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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/02/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 26186/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.07.2024 da
1) Parte_1
Nato il 25/07/1965 a PAKISTAN cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]48, MILANO ITALIA con l'Avv. BERRA ANNA elettivamente domiciliato VIA IV GIUGNO, 41 20013 MAGENTA presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2) Parte_2
Nata il 03/08/1976 a VARESE cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 34 MILANO ITALIA con l'Avv. GENGHINI ALESSANDRA RAFFAELLA elettivamente domiciliato VIA VINCENZO
BELLINI,19 20100 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico
Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 24.04.2004 a Milano
(anno 2004 - atto n. 0597 - reg.01 - parte 1)
separati consensualmente con verbale in data 05.03.2018 omologato con decreto n. 6132/2018 emesso dal Tribunale di Milano il 20.03.2018 con i seguenti figli:
, nata il [...] (maggiorenne), cittadina italiana, Persona_1
, nata il [...] (minorenne), cittadina italiana, Persona_2
, nato il [...] (minorenne), cittadino italiano, Parte_3 tutti conviventi con la madre e quindi residenti in [...]
FATTO
In data 16.07.2024 il SI. depositava ricorso per lo scioglimento del matrimonio Parte_4 civile contratto con la SI.ra , chiedendo a questo Tribunale di: disporre l'affido Parte_2 condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori;
divisione in ragione del 50% delle spese straordinarie per i figli minori.
In data 14.11.2024 si è costituita in giudizio la SI.ra la quale si è associata alla domanda Parte_2 di divorzio e di affido condiviso, opponendosi alle restanti domande di controparte.
All'udienza dell'08.01.2025, celebrata dinanzi al GOT, le parti, comparse personalmente, chiedevano procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
1) Dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto in Milano in data il 24.04.2024.
2) Il padre corrisponderà alla madre a titolo di mantenimento dei figli oggi maggiorenne, Per_1
e ancora minorenni l'importo mensile omnicomprensivo di euro 1350,00 (anche Per_2 Pt_3 di spese extra) da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese e a partire dal mese di febbraio 2025, importo soggetto a rivalutazione Istat come per legge;
il padre corrisponderà per il mantenimento dei figli per il mese di gennaio 2025 l'importo mensile di euro 750,00; la madre percepirà l'intero importo dell'assegno unico previsto per i figli, le detrazioni a carico dei figli saranno previste al 100% a favore della madre a partire dall'anno
2024.
3) Affido condiviso dei figli minori, collocamento prevalente degli stessi presso la madre, con la precisazione che rimarrà a vivere con la madre;
libere frequentazioni tra padre e figli Per_1 in considerazione dell'età.
4) Spese legali compensate
Con ordinanza emessa in pari data, il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti in udienza, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio ex art. 3, comma
I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...] on rito civile in data 24.04.2004 a Milano;
Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 22.01.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.07.2024 da
1) Parte_1
Nato il 25/07/1965 a PAKISTAN cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]48, MILANO ITALIA con l'Avv. BERRA ANNA elettivamente domiciliato VIA IV GIUGNO, 41 20013 MAGENTA presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2) Parte_2
Nata il 03/08/1976 a VARESE cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 34 MILANO ITALIA con l'Avv. GENGHINI ALESSANDRA RAFFAELLA elettivamente domiciliato VIA VINCENZO
BELLINI,19 20100 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico
Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 24.04.2004 a Milano
(anno 2004 - atto n. 0597 - reg.01 - parte 1)
separati consensualmente con verbale in data 05.03.2018 omologato con decreto n. 6132/2018 emesso dal Tribunale di Milano il 20.03.2018 con i seguenti figli:
, nata il [...] (maggiorenne), cittadina italiana, Persona_1
, nata il [...] (minorenne), cittadina italiana, Persona_2
, nato il [...] (minorenne), cittadino italiano, Parte_3 tutti conviventi con la madre e quindi residenti in [...]
FATTO
In data 16.07.2024 il SI. depositava ricorso per lo scioglimento del matrimonio Parte_4 civile contratto con la SI.ra , chiedendo a questo Tribunale di: disporre l'affido Parte_2 condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori;
divisione in ragione del 50% delle spese straordinarie per i figli minori.
In data 14.11.2024 si è costituita in giudizio la SI.ra la quale si è associata alla domanda Parte_2 di divorzio e di affido condiviso, opponendosi alle restanti domande di controparte.
All'udienza dell'08.01.2025, celebrata dinanzi al GOT, le parti, comparse personalmente, chiedevano procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
1) Dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto in Milano in data il 24.04.2024.
2) Il padre corrisponderà alla madre a titolo di mantenimento dei figli oggi maggiorenne, Per_1
e ancora minorenni l'importo mensile omnicomprensivo di euro 1350,00 (anche Per_2 Pt_3 di spese extra) da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese e a partire dal mese di febbraio 2025, importo soggetto a rivalutazione Istat come per legge;
il padre corrisponderà per il mantenimento dei figli per il mese di gennaio 2025 l'importo mensile di euro 750,00; la madre percepirà l'intero importo dell'assegno unico previsto per i figli, le detrazioni a carico dei figli saranno previste al 100% a favore della madre a partire dall'anno
2024.
3) Affido condiviso dei figli minori, collocamento prevalente degli stessi presso la madre, con la precisazione che rimarrà a vivere con la madre;
libere frequentazioni tra padre e figli Per_1 in considerazione dell'età.
4) Spese legali compensate
Con ordinanza emessa in pari data, il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti in udienza, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio ex art. 3, comma
I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...] on rito civile in data 24.04.2004 a Milano;
Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 22.01.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG