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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/03/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 3484/2021 R.G.L., promossa
DA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angela Maria Parte_1
Fasano e Stefania Fasano ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Palermo in Via Giacomo Cusmano n. 28, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del pro-tempore; Controparte_1 CP_2
e;
CP_3 CP_4
- resistenti contumaci-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.12.2021, la parte ricorrente indicata in epigrafe, docente della Scuola dell'Infanzia con contratto a tempo indeterminato dal 2011, classe di concorso sostegno, deduceva di aver presentato la domanda di mobilità per l'anno scolastico 2021/2022 da posto di sostegno a posto comune presso l' e di non aver CP_5
ottenuto il chiesto trasferimento a causa della violazione da parte dell'Amministrazione convenuta delle regole generali dettate in materia di mobilità del personale docente e segnatamente del criterio meritocratico del punteggio più alto.
Lamentava, inoltre, il mancato riconoscimento per intero dell'attività pre-ruolo prestata presso istituti statali.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “Previa disapplicazione di ogni provvedimento lesivo della posizione giuridica della ricorrente per violazione dell'art. 463 e seguenti comma 1 del D.LGS. n. 297/94 -
Disapplicare il provvedimento di assegnazione definitiva della ricorrente per l'anno scolastico 2021/2022 con diritto ad essere trasferita, da sostegno su posto comune come da preferenza – unica- espressa in sede di domanda 2021/2022. - Riconoscere il periodo pre ruolo reso nello
Stato per intero, ai fini della mobilità. - Rettificare il decreto di ricostruzione allegato computando il punteggio pre ruolo statale, pari ad anni 11, per intero, agli effetti giuridici, economici e della ricostruzione di carriera, con diritto alla percezione degli arretrati contrattuali. - Con espressa riserva di agire in un successivo giudizio al fine di richiedere il risarcimento del danno subito a causa del comportamento illegittimo delle amministrazioni resistenti. - Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre accessori come per legge con attribuzione ex art. 93 cpc in favore dei sottoscritti avvocati che ne sono creditori e antistatari”.
Sebbene regolarmente citate, non si costituivano in giudizio le
Amministrazioni resistenti, delle quali pertanto, va dichiarata la contumacia. La causa, senza alcuna istruzione, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 04.12.2024 per il deposito di note.
**** ** ***
Nel merito, il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Parte ricorrente deduce la illegittimità dell' art. 8 del CCNI relativo alla mobilità del personale docente per il triennio 2019/2022.
Ebbene, l'art 6 del C.C.N.I. prevede un accantonamento di posti per le nuove immissioni/passaggi di ruolo, una priorità ai “trasferimenti all'interno del comune” e ai “trasferimenti tra comuni della stessa provincia” rispetto ai trasferimenti interprovinciali, e infine una priorità al docente incaricato nella scuola in cui costui matura la scadenza dell'incarico triennale al 31 Agosto.
L'art. 8 prevede che dalle disponibilità iniziali vadano detratte le cattedre occupate dal personale rientrato nel ruolo di provenienza di cui all'art. 7, che le nuove immissioni in ruolo siano agevolate da una aliquota pari al 50% di posti accantonati in via prioritaria, e che nella fase in cui si movimenta il restante 50% una percentuale sia destinata alla mobilità professionale.
Ebbene, a fronte delle deduzioni di parte ricorrente secondo cui dette disposizioni si porrebbero in contrasto coi principi normativamente previsti dall'art. 462 e ss. del D.Lgs. 297/1994 e col principio del merito del punteggio in graduatoria, si richiamano le persuasive argomentazioni esposte da questo stesso Tribunale in diversa composizione (ma cfr. anche Trib. Palermo, n. 909/22; Trib. Palermo, nn. 1089/2022, 1303/2022), nonché dalla locale Corte di Appello
(Corte App. Palermo, nn. 933/2021, 986/2021, 1324/2021) al cospetto di identiche censure, perciò osservando: - “la circostanza che i docenti aspiranti ai trasferimenti interprovinciali si soddisfino sui posti residuati dopo l'effettuazione dei trasferimenti nell'ambito della provincia, come previsto dal C.C.N.I. 2017/2018, costituisce una logica conseguenza della precedenza della fase dei trasferimenti nell'ambito della provincia rispetto a quelli da altra provincia, già sancita dall'art. 465, comma 1°, del T.U. n° 297/94 e confermata dai C.C.N.I., in attuazione dell'art. 470 del medesimo T.U., che attribuisce agli accordi contrattuali il potere di determinare l'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità. Si tratta di fasi assolutamente distinte, come previsto dall'art. 6, comma 2, C.C.N.I.
2017/2018, dove si afferma che la mobilità all'interno della provincia precede quella interprovinciale (comma 2), nonché dal C.C.N.I.
2016/2017 che conferma la netta distinzione e l'ordine di priorità tra le fasi della mobilità territoriale”;
- “per quanto … concerne la previsione di una maggiore aliquota di posti da destinare alle nuove immissioni rispetto a quella riservata ai trasferimenti, non può che ribadirsi che la disciplina posta dal CCNI
2017/2018 e successivamente dal C.C.N.I. 2019/2022 deve reputarsi legittima in quanto la normativa primaria, in specifico l'art. 470 del d.lgs. 297/94, demanda alla contrattazione collettiva, tra organizzazioni sindacali e la Controparte_6
definizione dei tempi e delle modalità della mobilità professionale e territoriale;
con specifico riferimento ai posti riservati alle immissioni in ruolo e in attuazione di tale disposizione, l'art. 8 CCNI, rubricato
'sedi disponibili per le operazioni di mobilità', disciplina le modalità per determinare le vacanze dell'organico e i criteri in base ai quali ricoprire i posti resi disponibili. Deve quindi considerarsi che: - il potere organizzativo dell'amministrazione convenuta, quale datrice di lavoro della ricorrente, è legittimato, in termini generali, dalla normativa primaria sulla base della quale la PA, in attuazione del precetto costituzionale ex art. 97 Cost., promuove procedure concorsuali per la selezione e l'accesso al pubblico impiego;
- il naturale sbocco di tale disciplina, ovviamente, è rappresentato dal potere-dovere della PA di immettere in ruolo i neo assunti, pur nel rispetto delle legittime aspirazioni dei dipendenti in attesa di trasferimento;
- la ricerca del punto di equilibrio, tra tali convergenti esigenze, come premesso, è demandata dal legislatore primario alle parti sociali, per mezzo della contrattazione collettiva, ex art. 470 d. lgs. 297/94; - peraltro, la volontà dell'amministrazione di riservare una percentuale dei posti vacanti ai neo assunti è confermata, a livello di legislazione primaria, dall'art. 1, comma 201, legge 107/15 (cd. Buona Scuola), che ha disposto l'incremento della dotazione organica complessiva del personale docente per gli anni dal 2015 al 2025, nonché dall'art. 1, comma 336, legge 232/16 (legge finanziaria 2017), che ha istituito un'autonoma dotazione per finanziare il predetto incremento di dotazione;
- le citate disposizioni rendono evidente la finalità del legislatore di ridurre le dimensioni del precariato scolastico per mezzo dell'immissione in ruolo di neoassunti con contratti a tempo indeterminato;
- ne deriva che la disciplina posta dall'art. 8 CNNI fonda la sua legittimità sulla delega attribuita dalla citata normativa primaria;
- va esclusa, poi, la sussistenza di un precetto imperativo nel senso della necessaria priorità della mobilità rispetto alle nuove immissioni in ruolo. Sul punto, il TAR del Lazio con sentenza n.13742/2020 ha avuto modo di chiarire che: 'L'art. 470 non pone una chiara regola precettiva idonea a incidere sulla validità del decreto impugnato. Nel dettaglio, la disposizione attribuisce uno specifico compito ai contratti collettivi rappresentato dalla definizione dei tempi e delle modalità per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico. La disposizione, pertanto, non stabilisce una priorità assoluta e necessaria, ma conferisce alla contrattazione collettiva l'individuazione dei tempi e delle modalità per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo.
D'altro canto, anche il riferimento ai posti che rimangono vacanti dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico non si traduce in un obbligo per l'amministrazione di destinare la totalità dei posti alla mobilità, anche in considerazione della pluralità di esigenze connesse alla mobilità che possono anche essere collegate all'esigenza di non lasciare vacanti alcuni specifiche posti. Al tempo stesso, l'art. 30, comma 2 bis, d.lgs.
n. 165 del 2001, se è vero che indica la regola del previo esperimento della mobilità rispetto alla introduzione di una nuova procedura concorsuale, non precisa che la totalità dei posti vacanti e disponibili debbano essere destinati alla mobilità, né ne specifica percentuali, lasciando all'amministrazione - rectius alla contrattazione collettiva nel caso di specie - le modalità con cui contemperare i diversi interessi pubblici sottesi a tale attività (così già Corte app. Palermo n.
986/2021).
Sulla scorta delle appena menzionate e condivise argomentazioni sul punto il ricorso non merita accoglimento.
Parimenti da rigettare è, tuttavia, anche la pretesa azionata dalla ricorrente con riguardo al presunto illegittimo riconoscimento parziario dell'attività pre-ruolo di docenza effettuata dalla stessa presso istituti scolastici statali prima dell'immissione in ruolo del 2011.
La richiedente contesta invero che, nella valutazione del servizio pre- ruolo operata dall'Amministrazione, le Note Comuni delle Tabelle allegate al CCNI dell'8.4.2016 hanno previsto, in caso di mobilità
d'ufficio - come nel caso dell'odierna ricorrente - una valutazione per intero dell'attività resa in relazione ai primi 4 anni di servizio, mentre nella misura di due terzi per il restante periodo.
Secondo la prospettazione attorea, dunque, ciò avrebbe determinato una lesione giuridica della sfera della dipendente, conseguente a un'evidente illegittimità, per disparità di trattamento, della disciplina invocata, atteso il contrasto della stessa con i principi comunitari in materia di lavoro a termine di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Tale ricostruzione non è condivisibile.
Si osserva, invero, per quanto di interesse, che l'art. 485 del D. Lgs. n.
297/1994 prevede che “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati
e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo” (comma 1).
Il successivo comma 2 stabilisce poi che, “Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie”.
Infine, ai sensi del comma 3 dell'art. 485, “Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonchè i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali”.
L'art. 489 puntualizza ancora che, “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione” (comma 1) e che “I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento” (comma 2).
Tale ultima disposizione, peraltro, deve essere letta in combinato disposto con l'art. 11, comma 14, della L. n. 124/1999, secondo cui
“l'art. 489, comma 1 del Testo Unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Orbene, per quel che concerne la problematica afferente a eventuali profili di incompatibilità della disciplina de qua rispetto all'ordinamento dell'Unione Europea, e in particolare rispetto alla clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, è sufficiente richiamare il recente pronunciamento della Corte di Giustizia, che ha chiarito che detta clausola “non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi” (così
Corte di Giustizia, sentenza 20.9.2018, in causa C466/17, . Per_1
Un recente approdo ermeneutico offerto dalla Suprema Corte di
Cassazione, proprio in tema di anzianità del personale scolastico con riferimento al servizio pre-ruolo prestato dai dipendenti a termine, è intervenuto a fare chiarezza sul tema (cfr. sentenza n. 31149 del
28.11.2019, da intendersi richiamata in questa sede ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
Secondo la lettura offerta dai Giudici di legittimità, con riguardo all'ambito scolastico, “la disciplina generale ed astratta del riconoscimento del servizio preruolo risulta dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti sin dall'origine assunti con contratti a tempo indeterminato, possono essere ritenuti solo in parte di sfavore”.
Ciò in quanto “se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio, dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 1 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, ed ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio preruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali”.
Peraltro, rileva la Corte, “l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente
i primi quattro anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale con
i benefici di cui sopra si è detto, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio”.
Ne discende che, per il personale docente, “il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile”.
Pertanto, secondo la Suprema Corte, il giudice, anche al fine di escludere eventuali attriti con la disciplina europea, è tenuto a svolgere un preciso “un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso 'discriminato'; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva”, in modo da verificare concretamente se, nella singola vicenda di giudizio sottoposta alla sua cognizione, “l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente”.
La Corte ha concluso che “Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per
l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati)”, mentre non vanno computati “nè gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, nè, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (…), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio”.
Per converso, sarà invece valutabile l'eventuale “servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia”.
Operate le suddette verifiche, “Qualora, all'esito del calcolo effettuato…, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con
l'applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto
a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione”.
Gli esposti principi, per omogeneità di ratio, devono reputarsi applicabili anche al caso di specie, ove si deve invero parimenti verificare se la prospettata applicazione della similare disciplina contenuta nelle Note Comuni citate abbia comportato una violazione della disciplina europea in punto di lavoro a termine con riguardo alla posizione dell'odierna ricorrente.
Ora, come già sopra evidenziato, lamenta la Parte_1
illegittima parziale valutazione dell'attività pre-ruolo effettuata presso scuole statali, che, in applicazione della normativa di cui sopra, sarebbe stata considerata solo in misura pari a due terzi, e non per intero.
Come si è visto, però, il recente orientamento di legittimità evocato, peraltro confermando un indirizzo ermeneutico già seguito da parte di diversi Tribunali di merito, ha ribadito che, al fine di evitare il rischio di discriminazioni a rovescio nella (iper)valutazione del servizio pre- ruolo reso da un insegnante, occorre vagliare, nella singola fattispecie di causa, l'attività effettivamente prestata dal dipendente nel corso del tempo, senza poter desumere l'illegittimità tout court dell'operato dell'Amministrazione, in conseguenza della mera applicazione della disciplina astratta di cui al D. Lgs. n. 297/1994, di per sé non necessariamente contrastante con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Considerato, pertanto, che la disapplicazione della normativa nazionale
è ammissibile solo qualora si ponga in concreto contrasto - e non già solo in termini teorici - con la disciplina euro unitaria, è allora onere del lavoratore che agisce in giudizio, in quanto fatto costitutivo della pretesa azionata ex art. 2697 c.c., quello di allegare, nonché, poi dimostrare, alla luce della documentazione prodotta, che, rispetto all'attività effettivamente prestata per l'intero periodo che ha preceduto la sua immissione in ruolo, l'applicazione da parte dell'Amministrazione scolastica della disciplina ex D. Lgs. n. 297/1994 in sede di ricostruzione di carriera abbia comportato una reale lesione della sua sfera giuridica, determinando la mancata valutazione di parte del servizio reso, così impattando negativamente sulla sua anzianità e, per l'effetto, sulla sua progressione stipendiale.
Il che, tuttavia, impone una necessaria comparazione, in primis sul piano delle deduzioni di ricorso, tra il periodo di effettiva attività lavorativa pre-ruolo prestata dal dipendente, quello riconosciuto dall'Amministrazione in sede di ricostruzione e quello che sarebbe dovuto e riconoscibile in ipotesi di valutazione integrale dell'attività resa.
Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi che parte ricorrente non abbia assolto all'onere deduttivo e probatorio a suo carico.
La ricorrente si è, invero, limitata apoditticamente a rappresentare di aver subìto una decurtazione parziale del punteggio spettante nell'ambito della procedura di mobilità in considerazione di una valutazione non integrale dell'attività di docenza effettuata prima della sua immissione in ruolo da parte dell'Amministrazione scolastica.
L'assoluta genericità delle allegazioni di ricorso su tale profilo - genericità, peraltro, non sanata dalla parte neppure in corso di procedimento – precluderebbe in radice a questo giudice di verificare l'effettiva discriminazione asseritamente subìta dalla docente, comportando il rigetto tout court del ricorso azionato in parte qua.
A ciò si aggiunga, in ogni caso, che, dalla medesima documentazione offerta dalla ricorrente a sostegno delle proprie pretese (all.9), è agevole riscontrare che la stessa, nel periodo non stabilizzato compreso tra gli aa.ss. 2000/2001 e 2010/2011, ha lavorato in taluni casi per periodi inferiori all'anno, prestando la propria attività in via non consecutiva, anche solamente per 8 o 9 mesi, a seconda dell'anno scolastico considerato. Lo svolgimento di un'attività lavorativa resa solo per una parte del ciclo scolastico avrebbe, dunque, imposto un particolare onere di allegazione in capo alla richiedente, sì da poter consentire al giudice di verificare in via obiettiva che, complessivamente inteso, il periodo pre-ruolo valutato dall'Amministrazione scolastica in sede di mobilità fosse effettivamente inferiore a quello prestato dalla dipendente (a seguito di una sommatoria analitica dei mesi e dei giorni di servizio resi).
Ne deriva che la mancata specificazione delle caratteristiche precipue dei singoli contratti a termine, nonché l'omessa chiarificazione dell'attività resa e quella rivendicata, ha precluso al giudicante di operare un riscontro concreto di congruità tra la sommatoria dei periodi effettivi di docenza della richiedente e l'anzianità riconosciuta dall'Amministrazione.
Tale fatto impedisce, pertanto, in radice l'effettiva comparazione, secondo quanto preteso dall'indirizzo pretorio di legittimità sopra citato, tra l'anzianità pre-ruolo riconosciuta a dal Parte_1
e quella che sarebbe stata valutata in relazione a un CP_1
collega a tempo indeterminato con parità di servizio, tenendo altresì conto anche dei trattamenti di favore previsti per i docenti a termine e, quindi, così da poter comprendere la reale portata discriminatoria dell'applicazione della normativa interna in relazione alla vicenda professionale esaminata.
Risulta pertanto indimostrato, all'esito dell'odierno giudizio, che la valutazione operata dall'Amministrazione in relazione al servizio pre- ruolo presso le scuole statali riconosciuto alla ricorrente abbia effettivamente penalizzato la medesima.
In ragione di quanto precede, assorbita ogni altra questione, non resta che respingere il ricorso disponendo la compensazione delle spese di lite in ragione della varietà degli orientamenti giurisprudenziali emersi in ordine alle questioni oggetto del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa per intero le spese di lite.
Così deciso, il 21.03.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Giorgia Marcatajo