Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minori- riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente relatore
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere
Dott.ssa Ida D'Onofrio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3790 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: divorzio contenzioso, cessazione degli effetti civili e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso in virtù di procura in atti TE C.F._1 dall'avvocato Marialuisa Cavuoto (cf ) ed elettivamente domiciliato in C.F._2
BE alla Piazza Guerrazzi n. 4 presso lo studio del predetto.
Per le comunicazioni: Fax 0824 43292
Pec: Email_1
Appellante
E
(c.f. ), rappresentata e difesa in virtù di procura in atti Controparte_1 C.F._3 dall'avvocato LA Stranges (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._4
studio del predetto in BE alla via Marmorale n.10.
Pec: Email_2
Appellata
NONCHE'
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ed avevano contratto matrimonio in AL ( BE ) in TE Controparte_1 data 10.9.2008 e dalla loro unione erano nate le figlie LA l'1.9.2009 ed il 15.6.2011. Per_1
Con ricorso del 28.9.2020 il aveva chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi Pt_1
ed anche la in data 2.10.2020 aveva proposto ricorso a tal fine, chiedendo che la separazione CP_1
venisse pronunciata con addebito alla controparte. Riuniti i procedimenti, all'esito del giudizio il
Tribunale aveva emesso la sentenza n. 1625 del 20 luglio 2023 con la quale aveva così statuito:
1. dichiara la separazione personale tra e;
2. rigetta le rispettive TE Controparte_1 richieste di addebito;
3. Dispone l'affido esclusivo delle minori e Persona_2 Persona_3
alla madre secondo quanto indicato in parte motiva, con collocamento
[...] Controparte_1
esclusivo presso il domicilio materno;
4. prende atto della volontà delle minori di non volere incontrare il padre e nulla dispone in ordine al calendario di visite;
5. dispone che le minori intraprendano un percorso terapeutico individuale a carattere psicologico;
6. assegna alla resistente la casa coniugale sita in BE, alla Piazza Bissolati n. 14; 7. dispone che il ricorrente TE
provveda a versare alla resistente , entro il 5 di ogni mese, un assegno, a
[...] Controparte_1 titolo di mantenimento delle figlie minori, pari ad € 1.200,00 (€ 600,00 cadauna), oltre rivalutazione annuale Istat e al 50% delle spese straordinarie;
8. dispone che provveda a versare Pt_1 Pt_1
alla moglie , entro il 5 di ogni mese, un assegno, a titolo di mantenimento, pari ad Controparte_1
€ 400,00, oltre rivalutazione annuale Istat;
9. compensa integralmente le spese del procedimento;
10. pone definitivamente le spese di ctu, ferma restando la solidarietà passiva nei confronti del consulente in base al decreto contestuale alla presente sentenza, a carico delle parti nella misura del
50% ciascuna …”.
Con ricorso depositato il 14.2.2022 aveva chiesto al Tribunale di BE di TE
dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la ed CP_1 altresì di disporre l'affidamento esclusivo delle figlie in suo favore, di assegnare a lui la casa coniugale e di regolamentare il diritto di visita della genitrice non affidataria;
quanto sopra, precisando che intendeva comunque opporsi alla eventuale avversa richiesta finalizzata al riconoscimento dell'assegno divorzile. Ancora, il predetto aveva chiesto determinarsi la misura del contributo che la predetta avrebbe dovuto versare per il mantenimento delle figlie, con condanna della alle sanzioni anche pecuniarie CP_1 di cui all'art. 709 ter c.p.c. per le accertate gravi inadempienze. Spese vinte.
Si era costituita in giudizio la , la quale aveva confutato le avverse argomentazioni e, CP_1 ponendo in evidenza l'inidoneità del ad assumere la qualità di genitore affidatario delle figlie Pt_1
in via esclusiva, aveva chiesto il rigetto delle avverse domande nonchè l'affido esclusivo delle minori in suo favore, l'assegnazione a lei della casa coniugale e la regolamentazione degli incontri delle stesse con il padre in modalità protetta.
Ancora, la aveva chiesto l'aumento del contributo al mantenimento delle figlie da parte del CP_1 nella misura complessiva di € 1.500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie ed infine il Pt_1 riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile nella misura di € 600,00. Il tutto, oltre rivalutazione istat.
A sostegno di tale ultima richiesta la aveva evidenziato che per volere del aveva CP_1 Pt_1
sacrificato la propria realizzazione professionale al fine di occuparsi della famiglia e la sua dedizione ed il suo impegno in tal senso avevano consentito al coniuge di dedicarsi appieno alla sua attività professionale. Il era difatti un affermato avvocato che prestava la sua attività lavorativa sin Pt_1 dall'anno 2002 presso lo studio dedicandosi al solo contenzioso penale. Parte_2
L'apporto casalingo e genitoriale della era stato quindi di fondamentale rilevanza ed allo CP_1
stesso doveva aggiungersi il ruolo svolto dalla predetta per mediare quotidianamente i conflitti scaturenti dai comportamenti autoritari ed iracondi del nei riguardi delle figlie. Quanto sopra, Pt_1 senza comunque tralasciare tutte le mansioni svolte nell'ambito familiare per far fronte alle necessità gestionali della famiglia.
Vi era inoltre uno squilibrio significativo tra le posizioni economiche delle parti, dovuto al fatto che il era un avvocato affermato con reddito elevato (ed aveva potuto dedicarsi a tempo pieno Pt_1
alla sua attività professionale, che nel corso del tempo era incrementata ) mentre la moglie era una insegnante precaria con stipendio modesto;
detto squilibrio era ascrivibile alle scelte comuni, alla definizione dei ruoli avvenuti all'interno della coppia ed al sacrificio delle aspettative di lavoro della che - in quanto insegnante precaria di sostegno - ogni anno doveva attendere le eventuali CP_1
chiamate in servizio per l'anno scolastico successivo. La predetta aveva inoltre richiesto la cancellazione dall'albo degli avvocati del Foro di BE nonché dalla . Controparte_2
Il con riferimento alla avversa richiesta di assegno divorzile aveva contestato nelle memorie Pt_1
in atti sia l'an che il quantum, evidenziando che la resistente godeva di redditi che percepiva regolarmente da circa cinque anni per l'attività di insegnante;
tuttavia, pur essendo iscritta all'albo degli avvocati dal 2 maggio 2007 ed ancora in età giovanile, aveva richiesto la cancellazione dall'albo degli avvocati di BE e dalla con comunicazione a mezzo pec del Controparte_2
17.03.2022.
La era quindi autosufficiente economicamente ed in capo alla predetta vi era la capacità di CP_1
procurarsi redditi adeguati. Era difatti incontestato che la resistente, da anni, insegnava presso istituti scolastici della provincia;
che aveva conseguito la laurea in Giurisprudenza nel 2002 e che si era iscritta all'Albo degli Avvocati di BE sin dal 02.05.2007.
All'esito del giudizio il Tribunale di BE, con sentenza di divorzio n. 143/2024 del 28.12.2023, aveva stabilito quanto segue: “… 1) dispone l'affido esclusivo delle minori alla madre CP_1
con collocamento esclusivo presso il domicilio materno;
2) prende atto della volontà delle
[...]
minori di non volere incontrare il padre e nulla dispone in ordine al calendario di visite;
3) dispone la prosecuzione del percorso di supporto psicologico delle minori LA ed;
Persona_4
4) assegna alla resistente la casa coniugale sita in BE, alla Piazza Controparte_1
Bissolati n. 14; 5) dispone che il ricorrente provveda a versare alla resistente TE
, entro il 5 di ogni mese, un assegno, a titolo di mantenimento delle figlie minori, Controparte_1 pari ad € 1.200,00 (€ 600,00 cadauna), oltre rivalutazione annuale Istat e al 50% delle spese straordinarie;
6) dispone che il ricorrente provveda a versare alla resistente TE
, entro il 5 di ogni mese, un assegno divorzile, pari ad € 200,00, oltre rivalutazione Controparte_1 annuale istat;
compensa integralmente le spese di lite …”.
A sostegno della propria decisione, per quanto qui rileva, il primo giudice aveva tra l'altro rilevato che vi era una evidente sperequazione economico reddituale tra gli ex coniugi in favore del Pt_1
- avvocato - a fronte della , insegnante non di ruolo. Detta sperequazione era derivata in CP_1
concreto dalla circostanza che la , per doversi dedicare prevalentemente alla famiglia ed alle CP_1
figlie, aveva oggettivamente sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali onde permettere al marito di accrescere il proprio profilo professionale e la propria condizione economica, come ampiamente provato e documentato dalla resistente.
Avverso detta sentenza ha proposto appello e, ponendo in evidenza le inesattezze TE
e le incongruenze nella stessa riportate, ha chiesto:
-che venisse stabilito che le figlie vedessero il padre mediante l'ausilio di spazi neutri dei competenti
Servizi Sociali, con calendarizzazione degli incontri ed immediato avvio del previsto percorso terapeutico;
-che venisse rigettata la domanda riconvenzionale di assegno divorzile formulata dalla;
CP_1
-che, se ritenuto, venisse richiesta la documentazione reddituale della appellata e la esibizione dei suoi estratti conto o dei conti correnti relativi agli ultimi tre anni.
Spese di lite vinte. In particolare, con riferimento alla doglianza relativa al riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della , il ha posto in evidenza la insussistenza dei presupposti per il CP_1 Pt_1 riconoscimento dello stesso argomentando tra l'altro che il giudice era pervenuto ad una erronea valutazione sul ritenuto squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi, per l'aver mancato di considerare il decremento patrimoniale del compiutamente documentato. Ancora, il primo giudice aveva Pt_1
erroneamente letto le dichiarazioni dei redditi, assumendo come dato da cui muovere la propria valutazione quello relativo al complessivo volume d'affari, e non quello al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, omettendo di considerare che si trattava di reddito di libero professionista, dove non vi era alcuna “trattenuta alla fonte”, situazione questa diversa per la
, in quanto dipendente. A ciò doveva aggiungersi che il primo giudice non aveva sottratto CP_1 alla dichiarazione dei redditi del il canone di locazione pari a €. 9.000,00 annui, operazione Pt_1 quest'ultima tale da parificare o addirittura rendere il reddito del D'Auria inferiore a quello delle
. CP_1
In sostanza, vi era stata da parte del primo giudice una inesatta ricostruzione delle consistenze patrimoniali delle parti.
Nello stesso tempo, la non aveva assolto all'onere della prova su di lei incombente, CP_1
riguardante il sacrificio da parte sua di occasioni professionali lavorative per dedicarsi alla famiglia.
Si è costituita la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del Controparte_1 primo motivo di gravame ex art. 342 c.p.c e nel merito ne ha rilevato l'infondatezza.
In ordine poi al secondo motivo di gravame avente ad oggetto il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della controparte, quest'ultima ha confutato le avverse argomentazioni ed ha tra l'altro affermato che il decremento reddituale lamentato dal era contraddetto dall'abbondante Pt_1
documentazione allegata al fascicolo di primo grado, tale da dimostrare senza dubbio alcuno che al predetto venivano costantemente conferiti numerosi incarichi professionali.
Ancora, nel corso del giudizio era emerso un netto divario reddituale sia in termini di guadagni che di averi, a detrimento della , insegnante non di ruolo, che comunque, rispetto al suo campo di CP_1 elezione (la professione forense), si era attivata utilmente sul mercato occupazionale, anche sfruttando professionalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle possedute in precedenza.
La inoltre non poteva fare affidamento su un reddito costante e, soprattutto, non era nelle CP_1
condizioni di procurarsi altri redditi adeguati. A ciò doveva aggiungersi che a decorrere dal 16/12/2022
era intervenuta la cancellazione della stessa dalla Cassa Previdenza Avvocati, nonché dall'Albo
Professionale.
La predetta ha quindi concluso chiedendo il rigetto dell'avverso gravame stante l'infondatezza di entrambi i motivi posti a fondamento dello stesso e la piena condivisibilità delle determinazioni assunte dal primo giudice. Spese vinte.
Disposto lo svolgimento del processo con la modalità della trattazione scritta, le parti hanno depositato le note nel rispetto del termine stabilito ed alla scadenza dello stesso, con ordinanza del
13.11.2024, questa Corte ha riservato la causa in decisione senza termini.
Ritiene questo Collegio di dover anzitutto rilevare che - con dichiarazione allegata alle note depositate il 7.10.24 - il ha rinunciato al primo motivo di gravame volto ad ottenere il riconoscimento Pt_1
in suo favore del diritto di visita che prevedesse incontri protetti con le figlie mediante l'ausilio dei competenti Servizi Sociali con calendarizzazione degli incontri ed immediato avvio del previsto percorso terapeutico. Tale rinuncia era dovuta al fatto che il rifiuto di entrambe le figlie nei suoi confronti permaneva e non si intravedeva alcun risultato in termini di recupero dei rapporti padre – figlie, anche a causa del ritardo nella attivazione dei previsti percorsi psicoterapeutici finalizzati al ripristino degli stessi.
Inoltre, la prosecuzione del contenzioso in ordine alla suddetta questione avrebbe costituito fonte di ulteriore ansia e sofferenza per l'appellante così come per le minori e non sarebbe stata conforme al
“best interest” della loro evoluzione psicofisica.
La nelle successive note depositate il 7.11.24, dopo aver insistito per l'accoglimento della CP_1 sollevata eccezione di inammissibilità del capo 1) dell'avverso ricorso in appello per la violazione dell'art. 342 c.p.c., ha preso atto della dichiarazione di rinuncia del al primo motivo di Pt_1
gravame ed ha chiesto dichiararsi cessata materia del contendere e valutarsi - in base al principio di soccombenza virtuale - la condanna alle spese.
Tanto rilevato ritiene questa Corte che in ragione di quanto esposto sia sopravvenuta la carenza d'interesse in capo alle parti alla pronuncia nel merito con riferimento al suindicato motivo, per cui debba dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con conseguente applicazione - in ordine alle spese di lite, sulle quali si tornerà in seguito - del principio della soccombenza virtuale ( cfr. Cass. ord. n. 30251/2023 ), .
Ciò posto si deve a questo punto esaminare il secondo motivo di appello avente ad oggetto la richiesta di revoca dell'assegno divorzile riconosciuto dal primo giudice in favore della . CP_1
Si deve quindi anzitutto ricordare che l'art. 5 della legge n.898/1970, al comma 6 così stabilisce: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Per quanto poi riguarda la natura dell'assegno divorzile è necessario fare anzitutto riferimento alla sentenza n. 18287/18 resa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, con la quale si è chiarito che all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
Ancora, la Suprema Corte nella richiamata sentenza ha precisato che ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile, il giudice deve accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
La Suprema Corte nella richiamata sentenza ha inoltre precisato che: il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge ( cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970 ), richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione, sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Tanto rilevato e fermo restando che, in via di principio, una volta sciolto il vincolo coniugale ciascun ex coniuge dovrebbe provvedere al proprio mantenimento, fatta salva l'ipotesi in cui sussistano i richiamati presupposti per l'attribuzione di un assegno divorzile in funzione compensativo- perequativa, si deve ora verificare - alla luce dei principi sin qui richiamati - se nella specie gli stessi sussistano. e quindi, in primo luogo, se il divorzio abbia prodotto, alla luce dell'esame comparativo delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, uno squilibrio effettivo e di non modesta entità tra le stesse.
Va quindi anzitutto ricordato, al fine di esaminare l'aspetto suindicato, che il è nato del 1976, Pt_1 si è laureato in giurisprudenza, è iscritto all'ordine degli avvocati dal 2002 ed esercita da allora ed a tutt'oggi la professione forense.
La è nata nel 1977, è laureata in giurisprudenza ed è stata iscritta all'ordine degli avvocati CP_1
dal 2007 al 2022. Attualmente è insegnante, ancora precaria.
Per quanto poi riguarda la situazione reddituale del D'Auria, tra le dichiarazioni dei redditi più recenti poste a disposizione di questa Corte vi è quella del 2022 relativa all'anno 2021, nella quale il reddito complessivo del predetto è pari ad euro 43.753,00, mentre quello imponibile, detratti i contributi previdenziali ed assistenziali e l'assegno al coniuge per complessivi euro 10.872,00, è indicato in euro 32.881,00.
Vi è poi la dichiarazione del 2023 relativa all'anno 2022, nella quale il reddito complessivo è pari ad euro 44.674,00 mentre quello imponibile, detratti i contributi previdenziali ed assistenziali e l'assegno al coniuge per complessivi euro 11.500,00, è indicato in euro 33.174,00 ed è quindi solo leggermente superiore rispetto a quello dell'anno precedente.
Ancora si deve ricordare che il all'udienza presidenziale tenutasi in data 26.1.2021 nel corso Pt_1
del giudizio di separazione, aveva riferito che i suoi introiti mensili si aggiravano sui 3.700,00 euro al mese al netto dei costi e degli oneri previdenziali.
Tanto rilevato va ora considerato che nel corso della menzionata udienza presidenziale la CP_1
aveva dichiarato di essere insegnante precaria e di percepire circa 1200,00/1300,00 euro al mese.
Inoltre, dalla dichiarazione dei redditi del 2022 relativa al 2021 emerge un reddito complessivo di euro 24237,00 ed un reddito imponibile di euro 23849,00, mentre nella dichiarazione dei redditi del
2021 relativa all'anno 2020 il reddito complessivo è pari ad euro 20.567,00 e quello imponibile ad euro 20.179,00. Vi è poi la dichiarazione del 2023 dalla quale emerge che il reddito complessivo della relativo al 2022 era pari ad euro 26.963,00 comprensivo dell'assegno percepito dal coniuge, CP_1
mentre quello imponibile era pari ad euro 22.403,00.
Ciò posto si deve rilevare che, per quanto il debba sopportare -diversamente dalla Pt_1 CP_1
- le spese di locazione dell'immobile in cui vive mentre la predetta è assegnataria della casa familiare, la situazione reddituale delle parti risulta comunque sbilanciata in favore del in quanto la Pt_1
è ancora precaria e quindi non ha la certezza che di volta in volta le venga assegnato CP_1 l'incarico per l'anno successivo e che lo stesso si protragga per l'intero anno scolastico, comunque inferiore rispetto all'anno solare.
Il tutto fermo restando che nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario - come sono i rapporti di famiglia - il giudice nella sua valutazione discrezionale ben può fondare il proprio convincimento su risultanze probatorie diverse da quelle aventi natura fiscale ( cfr. tra le altre Cass. ord. n. 22616/22 ), per cui non possono trascurarsi in questa sede gli ulteriori elementi acquisiti in atti.
A tal proposito si deve quindi considerare che le risultanze degli estratti conto del conto corrente aperto presso il Monte dei Paschi di Siena intestato al sono comunque espressione di un Pt_1
importante volume di affari in capo al predetto, che gli ha permesso di concretizzare dei risparmi significativi. Si ricordi sul punto che relativamente all'anno 2021 vi è un saldo iniziale pari ad euro
99.194,63 e quello finale è di euro 97.035,35. Quest'ultima somma costituisce anche il saldo iniziale per l'anno 2022, il cui saldo finale è di euro 73.272,34.
Inoltre, la fiorente attività professionale del trova conferma negli articoli di cronaca prodotti Pt_1
dalla controparte e nei procedimenti che risultano dallo stesso seguiti dinanzi alla Suprema Corte.
A ciò si aggiunga che una certa disponibilità economica in capo al predetto si desume anche dal numero di auto dallo stesso acquistate negli ultimi anni ed in specie dalla tipologia delle ultime due (
Mercedes Classe E ) che possono definirsi auto di prestigio e che, indipendentemente dalle modalità dell'acquisto comportano spese significative di eventuali ratei e comunque di gestione e manutenzione, sintomatiche della disponibilità di un certo budget.
Ancora va considerato che per quanto entrambe le parti siano comproprietarie al 50% della casa familiare e della relativa autorimessa, il è nudo proprietario di altri beni in BE alla Pt_1
via Nicola Giustiniani.
Orbene, ritiene questa Corte che alla luce di quanto esposto possa ravvisarsi una disparità economico- reddituale di una certa entità tra gli ex coniugi, che vede privilegiata la posizione del Pt_1
Considerato quanto sopra ritiene questa Corte di poter a questo punto affermare - quanto alla gestione della vita familiare - che durante il matrimonio la si è compiutamente impegnata nella stessa CP_1 ed in particolare nell'accudimento e nella crescita delle figlie;
il suo ruolo significativo con particolare riferimento a tale ultimo aspetto si desume del resto chiaramente dalle dichiarazioni rese dalle figlie, dalle relazioni dei SS in atti e dal rapporto del padre con le predette.
Il tutto precisando che tale impegno può ragionevolmente attribuirsi a scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, dovendosi tenere presente che tale accordo può essere stato non solo esplicito, ma anche il frutto di una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi che - salvo prova contraria - può ritenersi tale nel caso di una conduzione univoca della vita familiare (cfr. Cass.n.4328/24 )
Tanto rilevato in ordine agli aspetti sin qui evidenziati si deve ora sottolineare che, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass ord. n. 29920/22): “Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente”.
Tale principio è stato del resto più volte univocamente ribadito dalla Suprema Corte, la quale ha chiarito che: “In tema di attribuzione dell'assegno divorzile ed in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte "manente matrimonio", idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente…” ( cfr. Cass. ord. n. 9144/23).
Ancora: “La funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale” ( cfr Cass. Ord. n.27945/23).
In sostanza quindi, sulla scorta dei condivisibili principi sin qui esposti si deve rilevare che la riscontrata disparità reddituale tra il e la ed il suo impegno nell'ambito familiare Pt_1 CP_1 non determinano automaticamente il diritto di quest'ultima a vedersi riconosciuto l'assegno divorzile.
Ciò posto si deve pertanto verificare se nel caso concreto le scelte fatte dalla appellata nel corso del matrimonio siano state tali da indurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali- reddituali, la cui prova in giudizio ricadeva sulla richiedente. Orbene sull'argomento va rilevato che, per quanto incombesse sulla -in quanto richiedente CP_1
l'assegno in questione- l'onere di allegazione e prova delle circostanze sopra evidenziate, la stessa si
è limitata ad argomentare che si era occupata in via esclusiva della famiglia e delle figlie, consentendo in tal modo al coniuge di potersi dedicare interamente al proprio lavoro ed alla propria carriera ( iniziata invero dal predetto già qualche anno prima del matrimonio avvenuto nel 2008, in quanto la sua iscrizione all'ordine professionale risale al 2002 ).
La predetta avrebbe dovuto invece dedurre e provare che lo squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi era stato determinato dalla scelta fatta nel corso della vita matrimoniale di dedicarsi alla famiglia e che tale scelta l'aveva indotta a rinunciare a realistiche occasioni ed incarichi professionali-reddituali che avrebbe dovuto compiutamente individuare.
Va a questo punto precisato che, non avendo la dedotto alcunchè in ordine a tali aspetti, non CP_1 gravava sul alcun onere di contestazione in ordine agli stessi e tantomeno all'eventuale Pt_1
“silenzio” di quest'ultimo poteva conseguire l'acquisizione pacifica delle suddette circostanze di fatto.
Tanto rilevato si deve ricordare sul punto che il principio di non contestazione, così come univocamente interpretato dalla giurisprudenza, opera nella misura in cui la circostanza da contestare sia allegata in maniera altrettanto specifica e puntuale e riguardi fatti storici individuati in modo espresso ( cfr Cass. n.21403/2022; n.35037/2021 e n. Cass.6172/2020).
Ebbene, ritiene questa Corte che la non abbia fornito tale prova essendosi limitata ad CP_1
affermare e documentare che i suoi introiti erano limitati, mentre avrebbe dovuto offrire concreti elementi probatori che riconducessero causalmente tali scarsi guadagni e la sua incapacità di garantirsi un mantenimento adeguato successivamente al divorzio, ai sacrifici ed alle rinunce lavorative conseguite alle attività familiari da lei svolte.
Prova questa che avrebbe dovuto essere tanto più puntuale e specifica e tale da permettere una concreta verifica del nesso causale tra l'impegno familiare e la crisi lavorativa, se si considera che la
è stata iscritta all'ordine professionale dal 2007 e sino al 2022 e che dal resoconto del reddito CP_1
professionale di avvocato dalla stessa allegato emerge che dal 2008 al 2021 la predetta aveva percepito redditi netti compresi tra euro 76,00 ( nel 2018 ) ad euro 3052,00 ( nel 2012 ), che vedono la cifra più alta dopo la nascita di entrambe le figlie per cui, in mancanza di ulteriori elementi non può affermarsi che sia stato l'impegno familiare (e non anche o soprattutto eventuali scelte personali
) ad indurla a non coltivare con assiduità la suddetta professione.
Orbene, alla luce di quanto sin qui evidenziato e dei principi richiamati, ritiene questa Corte, che non possa essere riconosciuto alla l'assegno divorzile con riferimento alla sua funzione CP_1
perequativo-compensativa, in quanto non si può prescindere a tal fine dalla prova della rinuncia da parte della stessa, nel corso della durata della vita matrimoniale, ad occasioni e prospettive professionali/reddituali ( cfr. Cass 4328/24 ).
Tanto rilevato si deve a questo punto valutare per completezza se l'assegno in questione possa essere giustificato da una esigenza strettamente assistenziale della , ricordando a tal proposito il CP_1
recente orientamento della Suprema Corte (cfr tra le altre Cass. ord. n. 9144/23, n. 10614/23 e n.
26520/24), in forza del quale in assenza della prova del nesso causale tra lo squilibrio patrimoniale esistente tra la situazione reddituale e patrimoniale degli ex coniugi ed il sacrificio del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, l'assegno divorzile potrebbe essere eventualmente giustificato da una esigenza (solo) assistenziale, nel caso in cui il coniuge più debole non avesse i mezzi sufficienti per una esistenza dignitosa e versasse in una situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.
Ancora, la Suprema Corte ( cfr.: Cass. n. 32354 2024 ) ha avuto modo di affermare che: “la funzione assistenziale dell'assegno valorizza la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente…”.
Orbene, è opinione di questa Corte che non sia ravvisabile in capo una esigenza di CP_1
natura strettamente assistenziale e ciò sulla scorta delle circostanze già evidenziate dalle quali emergono la sua situazione lavorativa e reddituale nonché la sua capacità di vivere autonomamente e dignitosamente.
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte deve essere pertanto accolto il gravame proposto dal con conseguente riforma della sentenza impugnata, per la parte in cui aveva riconosciuto Pt_1
l'assegno divorzile in favore della . CP_1
In ordine alle spese di lite, ritiene questa Corte che debba confermarsi anche in questa sede la disposta compensazione delle stesse e ciò in considerazione dell'esito complessivo di entrambi i gradi di giudizio con riferimento all'esito della pluralità di domande nello stesso formulate ed in specie - per quanto riguarda il presente grado di giudizio - alla soccombenza “virtuale” del con Pt_1
rifermento al primo motivo di gravame, desumibile dalle risultanze del percorso psicologico previsto in favore delle minori ( cfr in atti la relazione dei SS del Comune di BE e quella della psicologa psicoterapeuta che ha in carico la minore . Per_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minori – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la TE Controparte_1
sentenza n. 143/24 emessa dal Tribunale di BE, così provvede: accoglie l'appello principale e per l'effetto revoca l'assegno divorzile riconosciuto alla e CP_1
conferma nel resto la sentenza impugnata.
Spese compensate per il doppio grado.
Napoli, c.c. del 13.11.2024
Il Presidente est.
(dott.ssa Efisia Gaviano )