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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 04/03/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Il collegio composto dai Magistrati
dr. Roberto Rezzonico Presidente
dr. Maria Lucia Insinga Consigliere
dr. Carlo Pietrarossi Giud. Aus. Rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 51/2022 rgca tra
nato a [...] il [...] (c.f. ), , Parte_1 C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...] (c.f. ), , nata a [...] il [...] C.F._2 Parte_3
(c.f. ) tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonio Santagati e Luigi Giovanni C.F._3
Santagati, presso lo studio dei quali, in Gela, Vico Imperia n. 4, sono elettivamente domiciliati.
Appellanti e riassumenti in sede di rinvio
contro con sede legale in Roma nella via Po n. 20, (c.f. in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Alessi, presso il cui studio, in
Caltanissetta, Viale Sicilia n. 176, è elettivamente domiciliata;
appellata
E, nei confronti di in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Mogliano Controparte_2 Veneto, Via Marocchesa n. 14 (c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Morreale, P.IVA_2
presso il cui studio, in Gela, via Bresmes 71, è elettivamente domiciliata;
Appellata
E, nei confronti di nato a [...] l'[...] (c.f. ), , nata a CP_3 C.F._4 Controparte_4
Gela il 12.09.1963 (c.f. ), , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._5 CP_5
) e , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._6 Controparte_6 C.F._7
);
[...]
Appellati contumaci
Conclusioni delle parti:
per e “Piaccia alla ecc.ma Corte d'Appello di Parte_1 Parte_2 Parte_3
Caltanissetta, in riforma della sentenza n. 425/12 del Tribunale di Gela e della sentenza n. 259/ 2020
della Corte d'Appello di Caltanissetta A) in linea istruttoria disporre nuova c.t.u. medico legale con un
collegio medico costituito da uno specialista neurologo, psicoterapeuta e da uno specialista in medicina
legale delle assicurazioni, per accertare il giusto grado di invalidità permanente riportata da
[...]
specificando il grado di incidenza sulla futura capacità lavorativa specifica e generica. Il Pt_1
Giudice del Tribunale ha totalmente trascurato i rilievi precisi e circostanziati che il consulente di parte
dottoressa aveva mosso agli argomenti ed alle conclusioni del consulente d'ufficio mentre avrebbe Pt_4
dovuto attribuire la giusta valutazione alle superiori critiche o quantomeno disporre una nuova
consulenza medica, giacchè il potere del Giudice di merito di apprezzare il fatto non equivale ad
affermare che egli possa farlo immotivatamente e non lo esime, dunque dalla spiegazione delle ragioni -
tra le quali evidentemente non si annovera il maggior credito che egli eventualmente tenda a dare al
consulente d'ufficio quale proprio ausiliare - per le quali si è addivenuto ad una conclusione anziché ad
un'altra, incorrendo altrimenti in vizio di motivazione sul punto della controversia. B) nel merito 1)
dichiarare la responsabilità esclusiva quantomeno prevalente del signor in ordine al Controparte_6
verificarsi dell'incidente; 2) concedere il danno non patrimoniale a e ad Parte_2 Parte_3
in proprio;
3) concedere le spese mediche documentate oltre le spese mediche future da determinare
equitativamente; 4) condannare i convenuti - appellati in solido al pagamento in favore degli appellanti
tutti delle ulteriori somme che in esito ala nuova espletando c.t.u. ed alla giusta graduazione della responsabilità in capo al signor saranno ritenute dovute con la corretta concessione Controparte_6
della personalizzazione del danno, secondo le tabelle e le indicazioni del Tribunale di Milano concedendo
la rivalutazione, gli interessi dal di del fatto con, in ogni caso, le spese e compensi tutti e nella giusta
misura del procedimento di primo grado. Infatti in presenza di dettagliata nota spese il Giudice non può
limitarsi ad una liquidazione globale e forfettaria ma deve specificare le voci che non sono dovute o
dovute in misura inferiore secondo i parametri delle vigenti tariffe forensi del relativo periodo di
applicazione; di secondo grado e degli altri gradi di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto
procuratore dichiaratosi antistatario.”
per “Piaccia alla Corte adita disattesa ogni contraria domanda, eccezione e Controparte_1
conclusione ritenere e dichiarare inammissibile l'appello per le regioni rappresentate. In via istruttoria
si richiede disporsi l'acquisizione dei fascicolo di parte di primo e secondo grado. In via subordinata,
nel merito, rigettare l'appello proposto perché illegittimo, infondato, erroneo e non provato e, per
l'effetto, confermare la sentenza impugnata con l'attribuzione a carico del conducente del motociclo
signor della percentuale di responsabilità nella causazione del sinistro nella CP_7 Parte_1
misura non inferiore al 80%. In via gradata ritenere e dichiarare la colpa esclusiva del Sig.
[...]
nel sinistro e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che nessun risarcimento è dovuto da Pt_1 [...]
al danneggiato, con l'effetto di ordinare a di restituire quando ha Controparte_1 Parte_1
percepito in forza della sentenza di primo grado con gli interessi legali dalla data del pagamento al
soddisfo. In ulteriore subordine ridurre il risarcimento dei danni anche in applicazione dell'articolo 1227
c.c.. Con vittoria di spese e di compensi di difesa per tutti i gradi di giudizio.”
per “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Caltanissetta reietta ogni Controparte_2
contraria difesa ritenere e dichiarare l'estraneità di in relazione alle domande Parte_5
risarcitorie azionate nel presente grado di giudizio da e da Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rispetto alle quali, eventualmente, sarà tenuto a rispondere esclusivamente la
[...] Controparte_1
in solido a . Conseguentemente rigettare la richiesta di condanna in via solidale
[...] Controparte_6
formulata dagli odierni appellanti in riassunzione nei confronti dei . Con vittoria di Parte_5
spese ed onorari.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato e in proprio e nella qualità Parte_2 Parte_3 di genitori esercenti la potestà sul figlio minore riassumevano, avanti al Tribunale di Parte_1
Gela, il giudizio promosso originariamente da avanti al Giudice di pace di Gela, - che Controparte_6
aveva dichiarato la propria incompetenza per valore – al fine di chiederne la condanna, in solido con la la e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_8 Controparte_4
quest'ultimi nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore , all'integrale CP_5
risarcimento dei danni, patrimoniali e non, quantificati in €. 173.210,00, da loro subiti, con riferimento ad un sinistro verificatosi, in Gela, il 6.09.2002
Deducevano che quel giorno, verso le ore 22,30 l'autovettura BMW targata AH296JD, condotta e di proprietà di , assicurata per la RCA con entrava in collisione Controparte_6 Controparte_1
col ciclomotore Malaguti targato 79D8K (assicurato di proprietà di Controparte_2 CP_3
e condotto da con a bordo, quale terzo trasportato, il minore .
[...] Parte_1 CP_5
Con altro atto di citazione e , il primo in proprio ed entrambi nella qualità CP_3 Controparte_4
di genitori esercenti la potestà sul figlio minore , convenivano in giudizio, sempre avanti CP_5
al Tribunale di Gela, nonché la e e Controparte_6 Controparte_2 Parte_2
in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore Parte_3 [...]
per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, quantificati in Pt_1
€. 172.423,54, subiti in dipendenza del medesimo sinistro.
I due giudizi (iscritte rispettivamente al n. 129/2004 RG e 409/2004 RG) venivano riuniti.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale delle parti, prova per testi e cc.tt.uu. medico legale e tecnica.
Nel corso del giudizio si costituiva personalmente , nelle more divenuto maggiorenne. Con CP_5
la sentenza n. 425/2012 il Tribunale di Gela accoglieva parzialmente la domanda attorea riconoscendo,
quanto all'an, il concorso di colpa nella misura dell'80% a carico di (e del rimante 200% Parte_1
in capo al ) mentre, in ordine al quantum in adesione alle conclusioni della c.t.u. medica Controparte_6
riconosceva a un danno biologico residuato pari al 18%. Parte_1
Più precisamente il Tribunale di Gela con la citata sentenza disponeva: 1) la condanna di , CP_3
di di e di a risarcire, nelle Controparte_2 Controparte_6 Controparte_1
percentuali rispettivamente dell'80 % e del 20%, i danni subiti dal quale terzo trasportato CP_5
liquidati complessivamente in €. 116.746,00; 2) Condannava e la a Controparte_6 Controparte_1 risarcire a l'importo di €. 228,00 per danni al ciclomotore;
3) a l'importo CP_3 Parte_1
di €. 9.065,00 per danni fisici;
4) Condannava e la a risarcire a CP_3 Controparte_2
l'importo di €. 1.664,00 per i danni riportati dalla propria autovettura BMW. Controparte_6
Con atto di appello notificato il 10 aprile 2013 (procedimento n. 159/2013 R.G.) impugnava CP_5
la predetta sentenza;
Con atto di citazione notificato sempre in data 10.04.2013 (proc. n. 162/2013 RG
della Corte d'Appello) proponeva gravame;
Con atto di citazione del 20.04.2013 (proc. n. CP_3
158/2013) proponevano, infine, gravame ormai divenuto maggiorenne nonché i suoi Parte_1
genitori ed Parte_2 Parte_3
I procedimenti venivano quindi riuniti in quello portante il n. 158/2013 e, in esso si costituivano sia la che avanzando, entrambe, appello incidentale. Parte_5 Controparte_1
Gli appellanti chiedevano che venissero riconsiderate le percentuali di responsabilità Pt_1 Parte_3
attribuite dal Giudice di prime cure alle parti invocando anche gli esiti di un giudizio penale (n. 33/2009),
celebratosi avanti al Giudice di Pace di Gela, che si era concluso con la condanna del Controparte_6
per il reato di lesioni colpose ex art. 590 c.p. ove era stato accertato che quest'ultimo, alla guida della propria vettura marca BMW, procedeva a velocità elevata al momento dell'impatto con il ciclomotore.
In ordine al quantum contestavano le valutazioni del c.t.u. dottor invocando una diversa stima Per_1
del danno biologico residuato;
ed inoltre chiedevano il riconoscimento a Parte_2 Parte_3
proprio favorevole del danno morale con una invalidità permanente non inferiore al 26% con conseguente ricalcolo delle spese e competenze del procedimento di primo grado.
Con sentenza n. 259/2020 La Corte d'Appello definiva il giudizio riunito.
Con la citata sentenza, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da veniva Controparte_1
dichiarata l'inammissibilità delle domande risarcitori proposte da nei confronti di Parte_1
e della con conseguente condanna a restituire, a quest'ultima Controparte_6 Controparte_1
quanto ricevuto in esecuzione della sentenza del Tribunale di Gela.
Con ricorso per Cassazione notificato il 21/07/2020 e Parte_1 Parte_2 Parte_3
proponevano impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello deducendo: 1) violazione e falsa applicazione dell'articolo 75 c.p.p. per avere la Corte d'Appello ritenuto erroneamente estinta la domanda di risarcimento in sede civile avendo i ricorrenti proposto una analoga domanda in sede penale;
2)
violazione e falsa applicazione dell'articolo 2054 terzo comma c.c. non avendo, la Corte esteso la condanna risarcitoria a malgrado questi fosse il proprietario del mezzo e quindi CP_3
responsabile in via solidale.
Con sentenza n. 3563/21 del 24 giugno 2021 la Corte di cassazione cassava la sentenza inviando alla
Corte d'Appello di Caltanissetta per la decisione nel merito oltre che sulle spese processuali anche del grado di legittimità.
Riteneva, in particolare, la Corte di legittimità fondata la censura rivolta alla sentenza impugnata, per avere, la Corte territoriale Nissena, dichiarato inammissibile, ex articolo 75, comma 1 c.p.p. la domanda proposta nei confronti di e del suo assicuratore e ciò in difetto di una situazione di Controparte_6
persistente litispendenza del giudizio penale, risultando, esso, già definito - al momento in cui venne pronunciata la sentenza ogni impugnata (27 febbraio 2020) - con la condanna del medesimo in CP_6
sede penale, divenuta irrevocabile il 5 novembre 2009.
Rilevano in proposito i supremi Giudici che deve darsi seguito al principio secondo cui il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, regolato dall'articolo 75 c.p.p., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile il fenomeno della litispendenza, e non a quello disciplinato dall'articolo 36
c.p.c. in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati;
Sicché detta estinzione è rilevabile anche d'ufficio ma può essere dichiarata solo se, nel momento in cui il Giudice civile provvede in tal senso,
persiste la situazione di litispendenza e non vi sia stata pronuncia sull'azione civile in sede penale.
Nel caso specie, osserva la Suprema Corte, non osta all'applicazione di tale principio la circostanza che l'affermazione della responsabilità penale del (irrevocabile al momento in cui ebbe a CP_6
pronunciarsi la Corte di appello di Caltanissetta sulla domanda risarcitoria incardinata dinanzi al giudice civile in epoca successiva alla costituzione di parte civile nel processo penale) fosse corredata dalla condanna generica dello stesso a risarcire il danno a in quanto, essendo venuta meno la Parte_1
situazione di litispendenza ex articolo 75 comma primo c.p.p. il principio di economia dei mezzi processuali imponeva alla Corte di Appello di dare ulteriore corso alla domanda del il quale, forte Pt_1
di una sentenza passata in giudicato, avrebbe dovuto altrimenti radicare ulteriore e autonomo giudizio.
La sentenza impugnata veniva così annullata con rinvio alla Corte di Appello di Caltanissetta, in diversa composizione, per provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
******
Con atto di citazione in riassunzione ex articolo 392 c.p.c. ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 provvedevano alla riassunzione del giudizio e, richiamando il principio espresso dalla Corte di
[...]
Cassazione nell'ordinanza sopra menzionata e concludevano come in atti.
In particolare, gli appellanti in riassunzione riproponendo le argomentazioni già avanzate nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza n 259/2020 della Corte di Appello di Caltanissetta ovvero:
1) l'erroneità della sentenza del Tribunale di Gela nella parte in cui non ha attribuito la totale responsabilità o, quantomeno la responsabilità prevalente del sinistro in capo al , poiché, ove la CP_6
sua autovettura BMW non avesse invaso la mezzeria di sinistra o avesse mantenuto una velocità consona l'incidente non si sarebbe mai verificato.
Ciò anche all'esito del giudizio penale che ne era conseguito ed alla sentenza di condanna emessa dal
Giudice di pace di Gela con la quale, il era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. CP_6
590 c.p. (procedimento penale n. 444/02 R.G. N.R. della Procura di Gela) e condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili da quantificarsi in separata sede.
2) la erroneità della decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto di valutare come
“esente da rilievi critici” la c.t.u. a firma del Dott. con la quale erano stati determinati gli esiti Per_1
invalidanti residuati nella misura del 18 % in danno del minore senza tenere conto di Parte_1
quanto dedotto nella c.t. di parte a firma del Dott. che aveva, invece, individuato il danno Persona_2
biologico residuato in capo al misura pari al 49%; Parte_1
Si contesta, poi, l'ulteriore errore del Giudice di prime cure per non aver provveduto alla liquidazione del danno morale in favore dei genitori del che avevano agito, “in proprio” anche in Parte_1
considerazione del gravissimo patema d'animo subito in conseguenza delle lesioni subite dal figlio minore;
Si ribadisce, ancora la erroneità della sentenza nella parte in cui, il Tribunale non ha provveduto a liquidare il danno patrimoniale costituito da tutte le spese documentate attraverso le fatture prodotte.
Si osserva come il primo Giudice, inoltre, avrebbe dovuto liquidare le spese mediche future in quanto,
per come affermato dal c.t.u. “non possono escludersi problemi di carattere neuropsichiatrico Per_3
e la necessità di ulteriori trattamenti clinici”.;
Infine, si deduce la erroneità della pronuncia del Tribunale nella parte in cui si è omesso di procedere alla
“personalizzazione del danno” nella misura massima prevista (e non nella misura del 20% come fatto) a causa delle oggettive gravi lesioni subite dal;
Parte_1 3) La erroneità, infine, della gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha provveduto a liquidare le spese di lite in misura notevolmente inferiore a quelle previste dalle vigenti tariffe professionali.
*****
Con comparsa del 5 agosto 2022 si costituiva nel giudizio riassunto la che, in Controparte_1
via preliminare, deduceva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, chiedeva riconoscersi, in capo al la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro in Parte_1
dipendenza delle molteplici violazioni al codice della strada commesse dal conducente del ciclomotore che, oltre a non indossare il casco protettivo, viaggiava lungo la via Borsellino in contromano ed a elevata velocità .
Eccepiva, ancora, la irrilevanza della sentenza penale di condanna del nei propri confronti in CP_6
quanto ad essa non opponibile e si opponeva alla rinnovazione della istruttoria mediante nuova c.t.u..
Si costituiva anche la che, in via preliminare, deduceva come nessuna statuizione Parte_5
potesse essere pronunciata a carico di Compagnia estranea alle pretese risarcitorie Parte_5
avanzate dagli appellanti in riassunzione per le quali sarà tenuta a rispondere esclusivamente l'altra
Compagnia Controparte_1
Rappresentava, in proposito come, essendo il sinistro occorso in data 6.09.2002 (quando non era ancora vigente la disciplina dell'indennizzo diretto ex D. Leg.vo 209/2005) essa è tenuta a rispondere esclusivamente dei danni subiti da e (terzo trasportato) e non per quelli Controparte_6 CP_5
lamentati dalle altre parti.
****
All'udienza del 31 ottobre 2024, la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
A tal proposito si specifica che, nella indicata Ordinanza del 31 ottobre 2024, per mero errore, quale componente del Collegio è stato indicato il Cons. Emanuele De Gregorio, di fatto incompatibile, ma, in realtà, il presente giudizio è stato deciso dal Collegio in diversa composizione come designato con provvedimento del 4 settembre 2024 e per come indicato in intestazione.
***** Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art 348 bis c.p.c. dedotta dall'appellata Società appellata nella comparsa di costituzione e risposta. In proposito la Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.
n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni
e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un.-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 -
01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo Giudice.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c.. si rileva che in merito a tale dedotto profilo di inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni oggetto del giudizio ha, correttamente, indotto la Corte, a ritenere positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c..
****
Deve, ancora, ricordarsi che la Corte, con Ordinanza del 17 gennaio 2023 ha rigettato le richieste istruttorie formulate dagli appellanti in riassunzione (nuova c.t.u. medica) ritenendola superflua ai fini della decisione.
Deve, infine, dichiararsi la contumacia di e , e Controparte_6 Controparte_4 CP_5 CP_3
che, sebbene regolarmente citati a comparire in giudizio, non si sono costituiti.
[...]
******
Nel merito l'appello proposto da e è fondato Parte_1 Parte_2 Parte_3
limitatamente a quanto si dirà.
I motivi, stante la loro evidente connessione, possono trattarsi congiuntamente.
Quanto al primo motivo di censura che investe l'erroneità della sentenza del Tribunale di Gela nella parte in cui non ha attribuito la esclusiva o prevalente responsabilità del sinistro al conducente la
BMW nonché la omessa valutazione degli esiti del giudizio penale di condanna ex art. 590 c.p. in danno del si osserva: CP_6
Dall'esito della istruttoria - con particolare riferimento alla individuazione delle responsabilità dei due conducenti i veicoli coinvolti nella causazione del sinistro - è emerso che il conducente della BMW, , tenne una condotta di guida parzialmente conforme ai dettami del Codice della Controparte_6
Strada tanto che egli eseguì una manovra di emergenza per cercare di evitare l'impatto con il ciclomotore.
Ciò è confermato al testo (udienza del 22/05/2008) che riferisce: “la BMW procedeva Tes_1
regolarmente nella propria corsia di marcia prima della collisione del conducente dell'autovettura
ha un po' frenato cercando di scartare verso il ciglio della strada”.
E' pur vero, per come rilevato in sentenza, (pagina 11) che dalla ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Municipale di Gela intervenuti sui luoghi e mai contestata dalle parti, nonché dall'esame della posizione dei veicoli subito dopo l'urto è emerso che la BMW non teneva una velocità adeguata allo stato dei luoghi tant'è che lo stesso conducente della vettura venne sanzionato proprio ai sensi dell'art. 141/3° comma del C.D.S. in quanto “circolava ad una velocità non commisurata in relazione alle caratteristiche della strada ed all'ora notturna “.
Di converso è però emerso che i due giovani a bordo del ciclomotore commisero una pluralità di infrazioni al Codice della Strada che furono certamente causa predominante degli esiti dell'evento lesivo.
In particolare entrambi non indossavano il casco protettivo, in violazione dell'articolo 171 del Codice
della Strada, circostanza questa appurata sia all'esito alle dichiarazioni confessorie rese nell'interrogatorio formale del (udienza dell'8.11.2007: “confermo che non indossavo il Pt_1
casco”) sia dalle dichiarazioni del teste che, nel verbale di udienza del 22 maggio 2008, Tes_1
faceva mettere a verbale: “entrambi erano senza casco”.
La circostanza è stata ulteriormente avallata dal dottor c.t.u. medico nominato in corso di Per_1
giudizio che, nella perizia agli atti, ha dichiarato che “le caratteristiche delle ferite riportate portano
a ritenere che il soggetto in esame al momento del sinistro (con riferimento al ) non indossasse Pt_1
il casco protettivo”.
I due giovani, inoltre, procedevano in due sul ciclomotore 50 c.c. di cilindrata, in violazione dell'articolo 170 del Codice della Strada, così come confermato da loro stessi in sede di interrogatorio formale ed anche per tale ragione sono stati ulteriormente sanzionati dagli agenti intervenuti.
Ancora incontestato il fatto che i due giovani avevano imboccato la via Borsellino in controsenso,
essendo la circolazione inibita in ore serali, giusta Ordinanza sindacale del 30/05/2022. In proposito lo stesso teste ha dichiarato: “il ciclomotore scendeva, la strada era transennata in quanto Tes_1
non la si poteva percorrere in discesa”.
Lo stesso teste ha poi dichiarato che il ciclomotore condotto dal con a bordo Parte_1 CP_5
percorreva la via Borsellino di Gela a velocità elevata.
[...]
Tutte le predette circostanza, per, come detto, sono state confermate dal rapporto redatto dalla Polizia
Municipale intervenuta in occasione del sinistro che ha provveduto ad elevare le relative contravvenzioni alle parti coinvolte.
Così ricostruite le modalità del sinistro, appare condivisibile la decisione del Giudice di prime cure che ha ritenuto attribuire ai due giovani una maggiore responsabilità nella causazione del sinistro,
indicata nella misura percentuale del 80%, con un percentuale residua pari al 20% in capo al CP_6
, con ulteriore riduzione della percentuale di ristoro riconosciuta al , nella misura del 30%
[...] Pt_1
per il mancato utilizzo del casco protettivo così da pervenire alla liquidazione della somma poi indicata in sentenza.
Ancora con riferimento al mancato uso del casco protettivo osserva la Corte che, in astratto, la mera violazione di una norma in materia di circolazione stradale da parte del danneggiato (nella specie:
l'omesso uso del casco protettivo) non è fonte di per sé di responsabilità civile, se tale violazione non si sia posta come elemento causale rispetto all'evento dannoso o alle sue conseguenze.
In sostanza, il comportamento irregolare del danneggiato può considerarsi causa dell'evento dannoso solo quando, rispetto a quest'ultimo, abbia svolto un ruolo di antecedente logico e ciò perché non già la mera violazione di una norma disciplinante la circolazione stradale è di per sé fonte di responsabilità (o di limitazione dell'altrui responsabilità) in sede risarcitoria, bensì il comportamento che la violazione medesima viene ad integrare, purché lo stesso abbia esplicitato incidenza causale sull'evento dannoso.
[in proposito la Cassazione civile con sentenza n. 9241/2016 ha sancito che in materia di responsabilità
da sinistro stradale, l'omesso uso del casco protettivo da parte di un motociclista vittima di incidente può
essere fonte di corresponsabilità del medesimo, a condizione che tale infrazione abbia concretamente
influito sulla eziologia del danno, circostanza che può essere accertata anche d'ufficio dal giudice,
giacché riconducibile alla previsione di cui all'art. 1227, comma 1, c.c. Cass. civ. Sez. III, 06/05/2016,
n. 9241 (rv. 639708)].
Nel caso in specie, per quanto sopra ricordato, sussiste ampiamente il rapporto eziologico tra le lesioni riportate dal e il mancato uso del casco protettivo, avendo il giovane riportato: “trauma Parte_1
cranico commotivo con sindrome parietale con paresi sinistra del nervo facciale” (vedasi relazione medica anche del c.t. di parte Dott. . Per_2
*****
Quanto alla omessa valutazione della sentenza del Giudice di pace di Gela, passata in giudicato, con la quale era stata accertata la penale responsabilità del per il reato di cui all'art. 590 c.p. si osserva: CP_6
L'art. 651 c.p.p. precisa che la pronuncia penale di condanna ha efficacia vincolante "nel giudizio civile o
amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato
e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale".
Fermo tale principio, con recentissima sentenza, la Corte di cassazione ha affermato che è necessario distinguere i limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, maturato a seguito di dibattimento,
dall'efficacia probatoria della sentenza penale passata in giudicato.
I limiti oggettivi del giudicato penale, specificati nell'art. 651 cod. proc. pen., attengono alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale e alla sua ascrivibilità all'imputato; che, quindi, una volta intervenuta una sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in dibattimento, non può essere messo in discussione, nel successivo giudizio civile risarcitorio o restitutorio, che il fatto accertato in sede penale si è effettivamente verificato e che è stato commesso dall'imputato, né può essere messa in discussione la sua idoneità a integrare gli estremi di un reato.
L'efficacia probatoria della sentenza penale non è però circoscritta all'interno dei suddetti limiti, potendo il Giudice civile utilizzare la sentenza, nonché in generale le prove assunte nel processo penale delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato a indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico. (Cass. Civ. Sez. III^ , Sent. n.
12901/2024, del 10.05.24).
Ciò detto, - e rilevato che, in ogni caso, la sentenza del Giudice di pace di Gela non può avere alcuna refluenza nei confronti dei quei soggetti che non hanno partecipato a quel giudizio penale (si pensi alle
Compagnie di assicurazione o ai ) – le conclusioni cui è giunto il Tribunale di Gela nell'attribuire CP_5
la concorsuale responsabilità ai due conducenti dei veicoli coinvolti, è il frutto dell'analisi della documentazione allegata agli atti e delle prove orali escusse che hanno legittimato la decisione poi assunta che appare pienamente condivisibile dalla Corte.
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Né può apprezzarsi la richiesta – seppur esplicitata in via subordinata- di applicazione dell'art. 2054
comma II° c.c. ai fini di pari riconoscimento di corresponsabilità nella produzione dell'evento lesivo.
Il metodo di imputazione presuntiva della pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. costituisce criterio residuale per tutti i casi in cui non sia possibile stabilire l'esatta misura delle diverse responsabilità
nella causazione del sinistro.
Nel caso di specie la fase istruttoria ha consentito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente con esclusione, pertanto, della possibilità di ricorrere al predetto metodo di imputazione presuntiva (Cass.
Civ. Sent. n. 7479/20).
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Quanto al secondo motivo di censura che investe le asserite lacune della c.t.u. a firma del dott. Per_1
nonché il mancato riconoscimento del danno morale iure proprio in favore di e Parte_1
ed ancora la erronea “personalizzazione del punto percentuale in aumento” si osserva: Parte_3
Nel corso del giudizio avanti al Tribunale di Gela venne disposta c.t.u medica, affidandone la stesura al
Dott. il quale, all'esito del suo incarico (e con riferimento al , dopo aver Per_1 Parte_1
riconosciuto come i danni riportati dal giovane fossero etiologicamente riconducibili al sinistro per come verificatosi, ha accertato che all'esito della violenta caduta al erano residuati: “sindrome Pt_1
prefrontale –psico – organica lieve con sfumato torpore psichico e rallentamento dell'eloquio; minima
paresi monolaterale di sinistra del nervo facciale senza asimmetria del viso e dei movimenti della
palpebra e della masticazione;
lieve pregiudizio estetico con sfumata alterazione delle strutture di
supporto del volto ed alterazioni cutanee limitate“ con un danno biologico complessivamente valutato in misura del 18% una I.T.T. di giorni 20 ed una I.T.P. al 50% di giorni 30.
Il consulente ha poi espressamente riferito (in risposta al quesito del Tribunale) che “la caratteristica
delle ferite riportate portano a ritenere che il soggetto in esame al momento del sinistro, non indossasse
il casco protettivo”.
Le richiamate conclusioni sono state oggetto di ampia critica da parte degli appellanti in riassunzione i quali avevano, a suo tempo allegato agli atti del giudizio una c.t. di parte (a firma della Dott.ssa Pt_4
con la quale, il danno biologico residuato al giovane veniva indicato in misura non inferiore al 32% Pt_1 .
In aggiunta a tale c.t. di parte, con l'atto di appello in riassunzione viene allegata altra c.t. a firma del Dott.
con la quale vengono ulteriormente stigmatizzate le conclusioni del Dott. “che Persona_2 Per_1
non ha valutato il deficit discriminativo epicritico, l'astereoagnosia, l'ineguatezza del livello di
percezione visu motoria specie delle dita delle mani” così da giungere ad indicare come corretto un danno biologico residuato pari al 49%, una I.T.T di giorni 30, una I.T.P. al 75% di giorni 30, una I.T.P. al 50 %
di giorni 30 ed una I.T.P. al 25 % di giorni 40.
Ora, a prescindere dalla legittima allegazione – in grado di appello – di una nuova e diversa relazione medica (rispetto a quella già allegata a firma circostanza rilevata da in Pt_4 Controparte_1
comparsa di costituzione, pag. 7) – deve qui osservarsi che, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, il lavoro peritale del c.t.u. deve essere apprezzato in quanto condotto con rigore scientifico ed ampiamente motivato.
In proposito si evidenzia che le conclusioni raggiunte dall'ausiliario sono state precedute da una serie di accertamenti ed osservazioni neuropsichiatriche che hanno evidenziato “un quadro composito di riequilibrio psicologico” tale da potere escludere – anche alla luce della diagnosi formulata di “sindrome prefrontale” – che il c.t.u. avesse “sottovalutato il caso in esame” (c.f.r., atto di appello in riassunzione,
pag. 6).
Il consulente ha, invero, ampiamente descritto, differenziandone l'incidenza percentuale, gli esiti delle lesioni residuate al giovane indicando l'insorgere sia della “sindrome prefacciale” (con Parte_1
danno biologico residuato pari al 5% del totale), sia la “sindrome prefrontale” (danno biologico residuato del 10%) sia, infine, il lieve pregiudizio estetico (per esiti cicatriziali al volto “con alterazioni cutanee
limitate), ridimensionando le valutazioni dei cc.tt. di parte che, come detto, invocavano il riconoscimento di un danno biologico ben maggiore (prima del 32% perizia oggi del 49% perizia ). Pt_4 Per_2
Nel descrivere le suddette lesioni il Dott. ha chiarito, infatti, come le stesse avevano avuto una Per_3
incidenza limitata “senza creare asimmetria nel viso e nei movimenti della palpebra e della masticazione
e come lo stesso “torpore psichico dovesse ritenersi sfumato”.
Non possono, pertanto, apprezzarsi i motivi di gravame sul punto – e la conseguente richiesta di una nuova c.t.u. medica da affidare ad un team di specialisti, per come già delibato dalla Corte che, con la citata Ordinanza del 17 gennaio 2023 ha ritenuto “superflua ai fini della decisione” la suddetta richiesta “in considerazione delle valutazioni, già esaustive svolte dal c.t.u.”.
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Con il medesimo atto di appello in riassunzione ed – evidenziando di Parte_2 Parte_3
avere agito anche “in proprio” – hanno impugnato la gravata sentenza per non avere, il Tribunale di Gela
(e la Corte di Appello di Caltanissetta), riconosciuto in loro favore il c.d. “danno riflesso” ovvero quel danno subito dalla “vittima secondaria” rispetto al danneggiato principale.
Hanno, in proposito dedotto la sussistenza del già menzionato danno evidenziando le gravissime lesioni subite dal figlio minore ed il conseguente grave patema d'animo a loro derivante in qualità di genitori.
L'assunto non può apprezzarsi.
E' affermazione consolidata nella giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso.
In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già
Cass. n. 8546 del 2008).
Più in particolare, in tema di danni conseguenti a sinistro stradale, si è detto che il danno "iure proprio"
subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita,
potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. (Cass. Civ.
Sez. III^ n. 35663/23, del 20 dicembre 2023).
Di recente la Suprema Corte, ha anche puntualizzato che non sussiste in effetti alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cass. n. 1752 del 2023).
Resta inteso, però, che più sarà elevato il grado di invalidità permanente riconosciuto alla vittima primaria, più sarà facilmente dimostrabile il patimento e l'alterazione delle condizioni di vita quotidiane del familiare.
Ciò detto occorre però rilevare, con specifico riferimento al caso concreto, non solo che le lesioni riportate dal giovane (fortunatamente) non appaiono essere così gravi da aver potuto comportare Parte_1
uno stravolgimento della vita dei genitori ma, quel che difetta è l'assenza di qualsivoglia allegazione dalla quale poter desumere la sussistenza di una serie di “patimenti” che hanno investito la vita dei coniugi alterandone le abitudini e la vita di relazione in dipendenza del sinistro occorso al Pt_1 Parte_3
figlio.
Gli stessi appellanti, in proposito, nulla hanno articolato, individuando il fondamento della loro richiesta sulla oggettiva sussistenza “del patema d'animo” (pag. 9 dell'atto di appello in riassunzione) e della possibilità, per il Giudice di riconoscere il ristoro sulla base di mere presunzioni sulla base del dato oggettivo ed indiscusso della sussistenza del rapporto parentale con il danneggiato.
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Con il motivo in esame, inoltre, gli appellanti, hanno contestato la sentenza gravata anche con riferimento alla “personalizzazione del danno” limitata dal Giudice di prime cure al solo 20% rispetto al “punto base indicato nelle tabelle di riferimento”, percentuale ritenuta irrisoria e meritevole di essere rivista al rialzo ovvero in misura pari al 50% dell'importo riconosciuto a titolo di danno biologico.
L'assunto non può apprezzarsi.
Per granitica giurisprudenza di legittimità “la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche
circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate
dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che
qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione
in aumento del risarcimento. (Cass. Civ. Sent. 27 maggio 2019 n. 14364).
Nel caso in specie il Tribunale (pag. 19 della sentenza), richiamando le conclusioni peritali del Dott.
- che aveva dato atto delle particolari lesioni subite dal giovane – ha riconosciuto un aumento Per_1
personalizzato della misura del 20% sul valore del punto base.
È indubbio che, in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale che dovranno essere allegate al fine di fornire la prova delle circostanze peculiari della menomazione.
Solo in caso di positivo accertamento si dovrà procedere all'aumento del valore del danno biologico, e, in merito a tale valutazione ed alla possibilità di un aumento del ristoro, la Corte di Cassazione civile - con recentissima sentenza n. 2433/2024 - ha affermato che il tetto del 30 per cento fissato per la personalizzazione del danno biologico è assolutamente imperativo e vincolante in quanto stabilito dalla legge e che non è illegittima la decisione di aumentare il risarcimento senza arrivare al massimo previsto.
Richiamati i suddetti principi, ed in considerazione che, anche con riferimento alla chiesta personalizzazione del valore del punto in misura pari al 50% del danno biologico, nessun elemento di prova era stata allegata in giudizio, la percentuale individuata dal Tribunale sulla base delle risultanze peritali e della giovane età del al momento del sinistro (pari al 20%) deve ritenersi congrua senza Pt_1
necessità di dover procedere ad un ulteriore aumento.
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Apprezzabile di accoglimento appare l'ultima censura mossa dagli appellanti alla gravata sentenza con riferimento al mancato riconoscimento delle spese mediche documentate – pari ad €. 1.403,29 – e non liquidate né dal Tribunale né dalla Corte di Appello.
In verità le stesse possono riconoscersi nella misura del 20% del totale (attesa la corresponsabilità del nella causazione del sinistro) ovvero in €. 280,65 cui aggiungere gli interessi, al tasso Parte_1
legale, dalla data di effettivo esborso sino al soddisfo.
Non possono, invece, liquidarsi le somme “per presunte spese mediche future” la cui liquidazione è stata chiesta in via equitativa.
La valutazione equitativa del danno presuppone che la relativa prova sia stata raggiunta e “che il danno
sia certo nella sua esistenza ontologica (Cass. 19/12/2011, n. 27447), cioè che «la sussistenza di un danno
risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata» (Cass. 04/04/2017, n. 8662). Ne
consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i
presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto (Cass. 04/08/2017, n. 19447). Non
solo: al danneggiato si chiede di provare i parametri per una liquidazione equitativa e le ragioni che gli
hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili all'illecito,
rendendo il danno di difficile o impossibile quantificazione. Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 18 marzo 2022,
n. 8941).
Nel caso in esame le risultanze della c.t.u. a firma del Dott. hanno permesso di accertare che Per_1 “non possono escludersi problemi di carattere neuropsichiatrico che potranno richiedere, in futuro, il
ricorso ad ulteriori trattamenti”.
Tuttavia, in assenza di qualsivoglia criterio di individuazione di tali future attività di controllo medico ed in assenza di allegazioni in merito (neanche in sede di riassunzione gli appellanti, nonostante il lungo decorso di tempo dalla data dell'evento, hanno allegato ulteriori spese o dimostrato il ricorso a nuove cure mediche) la richiesta deve denegarsi.
******
Quanto, infine, all'ultimo motivo di gravame che ha investito la liquidazione delle spese di lite, ritenute notevolmente inferiori a quelle dovute in relazione ai parametri di cui alle tabelle professionali vigenti,
basti osservare che, il Tribunale, nel liquidarle, ha fatto corretto uso delle regole di cui agli artt.li 91 e segg. del c.p.c. attesa la sproporzione tra quanto richiesto in citazione (oltre €. 170.000,00) e quanto effettivamente riconosciuto in seguito al giudizio nonché alla accertata corresponsabilità del
[...]
nella causazione dell'evento lesivo. Pt_1
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La sentenza della Corte di Appello n. 259/2020 del 27.02.2020 oggetto del ricorso per Cassazione deve,
pertanto, confermarsi con eccezione del riconoscimento, in capo al del diritto al ristoro Parte_1
delle spese mediche documentate per come sopra indicate.
Le spese del presente giudizio di rinvio, tra gli appellanti e in considerazione Controparte_1
dell'accoglimento solo residuale dell'appello, possono integralmente compensarsi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, statuendo in sede di rinvio nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 51/2022 R.G., ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, così provvede:
- In parziale riforma della sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta n. 259/2020 del 27.02.2020
(giudizio n. 158/2013 R.G. oggetto di ricorso in Cassazione) condanna a Controparte_1
rifondere, all'appellante in riassunzione le spese mediche documentate liquidate in €. Parte_1
280,65 oltre interessi, al tasso legale, per come indicate in parte motiva;
Conferma nel resto;
Condanna la a rifondere, agli appellanti in riassunzione, in solido, le spese Controparte_1
del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione che liquida in € 3.200,00 oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti che ne hanno fatto apposita richiesta;
Compensa, per intero, le spese del presente giudizio di appello in riassunzione tra gli appellanti, la e le altre parti contumaci. Controparte_2
Compensa, tra e gli appellanti le spese del presente giudizio di appello in Controparte_1
considerazione del limitato accoglimento delle ragioni degli appellanti in riassunzione.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile, il 20 febbraio 2025
Il Giud. Aus. Estensore Il Presidente
Dott. Carlo Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico