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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 02/12/2024, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4315/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 27/11/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 24/9/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
GIULIANA ROMANIELLO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Pietradefusi
(83030-AV), viale Dei Platani snc, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato LUIGI Parte_2 C.F._2
ZICCARDI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Venticano (AV), via G.
Marconi n. 27, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- pronunciare, anche con sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la sig.ra ed il sig. in data 11 settembre 2004 e Parte_1 Parte_2 trascritto nei Registri dello stato Civile del Comune di Grosseto dell'anno 2004, al n. 86, Parte I mandando all'Ufficiale dello Stato Civile di annotare l'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere si successivi incombenti;
- disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
- disporre la modifica dell'art. 7) delle condizioni di separazione e, confermare ove opportuno, nel resto e per ogni altro aspetto, le condizioni di cui all'accordo di separazione personale dei coniugi del 15.12.2023 ed autorizzato in data 19.12.2023 ivi compreso l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori;
- confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi, in modo da consentire l'esercizio
1 congiunto della responsabilità genitoriale;
- spese di giudizio compensate».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Grosseto (GR) l'11/9/2004, dal quale sono nati i due figli Persona_1
(nato il [...]) e (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno Persona_2 congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
in Grosseto (GR) in data 11/9/2004, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Grosseto (GR) all'Atto Numero 86, Parte I, Ufficio 0, dell'Anno 2004;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Grosseto (GR) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 27/11/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 27/11/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 24/9/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
GIULIANA ROMANIELLO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Pietradefusi
(83030-AV), viale Dei Platani snc, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato LUIGI Parte_2 C.F._2
ZICCARDI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Venticano (AV), via G.
Marconi n. 27, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- pronunciare, anche con sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la sig.ra ed il sig. in data 11 settembre 2004 e Parte_1 Parte_2 trascritto nei Registri dello stato Civile del Comune di Grosseto dell'anno 2004, al n. 86, Parte I mandando all'Ufficiale dello Stato Civile di annotare l'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere si successivi incombenti;
- disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
- disporre la modifica dell'art. 7) delle condizioni di separazione e, confermare ove opportuno, nel resto e per ogni altro aspetto, le condizioni di cui all'accordo di separazione personale dei coniugi del 15.12.2023 ed autorizzato in data 19.12.2023 ivi compreso l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori;
- confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi, in modo da consentire l'esercizio
1 congiunto della responsabilità genitoriale;
- spese di giudizio compensate».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Grosseto (GR) l'11/9/2004, dal quale sono nati i due figli Persona_1
(nato il [...]) e (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno Persona_2 congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
in Grosseto (GR) in data 11/9/2004, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Grosseto (GR) all'Atto Numero 86, Parte I, Ufficio 0, dell'Anno 2004;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Grosseto (GR) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 27/11/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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