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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/02/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Antonino IERIMONTI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2150/2023,
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Anita Verduci e Giuseppe
Savino, per procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1
[...]
[...] rappresentati e difesi dall'Avv. Giamberto Chiarelli, per procura in atti;
APPELLATI
NONCHE'
Controparte_2
[...]
in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 11.6.2024, i procuratori delle parti concludevano come da note di trattazione scritta. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di appello tempestivamente notificato impugnava dinanzi al Parte_1
Tribunale di Taranto la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Martina Franca n. 60/2020 con cui era stata condannata a pagare in favore di e Controparte_1 Controparte_1 CP_1 in solido, la somma di € 1.000,00 oltre interessi e spese legali, a titolo di rimborso del valore di un buono postale a termine serie AA1, emesso il 23.1.2001 dall'Ufficio Postale di Martina Franca, di cui aveva escluso il pagamento contestando l'intervenuta prescrizione del Parte_1 credito. L'appellante, in particolare, censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace, interpretando il combinato disposto degli artt. 18 del D.M. 19.12.2000 (“i buoni fruttiferi postali della serie AA1 possono essere liquidati in linea capitale e interessi al termine del sesto anno successivo a quello di emissione…”) e 8 del medesimo D.M. (“i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”), aveva erroneamente ritenuto che il termine di prescrizione decennale decorresse dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza del titolo, invece che dallo stesso giorno della scadenza. Con il secondo motivo di appello, poi, Parte_1
censurava la sentenza impugnata in considerazione della manifesta, illogica e contraddittoria motivazione della stessa, in quanto basata sulla mancata consegna al cliente del foglio informativo inerente le caratteristiche dell'investimento e comunque l'assenza di informazioni sulla scadenza riportate sul buono stesso. , dunque, concludeva chiedendo, in riforma della Parte_1
sentenza impugnata, il rigetto della domanda e la condanna di e Controparte_1 Controparte_1
in solido, alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza di CP_1
primo grado, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
e si costituivano contestando la Controparte_1 Controparte_1 CP_1 fondatezza dell'impugnazione e concludendo per il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio.
Si costituivano altresì il e la Controparte_2 [...]
eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Controparte_2
Tribunale di Taranto a decidere del presente giudizio, ai sensi dell'art. 25 c.p.c., in favore del
Tribunale di Lecce, foro erariale. Nel merito, aderivano ai motivi di impugnazione formulati dall'appellante in ordine all'errata applicazione delle norme inerenti l'individuazione del dies a quo da cui far decorrere il termine di prescrizione decennale, precisando come in relazione all'assenza dei fogli illustrativi circa le caratteristiche dell'investimento fosse responsabile esclusivamente
[...]
Pertanto, concludevano perché fosse rilevata l'incompetenza del Tribunale adito in Parte_1
favore del Tribunale di Lecce, e, nel merito, perché, in riforma della sentenza impugnata fosse rigettata
2 la domanda attorea formulata in primo grado e, in via subordinata, nel caso di rigetto dell'appello, perché fosse confermata la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di Pace aveva ritenuto l'estraneità dell'amministrazione convenuta alle obbligazioni oggetto di causa, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Dopo che con sentenza n. 3249/2022 il Tribunale di Taranto dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Lecce, assegnando alle parti termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio, la causa, tempestivamente riassunta, con atto notificato il 24.2.2023, dinanzi al Tribunale di Lecce, matura per la decisione, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 11.6.2024 e quindi era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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L'appello è fondato e va accolto, per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente occorre rilevare come sia fondato il primo motivo di appello, inerente l'individuazione del dies a quo dal quale far decorrere il termine di prescrizione per la riscossione del buono fruttifero postale oggetto di causa. A tale proposito appare sufficiente rilevare che la norma di cui all'art. 176 D.P.R. 156/1973, che prevedeva testualmente che “i buoni postali fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione. Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessano di essere fruttiferi di interessi e sono rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni;
la prescrizione è interrotta da un atto di richiesta o di diffida”, come rilevato anche dal Giudice di Pace, sia stata espressamente abrogata (dall'art. 7, co 3 D. Lgs. 284/1999). Ad oggi, infatti, con una disciplina evidentemente più favorevole per l'utente-risparmiatore, la materia è disciplinata dall'art. 8, co 1 D.M. 19.12.2000 che ha previsto in via generale l'innalzamento da cinque a dieci anni del termine di prescrizione del diritto alla riscossione dei buoni fruttiferi postali, con decorrenza dalla scadenza dei buoni stessi.
Al riguardo, peraltro, secondo la più recente interpretazione della giurisprudenza di legittimità in tema di buoni postali fruttiferi, l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma
1, D.M. 19.12.2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto
D.M., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il dies a quo venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi) (Cass. Civ. Sez. I, ordinanza 28 luglio 2023, n. 23006).
Sotto altro profilo, poi, si deve rilevare come sia fondato anche il secondo motivo di appello, atteso che, da un attento esame delle reciproche contestazioni e della documentazione prodotta dalle parti, emerge con adeguata chiarezza come la decisione del Giudice di prime cure si fondi essenzialmente
3 sulla considerazione che l'odierna appellante non ha fornito prova di aver consegnato il foglio informativo agli attori, al momento della sottoscrizione del buono postale della serie “AA1”, necessario per consentire agli stessi di conoscere con precisione le caratteristiche dell'investimento, con particolare riferimento alla sua scadenza e conseguentemente alla decorrenza del termine di prescrizione, e, d'altro canto, tali informazioni non fossero neppure riportate sullo stesso buono cartaceo consegnato al tempo dell'investimento. Pertanto, il giudice di prime cure ha ritenuto che e non siano stati posti nelle condizioni di Controparte_1 Controparte_1 CP_1 esercitare tempestivamente il diritto al rimborso avuto riguardo al principio, sancito dall'art. 2935 c.c., alla cui stregua la prescrizione inizia a decorrere da quando si è a conoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto. Ebbene tale assunto non può essere condiviso, atteso che secondo la pacifica interpretazione della giurisprudenza di legittimità l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, nel cui ambito, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. (Cass. Civ. Sez.
III, ordinanza 19 luglio 2018, n. 19193; Cass. Civ. Sez. III, sentenza 6 ottobre 2014, n. 21026).
Considerando, dunque, che nella presente fattispecie dall'esame degli atti di causa emerge che il buono postale a termine della serie “AA1” è stato emesso in data 23.1.2001, aveva scadenza il 23.1.2007 ed era rimborsabile fino al 23.1.2017, senza che l'omessa indicazione del termine di scadenza abbia potuto impedire l'esercizio del diritto al rimborso né da un punto di vista fattuale né giuridico, mentre gli odierni appellati non hanno provato, e in realtà neppure allegato, di aver assunto alcuna iniziativa idonea ad interrompere il decorso della prescrizione, avendo avanzato espressa richiesta di rimborso solo a febbraio 2019 (26.2.2019), l'appello va accolto, essendosi il relativo diritto irrimediabilmente prescritto, e in riforma della sentenza di primo grado va rigettata la domanda proposta da
[...]
, e CP_1 Controparte_1 CP_1
A fronte, peraltro, della richiesta formulata espressamente in tal senso da Parte_1
poi, e vanno condannati alla restituzione Controparte_1 Controparte_1 CP_1
degli importi percepiti in esecuzione provvisoria della sentenza impugnata, atteso che si tratta di un obbligo che nasce ipso iure dalla presente pronuncia d'appello. Infatti secondo l'interpretazione della
Suprema Corte l'art. 336 c.p.c., disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che vengono meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o
4 provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente
(Cass. Civ. Sez. II, sentenza 24 maggio 2010, n. 12622; Cass. Civ. Sez. III, sentenza 30 aprile 2009,
n. 10124; Cass. Civ. Sez. I, sentenza 6 dicembre 2006, n. 26171).
In ragione dell'accoglimento dell'appello si ritiene che le spese di lite del doppio grado di giudizio sostenute da debbano seguire il criterio della soccombenza e pertanto Parte_1
vadano poste a carico di e in solido, Controparte_1 Controparte_1 CP_1 nell'importo liquidato in dispositivo.
Considerando, invece, che non ha impugnato profili della sentenza di Parte_1 primo grado coinvolgenti la posizione di e Controparte_2
e parimenti gli appellati non hanno preso conclusioni contro Controparte_2
e si Controparte_2 Controparte_2
ritiene che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle relative spese di lite.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di e nonché Controparte_1 Controparte_1 CP_1 [...]
e avverso la Controparte_2 Controparte_2
sentenza n. 60/2020 emessa dal Giudice di Pace di Martina Franca, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma del capo a) del dispositivo della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da e Controparte_1 Controparte_1 CP_1
2) per l'effetto, condanna e in solido, alla Controparte_1 Controparte_1 CP_1 rifusione in favore di delle somme corrisposte da quest'ultima in Parte_1
esecuzione dell'impugnata sentenza n. 60/2020 emessa dal Giudice di Pace di Martina Franca;
3) in riforma del capo b) del dispositivo della sentenza impugnata condanna Controparte_1
e in solido, al pagamento in favore di Controparte_1 CP_1 Parte_1
delle spese di lite del primo grado di giudizio, oltre che del presente grado di appello, che
[...]
liquida complessivamente in € 174,00 per spese ed € 1.200,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge;
4) compensa le spese di lite del presente grado di giudizio per le altre parti in causa.
Lecce, 24 febbraio 2025
IL GIUDICE
Dott. Antonino Ierimonti
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