Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 20/04/2026, n. 7013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7013 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07013/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05087/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5087 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NR LA, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Annoni, Leonardo Frattesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Alitalia Sai S.p.A., Alitalia Cityliner S.p.A., AN Discepolo, ST Paleari, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
(a) del decreto datato 5 gennaio 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy relativo alla determinazione dei compensi dei commissari straordinari delle società del Gruppo Alitalia SAI in amministrazione straordinaria cessati dalla carica;
(b) della nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione Generale per la riconversione industriale e per le grandi filiere produttive – Divisione amministrazione straordinaria grandi imprese in stato di insolvenza – del 9 gennaio 2023 con la quale è stato trasmesso il decreto ministeriale sub a);
(c) di ogni atto a questo ammesso, connesso, presupposto e conseguenziale
e per l'accertamento del diritto del Prof. NR LA a percepire il compenso per le attività svolte quale Commissario straordinario di Alitalia SAI S.p.A. in a.s. e di Alitalia Cityliner S.p.A. in a.s. per il periodo 2 maggio 2017 – 6 dicembre 2019 secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da HI IC il 10/7/2024:
per l’annullamento:
a) del DM 10 aprile 2024 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy con il quale sono stati fissati i criteri per la liquidazione dei compensi dei commissari straordinari della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. in a.s. e di Alitalia Cityliner S.p.A. in a.s. nella parte in cui fissa il “limite massimo di euro 240.000,00 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario di cui all’art. 11, comma 6 al d.lgs n. 175/2016” e della inerente nota di trasmissione a firma del Direttore Generale del Ministero;
b) del DM 10 giugno2 024 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy con il quale è stato liquidato il compenso ai commissari straordinari della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia SAL in a.s. e di Alitalia Cityliner S.p.A. in a.s. e della inerente nota di trasmissione del Direttore Generale del Ministero
e – ove venga qualificato come ricorso per motivi aggiunti al ricorso RG 5087/2023 -
per l’annullamento degli atti impugnati con tale ricorso e segnatamente
(a) del decreto datato 5 gennaio 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy relativo alla determinazione dei compensi dei commissari straordinari delle società del Gruppo Alitalia SAI in amministrazione straordinaria cessati dalla carica;
(b) della nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione Generale per la riconversione industriale e per le grandi filiere produttive – Divisione amministrazione straordinaria grandi imprese in stato di insolvenza – del 9 gennaio 2023 con la quale è stato trasmesso il decreto ministeriale sub a);
(c) di ogni atto a questo ammesso, connesso, presupposto e conseguenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 la dott.ssa VI RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente con DM in data 2 maggio 2017 è stato nominato Commissario Straordinario – unitamente al Dott. Luigi Gubitosi e al Prof. ST Paleari – della società Alitalia SAI S.p.A. ammessa, con il medesimo DM, alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 2 del DL n. 347 del 2003 (Alitalia in AS). Con successivo DM in data 12 maggio 2017, i medesimi Commissari straordinari sono stati nominati Commissari straordinari di Alitalia Cityliner S.p.A., società interamente controllata da Alitalia in AS (Cityliner in AS). In data 6 dicembre 2019 la nuova terna commissariale (composta dal Prof. LA, dal Prof. Paleari e dall’Avv. Discepolo) ha rassegnato le
dimissioni dall’incarico.
Con ricorso depositato il 22 marzo 2023 e successevi motivi aggiunti parte ricorrente ha domandato l’annullamento del decreto datato 5 gennaio 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy relativo alla determinazione dei compensi dei commissari straordinari delle società del Gruppo Alitalia SAI in amministrazione straordinaria cessati dalla carica e relativa nota di accompagno, oltre all’accertamento del suo diritto a percepire il compenso per le attività svolte quale Commissario straordinario di Alitalia SAI S.p.A. in a.s. e di Alitalia Cityliner S.p.A. in a.s. per il periodo 2 maggio 2017 – 6 dicembre 2019 secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 3 novembre 2016.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, controdeducendo a quanto sostenuto nell’atto introduttivo e domandando il rigetto del ricorso.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 27 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili.
Giova premettere che la posizione del ricorrente è identica ad altra già decisa da questo Tribunale.
Si ritiene, stante l’identità delle rispettive controversie, di richiamare integralmente la più recente pronuncia del 3 marzo 2025 n. 4578, passata in giudicato, a mente della quale: “ Il ricorso introduttivo ed il primo ricorso per motivi aggiunti risultano inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario.4.1. Sul punto, va richiamata la giurisprudenza dell’organo regolatore della giurisdizione (SSUU, 25/11/2021, n. 36592), il quale ha affermato che: "La controversia relativa alla liquidazione del compenso del Commissario straordinario di una procedura concorsuale ai sensi del d.m. n. 570 del 1992 appartiene alla giurisdizione ordinaria, venendo in rilievo un diritto soggettivo pieno, intangibile e non degradabile ad interesse legittimo. In particolare, non sussiste la giurisdizione amministrativa né esclusiva, poiché non prevista dall’art.133 c.p.a. o da una ulteriore disposizione normativa esplicita, né generale di legittimità, venendo in questione l’esercizio non di un potere amministrativo autoritativo, ma di una discrezionalità limitata, estesa alla sola determinazione del quantum e non al profilo dell’an. ... Se, infatti, va escluso che, nella specie, ricorra un caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non rientrando la questione dibattuta - quantificazione del compenso del Commissario straordinario da definirsi ai sensi del D.M. n. 570 del 1992 - in nessuna delle tassative ipotesi disciplinate dall’art. 133 c.p.a.; né la controversia potrebbe farsi rientrare nella giurisdizione generale di legittimità del g.a., non essendo in discussione l’esercizio di un potere amministrativo, secondo i ben noti principi espressi dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 204 del 2004 e 191 del 2006 e più volte recepiti ed attuati da queste Sezioni Unite (cfr. Cass., Sez. Un., n. 28651 del 2018).Conforta siffatta ricostruzione l’orientamento giurisprudenziale, che nell’ambito dell’architettura disegnata dalla Corte costituzionale, e in osservanza del principio di riparto, ha statuito la distinzione tra impugnazione diretta di atti di macroorganizzazione d’interesse generale, devoluta al giudice amministrativo, e tutela di posizione giuridiche individuali, devoluta al giudice ordinario, emersa anche in materia di pubblico impiego privatizzato (Cass., Sez. Un., 3 novembre 2011 n.22733; Cass., Sez. Un., 31 maggio 2016 n. 11387) e nel contenzioso catastale (Cass., Sez. Un., 18 aprile 2016 n. 7665), nonché, sia pure con accenti e ambiti differenti, riguardo all’albo degli psicologi (Cass., Sez. Un., 15 marzo 2017 n. 6821). ... In sintesi, secondo la giurisprudenza di legittimità, il discrimen tra diritto soggettivo e interesse legittimo risiede nella discrezionalità in cui si articola il procedimento con cui la p.a. stabilisce se il compenso che remunera l’incarico pubblico da essa conferito sia dovuto e la sua misura. ... Con la conseguenza che nella specie va riconosciuto al Commissario straordinario di procedura concorsuale un diritto pieno ed intangibile a percepire il compenso e l’atto amministrativo impugnato costituisce espressione non già di un potere autoritativo, ma di una discrezionalità limitata, perché estesa alla sola determinazione del quantum, e non anche al profilo dell’an comunque previsto per legge, da compiersi in ossequio ai criteri predeterminati secondo una forbice, tra minimo e massimo, stabilita dallo stesso decreto ministeriale richiamato". 4.2. Deve pertanto essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo riguardo al ricorso introduttivo ed al primo ricorso per motivi aggiunti, spettando la cognizione della controversia al giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11 c.p.a. ”.
Per le medesime ragioni il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la cognizione della controversia al giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Le spese processuali possono ugualmente essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI RU, Presidente
VI RA, Primo Referendario, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI RA | TI RU |
IL SEGRETARIO