TRIB
Decreto 11 febbraio 2025
Decreto 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, decreto 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 88/2025
Tribunale Ordinario di Nuoro DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice, dott. Salvatore Falzoi,
- letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato dalla
[...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore;
- ritenuto che dalle allegazioni contenute nel ricorso e dai documenti prodotti emerga:
o che il credito è certo, liquido ed esigibile in relazione all'importo complessivo di 9.379,14 euro, risultante alla data del 31.5.2024 dalla stampa dei movimenti contabili versata in atti (doc. 7 ricorso):
▪ con esclusivo riferimento a;
Parte_2
▪ non anche nei confronti di , sul rilievo che Controparte_1 quest'ultima ha sottoscritto il contratto di finanziamento n. 51647851 come “coobbligato”, tenuta in solido con il soggetto finanziato ai sensi ex art. 1292 c.c., in virtù dell'art. 2 delle condizioni generali di finanziamento, senza alcuna precisazione sull'eventuale garanzia assunta da essa condebitrice, disposizione pertanto contrastante con l'art. 3, comma 1 e l'art. 33, comma 2, lett. t) del D.Lgs. 206/2005, attesa l'assenza di trasparenza circa la figura del coobbligato, cui scaturisce un significativo squilibrio di diritti ed obblighi a carico della
, non essendovi peraltro margine per riqualificare la sua CP_1 posizione della come garanzia personale;
o che ricorrono, quindi, le condizioni previste dagli artt. 633 ss. c.p.c.;
o che competono alla parte creditrice gli interessi legali di mora sulla sola quota capitale, con decorrenza dal 4.2.2025 (data di deposito del ricorso monitorio, sul rilievo che non è stata neppure documentata la spedizione della lettera raccomandata del 5.7.2024, contenente la comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, doc.8 ricorso) e fino al saldo;
o che, in base agli elementi di fatto e di diritto agli atti, che nel contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia non siano ravvisabili clausole abusive che abbiano incidenza sull'accoglimento
(integrale o parziale) della domanda del creditore;
INGIUNGE
a (C.F. , Parte_2 C.F._1 di pagare alla parte ricorrente per le causali allegate nel ricorso, entro 40 giorni dalla notifica del presente decreto:
1. € 9.379,14; 2. gli interessi legali di mora sull'importo indicato nel punto che precede, calcolati come esposto in parte motiva;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate come segue:
€ 567,00 per compenso di avvocato;
€ 27,00 per spese di iscrizione a ruolo;
€ 118,50 per contributo unificato);
€ 712,50 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA 4% e IVA 22%. AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che, in mancanza di opposizione, il decreto diverrà definitivo e potrà procedersi ad esecuzione forzata.
AVVERTE la parte ingiunta (debitore-consumatore) che, in mancanza di opposizione, non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà definitivo anche sotto questo profilo.
Nuoro, 11 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice, dott. Salvatore Falzoi,
- letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato dalla
[...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore;
- ritenuto che dalle allegazioni contenute nel ricorso e dai documenti prodotti emerga:
o che il credito è certo, liquido ed esigibile in relazione all'importo complessivo di 9.379,14 euro, risultante alla data del 31.5.2024 dalla stampa dei movimenti contabili versata in atti (doc. 7 ricorso):
▪ con esclusivo riferimento a;
Parte_2
▪ non anche nei confronti di , sul rilievo che Controparte_1 quest'ultima ha sottoscritto il contratto di finanziamento n. 51647851 come “coobbligato”, tenuta in solido con il soggetto finanziato ai sensi ex art. 1292 c.c., in virtù dell'art. 2 delle condizioni generali di finanziamento, senza alcuna precisazione sull'eventuale garanzia assunta da essa condebitrice, disposizione pertanto contrastante con l'art. 3, comma 1 e l'art. 33, comma 2, lett. t) del D.Lgs. 206/2005, attesa l'assenza di trasparenza circa la figura del coobbligato, cui scaturisce un significativo squilibrio di diritti ed obblighi a carico della
, non essendovi peraltro margine per riqualificare la sua CP_1 posizione della come garanzia personale;
o che ricorrono, quindi, le condizioni previste dagli artt. 633 ss. c.p.c.;
o che competono alla parte creditrice gli interessi legali di mora sulla sola quota capitale, con decorrenza dal 4.2.2025 (data di deposito del ricorso monitorio, sul rilievo che non è stata neppure documentata la spedizione della lettera raccomandata del 5.7.2024, contenente la comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, doc.8 ricorso) e fino al saldo;
o che, in base agli elementi di fatto e di diritto agli atti, che nel contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia non siano ravvisabili clausole abusive che abbiano incidenza sull'accoglimento
(integrale o parziale) della domanda del creditore;
INGIUNGE
a (C.F. , Parte_2 C.F._1 di pagare alla parte ricorrente per le causali allegate nel ricorso, entro 40 giorni dalla notifica del presente decreto:
1. € 9.379,14; 2. gli interessi legali di mora sull'importo indicato nel punto che precede, calcolati come esposto in parte motiva;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate come segue:
€ 567,00 per compenso di avvocato;
€ 27,00 per spese di iscrizione a ruolo;
€ 118,50 per contributo unificato);
€ 712,50 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA 4% e IVA 22%. AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che, in mancanza di opposizione, il decreto diverrà definitivo e potrà procedersi ad esecuzione forzata.
AVVERTE la parte ingiunta (debitore-consumatore) che, in mancanza di opposizione, non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà definitivo anche sotto questo profilo.
Nuoro, 11 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi