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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/04/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 17.04.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4378 del ruolo gen. dell'anno 2022
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso come da mandato in atti dall'avv. Michele Marra ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti dall'avv. Itala De Benendictis resistente
NONCHÈ
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Francesco Petrella resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente, a seguito dell'intimazione di pagamento n. 028 2022 90026594 45 ricevuta in data 08.06.2022, ha proposto opposizione contro 15 avvisi di addebito ad essa
CP_ sottesi (meglio indicati in atti) aventi ad oggetto contributi dovuti alla Gestione speciale eccependo, nel merito, l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti in essi Parte_2
riportati.
1 Nel costituirsi in giudizio, gli Enti convenuti hanno chiesto il rigetto dell'opposizione deducendone variamente l'inammissibilità e l'infondatezza, anche sotto il profilo dell'eccezione di prescrizione.
CP_ Ciò posto, deve preliminarmente rilevarsi che l – smentendo la contraria affermazione attorea – ha documentato di aver regolarmente notificato tutti gli avvisi di addebito di che trattasi in corrispondenza delle date indicate nell'intimazione di pagamento per cui è causa, ossia in un arco temporale compreso tra il 10.05.2012 e il 13.08.2019 (cfr. fascic.
CP_
).
Ne consegue che la mancata instaurazione del giudizio di opposizione all'iscrizione a ruolo nel termine di cui all'art. 24 del D.Lgs. 46/'99 (40 gg.), che è decorso dalla data della notifica dei titoli opposti, ha reso incontestabile la pretesa contributiva in essi contenuta1, e
CP_ inammissibili le questioni afferenti al merito della pretesa creditoria dell' , nonché irrilevante l'eventuale prescrizione già maturata in precedenza.
Cionondimeno, parte ricorrente deduce, altresì, la prescrizione dei crediti per inutile decorso del termine quinquennale calcolato dalla notifica dei titoli esecutivi fino alla data di notifica dell'impugnato atto di intimazione (08.06.2022).
Sennonché, emerge dalla documentazione versata in atti dal Concessionario che plurimi sono stati gli atti interruttivi della prescrizione successivi alla notifica degli avvisi di addebito impugnati (v. produz. A.d.E.R.): in particolare, il decorso della prescrizione risulta essere stato utilmente interrotto (anche con riguardo al titolo di più risalente formazione) da un'istanza di adesione alla definizione agevolata relativa anche ai debiti contributivi in questa sede contestati, avanzata presso l in data Controparte_3
24.03.2017 prot. n° 1630422, cui è seguita la notifica, da parte dell' Pt_3 dell'accettazione dell'istanza, con relativa comunicazione del piano di rateizzo dei pagamenti in data 30.06.2017 (v. all. 10).
Anche in un recentissimo arresto, infatti, la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire e di precisare che “con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944
c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione … lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., Sez. L., 7.9.2007, n.
18904, Rv. 598868-01): sicché il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore … applicando il principio predetto con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito contributivo, questa Corte ha ulteriormente chiarito (con orientamento ormai consolidato. Cfr. Cass., Sez. 5,
3.12.2020, n. 27672) che, se è vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta (a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 c.c., e (b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento…” (cfr.
Cass. civile sez. VI, 16/06/2022, n.19401).
Tanto vale a dimostrare l'infondatezza della sollevata eccezione, poiché evidentemente alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (08.06.2022) non era ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale (cfr. sul punto Cass. SS.UU. n. 23397/2016) dei crediti portati dai titoli opposti.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, previa compensazione di 1/3 delle stesse in ragione della complessità dei profili esaminati.
P.Q.M.
a) Rigetta l'opposizione. CP_ b) Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l'opponente a rifondere all' e all' la restante parte, che liquida, a favore di ciascuno degli Enti convenuti, Pt_3 in € 750,00, oltre accessori di legge.
3 S.M.C.V., 18.04.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vds. Cass. Sez. L, Sentenza n. 17978 del 01/07/2008: “In tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile”.
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