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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/07/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima sezione
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Liborio Fazzi Presidente dott.ssa Francesca Rosaria Plutino Giudice rel.
Dott. Flavio Tovani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n. 1314/2024 vertente tra:
nato in data [...], a Badibou, in [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ricorso, dall'avv. Nicola Parisio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato, sito in Benevento alla via Enzo Marmorale, n. 32 parte ricorrente
e
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria parte resistente
Avente ad oggetto: ricorso avverso diniego di rinnovo della protezione speciale.
1. Premessa in fatto
1.1. Con ricorso depositato in data 20 maggio 2024, il Sig. nato il [...], a Parte_1 Badibou, in Gambia, ha impugnato il provvedimento del Questore di Reggio Calabria CAT. A12/2022 Imm/IV˚ Sez. (Nr. 226), emesso in data 05.08.2022 e notificato all'odierno ricorrente, tramite pagina 1 di 6 ufficiale/agente di P.G. della Polizia di Stato, in data 22.04.2024, con il quale è stata respinta l'istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in Italia per protezione speciale, chiedendo di:
“accertare e dichiarare per i motivi di cui in premessa, in favore del sig. , il diritto ad Parte_1 ottenere il permesso di soggiorno per “protezione speciale”, di cui all'articolo 19, commi 1, 1.1 e 1.2 del Decreto Legislativo n. 286/1998, come riformato dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del D.L. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173 del 18.12.2020, e per l'effetto, farsi ordine alla Questura di Reggio Calabria di rilasciare un permesso di soggiorno recante la dicitura “protezione speciale” della durata di due anni e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato”.
1.2. Il ricorrente ha, altresì, presentato contestualmente istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato, notificatogli in data 22.04.2024. Il Tribunale, con provvedimento del 30.05.2024, ha accolto l'istanza di sospensione così argomentando: “Considerato che sussiste il pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile per il ricorrente, ex art. 5 d.lgs. 150/2011, relativo al rimpatrio forzato e all'abbandono del percorso di integrazione in essere” e ha fissato l'udienza di comparizione delle parti al 25 novembre 2024.
1.3. Si costituivano in giudizio in data 12 giugno 2025 il , in persona del Controparte_1 CP_2 tempore, e la , in persona del Questore pro tempore, mediante la difesa Controparte_3 tecnica dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria depositando comparsa di costituzione e risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese. All'udienza del 23 giugno 2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. Sui motivi di impugnazione proposti dalla parte ricorrente
2.1 Nel merito, la difesa ha lamentato l'illegittimità del provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale richiesto dal Sig. con istanza del Parte_1 13.09.2018, chiedendo di accertare il diritto del ricorrente alla legittima permanenza in Italia sicché sussistono i presupposti della protezione speciale, di cui all'art. 19, commi 1.1 e 1.2 del Decreto Legislativo n. 286/1998, come riformato dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del D.L. n. 130 del 21/10/2020 convertito nella Legge n. 173 del 18 dicembre 2020. La Difesa motiva la sussistenza del diritto alla concessione della protezione speciale individuando, nello specifico, tra le condizioni di vulnerabilità del ricorrente: la lunga durata del soggiorno;
il percorso di integrazione sociale, culturale ed economico intrapreso dal ricorrente in Italia, comprovato dallo svolgimento di attività lavorativa, “purtroppo prevalentemente “in nero”, specie negli ultimi due anni, attesa la difficoltà di poter stipulare un regolare contratto di lavoro esibendo un cedolino attestante la richiesta di rinnovo datato 2018”; la totale rescissione di ogni legame familiare, sociale, culturale ed affettivo con il il “deleterio e profondo sradicamento da un vissuto in cui si è, Per_1 ormai, integrato, derivante dall'esecuzione di un eventuale provvedimento di allontanamento scaturente dalla sopravvenuta irregolarità del soggiorno”; difficoltà legate ad un eventuale futuro reinserimento forzato nel Paese di origine, in considerazione “della drammatica condizione di gravissima deprivazione dei suoi diritti umani fondamentali nella quale verrebbe catapultato, stante la totale mancanza di ogni tipo di legame con tale Stato, oltre che la situazione di insicurezza che ancora contraddistingue il . Per_1 Inoltre, parte ricorrente ha ravvisato la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 6 e 19, commi 1.1 e 1.2 del Decreto Legislativo n. 286/1998 e s.m.i. e dell'art. 32, comma 3, del Decreto-legge n. 25/2008 e s.m.i., nonché l'omessa applicazione dei criteri ermeneutici stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di cassazione a partire dall'ordinanza n. 4455/2018 in tema di valutazione comparativa e pagina 2 di 6 riconoscimento della protezione per ragioni di carattere umanitario, che impone di confrontare il livello di integrazione sociale, culturale ed economica raggiunto in Italia con la situazione, soggettiva ed oggettiva, del richiedente nel Paese di origine e con la sua condizione di accertata vulnerabilità. La Difesa, a tal proposito, ha lamentato la mancata considerazione della situazione sociopolitica che caratterizza l'Africa subsahariana, rappresentando come, in caso di rimpatrio, il ricorrente si troverebbe nell'impossibilità di condurre una vita libera e dignitosa in ragione delle condizioni di assoluta indigenza e di deprivazione dei diritti umani cui sarebbe relegato, oltre a vanificare l'apprezzabile percorso di integrazione intrapreso in Italia.
2.2 Orbene, nel merito, la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per “protezione speciale” è fondata.
In iure, la materia è stata disciplinata dal decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 entrato in vigore in data 22.10.2020 e convertito nella legge n. 173/2020, entrata in vigore in data 20.12.2020 che, in base alla norma transitoria prevista dall'art. 15, è applicabile ai procedimenti in corso. E' stato modificato nuovamente l'art. 19 del d.lgs. 286/1998 che così recita: “
1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identita' di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. «1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 . Nella valutazione ditali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale , di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Ancora, l'art. 1, comma 1, lettera a) ha disposto che , all'articolo 5, comma 6, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130 del 2020. La stessa si applica al procedimento in corso, essendo la richiesta di rinnovo del 2018. pagina 3 di 6 Ai fini della valutazione dei fondati motivi di ritenere che la richiedente possa subire una violazione della propria vita privata e familiare i parametri di riferimento sono i seguenti: natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Giova ricordare che l' art. 8 CEDU prevede che "ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui". (Cass. Civ. sez. I - 28/10/2020, n. 23720)
Ancora prima di motivare il livello di integrazione raggiunto dal ricorrente occorre precisare che il Tribunale ritiene che non sia ravvisabile la pericolosità sociale del ricorrente, nonostante l'esistenza di di condanne penali a suo carico. Secondo l'art. 4 comma 3 del T.U. sull'immigrazione “Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, per i reati di cui all'articolo 582, nel caso di cui al secondo comma, secondo periodo, e agli articoli 583 bis e 583 quinquies del codice penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite”. Dalla documentazione allegata dal ricorrente, e, in particolare, dalla consultazione del certificato del casellario giudiziale offerto in copia dal Pubblico Ministero, si evincono tre condanne per reati in materia di stupefacenti per fatti risalenti agli anni 2016, 2017, 2018. Non risultano ulteriori condanne. In particolare, va considerato che a livello normativo, lo stesso TU sull'immigrazione, all'art. 5 c.5, prescrive che la pericolosità sociale debba essere valutata e bilanciata tenendo conto dell'entità dei legami familiari, della loro natura, dell'esistenza di legami familiari nel Paese d'origine dello straniero. Il ricorrente ha dimostrato non solo di non rappresentare, attualmente, un pericolo per la società nella Per_ quale vive, ma ha dato prova di essersi positivamente integrato nel tessuto socioeconomico nel che lo ospita e di avere avviato un percorso di radicamento in Italia. Il Collegio ha valutato il proprio giudizio sul bilanciamento tra le esigenze di ordine pubblico e la tutela del diritto del ricorrente alla tutela della propria vita personale e familiare, a tal proposito richiamando diverse pronunce della Corte (Cass. N. 23423/22; 24148/20; 20692/19), secondo la quale “…la valutazione della sussistenza del requisito della pericolosità sociale dello straniero va effettuata in concreto ed all'attualità, tenendo conto dell'esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, senza limitarsi ad una mera valutazione dei precedenti penali”.
Il ricorrente ha dato prova sufficiente che lo stesso sia integrato nel tessuto socioeconomico italiano, avendo prodotto unicamente diversi contratti di lavoro e buste paga relativi ossia: pagina 4 di 6 - comunicazione di inizio attività lavorativa presso “ ” Parte_2 relativa ad un contratto a tempo pieno e determinato (periodo 13.05.2020 – 31.12.2020), con qualifica di bracciante agricolo;
- lettera di assunzione presso “Iemma NO Garden Frutta” a tempo pieno e determinato (periodo 14.11.2018 al 28.02.2019), con qualifica di bracciante agricolo;
- comunicazione di inizio attività lavorativa presso “Agrisicilia service soc. coop” relativa ad un contratto a tempo pieno e determinato (periodo 1.02.2021 – 30.06.2021), con qualifica di bracciante agricolo;
- comunicazione di inizio attività lavorativa presso “ ” relativa ad un Parte_3 contratto a tempo pieno e determinato (periodo 1.08.2021 – 31.12.2021), con qualifica di bracciante agricolo;
- comunicazione di inizio attività lavorativa presso “ ” relativa ad un contratto Parte_4
a tempo pieno e determinato (periodo 12.08.2020 – 31.08.2020), con qualifica di bracciante agricolo;
- comunicazione di inizio attività lavorativa presso “ relativa ad un contratto a Controparte_4 tempo pieno e determinato (periodo 29.08.2019 – 10.09.2019), con qualifica di bracciante agricolo;
- comunicazione di inizio attività lavorativa presso “Società Agricola Barrasso S.S.” relativa ad un contratto a tempo pieno e determinato (periodo 12.03.2019 – 31.08.2019), con qualifica di bracciante agricolo;
- comunicazione di inizio attività lavorativa presso “Bramante Giuseppe” relativa ad un contratto a tempo pieno e determinato (periodo 5.11.2020 – 30.11.2020), con qualifica di bracciante agricolo;
- buste paga dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019; 8 agosto, 9 settembre e 10 ottobre del 2020; mese di febbraio, 8 agosto e 9 settembre 2021. Di recente ha prodotto nuovi contratti di lavoro relativi agli anni 2024 e 2025. Orbene, sulla scorta di queste produzioni, che denotano una integrazione sul piano lavorativo e sociale, è ravvisabile un serio rischio di compromissione della vita privata del ricorrente in relazione alle difficoltà di pari re-inserimento che egli potrebbe incontrare sul piano economico e di dignità umana, in caso di rientro in un contesto, quello gambiano, indubbiamente meno favorevole di quello italiano. L'allontanamento dal territorio nazionale, dunque, considerata anche la lunga permanenza in Italia, provocherebbe lo scadimento delle sue attuali condizioni di vita in maniera tale da recare un “vulnus” al diritto riconosciuto dall'art. 8 della CEDU. Il Collegio ritiene quindi di poter procedere con il riconoscimento della nuova protezione speciale, rendendo possibile l'inquadramento della situazione di fatto all'interno dell'elencazione normativa di cui all'art. 19 c. 1.1.
Le spese vengono compensate alla luce delle ragioni della decisione legate all'evoluzione normativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile - sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) Accoglie la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore della Provincia di Reggio Calabria per quanto di competenza;
pagina 5 di 6 2) Compensa le spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea del 21 luglio 2025
Il Presidente Dott. Liborio Fazzi Il Giudice Est. Dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
pagina 6 di 6
Prima sezione
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Liborio Fazzi Presidente dott.ssa Francesca Rosaria Plutino Giudice rel.
Dott. Flavio Tovani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n. 1314/2024 vertente tra:
nato in data [...], a Badibou, in [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ricorso, dall'avv. Nicola Parisio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato, sito in Benevento alla via Enzo Marmorale, n. 32 parte ricorrente
e
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria parte resistente
Avente ad oggetto: ricorso avverso diniego di rinnovo della protezione speciale.
1. Premessa in fatto
1.1. Con ricorso depositato in data 20 maggio 2024, il Sig. nato il [...], a Parte_1 Badibou, in Gambia, ha impugnato il provvedimento del Questore di Reggio Calabria CAT. A12/2022 Imm/IV˚ Sez. (Nr. 226), emesso in data 05.08.2022 e notificato all'odierno ricorrente, tramite pagina 1 di 6 ufficiale/agente di P.G. della Polizia di Stato, in data 22.04.2024, con il quale è stata respinta l'istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in Italia per protezione speciale, chiedendo di:
“accertare e dichiarare per i motivi di cui in premessa, in favore del sig. , il diritto ad Parte_1 ottenere il permesso di soggiorno per “protezione speciale”, di cui all'articolo 19, commi 1, 1.1 e 1.2 del Decreto Legislativo n. 286/1998, come riformato dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del D.L. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173 del 18.12.2020, e per l'effetto, farsi ordine alla Questura di Reggio Calabria di rilasciare un permesso di soggiorno recante la dicitura “protezione speciale” della durata di due anni e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato”.
1.2. Il ricorrente ha, altresì, presentato contestualmente istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato, notificatogli in data 22.04.2024. Il Tribunale, con provvedimento del 30.05.2024, ha accolto l'istanza di sospensione così argomentando: “Considerato che sussiste il pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile per il ricorrente, ex art. 5 d.lgs. 150/2011, relativo al rimpatrio forzato e all'abbandono del percorso di integrazione in essere” e ha fissato l'udienza di comparizione delle parti al 25 novembre 2024.
1.3. Si costituivano in giudizio in data 12 giugno 2025 il , in persona del Controparte_1 CP_2 tempore, e la , in persona del Questore pro tempore, mediante la difesa Controparte_3 tecnica dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria depositando comparsa di costituzione e risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese. All'udienza del 23 giugno 2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. Sui motivi di impugnazione proposti dalla parte ricorrente
2.1 Nel merito, la difesa ha lamentato l'illegittimità del provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale richiesto dal Sig. con istanza del Parte_1 13.09.2018, chiedendo di accertare il diritto del ricorrente alla legittima permanenza in Italia sicché sussistono i presupposti della protezione speciale, di cui all'art. 19, commi 1.1 e 1.2 del Decreto Legislativo n. 286/1998, come riformato dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del D.L. n. 130 del 21/10/2020 convertito nella Legge n. 173 del 18 dicembre 2020. La Difesa motiva la sussistenza del diritto alla concessione della protezione speciale individuando, nello specifico, tra le condizioni di vulnerabilità del ricorrente: la lunga durata del soggiorno;
il percorso di integrazione sociale, culturale ed economico intrapreso dal ricorrente in Italia, comprovato dallo svolgimento di attività lavorativa, “purtroppo prevalentemente “in nero”, specie negli ultimi due anni, attesa la difficoltà di poter stipulare un regolare contratto di lavoro esibendo un cedolino attestante la richiesta di rinnovo datato 2018”; la totale rescissione di ogni legame familiare, sociale, culturale ed affettivo con il il “deleterio e profondo sradicamento da un vissuto in cui si è, Per_1 ormai, integrato, derivante dall'esecuzione di un eventuale provvedimento di allontanamento scaturente dalla sopravvenuta irregolarità del soggiorno”; difficoltà legate ad un eventuale futuro reinserimento forzato nel Paese di origine, in considerazione “della drammatica condizione di gravissima deprivazione dei suoi diritti umani fondamentali nella quale verrebbe catapultato, stante la totale mancanza di ogni tipo di legame con tale Stato, oltre che la situazione di insicurezza che ancora contraddistingue il . Per_1 Inoltre, parte ricorrente ha ravvisato la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 6 e 19, commi 1.1 e 1.2 del Decreto Legislativo n. 286/1998 e s.m.i. e dell'art. 32, comma 3, del Decreto-legge n. 25/2008 e s.m.i., nonché l'omessa applicazione dei criteri ermeneutici stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di cassazione a partire dall'ordinanza n. 4455/2018 in tema di valutazione comparativa e pagina 2 di 6 riconoscimento della protezione per ragioni di carattere umanitario, che impone di confrontare il livello di integrazione sociale, culturale ed economica raggiunto in Italia con la situazione, soggettiva ed oggettiva, del richiedente nel Paese di origine e con la sua condizione di accertata vulnerabilità. La Difesa, a tal proposito, ha lamentato la mancata considerazione della situazione sociopolitica che caratterizza l'Africa subsahariana, rappresentando come, in caso di rimpatrio, il ricorrente si troverebbe nell'impossibilità di condurre una vita libera e dignitosa in ragione delle condizioni di assoluta indigenza e di deprivazione dei diritti umani cui sarebbe relegato, oltre a vanificare l'apprezzabile percorso di integrazione intrapreso in Italia.
2.2 Orbene, nel merito, la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per “protezione speciale” è fondata.
In iure, la materia è stata disciplinata dal decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 entrato in vigore in data 22.10.2020 e convertito nella legge n. 173/2020, entrata in vigore in data 20.12.2020 che, in base alla norma transitoria prevista dall'art. 15, è applicabile ai procedimenti in corso. E' stato modificato nuovamente l'art. 19 del d.lgs. 286/1998 che così recita: “
1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identita' di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. «1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 . Nella valutazione ditali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale , di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Ancora, l'art. 1, comma 1, lettera a) ha disposto che , all'articolo 5, comma 6, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130 del 2020. La stessa si applica al procedimento in corso, essendo la richiesta di rinnovo del 2018. pagina 3 di 6 Ai fini della valutazione dei fondati motivi di ritenere che la richiedente possa subire una violazione della propria vita privata e familiare i parametri di riferimento sono i seguenti: natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Giova ricordare che l' art. 8 CEDU prevede che "ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui". (Cass. Civ. sez. I - 28/10/2020, n. 23720)
Ancora prima di motivare il livello di integrazione raggiunto dal ricorrente occorre precisare che il Tribunale ritiene che non sia ravvisabile la pericolosità sociale del ricorrente, nonostante l'esistenza di di condanne penali a suo carico. Secondo l'art. 4 comma 3 del T.U. sull'immigrazione “Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, per i reati di cui all'articolo 582, nel caso di cui al secondo comma, secondo periodo, e agli articoli 583 bis e 583 quinquies del codice penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite”. Dalla documentazione allegata dal ricorrente, e, in particolare, dalla consultazione del certificato del casellario giudiziale offerto in copia dal Pubblico Ministero, si evincono tre condanne per reati in materia di stupefacenti per fatti risalenti agli anni 2016, 2017, 2018. Non risultano ulteriori condanne. In particolare, va considerato che a livello normativo, lo stesso TU sull'immigrazione, all'art. 5 c.5, prescrive che la pericolosità sociale debba essere valutata e bilanciata tenendo conto dell'entità dei legami familiari, della loro natura, dell'esistenza di legami familiari nel Paese d'origine dello straniero. Il ricorrente ha dimostrato non solo di non rappresentare, attualmente, un pericolo per la società nella Per_ quale vive, ma ha dato prova di essersi positivamente integrato nel tessuto socioeconomico nel che lo ospita e di avere avviato un percorso di radicamento in Italia. Il Collegio ha valutato il proprio giudizio sul bilanciamento tra le esigenze di ordine pubblico e la tutela del diritto del ricorrente alla tutela della propria vita personale e familiare, a tal proposito richiamando diverse pronunce della Corte (Cass. N. 23423/22; 24148/20; 20692/19), secondo la quale “…la valutazione della sussistenza del requisito della pericolosità sociale dello straniero va effettuata in concreto ed all'attualità, tenendo conto dell'esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, senza limitarsi ad una mera valutazione dei precedenti penali”.
Il ricorrente ha dato prova sufficiente che lo stesso sia integrato nel tessuto socioeconomico italiano, avendo prodotto unicamente diversi contratti di lavoro e buste paga relativi ossia: pagina 4 di 6 - comunicazione di inizio attività lavorativa presso “ ” Parte_2 relativa ad un contratto a tempo pieno e determinato (periodo 13.05.2020 – 31.12.2020), con qualifica di bracciante agricolo;
- lettera di assunzione presso “Iemma NO Garden Frutta” a tempo pieno e determinato (periodo 14.11.2018 al 28.02.2019), con qualifica di bracciante agricolo;
- comunicazione di inizio attività lavorativa presso “Agrisicilia service soc. coop” relativa ad un contratto a tempo pieno e determinato (periodo 1.02.2021 – 30.06.2021), con qualifica di bracciante agricolo;
- comunicazione di inizio attività lavorativa presso “ ” relativa ad un Parte_3 contratto a tempo pieno e determinato (periodo 1.08.2021 – 31.12.2021), con qualifica di bracciante agricolo;
- comunicazione di inizio attività lavorativa presso “ ” relativa ad un contratto Parte_4
a tempo pieno e determinato (periodo 12.08.2020 – 31.08.2020), con qualifica di bracciante agricolo;
- comunicazione di inizio attività lavorativa presso “ relativa ad un contratto a Controparte_4 tempo pieno e determinato (periodo 29.08.2019 – 10.09.2019), con qualifica di bracciante agricolo;
- comunicazione di inizio attività lavorativa presso “Società Agricola Barrasso S.S.” relativa ad un contratto a tempo pieno e determinato (periodo 12.03.2019 – 31.08.2019), con qualifica di bracciante agricolo;
- comunicazione di inizio attività lavorativa presso “Bramante Giuseppe” relativa ad un contratto a tempo pieno e determinato (periodo 5.11.2020 – 30.11.2020), con qualifica di bracciante agricolo;
- buste paga dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019; 8 agosto, 9 settembre e 10 ottobre del 2020; mese di febbraio, 8 agosto e 9 settembre 2021. Di recente ha prodotto nuovi contratti di lavoro relativi agli anni 2024 e 2025. Orbene, sulla scorta di queste produzioni, che denotano una integrazione sul piano lavorativo e sociale, è ravvisabile un serio rischio di compromissione della vita privata del ricorrente in relazione alle difficoltà di pari re-inserimento che egli potrebbe incontrare sul piano economico e di dignità umana, in caso di rientro in un contesto, quello gambiano, indubbiamente meno favorevole di quello italiano. L'allontanamento dal territorio nazionale, dunque, considerata anche la lunga permanenza in Italia, provocherebbe lo scadimento delle sue attuali condizioni di vita in maniera tale da recare un “vulnus” al diritto riconosciuto dall'art. 8 della CEDU. Il Collegio ritiene quindi di poter procedere con il riconoscimento della nuova protezione speciale, rendendo possibile l'inquadramento della situazione di fatto all'interno dell'elencazione normativa di cui all'art. 19 c. 1.1.
Le spese vengono compensate alla luce delle ragioni della decisione legate all'evoluzione normativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile - sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) Accoglie la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore della Provincia di Reggio Calabria per quanto di competenza;
pagina 5 di 6 2) Compensa le spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea del 21 luglio 2025
Il Presidente Dott. Liborio Fazzi Il Giudice Est. Dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
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