Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/02/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino Consigliere
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere relatore alla pubblica udienza del 24/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 213/2024 R.G. promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. DI NATALE FRANCESCO Parte_1
APPELLANTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'Avv. CONTURSI CHIARA CP_1
APPELLATO
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 3.10.2023, il Tribunale del lavoro di Foggia rigettava la domanda formulata da pensionato residente in [...]dal Parte_1 CP_1
22.4.2016 ed iscritto all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dal 20.6.2016, intesa ad accertare il suo diritto all'esclusione dalla tassazione italiana della pensione con conseguente declaratoria dell'illegittimità del provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico in atti, reso in applicazione del regime impositivo
il tutto con condanna dell' (al risarcimento dei danni subiti ed) alla CP_1
restituzione, in favore del medesimo, delle somme indebitamente trattenute dall'
1/06/2023 a tale titolo, maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria come per legge.
Il primo giudice, in primo luogo rilevava che il ricorrente non aveva specificato che
“l'imposizione italiana sia maggiore di quella bulgara;
sicché difetta già in termini meramente assertivi una condizione dell'azione quale l'interesse ad agire. L'interesse ad agire è, assieme alla legittimazione, una delle due condizioni dell'azione, sussistendo le quali sorge, per il giudice, l'obbligo di provvedere sulla domanda”.
Nel merito, evidenziava in ogni caso, dopo una ricostruzione esegetica dei passaggi salienti della Convenzione tra Italia e Bulgaria, che il era in ogni caso Pt_1
cittadino italiano, e come tale restata assoggettato all'imposizione dello Stato
Italiano, laddove la cittadinanza fungeva nella specie come “elemento di distinzione” nella citata Convenzione.
Il proponeva appello mediante ricorso depositato il 28.3.2024, dolendosi Pt_1
della pronuncia gravata, per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano, e chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento della domanda.
L' resisteva e concludeva per il rigetto dell'impugnazione. CP_1
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti, nonché il fascicolo del giudizio di primo grado.
All'udienza odierna, la causa, previa discussione, veniva decisa come da dispositivo, previa produzione da parte dell'appellante di documentazione, nel corso dell'udienza, afferente la sua residenza in Bulgaria che in ogni caso, come si vedrà meglio in seguito, risulta inconferente e ciò consente di prescindere dalle eccezioni di tardività della relativa prodizione, sollevate dal procuratore dell' . CP_1
L'istante dopo aver stigmatizzato il suo interesse ad agire palesato alla stregua delle indebite trattenute IRPEF quali meglio riepilogate a pag. 3 dell'appello, lamenta la violazione e/o falsa applicazione art. 2 TUIR e dell'art. 16 Convenzione tra Italia e
Bulgaria, in quanto titolare sia dell'iscrizione all'AIRE che della residenza fiscale in
2 Bulgaria, evidenziando che percependo una pensione privata (pensione per il personale di istituti bancari – BNL) per servizio prestato in favore di un'azienda privata, “non è soggetto alla disciplina derogatoria di cui all'art. 17 par. 2” della
Convenzione citata.
Il primo motivo è fondato, sebbene ciò non conduca, come meglio si vedrà in seguito, ad alcun risultato utile per l'odierno appellante.
L'istante, infatti, ha subito le trattenute IRPEF sopra citate, a suo dire illegittime, e tanto basta evidentemente a configurare il suo interesse ad agire, attenendo la fase del prelievo fiscale da parte dello Stato Bulgaro ad un successivo e futuro momento tra l'altro del tutto eventuale ed ipotetico, almeno allo stato.
Il secondo motivo di cui sopra è tuttavia destituito di fondamento.
Quanto al merito, l'art. 16 della Convenzione tra Italia e Bulgaria, recita:
“
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 17, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”.
Vi è però che, in base all'art. 1, la Convenzione si applica “alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti”.
E l'art. 2 precisa che “ai sensi della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa:
a) per quanto riguarda la Repubblica italiana, qualsiasi persona che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposta in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
b) per quanto riguarda la Repubblica popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata…”.
Va da sé (in termini cfr. Cass. n. 21697/2023) che il concetto di «residenza» ai fini applicativi della cennata Convenzione è dunque fatto coincidere dal legislatore con il
3 possesso della nazionalità, e ciò vale ad escludere che, a detto fine, sia sufficiente la residenza fiscale.
Per l'effetto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni convenzionali, una persona fisica può essere considerata residente in [...]solo se risulta in possesso della cittadinanza di tale Stato (i suddetti rilievi sono stati condivisi anche dall' con CP_1
proprio messaggio n. 1270 del 3 aprile 2023 e dall'Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 244 dell'8 marzo 2023, entrambi espressamente citati dalla suddetta sentenza della S.C.).
E' pacifico che il non possiede la nazionalità Bulgara né, a ben vedere, aveva Pt_1
debitamente documentato di essere residente in [...], ma semplicemente di essere iscritto all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dal 20.6.2016.
Le suddette considerazioni sono assorbenti ed esime la Corte dal passare in rassegna la previsione eccettuativa di cui al successivo art. 17 par. 2 della Convenzione (“
2. a)
Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica a titolo di servizi resi a detto Stato o
a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b)
Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità….”), che lo stesso in sede di appello ritiene inconferente (v. pagg. 6 e 7), e che, come si Pt_1
vede, conferma ulteriormente che quest'ultimo per sfuggire alla tassazione italiana
(in favore di quella bulgara), dovrebbe poter vantare la cittadinanza bulgara, della quale è invece sprovvisto.
Da ultimo e per completezza di motivazione, si richiama (anche ai fini dell'applicazione del sopra citato art. 2 lettera A della Convenzione), il disposto dell'art. 23, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 – “Applicazione dell'imposta ai non residenti” – a mente del quale:
“
1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti…2.
Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1 si
4 considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:
a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennita' di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e f) del comma 1 dell'art. 16…”.
Conclusivamente l'appello va disatteso, con la conferma della sentenza di primo grado, la cui motivazione va integrata e precisata come sopra.
Le spese del grado possono essere integralmente compensate tenuto conto dell'assoluta novità della questione giuridica trattata.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato il 28.3.2024 avverso Parte_1
la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Foggia in data 3.10.2023 nei confronti dell' , così provvede: rigetta l'appello; conferma l'impugnata sentenza;
CP_1
compensa tra le parti le spese di appello.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, se dovuto.
Così deciso in Bari il 24/02/2025
Il Presidente Dott.ssa Vittoria Orlando Il Consigliere estensore Dott. Pietro Mastrorilli
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