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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/03/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 354/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr. Manuela Velotti Consigliere
Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 354/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso da Avv. MERONI MARISA OLGA con domicilio eletto presso il suo studio in MILANO CORSO ITALIA 13
PARTE APPELLANTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso da Avv. PISANTI Controparte_1 P.IVA_2
AMEDEO con domicilio digitale a indirizzo PEC:
Email_1
PARTE APPELLATA
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RAVENNA N. 24/22
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del
15.10.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue
- Per l'appellante: “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adito, in integrale riforma della Sentenza impugnata, così giudicare: in via principale, nel merito: accertare e dichiarare che l' è debitrice Controparte_1
nei confronti di dei seguenti importi: Parte_1 € 63.239,17 per fatture impagate in linea capitale (doc. A); gli interessi di mora maturati e maturandi sul predetto importo, nella misura determinata dal D.
Lgs. n. 231/02, con decorrenza dalla data di gli ulteriori interessi anatocistici, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso monitorio nella misura determinata dall'art. 1284, comma quarto, c.c., sugli interessi che, a quella data, erano scaduti da almeno sei mesi;
€ 76.633,61 a titolo di interessi di mora portati dalle fatture denominate “Note Debito Interessi”
e maturati in conseguenza del ritardato pagamento, da parte dell' , di fatture ovviamente CP_1
diverse da quelle di cui si lamentava il mancato pagamento;
gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura determinata dall'art. 1284, comma quarto, c.c., maturati sugli interessi portati dalle Note Debito In-teressi, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso monitorio;
o dei diversi importi che saranno ritenuti in corso di causa, e conseguente-mente condannare
l' in persona del legale rap-presentante pro tempore, al relativo Controparte_1
pagamento in favore di Parte_1
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio, incluso rimborso spese
15%, oltre CPA e IVA come per legge.”
- Per l'appellato: “… richiamando per relationem le conclusioni già formulate nella comparsa di costituzione e risposta…” [“Voglia pertanto l'ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere:
1) dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla per tutti i motivi rappresentati;
Parte_1
2) rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) confermare la sentenza di primo grado;
4) condannare l'appellante al pagamento di spese e compensi legali di causa da assegnarsi nella misura prescritta dal d.m. 55/2014, aumentati del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1- bis) al sottoscritto procuratore antistatario con provvedimento munito di clausola di attribuzione.”] MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 24/22 del 18.1.2022 il Tribunale di Ravenna in accoglimento parziale di opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da (nel prosieguo Parte_1 Part anche solo nei confronti di (nel prosieguo anche solo , Controparte_1 Pt_2 previo accertamento del debito di quest'ultima pari ad € 47.705,19 ad esclusivo titolo di interessi e con esclusione dei crediti per sorte capitale azionati in monitorio, condannava a pagare la Pt_2 predetta somma unitamente agli interessi composti ex art. 1283 c.c. al saggio legale di cui al 1° comma dell'art. 1284 c.c.
Part aveva ottenuto il d.i. n. 1434/2018 in qualità di cessionaria di crediti di varie aziende farmaceutiche per forniture in favore di per i seguenti importi: Pt_2
- € 665.261,34 per sorte capitale sulla base di elenco di fatture (doc. 2 monitorio) corredato di estratto autentico scritture contabili, oltre a interessi come richiesti (moratori ex D. lgs. 231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura e anatocistici dal deposito del ricorso sugli interessi scaduti da almeno 6 mesi nella misura determinata dall'art. 1284/4° co. c.c. Part
- € 76.633,61 per note di debito emesse da per interessi "di mora" per ritardato pagamento su altre fatture pagate in ritardo da sulla base di altro elenco (doc. 4) corredato di estratto Pt_2 autentico scritture contabili, oltre ad ulteriori interessi "anatocistici" sempre nella misura determinata di cui al 4° co. dell'art. 1284 c.c., dal deposito del ricorso.
Cont AZ. opponendosi al decreto, aveva eccepito di non avere aderito alla cessione, che alcune fatture erano state pagate, che altre erano da stornare per note di credito delle cedenti, che altre non erano dovute perchè mai pervenute o rifiutate, che altre erano state contestate;
che l'importo per interessi non teneva conto dell'effettiva ricezione delle fatture con il sistema di interscambio (SdI) obbligatorio per la P.A. nè del termine di legge dalla ricezione della fattura ex D. Lgs. 192/2012, che gli interessi anatocistici non erano dovuti perché non convenuti per iscritto come prescritto per gli interessi ultralegali dal 3° comma dell' art. 1283 c.c.
2.
Il primo giudice disponeva CTU sulla ricostruzione del dare e avere tra le parti ed il consulente, Part partendo da un dato contabile di ("Si precisa anzitutto che ad oggi il credito in linea capitale si è ridotto ad € 307.930,97 (doc. 50)" nella 2a memoria 183 c.p.c.) analizzava una ad una le posizioni ancora aperte e classificava le relative fatture come segue:
a) fatture stornate a seguito dell'emissione di note di credito da parte dei fornitori b) fatture contestate con documentazione a supporto delle contestazioni c) fatture pagate prima del d.i.
d) fatture pagate dopo il d.i.
e) fatture non pervenute a ASL
f) fatture ancora aperte per poi riscontrare, quanto al debito per fatture impagate (sorte capitale), un importo a credito di di € 19.943,35 per eccedenza di note di credito rispetto alle fatture. Pt_2 Quanto, invece, alla pretesa per interessi il CTU distingueva tra
- interessi per ritardato pagamento di fatture non azionate con il d.i. (le note di debito)
- interessi moratori sulle fatture azionate con il d.i. e pagate in ritardo prima o dopo il d.i. (lett. c) e d) della superiore classificazione)
Sui primi, tenuto conto che tra la data fattura e la data del suo ricevimento con il SdI intercorreva un divario temporale, formulava 4 ipotesi di conteggio degli interessi moratori traslando in avanti rispetto alla data fattura il dies a quo del computo degli interessi, in particolare incentrando la prima ipotesi sul ritardo medio di gg. 46,83 riscontrato con verifica a campione delle fatture.
3.
Per quanto di interesse ai fini del presente appello, con la sentenza gravata il primo giudice, facendo Part propri i conteggi del CTU, negava che residuassero importi dovuti a per sorte capitale di fatture impagate, residuando anzi a favore dell'opponente una posizione di controcredito pari ad € 19.943,35.
Quanto alla pretesa per interessi moratori come da note di debito, il primo giudice avallava “anche alla luce del disposto ex art. 1226 c.c.” la metodologia di calcolo proposta dal CTU con la prima simulazione, riscontrando il sostanziale accordo tra le parti in ordine alla metodologia adottata dal
CTU.
Quanto alla pretesa per interessi anatocistici, ne riconosceva la debenza sulle sole fatture sulle quali il CTU aveva già riconosciuto dovuti gli interessi moratori (classificazioni c) e d) del CTU) al saggio legale di cui al 1° co. dell'art. 1284 c.c.
4.
Part Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 21.2.2022, appellava la sentenza innanzi a questa Corte senza specifica formulazione di motivi, denunciando genericamente “violazione di legge” e chiedendo accertarsi una residua debenza in linea capitale di € 63.239,17, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 e oltre gli ulteriori interessi anatocistici al tasso di cui al 4° co. dell'art. 1284 c.c.; oltre a ciò, rinnovava le precedenti richieste per interessi di mora portati dalle note di debito e gli ulteriori interessi anatocistici nella misura determinata dall'art. 1284/4° co. c.c.
Ritualmente costituita parte appellata eccepiva l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. avendo l'appellante omesso una esaustiva parte argomentativa a confutazione delle ragioni addotte dal primo giudice e per essere le doglianze svolte del tutto generiche;
nel merito chiedeva il rigetto del gravame in quanto infondato.
5.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 c.p.c. l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cassazione civile, sez. II, 21/06/2023, n. 17709, conf. Cassazione civile, sez. II, 25/01/2023, n. 2320).
In altri termini, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi si concretino nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui la decisione impugnata è errata, le quali, devono considerare le ragioni che la sorreggono, e da esse non possono prescindere, dovendosi, diversamente, il motivo considerarsi nullo (cfr. Cassazione civile, sez. III, 28/06/2023, n. 18474).
Nella fattispecie, rileva la Corte che nella “indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge” non sono individuabili motivi specifici di censura né una critica sufficientemente specifica alla decisione impugnata, se non nei limiti più oltre esplicitati.
In particolare, reputa la Corte che non sia sufficientemente specifica la doglianza relativa al mancato riconoscimento di importi per sorte capitale, tenuto conto che non sono esplicitate le ragioni per le quali la decisione sarebbe errata ovvero sarebbero errate le valutazioni del CTU fatte proprie dal primo giudice: non sostiene l'appellante che il CTU abbia errato nello scomputare dalla pretesa residua dichiarata dalla stessa appellante in € 307.930,97 gli importi delle fatture come classificate
(stornate, contestate, pagate prima il decreto ingiuntivo, pagate dopo ecc.) o che il CTU abbia errato nel conteggio effettuato, limitandosi ad affermare che “Francamente non è dato comprendere come, pur accogliendo tutte le prospettazioni del CTU [ndr che dunque non contesta, né nel metodo né nel Part risultato] si possa giungere ad affermare non soltanto che a nulla sia dovuto a titolo di fatture impagate, ma persino residui un contro credito a favore dell' per € 19.945,352” ed inoltre, CP_1 errando, che “nel giudizio di primo grado l' non ha sollevato eccezioni di pagamento, di CP_1 prescrizione, di inadempimento ecc.”, essendo ben noto a parte appellante che nel corso della complessa e articolata CTU ha invece prospettato una quantità di obiezioni alla debenza delle Pt_2 fatture azionate in monitorio, che sono state condivise e fatte proprie dal CTU nel pieno e collaborativo contraddittorio con i CCTTPP.
Part E' invece vero che “istituto specializzato nella gestione e nello smobilizzo del credito verso pubbliche le amministrazioni e le strutture, anche convenzionate, del Servizio Sanitario Nazionale”, ha acquistato una enorme quantità di crediti insoluti da diversi fornitori di e ha agito in Pt_2 monitorio senza alcuna verifica preventiva della esistenza e attualità dei crediti ceduti, salvo poi ridurre la pretesa in sede di giudizio di opposizione sulla base dei rilievi del debitore ceduto.
Ad ogni modo non è censurabile il rigetto di pretese per sorte capitale senza adeguata confutazione del metodo seguito dal CTU e delle ragioni poste dal primo giudice a fondamento del decisum sul punto.
La ulteriore pretesa di € 64.329,17 inoltre è inammissibile perché nuova, fondata su documento (elenco fatture doc. A) a sua volta inammissibile ex art. 345/3° co. c.p.c., di cui non è esplicitata la benchè minima correlazione con la documentazione del primo grado e con le risultanze della CTU che, ancora una volta, non appare adeguatamente censurata.
Per altro verso è evidente che enunciare come “parti della sentenza che si intende appellare” l'intera motivazione del primo giudice sul merito (come fatto dall'appellante alle pagg. da 14 a 21 dell'atto di appello) non assolve alla finalità di specificità dell'art. 342 c.p.c. ratione temporis vigente laddove prescriveva a pena di inammissibilità l'obbligo di indicare le parti del provvedimento che si intende appellare, ed anzi appare platealmente elusivo del disposto normativo.
Parimenti privo di adeguata e sufficiente specificità è la critica dell'appellante circa le valutazioni e conclusioni del CTU sul credito per interessi moratori, di cui reitera la domanda originaria di € 76.633,61 limitandosi a definire “inaccettabile” la metodologia a campione adottata dal CTU e fatta propria dal primo giudice (secondo l'ipotesi 1) senza minimamente enunciare dove starebbe l'errore metodologico o quale sarebbe il diverso dies a quo dal quale computare il ritardo nel pagamento, tenuto conto che non può esservi ritardo nell' adempimento se non da quando la fattura viene ricevuta dal destinatario e che in regime di fatturazione elettronica il ricevimento della fattura deve avvenire mediante lo SdI con fisiologico lasso temporale, non assimilabile a ritardo imputabile al debitore, tra l'emissione della fattura e il suo ricevimento.
Anche la censura concernente l'anatocismo appare priva di sufficiente specificità, limitandosi l'appellante a enunciare che nel trattare la questione del tasso da applicarsi all'anatocismo il primo giudice avrebbe erroneamente richiamato Cass. Sez. Un. 9653/2001, non pertinente alla questione medesima, senza invero analizzare le ragioni del deciso.
Ad ogni modo, la Corte reputa ogni rilievo sul punto infondato.
Si duole l'appellante che sul debito per interessi di mora, quantificato dal primo giudice in € 47.705,19 facendo proprie le conclusioni del CTU sulla base della ipotesi 1 di calcolo, sia stato riconosciuto l'anatocismo al tasso di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. anziché al tasso di cui al 4° co. della disposizione.
La Corte reputa infondato ogni rilievo sul punto con motivazione additiva come di seguito.
Gli interessi anatocistici sono dovuti alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 1283 c.c.
Art. 1283 c.c. “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”. La disciplina di cui all'art. 1283 c.c. prevede, pertanto, che gli interessi già maturati possano produrre interessi soltanto sulla base di una convenzione posteriore alla loro scadenza, purché si tratti di interessi maturati per almeno sei mesi. Diversamente, è necessario che gli interessi sugli interessi siano richiesti in modo espresso con la domanda giudiziale, proposta dopo che gli interessi scaduti abbiano maturato la loro idoneità a produrne altri. In mancanza, quindi, di una convenzione successiva alla scadenza che determini un tasso diverso, gli interessi sugli interessi scaduti, chiesti dalla domanda giudiziale, sono dovuti esclusivamente nella misura legale (cfr. Cassazione civile, sez. III, 19/05/2010, n. 12276).
Detta misura legale deve confermarsi, a parere della Corte, nel tasso di cui al 1° co. dell'art. 1284 c.c.
Invero, l'art. 1284 c.c. si riferisce al tasso degli interessi legali che prevede al 1° co. nella misura del 5% annuo salvo il meccanismo di aggiornamento periodico ad opera del Ministero del Tesoro (in ultimo con D.M. 10.12.2024 il saggio è stato determinato nel 2% con decorrenza dal 1.1.2025) e al
4° co. (con aggiunta introdotta nel 2014) nella misura parificata ai cd. interessi commerciali ex D. Lgs. 231/2002 “dal momento in cui è proposta domanda giudiziale”.
Ciò comporta che gli interessi dovuti sulle obbligazioni pecuniarie ai sensi dell'art. 1282 c.c. si calcolano al diverso tasso previsto dal 1° co. o dal 4° co. dell'art. 1284 c.c. a seconda che siano maturati nella fase stragiudiziale o giudiziale, con diversa decorrenza: dalla esigibilità della relativa obbligazione pecuniaria o dalla proposizione della domanda giudiziale.
Ma gli interessi sugli interessi, cioè l'anatocismo, consistono in un quid pluris che è dovuto alle condizioni poste dall'art. 1283 c.c., nel quale la proposizione della domanda giudiziale costituisce di per sé uno dei presupposti per la liceità dell'anatocismo; non deve cioè ingannare il riferimento del 4° co. dell'art. 1284 c.c. alla proposizione della domanda giudiziale per operarsi un indebita analogia tra le due disposizioni perché nella seconda – il 1284/4° co. c.c. – la proposizione della domanda giudiziale non è che il dies a quo del calcolo del cd. super-interesse legale;
le due obbligazioni, per altro verso, sono ontologicamente diverse: l'anatocismo è semmai un accessorio dell'obbligazione di interessi ma non consiste in obbligazione di interessi;
è cioè, ove lecito, una obbligazione ulteriore e diversa da quella degli interessi legali ed è dovuta nella ricorrenza dei presupposti dell'art. 1283 c.c.; come tale va parametrata, quanto al tasso, alla regola del saggio legale ordinario di cui al 1° co. dell'art. 1284 c.c. e non alla diversa misura di cui al 4° co.
Va dunque confermato che sono dovuti, sull'importo per interessi moratori già accertato dal primo giudice, gli ulteriori interessi ex art. 1283 c.c. al tasso di cui al 1° co. dell'art 1284 c.c. con le decorrenze già specificate in primo grado, sulle quali non vi è stato alcun rilievo.
6.
In ultimo l'appellante si duole, con l'unico motivo specificamente enunciato, della statuizione sulle spese del primo grado, che il primo giudice ha integralmente compensato fra le parti. Il motivo è infondato: è evidente che stante la reciproca soccombenza (che l'appellante non contesta) ricorrevano gli estremi ex art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese del giudizio di opposizione, che il primo giudice ha apprezzato integrale con valutazione che va esente da censure in questa sede, tenendo conto dell'excursus del procedimento, particolarmente complesso sotto il profilo della Part verifica della debenza delle pretese creditorie a causa del modus operandi di nell'agire in giudizio, come sopra descritto.
7.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 52.000 a € 260.000) oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit. e con distrazione a favore del procuratore antistatario di che ne ha fatto richiesta. Pt_2
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...] nei confronti di con atto di Parte_1 Controparte_1 appello notificato in data 21.2.2022, così provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA integralmente la sentenza impugnata n. 24/22 del Tribunale di
Ravenna pubblicata in data18.1.2022
CONDANNA n persona del l.r.p.t. al rimborso in favore di Controparte_2
in persona del l.r.p.t. delle spese del grado di appello, che Controparte_1 liquida in € 14.317,00 per compenso di avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 25.2.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr. Manuela Velotti Consigliere
Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 354/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso da Avv. MERONI MARISA OLGA con domicilio eletto presso il suo studio in MILANO CORSO ITALIA 13
PARTE APPELLANTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso da Avv. PISANTI Controparte_1 P.IVA_2
AMEDEO con domicilio digitale a indirizzo PEC:
Email_1
PARTE APPELLATA
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RAVENNA N. 24/22
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del
15.10.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue
- Per l'appellante: “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adito, in integrale riforma della Sentenza impugnata, così giudicare: in via principale, nel merito: accertare e dichiarare che l' è debitrice Controparte_1
nei confronti di dei seguenti importi: Parte_1 € 63.239,17 per fatture impagate in linea capitale (doc. A); gli interessi di mora maturati e maturandi sul predetto importo, nella misura determinata dal D.
Lgs. n. 231/02, con decorrenza dalla data di gli ulteriori interessi anatocistici, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso monitorio nella misura determinata dall'art. 1284, comma quarto, c.c., sugli interessi che, a quella data, erano scaduti da almeno sei mesi;
€ 76.633,61 a titolo di interessi di mora portati dalle fatture denominate “Note Debito Interessi”
e maturati in conseguenza del ritardato pagamento, da parte dell' , di fatture ovviamente CP_1
diverse da quelle di cui si lamentava il mancato pagamento;
gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura determinata dall'art. 1284, comma quarto, c.c., maturati sugli interessi portati dalle Note Debito In-teressi, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso monitorio;
o dei diversi importi che saranno ritenuti in corso di causa, e conseguente-mente condannare
l' in persona del legale rap-presentante pro tempore, al relativo Controparte_1
pagamento in favore di Parte_1
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio, incluso rimborso spese
15%, oltre CPA e IVA come per legge.”
- Per l'appellato: “… richiamando per relationem le conclusioni già formulate nella comparsa di costituzione e risposta…” [“Voglia pertanto l'ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere:
1) dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla per tutti i motivi rappresentati;
Parte_1
2) rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) confermare la sentenza di primo grado;
4) condannare l'appellante al pagamento di spese e compensi legali di causa da assegnarsi nella misura prescritta dal d.m. 55/2014, aumentati del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1- bis) al sottoscritto procuratore antistatario con provvedimento munito di clausola di attribuzione.”] MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 24/22 del 18.1.2022 il Tribunale di Ravenna in accoglimento parziale di opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da (nel prosieguo Parte_1 Part anche solo nei confronti di (nel prosieguo anche solo , Controparte_1 Pt_2 previo accertamento del debito di quest'ultima pari ad € 47.705,19 ad esclusivo titolo di interessi e con esclusione dei crediti per sorte capitale azionati in monitorio, condannava a pagare la Pt_2 predetta somma unitamente agli interessi composti ex art. 1283 c.c. al saggio legale di cui al 1° comma dell'art. 1284 c.c.
Part aveva ottenuto il d.i. n. 1434/2018 in qualità di cessionaria di crediti di varie aziende farmaceutiche per forniture in favore di per i seguenti importi: Pt_2
- € 665.261,34 per sorte capitale sulla base di elenco di fatture (doc. 2 monitorio) corredato di estratto autentico scritture contabili, oltre a interessi come richiesti (moratori ex D. lgs. 231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura e anatocistici dal deposito del ricorso sugli interessi scaduti da almeno 6 mesi nella misura determinata dall'art. 1284/4° co. c.c. Part
- € 76.633,61 per note di debito emesse da per interessi "di mora" per ritardato pagamento su altre fatture pagate in ritardo da sulla base di altro elenco (doc. 4) corredato di estratto Pt_2 autentico scritture contabili, oltre ad ulteriori interessi "anatocistici" sempre nella misura determinata di cui al 4° co. dell'art. 1284 c.c., dal deposito del ricorso.
Cont AZ. opponendosi al decreto, aveva eccepito di non avere aderito alla cessione, che alcune fatture erano state pagate, che altre erano da stornare per note di credito delle cedenti, che altre non erano dovute perchè mai pervenute o rifiutate, che altre erano state contestate;
che l'importo per interessi non teneva conto dell'effettiva ricezione delle fatture con il sistema di interscambio (SdI) obbligatorio per la P.A. nè del termine di legge dalla ricezione della fattura ex D. Lgs. 192/2012, che gli interessi anatocistici non erano dovuti perché non convenuti per iscritto come prescritto per gli interessi ultralegali dal 3° comma dell' art. 1283 c.c.
2.
Il primo giudice disponeva CTU sulla ricostruzione del dare e avere tra le parti ed il consulente, Part partendo da un dato contabile di ("Si precisa anzitutto che ad oggi il credito in linea capitale si è ridotto ad € 307.930,97 (doc. 50)" nella 2a memoria 183 c.p.c.) analizzava una ad una le posizioni ancora aperte e classificava le relative fatture come segue:
a) fatture stornate a seguito dell'emissione di note di credito da parte dei fornitori b) fatture contestate con documentazione a supporto delle contestazioni c) fatture pagate prima del d.i.
d) fatture pagate dopo il d.i.
e) fatture non pervenute a ASL
f) fatture ancora aperte per poi riscontrare, quanto al debito per fatture impagate (sorte capitale), un importo a credito di di € 19.943,35 per eccedenza di note di credito rispetto alle fatture. Pt_2 Quanto, invece, alla pretesa per interessi il CTU distingueva tra
- interessi per ritardato pagamento di fatture non azionate con il d.i. (le note di debito)
- interessi moratori sulle fatture azionate con il d.i. e pagate in ritardo prima o dopo il d.i. (lett. c) e d) della superiore classificazione)
Sui primi, tenuto conto che tra la data fattura e la data del suo ricevimento con il SdI intercorreva un divario temporale, formulava 4 ipotesi di conteggio degli interessi moratori traslando in avanti rispetto alla data fattura il dies a quo del computo degli interessi, in particolare incentrando la prima ipotesi sul ritardo medio di gg. 46,83 riscontrato con verifica a campione delle fatture.
3.
Per quanto di interesse ai fini del presente appello, con la sentenza gravata il primo giudice, facendo Part propri i conteggi del CTU, negava che residuassero importi dovuti a per sorte capitale di fatture impagate, residuando anzi a favore dell'opponente una posizione di controcredito pari ad € 19.943,35.
Quanto alla pretesa per interessi moratori come da note di debito, il primo giudice avallava “anche alla luce del disposto ex art. 1226 c.c.” la metodologia di calcolo proposta dal CTU con la prima simulazione, riscontrando il sostanziale accordo tra le parti in ordine alla metodologia adottata dal
CTU.
Quanto alla pretesa per interessi anatocistici, ne riconosceva la debenza sulle sole fatture sulle quali il CTU aveva già riconosciuto dovuti gli interessi moratori (classificazioni c) e d) del CTU) al saggio legale di cui al 1° co. dell'art. 1284 c.c.
4.
Part Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 21.2.2022, appellava la sentenza innanzi a questa Corte senza specifica formulazione di motivi, denunciando genericamente “violazione di legge” e chiedendo accertarsi una residua debenza in linea capitale di € 63.239,17, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 e oltre gli ulteriori interessi anatocistici al tasso di cui al 4° co. dell'art. 1284 c.c.; oltre a ciò, rinnovava le precedenti richieste per interessi di mora portati dalle note di debito e gli ulteriori interessi anatocistici nella misura determinata dall'art. 1284/4° co. c.c.
Ritualmente costituita parte appellata eccepiva l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. avendo l'appellante omesso una esaustiva parte argomentativa a confutazione delle ragioni addotte dal primo giudice e per essere le doglianze svolte del tutto generiche;
nel merito chiedeva il rigetto del gravame in quanto infondato.
5.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 c.p.c. l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cassazione civile, sez. II, 21/06/2023, n. 17709, conf. Cassazione civile, sez. II, 25/01/2023, n. 2320).
In altri termini, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi si concretino nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui la decisione impugnata è errata, le quali, devono considerare le ragioni che la sorreggono, e da esse non possono prescindere, dovendosi, diversamente, il motivo considerarsi nullo (cfr. Cassazione civile, sez. III, 28/06/2023, n. 18474).
Nella fattispecie, rileva la Corte che nella “indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge” non sono individuabili motivi specifici di censura né una critica sufficientemente specifica alla decisione impugnata, se non nei limiti più oltre esplicitati.
In particolare, reputa la Corte che non sia sufficientemente specifica la doglianza relativa al mancato riconoscimento di importi per sorte capitale, tenuto conto che non sono esplicitate le ragioni per le quali la decisione sarebbe errata ovvero sarebbero errate le valutazioni del CTU fatte proprie dal primo giudice: non sostiene l'appellante che il CTU abbia errato nello scomputare dalla pretesa residua dichiarata dalla stessa appellante in € 307.930,97 gli importi delle fatture come classificate
(stornate, contestate, pagate prima il decreto ingiuntivo, pagate dopo ecc.) o che il CTU abbia errato nel conteggio effettuato, limitandosi ad affermare che “Francamente non è dato comprendere come, pur accogliendo tutte le prospettazioni del CTU [ndr che dunque non contesta, né nel metodo né nel Part risultato] si possa giungere ad affermare non soltanto che a nulla sia dovuto a titolo di fatture impagate, ma persino residui un contro credito a favore dell' per € 19.945,352” ed inoltre, CP_1 errando, che “nel giudizio di primo grado l' non ha sollevato eccezioni di pagamento, di CP_1 prescrizione, di inadempimento ecc.”, essendo ben noto a parte appellante che nel corso della complessa e articolata CTU ha invece prospettato una quantità di obiezioni alla debenza delle Pt_2 fatture azionate in monitorio, che sono state condivise e fatte proprie dal CTU nel pieno e collaborativo contraddittorio con i CCTTPP.
Part E' invece vero che “istituto specializzato nella gestione e nello smobilizzo del credito verso pubbliche le amministrazioni e le strutture, anche convenzionate, del Servizio Sanitario Nazionale”, ha acquistato una enorme quantità di crediti insoluti da diversi fornitori di e ha agito in Pt_2 monitorio senza alcuna verifica preventiva della esistenza e attualità dei crediti ceduti, salvo poi ridurre la pretesa in sede di giudizio di opposizione sulla base dei rilievi del debitore ceduto.
Ad ogni modo non è censurabile il rigetto di pretese per sorte capitale senza adeguata confutazione del metodo seguito dal CTU e delle ragioni poste dal primo giudice a fondamento del decisum sul punto.
La ulteriore pretesa di € 64.329,17 inoltre è inammissibile perché nuova, fondata su documento (elenco fatture doc. A) a sua volta inammissibile ex art. 345/3° co. c.p.c., di cui non è esplicitata la benchè minima correlazione con la documentazione del primo grado e con le risultanze della CTU che, ancora una volta, non appare adeguatamente censurata.
Per altro verso è evidente che enunciare come “parti della sentenza che si intende appellare” l'intera motivazione del primo giudice sul merito (come fatto dall'appellante alle pagg. da 14 a 21 dell'atto di appello) non assolve alla finalità di specificità dell'art. 342 c.p.c. ratione temporis vigente laddove prescriveva a pena di inammissibilità l'obbligo di indicare le parti del provvedimento che si intende appellare, ed anzi appare platealmente elusivo del disposto normativo.
Parimenti privo di adeguata e sufficiente specificità è la critica dell'appellante circa le valutazioni e conclusioni del CTU sul credito per interessi moratori, di cui reitera la domanda originaria di € 76.633,61 limitandosi a definire “inaccettabile” la metodologia a campione adottata dal CTU e fatta propria dal primo giudice (secondo l'ipotesi 1) senza minimamente enunciare dove starebbe l'errore metodologico o quale sarebbe il diverso dies a quo dal quale computare il ritardo nel pagamento, tenuto conto che non può esservi ritardo nell' adempimento se non da quando la fattura viene ricevuta dal destinatario e che in regime di fatturazione elettronica il ricevimento della fattura deve avvenire mediante lo SdI con fisiologico lasso temporale, non assimilabile a ritardo imputabile al debitore, tra l'emissione della fattura e il suo ricevimento.
Anche la censura concernente l'anatocismo appare priva di sufficiente specificità, limitandosi l'appellante a enunciare che nel trattare la questione del tasso da applicarsi all'anatocismo il primo giudice avrebbe erroneamente richiamato Cass. Sez. Un. 9653/2001, non pertinente alla questione medesima, senza invero analizzare le ragioni del deciso.
Ad ogni modo, la Corte reputa ogni rilievo sul punto infondato.
Si duole l'appellante che sul debito per interessi di mora, quantificato dal primo giudice in € 47.705,19 facendo proprie le conclusioni del CTU sulla base della ipotesi 1 di calcolo, sia stato riconosciuto l'anatocismo al tasso di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. anziché al tasso di cui al 4° co. della disposizione.
La Corte reputa infondato ogni rilievo sul punto con motivazione additiva come di seguito.
Gli interessi anatocistici sono dovuti alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 1283 c.c.
Art. 1283 c.c. “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”. La disciplina di cui all'art. 1283 c.c. prevede, pertanto, che gli interessi già maturati possano produrre interessi soltanto sulla base di una convenzione posteriore alla loro scadenza, purché si tratti di interessi maturati per almeno sei mesi. Diversamente, è necessario che gli interessi sugli interessi siano richiesti in modo espresso con la domanda giudiziale, proposta dopo che gli interessi scaduti abbiano maturato la loro idoneità a produrne altri. In mancanza, quindi, di una convenzione successiva alla scadenza che determini un tasso diverso, gli interessi sugli interessi scaduti, chiesti dalla domanda giudiziale, sono dovuti esclusivamente nella misura legale (cfr. Cassazione civile, sez. III, 19/05/2010, n. 12276).
Detta misura legale deve confermarsi, a parere della Corte, nel tasso di cui al 1° co. dell'art. 1284 c.c.
Invero, l'art. 1284 c.c. si riferisce al tasso degli interessi legali che prevede al 1° co. nella misura del 5% annuo salvo il meccanismo di aggiornamento periodico ad opera del Ministero del Tesoro (in ultimo con D.M. 10.12.2024 il saggio è stato determinato nel 2% con decorrenza dal 1.1.2025) e al
4° co. (con aggiunta introdotta nel 2014) nella misura parificata ai cd. interessi commerciali ex D. Lgs. 231/2002 “dal momento in cui è proposta domanda giudiziale”.
Ciò comporta che gli interessi dovuti sulle obbligazioni pecuniarie ai sensi dell'art. 1282 c.c. si calcolano al diverso tasso previsto dal 1° co. o dal 4° co. dell'art. 1284 c.c. a seconda che siano maturati nella fase stragiudiziale o giudiziale, con diversa decorrenza: dalla esigibilità della relativa obbligazione pecuniaria o dalla proposizione della domanda giudiziale.
Ma gli interessi sugli interessi, cioè l'anatocismo, consistono in un quid pluris che è dovuto alle condizioni poste dall'art. 1283 c.c., nel quale la proposizione della domanda giudiziale costituisce di per sé uno dei presupposti per la liceità dell'anatocismo; non deve cioè ingannare il riferimento del 4° co. dell'art. 1284 c.c. alla proposizione della domanda giudiziale per operarsi un indebita analogia tra le due disposizioni perché nella seconda – il 1284/4° co. c.c. – la proposizione della domanda giudiziale non è che il dies a quo del calcolo del cd. super-interesse legale;
le due obbligazioni, per altro verso, sono ontologicamente diverse: l'anatocismo è semmai un accessorio dell'obbligazione di interessi ma non consiste in obbligazione di interessi;
è cioè, ove lecito, una obbligazione ulteriore e diversa da quella degli interessi legali ed è dovuta nella ricorrenza dei presupposti dell'art. 1283 c.c.; come tale va parametrata, quanto al tasso, alla regola del saggio legale ordinario di cui al 1° co. dell'art. 1284 c.c. e non alla diversa misura di cui al 4° co.
Va dunque confermato che sono dovuti, sull'importo per interessi moratori già accertato dal primo giudice, gli ulteriori interessi ex art. 1283 c.c. al tasso di cui al 1° co. dell'art 1284 c.c. con le decorrenze già specificate in primo grado, sulle quali non vi è stato alcun rilievo.
6.
In ultimo l'appellante si duole, con l'unico motivo specificamente enunciato, della statuizione sulle spese del primo grado, che il primo giudice ha integralmente compensato fra le parti. Il motivo è infondato: è evidente che stante la reciproca soccombenza (che l'appellante non contesta) ricorrevano gli estremi ex art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese del giudizio di opposizione, che il primo giudice ha apprezzato integrale con valutazione che va esente da censure in questa sede, tenendo conto dell'excursus del procedimento, particolarmente complesso sotto il profilo della Part verifica della debenza delle pretese creditorie a causa del modus operandi di nell'agire in giudizio, come sopra descritto.
7.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 52.000 a € 260.000) oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit. e con distrazione a favore del procuratore antistatario di che ne ha fatto richiesta. Pt_2
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...] nei confronti di con atto di Parte_1 Controparte_1 appello notificato in data 21.2.2022, così provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA integralmente la sentenza impugnata n. 24/22 del Tribunale di
Ravenna pubblicata in data18.1.2022
CONDANNA n persona del l.r.p.t. al rimborso in favore di Controparte_2
in persona del l.r.p.t. delle spese del grado di appello, che Controparte_1 liquida in € 14.317,00 per compenso di avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 25.2.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina