TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 15/04/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
sent.……...………………..
REPUBBLICA ITALIANA r.g.…4125 /2018 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4125/2018 R.G.,
promossa da
(C.F. ), con Avv. Parte_1 C.F._1
V. Levantesi
PARTE ATTRICE
contro OGGETTO: (C.F. ), con Avv. L. VENDITA DI COSE Parte_2 P.IVA_1
MOBILI Massagli
PARTE CONVENUTA
e con
con Avv. P.E. Ammirati Controparte_1
TERZO CHIAMATO/INTERVENUTO
e con
, con Avv. P.E. Ammirati Controparte_2
TERZO CHIAMATO/INTERVENUTO
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data
2.10.2024, con termini massimi per memorie e repliche, decorrenti dal 13.1.2025, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha chiesto di “
1. accertare e/o dichiarare che il veicolo
Ford Ecosport tg. FE584LM è affetto dai vizi e difetti meglio descritti nella perizia depositata nel presente giudizio ed emessa ad esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 753/2017 R.g.
Trib. Pisa e, di conseguenza, ai sensi dell'art. 130 Cod. Consumo e/o sulla base della normativa che il Giudicante riterrà applicabile al caso di specie, dichiarare la e/o provvedere alla riduzione del prezzo di vendita dall'importo di € 22.222,00 all'importo di € 16.402,00
(derivante dalla seguente sottrazione: € 22.222,00 - € 5.820,00), ovvero all'importo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia eventualmente all'esito di supplemento di consulenza tecnica e/o di valutazione equitativa;
di conseguenza, condannare la soc. Pt_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso
[...]
e/o comunque al pagamento, in favore dell'odierno attore, della somma di € 5.820,00, ovvero della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia in ragione della riduzione del prezzo di vendita, oltre rivalutazione monetaria dalla data di acquisto (23/07/2016) al saldo ed oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
2. accertare e/o dichiarare che il Sig. ha subito danni dalla Parte_1
condotta della soc. e comunque dai fatti di cui in Parte_2
2 narrativa, quantificati in € 5.231,80, dovuti alle spese di custodia del bene presso carrozzeria di fiducia ed all'impossibilità di utilizzare il bene sino ad avvenuta perizia, ovvero quantificati nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia eventualmente anche all'esito di valutazione equitativa del Giudicante;
conseguentemente, condannare la soc. in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, alla refusione e/o al pagamento della suddetta somma, ovvero della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia eventualmente anche all'esito di valutazione equitativa del Giudicante, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3. accertare e dichiarare la soccombenza della soc. Pt_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, e, di
[...]
conseguenza, condannare la stessa, ancora in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione dei costi tutti del procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 753/2017 R.g.
Trib. Pisa, compresa la spesa relativa alla assistenza del consulente tecnico di parte attorea, per la somma di € 1.277,29 quanto ai compensi liquidati in favore del CTU (doc. 13) e per la somma di €
1.015,04 quanto ai compensi del CTP (doc. 14).
4. Il tutto, con vittoria di spese e compensi del presente procedimento e di quello di accertamento tecnico preventivo n. 753/2017 R.g. Trib. Pisa”.
A fondamento della domanda, ha dedotto di aver acquistato dalla convenuta il veicolo indicato e che fin dal primo utilizzo esso aveva manifestato vizi e difetti intollerabili, prontamente denunciati al venditore, ma non efficacemente eliminati, e definitivamente accertati da perizia resa in sede di a.t.p., la quale, in particolare, aveva accertato: 1) Portello posteriore (fotografie numerate da 1 a 4). La
3 parte superiore sinistra del portello è a filo di scocca, mentre le parti centrale ed inferiore sinistra del portello sono all'interno rispetto alla scocca;
la parte destra del portello è tutta interna rispetto alla scocca.
2) Porte lato destro (fotografie numerate da 5 a 7). L'arta tra il parafango anteriore e la porta anteriore è regolare, mentre lo spigolo posteriore, superiore, della porta anteriore sormonta lo spigolo anteriore, superiore, della porta posteriore. L'arta tra la parte posteriore, superiore, della porta posteriore ed il parafango posteriore
è regolare. Lieve deformazione della porta anteriore destra in prossimità della maniglia. 3) Angolare posteriore disallineato rispetto al parafango posteriore corrispondente e limitato distacco di vernice
(fotografie n. 8 e n. 9). 4) Porte lato sinistro (fotografie numerate da
10 a 12). Le parti superiori, quelle vetrate, sono inclinate verso l'interno. Il fenomeno è più accentuato in prossimità del padiglione del tetto. 5) La guarnizione del cristallo della porta anteriore destra deformato (fotografia n. 6). … La fotografia dimostra che la guarnizione del cristallo della porta posteriore destra presenta un difetto analogo. 6) Difformità nel montaggio delle modanature delle porte e dei parafanghi (fotografie n. 13 e n. 14).
Il consulente tecnico d'ufficio aveva, pertanto, concluso ritenendo necessaria la sostituzione dei lamierati interessati dai difetti, con riverniciatura delle parti interessate e comunque dell'angolare destro, previa centratura del fanale posteriore destro ed eliminazione, quindi, della parte ove si riscontrava il distacco di vernice;
sostituzione delle guarnizioni dei cristalli delle porte lato destro e le mondanature delle porte e dei parafanghi anteriori;
il tutto per un costo totale di €
5.820,00 (IVA inclusa).
4 Parte convenuta si è costituita e ha chiesto il rigetto della domanda, contestandone la fondatezza.
I vizi e difetti rilevati dall'acquirente, infatti, si sarebbero potuti senz'altro eliminare a mezzo degli interventi proposti dalla venditrice e dal produttore terzo chiamato in causa, con conseguente inapplicabilità al caso di specie del rimedio della riduzione del prezzo, come invocato da parte attrice in applicazione del disposto normativo di cui all'art. 130 codice del consumo.
Il venditore del veicolo ha convenuto in causa, per essere rilevato indenne dalle conseguenze economiche di eventuale condanna, il produttore, che, costituitosi, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo nel merito il rigetto della pretesa attorea.
Il processo è stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti, prova per interrogatorio formale della parte attrice e prova per testi.
La domanda merita accoglimento nei limiti di seguito chiariti.
La sussistenza dei vizi di funzionamento del veicolo lamentati da parte acquirente non è contestata.
La parte convenuta e le terze chiamate, infatti, oltre a ritenere infondata la domanda di condanna al risarcimento del danno in quanto insussistente, contestano l'applicabilità al caso di specie del disposto normativo di cui all'art. 130 del codice del consumo, in quanto vi sarebbe stata indisponibilità in capo all'acquirente rispetto all'offerta del venditore di riparare i vizi riscontrati.
Deve osservarsi, invece, quanto segue.
5 Ai sensi dell'art. 130 del Codice del Consumo, in caso di difetto di conformità del bene acquistato, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ha diritto ad una riduzione adeguata del prezzo o, ancora, alla risoluzione del contratto. Il consumatore, infatti, può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
Egli può, quindi, richiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un termine congruo;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Nel caso di specie, non è condivisibile quanto dedotto dalla parte convenuta a proposito della inapplicabilità della norma: in primo luogo, è pacifico, e comunque emerge dalla documentazione in atti che il veicolo fu sottoposto ad un primo intervento di riparazione in data 30 agosto 2016, rivelatosi insufficiente;
in secondo luogo, a seguito del mancato accordo in ordine alle tipologia di riparazioni da eseguire (cfr. doc. 11 e 14 fascicolo parte convenuta), ed anche se tale mancato accordo discende dalla richiesta – ritenuta inaccoglibile
– di assistere alle riparazioni, come formulata dall'attore, era senz'altro suo diritto instaurare un procedimento giudiziale per
6 l'accertamento dei vizi e per l'individuazione delle modalità più corrette per la loro eliminazione.
A questo punto, incombeva sul venditore l'obbligo di eseguire le riparazioni come analiticamente descritte dal perito d'ufficio, e tale obbligo, pacificamente, non è stato adempiuto, né risulta provata l'offerta di adempierlo.
La domanda di garanzia articolata dal venditore nei confronti del produttore, d'altra parte, merita accoglimento, limitatamente alla parte terza chiamata (essendo CP_2 Controparte_1
pacificamente, mero distributore del prodotto) e limitatamente alla somma corrispondente alla riduzione del prezzo di vendita: se è vero, infatti, che parte terza chiamata non ha preso parte al procedimento di a.t.p., è anche vero che non risulta abbia formulato specifiche contestazioni rispetto alle risultanze della consulenza, pur chiedendone, genericamente, la rinnovazione.
È infondata, invece, la domanda di condanna al risarcimento del danno: in primo luogo, infatti, è pacifico che venne assegnata, sebbene alla figlia dell'attore, e per il periodo Persona_1
corrispondente alla indisponibilità del mezzo difettoso, un'automobile sostitutiva;
in secondo luogo, anche a seguito dell'audizione dei testi sul punto, non è emerso alcun fatto di per sé costitutivo di perdita patrimoniale o lucro cessante in capo all'acquirente, che ha genericamente riferito di aver dovuto utilizzare l'auto di proprietà del coniuge. L'unico esborso causalmente connesso con l'inadempimento per cui è causa è pari alla somma di € 231,80, corrisposta da parte attrice per il ricovero temporaneo nel veicolo (doc. 15).
7 Si ritiene, pertanto, che sussistano i presupposti per accogliere la domanda di condanna alla restituzione del prezzo pagato, previo accertamento del minor prezzo dovuto, e che sussistano i presupposti per la condanna del convenuto alla refusione delle spese Pt_2
sostenute dalla parte attrice per il procedimento di a.t.p. (€ 1.106,78 oltre accessori di legge (€ 1277,29 totali) (doc. 13) e € 1.015,04
(doc. 14) per la perizia di parte).
Tenuto conto della parziale soccombenza di parte attrice, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio, liquidate per l'intero come in dispositivo sulla base del valore e della natura della controversia, compresa fase di a.t.p., nonché sulla base dell'attività processuale effettivamente svolta, nella misura di un terzo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, condanna Parte_2
a pagare a la somma di € 5.820,00 oltre interessi dalla Parte_1
data dell'esborso al saldo.
Condanna altresì a pagare a a titolo di Parte_2 Parte_1
risarcimento del danno, la somma di € 231,00 oltre rivalutazione dalla data dell'esborso al saldo, e oltre interessi sulla somma liquidata, rivalutata anno per anno in base agli indici Istat dei prezzi al consumo.
Condanna a tenere indenne parte convenuta dalle CP_2
conseguenze economiche della condanna.
8 Condanna altresì a rifondere a le spese di Parte_2 Parte_1
a.t.p., pari a € 1.106,78 oltre accessori di legge (€ 1277,29 totali)
(doc. 13) e € 1.015,04 (doc. 14) per la perizia di parte, oltre interessi dalla data dei singoli esborsi al saldo.
Compensa nella misura di un terzo le spese di lite, e condanna parte convenuta unitamente a a rifondere Parte_2 Controparte_2
a parte attrice i restanti due terzi, liquidandoli per l'intero in €
9.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Pisa, il 14/04/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
9
REPUBBLICA ITALIANA r.g.…4125 /2018 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4125/2018 R.G.,
promossa da
(C.F. ), con Avv. Parte_1 C.F._1
V. Levantesi
PARTE ATTRICE
contro OGGETTO: (C.F. ), con Avv. L. VENDITA DI COSE Parte_2 P.IVA_1
MOBILI Massagli
PARTE CONVENUTA
e con
con Avv. P.E. Ammirati Controparte_1
TERZO CHIAMATO/INTERVENUTO
e con
, con Avv. P.E. Ammirati Controparte_2
TERZO CHIAMATO/INTERVENUTO
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data
2.10.2024, con termini massimi per memorie e repliche, decorrenti dal 13.1.2025, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha chiesto di “
1. accertare e/o dichiarare che il veicolo
Ford Ecosport tg. FE584LM è affetto dai vizi e difetti meglio descritti nella perizia depositata nel presente giudizio ed emessa ad esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 753/2017 R.g.
Trib. Pisa e, di conseguenza, ai sensi dell'art. 130 Cod. Consumo e/o sulla base della normativa che il Giudicante riterrà applicabile al caso di specie, dichiarare la e/o provvedere alla riduzione del prezzo di vendita dall'importo di € 22.222,00 all'importo di € 16.402,00
(derivante dalla seguente sottrazione: € 22.222,00 - € 5.820,00), ovvero all'importo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia eventualmente all'esito di supplemento di consulenza tecnica e/o di valutazione equitativa;
di conseguenza, condannare la soc. Pt_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso
[...]
e/o comunque al pagamento, in favore dell'odierno attore, della somma di € 5.820,00, ovvero della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia in ragione della riduzione del prezzo di vendita, oltre rivalutazione monetaria dalla data di acquisto (23/07/2016) al saldo ed oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
2. accertare e/o dichiarare che il Sig. ha subito danni dalla Parte_1
condotta della soc. e comunque dai fatti di cui in Parte_2
2 narrativa, quantificati in € 5.231,80, dovuti alle spese di custodia del bene presso carrozzeria di fiducia ed all'impossibilità di utilizzare il bene sino ad avvenuta perizia, ovvero quantificati nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia eventualmente anche all'esito di valutazione equitativa del Giudicante;
conseguentemente, condannare la soc. in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, alla refusione e/o al pagamento della suddetta somma, ovvero della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia eventualmente anche all'esito di valutazione equitativa del Giudicante, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3. accertare e dichiarare la soccombenza della soc. Pt_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, e, di
[...]
conseguenza, condannare la stessa, ancora in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione dei costi tutti del procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 753/2017 R.g.
Trib. Pisa, compresa la spesa relativa alla assistenza del consulente tecnico di parte attorea, per la somma di € 1.277,29 quanto ai compensi liquidati in favore del CTU (doc. 13) e per la somma di €
1.015,04 quanto ai compensi del CTP (doc. 14).
4. Il tutto, con vittoria di spese e compensi del presente procedimento e di quello di accertamento tecnico preventivo n. 753/2017 R.g. Trib. Pisa”.
A fondamento della domanda, ha dedotto di aver acquistato dalla convenuta il veicolo indicato e che fin dal primo utilizzo esso aveva manifestato vizi e difetti intollerabili, prontamente denunciati al venditore, ma non efficacemente eliminati, e definitivamente accertati da perizia resa in sede di a.t.p., la quale, in particolare, aveva accertato: 1) Portello posteriore (fotografie numerate da 1 a 4). La
3 parte superiore sinistra del portello è a filo di scocca, mentre le parti centrale ed inferiore sinistra del portello sono all'interno rispetto alla scocca;
la parte destra del portello è tutta interna rispetto alla scocca.
2) Porte lato destro (fotografie numerate da 5 a 7). L'arta tra il parafango anteriore e la porta anteriore è regolare, mentre lo spigolo posteriore, superiore, della porta anteriore sormonta lo spigolo anteriore, superiore, della porta posteriore. L'arta tra la parte posteriore, superiore, della porta posteriore ed il parafango posteriore
è regolare. Lieve deformazione della porta anteriore destra in prossimità della maniglia. 3) Angolare posteriore disallineato rispetto al parafango posteriore corrispondente e limitato distacco di vernice
(fotografie n. 8 e n. 9). 4) Porte lato sinistro (fotografie numerate da
10 a 12). Le parti superiori, quelle vetrate, sono inclinate verso l'interno. Il fenomeno è più accentuato in prossimità del padiglione del tetto. 5) La guarnizione del cristallo della porta anteriore destra deformato (fotografia n. 6). … La fotografia dimostra che la guarnizione del cristallo della porta posteriore destra presenta un difetto analogo. 6) Difformità nel montaggio delle modanature delle porte e dei parafanghi (fotografie n. 13 e n. 14).
Il consulente tecnico d'ufficio aveva, pertanto, concluso ritenendo necessaria la sostituzione dei lamierati interessati dai difetti, con riverniciatura delle parti interessate e comunque dell'angolare destro, previa centratura del fanale posteriore destro ed eliminazione, quindi, della parte ove si riscontrava il distacco di vernice;
sostituzione delle guarnizioni dei cristalli delle porte lato destro e le mondanature delle porte e dei parafanghi anteriori;
il tutto per un costo totale di €
5.820,00 (IVA inclusa).
4 Parte convenuta si è costituita e ha chiesto il rigetto della domanda, contestandone la fondatezza.
I vizi e difetti rilevati dall'acquirente, infatti, si sarebbero potuti senz'altro eliminare a mezzo degli interventi proposti dalla venditrice e dal produttore terzo chiamato in causa, con conseguente inapplicabilità al caso di specie del rimedio della riduzione del prezzo, come invocato da parte attrice in applicazione del disposto normativo di cui all'art. 130 codice del consumo.
Il venditore del veicolo ha convenuto in causa, per essere rilevato indenne dalle conseguenze economiche di eventuale condanna, il produttore, che, costituitosi, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo nel merito il rigetto della pretesa attorea.
Il processo è stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti, prova per interrogatorio formale della parte attrice e prova per testi.
La domanda merita accoglimento nei limiti di seguito chiariti.
La sussistenza dei vizi di funzionamento del veicolo lamentati da parte acquirente non è contestata.
La parte convenuta e le terze chiamate, infatti, oltre a ritenere infondata la domanda di condanna al risarcimento del danno in quanto insussistente, contestano l'applicabilità al caso di specie del disposto normativo di cui all'art. 130 del codice del consumo, in quanto vi sarebbe stata indisponibilità in capo all'acquirente rispetto all'offerta del venditore di riparare i vizi riscontrati.
Deve osservarsi, invece, quanto segue.
5 Ai sensi dell'art. 130 del Codice del Consumo, in caso di difetto di conformità del bene acquistato, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ha diritto ad una riduzione adeguata del prezzo o, ancora, alla risoluzione del contratto. Il consumatore, infatti, può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
Egli può, quindi, richiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un termine congruo;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Nel caso di specie, non è condivisibile quanto dedotto dalla parte convenuta a proposito della inapplicabilità della norma: in primo luogo, è pacifico, e comunque emerge dalla documentazione in atti che il veicolo fu sottoposto ad un primo intervento di riparazione in data 30 agosto 2016, rivelatosi insufficiente;
in secondo luogo, a seguito del mancato accordo in ordine alle tipologia di riparazioni da eseguire (cfr. doc. 11 e 14 fascicolo parte convenuta), ed anche se tale mancato accordo discende dalla richiesta – ritenuta inaccoglibile
– di assistere alle riparazioni, come formulata dall'attore, era senz'altro suo diritto instaurare un procedimento giudiziale per
6 l'accertamento dei vizi e per l'individuazione delle modalità più corrette per la loro eliminazione.
A questo punto, incombeva sul venditore l'obbligo di eseguire le riparazioni come analiticamente descritte dal perito d'ufficio, e tale obbligo, pacificamente, non è stato adempiuto, né risulta provata l'offerta di adempierlo.
La domanda di garanzia articolata dal venditore nei confronti del produttore, d'altra parte, merita accoglimento, limitatamente alla parte terza chiamata (essendo CP_2 Controparte_1
pacificamente, mero distributore del prodotto) e limitatamente alla somma corrispondente alla riduzione del prezzo di vendita: se è vero, infatti, che parte terza chiamata non ha preso parte al procedimento di a.t.p., è anche vero che non risulta abbia formulato specifiche contestazioni rispetto alle risultanze della consulenza, pur chiedendone, genericamente, la rinnovazione.
È infondata, invece, la domanda di condanna al risarcimento del danno: in primo luogo, infatti, è pacifico che venne assegnata, sebbene alla figlia dell'attore, e per il periodo Persona_1
corrispondente alla indisponibilità del mezzo difettoso, un'automobile sostitutiva;
in secondo luogo, anche a seguito dell'audizione dei testi sul punto, non è emerso alcun fatto di per sé costitutivo di perdita patrimoniale o lucro cessante in capo all'acquirente, che ha genericamente riferito di aver dovuto utilizzare l'auto di proprietà del coniuge. L'unico esborso causalmente connesso con l'inadempimento per cui è causa è pari alla somma di € 231,80, corrisposta da parte attrice per il ricovero temporaneo nel veicolo (doc. 15).
7 Si ritiene, pertanto, che sussistano i presupposti per accogliere la domanda di condanna alla restituzione del prezzo pagato, previo accertamento del minor prezzo dovuto, e che sussistano i presupposti per la condanna del convenuto alla refusione delle spese Pt_2
sostenute dalla parte attrice per il procedimento di a.t.p. (€ 1.106,78 oltre accessori di legge (€ 1277,29 totali) (doc. 13) e € 1.015,04
(doc. 14) per la perizia di parte).
Tenuto conto della parziale soccombenza di parte attrice, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio, liquidate per l'intero come in dispositivo sulla base del valore e della natura della controversia, compresa fase di a.t.p., nonché sulla base dell'attività processuale effettivamente svolta, nella misura di un terzo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, condanna Parte_2
a pagare a la somma di € 5.820,00 oltre interessi dalla Parte_1
data dell'esborso al saldo.
Condanna altresì a pagare a a titolo di Parte_2 Parte_1
risarcimento del danno, la somma di € 231,00 oltre rivalutazione dalla data dell'esborso al saldo, e oltre interessi sulla somma liquidata, rivalutata anno per anno in base agli indici Istat dei prezzi al consumo.
Condanna a tenere indenne parte convenuta dalle CP_2
conseguenze economiche della condanna.
8 Condanna altresì a rifondere a le spese di Parte_2 Parte_1
a.t.p., pari a € 1.106,78 oltre accessori di legge (€ 1277,29 totali)
(doc. 13) e € 1.015,04 (doc. 14) per la perizia di parte, oltre interessi dalla data dei singoli esborsi al saldo.
Compensa nella misura di un terzo le spese di lite, e condanna parte convenuta unitamente a a rifondere Parte_2 Controparte_2
a parte attrice i restanti due terzi, liquidandoli per l'intero in €
9.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Pisa, il 14/04/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
9