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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/10/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5338/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AU NO Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
30.7.2025, assunto in decisione in data 6.10.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata in [...] il [...], con gli Parte_1 C.F._1
Avvocati Veronica Cazzola e Giulio Cerioli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Crema, via
Diaz n. 1/A;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Alessandra Rossi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bareggio (MI), via Primo
Maggio n. 34/B;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i signori Parte_1
e , in Cinisello Balsamo, in data 28/07/2018 (Anno 2018, atto n. 31, Parte 2,
[...] Parte_2 serie A), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con ulteriore annotazione della stessa nei Comuni di rispettiva residenza.
2. I coniugi dichiarano di aver regolato tra loro ogni rapporto economico e pendenza derivante dal matrimonio e di non aver più alcuna pretesa reciproca, fatto salvo quanto previsto nelle presenti condizioni.
3. Le parti danno atto di essere occupate lavorativamente, autonome ed economicamente indipendenti, pertanto nulla sarà dovuto dall'uno all'altro.
4. I figli minori restano affidati, in via condivisa, ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, in Cinisello, via Martiri Palestinesi n. 3/A, presso l'immobile dalla stessa locato, presso cui rimane fissata la residenza. Il signor , invece, si recherà all'estero, in Islanda, per motivi di lavoro. Pt_2
5. I genitori eserciteranno, in ogni caso, congiuntamente la responsabilità genitoriale, con esercizio disgiunto per le decisioni di ordinaria amministrazione, nel periodo di convivenza di ciascun genitore con i figli, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita.
6. Le decisioni di maggior importanza per e relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e Per_1 Per_2 alle scelte della residenza abituale dei minori, saranno prese di comune accordo da entrambi i coniugi, nell'interesse esclusivo dei figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
7. In considerazione del fatto che il signor svolgerà la propria attività lavorativa all'estero, le parti Pt_2 concordano il seguente calendario, a partire dal mese di settembre 2025:
a) e staranno con la madre, tutti i giorni infrasettimanali, fino a quando il signor non Per_1 Per_2 Pt_2 tornerò dal suo viaggio di lavoro.
b) Fino a quando il signor non tornerà dal suo viaggio di lavoro, i minori trascorreranno due fine Pt_2 settimana al mese con i nonni paterni, dal venerdì all'uscita da scuola (ore 16.30) sino alla domenica (ore
21.00), dopo cena, quando saranno riaccompagnati presso l'abitazione della madre, da concordare con la OR , con un mese di anticipo. Pt_1
c) Nel caso in cui i nonni paterni non siano disponibili a tenere i minori nei fine settimana predetti, la OR
potrà contattare una babysitter, con spese a carico esclusivo del signor;
le parti, in ogni caso, Pt_1 Pt_2 si consulteranno sulla scelta della babysitter.
d) Il padre terrà con sé i figli nei periodi in cui rientrerà in Italia dall'estero, accompagnandoli a scuola e alle attività sportive, comunicando tali periodi alla OR con un mese di anticipo. Pt_1
e) Per quanto riguarda i ponti, le vacanze scolastiche, le vacanze di Natale (periodi da 23-30/12 e 31/12-
6/01) e di Pasqua (dal Giovedì Santo alla domenica di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo al martedì), si seguirà il criterio dell'alternanza. Nei periodi di competenza del signor , la OR acconsente, sin da Pt_2 Pt_1 pagina 2 di 6 ora, che i minori potranno recarsi all'estero dal padre per trascorrere le vacanze con lui, con costi a carico esclusivo del Sig. ; in caso di impossibilità del signor , per motivi di lavoro, i minori Pt_2 Pt_2 trascorreranno le vacanze di competenza dello stesso, con i nonni paterni.
f) Per le vacanze estive, entro il 14/04 di ogni anno, ciascun genitore dovrà comunicare il periodo in cui trascorrerà le vacanze con i minori, 15 giorni anche consecutivi, nonché le settimane in cui i minori frequenteranno il centro estivo così da usufruire delle agevolazioni fiscali e garantire i posti ai figli. Il genitore che comunicherà le ferie entro la scadenza sopra indicata avrà la priorità nella scelta delle settimane;
di conseguenza le altre settimane saranno da suddividersi tra l'altro genitore e il centro estivo.
La OR acconsente, sin da ora, che i minori potranno recarsi all'estero dal padre per trascorrere le Pt_1 vacanze estive con lui, con costi a carico esclusivo del Sig. . Pt_2
Per quanto riguarda il mese di agosto, considerato che il 17/08 è il compleanno di la relativa settimana Per_2 sarà di spettanza del genitore a cui spetta passare il compleanno.
Il tutto, salvo diverso e migliore accordo tra le parti, le quale potranno concordemente modificare le settimane di vacanza scelta, al momento dell'iscrizione al centro estivo.
Per l'anno 2025, le vacanze estive saranno così suddivise:
• dal 4-10/08 i minori staranno con il nonno paterno, presso l'abitazione condotta in locazione dal signor , sita in Pregnana Milanese (MI), Piazza I Maggio n. 2; Pt_2
• dall'11-24/08, i minori staranno con la madre;
• dal 25-31/08, i minori staranno con la nonna paterna.
g) i compleanni dei figli saranno trascorsi con i genitori, ad anni alterni, e in assenza del padre perché all'estero, saranno i nonni paterni a tenere i bambini. Nel 2025 sarà la mamma a tenere con sé i figli il 4/02
e il 17/08.
h) Le parti concordano, sin da ora, che quanto il signor si ristabilirà in Italia definitivamente, terrà Pt_2 con sé i figli due weekend al mese, dal venerdì all'uscita da scuola e sino alla domenica sera dopo cena. Il padre terrà con sé i minori un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola sino dopo cena. Il calendario dovrà essere comunicato dal signor alla OR con un mese di anticipo. Il tutto, salvo diverso e Pt_2 Pt_1 migliore accordo tra le parti, riservandosi di modificare concordemente il suddetto calendario, compatibilmente con la nuova occupazione e gli impegni lavorativi del signor . Pt_2
8. I genitori si impegnano a darsi reciproca comunicazione di indirizzi e recapiti telefonici dei luoghi nei quali i figli soggiorneranno con ognuno di essi nei periodi di vacanza.
9. I genitori si impegnano reciprocamente a far si che i figli siano raggiungibili telefonicamente, dal genitore di volta in volta non collocatario, una volta al giorno, dalle ore 17.00 alle ore 21.00.
pagina 3 di 6 10. I genitori si impegnano, nell'interesse esclusivo di e a dialogare tra loro, in maniera civile Per_1 Per_2
e collaborativa, a scambiarsi con regolarità notizie sui minori, a consultarsi su problemi medici, attività sportive, attività scolastiche e su tutto quanto altro riguardi la vita, la salute e l'educazione degli stessi.
11. A titolo di mantenimento per entrambi i figli, a partire dal mese di settembre 2025, il padre verserà alla madre, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, con bonifico bancario, l'importo mensile di € 750,00
(comprensivo di mensa), soggetto a rivalutazione annua in base agli indici ISTAT (base luglio 2026).
12. Entrambi i coniugi contribuiranno alle spese extra assegno dei figli e nella misura del 50% Per_1 Per_2 ciascuno, secondo il Protocollo del Tribunale di Monza, espressamente richiamato e da intendersi qui ritrascritto, a eccezione di quanto indicato nel punto che precede.
13. Il signor contribuirà, in ragione del 50%, al costo del Centro Estivo per i figli, sino a un massimo Pt_2 di 6 settimane.
14. L'assegno unico universale per i figli continuerà ad essere percepito in via esclusiva dalla OR . Pt_1
15. Il signor continuerà a farsi integrale carico delle spese condominiali arretrate e di ogni e qualsiasi Pt_2 costo, relativo all'immobile coniugale, dove risiede la OR , maturate sino a giugno 2022. Pt_1
16. Il signor continuerà a farsi integrale carico del debito contratto per le spese di Pt_2 Pt_3 matrimonio e per l'acquisto di mobili (€ 356 mensili sino al 2027).
17. Il gatto, intestato al signor , continuerà ad abitare con i bambini, presso la residenza della OR Pt_4
, la quale sosterrà ogni spesa relativa allo stesso;
la OR si rende disponibile, sin da ora, al Pt_1 Pt_1 cambio di intestazione in suo favore, a cura e spese a carico del signor . Le parti danni atto che il Pt_2 signor ha provveduto, a sue spese, alla sterilizzazione del gatto. Pt_2
18. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei propri documenti validi per l'espatrio e di quelli dei figli minori.
19. I coniugi esprimono reciproco assenso, sin da ora, affinché i minori trascorrano le vacanze estive all'estero con ciascun genitore.
20. Le parti si danno atto che, con l'esatto adempimento di tutto quanto previsto nel presente accordo, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere, avendo risolto tutte le questioni economiche e patrimoniali tra loro derivanti dal rapporto matrimoniale, fatto salvo quanto previsto nei precedenti punti.
21. Le spese del presente procedimento vengono interamente compensate tra le parti.
pagina 4 di 6 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
28.7.2018 a Cinisello Balsamo;
- Dall'unione sono nati in data 4.2.2016 e in data 17.8.2019. Per_1 Per_2
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 18.10.2023 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli 4.2.2016 e 17.8.2019) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre Per_1 Per_2 un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 30.7.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Cinisello Balsamo in data 28.7.2018 (Atto n. 31, Parte II, Serie
[...] Parte_2
A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cinisello Balsamo), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cinisello Balsamo, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 9.10.2025
pagina 5 di 6 Il Presidente est.
AU NO
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AU NO Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
30.7.2025, assunto in decisione in data 6.10.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata in [...] il [...], con gli Parte_1 C.F._1
Avvocati Veronica Cazzola e Giulio Cerioli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Crema, via
Diaz n. 1/A;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Alessandra Rossi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bareggio (MI), via Primo
Maggio n. 34/B;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i signori Parte_1
e , in Cinisello Balsamo, in data 28/07/2018 (Anno 2018, atto n. 31, Parte 2,
[...] Parte_2 serie A), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con ulteriore annotazione della stessa nei Comuni di rispettiva residenza.
2. I coniugi dichiarano di aver regolato tra loro ogni rapporto economico e pendenza derivante dal matrimonio e di non aver più alcuna pretesa reciproca, fatto salvo quanto previsto nelle presenti condizioni.
3. Le parti danno atto di essere occupate lavorativamente, autonome ed economicamente indipendenti, pertanto nulla sarà dovuto dall'uno all'altro.
4. I figli minori restano affidati, in via condivisa, ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, in Cinisello, via Martiri Palestinesi n. 3/A, presso l'immobile dalla stessa locato, presso cui rimane fissata la residenza. Il signor , invece, si recherà all'estero, in Islanda, per motivi di lavoro. Pt_2
5. I genitori eserciteranno, in ogni caso, congiuntamente la responsabilità genitoriale, con esercizio disgiunto per le decisioni di ordinaria amministrazione, nel periodo di convivenza di ciascun genitore con i figli, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita.
6. Le decisioni di maggior importanza per e relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e Per_1 Per_2 alle scelte della residenza abituale dei minori, saranno prese di comune accordo da entrambi i coniugi, nell'interesse esclusivo dei figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
7. In considerazione del fatto che il signor svolgerà la propria attività lavorativa all'estero, le parti Pt_2 concordano il seguente calendario, a partire dal mese di settembre 2025:
a) e staranno con la madre, tutti i giorni infrasettimanali, fino a quando il signor non Per_1 Per_2 Pt_2 tornerò dal suo viaggio di lavoro.
b) Fino a quando il signor non tornerà dal suo viaggio di lavoro, i minori trascorreranno due fine Pt_2 settimana al mese con i nonni paterni, dal venerdì all'uscita da scuola (ore 16.30) sino alla domenica (ore
21.00), dopo cena, quando saranno riaccompagnati presso l'abitazione della madre, da concordare con la OR , con un mese di anticipo. Pt_1
c) Nel caso in cui i nonni paterni non siano disponibili a tenere i minori nei fine settimana predetti, la OR
potrà contattare una babysitter, con spese a carico esclusivo del signor;
le parti, in ogni caso, Pt_1 Pt_2 si consulteranno sulla scelta della babysitter.
d) Il padre terrà con sé i figli nei periodi in cui rientrerà in Italia dall'estero, accompagnandoli a scuola e alle attività sportive, comunicando tali periodi alla OR con un mese di anticipo. Pt_1
e) Per quanto riguarda i ponti, le vacanze scolastiche, le vacanze di Natale (periodi da 23-30/12 e 31/12-
6/01) e di Pasqua (dal Giovedì Santo alla domenica di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo al martedì), si seguirà il criterio dell'alternanza. Nei periodi di competenza del signor , la OR acconsente, sin da Pt_2 Pt_1 pagina 2 di 6 ora, che i minori potranno recarsi all'estero dal padre per trascorrere le vacanze con lui, con costi a carico esclusivo del Sig. ; in caso di impossibilità del signor , per motivi di lavoro, i minori Pt_2 Pt_2 trascorreranno le vacanze di competenza dello stesso, con i nonni paterni.
f) Per le vacanze estive, entro il 14/04 di ogni anno, ciascun genitore dovrà comunicare il periodo in cui trascorrerà le vacanze con i minori, 15 giorni anche consecutivi, nonché le settimane in cui i minori frequenteranno il centro estivo così da usufruire delle agevolazioni fiscali e garantire i posti ai figli. Il genitore che comunicherà le ferie entro la scadenza sopra indicata avrà la priorità nella scelta delle settimane;
di conseguenza le altre settimane saranno da suddividersi tra l'altro genitore e il centro estivo.
La OR acconsente, sin da ora, che i minori potranno recarsi all'estero dal padre per trascorrere le Pt_1 vacanze estive con lui, con costi a carico esclusivo del Sig. . Pt_2
Per quanto riguarda il mese di agosto, considerato che il 17/08 è il compleanno di la relativa settimana Per_2 sarà di spettanza del genitore a cui spetta passare il compleanno.
Il tutto, salvo diverso e migliore accordo tra le parti, le quale potranno concordemente modificare le settimane di vacanza scelta, al momento dell'iscrizione al centro estivo.
Per l'anno 2025, le vacanze estive saranno così suddivise:
• dal 4-10/08 i minori staranno con il nonno paterno, presso l'abitazione condotta in locazione dal signor , sita in Pregnana Milanese (MI), Piazza I Maggio n. 2; Pt_2
• dall'11-24/08, i minori staranno con la madre;
• dal 25-31/08, i minori staranno con la nonna paterna.
g) i compleanni dei figli saranno trascorsi con i genitori, ad anni alterni, e in assenza del padre perché all'estero, saranno i nonni paterni a tenere i bambini. Nel 2025 sarà la mamma a tenere con sé i figli il 4/02
e il 17/08.
h) Le parti concordano, sin da ora, che quanto il signor si ristabilirà in Italia definitivamente, terrà Pt_2 con sé i figli due weekend al mese, dal venerdì all'uscita da scuola e sino alla domenica sera dopo cena. Il padre terrà con sé i minori un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola sino dopo cena. Il calendario dovrà essere comunicato dal signor alla OR con un mese di anticipo. Il tutto, salvo diverso e Pt_2 Pt_1 migliore accordo tra le parti, riservandosi di modificare concordemente il suddetto calendario, compatibilmente con la nuova occupazione e gli impegni lavorativi del signor . Pt_2
8. I genitori si impegnano a darsi reciproca comunicazione di indirizzi e recapiti telefonici dei luoghi nei quali i figli soggiorneranno con ognuno di essi nei periodi di vacanza.
9. I genitori si impegnano reciprocamente a far si che i figli siano raggiungibili telefonicamente, dal genitore di volta in volta non collocatario, una volta al giorno, dalle ore 17.00 alle ore 21.00.
pagina 3 di 6 10. I genitori si impegnano, nell'interesse esclusivo di e a dialogare tra loro, in maniera civile Per_1 Per_2
e collaborativa, a scambiarsi con regolarità notizie sui minori, a consultarsi su problemi medici, attività sportive, attività scolastiche e su tutto quanto altro riguardi la vita, la salute e l'educazione degli stessi.
11. A titolo di mantenimento per entrambi i figli, a partire dal mese di settembre 2025, il padre verserà alla madre, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, con bonifico bancario, l'importo mensile di € 750,00
(comprensivo di mensa), soggetto a rivalutazione annua in base agli indici ISTAT (base luglio 2026).
12. Entrambi i coniugi contribuiranno alle spese extra assegno dei figli e nella misura del 50% Per_1 Per_2 ciascuno, secondo il Protocollo del Tribunale di Monza, espressamente richiamato e da intendersi qui ritrascritto, a eccezione di quanto indicato nel punto che precede.
13. Il signor contribuirà, in ragione del 50%, al costo del Centro Estivo per i figli, sino a un massimo Pt_2 di 6 settimane.
14. L'assegno unico universale per i figli continuerà ad essere percepito in via esclusiva dalla OR . Pt_1
15. Il signor continuerà a farsi integrale carico delle spese condominiali arretrate e di ogni e qualsiasi Pt_2 costo, relativo all'immobile coniugale, dove risiede la OR , maturate sino a giugno 2022. Pt_1
16. Il signor continuerà a farsi integrale carico del debito contratto per le spese di Pt_2 Pt_3 matrimonio e per l'acquisto di mobili (€ 356 mensili sino al 2027).
17. Il gatto, intestato al signor , continuerà ad abitare con i bambini, presso la residenza della OR Pt_4
, la quale sosterrà ogni spesa relativa allo stesso;
la OR si rende disponibile, sin da ora, al Pt_1 Pt_1 cambio di intestazione in suo favore, a cura e spese a carico del signor . Le parti danni atto che il Pt_2 signor ha provveduto, a sue spese, alla sterilizzazione del gatto. Pt_2
18. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei propri documenti validi per l'espatrio e di quelli dei figli minori.
19. I coniugi esprimono reciproco assenso, sin da ora, affinché i minori trascorrano le vacanze estive all'estero con ciascun genitore.
20. Le parti si danno atto che, con l'esatto adempimento di tutto quanto previsto nel presente accordo, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere, avendo risolto tutte le questioni economiche e patrimoniali tra loro derivanti dal rapporto matrimoniale, fatto salvo quanto previsto nei precedenti punti.
21. Le spese del presente procedimento vengono interamente compensate tra le parti.
pagina 4 di 6 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
28.7.2018 a Cinisello Balsamo;
- Dall'unione sono nati in data 4.2.2016 e in data 17.8.2019. Per_1 Per_2
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 18.10.2023 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli 4.2.2016 e 17.8.2019) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre Per_1 Per_2 un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 30.7.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Cinisello Balsamo in data 28.7.2018 (Atto n. 31, Parte II, Serie
[...] Parte_2
A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cinisello Balsamo), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cinisello Balsamo, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 9.10.2025
pagina 5 di 6 Il Presidente est.
AU NO
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