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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/11/2025, n. 3290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3290 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1072/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Valentina Verduci Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con ricorso depositato il 6.6.2025
DA
(C.F. ), con l'avv. CRISAFULLI MARINA Parte_1 C.F._1
( ), per mandato allegato al ricorso C.F._2
Appellante
CONTRO
(C.F. ), con gli avv.ti AR MASSIMILIANO Controparte_1 C.F._3
( ) e AR AU ( ), per mandato allegato C.F._4 C.F._5
alla comparsa di costituzione Appellata
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
Oggetto: Separazione giudiziale - appello avverso la sentenza n. 984/2025 del 28/04/2025 del Tribunale di Verona
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 20/10/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di gravame proposti
- In via preliminare: disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione dei motivi in fatto ed in diritto illustrati in narrativa.
- In via principale, riformare la sentenza impugnata quanto alla determinazione del contributo al mantenimento a carico dell'appellante in favore signora e della figlia Controparte_1 [...]
, riducendolo nella misura complessiva di € 1.100, di cui €700 quale contributo al Per_1
mantenimento della moglie e € 400 quale contributo al mantenimento della figlia , come Per_1
da ordinanza Tribunale di Verona del 27/11/2023, o nella minor somma ritenuta di giustizia.
- In via subordinata, disporre una rinnovata istruttoria con ordine di integrazione della documentazione economico-reddituale dell'appellante e dell'appellata.
- In ogni caso, riformare il capo relativo alle spese legali, con l'esatta indicazione di quanto dovuto per l'attività svolta in patrocinio a spese dello stato e per quella di fiducia.
Chiede il rigetto delle domande di cui alla comparsa di costituzione del 16/09/2025
In via istruttoria
- chiede l'esibizione da parte della sig. del libretto universitario della figlia Controparte_1
con l'indicazione esatta della frequenza e degli esami sostenuti, nonché le Persona_1
ricevute del pagamento delle tasse universitarie;
pagina 2 di 12 - chiede la produzione del contratto di lavoro e delle buste paga della sig.ra presso la CP_1
Serena Assistenza Soc. Coop.”.
Per l'appellato:
“In via principale
Rigettarsi tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
In ogni caso
-Dichiararsi la separazione tra le parti unite in matrimonio il 19.04.2003 in Verona, matrimonio trascritto presso i Registri del Comune di Verona, atto n. 131, parte I, anno 2003.
-Dichiararsi l'addebito della separazione al sig. per violazione dei doveri Parte_1
di fedeltà e di rispetto del coniuge nascenti dal matrimonio.
-Assegnarsi la casa famigliare sita in Zevio (VR), fraz. Campagnola, Via Pio XII n. 22, alla sig.ra
; Controparte_1
-Porsi a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della Parte_1
figlia con il versamento di un contributo mensile di euro 600,00.- mensili, Per_1
rivalutabili Istat, da versarsi sul conto corrente intestato alla sig.ra entro il 5 di ogni CP_1
mese, oltre al 70% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia come recentemente aggiornato, ovvero quella diversa somma ritenuta di giustizia;
-Porsi a carico del sig. a titolo del mantenimento del coniuge un Parte_1
contributo mensile di euro 1.000,00.-, rivalutabili Istat, da versarsi sul conto corrente intestato alla sig.ra entro il 5 di ogni mese, ovvero quella diversa somma ritenuta di giustizia;
CP_1
-Condannarsi il sig. al pagamento delle spese di primo e di secondo Parte_1
grado, oltre oneri di legge o ad una somma equitativamente determinata ex art. 96 cpc.;
-Accertarsi l'opacità delle produzioni documentali del sig. e l'infedeltà delle affermazioni Pt_1
pagina 3 di 12 avversarie;
- Condannarsi il sig. , in forza di ciò, alla rifusione delle spese ex art. 96 Parte_1
c.p.c.
In via subordinata istruttoria
Incaricarsi la Polizia Giudiziaria nella veste della Guardia di Finanza a procedere alla verifica del patrimonio del sig. chiedendo, se necessario, delucidazioni agli organi competenti dei Pt_1
Paesi terzi in cui egli ha operato – ove sia possibile – ed in particolare alla polizia tunisina riguardo le società del sig. e le vicende giudiziarie che l'hanno coinvolto”. Pt_1
Per il PG: non ha preso conclusioni.
Ragioni della decisione
1-Con ricorso depositato il 25.7.2023, chiedeva al Tribunale di Verona di Controparte_1
dichiarare la separazione giudiziale con addebito al marito , con il quale aveva Parte_1
contratto matrimonio civile il 19.04.2003 in Verona, con la nascita della figlia in data Per_1
10.11.2003, ora maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente. Chiedeva l'assegnazione della casa familiare e la previsione a carico del del versamento in proprio favore, a titolo Pt_1
di assegno di mantenimento di € 2.200,00 mensili, di cui € 1.400,00 a titolo di mantenimento proprio e € 800,00 a titolo di mantenimento della figlia, oltre al 70% delle spese straordinarie della figlia e il 100% delle tasse universitarie, con percepimento da parte della CP_1
dell'eventuale assegno unico od eventuale diverso emolumento statale cui le parti avessero diritto e la corresponsione da parte del delle spese straordinarie relative alla residenza familiare. Pt_1
2-Si costituiva il quale aderiva alla declaratoria di separazione, ma con Parte_1
esclusione dell'addebito a proprio carico. Concordava sull'assegnazione della casa coniugale alla moglie e chiedeva che il contributo al mantenimento della figlia fosse determinato in € Per_1
pagina 4 di 12 400,00 fino al raggiungimento della indipedenza economica, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie per la stessa, come da Protocollo del Tribunale di Verona e il contributo al mantenimento per la moglie fosse contenuto in € 200,00.
3-Con ordinanza depositata in data 27.11.2023 erano adottati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “assegna l'ex casa coniugale, sita in Zevio (VR), fraz. Campagnola, Via
Pio XII n. 22, alla ricorrente;
dispone che il resistente corrisponda alla moglie, entro il giorno 5
di ogni mese, la somma complessiva di Euro 1.100,00, di cui Euro 700,00 quale contributo al
mantenimento della moglie medesima ed Euro 400,00 quale contributo al mantenimento della
figlia, oltre al 70 % delle relative spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale,
eccetto quelle universitarie da porre invece integralmente in capo al convenuto”.
4-Con sentenza n. 984/2025 era dichiarata la separazione dei coniugi con addebito al marito;
era assegnata la casa famigliare alla ricorrente;
era posto a carico del l'obbligo di contribuire Pt_1
al mantenimento della figlia con il versamento di un contributo mensile di € 600,00, rivalutabili
Istat, con decorrenza dal mese successivo al deposito del presente provvedimento, da versarsi sul conto corrente intestato alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia come recentemente aggiornato;
era posto a carico del Pt_1
a titolo del mantenimento del coniuge un contributo mensile di € 1.000,00, rivalutabili Istat, con decorrenza dal mese successivo al deposito del presente provvedimento, da versarsi sul conto corrente intestato alla ricorrente entro il 5 di ogni mese;
il era condannato al pagamento Pt_1
delle spese di lite sostenute dalla ricorrente.
4.1-Osservava il giudice di primo grado, quanto all'addebito, che l'assunto della ricorrente circa le varie relazioni sessuali intessute dal marito nel corso degli anni e scoperte nell'estate del 2022
tramite foto e messaggistica sul cellulare trovava conforto nel materiale documentale prodotto in pagina 5 di 12 atti e dalla deposizione della figlia delle parti sentita come teste. Non avevano invece trovato riscontro probatorio le allegazioni di parte resistente in merito ad un rapporto finito da anni e privo di risvolti affettivi.
In ordine alle statuizioni economiche, rilevava che entrambe le parti avevano chiesto l'assegnazione della casa famigliare, sita in Zevio (VR), fraz. Campagnola, Via Pio XII n. 22, di proprietà del resistente, alla ricorrente.
Per la determinazione del contributo al mantenimento della moglie e della figlia rilevava che parte ricorrente, di anni 56, aveva documentato di aver ricevuto dalla Commissione medica in data 19.11.2019 la valutazione di invalidità al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa –
tanto che non lavorava - e di percepire una pensione di invalidità di € 313,00 mensili;
percepiva l'assegno unico per la figlia di circa € 90,00 mensili ed era comproprietaria, insieme al marito, di un bilocale locato e i cui canoni sono pacificamente riscossi mensilmente dal solo resistente.
Parte resistente, di anni 59, aveva sempre lavorato nel campo della serigrafia, prima come amministratore unico e legale rappresentante a capo di importanti società (Italpublic srl), poi anche all'estero in Tunisia (Italpublic Tunisia e Gafsa Print Tunisia), con introiti mensili importanti;
a seguito della liquidazione della società in Italia e dello scandalo che ha colpito le sue società tunisine, ha lavorato in Italia a Milano e a Forlì nello stesso ambito e poi in Russia e in Uzbekistan. Attualmente era assunto in Italia come lavoratore dipendente sempre nel settore della serigrafia da settembre 2023 con asserito reddito mensile di € 2.300,00, cui andava sommato il reddito dichiarato da locazione di un importante patrimonio immobiliare per circa €
2.700,00 mensili. Sosteneva spese per due mutui per circa € 2.400,00, con scadenza uno nel 2027
e l'altro nel 2035. Rilevava la mancanza di elementi a disposizione del Tribunale per conoscere all'attualità le reali disponibilità economiche del resistente per un comportamento ascrivibile allo pagina 6 di 12 stesso che aveva omesso le previste produzioni documentali. Per l'assegno alla figlia osservava,
poi, che il padre non provvedeva in alcun modo in via diretta al mantenimento della figlia.
5-Avverso tale sentenza a proponeva appello sulla base dei seguenti motivi di Parte_1
impugnazione:
5.1-Erronemente il giudice di prime cure ha invocato la violazione del dovere di collaborazione da parte del che, sin dall'inizio del procedimento, ha depositato non solo quanto richiesto Pt_1
ex art. 473 bis n. 12 cpc, ma addirittura gli estratti conto bancari degli ultimi 10 anni circa (dal gennaio 2014 all'ottobre 2024) e la lettera di assunzione/contratto del nuovo lavoro iniziato dieci giorni prima del deposito dell'atto di costituzione in giudizio, non potendo ancora produrre la busta paga non ancora in suo possesso. Il ha anche chiarito e contestato le accuse mosse da Pt_1
controparte circa la sussistenza di patrimoni all'estero e conti correnti, addirittura non opponendosi ad eventuali indagini. Il Giudice inoltre non ha ammesso la richiesta di CTU svolta dalla ricorrente ritenendola esplorativa, né ha sollecitato l'integrazione documentale ed esercitato i poteri officiosi ai sensi dell'art. 473-bis. 2 c.p.c.
5.2- Il Giudice di prime cure ha posto a fondamento della quantificazione del contributo al mantenimento della figlia e del coniuge, l'abilità con cui il ha affrontato in passato pesanti Pt_1
crisi societarie e la sua capacità lavorativa, formulando un giudizio prognostico di successo relativo ad un impiego che il medesimo ha iniziato ad ottobre 2023, privo di fondamento oggettivo. Inoltre la pretende gli arretrati della propria quota di canone di locazione CP_1
dell'immobile in comproprietà col marito, sebbene il Tribunale abbia quantificato il contributo al mantenimento della figlia e della moglie del sul presupposto che questi percepisca Pt_1
integralmente detto canone;
pagina 7 di 12 5.3-Malgrado la sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato per un periodo CP_1
rilevante del processo e precisamente dall'inizio del procedimento sino al 20.09.2024,
l'appellante è stato condannato al pagamento delle spese in suo favore per l'importo complessivo di € 5.077, oltre al rimborso forfettario 15%, IVA se dovuta e CPA in violazione dell'art. 133 del d.P.R. 115/2002, senza distinzione tra il credito maturato dal primo difensore.
6-Si costituiva la la quale chiedeva il rigetto dell'appello. CP_1
7-Le parti depositavano le memorie autorizzate e l'appellante rinunciava all'ultimo motivo di appello essendo essa già stata risolta con successivo provvedimento da parte del Tribunale di prima istanza.
8-Gli atti erano trasmessi al PG per l'intervento.
9-Parte appellante proponeva in via conciliativa la conferma dei provvedimenti provvisori assunti in primo grado, ma la proposta non era accettata dall'appellata.
10-La causa era trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, all'udienza del 20 ottobre 2025.
* * * * * *
11-L'appello non merita accoglimento.
Il primo motivo di impugnazione ben pare possa essere superato dal fatto che nel presente giudizio di appello è stato disposto con il decreto di fissazione di udienza il deposito della documentazione aggiornata di cui all'art. 473 bis.12 comma 3.
Parte appellante è stata dunque messa nella condizione di effettuare tutte le produzioni documentali dirette a dimostrare la sua situazione economico-reddituale e patrimoniale.
Tanto premesso ritiene questa Corte che, a prescindere dall'asserita – da parte - opacità CP_1
della situazione economico-finanziaria del (essendo – a dire dell'appellata – rimasti senza Pt_1
pagina 8 di 12 risposta il destino delle quote di Italpublic Srl, di Gasfa Print e di Caffè Espresso Italia srl, le tre aziende di cui il deteneva la maggioranza, la ragione per cui era ricercato dalla Polizia Pt_1
Tunisina per evasione fiscale e di trasferimento di ingenti fondi a Dubai, e la ragione per la quale ritirava importanti somme in contanti dalla Tunis National Bank e deteneva 3 passaporti, la sorte delle retribuzioni percepite durante i suoi periodi in Russia e Uzbekistan), la comparazione delle situazioni economico-patrimoniale di appellante e appellata porti a confermare la correttezza degli importi indicati dal Tribunale.
E' dato pacifico e fuori discussione che la ora di anni 56, sia invalida al 100%, mentre in CP_1
sede di udienza del 20.10.2025 non è stato contestato dal l'importante intervento Pt_1
chirurgico cui deve sottoporsi l'appellata, di talché è verosimile non possa neppure svolgere il lavoro offertole dal Comune presso la scuola elementare comunale di controllo degli alunni prima e dopo la fine delle lezioni, per il totale di un'ora giornaliera (per qualche giorno la settimana).
Peraltro, dato l'impegno orario, non potrebbe che trattarsi di impiego con entrate modestissime
(quindi superflua è la richiesta di ordine di esibizione avanzata dall'appellante).
Pertanto la stessa può contare solo sulla pensione di invalidità di € 313,00 mensili e – non essendo stato diversamente dedotto – sull'assegno unico per la figlia di € 90,00 mensili. Non
paga canone di locazione, in quanto assegnataria della casa coniugale e, almeno fino ad ora, non ha percepito la sua parte di canone (€ 250,00) per la locazione del bene immobile in comproprietà
con il marito.
Dalle dichiarazioni dei redditi dimessi in appello, risulta che il abbia una retribuzione netta Pt_1
mensile di € 2.494,00 (€ 27.402,00 + 12.074,00 – 9.543,00 : 12). Egli poi percepisce canoni di locazione di € 2.696,00 netti mensili (conteggio esposto dalla e non contestato dal CP_1
, oltre € 250,00 che sarebbero di spettanza della per la locazione dell'immobile in Pt_1 CP_1
pagina 9 di 12 comproprietà col Vi è anche il reddito domenicale dei terreni per € 3.564,00 annui. Egli è Pt_1
gravato da mutui ipotecari per circa € 2.000,00 al mese, ma è contestato dalla e non CP_1
dimostrato dal che i mutui ipotecari siano stati utilizzati per la ristrutturazione degli Pt_1
immobili, avendo la asserito che siano stati invece usati dall'appellante per investimenti. CP_1
Va poi considerato anche il rilevante patrimonio immobiliare del che consta dei seguenti Pt_1
beni:
- immobile in Zevio via Pio XII n. 22 al primo piano, adibito a domicilio familiare;
- immobile in Zevio via Pio XII n. 22 al piano terra;
- immobile in Isola della Scala via Campolongo n. 3 locato;
- immobile in Isola della Scala via Campolongo;
- immobile in Isola della Scala via Campolongo;
- immobile in Isola della Scala via Campolongo n. 3;
- terreno agricolo in Isola della Scala via Campolongo;
- bilocale in San Giovanni Lupatoto via Biasioli, con rimessa (doc.12 atto di acquisto immobili in
San Giovanni Lupatoto via Biasioli);
- due autorimesse in San Giovanni Lupatoto, via Biasioli;
- monolocale in San Giovanni Lupatoto via Biasioli n. 1, con rimessa;
- bilocale in comproprietà con la sig. in San Giovanni Lupatoto via Verona, con rimessa, CP_1
locato (doc.15 atto di acquisto);
- nuda proprietà di un immobile sito in Verona via Bonzanini n. 11 (doc.17 nuda proprietà).
L'importo di € 1.000,00 in favore della stabilito quale assegno di mantenimento a carico Pt_2
del risulta dunque congruo rispetto alle sue disponibilità e alla situazione di indigenza Pt_1
nella quale sarebbe altrimenti costretta a vivere la CP_1
pagina 10 di 12 12-Alla luce delle medesime considerazioni, oltre che del fatto che la figlia risulta a completo carico della madre, avendo interrotto ogni rapporto con il padre, va mantenuto anche l'importo di
€ 600,00 per il mantenimento della figlia, di anni 22. Al momento la stessa risulta avere sospeso gli studi universitari, ma non emerge, neppure dalle difese del che abbia reperito Pt_1
occupazione lavorativa tale da consentirle l'autosufficienza economica.
13-Le spese processali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellata facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di bassa difficoltà di valore indeterminabile, con riconoscimento per la fase decisionale del compenso previsto per la partecipazione all'udienza e la discussione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1-rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata n. 984/2025 del 28/04/2025 del
Tribunale di Verona;
2-condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del giudizio di appello,
che liquida in € 5.211,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228,
l'appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
A norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 dispone d'ufficio che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o pagina 11 di 12 mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Venezia, 27 ottobre 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Valentina Verduci Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con ricorso depositato il 6.6.2025
DA
(C.F. ), con l'avv. CRISAFULLI MARINA Parte_1 C.F._1
( ), per mandato allegato al ricorso C.F._2
Appellante
CONTRO
(C.F. ), con gli avv.ti AR MASSIMILIANO Controparte_1 C.F._3
( ) e AR AU ( ), per mandato allegato C.F._4 C.F._5
alla comparsa di costituzione Appellata
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
Oggetto: Separazione giudiziale - appello avverso la sentenza n. 984/2025 del 28/04/2025 del Tribunale di Verona
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 20/10/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di gravame proposti
- In via preliminare: disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione dei motivi in fatto ed in diritto illustrati in narrativa.
- In via principale, riformare la sentenza impugnata quanto alla determinazione del contributo al mantenimento a carico dell'appellante in favore signora e della figlia Controparte_1 [...]
, riducendolo nella misura complessiva di € 1.100, di cui €700 quale contributo al Per_1
mantenimento della moglie e € 400 quale contributo al mantenimento della figlia , come Per_1
da ordinanza Tribunale di Verona del 27/11/2023, o nella minor somma ritenuta di giustizia.
- In via subordinata, disporre una rinnovata istruttoria con ordine di integrazione della documentazione economico-reddituale dell'appellante e dell'appellata.
- In ogni caso, riformare il capo relativo alle spese legali, con l'esatta indicazione di quanto dovuto per l'attività svolta in patrocinio a spese dello stato e per quella di fiducia.
Chiede il rigetto delle domande di cui alla comparsa di costituzione del 16/09/2025
In via istruttoria
- chiede l'esibizione da parte della sig. del libretto universitario della figlia Controparte_1
con l'indicazione esatta della frequenza e degli esami sostenuti, nonché le Persona_1
ricevute del pagamento delle tasse universitarie;
pagina 2 di 12 - chiede la produzione del contratto di lavoro e delle buste paga della sig.ra presso la CP_1
Serena Assistenza Soc. Coop.”.
Per l'appellato:
“In via principale
Rigettarsi tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
In ogni caso
-Dichiararsi la separazione tra le parti unite in matrimonio il 19.04.2003 in Verona, matrimonio trascritto presso i Registri del Comune di Verona, atto n. 131, parte I, anno 2003.
-Dichiararsi l'addebito della separazione al sig. per violazione dei doveri Parte_1
di fedeltà e di rispetto del coniuge nascenti dal matrimonio.
-Assegnarsi la casa famigliare sita in Zevio (VR), fraz. Campagnola, Via Pio XII n. 22, alla sig.ra
; Controparte_1
-Porsi a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della Parte_1
figlia con il versamento di un contributo mensile di euro 600,00.- mensili, Per_1
rivalutabili Istat, da versarsi sul conto corrente intestato alla sig.ra entro il 5 di ogni CP_1
mese, oltre al 70% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia come recentemente aggiornato, ovvero quella diversa somma ritenuta di giustizia;
-Porsi a carico del sig. a titolo del mantenimento del coniuge un Parte_1
contributo mensile di euro 1.000,00.-, rivalutabili Istat, da versarsi sul conto corrente intestato alla sig.ra entro il 5 di ogni mese, ovvero quella diversa somma ritenuta di giustizia;
CP_1
-Condannarsi il sig. al pagamento delle spese di primo e di secondo Parte_1
grado, oltre oneri di legge o ad una somma equitativamente determinata ex art. 96 cpc.;
-Accertarsi l'opacità delle produzioni documentali del sig. e l'infedeltà delle affermazioni Pt_1
pagina 3 di 12 avversarie;
- Condannarsi il sig. , in forza di ciò, alla rifusione delle spese ex art. 96 Parte_1
c.p.c.
In via subordinata istruttoria
Incaricarsi la Polizia Giudiziaria nella veste della Guardia di Finanza a procedere alla verifica del patrimonio del sig. chiedendo, se necessario, delucidazioni agli organi competenti dei Pt_1
Paesi terzi in cui egli ha operato – ove sia possibile – ed in particolare alla polizia tunisina riguardo le società del sig. e le vicende giudiziarie che l'hanno coinvolto”. Pt_1
Per il PG: non ha preso conclusioni.
Ragioni della decisione
1-Con ricorso depositato il 25.7.2023, chiedeva al Tribunale di Verona di Controparte_1
dichiarare la separazione giudiziale con addebito al marito , con il quale aveva Parte_1
contratto matrimonio civile il 19.04.2003 in Verona, con la nascita della figlia in data Per_1
10.11.2003, ora maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente. Chiedeva l'assegnazione della casa familiare e la previsione a carico del del versamento in proprio favore, a titolo Pt_1
di assegno di mantenimento di € 2.200,00 mensili, di cui € 1.400,00 a titolo di mantenimento proprio e € 800,00 a titolo di mantenimento della figlia, oltre al 70% delle spese straordinarie della figlia e il 100% delle tasse universitarie, con percepimento da parte della CP_1
dell'eventuale assegno unico od eventuale diverso emolumento statale cui le parti avessero diritto e la corresponsione da parte del delle spese straordinarie relative alla residenza familiare. Pt_1
2-Si costituiva il quale aderiva alla declaratoria di separazione, ma con Parte_1
esclusione dell'addebito a proprio carico. Concordava sull'assegnazione della casa coniugale alla moglie e chiedeva che il contributo al mantenimento della figlia fosse determinato in € Per_1
pagina 4 di 12 400,00 fino al raggiungimento della indipedenza economica, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie per la stessa, come da Protocollo del Tribunale di Verona e il contributo al mantenimento per la moglie fosse contenuto in € 200,00.
3-Con ordinanza depositata in data 27.11.2023 erano adottati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “assegna l'ex casa coniugale, sita in Zevio (VR), fraz. Campagnola, Via
Pio XII n. 22, alla ricorrente;
dispone che il resistente corrisponda alla moglie, entro il giorno 5
di ogni mese, la somma complessiva di Euro 1.100,00, di cui Euro 700,00 quale contributo al
mantenimento della moglie medesima ed Euro 400,00 quale contributo al mantenimento della
figlia, oltre al 70 % delle relative spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale,
eccetto quelle universitarie da porre invece integralmente in capo al convenuto”.
4-Con sentenza n. 984/2025 era dichiarata la separazione dei coniugi con addebito al marito;
era assegnata la casa famigliare alla ricorrente;
era posto a carico del l'obbligo di contribuire Pt_1
al mantenimento della figlia con il versamento di un contributo mensile di € 600,00, rivalutabili
Istat, con decorrenza dal mese successivo al deposito del presente provvedimento, da versarsi sul conto corrente intestato alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia come recentemente aggiornato;
era posto a carico del Pt_1
a titolo del mantenimento del coniuge un contributo mensile di € 1.000,00, rivalutabili Istat, con decorrenza dal mese successivo al deposito del presente provvedimento, da versarsi sul conto corrente intestato alla ricorrente entro il 5 di ogni mese;
il era condannato al pagamento Pt_1
delle spese di lite sostenute dalla ricorrente.
4.1-Osservava il giudice di primo grado, quanto all'addebito, che l'assunto della ricorrente circa le varie relazioni sessuali intessute dal marito nel corso degli anni e scoperte nell'estate del 2022
tramite foto e messaggistica sul cellulare trovava conforto nel materiale documentale prodotto in pagina 5 di 12 atti e dalla deposizione della figlia delle parti sentita come teste. Non avevano invece trovato riscontro probatorio le allegazioni di parte resistente in merito ad un rapporto finito da anni e privo di risvolti affettivi.
In ordine alle statuizioni economiche, rilevava che entrambe le parti avevano chiesto l'assegnazione della casa famigliare, sita in Zevio (VR), fraz. Campagnola, Via Pio XII n. 22, di proprietà del resistente, alla ricorrente.
Per la determinazione del contributo al mantenimento della moglie e della figlia rilevava che parte ricorrente, di anni 56, aveva documentato di aver ricevuto dalla Commissione medica in data 19.11.2019 la valutazione di invalidità al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa –
tanto che non lavorava - e di percepire una pensione di invalidità di € 313,00 mensili;
percepiva l'assegno unico per la figlia di circa € 90,00 mensili ed era comproprietaria, insieme al marito, di un bilocale locato e i cui canoni sono pacificamente riscossi mensilmente dal solo resistente.
Parte resistente, di anni 59, aveva sempre lavorato nel campo della serigrafia, prima come amministratore unico e legale rappresentante a capo di importanti società (Italpublic srl), poi anche all'estero in Tunisia (Italpublic Tunisia e Gafsa Print Tunisia), con introiti mensili importanti;
a seguito della liquidazione della società in Italia e dello scandalo che ha colpito le sue società tunisine, ha lavorato in Italia a Milano e a Forlì nello stesso ambito e poi in Russia e in Uzbekistan. Attualmente era assunto in Italia come lavoratore dipendente sempre nel settore della serigrafia da settembre 2023 con asserito reddito mensile di € 2.300,00, cui andava sommato il reddito dichiarato da locazione di un importante patrimonio immobiliare per circa €
2.700,00 mensili. Sosteneva spese per due mutui per circa € 2.400,00, con scadenza uno nel 2027
e l'altro nel 2035. Rilevava la mancanza di elementi a disposizione del Tribunale per conoscere all'attualità le reali disponibilità economiche del resistente per un comportamento ascrivibile allo pagina 6 di 12 stesso che aveva omesso le previste produzioni documentali. Per l'assegno alla figlia osservava,
poi, che il padre non provvedeva in alcun modo in via diretta al mantenimento della figlia.
5-Avverso tale sentenza a proponeva appello sulla base dei seguenti motivi di Parte_1
impugnazione:
5.1-Erronemente il giudice di prime cure ha invocato la violazione del dovere di collaborazione da parte del che, sin dall'inizio del procedimento, ha depositato non solo quanto richiesto Pt_1
ex art. 473 bis n. 12 cpc, ma addirittura gli estratti conto bancari degli ultimi 10 anni circa (dal gennaio 2014 all'ottobre 2024) e la lettera di assunzione/contratto del nuovo lavoro iniziato dieci giorni prima del deposito dell'atto di costituzione in giudizio, non potendo ancora produrre la busta paga non ancora in suo possesso. Il ha anche chiarito e contestato le accuse mosse da Pt_1
controparte circa la sussistenza di patrimoni all'estero e conti correnti, addirittura non opponendosi ad eventuali indagini. Il Giudice inoltre non ha ammesso la richiesta di CTU svolta dalla ricorrente ritenendola esplorativa, né ha sollecitato l'integrazione documentale ed esercitato i poteri officiosi ai sensi dell'art. 473-bis. 2 c.p.c.
5.2- Il Giudice di prime cure ha posto a fondamento della quantificazione del contributo al mantenimento della figlia e del coniuge, l'abilità con cui il ha affrontato in passato pesanti Pt_1
crisi societarie e la sua capacità lavorativa, formulando un giudizio prognostico di successo relativo ad un impiego che il medesimo ha iniziato ad ottobre 2023, privo di fondamento oggettivo. Inoltre la pretende gli arretrati della propria quota di canone di locazione CP_1
dell'immobile in comproprietà col marito, sebbene il Tribunale abbia quantificato il contributo al mantenimento della figlia e della moglie del sul presupposto che questi percepisca Pt_1
integralmente detto canone;
pagina 7 di 12 5.3-Malgrado la sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato per un periodo CP_1
rilevante del processo e precisamente dall'inizio del procedimento sino al 20.09.2024,
l'appellante è stato condannato al pagamento delle spese in suo favore per l'importo complessivo di € 5.077, oltre al rimborso forfettario 15%, IVA se dovuta e CPA in violazione dell'art. 133 del d.P.R. 115/2002, senza distinzione tra il credito maturato dal primo difensore.
6-Si costituiva la la quale chiedeva il rigetto dell'appello. CP_1
7-Le parti depositavano le memorie autorizzate e l'appellante rinunciava all'ultimo motivo di appello essendo essa già stata risolta con successivo provvedimento da parte del Tribunale di prima istanza.
8-Gli atti erano trasmessi al PG per l'intervento.
9-Parte appellante proponeva in via conciliativa la conferma dei provvedimenti provvisori assunti in primo grado, ma la proposta non era accettata dall'appellata.
10-La causa era trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, all'udienza del 20 ottobre 2025.
* * * * * *
11-L'appello non merita accoglimento.
Il primo motivo di impugnazione ben pare possa essere superato dal fatto che nel presente giudizio di appello è stato disposto con il decreto di fissazione di udienza il deposito della documentazione aggiornata di cui all'art. 473 bis.12 comma 3.
Parte appellante è stata dunque messa nella condizione di effettuare tutte le produzioni documentali dirette a dimostrare la sua situazione economico-reddituale e patrimoniale.
Tanto premesso ritiene questa Corte che, a prescindere dall'asserita – da parte - opacità CP_1
della situazione economico-finanziaria del (essendo – a dire dell'appellata – rimasti senza Pt_1
pagina 8 di 12 risposta il destino delle quote di Italpublic Srl, di Gasfa Print e di Caffè Espresso Italia srl, le tre aziende di cui il deteneva la maggioranza, la ragione per cui era ricercato dalla Polizia Pt_1
Tunisina per evasione fiscale e di trasferimento di ingenti fondi a Dubai, e la ragione per la quale ritirava importanti somme in contanti dalla Tunis National Bank e deteneva 3 passaporti, la sorte delle retribuzioni percepite durante i suoi periodi in Russia e Uzbekistan), la comparazione delle situazioni economico-patrimoniale di appellante e appellata porti a confermare la correttezza degli importi indicati dal Tribunale.
E' dato pacifico e fuori discussione che la ora di anni 56, sia invalida al 100%, mentre in CP_1
sede di udienza del 20.10.2025 non è stato contestato dal l'importante intervento Pt_1
chirurgico cui deve sottoporsi l'appellata, di talché è verosimile non possa neppure svolgere il lavoro offertole dal Comune presso la scuola elementare comunale di controllo degli alunni prima e dopo la fine delle lezioni, per il totale di un'ora giornaliera (per qualche giorno la settimana).
Peraltro, dato l'impegno orario, non potrebbe che trattarsi di impiego con entrate modestissime
(quindi superflua è la richiesta di ordine di esibizione avanzata dall'appellante).
Pertanto la stessa può contare solo sulla pensione di invalidità di € 313,00 mensili e – non essendo stato diversamente dedotto – sull'assegno unico per la figlia di € 90,00 mensili. Non
paga canone di locazione, in quanto assegnataria della casa coniugale e, almeno fino ad ora, non ha percepito la sua parte di canone (€ 250,00) per la locazione del bene immobile in comproprietà
con il marito.
Dalle dichiarazioni dei redditi dimessi in appello, risulta che il abbia una retribuzione netta Pt_1
mensile di € 2.494,00 (€ 27.402,00 + 12.074,00 – 9.543,00 : 12). Egli poi percepisce canoni di locazione di € 2.696,00 netti mensili (conteggio esposto dalla e non contestato dal CP_1
, oltre € 250,00 che sarebbero di spettanza della per la locazione dell'immobile in Pt_1 CP_1
pagina 9 di 12 comproprietà col Vi è anche il reddito domenicale dei terreni per € 3.564,00 annui. Egli è Pt_1
gravato da mutui ipotecari per circa € 2.000,00 al mese, ma è contestato dalla e non CP_1
dimostrato dal che i mutui ipotecari siano stati utilizzati per la ristrutturazione degli Pt_1
immobili, avendo la asserito che siano stati invece usati dall'appellante per investimenti. CP_1
Va poi considerato anche il rilevante patrimonio immobiliare del che consta dei seguenti Pt_1
beni:
- immobile in Zevio via Pio XII n. 22 al primo piano, adibito a domicilio familiare;
- immobile in Zevio via Pio XII n. 22 al piano terra;
- immobile in Isola della Scala via Campolongo n. 3 locato;
- immobile in Isola della Scala via Campolongo;
- immobile in Isola della Scala via Campolongo;
- immobile in Isola della Scala via Campolongo n. 3;
- terreno agricolo in Isola della Scala via Campolongo;
- bilocale in San Giovanni Lupatoto via Biasioli, con rimessa (doc.12 atto di acquisto immobili in
San Giovanni Lupatoto via Biasioli);
- due autorimesse in San Giovanni Lupatoto, via Biasioli;
- monolocale in San Giovanni Lupatoto via Biasioli n. 1, con rimessa;
- bilocale in comproprietà con la sig. in San Giovanni Lupatoto via Verona, con rimessa, CP_1
locato (doc.15 atto di acquisto);
- nuda proprietà di un immobile sito in Verona via Bonzanini n. 11 (doc.17 nuda proprietà).
L'importo di € 1.000,00 in favore della stabilito quale assegno di mantenimento a carico Pt_2
del risulta dunque congruo rispetto alle sue disponibilità e alla situazione di indigenza Pt_1
nella quale sarebbe altrimenti costretta a vivere la CP_1
pagina 10 di 12 12-Alla luce delle medesime considerazioni, oltre che del fatto che la figlia risulta a completo carico della madre, avendo interrotto ogni rapporto con il padre, va mantenuto anche l'importo di
€ 600,00 per il mantenimento della figlia, di anni 22. Al momento la stessa risulta avere sospeso gli studi universitari, ma non emerge, neppure dalle difese del che abbia reperito Pt_1
occupazione lavorativa tale da consentirle l'autosufficienza economica.
13-Le spese processali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellata facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di bassa difficoltà di valore indeterminabile, con riconoscimento per la fase decisionale del compenso previsto per la partecipazione all'udienza e la discussione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1-rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata n. 984/2025 del 28/04/2025 del
Tribunale di Verona;
2-condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del giudizio di appello,
che liquida in € 5.211,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228,
l'appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
A norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 dispone d'ufficio che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o pagina 11 di 12 mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Venezia, 27 ottobre 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
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