Articolo 2 della Legge 24 febbraio 1975, n. 107
Articolo 1
Versione
3 maggio 1975
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 3 di ciascuno dei suindicati atti.

Entrata in vigore il 3 maggio 1975