Sentenza 4 febbraio 1999
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso i provvedimenti di accoglimento o rigetto dell'istanza di consulenza tecnica, trattandosi di provvedimenti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e rivestono natura ordinatoria, risultando privi dei necessari requisiti della decisorietà e definitività, in quanto strumentali e preparatori rispetto alla futura decisione e sempre revocabili o modificabili dal giudice che li ha emessi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/02/1999, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE PRESIDENTE
Dott. Rosario DE MUSIS CONSIGLIERE
Dott. Vincenzo PROTO CONSIGLIERE
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI CONSIGLIERE
Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NN MI, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola di Rienzo n.297, presso l'Avv. Maria Causarano, rappresentata e difesa dall'Avv. Pia Ciffilo del Foro di Milano in forza di procura a margine del ricorso
- RICORRENTE -
CONTRO
Avv. PA BISSI, nella qualità di curatore speciale della minore PA MI
- CONTRORICORRENTE non costituita -
E
COMUNE di MILANO, nella qualità di tutore della minore PA MI
- CONTRORICORRENTE non costituito -
E
Dott.ssa DELLA ROSA
- CONTRORICORRENTE non costituita -
NONCHÉ
PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE per i MINORENNI di MILANO
avverso l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Milano pronunciata nel procedimento iscritto al n.55/97 e pubblicata il 17 dicembre 1997.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 ottobre 1998 dal Consigliere Paolo Giuliani.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento del 14.5.1996, il Tribunale per i Minorenni di Milano, ritenendo NN MI, madre della minore PA MI, inidonea allo svolgimento delle funzioni genitoriali, allontanava la minore stessa dall'abitazione materna e l'affidava al Comune di Milano disponendone la collocazione in adeguato istituto. Aperto il relativo procedimento, con successivo decreto dell'8.8.1997 il medesimo Tribunale, considerato che le carenze della genitrice e la mancanza di affidabilità di questa non consentivano migliori previsioni, dichiarava la minore in stato di adottabilità. Avverso tale declaratoria, proponeva opposizione la madre:
fissata la relativa udienza per il 17.12.1997, il giudice adito, con ordinanza in pari data, rigettava l'istanza avanzata in sede istruttoria dall'opponente, intesa ad ottenere la concessione della facoltà di nominare un proprio consulente tecnico di parte autorizzato ad assistere all'attività di osservazione sulla minore demandata dal Tribunale, con separato provvedimento sotto la medesima data, alla Dott.ssa Della Rosa quale responsabile della struttura ove la bambina risultava al momento collocata, assumendo in particolare che fosse imprescindibile assicurare che l'osservazione psico- diagnostica sulla minore venisse attuata con la massima tempestività e che si palesasse perciò incompatibile con le preminenti esigenze di tutela della minore l'esperimento della predetta osservazione con le forme processuali della consulenza tecnica d'ufficio, stante la lunghezza dei tempi necessari per il suo compimento. Avverso la suddetta ordinanza, NN MI propone ricorso per cassazione ex art. 111, secondo comma, della Costituzione, deducendo un unico motivo di gravame: non resistono le controparti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva preliminarmente la Corte come, in seno alla disciplina dell'adozione di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, a seguito del provvedimento sullo stato di adottabilità la cui declaratoria interviene a conclusione del relativo procedimento davanti al Tribunale per i minorenni contrassegnato dal carattere sommarlo e dalla natura camerale, si possa instaurare, per effetto della successiva opposizione proposta dai soggetti attivamente legittimati, una controversia che ha per oggetto l'accertamento, attraverso la verifica della situazione di abbandono, del diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia (art. 1 della legge citata) e del diritto-dovere dei genitori naturali a provvedere a tale educazione, oltre che al mantenimento e all'istruzione: per l'accertamento di tali diritti, il legislatore, pur facendo ricorso al rito più semplice e sollecito della camera di consiglio, impone un procedimento il quale, con alcune peculiarità, si inquadra nello schema del procedimento contenzioso e che, quindi, resta soggetto alle regole proprie del giudizio di cognizione ordinaria (Cass. 28 maggio 1987, n. 4778; Cass. 6 novembre 1987, n. 821l; Cass. 10 aprile 1992, n. 4395; Cass. 22 dicembre 1993, n. 12701), segnatamente per quanto attiene alla riconosciuta inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso i provvedimenti di diniego (come pure di ammissione) di una consulenza tecnica i quali, rientrando nel potere discrezionale del giudice del mento, rivestono natura tipicamente ordinatoria e risultano privi dei necessari requisiti della decisiorietà e della definitività, siccome strumentali e preparatori rispetto alla futura decisione della controversia e sempre revocabili e modificabili dal giudice che li ha emessi, ben potendo del resto quest'ultimo risolvere i problemi tecnici connessi alla valutazione delle circostanze che si intendevano accertare con una simile indagine sulla base di altri elementi probatori ritenuti, sia pure implicitamente, esaurienti (Cass. 17 novembre 1983, n. 6867;
Cass. 22 novembre 1984, n. 6021; Cass. 18 gennaio 1990, n. 226; Cass. 3 dicembre 1996, n. 1077l; Cass. 24 gennaio 1997, n. 722). Nella specie, appare palese come il rigetto dell'istanza istruttoria della MI intesa ad ottenere la concessione della facoltà di nominare un proprio consulente di parte, contenuto nel provvedimento impugnato dall'odierna ricorrente, sottenda il diniego, risultante peraltro esplicitamente dal tenore letterale del provvedimento medesimo là dove si fa riferimento all'incompatibilità con le esigenze preminenti di tutela della minore dell'esperimento dell'osservazione psico-diagnostica sopra la stessa "con le forme processuali della C.T.U., stante la lunghezza dei tempi necessari per il suo compimento", di ammissione di consulenza tecnica, onde, in questo senso, l'ordinanza pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di Milano, secondo quanto sopra illustrato, deve essere ritenuta incensurabile in sede di legittimità ex art. 111 Cost., atteso che tale ordinanza:
a) risulta, per un verso, priva di efficacia decisoria non incidendo immediatamente e direttamente sopra diritti soggettivi, ne' sostanziali e neppure processuali essendo sempre possibile alla parte interessata, in riferimento all'attività di osservazione psico- diagnostica sulla minore demandata dal Tribunale alla Dott.ssa Della Rosa al di fuori delle "forme processuali della C.T.U.", svolgere in sede di opposizione ogni opportuna difesa ed, in particolare, prendere cognizione della relazione dell'incaricata, nonché controdedurre ed offrire prova contraria (Cass. 4778/87, cit.; Cass.23 aprile 1990, n. 3369; Cass. 26 giugno 1990, n. 6494), secondo quanto del resto traspare dal contenuto stesso del provvedimento impugnato, là dove si fa espresso cenno alla concessione di un termine alle parti "per l'eventuale deposito di memorie recanti osservazioni, deduzioni ed istanze in ordine alle risultanze dell'osservazione come sopra condotta sulla minore";
b) risulta, per altro verso, pur sempre revocabile e modificabile ai sensi dell'art. 177 c.p.c.. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Nulla è a pronunciare in merito alla sorte delle spese processuali, non essendosi le controparti costituite in questa sede.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 1999.