Art. 34. Delega di funzioni 1. All' articolo 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 100 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il consiglio di amministrazione puo' delegare in tutto o in parte al presidente, nonche' alla giunta esecutiva, l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalle lettere d) ed e) del primo comma del presente articolo".
2. All'articolo 11 della stessa legge e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"g) esercita le funzioni eventualmente ad essa delegate dal consiglio di amministrazione, assumendo le necessarie deliberazioni ed approvando le spese occorrenti".
3. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 100 , e' sostituito dal seguente:
"Il consiglio di amministrazione e' convocato almeno ogni sei mesi, nella sede della Cassa, o altrove, purche' in Italia, dal presidente; puo' essere convocato straordinariamente su richiesta di un terzo dei suoi componenti o del collegio sindacale per le materie di propria competenza".
Nota all'art. 34:
Il testo degli articoli 9, 11 e 8 (riportati nell'ordine come sono citati) della legge n. 100/1963 (per l'argomento della legge v. nelle note all'art. 14), quale risulta a seguito delle modifiche apportate dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 9. - Il consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:
a) elegge il presidente ed il vicepresidente;
b) predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da presentare al Comitato dei delegati per l'approvazione;
e) determina l'importo delle somme da assegnare ai Fondi previsti dalla presente legge;
d) delibera l'investimento delle disponibilita' patrimoniali;
e) adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;
f) delibera il regolamento organico ed il trattamento economico della Cassa e le eventuali successive modificazioni;
g) provvede alla nomina del direttore della Cassa, nomina soggetta all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
h) delibera sui ricorsi contro le deliberazioni della giunta.
Le delibere di cui alle lettere f) e g) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il consiglio di amministrazione puo' delegare in tutto o in parte al presidente, nonche' alla giunta esecutiva, l'esercizio delle funzioni adesso attribuite dalle lettere d) ed e) del primo comma del presente articolo".
"Art. 11. - La giunta ha le seguenti funzioni:
a) esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione;
b) delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'art. 2;
c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del consiglio di amministrazione;
d) provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni, o d'ufficio nei casi di raggiunti limiti di eta' e per le pensioni di reversibilita';
e) amministra il personale;
f) decide sui ricorsi a norma dell'art. 40;
g) esercita le funzioni eventualmente ad essa delegate dal consiglio di amministrazione, assumendo le necessarie deliberazioni ed approvando le spese occorrenti".
"Art. 8. - Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e' costituito da nove componenti di cui:
1) otto eletti a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa a norma dell'articolo 6, lettera b), della presente legge.
Ai fini della elezione dei membri di cui sopra si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero dei voti. In caso di parita' di voti, e' preferito il candidato piu' anziano di eta';
2) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il consiglio di amministrazione e' convocato almeno ogni sei mesi, nella sede della Cassa, o altrove, purche' in Italia, dal presidente;
puo' essere convocato straordinariamente su richiesta di un terzo dei suoi componenti o del collegio sindacale per le materie di propria competenza.
L'avviso di convocazione deve essere diramato almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza deve essere diramato almeno cinque giorni prima.
Per la validita' delle adunanze del consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parita' prevale il voto del presidente.
I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti".
"Il consiglio di amministrazione puo' delegare in tutto o in parte al presidente, nonche' alla giunta esecutiva, l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalle lettere d) ed e) del primo comma del presente articolo".
2. All'articolo 11 della stessa legge e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"g) esercita le funzioni eventualmente ad essa delegate dal consiglio di amministrazione, assumendo le necessarie deliberazioni ed approvando le spese occorrenti".
3. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 100 , e' sostituito dal seguente:
"Il consiglio di amministrazione e' convocato almeno ogni sei mesi, nella sede della Cassa, o altrove, purche' in Italia, dal presidente; puo' essere convocato straordinariamente su richiesta di un terzo dei suoi componenti o del collegio sindacale per le materie di propria competenza".
Nota all'art. 34:
Il testo degli articoli 9, 11 e 8 (riportati nell'ordine come sono citati) della legge n. 100/1963 (per l'argomento della legge v. nelle note all'art. 14), quale risulta a seguito delle modifiche apportate dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 9. - Il consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:
a) elegge il presidente ed il vicepresidente;
b) predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da presentare al Comitato dei delegati per l'approvazione;
e) determina l'importo delle somme da assegnare ai Fondi previsti dalla presente legge;
d) delibera l'investimento delle disponibilita' patrimoniali;
e) adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;
f) delibera il regolamento organico ed il trattamento economico della Cassa e le eventuali successive modificazioni;
g) provvede alla nomina del direttore della Cassa, nomina soggetta all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
h) delibera sui ricorsi contro le deliberazioni della giunta.
Le delibere di cui alle lettere f) e g) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il consiglio di amministrazione puo' delegare in tutto o in parte al presidente, nonche' alla giunta esecutiva, l'esercizio delle funzioni adesso attribuite dalle lettere d) ed e) del primo comma del presente articolo".
"Art. 11. - La giunta ha le seguenti funzioni:
a) esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione;
b) delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'art. 2;
c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del consiglio di amministrazione;
d) provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni, o d'ufficio nei casi di raggiunti limiti di eta' e per le pensioni di reversibilita';
e) amministra il personale;
f) decide sui ricorsi a norma dell'art. 40;
g) esercita le funzioni eventualmente ad essa delegate dal consiglio di amministrazione, assumendo le necessarie deliberazioni ed approvando le spese occorrenti".
"Art. 8. - Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e' costituito da nove componenti di cui:
1) otto eletti a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa a norma dell'articolo 6, lettera b), della presente legge.
Ai fini della elezione dei membri di cui sopra si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero dei voti. In caso di parita' di voti, e' preferito il candidato piu' anziano di eta';
2) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il consiglio di amministrazione e' convocato almeno ogni sei mesi, nella sede della Cassa, o altrove, purche' in Italia, dal presidente;
puo' essere convocato straordinariamente su richiesta di un terzo dei suoi componenti o del collegio sindacale per le materie di propria competenza.
L'avviso di convocazione deve essere diramato almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza deve essere diramato almeno cinque giorni prima.
Per la validita' delle adunanze del consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parita' prevale il voto del presidente.
I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti".