosse una posizione radicalmente diversa da quella degli altri imputati, a prescindere dalla riferibilità o meno delle dichiarazioni del teste anche a lui.
Neppure è stato prodotto, ad esempio, il capo di imputazione dalla lettura del quale quantomeno desumere una posizione differente, un ruolo diverso o ancora quali fossero gli specifici comportamenti addebitati al predetto, destinatario o di una denuncia ad opera del socio del teste (ci si ripete almeno come si presume dall'esame dello stralcio del verbale prodotto) o comunque di iniziativa da parte dell'Autorità giudiziaria (si è più volte rilevato che non è stata posta in discussione la posizione di imputato dell'appellante).
Già tali considerazioni si ritengono dirimenti.
Va altresì aggiunto, quale autonomo motivo di reiezione, che l'articolo in rilievo appare oltremodo generico nell'individuazione del teste, di cui non viene nemmeno indicata pagina 9 di 11 l'identità (“un imprenditore veneto, allevatore di suini… vittima del raggiro”) e di cui vengono riportare soltanto le frasi relative alla contestualizzazione del fatto criminoso nonché alla gravità dello stesso.
In proposito, si è detto sulla portata e sulla finalità comunicativa dell'articolo, che, ad avviso del Collegio, risulta anche piuttosto misurato sia nel suo contenuto che nella sua forma espositiva.
Va infine osservato che l'eventuale presenza di inesattezze espositive, nel senso allegato dall'appellante, non muta affatto il giudizio di compatibilità dato dal Tribunale e adesso dal Collegio, in quanto le stesse appaiono marginali rispetto al nucleo della notizia e cioè la pendenza del processo.
Ed infatti, la deposizione resa dal teste appare priva di rilevanza ai fini della Tes_3 esclusione della responsabilità penale dell'attore, che comunque risulta imputato in quel processo, come da lui stesso confermato (cfr. pag. 1 dell'impugnazione).
E quanto fin detto induce il Collegio anche valutare negativamente la questione se la circostanza - desumibile dalla complessiva interpretazione del verbale - che il teste non ha fatto riferimento alla posizione di VE possa assumere rilevanza nella Pt_1 valutazione complessiva dell'articolo.
Infatti, se è vero che il titolo richiama una frase attribuita alla vittima, evidentemente sentito quale testimone all'udienza dibattimentale del 22.5.2018, neppure può essere omesso che l'articolista – come visto – ha reso soprattutto delle notizie inerenti al processo nel quale è stato chiamato anche l'attore, mentre l'articolo contiene anche molteplici espressioni generiche.
Si sono già visti il titolo (“Io rovinato da falsi compratori dei miei suini”), l'occhiello
(“La testimonianza di un allevatore padovano: da aziende fantasma della provincia di
Napoli ordinativi mai pagati”) e il sottotitolo (“Arriva in aula a Torre Annunziata una truffa consumata nel 2010 «Danni per due milioni e mezzo»”).
Vi è altra parte assolutamente generica (il nipote dell'uomo si presentò a Terzigno da uno dei compratori dopo ripetute e inutili telefonate di sollecito “Gli dissero che aveva avuto un bel coraggio”).
Di contro, quando è stato necessario attribuire specifici fatti a determinati co-imputati,
l'articolista lo ha fatto: “I secondo l'accusa, avrebbero anche tentato Parte_3 un'estorsione con la minaccia della pistola Mio nipote…si presentò a Terzigno per ottenere il pagamento della merce ma fu minacciato pesantemente da due persone che gli dissero che aveva avuto il coraggio a presentarsi”.
Infine, anche a non volere aderire alla riferita impostazione (ma davvero non si deve come), l'appello non sfugge alla statuizione del suo rigetto, poiché, ad avviso della
Corte, nel comune sentire del lettore, il giudizio comunque non muta, assumendo rilevanza il coinvolgimento nel processo dell'appellante, ma non le modalità con le pagina 10 di 11 quali questi è stato chiamato a parteciparvi (denuncia di altri, iniziativa d'ufficio, eventualmente successiva alla proposizione di querela, etc.).
Pertanto, per tutti i riferiti motivi, sia autonomamente che complessivamente considerati, l'appello va rigettato.
3. Le spese
Le spese seguono dunque la soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in dispositivo, in forza delle previsioni contenute nel DM 55/14 e successive modificazioni, con la riduzione massima, stante la non particolare complessità della causa.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 3362/2021 resa dal Tribunale di Napoli Nord in data 1.12.2021 nel procedimento n. 11091/2018 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna VE al pagamento delle spese del presente grado di Pt_1 giudizio sostenute da parte appellata, che liquida in euro 2.904,5, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi,
IVA e cpa come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 16.1.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 394/2022 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 3362/2021 resa dal Tribunale di Napoli Nord in data 1.12.2021 nel procedimento n. 11091/2018 R.G. - vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
Tommaso Sorbo, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in
Frattamaggiore (NA), Trav. M. Stanzione, n. 12; appellante
e
(c.f. e P.Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, e (c.f. , Controparte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avvocato Francesco Barra Caracciolo, elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Napoli, Via Giovanni Bausan, n. 24;
appellati
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da note di trattazione scritta;
Per parte appellata: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica e questioni preliminari
1.1 VE con atto di citazione del 3.10.2018, conveniva in giudizio, Pt_1 innanzi al Tribunale di Napoli Nord, e , in qualità Controparte_1 Controparte_2 di direttore de “ ”, esponendo che: a) in data 24.5.2018, a pagina 46 del CP_1 giornale “Il Mattino di Napoli”, era stato pubblicato un articolo, a firma “d.s.”, intitolato pagina 1 di 11 “Io rovinato da falsi compratori dei miei suini”; b) nell'articolo veniva operata una ricostruzione parziale e non veritiera di quanto accaduto nel corso dell'udienza dibattimentale celebrata in data 22.5.2018 dinanzi al collegio penale B del Tribunale di
Torre Annunziata, durante la quale era stato ascoltato il teste e persona offesa -
- in relazione ai fatti che lo avevano visto vittima di una truffa Testimone_1 nella compravendita di suini a favore di alcune aziende meridionali;
c) in detta udienza, il Sig. , rispondendo alle domande del difensore del Sig. VE, coimputato Tes_1 insieme ad altri in quel processo, aveva attribuito a quest'ultimo una posizione
“diversa” rispetto a quella degli altri imputati;
d) in particolare, il sig. aveva Tes_1 confermato una precedente dichiarazione del 2016, già agli atti del processo penale, con la quale aveva dichiarato di non sentirsi truffato dall'VE e, nello stesso tempo, aveva spiegato che la vicenda con quest'ultimo andava ricompresa nell'alveo delle normali contese commerciali, nelle quali vi erano, tra le parti, crediti reciproci in attesa di compensazione, nonché di avere versato la somma di € 60.000,00, al proprio socio, per tenerlo indenne dalla vertenza con l'VE; e) il giornalista, non riportando quanto riferito dalla persona offesa, aveva operato una ricostruzione falsa e lesiva dell'onorabilità dell'attore, lasciando credere ai lettori che il avrebbe accusato Tes_1 il Sig. VE al pari degli altri coimputati;
f) a seguito della diffamazione subita,
l'attore subiva gravi danni all'immagine e al ruolo professionale ricoperto;
g) successivamente alla pubblicazione dell'articolo, l'attore invitava la testata giornalistica alla pubblicazione di una rettifica e - non ottenendola - la invitava alla mediazione, che si concludeva con esito negativo.
L'attore chiedeva: “a) affermare e ritenere che il contenuto dell'articolo apparso in data 24.05.18 alla pagina 46 del giornale di Napoli a firma “d.s.” ed CP_1 intitolato “Io rovinato da falsi compratori dei miei suini” sia oltreché non veritiero, fuorviante e lesivo dell'onorabilità dell'attore; b) accertare e ritenere i danni sofferti dall'attore in conseguenza dell'inescusabile superficialità ed incompletezza con la quale la notizia è stata riportata;
c) condannare il e CP_1 CP_3
in solido al pagamento della complessiva somma di € 25.000,00 a titolo di
[...] risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali e a titolo di riparazione;
d) condannare, in subordine ciascun convenuto alla somma che il Giudice, nel suo prudente apprezzamento riterrà di ragione…”.
Si costituivano in giudizio e , contestando la Controparte_1 Controparte_2 fondatezza dell'istanza, specificando, tra l'altro, che l'articolista si era soffermato sugli aspetti più salienti della vicenda.
In particolare, evidenziavano la gravità della vicenda penale che aveva portato al rinvio a giudizio e al dibattimento l'attore, che fu oggetto di particolare attenzione da parte - e non solo de “ ” - del sistema mediatico. CP_1 pagina 2 di 11 Deducevano, altresì, che l'udienza penale del 22 maggio 2018, in cui era presente il giornalista estensore dell'articolo, si era “protratta per lungo tempo atteso che vi erano ben 8 imputati e il teste venne prima esaminato dell' e poi fu oggetto di Per_1 successivo controesame da parte dei vari avvocati difensori degli otto imputati. Non è, dunque, richiedibile, e quindi fonte di illecito, che il giornalista sia tenuto a riferire integralmente tutte le frasi della lunga ed articolata deposizione del teste, nei vari esami e controesami dibattimentali;
2) Non solo: il giornalista, in quella stessa giornata, ha dovuto seguire ben due altre vicende: a) altro processo per un reato gravissimo, un tentato omicidio da parte di un uomo nei confronti del proprio padre…
b) un grave fatto di cronaca (inserito nello stesso articolo) relativo all'aggressione di un uomo contro i familiari per ottenere denaro…”.
I convenuti, ancora, allegavano che la deposizione resa dal teste fosse del tutto Tes_2 priva di rilevanza ai fini della esclusione della responsabilità penale dell'attore, stante la pendenza del procedimento penale comunque anche a carico dell'VE.
Contestava l'esistenza del nesso causale e comunque l'eccessività del quantum richiesto.
1.2 All'esito di approfondimento istruttorio, il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato la domanda, osservando, in particolare, che “la notizia che il giornale ha inteso offrire ai lettori sia quella della celebrazione di un processo penale presso il Tribunale di Torre
Annunziata, con imputazioni di truffa aggravata, tentata estorsione ed evasione fiscale,
a carico di otto imputati tra cui anche l'attore Nell'articolo viene Parte_1 spiegato che i fatti oggetto delle imputazioni riguardano il settore della macellazione delle carni e si riportano brevi passi delle dichiarazioni rese in udienza dal teste indicato nell'articolo come vittima del raggiro, in particolare delle affermazioni con le quali il testimone ha descritto il nucleo essenziale della vicenda che lo ha visto protagonista e che sembra essere all'origine del processo penale” (pag. 5 della sentenza).
Il Giudice di prime cure, riscontrando come le parti avessero concordato “a) sulla pendenza del processo penale, b) sull'oggetto del processo, c) sulla circostanza che ne sia uno degli imputati”, ha ritenuto che la notizia pubblicata Parte_1 riportasse “pertanto un fatto certamente vero, ossia che presso il Tribunale di Torre
Annunziata, alla data della pubblicazione dell'articolo, fosse in corso il processo penale oggetto di cronaca” (pag. 5 cit.).
Sempre secondo il Giudicante, “la prospettazione attorea, secondo cui l'articolo pubblicato non riporterebbe una notizia vera, a causa dell'omissione consistita nel non riferire la dichiarazione con cui il testimone ha attribuito ad una Parte_1 posizione diversa da quella degli altri imputati, per non essersi sentito truffato da quest'ultimo, non appare condivisibile e non trova il giusto riscontro nella lettura pagina 3 di 11 dell'articolo. La stessa, infatti, si basa sulla indimostrata premessa implicita che la notizia offerta dal giornale – e dunque la finalità comunicativa del giornalista – fosse quella di rendere un resoconto dettagliato degli accadimenti di una precisa udienza dibattimentale, e non invece dare conto ai lettori della pendenza del processo, come in effetti ci si aspetta da un articolo di cronaca” (pag. 5 e 6 della sentenza).
Il Giudice di prime cure ha anche aggiunto che “essendo l'istruzione dibattimentale ancora in corso e non potendosi conoscere l'esito di condanna o assolutorio per ciascuna delle posizioni degli imputati indicati nell'articolo, il giornalista nulla avrebbe potuto riferire circa l'estraneità ai fatti da parte di al Parte_1 momento della pubblicazione dell'articolo” (pag. 6 della sentenza).
Ancora, è stata ritenuta come non soggetta a fraintendimenti da parte dei lettori meno attenti “la resa comunicativa immediata dell'articolo, quale risultato della grafica utilizzata, considerando anche il titolo, il sottotitolo e l'occhiello”, che in tali parti non presenta riferimenti agli imputati, ed è stato riscontrato “l'interesse dell'opinione pubblica a conoscere della notizia del processo, atteso che i fatti contestati sarebbero maturati nel settore della macellazione della carne e, quindi, in un settore economico rilevante per i suoi diretti operatori oltre che per ogni potenziale consumatore di carne” (pag. 6 cit.).
Il Giudice di primo grado, infine, ha ritenuto sussistente anche il requisito della continenza verbale, apprezzando l'utilizzo del condizionale “nel riferire i fatti dei quali gli imputati sono stati accusati”, in modo da non “offrire certezze al lettore sull'esito del processo”, e ha giudicato come infondata “la lesione all'onorabilità dell'attore per essere stato indicato tra gli imputati del processo, fatto – come visto – oggettivamente vero” (pag. 6 cit.).
1.3 Contro l'indicata pronuncia, VE con atto notificato il 21.1.2022, ha Pt_1 promosso appello, costituendosi il 31.1.2022.
L'istante ha affidato l'impugnazione ad un unico e complesso motivo, con cui ha dedotto che il Giudice di prime cure, pur indicando che la doglianza attorea riguardasse l'incompletezza della ricostruzione operata dal giornalista, sul punto non si fosse espresso, incorrendo nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Secondo l'appellante, la pronuncia impugnata sarebbe contraria agli insegnamenti elaborati dalla Suprema Corte in materia di continenza, nell'accezione di completezza espositiva, requisito ritenuto mancante nell'articolo contestato, poiché il giornalista, nel riferire su ciò che era avvenuto durante l'udienza, aveva riportato “i fatti in modo incompleto, frammentario e, per ciò solo, fuorviante” (cfr. pag. 6 dell'impugnazione).
Sempre secondo l'appellante, il giornalista, nel ricostruire la vicenda, e approfondendo il tema della testimonianza resa dalla persona offesa, avrebbe dovuto riferire anche delle pagina 4 di 11 dinamiche sviluppatesi in quella udienza.
L'istante ha poi riproposto le domande relative alle richieste di risarcimento dei danni patiti in virtù dell'asserita condotta illegittima e ha concluso, previa richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della impugnata sentenza, come segue:
“…riformare la sentenza n.
3.362 del 20 novembre 2021 emessa dal G.M. del Tribunale di Napoli Nord per erronea, omessa e, in ogni caso, insufficiente ed illogica motivazione;
Condannare i convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni sofferti dall'appellato in conseguenza dell'articolo comparso alla pagina 46 del giornale “Il
Mattino” in data 24.05.2018 ed intitolato “Io rovinato da falsi compratori dei miei suini”. Condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore del procuratore antistatario”.
Si sono costituiti in giudizio e , allegando, in rito, Controparte_1 Controparte_2 la violazione dell'art. 342 c.p.c. e contestando, nel merito, la fondatezza del gravame.
Con provvedimento del 6.5.2022, è stata rigettata la richiesta di sospensione.
1.4 In via preliminare, va detto come l'eccezione di inammissibilità sollevata ex art. 342
c.p.c. dagli appellati non è condivisa dal Collegio, posto che, in applicazione dei principi espressi in giurisprudenza (cfr. Cass. 36481/2022 e Cass. 27199/2017),
l'appellante, nel complesso, ha sufficientemente contestato la decisione con argomentazioni specifiche.
Sempre in via preliminare, va chiarito che ogni statuizione non oggetto di univoca impugnazione deve reputarsi coperta dal giudicato, essendo quindi preclusa alla Corte ogni valutazione non sottoposta al dibattito processuale per effetto dei motivi di appello.
Ancora, la circostanza che non sia stato chiamato in giudizio l'autore dell'articolo non assume rilevanza, stante il principio secondo cui, nel caso di imputazione a più persone di un fatto illecito diffamatorio, sia pure posto in essere con condotte autonome e diverse fra loro, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno, con la conseguenza che l'azione risarcitoria non dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra i responsabili, potendo essere proposta dal danneggiato anche nei confronti soltanto di uno di essi, in quanto il delitto di diffamazione è unisoggettivo e non a concorso plurisoggettivo necessario (Cass. civ., sez. III, 17/05/2010, n. 11952; cfr. anche Cass. civ., sez. III, Ord., 11/07/2023, n. 19611).
La natura solidale dell'obbligazione, nonché le corrispondenti posizioni scindibili dell'autore dell'articolo, del direttore responsabile, del proprietario della pubblicazione e dell'editore, consentono quindi di procedere oltre.
2. Il merito
2.1 Dunque, l'appellante ha lamentato che il Giudice di primo grado, con la pronuncia impugnata, avrebbe violato gli insegnamenti elaborati dalla Suprema Corte in materia di diffamazione a mezzo stampa, non avendo considerato che la frammentarietà e la pagina 5 di 11 parziarietà con cui era stata riportata nell'articolo di giornale la deposizione testimoniale del sig. non fosse rispettosa del principio di completezza espositiva, Tes_3 presupposto per un corretto esercizio del diritto di cronaca.
In proposito, l'appellante ha sostenuto che “se il giornalista si fosse limitato a riportare la notizia che, in un dato giorno, dinanzi al Tribunale collegiale di Torre Annunziata si CP_ Per_ era celebrato il processo che vedeva imputati i signori , e per i Parte_2 reati alfa, beta e gamma, nessuna doglianza ci sarebbe stata da parte del sig. . Pt_1
Il giornalista avrebbe riportato tutte notizie vere ed incontestabili, quindi il suo operato sarebbe stato – giustamente – protetto dall'art. 21 della Costituzione, prima che dalle sentenze richiamate dal giudice di prime cure. Nel caso di specie, invece, il giornalista
è andato oltre, ha voluto riferire circa la vicenda, cioè ha dato conto ai lettori dell'escussione della persona offesa ed infatti il titolo è proprio una delle frasi pronunciate da quest'ultimo. Anche ciò è legittimo però il cronista, oltre ai sacrosanti diritti, ha anche … un obbligo di completezza espositiva” (pag. 4 e 5 dell'impugnazione).
Ciò posto, come noto, la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore e della reputazione è scriminata per legittimo esercizio del diritto di cronaca se ricorrono:
a) la verità oggettiva (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà;
b) l'interesse pubblico all'informazione, cioè la cosiddetta pertinenza;
c) la forma
"civile" dell'esposizione e della valutazione dei fatti, cioè la cosiddetta continenza (cfr.
Cass. civ., sez. III, 04/09/2012, n. 14822).
Nel caso di notizie lesive mutuate da provvedimenti giudiziari, il presupposto della verità deve essere restrittivamente inteso (salva la possibilità di inesattezze secondarie o marginali, inidonee a determinarne o aggravarne la valenza diffamatoria), nel senso che la notizia deve essere fedele al contenuto del provvedimento e deve sussistere la necessaria correlazione tra fatto narrato e quello accaduto, senza alterazioni o travisamenti di sorta, non essendo sufficiente la mera verosimiglianza, in quanto il sacrificio della presunzione di non colpevolezza richiede che non si esorbiti da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi (cfr. Cass. civ., sez. III, 20/10/2009, n. 22190;
Cass. civ., III, 26/08/2014, n. 18264).
Inoltre, il giornalista è esonerato dall'obbligo di verificare l'attendibilità della fonte informativa nel caso in cui questa provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, mentre è obbligato a verificare in modo completo e specifico, mediante un pagina 6 di 11 necessario aggiornamento temporale, la veridicità della notizia al momento della sua divulgazione (cfr. Cass. civ., sez. I, Ord., 11/07/2024, n. 19028).
Tenuto conto del motivo di impugnazione, si rileva la necessaria continenza del fatto sia dal punto di vista sostanziale che formale;
sotto il primo profilo i fatti narrati devono corrispondere alla verità, sia pure non assoluta ma soggettiva, e, sotto il secondo profilo,
l'esposizione dei fatti deve avvenire in modo misurato, cioè deve essere contenuta negli spazi strettamente necessari (cfr. Cass. civ., sez. III, 07/12/2005, n. 26999).
E va anche aggiunto che il carattere diffamatorio di uno scritto non può essere escluso sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni in esso contenute, dovendosi, invece, giudicare la portata complessiva del medesimo con riferimento ad alcuni elementi, quali: l'accostamento e l'accorpamento di notizie, l'uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico le intenderà in maniera diversa o contraria al loro significato letterale, il tono complessivo e la titolazione dell'articolo, proprio il titolo essendo specificamente idoneo, in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione (cfr. Cass. civ., sez. III, 07/08/2013, n. 18769).
Questi i principi espressi in giurisprudenza, che la Corte condivide e fa propri, occorre adesso esaminare le doglianze dell'appellante.
L'articolo in esame (pubblicato il 24.5.2018, a pag. 46, sul quotidiano Il Mattino), è ispirato a una vicenda giudiziaria traente origine da denunce-querele sporte tra il 2009 e il 2010 da un imprenditore veneto (del padovano), allevatore di suini, e relative ad una truffa, dal valore di oltre due milioni e mezzo, “subita da una serie di piccole aziende del settore della macellazione di carni sparse tra il Cilento, il Casertano e il
Napoletano”, che avevano provveduto a contattare l'azienda del denunciante “per alcune forniture”.
I fatti riguardavano “un territorio esteso, con luoghi d'incontro a Napoli, Afragola,
Terzigno e Sant'Antonio Abate” e coinvolgevano otto persone - tra cui l'appellante - in quanto presunti titolari delle aziende coinvolte.
Le dette aziende, una volta ottenuti gli ordini richiesti, avevano rivenduto i suini “ai vari macelli” e poi “a decine di esercizi commerciali della Campania”, incassando il denaro delle vendite ed evadendo le tasse e, successivamente, erano sparite, omettendo di saldare “il conto all'allevatore del Padovano”.
Appare, dunque, evidente che l'articolo, anche per le sue dimensioni non consistenti, operi una succinta descrizione dei fatti, con un'elencazione solo generica delle fattispecie di reato contestate (“truffa aggravata, tentata estorsione ed evasione fiscale”).
Si reputa, inoltre, che l'articolo, fin dal suo esordio, incentri maggiormente la sua attenzione sull'oggetto del giudizio penale e sulla gravità della vicenda (truffa pagina 7 di 11 dall'ingente valore in un settore fiorente per l'economia, con conseguente perdita di fiducia nei confronti degli operatori), piuttosto che sugli imputati, i cui nomi sono riportati verso la metà del testo e sono accompagnati dall'utilizzo di formule
“dubitative”, come attesta l'uso del condizionale (“Alla sbarra ci sono …Sarebbero loro
i titolari di aziende – poi scomparse – che avevano inoltrato una serie di ordini di animali da macellare poi in zona”) e della locuzione “secondo l'accusa” (quest'ultima riferita ad altri protagonisti della vicenda).
Nel senso ora riferito, militano le frasi pronunciate dal teste in udienza, riportate nell'articolo: “non mi hanno pagato forniture per oltre due milioni di euro”.
Poco oltre viene aggiunto: “Servivano animali pronti per la macellazione – ha spiegato in aula il testimone – e io ne tenevo centinaia già pronti. Sono state diverse le consegne, ormai non ricordo più i nomi degli intermediari, ma si trattava di clienti nuovi che avevano avuto il mio contatto da alcuni macelli campani”.
E ancora, “mi hanno rovinato – ha concluso l'uomo – ho dovuto chiudere l'azienda e ripartire da zero. Mi sono fidato di loro, perché avevano fatto nomi di altri clienti miei”.
Dello stesso tenore appaiono il titolo (“Io rovinato da falsi compratori dei miei suini”),
l'occhiello (“La testimonianza di un allevatore padovano: da aziende fantasma della provincia di Napoli ordinativi mai pagati”) e il sottotitolo (“Arriva in aula a Torre
Annunziata una truffa consumata nel 2010 «Danni per due milioni e mezzo»”).
Ciò precisato, procedendo all'esame delle doglianze formulate dall'appellante, va tenuto presente che questi non contesta la mancanza di veridicità o di attendibilità dei fatti raccontati nell'articolo e riferiti all'esistenza stessa del giudizio penale, ma lamenta che il giornalista non avrebbe riportato integralmente il contenuto delle dichiarazioni rese dal teste facendolo apparire, agli occhi di quest'ultimo, come un “presunto Tes_3 truffatore” al pari degli altri imputati.
In particolare, secondo l'appellante, il giornalista avrebbe omesso di riferire che il teste, nella sua deposizione, “aveva confermato le accuse nei confronti degli altri coimputati, ma aveva precisato che la posizione dell'VE fosse completamente diversa dalle altre che egli non si era mai sentito truffato dall'VE, in quanto tra loro c'era un rapporto commerciale con crediti reciproci…,” (cfr. pag. 1 e 2 dell'impugnazione).
A sostegno della propria tesi, l'appellante ha allegato, in stralcio, per la parte relativa al controesame del teste condotto dalla difesa di (oltre che di Parte_1 CP_5
), il verbale dell'udienza svolta in data 22.5.2018 dinanzi al Tribunale di Torre
[...]
Annunziata e posta alla base dell'articolo in questione.
Il motivo sconta vari profili di reiezione.
Dalla lettura di questa parte di verbale si ricava che la società Suini Meridionali, di cui dovrebbero essere i titolari i Signori e (almeno in Parte_1 Controparte_5 pagina 8 di 11 forza di mera presunzione a seguito dell'interpretazione del verbale, stante la mancanza di più specifica documentazione e allegazione), non è menzionata tra quelle che sono oggetto della denuncia sporta dal sig. ma la stessa “è stata denunciata dal suo Tes_3 socio, il signor ”. Per_3
Si riscontra, poi - sulla base di un documento che il Sig. VE avrebbe portato a conoscenza del loro difensore nel 2016, a firma del sig. - che lo stesso Tes_3 vanterebbe “un credito di circa 120 mila euro” nei confronti degli VE, come sarebbe confermato dall'affermazione, contenuta nel verbale, “quello che hanno scritto ho firmato”, e che avrebbe “personalmente liquidato la somma di sessantamila euro al suo ex socio… ”, per cui alla domanda se “i 120 mila euro, i signori VE Per_3 debbono darli soltanto a lei”, il teste ha risposto “sì”.
Inoltre, alla domanda “e lei non ha denunciato i signori VE, perché non si è ritenuto comunque truffato, è una situazione…?”, il teste ha risposto “diversa. Perché ho lavorato una vita con i signori…”.
Ciò posto, in primo luogo, si rileva la non cristallina comprensibilità dello stesso verbale, cioè non semplicissimo da ricostruire.
Inoltre, neppure il documento appena richiamato dall'istante (e cioè la dichiarazione) può comunque condurre al risultato sperato da questi.
Ed invero, in assenza di più puntuali indicazioni (come detto, il verbale è stato prodotto in stralcio), non è possibile desumere con certezza se questo documento, sottoscritto dal teste sia stato acquisito agli atti del processo penale, né è consentito sostenere Tes_3 che tale documento sia stato conosciuto o reso conoscibile all'autore dell'articolo.
Ma in ogni caso, si ritiene che l'appellante, su cui incombe l'onere probatorio del fatto lesivo (cfr. Cass. civ., sez. III, Ord., 26/04/2022, n. 12985), non abbia fornito prova certa e tranquillizzante delle sue allegazioni - una prova idonea soprattutto a scalfire l'attendibilità intrinseca e complessiva della notizia riportata sul giornale - e cioè che la sua fosse una posizione radicalmente diversa da quella degli altri imputati, a prescindere dalla riferibilità o meno delle dichiarazioni del teste anche a lui.
Neppure è stato prodotto, ad esempio, il capo di imputazione dalla lettura del quale quantomeno desumere una posizione differente, un ruolo diverso o ancora quali fossero gli specifici comportamenti addebitati al predetto, destinatario o di una denuncia ad opera del socio del teste (ci si ripete almeno come si presume dall'esame dello stralcio del verbale prodotto) o comunque di iniziativa da parte dell'Autorità giudiziaria (si è più volte rilevato che non è stata posta in discussione la posizione di imputato dell'appellante).
Già tali considerazioni si ritengono dirimenti.
Va altresì aggiunto, quale autonomo motivo di reiezione, che l'articolo in rilievo appare oltremodo generico nell'individuazione del teste, di cui non viene nemmeno indicata pagina 9 di 11 l'identità (“un imprenditore veneto, allevatore di suini… vittima del raggiro”) e di cui vengono riportare soltanto le frasi relative alla contestualizzazione del fatto criminoso nonché alla gravità dello stesso.
In proposito, si è detto sulla portata e sulla finalità comunicativa dell'articolo, che, ad avviso del Collegio, risulta anche piuttosto misurato sia nel suo contenuto che nella sua forma espositiva.
Va infine osservato che l'eventuale presenza di inesattezze espositive, nel senso allegato dall'appellante, non muta affatto il giudizio di compatibilità dato dal Tribunale e adesso dal Collegio, in quanto le stesse appaiono marginali rispetto al nucleo della notizia e cioè la pendenza del processo.
Ed infatti, la deposizione resa dal teste appare priva di rilevanza ai fini della Tes_3 esclusione della responsabilità penale dell'attore, che comunque risulta imputato in quel processo, come da lui stesso confermato (cfr. pag. 1 dell'impugnazione).
E quanto fin detto induce il Collegio anche valutare negativamente la questione se la circostanza - desumibile dalla complessiva interpretazione del verbale - che il teste non ha fatto riferimento alla posizione di VE possa assumere rilevanza nella Pt_1 valutazione complessiva dell'articolo.
Infatti, se è vero che il titolo richiama una frase attribuita alla vittima, evidentemente sentito quale testimone all'udienza dibattimentale del 22.5.2018, neppure può essere omesso che l'articolista – come visto – ha reso soprattutto delle notizie inerenti al processo nel quale è stato chiamato anche l'attore, mentre l'articolo contiene anche molteplici espressioni generiche.
Si sono già visti il titolo (“Io rovinato da falsi compratori dei miei suini”), l'occhiello
(“La testimonianza di un allevatore padovano: da aziende fantasma della provincia di
Napoli ordinativi mai pagati”) e il sottotitolo (“Arriva in aula a Torre Annunziata una truffa consumata nel 2010 «Danni per due milioni e mezzo»”).
Vi è altra parte assolutamente generica (il nipote dell'uomo si presentò a Terzigno da uno dei compratori dopo ripetute e inutili telefonate di sollecito “Gli dissero che aveva avuto un bel coraggio”).
Di contro, quando è stato necessario attribuire specifici fatti a determinati co-imputati,
l'articolista lo ha fatto: “I secondo l'accusa, avrebbero anche tentato Parte_3 un'estorsione con la minaccia della pistola Mio nipote…si presentò a Terzigno per ottenere il pagamento della merce ma fu minacciato pesantemente da due persone che gli dissero che aveva avuto il coraggio a presentarsi”.
Infine, anche a non volere aderire alla riferita impostazione (ma davvero non si deve come), l'appello non sfugge alla statuizione del suo rigetto, poiché, ad avviso della
Corte, nel comune sentire del lettore, il giudizio comunque non muta, assumendo rilevanza il coinvolgimento nel processo dell'appellante, ma non le modalità con le pagina 10 di 11 quali questi è stato chiamato a parteciparvi (denuncia di altri, iniziativa d'ufficio, eventualmente successiva alla proposizione di querela, etc.).
Pertanto, per tutti i riferiti motivi, sia autonomamente che complessivamente considerati, l'appello va rigettato.
3. Le spese
Le spese seguono dunque la soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in dispositivo, in forza delle previsioni contenute nel DM 55/14 e successive modificazioni, con la riduzione massima, stante la non particolare complessità della causa.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 3362/2021 resa dal Tribunale di Napoli Nord in data 1.12.2021 nel procedimento n. 11091/2018 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna VE al pagamento delle spese del presente grado di Pt_1 giudizio sostenute da parte appellata, che liquida in euro 2.904,5, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi,
IVA e cpa come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 16.1.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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