Ordinanza cautelare 26 novembre 2018
Sentenza 14 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 14/12/2023, n. 3736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 3736 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/12/2023
N. 03736/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02142/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2142 del 2018, proposto dalla società Cerf s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Scimeca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della società Agri Consulting di Giovanni di Cristina e C. s.n.c., non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- della nota n. 55967 del 3 agosto 18 dell’intimato Assessorato, di conclusione negativa del procedimento di riserva finanziaria ai sensi della L.R. n. 10 del 1991 nell’ambito del PO FSE Sicilia 2014-2020 – Avviso 2/2018;
- degli “ Esiti istruttori al 06/09/2018 Avviso 2/18 Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa ” del 6 settembre 2018;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’intimato Assessorato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2023 il dott. RI Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato la società ricorrente è insorta avverso la nota n. 55967 del 3 agosto 2018, con la quale l'amministrazione regionale non ha accolto la sua richiesta di riserva di euro 79.796,00 nell'ambito dell'avviso 2/2018 per la " Costituzione del catalogo regionale dell'offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia ".
L'impugnato provvedimento è stato così motivato: " Non è stato caricato a sistema l'Allegato 2 AR TI e AL LU in violazione di quanto previsto dalll'art. 9.3 punto 2 dell'Avviso 2/2018 ".
La menzionata disposizione dell'avviso in parola prevede in particolare che l'organismo di formazione " acquisisce e carica a sistema la Domanda di preiscrizione ai percorsi formativi del Catalogo dell'Offerta Formativa (Allegato 2) sottoscritta dal candidato ".
1.1. Parte ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- di aver presentato domanda di partecipazione al bando di selezione relativo al catalogo regionale dell'offerta formativa di cui al menzionato avviso n. 2/2018;
- che, per mero errore materiale, ha caricato in modo incompleto le domande di pre-iscrizione delle succitate candidate nel sistema informatico, per le quali "sono saltate alcune pagine " ;
- che, per tale ragione, l'intimata amministrazione ha rigettato la predetta domanda.
1.2. La società ricorrente ha contestato il provvedimento impugnato sulla scorta di due motivi di ricorso.
1.2.1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato " Violazione dell'art. 9.3 punto 2 dell'Avviso 2/18 in combinato disposto con l'art. 11 bis L.R. 10/91 e 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e sviamento nonché sotto vari profili ", parte ricorrente ha contestato il mancato esperimento del soccorso istruttorio da parte dell'intimata amministrazione.
1.2.2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato " Violazione dell'art. 9.2 punto 3 dell'Avviso 2/2018. Eccesso di potere Violazione del principio di leale collaborazione, di proporzionalità e di partecipazione ", parte ricorrente ha contestato l'illegittimità del provvedimento in quanto sproporzionato.
2. Il 16 novembre 2018 si è costituita l'intimata amministrazione, con atto di mera forma.
3. Con ordinanza cautelare n. 1120 del 26 novembre 2018 è stata rigettata l'istanza di misure cautelari di parte ricorrente.
4. Il 16 ottobre 2019 uno degli originari procuratori di parte ricorrente ha comunicato la rinuncia al mandato.
5. Con memoria del 10 ottobre 2023 la resistente amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso.
6. All'udienza pubblica del 4 dicembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il presente ricorso verte sul provvedimento con il quale la resistente amministrazione non ha accolto la richiesta di riserva di euro 79.796,00 di parte ricorrente nell'ambito dell'avviso 2/2018 per la " Costituzione del catalogo regionale dell'offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia ", in ragione del fatto che la ricorrente non ha caricato a sistema la domanda di preiscrizione di due candidate ai percorsi formativi del catalogo dell'offerta formativa.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, alla luce delle seguenti considerazioni.
2.1. Vanno anzitutto chiariti i termini della procedura di cui all'avviso n. 2/2018.
L'avviso in parola reca le indicazioni per la costituzione di un Catalogo regionale dell'offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia.
Possono presentare domanda di iscrizione al suddetto catalogo i soggetti con sede operativa in Sicilia accreditati alla macro-tipologia D - " Formazione continua e permanente ", ai sensi del Regolamento di accreditamento 2015, o, in alternativa, che abbiano presentato istanza di accreditamento per la medesima macro-tipologia, prima della presentazione della domanda di iscrizione al Catalogo a valere sull'Avviso (cfr. art. 3 dell'avviso).
L'art. 4 dell'avviso divide i destinatari dei percorsi in due sezioni: la sezione A, concernente persone in cerca di prima occupazione e disoccupati (che è quella per cui è causa), e la sezione B, concernente persone in esecuzione di pena.
Tra le caratteristiche necessarie dei percorsi formativi del catalogo vi è la previsione di un numero minimo di allievi, non inferiori a 15 per singolo corso o edizione (cfr. art. 5 dell'avviso).
Con specifico riguardo alla questione oggetto della presente controversia, vale a dire il rigetto della richiesta di riserva, l'art. 9.3 dell'avviso dispone che " Per la Sezione A, l'organismo di formazione può richiedere, anche prima della scadenza del bando di selezione, per mezzo del sistema informatico, di riservare le risorse di una singola edizione corsuale al raggiungimento di un numero minimo di 15 candidati con requisiti di partecipazione verificati secondo quanto previsto al precedente punto 2 ". Il precedente punto 2 dell'art. 9 dell'avviso n. 2/2018 impone di caricare la domanda di preiscrizione ai percorsi formativi, debitamente sottoscritta dal candidato.
L'avvenuta riserva viene comunicata nel rispetto dell'ordine di richiesta (cfr. art. 9.3 dell'avviso).
2.2. In sintesi, il sistema delineato dall'avviso in parola è " una procedura concorsuale automatica (c.d. a sportello) nel rispetto del principio della par conditio tra i concorrenti, che, posto un termine d'inizio per la presentazione delle istanze di contributo, prevede la trattazione delle stesse in ordine cronologico, sino ad esaurimento delle risorse " (C.G.A.R.S., sez. giurisd., ordinanza n. 438 del 22 maggio 2020).
In tale procedura è fondamentale che vi siano almeno n. 15 candidati preiscritti per ogni singolo corso.
Al di sotto dei 15 partecipanti, infatti, non è erogata alcuna sovvenzione.
2.3. Ciò posto, va rammentato che nelle procedure a sportello non è ammesso il soccorso istruttorio.
In una procedura a sportello è centrale, infatti, l'ordine cronologico della presentazione delle domande. Domande che devono essere necessariamente complete in ogni loro elemento.
Ove, invece, si consentisse ai concorrenti l'integrazione di atti non depositati e richiesti a pena di esclusione, si finirebbe per svilire proprio il principio di fondo della selezione incentrato sul criterio della procedura a sportello che, appunto, premia, a parità di condizioni , le candidature secondo un criterio cronologico (TAR Lazio, sez. V, 8 agosto 2022, n. 11087 e giurisprudenza ivi richiamata; cfr., altresì, TAR Campania, sez. III, 6 marzo 2023, n. 1448).
2.4. Nel caso di specie è indubbio che il mancato caricamento integrale delle domande di preiscrizione delle succitate candidate abbia inficiato irrimediabilmente la corretta presentazione dell'istanza di parte ricorrente, la quale - per le ragioni viste - non avrebbe potuto essere in alcun modo " recuperata " tramite il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio.
2.5. Da ciò discende il rigetto di entrambi i motivi di ricorso:
- il primo non può infatti trovare accoglimento, stante la vista inesperibilità del soccorso istruttorio nel caso di specie;
- il secondo è parimenti infondato, avuto presente che il rigetto della domanda di parte ricorrente è stato conseguente all'incompletezza della domanda di partecipazione e non può pertanto dirsi sproporzionato.
3. Stante quanto precede:
- il ricorso è infondato e va pertanto rigettato;
- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con riguardo alla resistente amministrazione;
- non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alla parte privata, non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente amministrazione, che liquida in euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alla parte privata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Federica IN, Presidente
RI Giallombardo, Referendario, Estensore
Elena Farhat, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI Giallombardo | Federica IN |
IL SEGRETARIO