Cass. civ., sez. I, sentenza 04/02/1999, n. 964
CASS
Sentenza 4 febbraio 1999

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È inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso i provvedimenti di accoglimento o rigetto dell'istanza di consulenza tecnica, trattandosi di provvedimenti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e rivestono natura ordinatoria, risultando privi dei necessari requisiti della decisorietà e definitività, in quanto strumentali e preparatori rispetto alla futura decisione e sempre revocabili o modificabili dal giudice che li ha emessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 04/02/1999, n. 964
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 964
    Data del deposito : 4 febbraio 1999

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