Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
RG 3282 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti -Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3282 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CECCOLI DEBORAH presso la quale C.F._1
elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. CECCOLI DEBORAH presso la C.F._2
quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/02/2025 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al
[...]
matrimonio da loro contratto in NAPOLI il 2/06/2007 (atto n. 29, P. II, S. A, sez. Y, anno 2007), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in
1
5308/2022.
Aggiungevano che dall'unione tra le parti è nata il [...], minorenne. Per_1
Le parti comparivano all'udienza del 22.5.25 disposta per i necessari chiarimenti ed in quella sede dichiaravano di concordare per il contributo al mantenimento della figlia lo stesso importo Per_1 della separazione calcolando la rivalutazione Istat ovvero all'attualità 310 € mensili. Precisano che la madre percepisce integralmente (100%) l'assegno unico per l'importo mensile di 200€. ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 co. cpc la comparizione figurata.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
La casa familiare, sita in via Lydia Cottone n. 44, sarà assegnata alla Sig.ra CP_1
e verrà destinata alla stessa ed alla figlia minore come casa familiare dove entrambe
[...]
resteranno a vivere;
Il signor si impegna di comunicare le Sue nuove residenze alla madre per Parte_1
ogni comunicazione di rito di carattere genitoriale.
La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori con la modalità dell'affidamento condiviso pur mantenendo la Sua residenza insieme alla madre.
Le decisioni di maggior interesse per la stessa saranno assunte di comune accordo tra i genitori anche tenendo conto delle Sua capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nei tempi di rispettiva custodia, senza interferenze.
Il padre sig. , in considerazione dell'età della figlia, potrà incontrare la Parte_1
stessa ogni qualvolta lo vorrà previo accordo con la madre ed in base alle esigenze della figlia.
Durante il periodo natalizio la minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni, il giorno del 24 dicembre o i giorni del 25 e 26 dicembre con pernottamento e il giorno del 31 dicembre o del 1 e
2 gennaio con pernottamento nonché, sempre ad anni alterni, i giorni del 5 e 6 gennaio con pernottamento.
2 Inoltre la figlia trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua o quello del lunedì in Albis, ad anni alterni.
Durante il periodo estivo la minore potrà stare con il padre per due settimane.
Il predetto periodo sarà concordato tra i genitori entro il mese di maggio di ciascun anno, compatibilmente con gli impegni lavorativi del signor e con gli impegni e le esigenze della Pt_1
figlia.
Nessun limite sarà imposto quanto alle visite e relazioni della figlia con entrambe le famiglie d'origine. (Diritto agli Affetti)
Il Sig. si obbliga a versare alla sig.ra un assegno pari ad € 310,00 Pt_1 CP_1
(trecento/00) mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, somma che sarà versata alla Sig.ra anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente CP_1
rivalutata in base agli indici Istat, costo vita come per legge. Tale somma si intende comprensiva del contributo prestato dal sig. al concorso spese per pagamento delle utenze della casa Pt_1
familiare. A titolo di ulteriore contributo al mantenimento della figlia il sig. rinuncerà Pt_1 alla quota del 50% a lui spettante dell'assegno unico familiare che sarà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra CP_1
Le spese straordinarie occorrenti per la figlia saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori, facendo riferimento al Protocollo di Intesa sottoscritto dal Tribunale di Napoli e da ogni conseguente aggiornamento dello stesso che nel tempo verrà pubblicato, da considerarsi parte integrante del presente accordo.
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante se riconosciute e coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, e saranno condivise tra i genitori al 50%, se preventivamente concordate e comunicate le seguenti spese:
Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche, le quali dovranno essere come già sopra indicato previamente concordate e comunicate e formalmente fatturate al 50% onde permettere ad entrambi i genitori di portarle in deduzione fiscale, salvo che non siano riconosciute dal SS SS NN.
Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre scuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite
3 scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
, le quali dovranno essere come già sopra indicato previamente concordate e comunicate e formalmente fatturate al 50% onde permettere ad entrambi i genitori di portarle in deduzione fiscale, In ogni caso i genitori opteranno sempre per le scuole pubbliche.
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
, le quali dovranno essere come già sopra indicato previamente concordate e comunicate e formalmente fatturate al 50% onde permettere ad entrambi i genitori di portarle in deduzione fiscale.
Il padre rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse del figlio al 50% con la madre fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente. Salvo successive diverse disposizioni ed accordi.
A titolo di assegno divorzile, il Sig. verserà alla Sig.ra Parte_1 Controparte_1 la somma di € 300,00 (trecento/00), somma che sarà versata alla Sig.ra anticipatamente entro CP_1
il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, come per legge.
Il Sig. si impegna ad adempiere personalmente e con il proprio patrimonio a qualsiasi Pt_1
obbligazione dallo stesso contratta in costanza di matrimonio con regime di comunione dei beni;
IN CASO DI DISACCORDO SU ALCUNE DECISIONI: Nell'eventualità che le parti non concordino sulle decisioni genitoriali entrambi i genitori si impegnano a sottoporre il problema alla
Mediazione Familiare e/o alla Mediazione Forense, da attribuire ai propri Legali indicati negli scritti difensivi in atti di causa, entro e non oltre 48 ore dall'emergente problema gestionale di carattere genitoriale.
Le parti prestano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto per l'espatrio per loro stessi e per la figlia. Resta inteso che la minore non potrà recarsi all'estero senza il preventivo consenso di entrambi i genitori.
Per quanto non previsto nel presente accordo, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse della minore, peraltro infradodicenne.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei
4 figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti e Parte_1 Controparte_1
a NAPOLI il 2/06/2007 (atto n. 29, P. II, S. A, sez. Y, reg. Atti Matrimonio anno 2007);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23.5.25
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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