TAR Roma, sez. 4B, sentenza 20/04/2026, n. 7013
TAR
Sentenza 20 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale richiama la giurisprudenza della Cassazione e delle Sezioni Unite, confermando che la quantificazione del compenso del commissario straordinario non rientra nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo né nella giurisdizione generale di legittimità, poiché non viene in discussione l'esercizio di un potere amministrativo autoritativo. La cognizione spetta al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza consolidata, afferma che la controversia relativa alla liquidazione del compenso del commissario straordinario, anche se determinata con atto amministrativo, verte su un diritto soggettivo e non su un interesse legittimo, pertanto la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ribadisce che la questione del compenso del commissario straordinario, pur coinvolgendo atti amministrativi, configura una controversia su diritti soggettivi, la cui cognizione è devoluta al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il collegio giudicante, richiamando la giurisprudenza consolidata, afferma la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo in materia di determinazione e liquidazione dei compensi dei commissari straordinari, competenza che spetta al giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4B, sentenza 20/04/2026, n. 7013
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7013
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo