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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/07/2025, n. 3229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3229 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7794/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in Materia di Impresa
Il Tribunale, in COposizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Raffaele Del Porto Presidente dott. Carlo Bianchetti Giudice dott. Alessia Busato Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9501/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENUSSI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO elettivamente domiciliato presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BANTI FEDERICO elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata presso il difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
In via preliminare/pregiudiziale, confermare l'ordinanza ex art. 186-bis e/o 186-ter c.p.c. e decretare la sua esecutività, ordinando ad c.f. e p.iva , in persona del legale CP_1 P.IVA_1 pagina 1 di 38 rappresentante pro-tempore, con sede in TA (BS), via Seriola 122, a corrispondere al Dott. la somma di euro 19.019,47, a titolo di COpensi e trattamento di fine rapporto Parte_1 pacificamente maturati sino al 20.05.2020, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, con condanna alla rifusione delle spese e COpetenze.
In ogni caso, dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o rigettare per ciascuno e tutti i motivi di cui in atti, nonché per mancanza di autorizzazione assembleare, la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta e ogni domanda ed eccezione riconvenzionale formulata tardivamente, così COe ogni modifica delle domande, anche in quanto inammissibili o fondate su documentazione nuova;
rigettare per ciascuno e tutti i motivi di cui in atti ogni domanda formulata da controparte, anche -quanto alla domanda connessa al “Contratto Graftech”- in relazione alle osservazioni svolte dalla scrivente difesa e dal Dott. nel corso delle operazioni peritali e nei verbali d'udienza (e in particolare per le Parte_1 udienze del 13 luglio 2023, 11 luglio 2024, 18 settembre 2024, 19 dicembre 2024), da intendersi qui richiamate, anche con riguardo alla indeterminabilità del prezzo medio degli elettrodi sulla base delle informazioni assunte in sede di CTU, dell'irrilevanza della Rilevazione in sede di COmissione europea, che ha COe riferimento un mercato più ampio di quello italiano, dove invece acquista nonché COunque all'irrilevanza del costo di acquisto degli elettrodi nell'incidere (in misura CP_1 infima) sul prezzo finale e COunque riversato sui clienti insieme a tutti i costi di produzione, garantendo l'utile atteso (c.d. sistema di costing), ed in assenza di danno concorrenziale in ragione dell'adozione del medesimo contratto di copertura modifica prezzo, con applicazione delle medesime condizioni contrattuali ai COpetitors italiani;
rigettare ogni ulteriore domanda di rimborso o danno.
In ogni caso, condannarsi la convenuta alla rifusione delle spese e COpetenze legali, da distrarsi a favore del procuratore che se ne dichiara antistatario;
in ogni caso condannare controparte al risarcimento del danno da parte della convenuta ex art. 96 cpc e della legale rappresentante ex art. 94 cpc in relazione alla condotta processuale assunta – anche in ragione della allegazione relativa alla non modificabilità del contratto per cui è causa ed alla successiva contraria produzione di una modifica contrattuale conclusa ed opposta a tale allegazione - nella misura pari alla somma che verrà liquidata quale refusione delle spese legali o in quella diversa che riterrà di giustizia.
*
In via istruttoria,
pagina 2 di 38 anche in considerazione di quanto emerso in sede di CTU, richiamata COunque l'applicabilità del principio di non contestazione e di vicinanza alla prova della convenuta, si insiste nelle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, COma sesto, nn. 2) e 3) inerenti alla domanda preliminare/pregiudiziale ed alle domande riconvenzionali tutte, in quanto non ammesse o non espletate, ed in particolare:
*
QUANTO ALLA DOMANDA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE (conferma ordinanza):
1) PROVA ORALE
- Ammettersi prova per interpello della legale rappresentante della società convenuta, dott.ssa
[...]
sui capitoli di prova di seguito indicati, nonché su quelli che la convenuta indicherà a prova Tes_1 diretta o indiretta e che eventualmente verranno ammessi, espunte eventuali parti valutative, generiche o negative, nonché sulle circostanze esposte in narrativa di citazione e di cui alla memoria ex art.. 183 COma VI, n. 1, premesso l'inciso “vero che”:
1) Vero che dall'anno 2000 al 20.05.2020 il Dott. ha prestato la propria attività Parte_1 lavorativa esclusivamente a favore di società industriali e holding partecipate direttamente o indirettamente dalla famiglia tra cui e Tes_1 CP_1 CP_2
18) Vero che dal 20.05.2020 al non veniva più consentito l'ingresso in azienda, dove Parte_1 rimanevano i suoi effetti personali lasciati nel suo ufficio, tra cui appunti, documenti e libri, COe da email del giorno 23.09.2020 (doc. 75) che mi si rammostra?
19) Vero che il dal 20.05.2020 ad oggi è privo di alcun impiego? Parte_1
TESTI: in TA;
presso in TA (BS), Testimone_2 Testimone_3 CP_1 via Seriola 122; presso in TA (BS), via Seriola 122; Testimone_4 CP_1
Marcello De Santis, presso in TA (BS), via Seriola 122; CP_1 Controparte_3 presso in TA (BS), via Seriola 122; , in;
CP_1 Controparte_4 CP_4 [...]
presso società Bistrò del Golf srl, in Cortefranca, Via Nigoline;
presso CP_5 Controparte_6 in TA (BS), via Seriola 122; presso in CP_1 Tes_5 CP_1
TA (BS), via Seriola 122; presso in TA (BS), via Tes_6 CP_1
Seriola 122; presso in TA (BS), via Seriola 122; Testimone_7 CP_1 [...]
presso in TA (BS), via Seriola 122; , presso Tes_8 CP_1 CP_7
n TA (BS), via Seriola 122; presso Syntex, in Torbole CP_1 Testimone_9
pagina 3 di 38 Casaglia (BS), Via Artigianato n.9; presso in TA (BS), via Controparte_8 CP_1
Seriola 122; presso in TA (BS), via Seriola 122; CP_9 CP_1 Per_1
, in Milano;
, in Milano;
, in IA Via Capriolo;
[...] Persona_2 Persona_3 Per_4
in Sirmione presso Circolo Nautico Sirmione 2; da Bologna;
da
[...] Testimone_10 Persona_5
IA; presso ASP-Acciaierie ; presso Persona_6 Controparte_10 Controparte_11
Baker Tilly Consulaudit in Torino;
SI LI presso in TA (BS), via CP_1
Seriola 122; da TA;
da IA;
, presso CP_12 Parte_2 CP_13
Rubiera Special Steel spa;
presso NLMK Verona;
presso Baker Tilly Tes_11 Tes_12
Consulaudit in Torino;
rag. presso in TA (BS), via Seriola CP_14 CP_1
122; presso in TA (BS), via Seriola 122; Controparte_15 CP_1 CP_16 presso RA Group Lonato.
*
QUANTO ALLA DOMANDA DI DANNO CON RIFERIMENTO AL CONTRATTO
GRAFTECH: 1) PROVA ORALE
- Ammettersi prova per testi sui capitoli di prova di seguito indicati, nonché su quelli che la convenuta indicherà a prova diretta o indiretta e che eventualmente verranno ammessi, espunte eventuali parti valutative, generiche o negative, nonché sulle circostanze esposte in narrativa di citazione e di cui alla memoria ex art.. 183 COma VI, n. 1, premesso l'inciso “vero che”, con i testi già sopra indicati:
27) Vero che i singoli ordini di elettrodi necessari all'azienda, dal 2017 il poi non venivano fatti dall'AD ma dall'ufficio acquisti (sig. sulla base della quantità richiesta dal Parte_1 Testimone_7 reparto produzione ed in coerenza con il budget aziendale con la schedulazione di massima prevista, trattando di volta in volta l'acquisto ed il prezzo (quest'ultimo ad eccezione di una quantità pari al 28% dell'ordine fatto a (28%) il cui prezzo dal 2018 è fissato)? (testi . CP_17 Testimone_7
In relazione al sistema di pricing, che riversava sul cliente il costo dell'elettrodo: Cont 28) Vero che, in relazione all'eventuale differenziale tra il prezzo pagato da a per CP_17
l'elettrodo 450 in forza del contratto del 22.12.2017 ed il prezzo di mercato, al fine di preventivare i Cont costi di fabbricazione del lingotto ed il prezzo da proporre, -attraverso l'utilizzo di diversi software gestionali di cui dispone (in primis e Tableau Reader), con le integrazioni Controparte_19 da parte dell'Ufficio Controllo di Gestione nella persona del sig. predisponeva Tes_5
l'indicazione del prezzo di costo del proprio prodotto sulla base dei singoli fattori di produzione e che, per quanto attiene al COponente di costo relativa all'elettrodo, tale fattore, su indicazione del dott. pagina 4 di 38 per la proposizione del prezzo di vendita ai clienti , era calcolato nel seguente modo: a) Parte_1 quando il prezzo di acquisto dell'elettrodo per ASO da era inferiore al prezzo di mercato, il CP_17 prezzo di fabbricazione del lingotto per l'offerta del prezzo di vendita al cliente al cliente veniva calcolato utilizzando il prezzo di mercato (cioè il costo effettivo era inferiore a quello considerato nella trattativa COmerciale con il cliente); mentre b) quando il prezzo di acquisto dell'elettrodo da CP_17
Cont per era superiore al prezzo di mercato, il suddetto prezzo veniva calcolato inserendo il prezzo effettivamente pagato a ? (testi CP_17 Testimone_8 Tes_5
29) Vero che nel periodo 2018-2020 l'ufficio di Controllo di Gestione di principalmente nella CP_1
Cont persona di e - utilizzando i diversi software gestionali di cui Tes_5 Testimone_8 dispone (in primis e Tableau Reader)- costificava ogni elemento che determinava il Controparte_19 costo del bene oggetto di trattativa e forniva ai COponenti del reparto COmerciale, e particolarmente nella persona di l'indicazione del prezzo minimo di vendita sul quale basare Controparte_3
l'offerta al cliente, nel quale la costificazione dell'elettrodo utilizzato teneva conto, su indicazione del dott. della maggior somma tra il prezzo di acquisto da ed il prezzo di mercato? Parte_1 CP_17
(testi ). Testimone_8
44) Vero che il prezzo del prodotto finale di è influenzato da diversi fattori, tra cui anche lo CP_1 sconto COmerciale, e che la COponente dell'elettrodo influisce per meno dell'1% sul costo di produzione COplessivo ? (testi: e Controparte_15 Testimone_8
45) Vero che la email del 25.10.2017 che mi si rammostra inviata da al sig. non fu CP_17 Tes_7 sottoposta al (teste: ) Parte_1 Testimone_7
46) Vero che il dott. a fine 2017 partecipò ad alcune riunioni con fornitori di Parte_1 elettrodi quali OW e dove si discuteva di prezzi e previsioni di mercato, nonché della Pt_3 capacità produttiva delle aziende e dei trend di mercato, anche alla presenza di (teste: Testimone_7
Testimone_7
In relazione ai contratti conclusi dai COpetitors, a conferma dell'insussistenza di un danno concorrenziale:
39) Vero che la società di Verona nel corso del 2018 sottoscrisse un contratto analogo al CP_20 contratto tra Aso siderurgica e che mi si rammostra, con la previsioni di quantità minime su CP_17 basi pluriennali e prezzo fissato? (teste ) Tes_11
pagina 5 di 38 40) Vero che la società Acciaierie di Rubiera spa nel corso del 2018 sottoscrisse un contratto analogo al contratto tra Aso siderurgica e che mi si rammostra, con la previsioni di quantità minime su CP_17 basi pluriennali e prezzo fissato? (teste: e sig. Testimone_13 CP_13
41) Vero che la società Acciaieria RA Group nel corso del 2018 sottoscrisse un contratto analogo al contratto tra Aso siderurgica e che mi si rammostra, con la previsione di quantità minime su CP_17 basi pluriennali e prezzo fissato? (teste: Testimone_14 CP_16
42) Vero che la società nel corso del 2018 sottoscrisse un contratto Controparte_21 analogo al contratto tra Aso siderurgica e che mi si rammostra, con la previsione di quantità CP_17 minime su basi pluriennali e prezzo fissato? (teste: Persona_6
43) Vero che la società Aso UR tra il 2010 ed il 2017 acquistava da una quantità CP_17 media annuale di elettrodi 450, almeno pari a 150 tonnellate? (testi: rag. ing. Testimone_7 CP_8
sig. SI LI)
[...]
2) Circa le operazioni svolte, si richiamano le osservazioni svolte dalla scrivente difesa e dal Dott.
a C.T.U., con particolare riguardo alla necessità di richiamare il CTU al fine di integrare Parte_1
l'elaborato secondo il rilevi svolti nel verbale d'udienza dell'13 Luglio 2023, 11 luglio 2024 e nelle note del CTP del 16 novembre 2023, con particolare riguardo all'accertamento del sistema di costing adottato da e dell'incidenza percentuale del differenziale del costo elettrodo sul prezzo CP_1 COplessivo del prodotto finito, anche all'esito delle prove orali sul punto.
*
QUANTO ALLE ULTERIORI DOMANDE RICONVENZIONALI:
B) Sulla contestazione della mala gestio:
1) PROVA ORALE
- Ammettersi prova per interpello della legale rappresentante della società convenuta, dott.ssa
[...]
sui capitoli di prova di seguito indicati, nonché su quelli che la convenuta indicherà a prova Tes_1 diretta o indiretta e che eventualmente verranno ammessi, espunte eventuali parti valutative, generiche o negative, nonché sulle circostanze esposte in narrativa di citazione e di cui alla memoria ex art.. 183 COma VI, n. 1, premesso l'inciso “vero che”, con i testi già indicati:
1)
2)
pagina 6 di 38 3) Vero che la società convenuta è un'azienda familiare – con pochi soci ed amministratori - con stretti rapporti tra soci e amministratori e nella quale le scelte venivano prese familiarmente, ad esempio maggiormente in COitati cui partecipavano solo i familiari , indetti ogni quindici giorni?
4) Vero che linee di azione imprenditoriale delle società del Gruppo ASO sono state ideate, analizzate e attuate quasi esclusivamente da il quale è stato l'interlocutore sia con gli organi Parte_1 del concordato preventivo dell'azienda SPS acquisita nel 2010, nonché ha firmato tutta la documentazione legale, societaria e bancaria all'uopo autorizzato dal CdA, ed ha poi rivestito in seno a questa società l'incarico di Presidente del CDA?; ciò anche per l'operazione di acquisizione dell'azienda rumena Cromsteel SA, dove anche qui è stato il firmatario autorizzato di tutta la documentazione della acquisizone (inclusa quella bancaria) , ed ha assunto l'incarico di Presidente del
CDA nel periodo successivo?. Ha inoltre ideato investimenti in fixed asset, COe il forno ABP e la linea di produzione di barre per i quali ha predisposto i Business Plan tecnici economico-finanziari e COmerciali che ha sottoposto al Consiglio di Amministrazione ed al sistema bancario per il suo finanziamento ?
5) Vero che fu iniziativa del dott. acquisire nel 2010 la società SPS, poi denominata ASO Parte_1
SPS (ed oggi ASO HP) con il pagamento di 38 milioni per il suo valore, e lo stesso dicasi per l'acquisizione della società rumena Cromesteel, che oggi ha un valore di almeno 50. Milioni di euro - mentre fu pagata da Aso siderurgica 38 min) che, dedotti 20 milioni di debito per l'acquisizione, indica un patrimonio netto di 30 milioni di euro, e così per un totale di valore di partecipazioni acquisito di 80
MILIONI DI EURO?
6) Vero che con l'apporto determinante del dott. il patrimonio della società Aso UR Parte_1
(oggi denominata ha avuto un incremento di circa 80 milioni di euro nel periodo COpreso CP_1 tra il 1999 ed il 2020?
7) Vero che durante il periodo in cui il ricorrente ha rivestito gli incarichi di amministratore unico di questa società ha raggiunto un patrimonio netto di 38,9 milioni, partendo da un valore di CP_22 acquisto del terreno di 5 milioni di euro, ed è passata da avere conti economici in passivo a produrre utili in circa 3 anni?
8) Vero che nell'ambito di incontri tenutisi nella primavera del 2019 presso lo “studio legale Prof.
Alleva” di Milano, di fronte al Prof. Alleva ed a numerosi avvocati, ho definito il “perno Parte_1 fondamentale della società, necessario ed imprescindibile per le aziende”.
9) pagina 7 di 38 10) Vero che negli anni 2010-2020 che la segretaria di Direzione esplicava quotidianamente le funzioni assegnatele, eseguendo ordini della Presidente al pari delle istruzioni Testimone_1 [...]
mentre il fattorino eseguiva i suoi COpiti giornalieri effettuando giri di consegna e ritiro, Parte_1 senza specifico assoggettamento alle istruzioni del Dr Parte_1
11) Vero che la fattura di euro 3.300 che mi si rammostra si riferisce al danneggiamento da parte di mio figlio nell'ottobre 2019 di una Golf car da lui guidata nella collisione con una Controparte_23 autovettura all'interno del Circlo di Golf IA , di cui avallai il fatto che la riparazione fosse fatturata dalla soocietà che ha riparato il Golf Car tramite il Bistrò del Golf srl, insieme ad un residuo di consumaziomi della famiglia?
12) Vero che nel 2019, a seguito del sequestro penale del patrimonio del dott. da parte della Parte_1
Procura di Milano, assentii a che alcuni pagamenti personali dello stesso fossero anticipati con risorse della e della CP_1 CP_2
15) Vero che il Dott. in relazione alla fattura che mi rammostra, nella primavera 2019 ebbe Parte_1
a fare una trasferta a Stoccarda, per una fiera dell'acciaio, COe da documentazione che mi si rammostra?
22) Vero che rispettivamente nel settembre 2017, nel dicembre 2017, nel gennaio 2018 e nel maggio
2018 io ho percepito dal Dott. le somme oggetto del provento della falsa Testimone_1 Parte_1 fatturazione della società Aso UR, COe da documentazione che mi si rammostra (doc. 122)?
23) Vero che periodicamente, mediamente con cadenza trimestrale, io ricevevo dal sig. Testimone_1
per il tramite del sig. delle mazzette di denaro contante derivante da Persona_7 Parte_1 operazioni di falsa fatturazione con la società Aso UR (ora e ASO CROMSTEEL CP_1
SA, di cui mi si mostra documentazione (doc. 120, 121, 122);
24) Vero che io nel 2019 ebbi conoscenza del sequestro penale sui conti correnti del sig. Testimone_1
avvenuti contestualmente al sequestro di alcuni conti della società Aso UR? Parte_1
26) Vero che nel corso del 2019 io fui messa subito a conoscenza del fatto che la Guardia Testimone_1 di Finanza aveva operato un sequestro penale sui conti del e della società Aso UR? Parte_1
*
C) Sulle assunzioni
- Ammettersi prova per testi sui capitoli di prova di seguito indicati, nonché su quelli che la convenuta indicherà a prova diretta o indiretta e che eventualmente verranno ammessi, espunte eventuali parti pagina 8 di 38 valutative, generiche o negative, nonché sulle circostanze esposte in narrativa di citazione e di cui alla memoria ex art.. 183 COma VI, n. 1, premesso l'inciso “vero che”, con i testi già indicati:
22) Vero che la segretaria di Direzione, esplicava quotidianamente le funzioni Testimone_3 assegnatele, eseguendo ordini della Presidente al pari delle istruzioni Testimone_1 [...]
mentre il fattorino, eseguiva i suoi COpiti giornalieri effettuando giri di Parte_1 Testimone_2 consegna e ritiro non specificamente sotto le direttive dell'Amministratore Delegato (teste: Parte_1
Testimone_3 Testimone_2
23) Vero che il Dr Mercurelli nel 2019 consegnò al dirigente del personale, Sig. il CP_14 curriculum vitae di successivamente, su iniziativa del sig. il sig. Persona_8 CP_14 effettuava il normale periodo di prova;
sulla base del parere favorevole del tutor, sig. Marcello Per_8
De Santis (che aveva seguito nel periodo di prova), il fu poi assunto dal Persona_8 Per_8 dirigente con contratto di apprendistato? (teste: ; Marcello De Santis). CP_14 Persona_8
24) Vero che nel corso del 2019 il Dr. segnalò al dirigente del personale, Sig. Parte_1 CP_14
in relazione al fatto che una impiegata amministrativa della società si era dimissionata, il
[...] curriculum vitae della signora impiegata in altra azienda con incarichi Testimone_4 amministrativi e COmerciali;
successivamente il dirigente COmerciale di ASO SIDERURGICA, Sig.
curava personalmente il percorso di formazione e prova, decidendo poi di concerto Controparte_3 con il dirigente del personale l'assunzione di nel reparto COmerciale, ove ebbe da Testimone_4 subito incarichi da gestire in autonomia nelle vendite internazionali della società, dato che parlava correntemente almeno due lingue straniere con padronanza di altre in modo scolastico? (testi:
Testimone_4 Controparte_3
38) Vero che ho percepito le somme che sono indicate nella documentazione che mi si rammostra (doc.
120 attore)? (testi Persona_5
39) Vero che, in ragione di un meccanismo di falsa fatturazione di cui ero il referente operativo, provvedevo a predisporre mazzette di contanti sulle quali indicavo COe beneficiari le signore
[...]
e (teste . Tes_1 Persona_5 Parte_4 Persona_7
*
D) Sulle contravvenzioni e le spese “personali”:
Ammettersi prova per testi sui capitoli di prova di seguito indicati, nonché su quelli che la convenuta indicherà a prova diretta o indiretta e che eventualmente verranno ammessi, espunte eventuali parti pagina 9 di 38 valutative, generiche o negative, nonché sulle circostanze esposte in narrativa di citazione e di cui alla memoria ex art.. 183 COma VI, n. 1, premesso l'inciso “vero che”, con i testi già supra indicati:
49) Vero che, in occasione della consegna a dipendenti e collaboratori di autovetture e autocarri aziendali, il documento di assegnazione in uso prevedeva che il beneficiario si obbligasse a farsi carico delle sanzioni per violazione al CDS mediante trattenute nei cedolini paga, senza che fosse prevista alcuna attivazione da parte dell'interessato? (teste: rag. ) CP_14
50) Vero che ho apposto di mio pugno entrambe le sottoscrizioni “ apposte ai due Parte_1 contratti di concessione in uso delle autovetture Porsche e Ford, che mi si rammostrano (doc. 59 e 60 controparte) (Teste: CP_14
51) Vero che la fattura di euro 3.600 alla società che mi si rammostra per euro 3.600 CP_1 COprende la riparazione della Golf car danneggiata da e spese per sue Controparte_23 consumazioni? (teste: Controparte_5
52) Vero che con frequenza nell'anno 2018 e 2019 il sig. era presente e Controparte_23 frequentava l'imbarcazione di proprietà del padre ormeggiata presso il porto di Parte_1
Moniga? (Teste: da Manerbio;
da IA) Testimone_15 Testimone_16
53) Vero che la signora tra il 2018 ed il 2019 fu più volte invita a trascorrere Controparte_24 giornate sulla imbarcazione di proprietà del padre ormeggiata presso il porto di Parte_1
Moniga? (teste: da IA) Tes_17
54) Vero che l'anticipo contanti di euro 300 fatto da a favore del era finalizzato a CP_1 Parte_1 minute spese (parcheggio, piccole spese nelle trasferte, etc.) che l'amministratore doveva sostenere nell'esercizio della sua attività? (teste: CP_12
55) Vero che la somma di euro 1.322,10 relativa ad una trasferta in Sardegna avvenuta nel Settembre
2019 fu rimborsata dal dott. alla società non appena terminata detta trasferta, Parte_1 CP_1 nell'ottobre 2019, senza che lo stesso fosse a conoscenza di alcun interessamento al riguardo da parte di e dunque a prescindere da alcun suo sollecito? (teste: Testimone_1 Testimone_3
*
Si rinnova l'opposizione a tutte le istanze istruttorie avversarie per i motivi indicati in atti e in particolare ai capitoli di prova formulati da controparte e si chiede, in caso di ammissione delle istanze istruttorie formulate da controparte, di essere ammessi alla prova contraria, con i testi indicati sopra.
Per parte convenuta: pagina 10 di 38 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza e previa ogni più opportuna declaratoria, per tutti i motivi esposti in atti, così giudicare:
▪ in via principale, (a) rigettare tutte le domande risarcitorie, nessuna esclusa, formulate dal sig. nei confronti di in quanto infondate per tutte le ragioni in fatto e in diritto Parte_1 CP_1 illustrate in atti;
▪ in via riconvenzionale, (b) accertare la responsabilità risarcitoria del sig. nei Parte_1 confronti di per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte in atti e, per l'effetto, CP_1 condannarlo a risarcire tutti i danni subiti e subendi dalla allo stato quantificabili in CP_1 COplessivi Euro 2.864.703,56, ovvero nel diverso, maggiore o minore, importo che dovesse essere accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia;
(c) in ogni caso COpensare, in tutto o in parte, le eventuali somme a credito del sig.
[...] con quelle a credito della società, regolando tra le parti ogni conseguente rapporto di dare e Parte_1 avere.
In ogni caso, con vittoria dei COpensi di lite, delle spese generali nella misura del 15% ai sensi del
D.M. 55/2014 e degli eventuali esborsi, oltre IVA e CPA COe per legge.
▪ In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie proposte in corso di causa, chiedendo quindi all'Ill.mo Tribunale adito di voler:
➢ ammettere prova per testi e per interpello sulle circostanze di seguito capitolate:
5) Vero che all'assemblea dei soci di del 20 maggio 2020, al dott. veniva contestato CP_1 Parte_1
“numerosi pagamenti, alcuni dei quali ricorrenti con cadenza mensile, effettuati utilizzando la carta di credito aziendale assegnata in esclusiva al Dr. per spese personali non inerenti l'attività Parte_1 della società”, COe risulta dal relativo verbale prodotto sub doc. 1 che si mostra al teste?
6) Vero che nel corso dell'assemblea dei soci di del 20 maggio 2020, il Presidente del CdA, CP_1 dott.ssa contestava al dott. la “contabilizzazione nel mese di novembre 2019, a Testimone_1 Parte_1 richiesta del Dr. di due fatture per “prestazioni per catering” asseritamente rese a favore Parte_1 della società, ma in realtà relative a consumazioni bar, ristorante e servizi vari presso il circolo golf di cui il Dr. è socio”, COe riportato nel relativo verbale prodotto sub doc. 1 che si mostra al Parte_1 teste?
7) Vero che all'assemblea dei soci di del 20 maggio 2020, il Presidente del CdA, dott.ssa CP_1
contestava al dott. il “pagamento di oltre 30 verbali per sanzioni Testimone_1 Parte_1 amministrative derivanti da violazioni del codice della strada notificati al Dr. e fatti pagare, Parte_1 pagina 11 di 38 su indicazione del medesimo, dalla società” COe risulta dal relativo verbale prodotto sub doc. 1 che si mostra al teste?
8) Vero che all'assemblea dei soci di del 20 maggio 2020, il Presidente del CdA, dott.ssa CP_1
contestava al dott. che “negli ultimi mesi, e in misura più sensibile a partire da Testimone_1 Parte_1 dicembre 2019, il consigliere ha assunto una posizione di netto dissenso rispetto alla Parte_1 maggior parte delle decisioni gestionali, limitandosi a critiche sterili e unilaterali, senza contribuire in alcun modo alla concreta conduzione dell'attività” e il “…costante contrasto venutosi a creare tra il gruppo dirigente dell'azienda e il Dr. clima che crea serie difficoltà del processo Parte_1 gestionale” COe risulta dal relativo verbale prodotto sub doc. 1 che si mostra al teste?
9) Vero che all'assemblea dei soci di del 20 maggio 2020, il Presidente del CdA, dott.ssa CP_1
contestava al dott. la sottoscrizione di un contratto per la fornitura di elettrodi Testimone_1 Parte_1 di grafite “evidentemente negoziato, e poi sottoscritto, dal consigliere accettando condizioni Parte_1 irragionevolmente onerose … [che] nel 2020 COporterà un costo fisso per la società di oltre 1.600.000
Euro che avrebbe potuto essere ridotto di oltre il 70% se la società si fosse approvvigionata sul mercato, senza considerare la prevedibile riduzione dei volumi nel 2020…”, COe risulta dal relativo verbale prodotto sub doc. 1 che si mostra al teste?
10) Vero che all'assemblea dei soci di del 20 maggio 2020, il dott. ha ammesso di CP_1 Parte_1 aver sottoscritto il Contratto senza rendersi conto di aver ecceduto i limiti delle proprie CP_17 deleghe?
11) Vero che all'assemblea dei soci di del 20 maggio 2020, il dott. ha ammesso di CP_1 Parte_1 essersi COportato in precedenti occasioni e, in particolare, al CdA del 20 marzo 2020, con “eccessiva animosità”, COe risulta dal verbale prodotto sub doc. 1 che si mostra al teste? Teste sui capitoli da 5) a
11): avv. Sara Miglioli, dott. Flavio Gnecchi e Avv. Antonio Fugaldi .
12) Vero che in data 25 ottobre 2017 il teste ha ricevuto l'email del sig. della Testimone_18
che si mostra al teste (cfr. doc. 61 di parte convenuta)? Teste sul capitolo 12): dott. CP_17 Tes_7
.
[...]
13) Vero che il dott. era solito utilizzare in via esclusiva le autovetture Porsche Parte_1
AN e Ford Galaxy?
14) Vero che in data 25 novembre 2019, su richiesta del dott. il teste apponeva la Parte_1 propria sigla in corrispondenza del timbro della società, COe da documento 62 che si mostra al teste?
Teste sui capitoli 13) e 14): dott. . CP_14
pagina 12 di 38 15) Vero che a fine luglio 2019 il dott. chiese al teste di prenotare sei biglietti aerei di andata Parte_1
e ritorno destinazione Olbia, con partenza da Milano Malpensa giorno 26 settembre e ritorno il giorno
30 settembre 2019?
16) Vero che nella medesima occasione il dott. chiese al teste di noleggiare un'autovettura Parte_1 per il periodo di permanenza in Sardegna di cui al capitolo precedente?
17) Vero che il teste provvide sia all'acquisto dei biglietti aerei che alla prenotazione dell'autovettura utilizzando la carta di credito aziendale in uso al dott. Parte_1
18) Vero che a ottobre 2019 la dott.ssa chiese al teste spiegazioni circa i motivi del viaggio di Tes_1 cui ai capitoli che precedono? Teste sui capitoli da 15) a 18): sig.ra Testimone_3
19) Vero che in data 13 febbraio 2020 si tenne un incontro presso la sede di alla CP_1 presenza, tra gli altri, di e all'esito del quale il Parte_1 Tes_5 Controparte_3 dott. concordava con i presenti di ritenere “invariato” il valore degli “spezzoni” di lingotti di Parte_1 acciaio legato e di acciaio inox facenti parte del magazzino non destinato? Vero che di tale incontro venne redatto il relativo report prodotto sub doc. 27 da parte convenuta che si mostra al teste?
Teste sul capitolo 19): dott. e dott. Tes_5 Controparte_3
20) Vero che nell'aprile del 2018 il dott. aveva chiesto al teste di assumere senza Parte_1 effettuare alcun processo di selezione il sig. , figlio della sig.ra ? Persona_8 Persona_9
21) Vero che in data 21 maggio 2018 il sig. venne assunto dalla Persona_8 Controparte_1
22) Vero che nel 2018 il dott. intratteneva un rapporto affettivo con la sig.ra Parte_1 Per_9
, madre del sig. ?
[...] Persona_8
Teste sui capitoli da 20) a 22): dott. CP_14
23) Vero che il dott. si avvaleva di due persone d'azienda (segretaria di direzione e Parte_1 fattorino), asservendoli a esigenze e inCObenze di carattere personale?
Teste sul capitolo 23): sig.ra Testimone_3
➢ ammettere la prova contraria diretta sui capitoli di prova testimoniali nn. 23, 24, 28 e 29 dedotti dall'attore con la memoria ex art. 183, COma 6, n. 2 c.p.c., nella denegata ipotesi in cui gli stessi dovessero essere ammessi, quanto ai capitoli nn. 23 e 24 con la testimonianza del rag. CP_14
e quanto ai capitoli nn. 28 e 29 con la testimonianza del dott. e del dott. Tes_5 CP_3
[...]
➢ disporre la verificazione delle firme riferibili al Dott. apposte sulle scritture prodotte sub Parte_1
docc. n. 62 e n. 63, COe da istanza già formulata all'udienza del 19 maggio 2021; pagina 13 di 38 ➢ ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., al dott. medico specialista in psichiatria di Persona_10
fiducia del dott. l'esibizione delle prescrizioni mediche dallo stesso rilasciate al dott. Parte_1 tra il 2017 e il 2019; Parte_1
➢ disporre consulenza tecnica d'ufficio volta a determinare il maggiore (o minore) costo che il
Contratto ha sinora determinato e determinerà in capo alla per l'acquisto CP_17 CP_1 degli elettrodi di grafite, dal 22 dicembre 2017 sino al 31 dicembre 2022 (data di cessazione degli effetti del contratto, ai sensi dell'art. 9.1).
IN FATTO E IN DIRITTO
I. Le posizioni delle parti
L'odierno attore, allegata l'invalidità della deliberazione assunta in data 20 maggio 2020 con la quale l'assemblea dei soci di lo aveva revocato dalla carica di amministratore per giusta causa, CP_1 allegata, in ogni caso, l'assenza di giusta causa nonché il COpimento, da parte del presidente del CDA di di molteplici COportamenti mobbizzanti e lesivi della sua immagine, chiedeva CP_1
l'annullamento della delibera di revoca dalla carica di amministratore, con conseguente reintegrazione nella carica, o, in subordine, l'accertamento della assenza di giusta causa della revoca.
Chiedeva, altresì, la condanna di al pagamento degli emolumenti a lui dovuti sino al 20 CP_1 maggio 2020, la condanna al risarcimento del danno conseguente l'invalidità della delibera o, COunque, conseguente la sua revoca dalla carica di consigliere in assenza di giusta causa, il risarcimento del danno conseguente i COportamenti lesivi della propria immagine e mobbizzanti posti in essere dal presidente del CDA di nonché la condanna al rimborso delle spese da egli CP_1 sostenute per adire un arbitrato, non avendo la controparte COunicato la modifica della relativa clausola statutaria.
Si costituiva la convenuta che, eccepita la carenza di legittimazione dell'attore all'impugnazione della delibera, nonché la tardività dell'impugnazione, contestata l'invalidità della stessa e ribadita la sussistenza dei motivi posti alla base della revoca per giusta causa, allegata la responsabilità dell'attore per i danni riportati dalla società a fronte di alcune spese sostenute dalla società per conto dell'attore e a fronte della conclusione, da parte dell'attore, di un contratto quadro con la società Graftech s.p.a., chiedeva il rigetto della domanda, formulando domanda riconvenzionale di risarcimento del danno e concludendo COe in epigrafe indicato.
pagina 14 di 38 II. La sentenza parziale
Con sentenza decisa in data 5 giugno 2023 il Tribunale, separato il procedimento con riguardo alla domanda di parte attrice volta al pagamento degli emolumenti a lui dovuti sino al 20 maggio 2020 e alla domanda riconvenzionale – domande oggetto di questo procedimento –, rigettava le ulteriori domande formulate da parte attrice.
Tanto premesso ai fini della corretta individuazione dell'oggetto di questo procedimento, ritiene il
Collegio che sia, in primo luogo, necessario precisare la portata della sentenza parziale nell'ambito di questo.
Premesso che non risulta che tale decisione, oggetto di appello, sia passata in giudicato, si osserva che le valutazioni in merito al COportamento dell'amministratore in sede di conclusione del c.d. contratto
, effettuata in tale sede ai fini della valutazione della sussistenza della giusta causa di revoca CP_17 dell'amministratore, non sono COpletamente sovrapponibili alle valutazioni in tema di responsabilità dell'amministratore.
Una specifica attività gestoria assunta dall'amministratore può certamente ledere il rapporto fiduciario tra società e quest'ultimo, sì da giustificare la revoca per giusta causa, ma può, contemporaneamente, essere immune da censure nell'ambito della valutazione della responsabilità che sottostà al c.d. criterio della business judgment rule che sarà esaminato nei paragrafi seguenti.
III. La domanda di condanna al pagamento degli emolumenti
Parte attrice ha chiesto che, in via preliminare, fosse confermata “l'ordinanza ex art. 186-bis e/o 186- ter c.p.c. e decretare la sua esecutività, ordinando ad c.f. e p.iva , in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in TA (BS), via Seriola 122, a corrispondere al Dott. la somma di euro 19.019,47, a titolo di COpensi e trattamento di Parte_1 fine rapporto pacificamente maturati sino al 20.05.2020, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, con condanna alla rifusione delle spese e COpetenze”.
L'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., resa in data 24 dicembre 2020, ha ad oggetto l'ingiunzione alla società convenuta di procedere al pagamento, in favore di della somma di euro Parte_1
15.861,12, oltre interessi dal dovuto al saldo, oltre al rimborso delle spese di lite, pari al netto indicato nel cedolino prodotto sub doc. 15 di parte attrice relativo al COpenso dell'amministratore per il mese pagina 15 di 38 di maggio 2020.
La società convenuta nulla ha dedotto in relazione alla debenza di tale importo, limitandosi, nella sostanza, ad eccepire in COpensazione quanto dovuto a fronte dell'accoglimento della domanda riconvenzionale.
Rimessa, quindi, ai successivi paragrafi la valutazione in merito alla conferma o meno dell'ordinanza, il credito di parte attrice per la causale di cui sopra, nell'importo indicato nell'ordinanza, deve ritenersi provato.
IV. L'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale
Parte attrice ha eccepito l'improcedibilità della domanda riconvenzionale in assenza di tempestivo deposito della delibera di autorizzazione a promuovere l'azione nei confronti dell'amministratore.
Nello specifico parte attrice allega di aver eccepito fin dalla prima difesa utile, e pertanto nelle note scritte in sostituzione della prima udienza, la carenza di preventiva autorizzazione.
Eccepisce, pertanto, l'improcedibilità della domanda, non avendo parte convenuta depositato la delibera autorizzativa in allegato alla prima memoria ex art. 183 COma VI c.p.c. (prima difesa utile) ma solamente in allegato alla seconda memoria, ex art. 183 cit.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
In primo luogo, si osserva che parte attrice nelle note scritte non ha espressamente lamentato l'improcedibilità a fronte della carenza di delibera autorizzativa essendosi limitata a rilevare che “nel disporre la revoca l'assemblea non ebbe neppure a riservarsi un'eventuale azione risarcitoria o la ha autorizzata” (cfr. note di trattazione scritta del 23.12.2020 in sostituzione della prima udienza).
In ogni caso, premesso che la delibera assembleare che approva l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore “costituisce un presupposto (suscettibile di regolarizzazione "ex tunc") che attiene alla legittimazione processuale della parte attrice” alcuna norma impone che tale delibera sia prodotta in allegato alla prima difesa utile al rilievo di controparte a pena di inammissibilità.
E' pur vero che la Suprema Corte, con la giurisprudenza richiamata dall'attore, ha statuito che, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo pagina 16 di 38 per il caso di rilievo officioso, ma questo Tribunale non condivide la rigorosa interpretazione che, in assenza di espresso ordine del Giudice rimasto inadempiuto, porta a ritenere inammissibile la regolarizzazione mediante produzione documentale pur effettuata nei termini di legge.
Alcuna norma autorizza tale rigorosa interpretazione e proprio il principio di giusta durata del processo impone di dare rilievo ad una produzione documentale tempestiva e idonea a sanare retroattivamente un processo che, in caso contrario, dovrebbe essere riproposto ex novo.
V. La responsabilità dell'amministratore
È pacifica la natura contrattuale dell'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori di società di capitali “dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto inCObe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti” (cfr. C. Cass. 2975/2020).
VI. Gli allegati COportamenti distrattivi
Parte convenuta, in sede di COparsa di costituzione, tra gli atti di mala gestio imputati all'attore, ha allegato l'utilizzo di mezzi e risorse delle società per soddisfare esigenze di natura personale indicando,
“a titolo esemplificativo”:
a) l'utilizzo di “ben due automobili intestate alla ; CP_1
b) l'essersi avvalso di personale di per effettuare lavori di riparazione della propria CP_1 imbarcazione privata e della propria mountain bike a pedalata assistita;
c) l'aver assunto, senza effettuare alcun processo di selezione del personale, figlio Persona_8 della donna con la quale intratteneva un rapporto affettivo e, figlia di amici;
Testimone_4
d) l'esservi avvalso di due dipendenti della società (segretaria di direzione e fattorino), asservendoli esclusivamente proprie esigenze e inCObenze di carattere personale.
Ha lamentato, inoltre, l'indebito utilizzo di risorse finanziarie della società nei seguenti termini:
e) il pagamento, da parte della società, di oltre 30 sanzioni amministrative derivanti dalla violazione del codice della strada allo stesso notificate, per COplessivi euro 13.154,54 (cfr. doc. 13);
f) l'uso della carta di credito della società, allo stesso assegnata in via esclusiva, per effettuare numerosi pagamenti, alcuni dei quali ricorrenti con cadenza mensile, per spese personali totalmente estranee pagina 17 di 38 all'attività sociale: pagamenti in favore di PO, UN, AP.CO, carte prepagate (cfr. doc. 31), ristoranti e il pagamento di Euro 500,00 per una prestazione di una “nota clinica estetica di IA”
(cfr. doc. 14);
g) la contabilizzazione di due fatture per “prestazioni di catering” asseritamente rese in favore della società, ma in realtà relative a sue consumazioni personali a bar, ristorante e servizi vari presso il circolo golf di cui è socio (cfr. doc. 15). Parte_1
In sede di COparsa conclusionale le contestate appropriazioni poste alla base della domanda risarcitoria erano da ultimo così precisate:
▪ Euro 21.471,43 per spese in ristoranti e servizio catering (asseritamente reso in favore della società, ma in realtà relative a consumazioni personali del dott. (cfr. doc. 15, doc. 29, doc. 31 e Parte_1 doc. 37);
▪ Euro 14.359,59 per il pagamento da parte della Società delle sanzioni pecuniarie COminate al dott. per violazione delle norme del Codice della Strada (cfr. pag. 7, nota tratt. Scritta - doc. 38); Parte_1
▪ Euro 4.694,59 per spese varie relative all'utilizzo delle due autovetture aziendali richieste dal dott.
(cfr. pag. 7, nota tratt. Scritta - cfr. doc. 39); Parte_1
▪ Euro 848,77 per Spese AP (cfr. pag. 7, nota tratt. scritta - doc. 31);
▪ Euro 179,88 per Spese PO (cfr. pag. 7, nota tratt. scritta – doc. 31);
▪ Euro 1.271,55 per Spese ES (cfr. pag. 7, nota tratt. scritta –doc. 31);
▪ Euro 127,92 per Spese TE (cfr. pag. 7, nota tratt. scritta – doc. 31);
▪ Euro 2.334,80 per spese in hotel di lusso presso i quali sovente si recava il dott. (cfr. pag. Parte_1
7, nota tratt. scritta – doc. 29 e doc. 31);
▪ Euro 500,00 per operazioni di chirurgia estetica in note cliniche private di IA (cfr. pag. 7, nota tratt. scritta – doc. 14);
▪ Euro 5.649,36 per ulteriori spese sostenute da e puntualmente riportate sub doc. 40 (cfr. pag. CP_1
7, nota tratt. scritta – doc. 40).
Nonostante la contraria allegazione della convenuta effettuata in COparsa conclusionale, la sentenza parziale non ha accertato la fondatezza dei singoli e specifici addebiti ascritti all'amministratore, essendosi limitata a ritenere infondate, ai fini della valutazione della giusta causa di revoca, le argomentazioni difensive svolte dalla difesa di parte attrice volte, nella sostanza, a ritenere giustificato, pagina 18 di 38 in linea di principio, il pagamento, con denaro della società, di spese familiari dell'amministratore.
L'allegazione di parte attrice in forza della quale la società sarebbe stata gestita “con modalità
“familiari”… “…tendenti a confondere beni della società e quelli degli azionisti e della famiglia (si veda il caso di cui è stata data prova documentale dell'appropriazione da parte dei soci (ma non dell'amministratore di milioni di euro di proprietà della società tramite la creazione di Parte_1 nero che i soci non lasciavano a disposizione della società ma si spartivano….,” e la circostanza le
“distrazioni” siano “…ridicole rispetto al volume d'affari delle società e del Gruppo (circa 200
Milioni di euro anno).. ” non giustifica un eventuale COportamento distrattivo.
La gestione “familiare”, se volta ad utilizzare le risorse della società per il pagamento delle spese familiari, non trova alcuna giustificazione nella disciplina societaria e l'eventuale analoga condotta posta in essere da (altri) amministratori o soci, non può certo giustificare condotte distrattive da parte dell'odierno attore, né l'entità del fatturato della società può costituire una scriminante dell'eventuale COportamento distrattivo.
L'eventuale consenso di quale COponente del CDA, consenso contestato e non provato, Testimone_1 al pagamento di spese familiari con denaro della società, non potrebbe certo giustificare l'utilizzo di risorse della società amministrata per il pagamento di spese personali (per tali intendendosi, all'evidenza, anche quelle familiari) dell'amministratore potendo, al più, integrare Parte_1 un'ipotesi di concorso dell'amministratore nell'illecito ai danni della società. Tes_1
Né può sostenersi che l'eventuale acquiescenza della in quanto presidente del CDA di Tes_1
Advanced Steel Solution s.r.l., socia unica di possa integrare il consenso dell'organo CP_1 assembleare di al pagamento di spese personali dell'attore da parte della società. CP_1
Anche ipotizzando una sorta di tolleranza da parte della stessa a tale utilizzo improprio delle risorse della società, è evidente che il consenso della società all'utilizzo delle proprie attività da parte dell'amministratore per fini extrasociali dovrebbe essere formalizzato in un atto riferibile all'assemblea dei soci (o ad altro organo sociale) e non già alla mera tolleranza della legale rappresentante della s.p.a. quand'anche socia unica.
L'attore ha evidenziato, inoltre, la propria COpetenza amministrativa segnalando che, negli anni precedenti, sarebbe stato l'unico artefice o, COunque, uno degli artefici dell'incremento patrimoniale del gruppo. Tale circostanza non esclude l'astratta rilevanza dei singoli addebiti: la circostanza che l'attore si sia dimostrato un valido amministratore in un periodo pregresso non lo autorizza alla distrazione di somme (anche in ipotesi modeste) a danno della società. pagina 19 di 38 Parte attrice ha segnalato, infine, la risalenza dei fatti contestati, allegando, altresì, che gli episodi di cui sopra non avevano impedito la sua conferma COe amministratore delegato nel dicembre 2019.
Trattasi di una considerazione che è contestata in fatto con riguardo alla pregressa conoscenza degli allegati illeciti e che, potrebbe, al più, assumere rilevanza nell'ambito dell'esame dei singoli addebiti in termini di eventuale ratifica dell'operato dell'amministratore.
Tanto premesso si osserva, quanto alla contestazione di cui al punto a), che la stessa, in sede di COparsa conclusionale, è stata, nella sostanza, ricondotta alla contestazione dell'esborso di euro
4.694,59 “per spese varie relative all'utilizzo delle due autovetture aziendali richieste dal dott.
(cfr. pag. 7, nota tratt. Scritta - cfr. doc. 39)” mentre le contestazioni sub punti b), c) e d) Parte_1 non necessitano di alcuna disamina, non avendo parte attrice in riconvenzionale allegato alcuno specifico danno in relazioni a tali condotte.
Verranno, quindi, esaminate, nei punti successivi, le allegate condotte distrattive COe riassunte in sede di COparsa conclusionale.
V.A Spese per ristorante e servizio catering
Parte convenuta, in sede di COparsa di costituzione, ha lamentato la fatturazione, a carico della società, di spese per ristorazione e servizi di catering relativi a servizi resi nell'interesse personale dell'attore Parte_1
In disparte dalle fatture di cui al documento 15), che verranno analizzate separatamente, si osserva che la società, in sede di COparsa di costituzione, all'atto della formulazione della domanda riconvenzionale, non ha in alcun modo delineato quali fossero le spese contestate, limitandosi a fare riferimento al documento nr. 31).
Né vi è migliore specificazione nella prima memoria ex art. 183 COma VI c.p.c., essendosi limitata parte attrice in riconvenzionale a richiamare, oltre al doc. 31) e al doc. 15) i documenti 29) e 37).
I documenti nr. 31) e 29) sono documenti assolutamente eterogenei costituiti da note spese, scontrini fiscali, estratti conto.
Il documento 37) COprova il pagamento delle fatture di cui al documento 15) di cui si dirà.
A fronte di tale quadro probatorio parte attrice, convenuta in riconvenzionale, con riguardo alle spese di ristorazione ha allegato che “esse si riferiscono tutte a pranzi o cene per ragioni di lavoro. Si badi che pagina 20 di 38 la convenuta ha contestato COe spesa personale persino quelle relative ad una trasferta a Stoccarda, dove si era recato ad una fiera dell'acciaio, o quelle relative a pranzi in una pizzeria sita Parte_1 nel paese dove la società ha la sua sede operativa e dove il dott. invitava i clienti e fornitori Parte_1 della società”.
In assenza di più specifica allegazione in merito alle singole spese contestate, non essendo stata delineata alcuna concreta anomalia negli esborsi, né per importo né per dislocazione del punto di ristorazione, ritiene il Collegio che non vi siano elementi per ritenere che le spese di ristorazione costituiscano spese personali dell'amministratore Parte_1
Le fatture prodotte dalla società convenuta sub doc. 15) sono state oggetto di più puntuale allegazione, nei limiti più sotto precisati.
Nello specifico parte convenuta, attrice in riconvenzionale, in sede di COparsa di costituzione ha lamentato che l'attore avrebbe fatto “contabilizzare due fatture per “prestazioni di catering” asseritamente rese in favore della società, ma in realtà relative a sue consumazioni personali a bar, ristorante e servizi vari presso il circolo golf di cui il sig. è socio (cfr. doc. 15)”. Parte_1
Analoga allegazione è contenuta nella prima memoria ex art. 183 COma VI c.p.c.
Ciò posto le fatture prodotte sub doc. 15) sono tre e non due e parte attrice, convenuta in riconvenzionale, a fronte della contestazione della società che ha ad oggetto “due fatture”, ha preso posizione solo con riguardo alle prime due fatture esposte, lamentato l'omessa contestazione con riguardo alla terza fattura.
Le argomentazioni della difesa sono condivisibili. Parte_1
Il rinvio alle allegazioni documentali ai fini di specificare la contestazione è idoneo allo scopo solo nel caso in cui tale rinvio abbia ad oggetto la mera esplicazione di un fatto già allegato e il documento sia coerente con il fatto allegato.
Nel caso in esame, la produzione di tre fatture e la contestazione di solo due fatture (non meglio descritte se non con riferimento all'emittente che è il medesimo per tutte le fatture) porta a ritenere che la contestazione abbia ad oggetto le sole prime due fatture prodotte.
Tanto premesso la prima fattura, datata 7 novembre 2019, dell'importo di euro 3.960,00 risulta emessa dal Golf Club di Cortefranca con causale “servizio catering di vostro pranzo”.
Parte attrice ha allegato che si trattava di una spesa di tipo familiare precisando che “Il figlio della
Presidente aveva nell'ottobre 2019 danneggiato una Golf car del Club. Tes_1 Controparte_23
pagina 21 di 38 La signora avallò il fatto che la riparazione effettuata fosse fatturata al circolo tramite il Bistrò Tes_1 del Golf srl (che aveva gestito il rapporto con l'artigiano della riparazione), il quale l'avrebbe rifatturata ad Aso UR, insieme ad un residuo di consumaziomi della famiglia al ristorante del circolo. Sul punto si produce la fattura di riparazione del Golf Car emessa dall'artigiano Isella car a
Bistrò del Golf srl (doc. 49). Sicchè la circostanza dimostra non tanto la distrazione da parte del di risorse aziendali, ma diverso reato COmesso da altri e soprattutto l'assoluta Parte_1 infondatezza e mala fede dell'accusa.”
La circostanza, non contestata dalla convenuta, ha trovato conferma in sede di istruttoria testimoniale.
Ciò posto, stante l'evidente impossibilità per gli amministratori di utilizzare lecitamente le risorse della società per il pagamento di spese personali o familiari, la domanda risarcitoria, con riguardo a tale esborso, non può che trovare accoglimento.
Quanto alla fattura per euro 10.000,00 - datata 11 marzo 2019 con causale “evento presentazione asogroup” - parte attrice, convenuta in riconvenzionale, nella prima memoria ex art. 181 COma VI
c.p.c. ha allegato la natura societaria della spese che in sua tesi “si riferisce alla festa di congedo del
Sig. , dipendente per oltre quarant'anni dell'azienda che andava definitivamente in Controparte_4 pensione, festeggiamento avvenuto presso la il giorno 18 del mese di febbraio Parte_5
2020. La fatturazione dell'evento fu emessa dal Bistrò del Golf srl, in quanto organizzatore di tutto Cont l'evento , e si riferisce sia alla messa a disposizione della prestigiosa sala dei ricevimenti di
[...]
, sia alla fornitura del catering e del vino. L'evento, pertanto è a carattere aziendale e non Parte_5 privato. A questa festa infatti partecipavano numerosi dipendenti dell'azienda, invitati dalla stessa
. Tes_1
L'allegazione dell'attore, tempestivamente contestata dalla società convenuta, non ha trovato riscontro in sede di istruttoria.
Premesso che la fattura è datata 2019 e non 2020, il testimone direttore di sala del Controparte_5
Golf Club IA, ha dichiarato che, per quanto ricorda, la fattura in esame “dovrebbe riguardare la festa di COpleanno del dr. .” mentre la festa di pensionamento del sig. “…era Per_11 CP_4 stata organizzato l'anno successivo in Ca del Bosco e non è stato addebitato alcun costo perché è stata un omaggio che ci era stato richiesto dal sig. . Parte_1
La datazione della festa di pensionamento è stata confermata dal teste che ha Controparte_4 dichiarato di essere andato in pensione nel febbraio del 2020 e che la festa era stata fatta circa due mesi prima del pensionamento. pagina 22 di 38 In sede di conclusionale parte attrice ha allegato che “Come emerso dalla testimonianza resa dal sig.
il Dott. si fece personalmente carico del costo per la festa di congedo del Sig. CP_5 Parte_1
, dipendente per oltre quarant'anni dell'azienda che andava definitivamente in Controparte_4 pensione, festeggiamento avvenuto presso la il giorno 18 del mese di febbraio Parte_5
2020. Tale evento, pertanto è a carattere aziendale e non privato ed era pacificamente a carico della società. E' infatti stato dimostrato sia per testimoni che con prove documentali e fotografiche che a questa festa infatti partecipavano numerosi dipendenti dell'azienda, invitati dalla stessa (si Tes_1 vedano l'immagine dove si vede il festeggiato a fianco della Presidente nel corso della cena Tes_1
(doc. 48), nonchè la email del 14.02.2020 al fine di invitare i dipendenti all'evento (doc. 48Bis)). E' stato dunque provato che la fattura in oggetto si riferisce ad altro evento del dott. Parte_1 sostenuto dalla società e oggetto di COpensazione con le spese per il suddetto evento”.
Premesso che il testimone, contrariamente a quanto sostiene la difesa dell'attore, ha negato che lo stesso abbia corrisposto alcunché per la festa di pensionamento, la circostanza che l'esborso di euro
10.000,00 sia da COpensare con la spesa della festa di pensionamento, in ipotesi pagata personalmente dall'attore, oltre che essere stata tardivamente allegata, non è stata provata.
Deve pertanto ritenersi che il pagamento delle due fatture con risorse societarie costituisca un illecito dell'amministratore.
V.B Spese per il pagamento di sanzioni amministrative (doc. 38)
La società convenuta ha chiesto il risarcimento del danno conseguente il pagamento di alcune contravvenzioni amministrative per violazioni del codice della strada asseritamente poste in essere dall'attore.
A sostegno della contestazione ha prodotto alcuni verbali di contravvenzioni amministrative (doc. 38) e uno schema riassuntivo (doc. 13) in cui vengono elencati i verbali di contravvenzione relativi all'autovettura ESO61ZF dell'anno 2018 nonché delle autovetture FS543RC e FC715HK per l'anno
2019/2020.
Nulla è stato meglio allegato con riguardo alla disponibilità, in capo all'attore, della prima autovettura, con ciò dovendosi sin da ora escludere che l'attore sia tenuto al risarcimento in relazione agli esborsi effettuati dalla società per le contravvenzioni relative al veicolo tg ESO61ZF.
Le ulteriori contravvenzioni riguardano le autovetture Porsche AN che dagli atti risulta targata
FS543RC e Ford Galaxy 2.0 che dagli atti risulta targata FC715HK. pagina 23 di 38 L'attore, riconosciuto di aver avuto la disponibilità dell'autovettura Porsche AN quale fringe benefit, nega di aver utilizzato l'autovettura Ford Galaxy.
A prova dell'assegnazione di quest'ultima autovettura all'attore la società convenuta ha prodotto una dichiarazione di consegna, apparentemente sottoscritta dall'attore, e ha formulato un capitolo di prova orale.
La sottoscrizione della dichiarazione, prodotta COe documento 62) allegato alla memoria istruttoria è stata tempestivamente disconosciuta dall'attore nella prima difesa successiva e, pertanto, con la terza memoria ex art. 183 COma VI c.p.c.
La circostanza che l'attore abbia errato nell'indicazione numerica del documento non COporta
l'inammissibilità del disconoscimento in quanto la natura del documento, la cui sottoscrizione è stata disconosciuta, è stata adeguatamente descritta (“il Dott. contesta ai sensi degli Parte_1 artt. 2712-2719 c.c. la corrispondenza tra l'eventuale originale e le copie prodotte agli atti sub doc. 59
e 60 avversari e, COunque, laddove esistessero i rispettivi documenti in originale fedelmente riprodotti in dette copie, ai sensi e per gli effetti degli artt. 214 e 215 c.p.c., sin d'ora disconosce in maniera univoca e ad ogni effetto di legge l'autenticità di tutte le sottoscrizioni apposte sugli eventuali originali, sottoscrizioni in alcun modo riconducibili allo stesso. La circostanza della falsificazione della sua firma è stata anche denunciata – con posta certificata del 11.03.2021- da al rag. Parte_1
Cont
dirigente responsabile del settore che gestisce la flotta aziendale di , COe da CP_14 documentazione che si produce (doc. 140). E' pertanto clamorosamente falso che il “si Parte_1
“auto-assegnava l'uso anche della Ford Galaxy”).
E', invece, inammissibile la richiesta di verificazione formulata in udienza dalla difesa della società convenuta per non aver indicato i mezzi di prova del procedimento di verificazione. La parte, infatti, si
è limitata a dichiarare a verbale (“Formula istanza di verificazione in relazione ai documenti 62 e 63 nonostante il disconoscimento contenuto nella terza memoria si riferisca ai documenti 59 e 60 riservandosi di depositare gli originali”).
Né può trovare accesso la prova orale a fronte della genericità della formulazione del capitolo (“Vero che il dott. era solito utilizzare in via esclusiva le autovetture Porsche AN Parte_1
e Ford Galaxy?”).
Ciò posto, pacifica l'assegnazione all'attore della Porsche AN (con ciò rendendosi superflua la produzione del provvedimento di assegnazione di tale autovettura, la cui sottoscrizione è stata pagina 24 di 38 COunque disconosciuta) poco rileva che i verbali prodotti non indichino l'identità del soggetto alla guida del veicolo al momento della contravvenzione.
L'assegnazione della Porsche all'attore quale fringe benefit, in assenza di una specifica assunzione, da parte della società, dell'obbligo di tenere indenne il conducente delle spese per le contravvenzioni, rende evidente che delle stesse debba rispondere, verso la società, colui che ha la disponibilità del veicolo quand'anche, in ipotesi, ne abbia consentito l'uso da parte di terzi.
Né rileva, ai fini dell'an dell'illecito, che il conducente “non ha mai COmesso negligenti o gravi infrazioni stradali, peraltro subite nell'espletamento di trasferimenti di lavoro, essendo state subite da auto aziendali”, né che la società non abbia fornito la prova del pagamento degli ultimi quattro verbali, costituendo l'obbligazione al pagamento della contravvenzione essa stessa un danno risarcibile.
Quanto alla regolamentazione aziendale, in forza della quale gli importi versati a titolo di contravvenzione venivano trattenuti direttamente sulla busta paga, l'attore non ha dato prova dell'effettiva trattenuta.
Considerando, pertanto, i soli verbali relativi all'autovettura OR tg. FS543RC, il danno subito dalla società è pari ad euro 6.077,12.
V.C Spese varie relative all'utilizzo di due autovetture (doc. 39)
Tale voce di danno non è stata meglio specificata.
I documenti prodotti riguardano canoni di noleggio relativi alle autovetture Porsche AN e Ford
Galaxy 2.0 nonché spese per danni ai cerchioni e per pulizia dell'autovettura OR.
Ribadito che non vi è prova che l'autovettura Ford Galaxy 2.0 sia stata utilizzata dall'attore, la società non ha meglio specificato il motivo per il quale l'attore dovrebbe essere tenuto a rimborsare la società del canone di noleggio dell'autovettura assegnatagli COe fringe benefit vieppiù considerando che non
è stato allegato il ritardo nella restituzione della stessa.
Quanto alle spese per la pulizia e il danno ai cerchioni si tratta di spese non meglio descritte nella loro necessità e riferibilità ad un illecito dell'attore.
V.D Spese per canoni AP, PO, ES, TE (doc. 31 convenuta)
Il pagamento delle spese, quantificate nelle somme COe sopra riportate, da parte della società non è stato contestato.
pagina 25 di 38 Parimenti non è stato contestato che tali spese si riferiscano a spese familiari dell'attore che, per quanto già visto, non possono essere poste a carico della società, quand'anche effettuate con il consenso di altro amministratore.
L'attore, premesso di non aver potuto affrontare tali spese personali a seguito di un sequestro dei propri beni, allega, altresì, di aver restituito gli importi con un bonifico di euro 1.312,79.
A fronte di tale allegazione parte convenuta, rilevato che le spese sono state effettuate sino al mese di maggio 2020 - mentre il bonifico dell'attore è stato effettuato nell'ottobre del 2019 - ha rilevato che tale bonifico si riferisce al rimborso delle spese di un viaggio di piacere in Sardegna che
[...] aveva organizzato con degli amici per la fine di settembre 2019. Parte_1
Allega la società che “a fine luglio il dott. fece prenotare alla sig.ra Parte_1 Testimone_3 dipendente e assistente personale del dott. sia i voli per Olbia (cfr. doc. 64), sia il CP_1 Parte_1 noleggio auto (cfr. doc. 65), tramite la carta di credito aziendale in uso al dott. La cifra Parte_1 COplessivamente spesa fu di Euro 1.312,79 (esattamente coincidente con il bonifico prodotto ex adverso)”.
Nulla avendo replicato l'attore sul punto e trovando la replica della società conforto nei documenti prodotti e richiamati, ritiene il Collegio che non vi sia prova della restituzione di tali spese personali e familiari del addebitate alla società e che tale illegittimo COportamento sia foriero di danno Parte_1 per il COplessivo importo di euro 2.428,12.
V.E Spese per soggiorni in hotel di lusso (doc. 29 e 31)
Anche in questo caso la contestazione non ha riguardato specifiche fatturazioni e spese, essendosi parte attrice in riconvenzionale limitata a produrre due documenti ed effettuando il rinvio agli stessi.
Il doc. 29), COe il già menzionato documento 31), è costituito da più documenti eterogenei quali fatture, liste spese, scontrini fiscali, estratti conto.
In assenza di più puntuale allegazione ritiene il Collegio che possano ritenersi provati quali “soggiorni in hotel di lusso” i soli soggiorni presso l'Hotel Fraimont di Montecarlo e l'Hotel Danieli di Venezia alla luce dell'entità degli esborsi in rapporto alla durata del soggiorno.
In assenza di specifica allegazione in merito alla riferibilità di tali soggiorni all'attività societaria,
l'importo COplessivo corrisposto dalla società (euro 1.957,00) costituisce voce di danno a carico dell'amministratore.
pagina 26 di 38 V.F Spese per operazioni di chirurgia estetica
Quanto all'esborso di euro 500,00 corrisposto dalla società per un intervento chirurgico di
[...]
a prescindere dalla natura dell'intervento, chiaramente irrilevante ai fini del procedimento, Parte_1
l'attore ha provato di aver rimborsato l'importo mediante bonifico di euro 500,00 del 5.11.2019 a favore della società (doc 47 di parte attrice).
Non avendo la società in alcun modo replicato a tale allegazione, tale voce di danno deve ritenersi insussistente.
V.G Spese varie
Le “spese varie” non sono state meglio delineate se non con rinvio al documento 40).
Anche in questo caso si è in presenza di un documento eterogeneo costituito da fatture, estratti conto, partitario.
In assenza di più puntuale allegazione dei fatti ascritti all'attore, non univocamente individuabili alla luce della produzione la cui portata non è stata meglio delineata, non vi sono i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria sotto tale profilo.
In considerazione di quanto sopra il danno conseguente il pagamento di spese personali/familiari con denaro della società deve essere quantificato nell'importo COplessivo di euro 24.422,24.
VII. La c.d. business judgement rule
E' noto che, di regola, all'amministratore di una società non può essere imputato, a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c., di aver COpiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e, pur potendo rilevare COe giusta causa di revoca dell'amministratore, non rileva COe autonoma fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società, sicché il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può investire le scelte di gestione anche se presentino profili di rilevante alea economica.
Peraltro“L'invocata insindacabilità del merito delle sue scelte di gestione, sotto il profilo della cd. business judgement rule di matrice angloamericana, valevole COe parametro per circoscrivere la sfera di responsabilità di un amministratore esecutivo, trova, tuttavia, un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse scelte, da COpiersi sia "ex ante", secondo i parametri della diligenza del pagina 27 di 38 mandatario, alla luce dell'art. 2392 cod.civ.- nel testo, applicabile "ratione temporis"-, sia tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo, e della diligenza dimostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere (Cass. Sez. 1 -, Sentenza
n. 15470 del 22/06/2017: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto
l'amministratore di una società per azioni responsabile per la conclusione di taluni contratti, in cui quest'ultima aveva corrisposto integralmente alle controparti i COpensi pattuiti nonostante la mancata esecuzione delle prestazioni)” (cfr. C. Cass. 12108/20).
Inoltre, la Suprema Corte ha recentemente statuito che, “in tema di responsabilità dell'amministratore per i danni cagionati alla società amministrata, il principio della insindacabilità del merito delle scelte di gestione (cd. business judgement rule), le quali possono eventualmente rilevare COe giusta causa di revoca dell'amministratore, ma non COe fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società, non si applica in presenza di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese dell'iniziativa economica e, tantomeno, in caso di inequivoche violazioni di legge COe, in particolare, nel caso di violazione di norme tributarie” (cfr. C. Cass. 8069/24).
VIII. La conclusione del c.d. contratto CP_17
La società convenuta con la COparsa di costituzione ha contestato all'attore la conclusione di un contratto con la società Graftech s.p.a. in data 22 dicembre 2017.
Tale contratto, con scadenza al 31 dicembre 2022, ha ad oggetto la fornitura di elettrodi di grafite e prevede:
- un prezzo fisso ed invariabile (salvo un incremento automatico annuale) per tutta la durata dell'accordo di oltre USD 11.496 per tonnellata per il 2020 che aumenterà sino a USD 11.961 nel
2022;
- l'obbligo della società a pagare, a prescindere dall'effettivo consumo, volumi minimi garantiti di prodotto per tutta la durata dell'accordo (meccanismo di c.d. “take or pay”);
- l'obbligo della società di pagare l'integrale corrispettivo quinquennale della fornitura in caso di recesso anticipato pari a “oltre Euro 7.500.000,00” (cfr. doc. 1, pag. 6);
- la consegna al fornitore di una garanzia bancaria a prima richiesta da USD 600.000.
La società ha lamentato che tale contratto conterrebbe “previsioni irragionevoli e ingiustificatamente onerose per la società” lamentandone, inoltre, la conclusione con superamento dei limiti alla delega pagina 28 di 38 conferita all'attore dal consiglio di amministrazione.
A fronte di tale contestazione, l'attore ha replicato che, trattandosi di contratto quadro, non aveva un valore tale da superare il suo potere di firma e che un contratto di tale portata, correntemente in uso per definire gli ordini, non avrebbe potuto essere sconosciuto al CDA.
Con riguardo all'opportunità economica della conclusione del contratto ha allegato che lo stesso era volto a fronteggiare rischi noti e temuti, tanto che anche altre acciaierie che utilizzano forni elettrici ad arco avevano concluso contratti ad analoghe condizioni.
Allegava, inoltre, che il contratto prevedeva la possibilità di una rinegoziazione secondo buona fede e la possibilità di una sospensione, in caso di forza maggiore, potendo la situazione conseguente la nota pandemia rientrare nell'ambito della forza maggiore.
Allegava che l'eventuale danno successivo al 2020 doveva essere imputato alla società, che non aveva notificato la forza maggiore e non aveva rinegoziato le clausole del contratto.
In replica a tali allegazioni parte convenuta, in ordine all'opportunità della conclusione del contratto ha allegato che già all'epoca della conclusione del contratto era altamente improbabile che l'anomalo incremento dei prezzi si protraesse oltre il 2018 COe si evincerebbe dallo stesso articolo di giornale prodotto dall'attore.
Lamenta inoltre che, nella sostanza, non trovava giustificazione la decisione di vincolare la società per un periodo di ben 5 anni, senza possibilità alcuna di rivedere il prezzo (fisso) pattuito e senza sostanzialmente possibilità di recesso, pur a fronte della possibilità di concludere il contratto per una durata di soli 3 anni.
Lamenta altresì che, prima di firmare un contratto di questo genere, un amministratore mediamente diligente e accorto avrebbe dovuto condurre un'accurata analisi circa il probabile andamento del mercato degli elettrodi nel quinquennio successivo e, alla luce di questo, condurre una trattativa per sottoscrivere un contratto con la Graftech s.p.a. alle migliori condizioni possibili, in modo da minimizzare i rischi per l'azienda.
Così riassunte le posizioni delle parti ritiene il Collegio che la conclusione del contratto sia stata effettuata dall'amministratore delegato in violazione del limite della delega.
Come si evince dal tenore della visura camerale e non specificamente contestato l'attore era delegato alla sottoscrizione di contratti pertinenti l'oggetto sociale purché nei limiti di euro 500.000,00 (cfr. doc.
1 pag. 48 di parte attrice). pagina 29 di 38 Il contratto in esame prevede l'obbligo di acquisto di un quantitativo minimo per ogni anno al prezzo indicato in contratto e il quantitativo minimo previsto per la prima annualità pari a 75 tonnellate metriche (cfr. tabella A allegata al contratto) al prezzo di 11.050 dollari a tonnellata (cfr. tabella B allegata al contratto) COporta un impegno di spesa per COplessivi 828.750 dollari all'anno che, al cambio dollaro/euro al dicembre 2017, era certamente superiore a euro 500.000,00.
Né è stata offerta alcuna prova della conoscenza e della ratifica del contratto da parte del consiglio di amministrazione.
L'effettiva conoscenza dell'esistenza e delle condizioni economiche pattuite nel contratto quadro non può derivare dagli obblighi di vigilanza in occasione della redazione del bilancio e delle periodiche valutazioni dell'andamento economico della società.
I precisi obblighi di vigilanza del consiglio di amministrazione non costituiscono prova della conoscenza, in capo allo stesso, dell'operato dell'amministratore delegato, anche considerando che è lo stesso attore che, reiteratamente, sostiene che, sino alla revoca delle deleghe, nel marzo del 2020, era di fatto l'unico dominus della società.
Né è stata indicata da quale voce dei bilanci relativi al 2017 e al 2018 per COe prodotti in atti è possibile inferire la conclusione del contratto quadro in esame o quali siano stati i temi trattati nel corso delle periodiche valutazioni dell'andamento economico della società.
La mail del 25 ottobre 2017 con la quale Graftech s.p.a. ha inoltrato la proposta di contratto (doc 61) di parte convenuta) non prova la conoscenza dello stesso in capo al consiglio di amministrazione non risultando inoltrata agli altri amministratori.
L'eventuale negligenza del consiglio di amministrazione nel verificare le pattuizioni contrattuali relative al costo di acquisto degli elettrodi di grafite non integra ratifica dell'operato dell'amministratore delegato che ha sottoscritto il contratto in assenza dei relativi poteri di firma e che pertanto avrebbe dovuto, in via preventiva, relazionare il consiglio di amministrazione dell'opportunità di concludere il contratto, chiedendo l'espressa autorizzazione alla sottoscrizione.
Ciò posto la violazione dei limiti della delega, analogamente alla violazione di norme di legge, è già di per sé causa di responsabilità dell'amministratore non sottostando, tale COportamento, alla business judgement rule che, COe visto, attiene alla discrezionalità gestoria e non al COpimento di attività prive di discrezionalità (quale l'astenersi dal violare i limiti della delega).
pagina 30 di 38 Deve, inoltre, essere osservato che parte attrice, pur a fronte di specifica contestazione della convenuta, non ha dato conto dell'attività svolta in via preliminare al fine di valutare la convenienza economica del contratto e, nello specifico, la convenienza della conclusione un contratto di durata quinquennale in luogo di un contratto di durata triennale (pure proposto da Graftech s.p.a. COe emerge dalla mail di cui al doc. 61 di parte convenuta).
La produzione di articoli di stampa che COprovano l'incremento del prezzo degli elettrodi nel 2017
(circostanza non contestata) non è elemento che da solo esaurisce l'obbligo di “agire informato” che non può ritenersi integrato dall'allegazione della circostanza che altre fonderie avevano concluso contratti analoghi con riguardo alla pattuizione di quantità minime garantite su basi pluriennali a prezzo fisso.
Tale rilievo, oltre che ad essere generico - poiché non è stato allegato quali sarebbero le “condizioni analoghe” soprattutto con riguardo alla tempistica (3 o 5 anni), non costituisce prova dell'attività informativa e conoscitiva gravante sull'amministratore che si accinge alla conclusione di un contratto di tale portata economica.
Quanto alla circostanza oggetto della capitolazione orale sub 46) (“Vero che il dott.
[...]
a fine 2017 partecipò ad alcune riunioni con fornitori di elettrodi quali OW e Parte_1
dove si discuteva di prezzi e previsioni di mercato, nonché della capacità produttiva delle Pt_3 aziende e dei trend di mercato, anche alla presenza di ”), è circostanza generica con Testimone_7 riguardo alle circostanze di tempo e di luogo, all'identità delle persone che avrebbero partecipato a tali incontri e allo specifico oggetto della discussione necessario al fine di valutare l'esaustività delle informazioni assunte.
Né ha rilievo la circostanza, allegata da parte convenuta, secondo la quale Graftech s.p.a. avrebbe offerto lo stesso contratto a tutti i clienti anche considerando, per quanto visto prima, che la fornitrice aveva offerto anche l'opzione triennale.
IX. La consulenza tecnica
Al fine di quantificare l'eventuale danno subito dalla convenuta in conseguenza della conclusione del contratto di cui al capitolo che precede è stata svolta una consulenza tecnica avente ad oggetto l'accertamento dei differenziali positivi e negativi rispetto al prezzo medio di mercato in relazione agli acquisti effettuati da in applicazione del contratto c.d. ”. CP_1 CP_17
pagina 31 di 38 Sotto tale profilo il CTU ha precisato che, nel corso delle prime riunioni peritali, preso atto dell'assenza di quotazioni pubbliche per gli elettrodi di grafite, era stato stabilito con i CTP di determinare il prezzo medio di mercato in base al prezzo di vendita applicato dai principali produttori del prodotto in questione.
A tal fine allega di aver contattato tre produttori, i cui nominativi erano stati forniti dallo stesso attore, ricevendo risposta da uno solo dei fornitori contattati, (ex “OW KO Controparte_25
Carbon Italy S.r.l.”).
Ciò posto, tenuto conto dell'addendum al contratto ” siglato da in data 17 CP_17 CP_1 marzo 2021, volto a mitigare gli effetti negativi COplessivi determinati dal contratto sulla società, e acquisto in sede di operazioni peritali, il CTU ha quantificato il differenziale COplessivo nel periodo esaminato (anni 2018-2022) in euro 1.189.410,00.
Quale modalità alternativa di quantificazione del differenziale il CTU ha considerato, quali prezzi medi di mercato, i prezzi medi unitari di vendita praticati dai produttori dell'unione europea ad acquirenti indipendenti nell'UE nel periodo 2018-2021 evincendo tali dati dalla Tabella 8 del “Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1102 della COmissione del 6 giugno 2023”.
In tale tabella manca il prezzo medio per l'anno 2022.
Il CTU ha supplito a tale omissione con due modalità alternative.
Con la prima modalità ha considerato quale prezzo medio del 2022 la media ponderata dei prezzi spot del 2022 determinati nell' “Addendum al contratto siglato da in data 17 marzo CP_17 CP_1
2021”.
Quanto al prezzo spot si osserva che, nell'addendum, era pattuito che una parte delle forniture per gli anni dal 2022 a seguire sarebbe stata acquistata al prezzo “spot” e non al prezzo pattuito nel contratto.
L'addendum precisa altresì che “Il prezzo spot indica con riferimento agli elettrodi di grafite AGX da
400 – 600 mm………in cui rientra l'elettrodo di grafite da acquistare ai sensi del presente contratto, il prezzo medio ponderato di vendita di una tonnellata metrica di elettrodi di grafite di tale categoria venduti da e dalle sue affiliate a pronti nel continente europeo durante il più recente CP_17 trimestre di calendario in relazione al quale gli utili di sono stati resi Controparte_26 pubblici…”.
In forza di questo criterio il CTU ha quantificato il differenziale del prezzo in euro 1.523.424,65.
pagina 32 di 38 Nella seconda modalità ha quantificato il prezzo medio del 2022 utilizzando i dati COunicati da
(già OW KO) arrivando a quantificare il differenziale in euro Controparte_25
1.445.476,00.
E' stato effettuato un ulteriore conteggio, considerando quale prezzo medio di mercato la media dei prezzi effettivamente praticati alla società dal fornitore OW KO nel periodo in CP_1 esame.
Il CTU, premesso che l'accertamento ha riguardato i soli anni 2018 e 2019, non avendo OW KO effettuato forniture nell'ulteriore periodo rilevante, ha quantificato il differenziale di tali anni in euro
639.568,82 (in negativo rispetto al prezzo di mercato).
Su richiesta di parte convenuta ha altresì effettuato un conteggio alternativo tenendo conto: (1) del prezzo medio di mercato degli acquisti effettuati da OW KO nel I semestre 2019, a confronto con le quantità relative agli acquisti in esecuzione del contratto del medesimo I semestre 2019, CP_17 ottenendo così un differenziale riferibile al I semestre 2019; (2) del prezzo COunicato da OW
KO alla CTU per il II semestre 2019, a confronto con le quantità relative agli acquisti in esecuzione del contratto del medesimo II semestre 2019, ottenendo così un differenziale riferibile al II CP_17 semestre 2019.
All'esito di tale conteggio il CTU ha quantificato il differenziale per gli anni 2018/2019 in euro
434.788,99.
Rimandando alla relazione della CTU per le modalità con le quali sono stati determinati i differenziali sopra indicati, si osserva che, dal punto di vista meramente matematico, alcuna contestazione è stata svolta.
Le contestazioni delle parti, che attengono alla attendibilità delle conclusioni e al periodo di riferimento, saranno esaminate nel paragrafo seguente.
X. Il danno conseguente la conclusione del contratto
Accertata la responsabilità dell'attore nella conclusione del contratto di cui sopra è indubbio che il danno per la convenuta consiste nel maggior costo sostenuto per approvvigionarsi degli elettrodi in conseguenza della conclusione del contratto stesso.
Parte attrice, richiamando i concetti di costing e pricing di cui si è offerta di fornire la prova, sostiene che alcun danno sia riferibile alla convenuta che avrebbe riversato il maggior costo dell'elettrodo sulla propria clientela. pagina 33 di 38 Ritiene il Collegio che sia assolutamente coerente con l'id quod plerumque accidit che, in ambito aziendale, vi sia una costante determinazione e analisi dei costi di produzione e che questi ultimi siano necessariamente valutati nella determinazione del prezzo del prodotto o del servizio offerto dall'azienda, né vi è motivo per ritenere che tali pratiche non siano adottate nell'ambito di CP_1
con ciò ritenendosi superflue le prove dedotte dall'attore sullo specifico tema.
[...]
In ogni caso, anche ritenendo pacifico che abbia riversato l'incremento del prezzo degli CP_1 elettrodi sul cliente finale, è indubbio che l'acquisto della materia prima ad un prezzo superiore rispetto a quello di mercato abbia direttamente inciso sull'utile (nel caso in cui tale “riversamento” non vi sia stato o sia stato solo parziale) o sulla COpetitività (a fronte dell'incremento del prezzo del prodotto rispetto a quello dei COpetitor che acquistavano a prezzi inferiori) o sulle potenzialità di espansione sul mercato (potenzialmente minori in conseguenza dell'offerta del medesimo prodotto ad un prezzo superiore ai COpetitor).
Né può ritenersi che tali circostanze debbano essere oggetto di specifica e tempestiva allegazione e prova, trattandosi di conseguenze naturali dell'unico danno che è quello dell'essere costretti ad acquistare una materia prima a prezzo superiore rispetto a quello medio di mercato.
Né può sussistere un concorso di colpa della società convenuta per non aver cercato di rinegoziare le condizioni economiche del contratto, COe allegato dall'attore, considerando che, in sede di operazioni peritali, è emersa la conclusione di un addendum che ha ricalibrato il prezzo di acquisto degli elettrodi a fronte di una proroga di durata del contratto.
Quanto al periodo da tenere in considerazione per la quantificazione del danno si osserva che il perimetro delle tempestive allegazioni di in tema di danno imputabile alla controparte si CP_1 arresta all'anno 2022.
XI. La quantificazione del danno conseguente la conclusione del contratto
Parte attrice ha contestato tutte le modalità di valutazione effettuate nella relazione della CTU, nella sostanza evidenziando COe parte attrice in riconvenzionale non abbia assolto al proprio onere probatorio.
Sotto tale profilo deve essere premesso che, se è pur vero che l'onere della prova, anche in merito alla quantificazione del danno, grava sull'attrice in riconvenzionale, è anche vero che l'ordinamento prevede la possibilità di una valutazione equitativa del danno nei casi in cui lo stesso non possa essere provato nel suo preciso ammontare. pagina 34 di 38 Pertanto, pacifico che negli anni dal 2020 in poi il prezzo degli elettrodi era inferiore a quello pattuito in contratto, la determinazione del differenziale, seppure non possibile in termini di certezza matematica (non essendovi un prezzo medio di mercato accertabile tramite listini ufficiali), può essere effettuata anche in via equitativa, con l'impiego di parametri valutativi provvisti di logicità, in modo tale da evitare il ricorso all'equità pura.
Ciò porto ritiene il Collegio che il metodo di calcolo che ha individuato il prezzo di mercato nei dati COunicati da sia quello da porre alla base della quantificazione del danno. Controparte_25
In primo luogo, si tratta del criterio più favorevole all'amministratore tra quelli proposti dal CTU nella prima relazione, e tale scelta è coerente con la circostanza che l'onere della prova della quantificazione del danno grava sulla convenuta.
In secondo luogo, le contestazioni svolte da parte attrice a tale quantificazione non paiono condivisibili.
Nello specifico l'attore lamenta che i dati COunicati non sarebbero attendibili in quanto il prezzo medio di mercato, con cui confrontare quello del contratto, dovrebbe essere calcolato con dei parametri medi, confrontando e pesando i prezzi praticati da più produttori individuati in sede di operazioni peritali.
Premesso che è impossibile procedere alla valutazione media richiesta, non avendo gli altri produttori COunicato i prezzi medi praticati, si osserva che i prezzi COunicati da Controparte_25 sono dati di particolare affidabilità considerando che, nella perizia di parte attrice prodotta sub doc.
101) è indicato che “l'unico effettivo produttore certificato di elettrodi è identificabile nel fornitore
OW KO Carbon Italy S.r.l. (ora ………….Tale produttore Controparte_25 rappresenta il più grande produttore al mondo degli elettrodi ed in particolare degli elettrodi grado
UHP-Ultra High Powered, ovvero gli unici che un'acciaieria di acciai speciali, inossidabili e di leghe nickelalloy, può correttamente usare (oltre a quelli dell'altro produttore certificato ). Ed CP_17 infatti, si può notare COe esso abbia fornito 71,44 tonnellate per l'anno 2019, mentre gli altri fornitori rappresentano semplicemente dei trader di minime dimensioni ….informazioni trasferitemi dal dr. . Parte_1
Quanto al fatto che siano stati utilizzati i prezzi medi su base semestrale e non mensile si osserva che il
CTU ha utilizzato i dati COe forniti dal produttore che, nella mail di inoltro allegata alla relazione del
CTU, ha precisato che i prezzi possono variare trimestralmente, semestralmente o annualmente, sicché
l'utilizzo del dato semestrale è certamente idoneo a fornire la media dei prezzi applicati.
pagina 35 di 38 Tanto premesso dalla tabella a pagina 14 della relazione del CTU si evince che il risparmio della società negli anni 2018 e 2019 è pari ad euro 473.219,95, importo che, sommato algebricamente alla perdita degli anni 2021/2022 porta alla quantificazione di un differenziale COplessivo per euro
1.189.410,00.
Confrontando i prezzi effettivamente applicati ad da OW KO nel periodo 2018/2019 il CP_1 risparmio della società sarebbe pari ad euro 639.568,82 - secondo il conteggio proposto dal CTU - e pari ad euro 434.788,99 - secondo il conteggio proposto dal CTP di parte convenuta -.
Ritiene il Collegio che tale seconda metodica di conteggio sia più corretta.
Nello specifico è emerso che OW KO ha effettuato forniture degli elettrodi per cui è causa solo nel 2018 e nel primo semestre del 2019, sicché il prezzo praticato da OW KO è valido elemento di confronto solo in relazione al primo semestre del 2019 dovendo, per il secondo semestre essere utilizzato un criterio più generale quale quello dei prezzi indicati dallo stesso fornitore.
Adottando tale criterio il conteggio del differenziale per gli anni 2018/2019 effettuato con il criterio del prezzo effettivo praticato dal fornitore (euro 434.788,99) è in linea con il differenziale calcolato con il metodo del raffronto del prezzo medio COunicato dal fornitore (euro 473.219,95) circostanza che conforta l'attendibilità del metodo utilizzato.
In considerazione di quanto sopra il danno riportato da parte convenuta a fronte della conclusione del contratto è pari ad euro 1.189.410,00.
XII. La quantificazione COplessiva del danno
Essendo il credito vantato dalla società un credito risarcitorio, e pertanto di valore, e trattandosi di un'ipotesi di mora ex re, il danno, COe quantificato nei punti precedenti, deve essere rivalutato all'attualità.
Quanto al danno conseguente al pagamento di spese dell'amministratore la rivalutazione dovrà essere effettuata dalla data degli esborsi.
Con riguardo al danno conseguente la conclusione del contratto , trattandosi di danno maturato CP_17 tra il 2021 e il 2022, il dies a quo della rivalutazione e della decorrenza degli interessi può essere determinato, in via equitativa nel primo gennaio 2022.
Sugli importi di cu sopra decorreranno gli interessi calcolati sull'importo rivalutato di anno in anno.
Considerando che è stata chiesta la COpensazione tra il credito risarcitorio e il debito per le pagina 36 di 38 COpetenze maturate dall'attore al 20 maggio 2020, l'importo in linea capitale che l'attore dovrà corrispondere alla convenuta, al netto della COpensazione, è pari alla differenza tra il risarcimento danni, oltre rivalutazione e interessi, maturato alla data del 20 maggio 2020 e la somma di euro
15.861,12 dovuta dalla società all'attore alla data del 20 maggio 2020.
Su tale residuo importo dovrà essere calcolata rivalutazione e interessi COe le modalità sopra descritte dal 21 maggio 2020.
A fronte della COpensazione l'ordinanza emessa ex art. 186 ter c.p.c. deve essere revocata.
XIII. Le spese di lite
A fronte della liquidazione di un danno di importo significativamente inferiore rispetto a quello richiesto deve ritenersi che vi sia parziale socCObenza reciproca.
Anche l'omessa produzione dell'addendum al contratto c.d. , documento acquisito in sede di CP_17
CTU, è COportamento che deve essere valutato in sede di regolamentazione delle spese.
In considerazione di quanto sopra ritiene il Collegio che le spese di lite debbano essere COpensate per un terzo.
Gli ulteriori 2/3 (determinati considerando un incremento del 20% per ogni scaglione successivo a quello relativo ai procedimenti di valore fino ad euro 520.000,00) e liquidati in euro 21.560,00 per COpenso oltre rimborso forfettario, accessori di lege, rimborso CU e marca, vengono posti a carico di parte attrice.
Analogamente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vengono poste a carico di parte attrice per 2/3 e di parte convenuta per un terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:
- accerta che parte attrice vanta un credito per euro 15.861,12 alla data del 20 maggio 2020 a titolo di COpenso maturato quale amministratore di CP_1
- accerta che parte convenuta vanta un diritto di credito nei confronti dell'attore a titolo risarcitorio per l'importo in linea capitale di euro 1.213.832,24, oltre rivalutazione e interessi, COe indicato in parte motiva;
- tenuto conto dell'eccezione di COpensazione, condanna parte attrice a corrispondere alla pagina 37 di 38 convenuta la differenza tra la somma dovuta a titolo di risarcimento danni, COprensiva di rivalutazione e interessi, maturata alla data del 20 maggio 2020 e la somma di euro 15.861,12 dovuta dalla società all'attore alla data del 20 maggio 2020, oltre rivalutazione e interessi dal 21 maggio 2020 sull'importo differenziale;
- COpensa per un terzo le spese di lite tra le parti;
- condanna parte attrice a tenere indenne parte convenuta degli ulteriori 2/3 liquidati in euro
21.560,00 per COpenso, oltre rimborso forfettario, accessori di lege, rimborso CU e marca;
- spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice per 2/3 e di parte convenuta per 1/3 salva la solidarietà nei confronti del CTU.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Alessia Busato Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, COma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, COe modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 38 di 38
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in Materia di Impresa
Il Tribunale, in COposizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Raffaele Del Porto Presidente dott. Carlo Bianchetti Giudice dott. Alessia Busato Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9501/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENUSSI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO elettivamente domiciliato presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BANTI FEDERICO elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata presso il difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
In via preliminare/pregiudiziale, confermare l'ordinanza ex art. 186-bis e/o 186-ter c.p.c. e decretare la sua esecutività, ordinando ad c.f. e p.iva , in persona del legale CP_1 P.IVA_1 pagina 1 di 38 rappresentante pro-tempore, con sede in TA (BS), via Seriola 122, a corrispondere al Dott. la somma di euro 19.019,47, a titolo di COpensi e trattamento di fine rapporto Parte_1 pacificamente maturati sino al 20.05.2020, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, con condanna alla rifusione delle spese e COpetenze.
In ogni caso, dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o rigettare per ciascuno e tutti i motivi di cui in atti, nonché per mancanza di autorizzazione assembleare, la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta e ogni domanda ed eccezione riconvenzionale formulata tardivamente, così COe ogni modifica delle domande, anche in quanto inammissibili o fondate su documentazione nuova;
rigettare per ciascuno e tutti i motivi di cui in atti ogni domanda formulata da controparte, anche -quanto alla domanda connessa al “Contratto Graftech”- in relazione alle osservazioni svolte dalla scrivente difesa e dal Dott. nel corso delle operazioni peritali e nei verbali d'udienza (e in particolare per le Parte_1 udienze del 13 luglio 2023, 11 luglio 2024, 18 settembre 2024, 19 dicembre 2024), da intendersi qui richiamate, anche con riguardo alla indeterminabilità del prezzo medio degli elettrodi sulla base delle informazioni assunte in sede di CTU, dell'irrilevanza della Rilevazione in sede di COmissione europea, che ha COe riferimento un mercato più ampio di quello italiano, dove invece acquista nonché COunque all'irrilevanza del costo di acquisto degli elettrodi nell'incidere (in misura CP_1 infima) sul prezzo finale e COunque riversato sui clienti insieme a tutti i costi di produzione, garantendo l'utile atteso (c.d. sistema di costing), ed in assenza di danno concorrenziale in ragione dell'adozione del medesimo contratto di copertura modifica prezzo, con applicazione delle medesime condizioni contrattuali ai COpetitors italiani;
rigettare ogni ulteriore domanda di rimborso o danno.
In ogni caso, condannarsi la convenuta alla rifusione delle spese e COpetenze legali, da distrarsi a favore del procuratore che se ne dichiara antistatario;
in ogni caso condannare controparte al risarcimento del danno da parte della convenuta ex art. 96 cpc e della legale rappresentante ex art. 94 cpc in relazione alla condotta processuale assunta – anche in ragione della allegazione relativa alla non modificabilità del contratto per cui è causa ed alla successiva contraria produzione di una modifica contrattuale conclusa ed opposta a tale allegazione - nella misura pari alla somma che verrà liquidata quale refusione delle spese legali o in quella diversa che riterrà di giustizia.
*
In via istruttoria,
pagina 2 di 38 anche in considerazione di quanto emerso in sede di CTU, richiamata COunque l'applicabilità del principio di non contestazione e di vicinanza alla prova della convenuta, si insiste nelle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, COma sesto, nn. 2) e 3) inerenti alla domanda preliminare/pregiudiziale ed alle domande riconvenzionali tutte, in quanto non ammesse o non espletate, ed in particolare:
*
QUANTO ALLA DOMANDA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE (conferma ordinanza):
1) PROVA ORALE
- Ammettersi prova per interpello della legale rappresentante della società convenuta, dott.ssa
[...]
sui capitoli di prova di seguito indicati, nonché su quelli che la convenuta indicherà a prova Tes_1 diretta o indiretta e che eventualmente verranno ammessi, espunte eventuali parti valutative, generiche o negative, nonché sulle circostanze esposte in narrativa di citazione e di cui alla memoria ex art.. 183 COma VI, n. 1, premesso l'inciso “vero che”:
1) Vero che dall'anno 2000 al 20.05.2020 il Dott. ha prestato la propria attività Parte_1 lavorativa esclusivamente a favore di società industriali e holding partecipate direttamente o indirettamente dalla famiglia tra cui e Tes_1 CP_1 CP_2
18) Vero che dal 20.05.2020 al non veniva più consentito l'ingresso in azienda, dove Parte_1 rimanevano i suoi effetti personali lasciati nel suo ufficio, tra cui appunti, documenti e libri, COe da email del giorno 23.09.2020 (doc. 75) che mi si rammostra?
19) Vero che il dal 20.05.2020 ad oggi è privo di alcun impiego? Parte_1
TESTI: in TA;
presso in TA (BS), Testimone_2 Testimone_3 CP_1 via Seriola 122; presso in TA (BS), via Seriola 122; Testimone_4 CP_1
Marcello De Santis, presso in TA (BS), via Seriola 122; CP_1 Controparte_3 presso in TA (BS), via Seriola 122; , in;
CP_1 Controparte_4 CP_4 [...]
presso società Bistrò del Golf srl, in Cortefranca, Via Nigoline;
presso CP_5 Controparte_6 in TA (BS), via Seriola 122; presso in CP_1 Tes_5 CP_1
TA (BS), via Seriola 122; presso in TA (BS), via Tes_6 CP_1
Seriola 122; presso in TA (BS), via Seriola 122; Testimone_7 CP_1 [...]
presso in TA (BS), via Seriola 122; , presso Tes_8 CP_1 CP_7
n TA (BS), via Seriola 122; presso Syntex, in Torbole CP_1 Testimone_9
pagina 3 di 38 Casaglia (BS), Via Artigianato n.9; presso in TA (BS), via Controparte_8 CP_1
Seriola 122; presso in TA (BS), via Seriola 122; CP_9 CP_1 Per_1
, in Milano;
, in Milano;
, in IA Via Capriolo;
[...] Persona_2 Persona_3 Per_4
in Sirmione presso Circolo Nautico Sirmione 2; da Bologna;
da
[...] Testimone_10 Persona_5
IA; presso ASP-Acciaierie ; presso Persona_6 Controparte_10 Controparte_11
Baker Tilly Consulaudit in Torino;
SI LI presso in TA (BS), via CP_1
Seriola 122; da TA;
da IA;
, presso CP_12 Parte_2 CP_13
Rubiera Special Steel spa;
presso NLMK Verona;
presso Baker Tilly Tes_11 Tes_12
Consulaudit in Torino;
rag. presso in TA (BS), via Seriola CP_14 CP_1
122; presso in TA (BS), via Seriola 122; Controparte_15 CP_1 CP_16 presso RA Group Lonato.
*
QUANTO ALLA DOMANDA DI DANNO CON RIFERIMENTO AL CONTRATTO
GRAFTECH: 1) PROVA ORALE
- Ammettersi prova per testi sui capitoli di prova di seguito indicati, nonché su quelli che la convenuta indicherà a prova diretta o indiretta e che eventualmente verranno ammessi, espunte eventuali parti valutative, generiche o negative, nonché sulle circostanze esposte in narrativa di citazione e di cui alla memoria ex art.. 183 COma VI, n. 1, premesso l'inciso “vero che”, con i testi già sopra indicati:
27) Vero che i singoli ordini di elettrodi necessari all'azienda, dal 2017 il poi non venivano fatti dall'AD ma dall'ufficio acquisti (sig. sulla base della quantità richiesta dal Parte_1 Testimone_7 reparto produzione ed in coerenza con il budget aziendale con la schedulazione di massima prevista, trattando di volta in volta l'acquisto ed il prezzo (quest'ultimo ad eccezione di una quantità pari al 28% dell'ordine fatto a (28%) il cui prezzo dal 2018 è fissato)? (testi . CP_17 Testimone_7
In relazione al sistema di pricing, che riversava sul cliente il costo dell'elettrodo: Cont 28) Vero che, in relazione all'eventuale differenziale tra il prezzo pagato da a per CP_17
l'elettrodo 450 in forza del contratto del 22.12.2017 ed il prezzo di mercato, al fine di preventivare i Cont costi di fabbricazione del lingotto ed il prezzo da proporre, -attraverso l'utilizzo di diversi software gestionali di cui dispone (in primis e Tableau Reader), con le integrazioni Controparte_19 da parte dell'Ufficio Controllo di Gestione nella persona del sig. predisponeva Tes_5
l'indicazione del prezzo di costo del proprio prodotto sulla base dei singoli fattori di produzione e che, per quanto attiene al COponente di costo relativa all'elettrodo, tale fattore, su indicazione del dott. pagina 4 di 38 per la proposizione del prezzo di vendita ai clienti , era calcolato nel seguente modo: a) Parte_1 quando il prezzo di acquisto dell'elettrodo per ASO da era inferiore al prezzo di mercato, il CP_17 prezzo di fabbricazione del lingotto per l'offerta del prezzo di vendita al cliente al cliente veniva calcolato utilizzando il prezzo di mercato (cioè il costo effettivo era inferiore a quello considerato nella trattativa COmerciale con il cliente); mentre b) quando il prezzo di acquisto dell'elettrodo da CP_17
Cont per era superiore al prezzo di mercato, il suddetto prezzo veniva calcolato inserendo il prezzo effettivamente pagato a ? (testi CP_17 Testimone_8 Tes_5
29) Vero che nel periodo 2018-2020 l'ufficio di Controllo di Gestione di principalmente nella CP_1
Cont persona di e - utilizzando i diversi software gestionali di cui Tes_5 Testimone_8 dispone (in primis e Tableau Reader)- costificava ogni elemento che determinava il Controparte_19 costo del bene oggetto di trattativa e forniva ai COponenti del reparto COmerciale, e particolarmente nella persona di l'indicazione del prezzo minimo di vendita sul quale basare Controparte_3
l'offerta al cliente, nel quale la costificazione dell'elettrodo utilizzato teneva conto, su indicazione del dott. della maggior somma tra il prezzo di acquisto da ed il prezzo di mercato? Parte_1 CP_17
(testi ). Testimone_8
44) Vero che il prezzo del prodotto finale di è influenzato da diversi fattori, tra cui anche lo CP_1 sconto COmerciale, e che la COponente dell'elettrodo influisce per meno dell'1% sul costo di produzione COplessivo ? (testi: e Controparte_15 Testimone_8
45) Vero che la email del 25.10.2017 che mi si rammostra inviata da al sig. non fu CP_17 Tes_7 sottoposta al (teste: ) Parte_1 Testimone_7
46) Vero che il dott. a fine 2017 partecipò ad alcune riunioni con fornitori di Parte_1 elettrodi quali OW e dove si discuteva di prezzi e previsioni di mercato, nonché della Pt_3 capacità produttiva delle aziende e dei trend di mercato, anche alla presenza di (teste: Testimone_7
Testimone_7
In relazione ai contratti conclusi dai COpetitors, a conferma dell'insussistenza di un danno concorrenziale:
39) Vero che la società di Verona nel corso del 2018 sottoscrisse un contratto analogo al CP_20 contratto tra Aso siderurgica e che mi si rammostra, con la previsioni di quantità minime su CP_17 basi pluriennali e prezzo fissato? (teste ) Tes_11
pagina 5 di 38 40) Vero che la società Acciaierie di Rubiera spa nel corso del 2018 sottoscrisse un contratto analogo al contratto tra Aso siderurgica e che mi si rammostra, con la previsioni di quantità minime su CP_17 basi pluriennali e prezzo fissato? (teste: e sig. Testimone_13 CP_13
41) Vero che la società Acciaieria RA Group nel corso del 2018 sottoscrisse un contratto analogo al contratto tra Aso siderurgica e che mi si rammostra, con la previsione di quantità minime su CP_17 basi pluriennali e prezzo fissato? (teste: Testimone_14 CP_16
42) Vero che la società nel corso del 2018 sottoscrisse un contratto Controparte_21 analogo al contratto tra Aso siderurgica e che mi si rammostra, con la previsione di quantità CP_17 minime su basi pluriennali e prezzo fissato? (teste: Persona_6
43) Vero che la società Aso UR tra il 2010 ed il 2017 acquistava da una quantità CP_17 media annuale di elettrodi 450, almeno pari a 150 tonnellate? (testi: rag. ing. Testimone_7 CP_8
sig. SI LI)
[...]
2) Circa le operazioni svolte, si richiamano le osservazioni svolte dalla scrivente difesa e dal Dott.
a C.T.U., con particolare riguardo alla necessità di richiamare il CTU al fine di integrare Parte_1
l'elaborato secondo il rilevi svolti nel verbale d'udienza dell'13 Luglio 2023, 11 luglio 2024 e nelle note del CTP del 16 novembre 2023, con particolare riguardo all'accertamento del sistema di costing adottato da e dell'incidenza percentuale del differenziale del costo elettrodo sul prezzo CP_1 COplessivo del prodotto finito, anche all'esito delle prove orali sul punto.
*
QUANTO ALLE ULTERIORI DOMANDE RICONVENZIONALI:
B) Sulla contestazione della mala gestio:
1) PROVA ORALE
- Ammettersi prova per interpello della legale rappresentante della società convenuta, dott.ssa
[...]
sui capitoli di prova di seguito indicati, nonché su quelli che la convenuta indicherà a prova Tes_1 diretta o indiretta e che eventualmente verranno ammessi, espunte eventuali parti valutative, generiche o negative, nonché sulle circostanze esposte in narrativa di citazione e di cui alla memoria ex art.. 183 COma VI, n. 1, premesso l'inciso “vero che”, con i testi già indicati:
1)
2)
pagina 6 di 38 3) Vero che la società convenuta è un'azienda familiare – con pochi soci ed amministratori - con stretti rapporti tra soci e amministratori e nella quale le scelte venivano prese familiarmente, ad esempio maggiormente in COitati cui partecipavano solo i familiari , indetti ogni quindici giorni?
4) Vero che linee di azione imprenditoriale delle società del Gruppo ASO sono state ideate, analizzate e attuate quasi esclusivamente da il quale è stato l'interlocutore sia con gli organi Parte_1 del concordato preventivo dell'azienda SPS acquisita nel 2010, nonché ha firmato tutta la documentazione legale, societaria e bancaria all'uopo autorizzato dal CdA, ed ha poi rivestito in seno a questa società l'incarico di Presidente del CDA?; ciò anche per l'operazione di acquisizione dell'azienda rumena Cromsteel SA, dove anche qui è stato il firmatario autorizzato di tutta la documentazione della acquisizone (inclusa quella bancaria) , ed ha assunto l'incarico di Presidente del
CDA nel periodo successivo?. Ha inoltre ideato investimenti in fixed asset, COe il forno ABP e la linea di produzione di barre per i quali ha predisposto i Business Plan tecnici economico-finanziari e COmerciali che ha sottoposto al Consiglio di Amministrazione ed al sistema bancario per il suo finanziamento ?
5) Vero che fu iniziativa del dott. acquisire nel 2010 la società SPS, poi denominata ASO Parte_1
SPS (ed oggi ASO HP) con il pagamento di 38 milioni per il suo valore, e lo stesso dicasi per l'acquisizione della società rumena Cromesteel, che oggi ha un valore di almeno 50. Milioni di euro - mentre fu pagata da Aso siderurgica 38 min) che, dedotti 20 milioni di debito per l'acquisizione, indica un patrimonio netto di 30 milioni di euro, e così per un totale di valore di partecipazioni acquisito di 80
MILIONI DI EURO?
6) Vero che con l'apporto determinante del dott. il patrimonio della società Aso UR Parte_1
(oggi denominata ha avuto un incremento di circa 80 milioni di euro nel periodo COpreso CP_1 tra il 1999 ed il 2020?
7) Vero che durante il periodo in cui il ricorrente ha rivestito gli incarichi di amministratore unico di questa società ha raggiunto un patrimonio netto di 38,9 milioni, partendo da un valore di CP_22 acquisto del terreno di 5 milioni di euro, ed è passata da avere conti economici in passivo a produrre utili in circa 3 anni?
8) Vero che nell'ambito di incontri tenutisi nella primavera del 2019 presso lo “studio legale Prof.
Alleva” di Milano, di fronte al Prof. Alleva ed a numerosi avvocati, ho definito il “perno Parte_1 fondamentale della società, necessario ed imprescindibile per le aziende”.
9) pagina 7 di 38 10) Vero che negli anni 2010-2020 che la segretaria di Direzione esplicava quotidianamente le funzioni assegnatele, eseguendo ordini della Presidente al pari delle istruzioni Testimone_1 [...]
mentre il fattorino eseguiva i suoi COpiti giornalieri effettuando giri di consegna e ritiro, Parte_1 senza specifico assoggettamento alle istruzioni del Dr Parte_1
11) Vero che la fattura di euro 3.300 che mi si rammostra si riferisce al danneggiamento da parte di mio figlio nell'ottobre 2019 di una Golf car da lui guidata nella collisione con una Controparte_23 autovettura all'interno del Circlo di Golf IA , di cui avallai il fatto che la riparazione fosse fatturata dalla soocietà che ha riparato il Golf Car tramite il Bistrò del Golf srl, insieme ad un residuo di consumaziomi della famiglia?
12) Vero che nel 2019, a seguito del sequestro penale del patrimonio del dott. da parte della Parte_1
Procura di Milano, assentii a che alcuni pagamenti personali dello stesso fossero anticipati con risorse della e della CP_1 CP_2
15) Vero che il Dott. in relazione alla fattura che mi rammostra, nella primavera 2019 ebbe Parte_1
a fare una trasferta a Stoccarda, per una fiera dell'acciaio, COe da documentazione che mi si rammostra?
22) Vero che rispettivamente nel settembre 2017, nel dicembre 2017, nel gennaio 2018 e nel maggio
2018 io ho percepito dal Dott. le somme oggetto del provento della falsa Testimone_1 Parte_1 fatturazione della società Aso UR, COe da documentazione che mi si rammostra (doc. 122)?
23) Vero che periodicamente, mediamente con cadenza trimestrale, io ricevevo dal sig. Testimone_1
per il tramite del sig. delle mazzette di denaro contante derivante da Persona_7 Parte_1 operazioni di falsa fatturazione con la società Aso UR (ora e ASO CROMSTEEL CP_1
SA, di cui mi si mostra documentazione (doc. 120, 121, 122);
24) Vero che io nel 2019 ebbi conoscenza del sequestro penale sui conti correnti del sig. Testimone_1
avvenuti contestualmente al sequestro di alcuni conti della società Aso UR? Parte_1
26) Vero che nel corso del 2019 io fui messa subito a conoscenza del fatto che la Guardia Testimone_1 di Finanza aveva operato un sequestro penale sui conti del e della società Aso UR? Parte_1
*
C) Sulle assunzioni
- Ammettersi prova per testi sui capitoli di prova di seguito indicati, nonché su quelli che la convenuta indicherà a prova diretta o indiretta e che eventualmente verranno ammessi, espunte eventuali parti pagina 8 di 38 valutative, generiche o negative, nonché sulle circostanze esposte in narrativa di citazione e di cui alla memoria ex art.. 183 COma VI, n. 1, premesso l'inciso “vero che”, con i testi già indicati:
22) Vero che la segretaria di Direzione, esplicava quotidianamente le funzioni Testimone_3 assegnatele, eseguendo ordini della Presidente al pari delle istruzioni Testimone_1 [...]
mentre il fattorino, eseguiva i suoi COpiti giornalieri effettuando giri di Parte_1 Testimone_2 consegna e ritiro non specificamente sotto le direttive dell'Amministratore Delegato (teste: Parte_1
Testimone_3 Testimone_2
23) Vero che il Dr Mercurelli nel 2019 consegnò al dirigente del personale, Sig. il CP_14 curriculum vitae di successivamente, su iniziativa del sig. il sig. Persona_8 CP_14 effettuava il normale periodo di prova;
sulla base del parere favorevole del tutor, sig. Marcello Per_8
De Santis (che aveva seguito nel periodo di prova), il fu poi assunto dal Persona_8 Per_8 dirigente con contratto di apprendistato? (teste: ; Marcello De Santis). CP_14 Persona_8
24) Vero che nel corso del 2019 il Dr. segnalò al dirigente del personale, Sig. Parte_1 CP_14
in relazione al fatto che una impiegata amministrativa della società si era dimissionata, il
[...] curriculum vitae della signora impiegata in altra azienda con incarichi Testimone_4 amministrativi e COmerciali;
successivamente il dirigente COmerciale di ASO SIDERURGICA, Sig.
curava personalmente il percorso di formazione e prova, decidendo poi di concerto Controparte_3 con il dirigente del personale l'assunzione di nel reparto COmerciale, ove ebbe da Testimone_4 subito incarichi da gestire in autonomia nelle vendite internazionali della società, dato che parlava correntemente almeno due lingue straniere con padronanza di altre in modo scolastico? (testi:
Testimone_4 Controparte_3
38) Vero che ho percepito le somme che sono indicate nella documentazione che mi si rammostra (doc.
120 attore)? (testi Persona_5
39) Vero che, in ragione di un meccanismo di falsa fatturazione di cui ero il referente operativo, provvedevo a predisporre mazzette di contanti sulle quali indicavo COe beneficiari le signore
[...]
e (teste . Tes_1 Persona_5 Parte_4 Persona_7
*
D) Sulle contravvenzioni e le spese “personali”:
Ammettersi prova per testi sui capitoli di prova di seguito indicati, nonché su quelli che la convenuta indicherà a prova diretta o indiretta e che eventualmente verranno ammessi, espunte eventuali parti pagina 9 di 38 valutative, generiche o negative, nonché sulle circostanze esposte in narrativa di citazione e di cui alla memoria ex art.. 183 COma VI, n. 1, premesso l'inciso “vero che”, con i testi già supra indicati:
49) Vero che, in occasione della consegna a dipendenti e collaboratori di autovetture e autocarri aziendali, il documento di assegnazione in uso prevedeva che il beneficiario si obbligasse a farsi carico delle sanzioni per violazione al CDS mediante trattenute nei cedolini paga, senza che fosse prevista alcuna attivazione da parte dell'interessato? (teste: rag. ) CP_14
50) Vero che ho apposto di mio pugno entrambe le sottoscrizioni “ apposte ai due Parte_1 contratti di concessione in uso delle autovetture Porsche e Ford, che mi si rammostrano (doc. 59 e 60 controparte) (Teste: CP_14
51) Vero che la fattura di euro 3.600 alla società che mi si rammostra per euro 3.600 CP_1 COprende la riparazione della Golf car danneggiata da e spese per sue Controparte_23 consumazioni? (teste: Controparte_5
52) Vero che con frequenza nell'anno 2018 e 2019 il sig. era presente e Controparte_23 frequentava l'imbarcazione di proprietà del padre ormeggiata presso il porto di Parte_1
Moniga? (Teste: da Manerbio;
da IA) Testimone_15 Testimone_16
53) Vero che la signora tra il 2018 ed il 2019 fu più volte invita a trascorrere Controparte_24 giornate sulla imbarcazione di proprietà del padre ormeggiata presso il porto di Parte_1
Moniga? (teste: da IA) Tes_17
54) Vero che l'anticipo contanti di euro 300 fatto da a favore del era finalizzato a CP_1 Parte_1 minute spese (parcheggio, piccole spese nelle trasferte, etc.) che l'amministratore doveva sostenere nell'esercizio della sua attività? (teste: CP_12
55) Vero che la somma di euro 1.322,10 relativa ad una trasferta in Sardegna avvenuta nel Settembre
2019 fu rimborsata dal dott. alla società non appena terminata detta trasferta, Parte_1 CP_1 nell'ottobre 2019, senza che lo stesso fosse a conoscenza di alcun interessamento al riguardo da parte di e dunque a prescindere da alcun suo sollecito? (teste: Testimone_1 Testimone_3
*
Si rinnova l'opposizione a tutte le istanze istruttorie avversarie per i motivi indicati in atti e in particolare ai capitoli di prova formulati da controparte e si chiede, in caso di ammissione delle istanze istruttorie formulate da controparte, di essere ammessi alla prova contraria, con i testi indicati sopra.
Per parte convenuta: pagina 10 di 38 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza e previa ogni più opportuna declaratoria, per tutti i motivi esposti in atti, così giudicare:
▪ in via principale, (a) rigettare tutte le domande risarcitorie, nessuna esclusa, formulate dal sig. nei confronti di in quanto infondate per tutte le ragioni in fatto e in diritto Parte_1 CP_1 illustrate in atti;
▪ in via riconvenzionale, (b) accertare la responsabilità risarcitoria del sig. nei Parte_1 confronti di per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte in atti e, per l'effetto, CP_1 condannarlo a risarcire tutti i danni subiti e subendi dalla allo stato quantificabili in CP_1 COplessivi Euro 2.864.703,56, ovvero nel diverso, maggiore o minore, importo che dovesse essere accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia;
(c) in ogni caso COpensare, in tutto o in parte, le eventuali somme a credito del sig.
[...] con quelle a credito della società, regolando tra le parti ogni conseguente rapporto di dare e Parte_1 avere.
In ogni caso, con vittoria dei COpensi di lite, delle spese generali nella misura del 15% ai sensi del
D.M. 55/2014 e degli eventuali esborsi, oltre IVA e CPA COe per legge.
▪ In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie proposte in corso di causa, chiedendo quindi all'Ill.mo Tribunale adito di voler:
➢ ammettere prova per testi e per interpello sulle circostanze di seguito capitolate:
5) Vero che all'assemblea dei soci di del 20 maggio 2020, al dott. veniva contestato CP_1 Parte_1
“numerosi pagamenti, alcuni dei quali ricorrenti con cadenza mensile, effettuati utilizzando la carta di credito aziendale assegnata in esclusiva al Dr. per spese personali non inerenti l'attività Parte_1 della società”, COe risulta dal relativo verbale prodotto sub doc. 1 che si mostra al teste?
6) Vero che nel corso dell'assemblea dei soci di del 20 maggio 2020, il Presidente del CdA, CP_1 dott.ssa contestava al dott. la “contabilizzazione nel mese di novembre 2019, a Testimone_1 Parte_1 richiesta del Dr. di due fatture per “prestazioni per catering” asseritamente rese a favore Parte_1 della società, ma in realtà relative a consumazioni bar, ristorante e servizi vari presso il circolo golf di cui il Dr. è socio”, COe riportato nel relativo verbale prodotto sub doc. 1 che si mostra al Parte_1 teste?
7) Vero che all'assemblea dei soci di del 20 maggio 2020, il Presidente del CdA, dott.ssa CP_1
contestava al dott. il “pagamento di oltre 30 verbali per sanzioni Testimone_1 Parte_1 amministrative derivanti da violazioni del codice della strada notificati al Dr. e fatti pagare, Parte_1 pagina 11 di 38 su indicazione del medesimo, dalla società” COe risulta dal relativo verbale prodotto sub doc. 1 che si mostra al teste?
8) Vero che all'assemblea dei soci di del 20 maggio 2020, il Presidente del CdA, dott.ssa CP_1
contestava al dott. che “negli ultimi mesi, e in misura più sensibile a partire da Testimone_1 Parte_1 dicembre 2019, il consigliere ha assunto una posizione di netto dissenso rispetto alla Parte_1 maggior parte delle decisioni gestionali, limitandosi a critiche sterili e unilaterali, senza contribuire in alcun modo alla concreta conduzione dell'attività” e il “…costante contrasto venutosi a creare tra il gruppo dirigente dell'azienda e il Dr. clima che crea serie difficoltà del processo Parte_1 gestionale” COe risulta dal relativo verbale prodotto sub doc. 1 che si mostra al teste?
9) Vero che all'assemblea dei soci di del 20 maggio 2020, il Presidente del CdA, dott.ssa CP_1
contestava al dott. la sottoscrizione di un contratto per la fornitura di elettrodi Testimone_1 Parte_1 di grafite “evidentemente negoziato, e poi sottoscritto, dal consigliere accettando condizioni Parte_1 irragionevolmente onerose … [che] nel 2020 COporterà un costo fisso per la società di oltre 1.600.000
Euro che avrebbe potuto essere ridotto di oltre il 70% se la società si fosse approvvigionata sul mercato, senza considerare la prevedibile riduzione dei volumi nel 2020…”, COe risulta dal relativo verbale prodotto sub doc. 1 che si mostra al teste?
10) Vero che all'assemblea dei soci di del 20 maggio 2020, il dott. ha ammesso di CP_1 Parte_1 aver sottoscritto il Contratto senza rendersi conto di aver ecceduto i limiti delle proprie CP_17 deleghe?
11) Vero che all'assemblea dei soci di del 20 maggio 2020, il dott. ha ammesso di CP_1 Parte_1 essersi COportato in precedenti occasioni e, in particolare, al CdA del 20 marzo 2020, con “eccessiva animosità”, COe risulta dal verbale prodotto sub doc. 1 che si mostra al teste? Teste sui capitoli da 5) a
11): avv. Sara Miglioli, dott. Flavio Gnecchi e Avv. Antonio Fugaldi .
12) Vero che in data 25 ottobre 2017 il teste ha ricevuto l'email del sig. della Testimone_18
che si mostra al teste (cfr. doc. 61 di parte convenuta)? Teste sul capitolo 12): dott. CP_17 Tes_7
.
[...]
13) Vero che il dott. era solito utilizzare in via esclusiva le autovetture Porsche Parte_1
AN e Ford Galaxy?
14) Vero che in data 25 novembre 2019, su richiesta del dott. il teste apponeva la Parte_1 propria sigla in corrispondenza del timbro della società, COe da documento 62 che si mostra al teste?
Teste sui capitoli 13) e 14): dott. . CP_14
pagina 12 di 38 15) Vero che a fine luglio 2019 il dott. chiese al teste di prenotare sei biglietti aerei di andata Parte_1
e ritorno destinazione Olbia, con partenza da Milano Malpensa giorno 26 settembre e ritorno il giorno
30 settembre 2019?
16) Vero che nella medesima occasione il dott. chiese al teste di noleggiare un'autovettura Parte_1 per il periodo di permanenza in Sardegna di cui al capitolo precedente?
17) Vero che il teste provvide sia all'acquisto dei biglietti aerei che alla prenotazione dell'autovettura utilizzando la carta di credito aziendale in uso al dott. Parte_1
18) Vero che a ottobre 2019 la dott.ssa chiese al teste spiegazioni circa i motivi del viaggio di Tes_1 cui ai capitoli che precedono? Teste sui capitoli da 15) a 18): sig.ra Testimone_3
19) Vero che in data 13 febbraio 2020 si tenne un incontro presso la sede di alla CP_1 presenza, tra gli altri, di e all'esito del quale il Parte_1 Tes_5 Controparte_3 dott. concordava con i presenti di ritenere “invariato” il valore degli “spezzoni” di lingotti di Parte_1 acciaio legato e di acciaio inox facenti parte del magazzino non destinato? Vero che di tale incontro venne redatto il relativo report prodotto sub doc. 27 da parte convenuta che si mostra al teste?
Teste sul capitolo 19): dott. e dott. Tes_5 Controparte_3
20) Vero che nell'aprile del 2018 il dott. aveva chiesto al teste di assumere senza Parte_1 effettuare alcun processo di selezione il sig. , figlio della sig.ra ? Persona_8 Persona_9
21) Vero che in data 21 maggio 2018 il sig. venne assunto dalla Persona_8 Controparte_1
22) Vero che nel 2018 il dott. intratteneva un rapporto affettivo con la sig.ra Parte_1 Per_9
, madre del sig. ?
[...] Persona_8
Teste sui capitoli da 20) a 22): dott. CP_14
23) Vero che il dott. si avvaleva di due persone d'azienda (segretaria di direzione e Parte_1 fattorino), asservendoli a esigenze e inCObenze di carattere personale?
Teste sul capitolo 23): sig.ra Testimone_3
➢ ammettere la prova contraria diretta sui capitoli di prova testimoniali nn. 23, 24, 28 e 29 dedotti dall'attore con la memoria ex art. 183, COma 6, n. 2 c.p.c., nella denegata ipotesi in cui gli stessi dovessero essere ammessi, quanto ai capitoli nn. 23 e 24 con la testimonianza del rag. CP_14
e quanto ai capitoli nn. 28 e 29 con la testimonianza del dott. e del dott. Tes_5 CP_3
[...]
➢ disporre la verificazione delle firme riferibili al Dott. apposte sulle scritture prodotte sub Parte_1
docc. n. 62 e n. 63, COe da istanza già formulata all'udienza del 19 maggio 2021; pagina 13 di 38 ➢ ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., al dott. medico specialista in psichiatria di Persona_10
fiducia del dott. l'esibizione delle prescrizioni mediche dallo stesso rilasciate al dott. Parte_1 tra il 2017 e il 2019; Parte_1
➢ disporre consulenza tecnica d'ufficio volta a determinare il maggiore (o minore) costo che il
Contratto ha sinora determinato e determinerà in capo alla per l'acquisto CP_17 CP_1 degli elettrodi di grafite, dal 22 dicembre 2017 sino al 31 dicembre 2022 (data di cessazione degli effetti del contratto, ai sensi dell'art. 9.1).
IN FATTO E IN DIRITTO
I. Le posizioni delle parti
L'odierno attore, allegata l'invalidità della deliberazione assunta in data 20 maggio 2020 con la quale l'assemblea dei soci di lo aveva revocato dalla carica di amministratore per giusta causa, CP_1 allegata, in ogni caso, l'assenza di giusta causa nonché il COpimento, da parte del presidente del CDA di di molteplici COportamenti mobbizzanti e lesivi della sua immagine, chiedeva CP_1
l'annullamento della delibera di revoca dalla carica di amministratore, con conseguente reintegrazione nella carica, o, in subordine, l'accertamento della assenza di giusta causa della revoca.
Chiedeva, altresì, la condanna di al pagamento degli emolumenti a lui dovuti sino al 20 CP_1 maggio 2020, la condanna al risarcimento del danno conseguente l'invalidità della delibera o, COunque, conseguente la sua revoca dalla carica di consigliere in assenza di giusta causa, il risarcimento del danno conseguente i COportamenti lesivi della propria immagine e mobbizzanti posti in essere dal presidente del CDA di nonché la condanna al rimborso delle spese da egli CP_1 sostenute per adire un arbitrato, non avendo la controparte COunicato la modifica della relativa clausola statutaria.
Si costituiva la convenuta che, eccepita la carenza di legittimazione dell'attore all'impugnazione della delibera, nonché la tardività dell'impugnazione, contestata l'invalidità della stessa e ribadita la sussistenza dei motivi posti alla base della revoca per giusta causa, allegata la responsabilità dell'attore per i danni riportati dalla società a fronte di alcune spese sostenute dalla società per conto dell'attore e a fronte della conclusione, da parte dell'attore, di un contratto quadro con la società Graftech s.p.a., chiedeva il rigetto della domanda, formulando domanda riconvenzionale di risarcimento del danno e concludendo COe in epigrafe indicato.
pagina 14 di 38 II. La sentenza parziale
Con sentenza decisa in data 5 giugno 2023 il Tribunale, separato il procedimento con riguardo alla domanda di parte attrice volta al pagamento degli emolumenti a lui dovuti sino al 20 maggio 2020 e alla domanda riconvenzionale – domande oggetto di questo procedimento –, rigettava le ulteriori domande formulate da parte attrice.
Tanto premesso ai fini della corretta individuazione dell'oggetto di questo procedimento, ritiene il
Collegio che sia, in primo luogo, necessario precisare la portata della sentenza parziale nell'ambito di questo.
Premesso che non risulta che tale decisione, oggetto di appello, sia passata in giudicato, si osserva che le valutazioni in merito al COportamento dell'amministratore in sede di conclusione del c.d. contratto
, effettuata in tale sede ai fini della valutazione della sussistenza della giusta causa di revoca CP_17 dell'amministratore, non sono COpletamente sovrapponibili alle valutazioni in tema di responsabilità dell'amministratore.
Una specifica attività gestoria assunta dall'amministratore può certamente ledere il rapporto fiduciario tra società e quest'ultimo, sì da giustificare la revoca per giusta causa, ma può, contemporaneamente, essere immune da censure nell'ambito della valutazione della responsabilità che sottostà al c.d. criterio della business judgment rule che sarà esaminato nei paragrafi seguenti.
III. La domanda di condanna al pagamento degli emolumenti
Parte attrice ha chiesto che, in via preliminare, fosse confermata “l'ordinanza ex art. 186-bis e/o 186- ter c.p.c. e decretare la sua esecutività, ordinando ad c.f. e p.iva , in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in TA (BS), via Seriola 122, a corrispondere al Dott. la somma di euro 19.019,47, a titolo di COpensi e trattamento di Parte_1 fine rapporto pacificamente maturati sino al 20.05.2020, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, con condanna alla rifusione delle spese e COpetenze”.
L'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., resa in data 24 dicembre 2020, ha ad oggetto l'ingiunzione alla società convenuta di procedere al pagamento, in favore di della somma di euro Parte_1
15.861,12, oltre interessi dal dovuto al saldo, oltre al rimborso delle spese di lite, pari al netto indicato nel cedolino prodotto sub doc. 15 di parte attrice relativo al COpenso dell'amministratore per il mese pagina 15 di 38 di maggio 2020.
La società convenuta nulla ha dedotto in relazione alla debenza di tale importo, limitandosi, nella sostanza, ad eccepire in COpensazione quanto dovuto a fronte dell'accoglimento della domanda riconvenzionale.
Rimessa, quindi, ai successivi paragrafi la valutazione in merito alla conferma o meno dell'ordinanza, il credito di parte attrice per la causale di cui sopra, nell'importo indicato nell'ordinanza, deve ritenersi provato.
IV. L'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale
Parte attrice ha eccepito l'improcedibilità della domanda riconvenzionale in assenza di tempestivo deposito della delibera di autorizzazione a promuovere l'azione nei confronti dell'amministratore.
Nello specifico parte attrice allega di aver eccepito fin dalla prima difesa utile, e pertanto nelle note scritte in sostituzione della prima udienza, la carenza di preventiva autorizzazione.
Eccepisce, pertanto, l'improcedibilità della domanda, non avendo parte convenuta depositato la delibera autorizzativa in allegato alla prima memoria ex art. 183 COma VI c.p.c. (prima difesa utile) ma solamente in allegato alla seconda memoria, ex art. 183 cit.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
In primo luogo, si osserva che parte attrice nelle note scritte non ha espressamente lamentato l'improcedibilità a fronte della carenza di delibera autorizzativa essendosi limitata a rilevare che “nel disporre la revoca l'assemblea non ebbe neppure a riservarsi un'eventuale azione risarcitoria o la ha autorizzata” (cfr. note di trattazione scritta del 23.12.2020 in sostituzione della prima udienza).
In ogni caso, premesso che la delibera assembleare che approva l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore “costituisce un presupposto (suscettibile di regolarizzazione "ex tunc") che attiene alla legittimazione processuale della parte attrice” alcuna norma impone che tale delibera sia prodotta in allegato alla prima difesa utile al rilievo di controparte a pena di inammissibilità.
E' pur vero che la Suprema Corte, con la giurisprudenza richiamata dall'attore, ha statuito che, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo pagina 16 di 38 per il caso di rilievo officioso, ma questo Tribunale non condivide la rigorosa interpretazione che, in assenza di espresso ordine del Giudice rimasto inadempiuto, porta a ritenere inammissibile la regolarizzazione mediante produzione documentale pur effettuata nei termini di legge.
Alcuna norma autorizza tale rigorosa interpretazione e proprio il principio di giusta durata del processo impone di dare rilievo ad una produzione documentale tempestiva e idonea a sanare retroattivamente un processo che, in caso contrario, dovrebbe essere riproposto ex novo.
V. La responsabilità dell'amministratore
È pacifica la natura contrattuale dell'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori di società di capitali “dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto inCObe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti” (cfr. C. Cass. 2975/2020).
VI. Gli allegati COportamenti distrattivi
Parte convenuta, in sede di COparsa di costituzione, tra gli atti di mala gestio imputati all'attore, ha allegato l'utilizzo di mezzi e risorse delle società per soddisfare esigenze di natura personale indicando,
“a titolo esemplificativo”:
a) l'utilizzo di “ben due automobili intestate alla ; CP_1
b) l'essersi avvalso di personale di per effettuare lavori di riparazione della propria CP_1 imbarcazione privata e della propria mountain bike a pedalata assistita;
c) l'aver assunto, senza effettuare alcun processo di selezione del personale, figlio Persona_8 della donna con la quale intratteneva un rapporto affettivo e, figlia di amici;
Testimone_4
d) l'esservi avvalso di due dipendenti della società (segretaria di direzione e fattorino), asservendoli esclusivamente proprie esigenze e inCObenze di carattere personale.
Ha lamentato, inoltre, l'indebito utilizzo di risorse finanziarie della società nei seguenti termini:
e) il pagamento, da parte della società, di oltre 30 sanzioni amministrative derivanti dalla violazione del codice della strada allo stesso notificate, per COplessivi euro 13.154,54 (cfr. doc. 13);
f) l'uso della carta di credito della società, allo stesso assegnata in via esclusiva, per effettuare numerosi pagamenti, alcuni dei quali ricorrenti con cadenza mensile, per spese personali totalmente estranee pagina 17 di 38 all'attività sociale: pagamenti in favore di PO, UN, AP.CO, carte prepagate (cfr. doc. 31), ristoranti e il pagamento di Euro 500,00 per una prestazione di una “nota clinica estetica di IA”
(cfr. doc. 14);
g) la contabilizzazione di due fatture per “prestazioni di catering” asseritamente rese in favore della società, ma in realtà relative a sue consumazioni personali a bar, ristorante e servizi vari presso il circolo golf di cui è socio (cfr. doc. 15). Parte_1
In sede di COparsa conclusionale le contestate appropriazioni poste alla base della domanda risarcitoria erano da ultimo così precisate:
▪ Euro 21.471,43 per spese in ristoranti e servizio catering (asseritamente reso in favore della società, ma in realtà relative a consumazioni personali del dott. (cfr. doc. 15, doc. 29, doc. 31 e Parte_1 doc. 37);
▪ Euro 14.359,59 per il pagamento da parte della Società delle sanzioni pecuniarie COminate al dott. per violazione delle norme del Codice della Strada (cfr. pag. 7, nota tratt. Scritta - doc. 38); Parte_1
▪ Euro 4.694,59 per spese varie relative all'utilizzo delle due autovetture aziendali richieste dal dott.
(cfr. pag. 7, nota tratt. Scritta - cfr. doc. 39); Parte_1
▪ Euro 848,77 per Spese AP (cfr. pag. 7, nota tratt. scritta - doc. 31);
▪ Euro 179,88 per Spese PO (cfr. pag. 7, nota tratt. scritta – doc. 31);
▪ Euro 1.271,55 per Spese ES (cfr. pag. 7, nota tratt. scritta –doc. 31);
▪ Euro 127,92 per Spese TE (cfr. pag. 7, nota tratt. scritta – doc. 31);
▪ Euro 2.334,80 per spese in hotel di lusso presso i quali sovente si recava il dott. (cfr. pag. Parte_1
7, nota tratt. scritta – doc. 29 e doc. 31);
▪ Euro 500,00 per operazioni di chirurgia estetica in note cliniche private di IA (cfr. pag. 7, nota tratt. scritta – doc. 14);
▪ Euro 5.649,36 per ulteriori spese sostenute da e puntualmente riportate sub doc. 40 (cfr. pag. CP_1
7, nota tratt. scritta – doc. 40).
Nonostante la contraria allegazione della convenuta effettuata in COparsa conclusionale, la sentenza parziale non ha accertato la fondatezza dei singoli e specifici addebiti ascritti all'amministratore, essendosi limitata a ritenere infondate, ai fini della valutazione della giusta causa di revoca, le argomentazioni difensive svolte dalla difesa di parte attrice volte, nella sostanza, a ritenere giustificato, pagina 18 di 38 in linea di principio, il pagamento, con denaro della società, di spese familiari dell'amministratore.
L'allegazione di parte attrice in forza della quale la società sarebbe stata gestita “con modalità
“familiari”… “…tendenti a confondere beni della società e quelli degli azionisti e della famiglia (si veda il caso di cui è stata data prova documentale dell'appropriazione da parte dei soci (ma non dell'amministratore di milioni di euro di proprietà della società tramite la creazione di Parte_1 nero che i soci non lasciavano a disposizione della società ma si spartivano….,” e la circostanza le
“distrazioni” siano “…ridicole rispetto al volume d'affari delle società e del Gruppo (circa 200
Milioni di euro anno).. ” non giustifica un eventuale COportamento distrattivo.
La gestione “familiare”, se volta ad utilizzare le risorse della società per il pagamento delle spese familiari, non trova alcuna giustificazione nella disciplina societaria e l'eventuale analoga condotta posta in essere da (altri) amministratori o soci, non può certo giustificare condotte distrattive da parte dell'odierno attore, né l'entità del fatturato della società può costituire una scriminante dell'eventuale COportamento distrattivo.
L'eventuale consenso di quale COponente del CDA, consenso contestato e non provato, Testimone_1 al pagamento di spese familiari con denaro della società, non potrebbe certo giustificare l'utilizzo di risorse della società amministrata per il pagamento di spese personali (per tali intendendosi, all'evidenza, anche quelle familiari) dell'amministratore potendo, al più, integrare Parte_1 un'ipotesi di concorso dell'amministratore nell'illecito ai danni della società. Tes_1
Né può sostenersi che l'eventuale acquiescenza della in quanto presidente del CDA di Tes_1
Advanced Steel Solution s.r.l., socia unica di possa integrare il consenso dell'organo CP_1 assembleare di al pagamento di spese personali dell'attore da parte della società. CP_1
Anche ipotizzando una sorta di tolleranza da parte della stessa a tale utilizzo improprio delle risorse della società, è evidente che il consenso della società all'utilizzo delle proprie attività da parte dell'amministratore per fini extrasociali dovrebbe essere formalizzato in un atto riferibile all'assemblea dei soci (o ad altro organo sociale) e non già alla mera tolleranza della legale rappresentante della s.p.a. quand'anche socia unica.
L'attore ha evidenziato, inoltre, la propria COpetenza amministrativa segnalando che, negli anni precedenti, sarebbe stato l'unico artefice o, COunque, uno degli artefici dell'incremento patrimoniale del gruppo. Tale circostanza non esclude l'astratta rilevanza dei singoli addebiti: la circostanza che l'attore si sia dimostrato un valido amministratore in un periodo pregresso non lo autorizza alla distrazione di somme (anche in ipotesi modeste) a danno della società. pagina 19 di 38 Parte attrice ha segnalato, infine, la risalenza dei fatti contestati, allegando, altresì, che gli episodi di cui sopra non avevano impedito la sua conferma COe amministratore delegato nel dicembre 2019.
Trattasi di una considerazione che è contestata in fatto con riguardo alla pregressa conoscenza degli allegati illeciti e che, potrebbe, al più, assumere rilevanza nell'ambito dell'esame dei singoli addebiti in termini di eventuale ratifica dell'operato dell'amministratore.
Tanto premesso si osserva, quanto alla contestazione di cui al punto a), che la stessa, in sede di COparsa conclusionale, è stata, nella sostanza, ricondotta alla contestazione dell'esborso di euro
4.694,59 “per spese varie relative all'utilizzo delle due autovetture aziendali richieste dal dott.
(cfr. pag. 7, nota tratt. Scritta - cfr. doc. 39)” mentre le contestazioni sub punti b), c) e d) Parte_1 non necessitano di alcuna disamina, non avendo parte attrice in riconvenzionale allegato alcuno specifico danno in relazioni a tali condotte.
Verranno, quindi, esaminate, nei punti successivi, le allegate condotte distrattive COe riassunte in sede di COparsa conclusionale.
V.A Spese per ristorante e servizio catering
Parte convenuta, in sede di COparsa di costituzione, ha lamentato la fatturazione, a carico della società, di spese per ristorazione e servizi di catering relativi a servizi resi nell'interesse personale dell'attore Parte_1
In disparte dalle fatture di cui al documento 15), che verranno analizzate separatamente, si osserva che la società, in sede di COparsa di costituzione, all'atto della formulazione della domanda riconvenzionale, non ha in alcun modo delineato quali fossero le spese contestate, limitandosi a fare riferimento al documento nr. 31).
Né vi è migliore specificazione nella prima memoria ex art. 183 COma VI c.p.c., essendosi limitata parte attrice in riconvenzionale a richiamare, oltre al doc. 31) e al doc. 15) i documenti 29) e 37).
I documenti nr. 31) e 29) sono documenti assolutamente eterogenei costituiti da note spese, scontrini fiscali, estratti conto.
Il documento 37) COprova il pagamento delle fatture di cui al documento 15) di cui si dirà.
A fronte di tale quadro probatorio parte attrice, convenuta in riconvenzionale, con riguardo alle spese di ristorazione ha allegato che “esse si riferiscono tutte a pranzi o cene per ragioni di lavoro. Si badi che pagina 20 di 38 la convenuta ha contestato COe spesa personale persino quelle relative ad una trasferta a Stoccarda, dove si era recato ad una fiera dell'acciaio, o quelle relative a pranzi in una pizzeria sita Parte_1 nel paese dove la società ha la sua sede operativa e dove il dott. invitava i clienti e fornitori Parte_1 della società”.
In assenza di più specifica allegazione in merito alle singole spese contestate, non essendo stata delineata alcuna concreta anomalia negli esborsi, né per importo né per dislocazione del punto di ristorazione, ritiene il Collegio che non vi siano elementi per ritenere che le spese di ristorazione costituiscano spese personali dell'amministratore Parte_1
Le fatture prodotte dalla società convenuta sub doc. 15) sono state oggetto di più puntuale allegazione, nei limiti più sotto precisati.
Nello specifico parte convenuta, attrice in riconvenzionale, in sede di COparsa di costituzione ha lamentato che l'attore avrebbe fatto “contabilizzare due fatture per “prestazioni di catering” asseritamente rese in favore della società, ma in realtà relative a sue consumazioni personali a bar, ristorante e servizi vari presso il circolo golf di cui il sig. è socio (cfr. doc. 15)”. Parte_1
Analoga allegazione è contenuta nella prima memoria ex art. 183 COma VI c.p.c.
Ciò posto le fatture prodotte sub doc. 15) sono tre e non due e parte attrice, convenuta in riconvenzionale, a fronte della contestazione della società che ha ad oggetto “due fatture”, ha preso posizione solo con riguardo alle prime due fatture esposte, lamentato l'omessa contestazione con riguardo alla terza fattura.
Le argomentazioni della difesa sono condivisibili. Parte_1
Il rinvio alle allegazioni documentali ai fini di specificare la contestazione è idoneo allo scopo solo nel caso in cui tale rinvio abbia ad oggetto la mera esplicazione di un fatto già allegato e il documento sia coerente con il fatto allegato.
Nel caso in esame, la produzione di tre fatture e la contestazione di solo due fatture (non meglio descritte se non con riferimento all'emittente che è il medesimo per tutte le fatture) porta a ritenere che la contestazione abbia ad oggetto le sole prime due fatture prodotte.
Tanto premesso la prima fattura, datata 7 novembre 2019, dell'importo di euro 3.960,00 risulta emessa dal Golf Club di Cortefranca con causale “servizio catering di vostro pranzo”.
Parte attrice ha allegato che si trattava di una spesa di tipo familiare precisando che “Il figlio della
Presidente aveva nell'ottobre 2019 danneggiato una Golf car del Club. Tes_1 Controparte_23
pagina 21 di 38 La signora avallò il fatto che la riparazione effettuata fosse fatturata al circolo tramite il Bistrò Tes_1 del Golf srl (che aveva gestito il rapporto con l'artigiano della riparazione), il quale l'avrebbe rifatturata ad Aso UR, insieme ad un residuo di consumaziomi della famiglia al ristorante del circolo. Sul punto si produce la fattura di riparazione del Golf Car emessa dall'artigiano Isella car a
Bistrò del Golf srl (doc. 49). Sicchè la circostanza dimostra non tanto la distrazione da parte del di risorse aziendali, ma diverso reato COmesso da altri e soprattutto l'assoluta Parte_1 infondatezza e mala fede dell'accusa.”
La circostanza, non contestata dalla convenuta, ha trovato conferma in sede di istruttoria testimoniale.
Ciò posto, stante l'evidente impossibilità per gli amministratori di utilizzare lecitamente le risorse della società per il pagamento di spese personali o familiari, la domanda risarcitoria, con riguardo a tale esborso, non può che trovare accoglimento.
Quanto alla fattura per euro 10.000,00 - datata 11 marzo 2019 con causale “evento presentazione asogroup” - parte attrice, convenuta in riconvenzionale, nella prima memoria ex art. 181 COma VI
c.p.c. ha allegato la natura societaria della spese che in sua tesi “si riferisce alla festa di congedo del
Sig. , dipendente per oltre quarant'anni dell'azienda che andava definitivamente in Controparte_4 pensione, festeggiamento avvenuto presso la il giorno 18 del mese di febbraio Parte_5
2020. La fatturazione dell'evento fu emessa dal Bistrò del Golf srl, in quanto organizzatore di tutto Cont l'evento , e si riferisce sia alla messa a disposizione della prestigiosa sala dei ricevimenti di
[...]
, sia alla fornitura del catering e del vino. L'evento, pertanto è a carattere aziendale e non Parte_5 privato. A questa festa infatti partecipavano numerosi dipendenti dell'azienda, invitati dalla stessa
. Tes_1
L'allegazione dell'attore, tempestivamente contestata dalla società convenuta, non ha trovato riscontro in sede di istruttoria.
Premesso che la fattura è datata 2019 e non 2020, il testimone direttore di sala del Controparte_5
Golf Club IA, ha dichiarato che, per quanto ricorda, la fattura in esame “dovrebbe riguardare la festa di COpleanno del dr. .” mentre la festa di pensionamento del sig. “…era Per_11 CP_4 stata organizzato l'anno successivo in Ca del Bosco e non è stato addebitato alcun costo perché è stata un omaggio che ci era stato richiesto dal sig. . Parte_1
La datazione della festa di pensionamento è stata confermata dal teste che ha Controparte_4 dichiarato di essere andato in pensione nel febbraio del 2020 e che la festa era stata fatta circa due mesi prima del pensionamento. pagina 22 di 38 In sede di conclusionale parte attrice ha allegato che “Come emerso dalla testimonianza resa dal sig.
il Dott. si fece personalmente carico del costo per la festa di congedo del Sig. CP_5 Parte_1
, dipendente per oltre quarant'anni dell'azienda che andava definitivamente in Controparte_4 pensione, festeggiamento avvenuto presso la il giorno 18 del mese di febbraio Parte_5
2020. Tale evento, pertanto è a carattere aziendale e non privato ed era pacificamente a carico della società. E' infatti stato dimostrato sia per testimoni che con prove documentali e fotografiche che a questa festa infatti partecipavano numerosi dipendenti dell'azienda, invitati dalla stessa (si Tes_1 vedano l'immagine dove si vede il festeggiato a fianco della Presidente nel corso della cena Tes_1
(doc. 48), nonchè la email del 14.02.2020 al fine di invitare i dipendenti all'evento (doc. 48Bis)). E' stato dunque provato che la fattura in oggetto si riferisce ad altro evento del dott. Parte_1 sostenuto dalla società e oggetto di COpensazione con le spese per il suddetto evento”.
Premesso che il testimone, contrariamente a quanto sostiene la difesa dell'attore, ha negato che lo stesso abbia corrisposto alcunché per la festa di pensionamento, la circostanza che l'esborso di euro
10.000,00 sia da COpensare con la spesa della festa di pensionamento, in ipotesi pagata personalmente dall'attore, oltre che essere stata tardivamente allegata, non è stata provata.
Deve pertanto ritenersi che il pagamento delle due fatture con risorse societarie costituisca un illecito dell'amministratore.
V.B Spese per il pagamento di sanzioni amministrative (doc. 38)
La società convenuta ha chiesto il risarcimento del danno conseguente il pagamento di alcune contravvenzioni amministrative per violazioni del codice della strada asseritamente poste in essere dall'attore.
A sostegno della contestazione ha prodotto alcuni verbali di contravvenzioni amministrative (doc. 38) e uno schema riassuntivo (doc. 13) in cui vengono elencati i verbali di contravvenzione relativi all'autovettura ESO61ZF dell'anno 2018 nonché delle autovetture FS543RC e FC715HK per l'anno
2019/2020.
Nulla è stato meglio allegato con riguardo alla disponibilità, in capo all'attore, della prima autovettura, con ciò dovendosi sin da ora escludere che l'attore sia tenuto al risarcimento in relazione agli esborsi effettuati dalla società per le contravvenzioni relative al veicolo tg ESO61ZF.
Le ulteriori contravvenzioni riguardano le autovetture Porsche AN che dagli atti risulta targata
FS543RC e Ford Galaxy 2.0 che dagli atti risulta targata FC715HK. pagina 23 di 38 L'attore, riconosciuto di aver avuto la disponibilità dell'autovettura Porsche AN quale fringe benefit, nega di aver utilizzato l'autovettura Ford Galaxy.
A prova dell'assegnazione di quest'ultima autovettura all'attore la società convenuta ha prodotto una dichiarazione di consegna, apparentemente sottoscritta dall'attore, e ha formulato un capitolo di prova orale.
La sottoscrizione della dichiarazione, prodotta COe documento 62) allegato alla memoria istruttoria è stata tempestivamente disconosciuta dall'attore nella prima difesa successiva e, pertanto, con la terza memoria ex art. 183 COma VI c.p.c.
La circostanza che l'attore abbia errato nell'indicazione numerica del documento non COporta
l'inammissibilità del disconoscimento in quanto la natura del documento, la cui sottoscrizione è stata disconosciuta, è stata adeguatamente descritta (“il Dott. contesta ai sensi degli Parte_1 artt. 2712-2719 c.c. la corrispondenza tra l'eventuale originale e le copie prodotte agli atti sub doc. 59
e 60 avversari e, COunque, laddove esistessero i rispettivi documenti in originale fedelmente riprodotti in dette copie, ai sensi e per gli effetti degli artt. 214 e 215 c.p.c., sin d'ora disconosce in maniera univoca e ad ogni effetto di legge l'autenticità di tutte le sottoscrizioni apposte sugli eventuali originali, sottoscrizioni in alcun modo riconducibili allo stesso. La circostanza della falsificazione della sua firma è stata anche denunciata – con posta certificata del 11.03.2021- da al rag. Parte_1
Cont
dirigente responsabile del settore che gestisce la flotta aziendale di , COe da CP_14 documentazione che si produce (doc. 140). E' pertanto clamorosamente falso che il “si Parte_1
“auto-assegnava l'uso anche della Ford Galaxy”).
E', invece, inammissibile la richiesta di verificazione formulata in udienza dalla difesa della società convenuta per non aver indicato i mezzi di prova del procedimento di verificazione. La parte, infatti, si
è limitata a dichiarare a verbale (“Formula istanza di verificazione in relazione ai documenti 62 e 63 nonostante il disconoscimento contenuto nella terza memoria si riferisca ai documenti 59 e 60 riservandosi di depositare gli originali”).
Né può trovare accesso la prova orale a fronte della genericità della formulazione del capitolo (“Vero che il dott. era solito utilizzare in via esclusiva le autovetture Porsche AN Parte_1
e Ford Galaxy?”).
Ciò posto, pacifica l'assegnazione all'attore della Porsche AN (con ciò rendendosi superflua la produzione del provvedimento di assegnazione di tale autovettura, la cui sottoscrizione è stata pagina 24 di 38 COunque disconosciuta) poco rileva che i verbali prodotti non indichino l'identità del soggetto alla guida del veicolo al momento della contravvenzione.
L'assegnazione della Porsche all'attore quale fringe benefit, in assenza di una specifica assunzione, da parte della società, dell'obbligo di tenere indenne il conducente delle spese per le contravvenzioni, rende evidente che delle stesse debba rispondere, verso la società, colui che ha la disponibilità del veicolo quand'anche, in ipotesi, ne abbia consentito l'uso da parte di terzi.
Né rileva, ai fini dell'an dell'illecito, che il conducente “non ha mai COmesso negligenti o gravi infrazioni stradali, peraltro subite nell'espletamento di trasferimenti di lavoro, essendo state subite da auto aziendali”, né che la società non abbia fornito la prova del pagamento degli ultimi quattro verbali, costituendo l'obbligazione al pagamento della contravvenzione essa stessa un danno risarcibile.
Quanto alla regolamentazione aziendale, in forza della quale gli importi versati a titolo di contravvenzione venivano trattenuti direttamente sulla busta paga, l'attore non ha dato prova dell'effettiva trattenuta.
Considerando, pertanto, i soli verbali relativi all'autovettura OR tg. FS543RC, il danno subito dalla società è pari ad euro 6.077,12.
V.C Spese varie relative all'utilizzo di due autovetture (doc. 39)
Tale voce di danno non è stata meglio specificata.
I documenti prodotti riguardano canoni di noleggio relativi alle autovetture Porsche AN e Ford
Galaxy 2.0 nonché spese per danni ai cerchioni e per pulizia dell'autovettura OR.
Ribadito che non vi è prova che l'autovettura Ford Galaxy 2.0 sia stata utilizzata dall'attore, la società non ha meglio specificato il motivo per il quale l'attore dovrebbe essere tenuto a rimborsare la società del canone di noleggio dell'autovettura assegnatagli COe fringe benefit vieppiù considerando che non
è stato allegato il ritardo nella restituzione della stessa.
Quanto alle spese per la pulizia e il danno ai cerchioni si tratta di spese non meglio descritte nella loro necessità e riferibilità ad un illecito dell'attore.
V.D Spese per canoni AP, PO, ES, TE (doc. 31 convenuta)
Il pagamento delle spese, quantificate nelle somme COe sopra riportate, da parte della società non è stato contestato.
pagina 25 di 38 Parimenti non è stato contestato che tali spese si riferiscano a spese familiari dell'attore che, per quanto già visto, non possono essere poste a carico della società, quand'anche effettuate con il consenso di altro amministratore.
L'attore, premesso di non aver potuto affrontare tali spese personali a seguito di un sequestro dei propri beni, allega, altresì, di aver restituito gli importi con un bonifico di euro 1.312,79.
A fronte di tale allegazione parte convenuta, rilevato che le spese sono state effettuate sino al mese di maggio 2020 - mentre il bonifico dell'attore è stato effettuato nell'ottobre del 2019 - ha rilevato che tale bonifico si riferisce al rimborso delle spese di un viaggio di piacere in Sardegna che
[...] aveva organizzato con degli amici per la fine di settembre 2019. Parte_1
Allega la società che “a fine luglio il dott. fece prenotare alla sig.ra Parte_1 Testimone_3 dipendente e assistente personale del dott. sia i voli per Olbia (cfr. doc. 64), sia il CP_1 Parte_1 noleggio auto (cfr. doc. 65), tramite la carta di credito aziendale in uso al dott. La cifra Parte_1 COplessivamente spesa fu di Euro 1.312,79 (esattamente coincidente con il bonifico prodotto ex adverso)”.
Nulla avendo replicato l'attore sul punto e trovando la replica della società conforto nei documenti prodotti e richiamati, ritiene il Collegio che non vi sia prova della restituzione di tali spese personali e familiari del addebitate alla società e che tale illegittimo COportamento sia foriero di danno Parte_1 per il COplessivo importo di euro 2.428,12.
V.E Spese per soggiorni in hotel di lusso (doc. 29 e 31)
Anche in questo caso la contestazione non ha riguardato specifiche fatturazioni e spese, essendosi parte attrice in riconvenzionale limitata a produrre due documenti ed effettuando il rinvio agli stessi.
Il doc. 29), COe il già menzionato documento 31), è costituito da più documenti eterogenei quali fatture, liste spese, scontrini fiscali, estratti conto.
In assenza di più puntuale allegazione ritiene il Collegio che possano ritenersi provati quali “soggiorni in hotel di lusso” i soli soggiorni presso l'Hotel Fraimont di Montecarlo e l'Hotel Danieli di Venezia alla luce dell'entità degli esborsi in rapporto alla durata del soggiorno.
In assenza di specifica allegazione in merito alla riferibilità di tali soggiorni all'attività societaria,
l'importo COplessivo corrisposto dalla società (euro 1.957,00) costituisce voce di danno a carico dell'amministratore.
pagina 26 di 38 V.F Spese per operazioni di chirurgia estetica
Quanto all'esborso di euro 500,00 corrisposto dalla società per un intervento chirurgico di
[...]
a prescindere dalla natura dell'intervento, chiaramente irrilevante ai fini del procedimento, Parte_1
l'attore ha provato di aver rimborsato l'importo mediante bonifico di euro 500,00 del 5.11.2019 a favore della società (doc 47 di parte attrice).
Non avendo la società in alcun modo replicato a tale allegazione, tale voce di danno deve ritenersi insussistente.
V.G Spese varie
Le “spese varie” non sono state meglio delineate se non con rinvio al documento 40).
Anche in questo caso si è in presenza di un documento eterogeneo costituito da fatture, estratti conto, partitario.
In assenza di più puntuale allegazione dei fatti ascritti all'attore, non univocamente individuabili alla luce della produzione la cui portata non è stata meglio delineata, non vi sono i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria sotto tale profilo.
In considerazione di quanto sopra il danno conseguente il pagamento di spese personali/familiari con denaro della società deve essere quantificato nell'importo COplessivo di euro 24.422,24.
VII. La c.d. business judgement rule
E' noto che, di regola, all'amministratore di una società non può essere imputato, a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c., di aver COpiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e, pur potendo rilevare COe giusta causa di revoca dell'amministratore, non rileva COe autonoma fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società, sicché il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può investire le scelte di gestione anche se presentino profili di rilevante alea economica.
Peraltro“L'invocata insindacabilità del merito delle sue scelte di gestione, sotto il profilo della cd. business judgement rule di matrice angloamericana, valevole COe parametro per circoscrivere la sfera di responsabilità di un amministratore esecutivo, trova, tuttavia, un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse scelte, da COpiersi sia "ex ante", secondo i parametri della diligenza del pagina 27 di 38 mandatario, alla luce dell'art. 2392 cod.civ.- nel testo, applicabile "ratione temporis"-, sia tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo, e della diligenza dimostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere (Cass. Sez. 1 -, Sentenza
n. 15470 del 22/06/2017: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto
l'amministratore di una società per azioni responsabile per la conclusione di taluni contratti, in cui quest'ultima aveva corrisposto integralmente alle controparti i COpensi pattuiti nonostante la mancata esecuzione delle prestazioni)” (cfr. C. Cass. 12108/20).
Inoltre, la Suprema Corte ha recentemente statuito che, “in tema di responsabilità dell'amministratore per i danni cagionati alla società amministrata, il principio della insindacabilità del merito delle scelte di gestione (cd. business judgement rule), le quali possono eventualmente rilevare COe giusta causa di revoca dell'amministratore, ma non COe fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società, non si applica in presenza di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese dell'iniziativa economica e, tantomeno, in caso di inequivoche violazioni di legge COe, in particolare, nel caso di violazione di norme tributarie” (cfr. C. Cass. 8069/24).
VIII. La conclusione del c.d. contratto CP_17
La società convenuta con la COparsa di costituzione ha contestato all'attore la conclusione di un contratto con la società Graftech s.p.a. in data 22 dicembre 2017.
Tale contratto, con scadenza al 31 dicembre 2022, ha ad oggetto la fornitura di elettrodi di grafite e prevede:
- un prezzo fisso ed invariabile (salvo un incremento automatico annuale) per tutta la durata dell'accordo di oltre USD 11.496 per tonnellata per il 2020 che aumenterà sino a USD 11.961 nel
2022;
- l'obbligo della società a pagare, a prescindere dall'effettivo consumo, volumi minimi garantiti di prodotto per tutta la durata dell'accordo (meccanismo di c.d. “take or pay”);
- l'obbligo della società di pagare l'integrale corrispettivo quinquennale della fornitura in caso di recesso anticipato pari a “oltre Euro 7.500.000,00” (cfr. doc. 1, pag. 6);
- la consegna al fornitore di una garanzia bancaria a prima richiesta da USD 600.000.
La società ha lamentato che tale contratto conterrebbe “previsioni irragionevoli e ingiustificatamente onerose per la società” lamentandone, inoltre, la conclusione con superamento dei limiti alla delega pagina 28 di 38 conferita all'attore dal consiglio di amministrazione.
A fronte di tale contestazione, l'attore ha replicato che, trattandosi di contratto quadro, non aveva un valore tale da superare il suo potere di firma e che un contratto di tale portata, correntemente in uso per definire gli ordini, non avrebbe potuto essere sconosciuto al CDA.
Con riguardo all'opportunità economica della conclusione del contratto ha allegato che lo stesso era volto a fronteggiare rischi noti e temuti, tanto che anche altre acciaierie che utilizzano forni elettrici ad arco avevano concluso contratti ad analoghe condizioni.
Allegava, inoltre, che il contratto prevedeva la possibilità di una rinegoziazione secondo buona fede e la possibilità di una sospensione, in caso di forza maggiore, potendo la situazione conseguente la nota pandemia rientrare nell'ambito della forza maggiore.
Allegava che l'eventuale danno successivo al 2020 doveva essere imputato alla società, che non aveva notificato la forza maggiore e non aveva rinegoziato le clausole del contratto.
In replica a tali allegazioni parte convenuta, in ordine all'opportunità della conclusione del contratto ha allegato che già all'epoca della conclusione del contratto era altamente improbabile che l'anomalo incremento dei prezzi si protraesse oltre il 2018 COe si evincerebbe dallo stesso articolo di giornale prodotto dall'attore.
Lamenta inoltre che, nella sostanza, non trovava giustificazione la decisione di vincolare la società per un periodo di ben 5 anni, senza possibilità alcuna di rivedere il prezzo (fisso) pattuito e senza sostanzialmente possibilità di recesso, pur a fronte della possibilità di concludere il contratto per una durata di soli 3 anni.
Lamenta altresì che, prima di firmare un contratto di questo genere, un amministratore mediamente diligente e accorto avrebbe dovuto condurre un'accurata analisi circa il probabile andamento del mercato degli elettrodi nel quinquennio successivo e, alla luce di questo, condurre una trattativa per sottoscrivere un contratto con la Graftech s.p.a. alle migliori condizioni possibili, in modo da minimizzare i rischi per l'azienda.
Così riassunte le posizioni delle parti ritiene il Collegio che la conclusione del contratto sia stata effettuata dall'amministratore delegato in violazione del limite della delega.
Come si evince dal tenore della visura camerale e non specificamente contestato l'attore era delegato alla sottoscrizione di contratti pertinenti l'oggetto sociale purché nei limiti di euro 500.000,00 (cfr. doc.
1 pag. 48 di parte attrice). pagina 29 di 38 Il contratto in esame prevede l'obbligo di acquisto di un quantitativo minimo per ogni anno al prezzo indicato in contratto e il quantitativo minimo previsto per la prima annualità pari a 75 tonnellate metriche (cfr. tabella A allegata al contratto) al prezzo di 11.050 dollari a tonnellata (cfr. tabella B allegata al contratto) COporta un impegno di spesa per COplessivi 828.750 dollari all'anno che, al cambio dollaro/euro al dicembre 2017, era certamente superiore a euro 500.000,00.
Né è stata offerta alcuna prova della conoscenza e della ratifica del contratto da parte del consiglio di amministrazione.
L'effettiva conoscenza dell'esistenza e delle condizioni economiche pattuite nel contratto quadro non può derivare dagli obblighi di vigilanza in occasione della redazione del bilancio e delle periodiche valutazioni dell'andamento economico della società.
I precisi obblighi di vigilanza del consiglio di amministrazione non costituiscono prova della conoscenza, in capo allo stesso, dell'operato dell'amministratore delegato, anche considerando che è lo stesso attore che, reiteratamente, sostiene che, sino alla revoca delle deleghe, nel marzo del 2020, era di fatto l'unico dominus della società.
Né è stata indicata da quale voce dei bilanci relativi al 2017 e al 2018 per COe prodotti in atti è possibile inferire la conclusione del contratto quadro in esame o quali siano stati i temi trattati nel corso delle periodiche valutazioni dell'andamento economico della società.
La mail del 25 ottobre 2017 con la quale Graftech s.p.a. ha inoltrato la proposta di contratto (doc 61) di parte convenuta) non prova la conoscenza dello stesso in capo al consiglio di amministrazione non risultando inoltrata agli altri amministratori.
L'eventuale negligenza del consiglio di amministrazione nel verificare le pattuizioni contrattuali relative al costo di acquisto degli elettrodi di grafite non integra ratifica dell'operato dell'amministratore delegato che ha sottoscritto il contratto in assenza dei relativi poteri di firma e che pertanto avrebbe dovuto, in via preventiva, relazionare il consiglio di amministrazione dell'opportunità di concludere il contratto, chiedendo l'espressa autorizzazione alla sottoscrizione.
Ciò posto la violazione dei limiti della delega, analogamente alla violazione di norme di legge, è già di per sé causa di responsabilità dell'amministratore non sottostando, tale COportamento, alla business judgement rule che, COe visto, attiene alla discrezionalità gestoria e non al COpimento di attività prive di discrezionalità (quale l'astenersi dal violare i limiti della delega).
pagina 30 di 38 Deve, inoltre, essere osservato che parte attrice, pur a fronte di specifica contestazione della convenuta, non ha dato conto dell'attività svolta in via preliminare al fine di valutare la convenienza economica del contratto e, nello specifico, la convenienza della conclusione un contratto di durata quinquennale in luogo di un contratto di durata triennale (pure proposto da Graftech s.p.a. COe emerge dalla mail di cui al doc. 61 di parte convenuta).
La produzione di articoli di stampa che COprovano l'incremento del prezzo degli elettrodi nel 2017
(circostanza non contestata) non è elemento che da solo esaurisce l'obbligo di “agire informato” che non può ritenersi integrato dall'allegazione della circostanza che altre fonderie avevano concluso contratti analoghi con riguardo alla pattuizione di quantità minime garantite su basi pluriennali a prezzo fisso.
Tale rilievo, oltre che ad essere generico - poiché non è stato allegato quali sarebbero le “condizioni analoghe” soprattutto con riguardo alla tempistica (3 o 5 anni), non costituisce prova dell'attività informativa e conoscitiva gravante sull'amministratore che si accinge alla conclusione di un contratto di tale portata economica.
Quanto alla circostanza oggetto della capitolazione orale sub 46) (“Vero che il dott.
[...]
a fine 2017 partecipò ad alcune riunioni con fornitori di elettrodi quali OW e Parte_1
dove si discuteva di prezzi e previsioni di mercato, nonché della capacità produttiva delle Pt_3 aziende e dei trend di mercato, anche alla presenza di ”), è circostanza generica con Testimone_7 riguardo alle circostanze di tempo e di luogo, all'identità delle persone che avrebbero partecipato a tali incontri e allo specifico oggetto della discussione necessario al fine di valutare l'esaustività delle informazioni assunte.
Né ha rilievo la circostanza, allegata da parte convenuta, secondo la quale Graftech s.p.a. avrebbe offerto lo stesso contratto a tutti i clienti anche considerando, per quanto visto prima, che la fornitrice aveva offerto anche l'opzione triennale.
IX. La consulenza tecnica
Al fine di quantificare l'eventuale danno subito dalla convenuta in conseguenza della conclusione del contratto di cui al capitolo che precede è stata svolta una consulenza tecnica avente ad oggetto l'accertamento dei differenziali positivi e negativi rispetto al prezzo medio di mercato in relazione agli acquisti effettuati da in applicazione del contratto c.d. ”. CP_1 CP_17
pagina 31 di 38 Sotto tale profilo il CTU ha precisato che, nel corso delle prime riunioni peritali, preso atto dell'assenza di quotazioni pubbliche per gli elettrodi di grafite, era stato stabilito con i CTP di determinare il prezzo medio di mercato in base al prezzo di vendita applicato dai principali produttori del prodotto in questione.
A tal fine allega di aver contattato tre produttori, i cui nominativi erano stati forniti dallo stesso attore, ricevendo risposta da uno solo dei fornitori contattati, (ex “OW KO Controparte_25
Carbon Italy S.r.l.”).
Ciò posto, tenuto conto dell'addendum al contratto ” siglato da in data 17 CP_17 CP_1 marzo 2021, volto a mitigare gli effetti negativi COplessivi determinati dal contratto sulla società, e acquisto in sede di operazioni peritali, il CTU ha quantificato il differenziale COplessivo nel periodo esaminato (anni 2018-2022) in euro 1.189.410,00.
Quale modalità alternativa di quantificazione del differenziale il CTU ha considerato, quali prezzi medi di mercato, i prezzi medi unitari di vendita praticati dai produttori dell'unione europea ad acquirenti indipendenti nell'UE nel periodo 2018-2021 evincendo tali dati dalla Tabella 8 del “Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1102 della COmissione del 6 giugno 2023”.
In tale tabella manca il prezzo medio per l'anno 2022.
Il CTU ha supplito a tale omissione con due modalità alternative.
Con la prima modalità ha considerato quale prezzo medio del 2022 la media ponderata dei prezzi spot del 2022 determinati nell' “Addendum al contratto siglato da in data 17 marzo CP_17 CP_1
2021”.
Quanto al prezzo spot si osserva che, nell'addendum, era pattuito che una parte delle forniture per gli anni dal 2022 a seguire sarebbe stata acquistata al prezzo “spot” e non al prezzo pattuito nel contratto.
L'addendum precisa altresì che “Il prezzo spot indica con riferimento agli elettrodi di grafite AGX da
400 – 600 mm………in cui rientra l'elettrodo di grafite da acquistare ai sensi del presente contratto, il prezzo medio ponderato di vendita di una tonnellata metrica di elettrodi di grafite di tale categoria venduti da e dalle sue affiliate a pronti nel continente europeo durante il più recente CP_17 trimestre di calendario in relazione al quale gli utili di sono stati resi Controparte_26 pubblici…”.
In forza di questo criterio il CTU ha quantificato il differenziale del prezzo in euro 1.523.424,65.
pagina 32 di 38 Nella seconda modalità ha quantificato il prezzo medio del 2022 utilizzando i dati COunicati da
(già OW KO) arrivando a quantificare il differenziale in euro Controparte_25
1.445.476,00.
E' stato effettuato un ulteriore conteggio, considerando quale prezzo medio di mercato la media dei prezzi effettivamente praticati alla società dal fornitore OW KO nel periodo in CP_1 esame.
Il CTU, premesso che l'accertamento ha riguardato i soli anni 2018 e 2019, non avendo OW KO effettuato forniture nell'ulteriore periodo rilevante, ha quantificato il differenziale di tali anni in euro
639.568,82 (in negativo rispetto al prezzo di mercato).
Su richiesta di parte convenuta ha altresì effettuato un conteggio alternativo tenendo conto: (1) del prezzo medio di mercato degli acquisti effettuati da OW KO nel I semestre 2019, a confronto con le quantità relative agli acquisti in esecuzione del contratto del medesimo I semestre 2019, CP_17 ottenendo così un differenziale riferibile al I semestre 2019; (2) del prezzo COunicato da OW
KO alla CTU per il II semestre 2019, a confronto con le quantità relative agli acquisti in esecuzione del contratto del medesimo II semestre 2019, ottenendo così un differenziale riferibile al II CP_17 semestre 2019.
All'esito di tale conteggio il CTU ha quantificato il differenziale per gli anni 2018/2019 in euro
434.788,99.
Rimandando alla relazione della CTU per le modalità con le quali sono stati determinati i differenziali sopra indicati, si osserva che, dal punto di vista meramente matematico, alcuna contestazione è stata svolta.
Le contestazioni delle parti, che attengono alla attendibilità delle conclusioni e al periodo di riferimento, saranno esaminate nel paragrafo seguente.
X. Il danno conseguente la conclusione del contratto
Accertata la responsabilità dell'attore nella conclusione del contratto di cui sopra è indubbio che il danno per la convenuta consiste nel maggior costo sostenuto per approvvigionarsi degli elettrodi in conseguenza della conclusione del contratto stesso.
Parte attrice, richiamando i concetti di costing e pricing di cui si è offerta di fornire la prova, sostiene che alcun danno sia riferibile alla convenuta che avrebbe riversato il maggior costo dell'elettrodo sulla propria clientela. pagina 33 di 38 Ritiene il Collegio che sia assolutamente coerente con l'id quod plerumque accidit che, in ambito aziendale, vi sia una costante determinazione e analisi dei costi di produzione e che questi ultimi siano necessariamente valutati nella determinazione del prezzo del prodotto o del servizio offerto dall'azienda, né vi è motivo per ritenere che tali pratiche non siano adottate nell'ambito di CP_1
con ciò ritenendosi superflue le prove dedotte dall'attore sullo specifico tema.
[...]
In ogni caso, anche ritenendo pacifico che abbia riversato l'incremento del prezzo degli CP_1 elettrodi sul cliente finale, è indubbio che l'acquisto della materia prima ad un prezzo superiore rispetto a quello di mercato abbia direttamente inciso sull'utile (nel caso in cui tale “riversamento” non vi sia stato o sia stato solo parziale) o sulla COpetitività (a fronte dell'incremento del prezzo del prodotto rispetto a quello dei COpetitor che acquistavano a prezzi inferiori) o sulle potenzialità di espansione sul mercato (potenzialmente minori in conseguenza dell'offerta del medesimo prodotto ad un prezzo superiore ai COpetitor).
Né può ritenersi che tali circostanze debbano essere oggetto di specifica e tempestiva allegazione e prova, trattandosi di conseguenze naturali dell'unico danno che è quello dell'essere costretti ad acquistare una materia prima a prezzo superiore rispetto a quello medio di mercato.
Né può sussistere un concorso di colpa della società convenuta per non aver cercato di rinegoziare le condizioni economiche del contratto, COe allegato dall'attore, considerando che, in sede di operazioni peritali, è emersa la conclusione di un addendum che ha ricalibrato il prezzo di acquisto degli elettrodi a fronte di una proroga di durata del contratto.
Quanto al periodo da tenere in considerazione per la quantificazione del danno si osserva che il perimetro delle tempestive allegazioni di in tema di danno imputabile alla controparte si CP_1 arresta all'anno 2022.
XI. La quantificazione del danno conseguente la conclusione del contratto
Parte attrice ha contestato tutte le modalità di valutazione effettuate nella relazione della CTU, nella sostanza evidenziando COe parte attrice in riconvenzionale non abbia assolto al proprio onere probatorio.
Sotto tale profilo deve essere premesso che, se è pur vero che l'onere della prova, anche in merito alla quantificazione del danno, grava sull'attrice in riconvenzionale, è anche vero che l'ordinamento prevede la possibilità di una valutazione equitativa del danno nei casi in cui lo stesso non possa essere provato nel suo preciso ammontare. pagina 34 di 38 Pertanto, pacifico che negli anni dal 2020 in poi il prezzo degli elettrodi era inferiore a quello pattuito in contratto, la determinazione del differenziale, seppure non possibile in termini di certezza matematica (non essendovi un prezzo medio di mercato accertabile tramite listini ufficiali), può essere effettuata anche in via equitativa, con l'impiego di parametri valutativi provvisti di logicità, in modo tale da evitare il ricorso all'equità pura.
Ciò porto ritiene il Collegio che il metodo di calcolo che ha individuato il prezzo di mercato nei dati COunicati da sia quello da porre alla base della quantificazione del danno. Controparte_25
In primo luogo, si tratta del criterio più favorevole all'amministratore tra quelli proposti dal CTU nella prima relazione, e tale scelta è coerente con la circostanza che l'onere della prova della quantificazione del danno grava sulla convenuta.
In secondo luogo, le contestazioni svolte da parte attrice a tale quantificazione non paiono condivisibili.
Nello specifico l'attore lamenta che i dati COunicati non sarebbero attendibili in quanto il prezzo medio di mercato, con cui confrontare quello del contratto, dovrebbe essere calcolato con dei parametri medi, confrontando e pesando i prezzi praticati da più produttori individuati in sede di operazioni peritali.
Premesso che è impossibile procedere alla valutazione media richiesta, non avendo gli altri produttori COunicato i prezzi medi praticati, si osserva che i prezzi COunicati da Controparte_25 sono dati di particolare affidabilità considerando che, nella perizia di parte attrice prodotta sub doc.
101) è indicato che “l'unico effettivo produttore certificato di elettrodi è identificabile nel fornitore
OW KO Carbon Italy S.r.l. (ora ………….Tale produttore Controparte_25 rappresenta il più grande produttore al mondo degli elettrodi ed in particolare degli elettrodi grado
UHP-Ultra High Powered, ovvero gli unici che un'acciaieria di acciai speciali, inossidabili e di leghe nickelalloy, può correttamente usare (oltre a quelli dell'altro produttore certificato ). Ed CP_17 infatti, si può notare COe esso abbia fornito 71,44 tonnellate per l'anno 2019, mentre gli altri fornitori rappresentano semplicemente dei trader di minime dimensioni ….informazioni trasferitemi dal dr. . Parte_1
Quanto al fatto che siano stati utilizzati i prezzi medi su base semestrale e non mensile si osserva che il
CTU ha utilizzato i dati COe forniti dal produttore che, nella mail di inoltro allegata alla relazione del
CTU, ha precisato che i prezzi possono variare trimestralmente, semestralmente o annualmente, sicché
l'utilizzo del dato semestrale è certamente idoneo a fornire la media dei prezzi applicati.
pagina 35 di 38 Tanto premesso dalla tabella a pagina 14 della relazione del CTU si evince che il risparmio della società negli anni 2018 e 2019 è pari ad euro 473.219,95, importo che, sommato algebricamente alla perdita degli anni 2021/2022 porta alla quantificazione di un differenziale COplessivo per euro
1.189.410,00.
Confrontando i prezzi effettivamente applicati ad da OW KO nel periodo 2018/2019 il CP_1 risparmio della società sarebbe pari ad euro 639.568,82 - secondo il conteggio proposto dal CTU - e pari ad euro 434.788,99 - secondo il conteggio proposto dal CTP di parte convenuta -.
Ritiene il Collegio che tale seconda metodica di conteggio sia più corretta.
Nello specifico è emerso che OW KO ha effettuato forniture degli elettrodi per cui è causa solo nel 2018 e nel primo semestre del 2019, sicché il prezzo praticato da OW KO è valido elemento di confronto solo in relazione al primo semestre del 2019 dovendo, per il secondo semestre essere utilizzato un criterio più generale quale quello dei prezzi indicati dallo stesso fornitore.
Adottando tale criterio il conteggio del differenziale per gli anni 2018/2019 effettuato con il criterio del prezzo effettivo praticato dal fornitore (euro 434.788,99) è in linea con il differenziale calcolato con il metodo del raffronto del prezzo medio COunicato dal fornitore (euro 473.219,95) circostanza che conforta l'attendibilità del metodo utilizzato.
In considerazione di quanto sopra il danno riportato da parte convenuta a fronte della conclusione del contratto è pari ad euro 1.189.410,00.
XII. La quantificazione COplessiva del danno
Essendo il credito vantato dalla società un credito risarcitorio, e pertanto di valore, e trattandosi di un'ipotesi di mora ex re, il danno, COe quantificato nei punti precedenti, deve essere rivalutato all'attualità.
Quanto al danno conseguente al pagamento di spese dell'amministratore la rivalutazione dovrà essere effettuata dalla data degli esborsi.
Con riguardo al danno conseguente la conclusione del contratto , trattandosi di danno maturato CP_17 tra il 2021 e il 2022, il dies a quo della rivalutazione e della decorrenza degli interessi può essere determinato, in via equitativa nel primo gennaio 2022.
Sugli importi di cu sopra decorreranno gli interessi calcolati sull'importo rivalutato di anno in anno.
Considerando che è stata chiesta la COpensazione tra il credito risarcitorio e il debito per le pagina 36 di 38 COpetenze maturate dall'attore al 20 maggio 2020, l'importo in linea capitale che l'attore dovrà corrispondere alla convenuta, al netto della COpensazione, è pari alla differenza tra il risarcimento danni, oltre rivalutazione e interessi, maturato alla data del 20 maggio 2020 e la somma di euro
15.861,12 dovuta dalla società all'attore alla data del 20 maggio 2020.
Su tale residuo importo dovrà essere calcolata rivalutazione e interessi COe le modalità sopra descritte dal 21 maggio 2020.
A fronte della COpensazione l'ordinanza emessa ex art. 186 ter c.p.c. deve essere revocata.
XIII. Le spese di lite
A fronte della liquidazione di un danno di importo significativamente inferiore rispetto a quello richiesto deve ritenersi che vi sia parziale socCObenza reciproca.
Anche l'omessa produzione dell'addendum al contratto c.d. , documento acquisito in sede di CP_17
CTU, è COportamento che deve essere valutato in sede di regolamentazione delle spese.
In considerazione di quanto sopra ritiene il Collegio che le spese di lite debbano essere COpensate per un terzo.
Gli ulteriori 2/3 (determinati considerando un incremento del 20% per ogni scaglione successivo a quello relativo ai procedimenti di valore fino ad euro 520.000,00) e liquidati in euro 21.560,00 per COpenso oltre rimborso forfettario, accessori di lege, rimborso CU e marca, vengono posti a carico di parte attrice.
Analogamente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vengono poste a carico di parte attrice per 2/3 e di parte convenuta per un terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:
- accerta che parte attrice vanta un credito per euro 15.861,12 alla data del 20 maggio 2020 a titolo di COpenso maturato quale amministratore di CP_1
- accerta che parte convenuta vanta un diritto di credito nei confronti dell'attore a titolo risarcitorio per l'importo in linea capitale di euro 1.213.832,24, oltre rivalutazione e interessi, COe indicato in parte motiva;
- tenuto conto dell'eccezione di COpensazione, condanna parte attrice a corrispondere alla pagina 37 di 38 convenuta la differenza tra la somma dovuta a titolo di risarcimento danni, COprensiva di rivalutazione e interessi, maturata alla data del 20 maggio 2020 e la somma di euro 15.861,12 dovuta dalla società all'attore alla data del 20 maggio 2020, oltre rivalutazione e interessi dal 21 maggio 2020 sull'importo differenziale;
- COpensa per un terzo le spese di lite tra le parti;
- condanna parte attrice a tenere indenne parte convenuta degli ulteriori 2/3 liquidati in euro
21.560,00 per COpenso, oltre rimborso forfettario, accessori di lege, rimborso CU e marca;
- spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice per 2/3 e di parte convenuta per 1/3 salva la solidarietà nei confronti del CTU.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Alessia Busato Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, COma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, COe modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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