TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/05/2025, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA C.V.
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 522/2019 promossa da:
– (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Argirò Marco, presso il cui studio sito in SAta Maria Capua Vetere (CE), alla Trav. Mario Fiore n.
32, è elettivamente domiciliato;
ATTORE
contro
– (P. Controparte_1
IVA , in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Di Michele Antonietta presso il cui studio, sito in
Aversa (CE), alla Via Modignani n. 90, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: con note scritte depositate ai sensi dell'art
127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: responsabilità medica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha convenuto in giudizio l' , Controparte_1
chiedendo l'accertamento della responsabilità del personale medico-sanitario dell' per i danni non Controparte_2
patrimoniali patiti a causa della loro negligente condotta professionale.
Precisamente, l'istante ha esposto che a seguito di un incidente stradale, avvenuto in data 12.09.2014, avendo subito lesioni personali, si era recato presso il pronto soccorso dell'ospedale di qui i medici, dopo aver osservato un CP_2
“trauma mano dx con ferita lacerocontusa”, procedevano a disinfettare e suturare la ferita e lo dimettevano con diagnosi di
“frattura del II metacarpo mano dx”.
Ebbene, in data 16.09.2014, durante il suo ricovero presso l'ospedale di Maddaloni per la revisione chirurgica della ferita, i medici del citato nosocomio scoprivano che non vi era alcuna frattura del metacarpo, bensì apprezzavano la presenza di un frammento di sasso di valide dimensioni nella mano del , Pt_1
nonché una lesione del tendine flessore superiore del II dito della mano destra e una lesione di piccole terminazioni del nervo mediano, non riparabile con sutura.
Ascrivendo la responsabilità delle sue lesioni al comportamento omissivo e negligente dei medici dell'ospedale di
, ha dunque chiesto la condanna della CP_2 Parte_1
convenuta al risarcimento del danno biologico CP_3
permanente e del danno morale sofferti.
pag. 2/19 Si è costituita , contestando la fondatezza degli CP_3
avversi assunti ed il mancato adempimento dell'onere probatorio da parte dell'attore, in particolare per ciò che concerne la riconducibilità del danno sofferto all'operato del personale medico piuttosto che al sinistro stradale.
Condotta l'istruttoria mediante l'ammissione e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata assegnata alla scrivente in data 16.09.2024 e riservata in decisione all'udienza del
13.03.2025.
*
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che si espongono.
1. In punto di diritto, va preliminarmente osservato che, secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza, confermato dalle Sezioni Unite della Cassazione (si v. sent.
1/7/2002 n. 9556 e sent. 11/1/2008 n. 577) il rapporto che lega la struttura sanitaria, pubblica o privata, al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico - cd contratto di “spedalità” o di
“assistenza sanitaria” - che si perfeziona, anche sulla base di fatti concludenti, con la sola accettazione del paziente presso la struttura.
Da detto contratto, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del
Servizio insorgono, a carico Controparte_4
della struttura sanitaria, sia obblighi di tipo alberghiero
(somministrazione di vitto e alloggio), sia di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché
pag. 3/19 di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., Cass., sez. Un., n.
9556/2002, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. III, 11 maggio 2009,
n. 10473; si vedano anche Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n.
13593, Cass. Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698, Cass., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c.
È bene precisare che nessun rilievo assume il fatto che la struttura - sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato - per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni (esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario) e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Allorché il ricovero sia avvenuto, come nel caso di specie, presso una struttura sanitaria gestita da un ente pubblico, perché a quest'ultimo si renda imputabile la responsabilità civile conseguente al fatto illecito, si rende sufficiente che la condotta posta in essere dal sanitario rappresenti una manifestazione del servizio di cui il paziente è stato ammesso a fruire, giacché, per imputare la responsabilità all'ente pubblico ospedaliero, è necessario che l'azione od omissione sia riconducibile ad un'attività di un organo pag. 4/19 dell'ente (Cass., Sez. III, 1.9.1999, n. 9198; Cass., Sez. III,
19.4.2006, n. 9085).
Vero è che, ogni evento sorto prima dell'entrata in vigore della Legge n. 17 dell'8 marzo 2017 (cd. Legge Gelli Bianco), come quello di cui trattasi nel caso sottoposto al vaglio del
Tribunale, è sottratto all'applicazione della normativa vigente, come affermato dalla Cassazione civile, Sez. III, che, con la sentenza n. 28994 dell'11.11.2019, nell'affrontare la natura e il regime della responsabilità medico-sanitaria successiva alla riforma del 2017, avuto particolare riguardo al diritto intertemporale, ha chiarito che le norme sostanziali contenute nella Legge n. 24/2017 non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca antecedente alla loro entrata in vigore .
Ciononostante, la novella legislativa sulla responsabilità̀ medica (Legge 8 marzo 2017 n. 24 – Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché́ in materia di responsabilità̀ professionale degli esercenti le professioni sanitarie
– pubblicata su G.U. n. 64 del 17 marzo 2017 ed entrata in vigore il 01/04/2017) ha disciplinato espressamente la natura
(contrattuale ed extracontrattuale) delle responsabilità̀ della struttura sanitaria e del medico. Infatti, all'art. 7 stabilisce che
“La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. L'esercente la professione
pag. 5/19 sanitaria nell'ambito della struttura sanitaria pubblica o privata risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.
La nuova normativa, pertanto, ha confermato la natura contrattuale della responsabilità̀ della struttura sanitaria, assumendo il concorso cumulativo della medesima con la responsabilità aquiliana dell'esercente la professione sanitaria (si v. art. 7 l. cit.).
2. Le considerazioni che precedono in ordine alla natura contrattuale della responsabilità esplicano i propri effetti in punto di onere probatorio.
Come chiarito dalla copiosa giurisprudenza sul punto, il paziente danneggiato che agisce in giudizio affermando l'inesatto adempimento della struttura sanitaria deve provare il c.d. contatto sociale di spedalità ed allegare l'inadempimento del professionista, che si concretizza nell'aggravamento della patologia o nell'insorgenza di nuove patologie. Inoltre, come precisato dalla
Suprema Corte sul punto, è onere del danneggiato provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica e l'azione o l'omissione dei sanitari. È invece onere della controparte debitrice, sia esso sanitario o struttura sanitaria, dimostrare l'assenza di colpa e che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (ex plurimis:
Cassazione civile sez. III, 22/09/2023, n.27151; sent, del 11 novembre 2019, n. 28991 e n. 28992; sentenza 26 luglio 2017, n.
18392; cass. Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/01/2008).
pag. 6/19 Ne deriva che, se anche le presunzioni non riescano a provare la causa del danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul paziente, mentre se resta ignota la causa d'impossibilità sopravvenuta della prestazione, ovvero resta indimostrata l'imprevedibilità e inevitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore. Non è invece onere del paziente provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria e la relativa gravità, né enucleare gli specifici e peculiari aspetti di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili solo dagli esperti del settore (cfr. Cass. n.
9471/2004)
3. Tanto premesso, non è sorta contestazione e risultano documentalmente provati, sia il contratto di spedalità concluso tra le odierne parti in causa – come si evince, in particolare, dalla depositata scheda del pronto soccorso, nella quale si attesta l'accesso di in data 12.09.2014 presso l'ospedale Parte_1
di la sua diagnosi in entrata, gli esami e gli interventi CP_2
medici ivi effettuati e infine la sua diagnosi di dimissione- sia la riferibilità dei sanitari operanti del PO di all'azienda CP_2
sanitaria convenuta.
Passando dunque all'esame del merito, sulla scorta dell'istruttoria effettuata deve ritenersi che parte attrice abbia adempiuto all'onere di provare il nesso di causalità materiale tra la condotta dei sanitari e l'evento dedotto in citazione.
Di particolare rilievo appaiono le conclusioni rassegnate nella consulenza tecnica d'ufficio, affidata al Prof. , le Persona_1
quali si appalesano scevre di vizi logici e di motivazione, e quindi pag. 7/19 idonee a fornire un quadro compiuto e dettagliato della vicenda per cui è causa.
Il CTU invero ha osservato che “a motivare il ricorso del soggetto, fino a quel momento in apparente buona salute, alle cure ospedaliere fu dunque una patologia di interesse acuto, da incidente del traffico (investimento auto-motociclo), con i caratteri di un trauma contusivo della mano destra complicato da una ferita lacero-contusa palmare. In sede di PS, in considerazione di una dinamica lesiva idonea a determinare anche una lesività scheletrica, le attività terapeutiche furono giustamente impostate:
1) Controllo medico con iniziale revisione e sutura della ferita palmare nonché richiesta di una valutazione radiografica della mano nelle proiezioni standard;
2) Esecuzione dell'esame radiografico, con evidenza di distacco corticale diafisario del II metacarpale;
3) Successiva conclusione ortopedica con immobilizzazione steccata, e previsione di nuovo controllo a qualche giorno di distanza, e precisamente in data 16.9.2014 controllo al termine se necessario”.
Tuttavia, “… si è detto come le attività diagnostico- terapeutiche poste in essere nei confronti del presso il PO di Pt_1 furono all'inizio ben impostate, ma nel prosieguo non CP_2
vennero condotte in modo adeguato alle necessità del paziente, per imperizia e soprattutto per negligenza, e tanto fondamentalmente per due motivi: - Mancata diagnosi radiologica, neppure in termini di sospetto, della ritenzione di un corpo estraneo in sede palmare della mano, anche prevedibile in relazione alla dinamica lesiva ed alla presenza della ferita nella stessa sede, laddove venne invece ipotizzato un inesistente distacco osseo corticale
pag. 8/19 metacarpale; - negligenza del medico di PS il quale da un lato doveva effettuare un più attento esame della originaria ferita lacero-contusa al palmo della mano destra, e dall'altro non poteva limitarsi alla passiva accettazione delle conclusioni del radiologo ed invece doveva direttamente prendere visione dei radiogrammi. Il risultato fu che a distanza di 4 giorni il Pt_1
venne ricoverato per una revisione chirurgica della originaria ferita, revisione chirurgica che venne suggerita o meglio imposta dalla comparsa di una sintomatologia parestesica alla mano destra, e che evidenziò …si apprezza presenza di corpo estraneo
(frammento di sasso) di valide dimensioni che viene rimosso. Si rileva inoltre lesione del tendine flessore superficiale del II dito della mano destra e si procede alla sua riparazione mediante sutura dello stesso sul flessore profondo. Si apprezza altresì lesione di piccole terminazioni del nervo mediano, le minuscole dimensioni delle quali non ne consentono la riparazione con sutura…stecca gessata a palmarina, così parzialmente correggendo, senza però eliminarlo, il danno tendineo e nervoso presentato dal ricorrente”.
Pertanto, “… relativamente alla genesi di questo danno, al richiamato punto 6 dell'atto di citazione si ritiene che lo stesso fu provocato dall'azione dal corpo estraneo, nelle immediatezze dell'evento non individuato e non rimosso, sui tessuti molli della mano, mentre la difesa tecnica della parte convenuta ritiene che le lesioni tendinea e nervosa furono determinate dal trauma lacerativo iniziale, con consequenziale indifferenza nella loro produzione della persistente presenza del frammento di sasso.
Naturalmente, non è affatto semplice individuare la causa delle ricordate lesioni, ma in relazione alle dimensioni del frammento
pag. 9/19 di sasso, definite come “valide”, e in relazione al fatto documentato che quantomeno il danno neurologico non era presente alla prima osservazione medica, può ragionevolmente ritenersi, e comunque con criterio probabilistico maggioritario in questa sede già sufficiente per il riconoscimento del nesso causale, che la presenza del corpo estraneo ebbe un ruolo non esclusivo ma comunque attivo e preminente nella produzione delle lesioni tendinee e nervose”.
Il CTU prof. ha dunque confermato che una Per_1
valutazione più oculata degli esami radiologici eseguiti e del generale stato di salute del paziente, avrebbe sicuramente condotto i medici del pronto soccorso di a individuare il CP_2
frammento di pietra rimasto nella ferita, andando quindi ad effettuare un intervento medico adeguato.
Nella medesima CTU, inoltre, trova risposta anche la doglianza mossa dalla convenuta circa la CP_3
riconducibilità del danno subito da al sinistro Parte_1 stradale piuttosto che all'imperizia del personale sanitario: come il consulente ha evidenziato, infatti, dalla documentazione medica relativa al primo intervento medico effettuato sul paziente al Pt_1
pronto soccorso di non emerge alcun danno di natura CP_2
neurologica. È logico, perciò, concludere che la presenza di un corpo estraneo di “valide” dimensioni nella mano dell'istante, non tempestivamente rilevato dai sanitari del pronto soccorso di ha senz'altro contribuito a produrre la lesione CP_2
neurologica successivamente diagnosticata, o quantomeno ad aggravare il danno originale patito dall'attore a seguito dell'incidente stradale.
pag. 10/19 Del resto, della percentuale di danno esclusivamente collegata all'evento-sinistro si terrà debita considerazione in sede di liquidazione, quale danno differenziale, secondo i parametri che saranno illustrati nel paragrafo che segue.
In conclusione, può sostenersi che, secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” (cfr., al riguardo, la già citata Cass. civ., sez. III, civ., sez. un., 11 gennaio
2008, n. 581), emerge un quadro di intervento non eseguito in conformità alle metodiche medico-chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica, e che l'opera dei sanitari operanti, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi.
Le considerazioni che precedono conducono in uno all'accertamento del nesso causale e della colpa medica, all'accertamento conseguente della responsabilità contrattuale della struttura presso cui il sanitario ha operato.
La domanda, pertanto, deve essere accolta.
4. Assolto l'onere probatorio gravante sull'attore, spetta dunque al richiedente il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione della salute.
Detto danno di per sé ricomprende: sia il pregiudizio da inabilità temporanea, e cioè l'incapacità di una persona ad attendere per un certo periodo alle proprie ordinarie occupazioni a causa di una malattia provocata dal fatto illecito altrui;
sia la lesione dell'integrità psicofisica del soggetto e del bene della salute, comprensiva del turbamento dello stato d'animo conseguito al patimento della lesione fisica ed intrinseca alla struttura del fatto pag. 11/19 illecito del quale viene a rappresentare ineliminabile conseguenza immediata e quindi liquidabile pure in presenza di una semplice invalidità temporanea (Cass. 10 marzo 1992 n. 2840).
Esso peraltro, presentando natura unitaria, va liquidato in maniera omnicomprensiva, non costituendo le singole voci di esso elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza – tradizionalmente rappresentate dal danno biologico, dal danno estetico, dal danno esistenziale e dal danno alla vita di relazione – pregiudizi autonomamente risarcibili (Cass. 16.5.13 n. 11950), ma semmai ulteriori sottocategorie aventi valenza meramente descrittiva (Cass. ord. 13.7.11 n. 15414), delle quali deve essere evitata una errata duplicazione risarcitoria dal momento che la sofferenza soggettiva derivante da una lesione della salute costituisce necessariamente una componente di quest'ultima (Cass. Sez. Un. 11.11.08 n.
26972).
In ordine alla quantificazione dei danni, si ritiene ancora una volta di potersi uniformare alle valutazioni espresse dal consulente medico-legale incaricato d'ufficio, che così si è espresso sul punto:
“Le attuali condizioni del ricorrente sono caratterizzate da un esteso ma regolare esito cicatriziale al palmo della mano destra, da dei modesti disturbi sensitivi al II e III dito della mano destra, e soprattutto da un significativa compromissione anatomica e funzionale del II dito sempre della mano destra, e sono certamente più significative di quelle che di solito residuano ad una ferita palmare della mano quando convenientemente trattata. A fronte quanto obiettivato, ed in assenza di tabella valutative “ufficiali”, bisognerà rifarsi ad una criteriologia che preveda una stima anche analogica delle valutazioni espresse per le richiamate
pag. 12/19 componenti di minorazione psico - fisica con riferimento alla attualmente più accreditata, in quanto validata da una società scientifica, “guida” medico – legale (SIMLA. Linee Guida per la valutazione medico – legale del danno alla persona in ambito civilistico. , Milano, 2016, pagine 364-366), e sulla Controparte_5
base delle valutazioni in essa espresse una quota di danno biologico pari al 7% si propone come una stima adeguata alla realtà esitale complessivamente presentata dal . Difatti, e Pt_1
dovendosi di necessità avere come parametro di riferimento la perdita anatomica o funzionale del II dito della mano destra, valutata con il 11%, deve riconoscersi che la situazione esitale presentata dal ricorrente appare sicuramente migliore, laddove la buona flessione della MF e della IFP comunque consente allo stesso la formazione di un valido pugno e di una altrettanto valida presa, sicché la stima espressa deve essere considerata come perfettamente aderente alla realtà esitale presentata del soggetto, laddove in una ottica di più moderna definizione medico – legale del danno biologico essa risulta comprensiva anche degli aspetti dinamico – relazionali dello stesso, con conseguente incidenza menomativa sul modo di essere della persona, sul suo stato di benessere, e sulle consuete attività, non escluse quelle del tempo libero e di svago, attività soppresse o limitate dall'evento traumatico subito (riflessi sociali del danno biologico).”
“Relativamente alla invalidità temporanea, il dato documentale è assai carente e quindi opportunamente bisognerà procedere con criterio clinico. In questo senso, escludendo il periodo relativo al trattamento della lesività originaria, dovrà essere considerato un allungamento del periodo di malattia seguito
pag. 13/19 all'intervento effettuato presso il PO di Maddaloni. Questo periodo può essere complessivamente indicato in 20 giorni, mediamente al
75%”.
In definitiva, in conseguenza all'evento lesivo dedotto, a carico di deve configurarsi un danno biologico Parte_1
permanente pari al 7% e una invalidità temporanea parziale al 75% pari a complessivi 20 giorni.
Ciò posto, tuttavia, occorre considerare la percentuale di danno differenziale, pari al 4%, ugualmente determinata dal CTU:
“non tutta la intera menomazione psico – fisica presentata dal ricorrente deve essere ricondotta alla cattiva pratica medica, essendo pacifico che una quota di danno anatomo-funzionale riconducibile alla originaria ferita lacero-contusa con ritenzione di corpo estraneo sarebbe comunque residuata anche ad un corretto trattamento. Questo danno biologico permanente non eliminabile va naturalmente individuato nel 4% riconosciuto in sede RCA, e quindi la quota di danno iatrogeno oggi in concreto riconoscibile per il ricorrente sarà pari al 3%”.
In punto di diritto, si rammenta che “in tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto
pag. 14/19 monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario” (Cass. 19.3.17 n. 6341 e 19.3.14 n.
6341).
Detto risarcimento da danno iatrogeno differenziale, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. n. 26117/2021; Cass.
Civ., sez. VI, n. 28387/2022) non va quantificato sottraendo il grado percentuale di invalidità idealmente ascrivibile all'errore medico, dal grado percentuale di invalidità complessiva effettivamente residuato;
va invece determinato monetizzando l'una e l'altra invalidità, e sottraendo dal controvalore monetario della seconda il controvalore monetario dell'invalidità che comunque sarebbe residuata all'infortunio.
Trattandosi di lesioni micropermanenti, inoltre, in quanto valevoli a dare luogo ad un quadro di postumi permanenti complessivamente non superiore al 9%, la liquidazione di tale danno vada effettuata in applicazione della tabella adottata in attuazione del disposto di cui all'art. 139 D. lgs 209/2005.
Ebbene, alla luce dei principi sopraesposti, considerando una percentuale di invalidità permanente complessiva pari al 7% (per un danno non patrimoniale risarcibile pari ad € 10.457,25) sottraendovi la percentuale del 4% (per un danno quantificabile in €
4.088,55), corrispondente all'invalidità che sarebbe comunque residuata anche nel caso di diligenti cure, tenuto conto infine dell'età del danneggiato all'epoca dell'errata diagnosi medica (44 anni), si ottiene l'importo di € 6.368,70.
pag. 15/19 La somma dovuta a titolo di invalidità temporanea invece, sarà pari ad € 828,60, per un importo totale pari ad € 7.197,30.
4. Tale importo va devalutato al dì dell'evento, sicché per effetto di detta devalutazione diventa pari a € 5.933,47.
In conformità ai principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della S.C., ribadita da successive pronunce (cfr., tra le altre, Cass.civ., sez. III, 4 luglio 1997/22 gennaio 1998, n. 605), su tale ultimo importo, via via rivalutato anno per anno, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione, per un importo complessivo finale pari a € 8.000,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
5. Nessun'altra voce di danno non patrimoniale può essere riconosciuta in favore dell'attore.
Le Sezioni Unite, nell'ambito delle cc.dd. sentenze di SA
TI (Cfr. Cass. civ. Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972-3-4-
5) hanno ritenuto che, con riguardo al danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno estetico), risponde ad esigenze meramente descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Il giudice, anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che pag. 16/19 determina una duplicazione di danno), deve, piuttosto, procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Va ulteriormente precisato che, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (Cfr. Cass. civ. Sez. III, 27 marzo 2018, n.
7513), il danno biologico consiste in un'ordinaria compromissione delle attività quotidiane, essendo appunto individuato
“dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato” (Cfr. Cass. civ.
Sez. III, 30 ottobre 2018, n. 27482).
Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali, ma è esattamente il danno dinamico relazionale.
Il danno non patrimoniale copre, pertanto, ogni pregiudizio di carattere non economico conseguente all'altrui fatto illecito, sia sotto il profilo del patema d'animo e della sofferenza soggettiva, che dal punto di vista dell'alterazione delle abitudini di vita, senza che possa essere liquidato il danno esistenziale come danno autonomo e distinto (cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 26972 dell'11/11/2008 la quale afferma che “non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di 'danno esistenziale', inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi pag. 17/19 dell'art. 2059 cod. civ., con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria;
ove nel 'danno esistenziale' si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 cod. civ.”).
Va, altresì, precisato che il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (cfr. Cass. n. 8827 e n.
8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato. Ed infatti, il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato 'in re ipsa', ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto.
Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (cfr. Cass. civ. ord. n. 28742 del 09.11.2018).
Facendo buon governo dei suddetti principi, occorre rilevare che nella fattispecie in esame, è mancata qualsivoglia allegazione in ordine alle ripercussioni che le lesioni hanno avuto in termini di afflizione fisica e psicologica sull'attore - trattandosi comunque di una lesione di lieve entità, risoltasi in un lasso di tempo obiettivamente breve.
Questa voce di danno pertanto non potrà essere liquidata.
pag. 18/19 5. Le spese processuali del presente giudizio, compresa la
CTU medico-legale effettuata, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto della natura e della complessità delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva e processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda proposta da , pertanto Parte_1
accerta e dichiara la responsabilità contrattuale dell' CP_2
in ordine al fatto per cui è causa;
[...]
- condanna la al pagamento, in favore di CP_3 [...] della somma di € 8.000,00, oltre interessi legali dalla Pt_1
data della decisione al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
- condanna la al pagamento delle spese di lite del CP_3 presente giudizio che liquida in complessivi € 5.341,00 di cui €
264,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, nella misura del
15% sui compensi, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di CTU del presente giudizio, così come liquidate in corso di causa.
SAta Maria Capua Vetere, 23.5.2025
Il giudice
Dott.ssa Ambra Alvano
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA C.V.
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 522/2019 promossa da:
– (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Argirò Marco, presso il cui studio sito in SAta Maria Capua Vetere (CE), alla Trav. Mario Fiore n.
32, è elettivamente domiciliato;
ATTORE
contro
– (P. Controparte_1
IVA , in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Di Michele Antonietta presso il cui studio, sito in
Aversa (CE), alla Via Modignani n. 90, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: con note scritte depositate ai sensi dell'art
127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: responsabilità medica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha convenuto in giudizio l' , Controparte_1
chiedendo l'accertamento della responsabilità del personale medico-sanitario dell' per i danni non Controparte_2
patrimoniali patiti a causa della loro negligente condotta professionale.
Precisamente, l'istante ha esposto che a seguito di un incidente stradale, avvenuto in data 12.09.2014, avendo subito lesioni personali, si era recato presso il pronto soccorso dell'ospedale di qui i medici, dopo aver osservato un CP_2
“trauma mano dx con ferita lacerocontusa”, procedevano a disinfettare e suturare la ferita e lo dimettevano con diagnosi di
“frattura del II metacarpo mano dx”.
Ebbene, in data 16.09.2014, durante il suo ricovero presso l'ospedale di Maddaloni per la revisione chirurgica della ferita, i medici del citato nosocomio scoprivano che non vi era alcuna frattura del metacarpo, bensì apprezzavano la presenza di un frammento di sasso di valide dimensioni nella mano del , Pt_1
nonché una lesione del tendine flessore superiore del II dito della mano destra e una lesione di piccole terminazioni del nervo mediano, non riparabile con sutura.
Ascrivendo la responsabilità delle sue lesioni al comportamento omissivo e negligente dei medici dell'ospedale di
, ha dunque chiesto la condanna della CP_2 Parte_1
convenuta al risarcimento del danno biologico CP_3
permanente e del danno morale sofferti.
pag. 2/19 Si è costituita , contestando la fondatezza degli CP_3
avversi assunti ed il mancato adempimento dell'onere probatorio da parte dell'attore, in particolare per ciò che concerne la riconducibilità del danno sofferto all'operato del personale medico piuttosto che al sinistro stradale.
Condotta l'istruttoria mediante l'ammissione e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata assegnata alla scrivente in data 16.09.2024 e riservata in decisione all'udienza del
13.03.2025.
*
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che si espongono.
1. In punto di diritto, va preliminarmente osservato che, secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza, confermato dalle Sezioni Unite della Cassazione (si v. sent.
1/7/2002 n. 9556 e sent. 11/1/2008 n. 577) il rapporto che lega la struttura sanitaria, pubblica o privata, al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico - cd contratto di “spedalità” o di
“assistenza sanitaria” - che si perfeziona, anche sulla base di fatti concludenti, con la sola accettazione del paziente presso la struttura.
Da detto contratto, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del
Servizio insorgono, a carico Controparte_4
della struttura sanitaria, sia obblighi di tipo alberghiero
(somministrazione di vitto e alloggio), sia di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché
pag. 3/19 di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., Cass., sez. Un., n.
9556/2002, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. III, 11 maggio 2009,
n. 10473; si vedano anche Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n.
13593, Cass. Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698, Cass., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c.
È bene precisare che nessun rilievo assume il fatto che la struttura - sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato - per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni (esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario) e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Allorché il ricovero sia avvenuto, come nel caso di specie, presso una struttura sanitaria gestita da un ente pubblico, perché a quest'ultimo si renda imputabile la responsabilità civile conseguente al fatto illecito, si rende sufficiente che la condotta posta in essere dal sanitario rappresenti una manifestazione del servizio di cui il paziente è stato ammesso a fruire, giacché, per imputare la responsabilità all'ente pubblico ospedaliero, è necessario che l'azione od omissione sia riconducibile ad un'attività di un organo pag. 4/19 dell'ente (Cass., Sez. III, 1.9.1999, n. 9198; Cass., Sez. III,
19.4.2006, n. 9085).
Vero è che, ogni evento sorto prima dell'entrata in vigore della Legge n. 17 dell'8 marzo 2017 (cd. Legge Gelli Bianco), come quello di cui trattasi nel caso sottoposto al vaglio del
Tribunale, è sottratto all'applicazione della normativa vigente, come affermato dalla Cassazione civile, Sez. III, che, con la sentenza n. 28994 dell'11.11.2019, nell'affrontare la natura e il regime della responsabilità medico-sanitaria successiva alla riforma del 2017, avuto particolare riguardo al diritto intertemporale, ha chiarito che le norme sostanziali contenute nella Legge n. 24/2017 non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca antecedente alla loro entrata in vigore .
Ciononostante, la novella legislativa sulla responsabilità̀ medica (Legge 8 marzo 2017 n. 24 – Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché́ in materia di responsabilità̀ professionale degli esercenti le professioni sanitarie
– pubblicata su G.U. n. 64 del 17 marzo 2017 ed entrata in vigore il 01/04/2017) ha disciplinato espressamente la natura
(contrattuale ed extracontrattuale) delle responsabilità̀ della struttura sanitaria e del medico. Infatti, all'art. 7 stabilisce che
“La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. L'esercente la professione
pag. 5/19 sanitaria nell'ambito della struttura sanitaria pubblica o privata risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.
La nuova normativa, pertanto, ha confermato la natura contrattuale della responsabilità̀ della struttura sanitaria, assumendo il concorso cumulativo della medesima con la responsabilità aquiliana dell'esercente la professione sanitaria (si v. art. 7 l. cit.).
2. Le considerazioni che precedono in ordine alla natura contrattuale della responsabilità esplicano i propri effetti in punto di onere probatorio.
Come chiarito dalla copiosa giurisprudenza sul punto, il paziente danneggiato che agisce in giudizio affermando l'inesatto adempimento della struttura sanitaria deve provare il c.d. contatto sociale di spedalità ed allegare l'inadempimento del professionista, che si concretizza nell'aggravamento della patologia o nell'insorgenza di nuove patologie. Inoltre, come precisato dalla
Suprema Corte sul punto, è onere del danneggiato provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica e l'azione o l'omissione dei sanitari. È invece onere della controparte debitrice, sia esso sanitario o struttura sanitaria, dimostrare l'assenza di colpa e che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (ex plurimis:
Cassazione civile sez. III, 22/09/2023, n.27151; sent, del 11 novembre 2019, n. 28991 e n. 28992; sentenza 26 luglio 2017, n.
18392; cass. Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/01/2008).
pag. 6/19 Ne deriva che, se anche le presunzioni non riescano a provare la causa del danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul paziente, mentre se resta ignota la causa d'impossibilità sopravvenuta della prestazione, ovvero resta indimostrata l'imprevedibilità e inevitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore. Non è invece onere del paziente provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria e la relativa gravità, né enucleare gli specifici e peculiari aspetti di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili solo dagli esperti del settore (cfr. Cass. n.
9471/2004)
3. Tanto premesso, non è sorta contestazione e risultano documentalmente provati, sia il contratto di spedalità concluso tra le odierne parti in causa – come si evince, in particolare, dalla depositata scheda del pronto soccorso, nella quale si attesta l'accesso di in data 12.09.2014 presso l'ospedale Parte_1
di la sua diagnosi in entrata, gli esami e gli interventi CP_2
medici ivi effettuati e infine la sua diagnosi di dimissione- sia la riferibilità dei sanitari operanti del PO di all'azienda CP_2
sanitaria convenuta.
Passando dunque all'esame del merito, sulla scorta dell'istruttoria effettuata deve ritenersi che parte attrice abbia adempiuto all'onere di provare il nesso di causalità materiale tra la condotta dei sanitari e l'evento dedotto in citazione.
Di particolare rilievo appaiono le conclusioni rassegnate nella consulenza tecnica d'ufficio, affidata al Prof. , le Persona_1
quali si appalesano scevre di vizi logici e di motivazione, e quindi pag. 7/19 idonee a fornire un quadro compiuto e dettagliato della vicenda per cui è causa.
Il CTU invero ha osservato che “a motivare il ricorso del soggetto, fino a quel momento in apparente buona salute, alle cure ospedaliere fu dunque una patologia di interesse acuto, da incidente del traffico (investimento auto-motociclo), con i caratteri di un trauma contusivo della mano destra complicato da una ferita lacero-contusa palmare. In sede di PS, in considerazione di una dinamica lesiva idonea a determinare anche una lesività scheletrica, le attività terapeutiche furono giustamente impostate:
1) Controllo medico con iniziale revisione e sutura della ferita palmare nonché richiesta di una valutazione radiografica della mano nelle proiezioni standard;
2) Esecuzione dell'esame radiografico, con evidenza di distacco corticale diafisario del II metacarpale;
3) Successiva conclusione ortopedica con immobilizzazione steccata, e previsione di nuovo controllo a qualche giorno di distanza, e precisamente in data 16.9.2014 controllo al termine se necessario”.
Tuttavia, “… si è detto come le attività diagnostico- terapeutiche poste in essere nei confronti del presso il PO di Pt_1 furono all'inizio ben impostate, ma nel prosieguo non CP_2
vennero condotte in modo adeguato alle necessità del paziente, per imperizia e soprattutto per negligenza, e tanto fondamentalmente per due motivi: - Mancata diagnosi radiologica, neppure in termini di sospetto, della ritenzione di un corpo estraneo in sede palmare della mano, anche prevedibile in relazione alla dinamica lesiva ed alla presenza della ferita nella stessa sede, laddove venne invece ipotizzato un inesistente distacco osseo corticale
pag. 8/19 metacarpale; - negligenza del medico di PS il quale da un lato doveva effettuare un più attento esame della originaria ferita lacero-contusa al palmo della mano destra, e dall'altro non poteva limitarsi alla passiva accettazione delle conclusioni del radiologo ed invece doveva direttamente prendere visione dei radiogrammi. Il risultato fu che a distanza di 4 giorni il Pt_1
venne ricoverato per una revisione chirurgica della originaria ferita, revisione chirurgica che venne suggerita o meglio imposta dalla comparsa di una sintomatologia parestesica alla mano destra, e che evidenziò …si apprezza presenza di corpo estraneo
(frammento di sasso) di valide dimensioni che viene rimosso. Si rileva inoltre lesione del tendine flessore superficiale del II dito della mano destra e si procede alla sua riparazione mediante sutura dello stesso sul flessore profondo. Si apprezza altresì lesione di piccole terminazioni del nervo mediano, le minuscole dimensioni delle quali non ne consentono la riparazione con sutura…stecca gessata a palmarina, così parzialmente correggendo, senza però eliminarlo, il danno tendineo e nervoso presentato dal ricorrente”.
Pertanto, “… relativamente alla genesi di questo danno, al richiamato punto 6 dell'atto di citazione si ritiene che lo stesso fu provocato dall'azione dal corpo estraneo, nelle immediatezze dell'evento non individuato e non rimosso, sui tessuti molli della mano, mentre la difesa tecnica della parte convenuta ritiene che le lesioni tendinea e nervosa furono determinate dal trauma lacerativo iniziale, con consequenziale indifferenza nella loro produzione della persistente presenza del frammento di sasso.
Naturalmente, non è affatto semplice individuare la causa delle ricordate lesioni, ma in relazione alle dimensioni del frammento
pag. 9/19 di sasso, definite come “valide”, e in relazione al fatto documentato che quantomeno il danno neurologico non era presente alla prima osservazione medica, può ragionevolmente ritenersi, e comunque con criterio probabilistico maggioritario in questa sede già sufficiente per il riconoscimento del nesso causale, che la presenza del corpo estraneo ebbe un ruolo non esclusivo ma comunque attivo e preminente nella produzione delle lesioni tendinee e nervose”.
Il CTU prof. ha dunque confermato che una Per_1
valutazione più oculata degli esami radiologici eseguiti e del generale stato di salute del paziente, avrebbe sicuramente condotto i medici del pronto soccorso di a individuare il CP_2
frammento di pietra rimasto nella ferita, andando quindi ad effettuare un intervento medico adeguato.
Nella medesima CTU, inoltre, trova risposta anche la doglianza mossa dalla convenuta circa la CP_3
riconducibilità del danno subito da al sinistro Parte_1 stradale piuttosto che all'imperizia del personale sanitario: come il consulente ha evidenziato, infatti, dalla documentazione medica relativa al primo intervento medico effettuato sul paziente al Pt_1
pronto soccorso di non emerge alcun danno di natura CP_2
neurologica. È logico, perciò, concludere che la presenza di un corpo estraneo di “valide” dimensioni nella mano dell'istante, non tempestivamente rilevato dai sanitari del pronto soccorso di ha senz'altro contribuito a produrre la lesione CP_2
neurologica successivamente diagnosticata, o quantomeno ad aggravare il danno originale patito dall'attore a seguito dell'incidente stradale.
pag. 10/19 Del resto, della percentuale di danno esclusivamente collegata all'evento-sinistro si terrà debita considerazione in sede di liquidazione, quale danno differenziale, secondo i parametri che saranno illustrati nel paragrafo che segue.
In conclusione, può sostenersi che, secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” (cfr., al riguardo, la già citata Cass. civ., sez. III, civ., sez. un., 11 gennaio
2008, n. 581), emerge un quadro di intervento non eseguito in conformità alle metodiche medico-chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica, e che l'opera dei sanitari operanti, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi.
Le considerazioni che precedono conducono in uno all'accertamento del nesso causale e della colpa medica, all'accertamento conseguente della responsabilità contrattuale della struttura presso cui il sanitario ha operato.
La domanda, pertanto, deve essere accolta.
4. Assolto l'onere probatorio gravante sull'attore, spetta dunque al richiedente il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione della salute.
Detto danno di per sé ricomprende: sia il pregiudizio da inabilità temporanea, e cioè l'incapacità di una persona ad attendere per un certo periodo alle proprie ordinarie occupazioni a causa di una malattia provocata dal fatto illecito altrui;
sia la lesione dell'integrità psicofisica del soggetto e del bene della salute, comprensiva del turbamento dello stato d'animo conseguito al patimento della lesione fisica ed intrinseca alla struttura del fatto pag. 11/19 illecito del quale viene a rappresentare ineliminabile conseguenza immediata e quindi liquidabile pure in presenza di una semplice invalidità temporanea (Cass. 10 marzo 1992 n. 2840).
Esso peraltro, presentando natura unitaria, va liquidato in maniera omnicomprensiva, non costituendo le singole voci di esso elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza – tradizionalmente rappresentate dal danno biologico, dal danno estetico, dal danno esistenziale e dal danno alla vita di relazione – pregiudizi autonomamente risarcibili (Cass. 16.5.13 n. 11950), ma semmai ulteriori sottocategorie aventi valenza meramente descrittiva (Cass. ord. 13.7.11 n. 15414), delle quali deve essere evitata una errata duplicazione risarcitoria dal momento che la sofferenza soggettiva derivante da una lesione della salute costituisce necessariamente una componente di quest'ultima (Cass. Sez. Un. 11.11.08 n.
26972).
In ordine alla quantificazione dei danni, si ritiene ancora una volta di potersi uniformare alle valutazioni espresse dal consulente medico-legale incaricato d'ufficio, che così si è espresso sul punto:
“Le attuali condizioni del ricorrente sono caratterizzate da un esteso ma regolare esito cicatriziale al palmo della mano destra, da dei modesti disturbi sensitivi al II e III dito della mano destra, e soprattutto da un significativa compromissione anatomica e funzionale del II dito sempre della mano destra, e sono certamente più significative di quelle che di solito residuano ad una ferita palmare della mano quando convenientemente trattata. A fronte quanto obiettivato, ed in assenza di tabella valutative “ufficiali”, bisognerà rifarsi ad una criteriologia che preveda una stima anche analogica delle valutazioni espresse per le richiamate
pag. 12/19 componenti di minorazione psico - fisica con riferimento alla attualmente più accreditata, in quanto validata da una società scientifica, “guida” medico – legale (SIMLA. Linee Guida per la valutazione medico – legale del danno alla persona in ambito civilistico. , Milano, 2016, pagine 364-366), e sulla Controparte_5
base delle valutazioni in essa espresse una quota di danno biologico pari al 7% si propone come una stima adeguata alla realtà esitale complessivamente presentata dal . Difatti, e Pt_1
dovendosi di necessità avere come parametro di riferimento la perdita anatomica o funzionale del II dito della mano destra, valutata con il 11%, deve riconoscersi che la situazione esitale presentata dal ricorrente appare sicuramente migliore, laddove la buona flessione della MF e della IFP comunque consente allo stesso la formazione di un valido pugno e di una altrettanto valida presa, sicché la stima espressa deve essere considerata come perfettamente aderente alla realtà esitale presentata del soggetto, laddove in una ottica di più moderna definizione medico – legale del danno biologico essa risulta comprensiva anche degli aspetti dinamico – relazionali dello stesso, con conseguente incidenza menomativa sul modo di essere della persona, sul suo stato di benessere, e sulle consuete attività, non escluse quelle del tempo libero e di svago, attività soppresse o limitate dall'evento traumatico subito (riflessi sociali del danno biologico).”
“Relativamente alla invalidità temporanea, il dato documentale è assai carente e quindi opportunamente bisognerà procedere con criterio clinico. In questo senso, escludendo il periodo relativo al trattamento della lesività originaria, dovrà essere considerato un allungamento del periodo di malattia seguito
pag. 13/19 all'intervento effettuato presso il PO di Maddaloni. Questo periodo può essere complessivamente indicato in 20 giorni, mediamente al
75%”.
In definitiva, in conseguenza all'evento lesivo dedotto, a carico di deve configurarsi un danno biologico Parte_1
permanente pari al 7% e una invalidità temporanea parziale al 75% pari a complessivi 20 giorni.
Ciò posto, tuttavia, occorre considerare la percentuale di danno differenziale, pari al 4%, ugualmente determinata dal CTU:
“non tutta la intera menomazione psico – fisica presentata dal ricorrente deve essere ricondotta alla cattiva pratica medica, essendo pacifico che una quota di danno anatomo-funzionale riconducibile alla originaria ferita lacero-contusa con ritenzione di corpo estraneo sarebbe comunque residuata anche ad un corretto trattamento. Questo danno biologico permanente non eliminabile va naturalmente individuato nel 4% riconosciuto in sede RCA, e quindi la quota di danno iatrogeno oggi in concreto riconoscibile per il ricorrente sarà pari al 3%”.
In punto di diritto, si rammenta che “in tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto
pag. 14/19 monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario” (Cass. 19.3.17 n. 6341 e 19.3.14 n.
6341).
Detto risarcimento da danno iatrogeno differenziale, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. n. 26117/2021; Cass.
Civ., sez. VI, n. 28387/2022) non va quantificato sottraendo il grado percentuale di invalidità idealmente ascrivibile all'errore medico, dal grado percentuale di invalidità complessiva effettivamente residuato;
va invece determinato monetizzando l'una e l'altra invalidità, e sottraendo dal controvalore monetario della seconda il controvalore monetario dell'invalidità che comunque sarebbe residuata all'infortunio.
Trattandosi di lesioni micropermanenti, inoltre, in quanto valevoli a dare luogo ad un quadro di postumi permanenti complessivamente non superiore al 9%, la liquidazione di tale danno vada effettuata in applicazione della tabella adottata in attuazione del disposto di cui all'art. 139 D. lgs 209/2005.
Ebbene, alla luce dei principi sopraesposti, considerando una percentuale di invalidità permanente complessiva pari al 7% (per un danno non patrimoniale risarcibile pari ad € 10.457,25) sottraendovi la percentuale del 4% (per un danno quantificabile in €
4.088,55), corrispondente all'invalidità che sarebbe comunque residuata anche nel caso di diligenti cure, tenuto conto infine dell'età del danneggiato all'epoca dell'errata diagnosi medica (44 anni), si ottiene l'importo di € 6.368,70.
pag. 15/19 La somma dovuta a titolo di invalidità temporanea invece, sarà pari ad € 828,60, per un importo totale pari ad € 7.197,30.
4. Tale importo va devalutato al dì dell'evento, sicché per effetto di detta devalutazione diventa pari a € 5.933,47.
In conformità ai principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della S.C., ribadita da successive pronunce (cfr., tra le altre, Cass.civ., sez. III, 4 luglio 1997/22 gennaio 1998, n. 605), su tale ultimo importo, via via rivalutato anno per anno, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione, per un importo complessivo finale pari a € 8.000,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
5. Nessun'altra voce di danno non patrimoniale può essere riconosciuta in favore dell'attore.
Le Sezioni Unite, nell'ambito delle cc.dd. sentenze di SA
TI (Cfr. Cass. civ. Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972-3-4-
5) hanno ritenuto che, con riguardo al danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno estetico), risponde ad esigenze meramente descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Il giudice, anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che pag. 16/19 determina una duplicazione di danno), deve, piuttosto, procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Va ulteriormente precisato che, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (Cfr. Cass. civ. Sez. III, 27 marzo 2018, n.
7513), il danno biologico consiste in un'ordinaria compromissione delle attività quotidiane, essendo appunto individuato
“dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato” (Cfr. Cass. civ.
Sez. III, 30 ottobre 2018, n. 27482).
Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali, ma è esattamente il danno dinamico relazionale.
Il danno non patrimoniale copre, pertanto, ogni pregiudizio di carattere non economico conseguente all'altrui fatto illecito, sia sotto il profilo del patema d'animo e della sofferenza soggettiva, che dal punto di vista dell'alterazione delle abitudini di vita, senza che possa essere liquidato il danno esistenziale come danno autonomo e distinto (cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 26972 dell'11/11/2008 la quale afferma che “non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di 'danno esistenziale', inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi pag. 17/19 dell'art. 2059 cod. civ., con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria;
ove nel 'danno esistenziale' si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 cod. civ.”).
Va, altresì, precisato che il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (cfr. Cass. n. 8827 e n.
8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato. Ed infatti, il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato 'in re ipsa', ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto.
Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (cfr. Cass. civ. ord. n. 28742 del 09.11.2018).
Facendo buon governo dei suddetti principi, occorre rilevare che nella fattispecie in esame, è mancata qualsivoglia allegazione in ordine alle ripercussioni che le lesioni hanno avuto in termini di afflizione fisica e psicologica sull'attore - trattandosi comunque di una lesione di lieve entità, risoltasi in un lasso di tempo obiettivamente breve.
Questa voce di danno pertanto non potrà essere liquidata.
pag. 18/19 5. Le spese processuali del presente giudizio, compresa la
CTU medico-legale effettuata, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto della natura e della complessità delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva e processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda proposta da , pertanto Parte_1
accerta e dichiara la responsabilità contrattuale dell' CP_2
in ordine al fatto per cui è causa;
[...]
- condanna la al pagamento, in favore di CP_3 [...] della somma di € 8.000,00, oltre interessi legali dalla Pt_1
data della decisione al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
- condanna la al pagamento delle spese di lite del CP_3 presente giudizio che liquida in complessivi € 5.341,00 di cui €
264,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, nella misura del
15% sui compensi, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di CTU del presente giudizio, così come liquidate in corso di causa.
SAta Maria Capua Vetere, 23.5.2025
Il giudice
Dott.ssa Ambra Alvano
pag. 19/19