Articolo 1 della Legge 24 novembre 1967, n. 1191
Articolo 2
Versione
3 gennaio 1968
Art. 1.
Il Tesoro dello Stato e' autorizzato a concorrere con la somma di lire 1.000.000.000 all'aumento del fondo di dotazione fino a lire 3.275.000.000 deliberato dalla sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro.
Entrata in vigore il 3 gennaio 1968