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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 15/10/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 675/2025 R.G.L. proposta da
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
ES (BR) il 20.10.1994 e residente a [...]in via E. Baldoni
n. 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Pilato (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio della C.F._2
stessa, sito in Riesi, Via Pasqualino n. 5; ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore;
P.IVA_1
convenuto contumace
OGGETTO: “Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente.”.
Conclusioni
Per la ricorrente: “- In via principale, accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente ad usufruire, quale docente assunta a tempo determinato, del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della L. n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23
e 2023/2024, con riserva espressa sin da ora di estendere la domanda per
l'anno scolastico in corso 2024/2025 e, in ogni caso, per i diversi anni scolastici risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il
[...]
alla corresponsione dell'importo nominale di € Controparte_1
2.000,00 quale contributo alla formazione, oltre a interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994;
- In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del , Controparte_1
dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007
e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché del diritto della ricorrente alla fruizione del beneficio economico di
€ 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della L. n. 107 del 2015 per ogni anno scolastico di servizio risultante dallo stato matricolare allegato, condannarsi il al Controparte_1
riconoscimento di tale somma o a quella minore o maggiore ritenuta di giustizia per i diversi anni scolastici risultanti in corso di causa a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c.
Con condanna del al pagamento Controparte_1
delle spese e dei compensi professionali del presente procedimento, oltre oneri accessori come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Pag. 2 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.06.2025, chiede Parte_1
l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n.
107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del
[...]
al pagamento, in favore della Controparte_1
stessa, della somma complessiva pari ad € 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione monetaria.
La ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
In esecuzione di tali contratti, la ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati, risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, nonostante l'atto di diffida inviato e rimasto privo di riscontro.
Pag. 3 di 9 Stante la ritualità della notifica, il non si costituisce CP_1
ed è dichiarato formalmente contumace all'udienza cartolare del
10.10.2025, all'esito della quale la causa – istruita documentalmente – viene posta in decisione.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche nei seguenti anni scolastici:
- a.s. 2020/2021, contratti brevi decorrenti dal 09.10.2020 al
25.06.2021;
- a.s. 2021/2022, contratto di lavoro decorrente dal 23.09.2021 al 30.06.2022;
- a.s. 2022/2023, contratto di lavoro decorrente dal 01.09.2022 al 30.06.2023;
- a.s. 2023/2024, contratto di lavoro decorrente dal 01.09.2023 al 30.06.2024;
a.s. 2024/2025, contratto di lavoro decorrente dal 09.09.2024 al
30.06.2025.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Pag. 4 di 9 Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_2
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa
Pag. 5 di 9 all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1,
Pag. 6 di 9 comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. stato matricolare completo), risulta che Parte_1
ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati, stante altresì la prova della permanenza nel sistema delle docenze scolastiche al momento del deposito del ricorso.
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento e il CP_1
va condannato a riconoscere alla ricorrente l'utilizzo della carta docente per gli anni scolastici rispettivamente richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui ovvero per la complessiva somma pari ad € 2.500,00 sulla base della documentazione prodotta.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli
Pag. 7 di 9 interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co.
36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM
147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a
5.200,00 euro, valori minimi per le fasi di studio (€ 444,00), introduttiva (€ 213,00) e decisoria (€ 373,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 675/2025 R.G.L.:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento:
- agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025, per un importo di euro 2.500,00 a favore di , oltre interessi sino al soddisfo. Parte_1
2) Condanna il in persona Controparte_1
del pro tempore a rifondere alla ricorrente, con CP_3
distrazione in favore del procuratore antistatario, le spese del giudizio liquidate in euro 1.030,00 per compensi, oltre spese
Pag. 8 di 9 generali del 15% oltre iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 15/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
Pag. 9 di 9
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 675/2025 R.G.L. proposta da
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
ES (BR) il 20.10.1994 e residente a [...]in via E. Baldoni
n. 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Pilato (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio della C.F._2
stessa, sito in Riesi, Via Pasqualino n. 5; ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore;
P.IVA_1
convenuto contumace
OGGETTO: “Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente.”.
Conclusioni
Per la ricorrente: “- In via principale, accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente ad usufruire, quale docente assunta a tempo determinato, del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della L. n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23
e 2023/2024, con riserva espressa sin da ora di estendere la domanda per
l'anno scolastico in corso 2024/2025 e, in ogni caso, per i diversi anni scolastici risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il
[...]
alla corresponsione dell'importo nominale di € Controparte_1
2.000,00 quale contributo alla formazione, oltre a interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994;
- In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del , Controparte_1
dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007
e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché del diritto della ricorrente alla fruizione del beneficio economico di
€ 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della L. n. 107 del 2015 per ogni anno scolastico di servizio risultante dallo stato matricolare allegato, condannarsi il al Controparte_1
riconoscimento di tale somma o a quella minore o maggiore ritenuta di giustizia per i diversi anni scolastici risultanti in corso di causa a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c.
Con condanna del al pagamento Controparte_1
delle spese e dei compensi professionali del presente procedimento, oltre oneri accessori come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Pag. 2 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.06.2025, chiede Parte_1
l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n.
107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del
[...]
al pagamento, in favore della Controparte_1
stessa, della somma complessiva pari ad € 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione monetaria.
La ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
In esecuzione di tali contratti, la ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati, risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, nonostante l'atto di diffida inviato e rimasto privo di riscontro.
Pag. 3 di 9 Stante la ritualità della notifica, il non si costituisce CP_1
ed è dichiarato formalmente contumace all'udienza cartolare del
10.10.2025, all'esito della quale la causa – istruita documentalmente – viene posta in decisione.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche nei seguenti anni scolastici:
- a.s. 2020/2021, contratti brevi decorrenti dal 09.10.2020 al
25.06.2021;
- a.s. 2021/2022, contratto di lavoro decorrente dal 23.09.2021 al 30.06.2022;
- a.s. 2022/2023, contratto di lavoro decorrente dal 01.09.2022 al 30.06.2023;
- a.s. 2023/2024, contratto di lavoro decorrente dal 01.09.2023 al 30.06.2024;
a.s. 2024/2025, contratto di lavoro decorrente dal 09.09.2024 al
30.06.2025.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Pag. 4 di 9 Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_2
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa
Pag. 5 di 9 all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1,
Pag. 6 di 9 comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. stato matricolare completo), risulta che Parte_1
ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati, stante altresì la prova della permanenza nel sistema delle docenze scolastiche al momento del deposito del ricorso.
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento e il CP_1
va condannato a riconoscere alla ricorrente l'utilizzo della carta docente per gli anni scolastici rispettivamente richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui ovvero per la complessiva somma pari ad € 2.500,00 sulla base della documentazione prodotta.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli
Pag. 7 di 9 interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co.
36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM
147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a
5.200,00 euro, valori minimi per le fasi di studio (€ 444,00), introduttiva (€ 213,00) e decisoria (€ 373,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 675/2025 R.G.L.:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento:
- agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025, per un importo di euro 2.500,00 a favore di , oltre interessi sino al soddisfo. Parte_1
2) Condanna il in persona Controparte_1
del pro tempore a rifondere alla ricorrente, con CP_3
distrazione in favore del procuratore antistatario, le spese del giudizio liquidate in euro 1.030,00 per compensi, oltre spese
Pag. 8 di 9 generali del 15% oltre iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 15/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
Pag. 9 di 9