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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/02/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 7449/2024 V.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 3 l.
1.12.1970 n. 898, promosso con ricorso congiunto depositato in data 24/12/2024 dai coniugi
(C.F.: Parte_1 C.F._1
con l'avv. TURLON FEDERICA
e
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
con gli avv. DE NARDI LUDOVICA e BIADENE CRISTIANO
- ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente ad oggetto: pronuncia di divorzio
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alla sentenza alle condizioni in essa contenute, rinunciando fin da ora ai termini per l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 01/03/2008 ad
ASOLO (TV).
I coniugi medesimi, con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 05/02/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
osservato che appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto l'1/03/2008 da
[...]
(n. a Montebelluna (TV) l'1/10/1974) e (n. a Treviso Parte_1 CP_1
(TV) l'1/06/1973) e trascritto al n. 1, Parte II, Serie A, Anno 2008 del registro degli atti di matrimonio del Comune di ASOLO (TV) alle seguenti condizioni:
“2. i figli e oggi di 16 e 14 anni, vengono affidati in maniera condivisa ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, i quali assumeranno congiuntamente le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei medesimi. I figli manterranno la residenza prevalente presso la madre;
3. quanto al regime di visita, considerata l'età dei ragazzi e le attuali dinamiche di collaborazione tra i genitori nella gestione dei figli anche per il trasporto in termini paritari nelle attività sportive, per cui il signor vede i ragazzi pressoché quotidianamente, si lascia libera la frequentazione con il CP_1
padre. In ogni caso il signor trascorrerà con i figli due weekend alternati al mese al pari della CP_1 madre, dalle ore 16,00 circa del venerdì sino alle ore 20,00 circa della domenica sera quando Per_1
e verranno accompagnati dal padre a casa della madre. Il Sig. , dal trasferimento a Per_2 CP_1
Treviso che avverrà presumibilmente entro marzo- aprile 2025 terrà i figli anche un giorno infrasettimanale con pernottamento nella giornata del martedì – salvo diversi accordi tra i genitori sulla individuazione della giornata che coinciderà con la trasferta lavorativa infrasettimanale della madre - dal dopo scuola alla mattina successiva.
Si dà altresì atto che i genitori hanno concordato di far fare un viaggio studio all'estero a Per_1
della durata di sei mesi, con partenza dal mese di luglio 2025. Fatti salvi i diversi accordi tra i genitori, per quanto concerne le festività sarà applicato il criterio dell'alternanza, ovvero a titolo esemplificativo i ragazzi trascorreranno il loro tempo con i genitori secondo le seguenti modalità: durante le vacanze
Natalizie staranno, ad anni alterni e per una settimana – dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio – con il padre e con la madre (per l'anno 2024, dal 23 al 30 dicembre con la madre e dal
31 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 con il padre);
- durante le vacanze pasquali per tre giorni consecutivi ricomprendendovi alternativamente o il giorno di Pasqua o il lunedì di AS (per l'anno 2025, la Pasqua con il padre e la AS con la madre e così a seguire per gli anni successivi).
Quanto alle vacanze estive, considerato che il signor si trasferisce a Jesolo per motivi di lavoro CP_1
e che i ragazzi frequentano abitualmente campi estivi organizzati dalle loro società sportive o, come previsto per l'estate 2025 si trasferiscono per viaggi studio all'estero, le parti si accorderanno entro fine maggio di ogni anno stendendo un piano vacanze relativo ai figli. In ogni caso, ognuno dei genitori potrà tenere cos sé i figli per 15 giorni consecutivi (e anche non consecutivi ma previo accordo tra i genitori).
4. a titolo di contributo al mantenimento dei figli, il sig. si impegna e obbliga, a corrispondere CP_1
alla sig.ra l'assegno mensile complessivo di € 586,00 per entrambe i figli (€ 293,00 Parte_1
ciascuno), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro i primi 10 giorni del mese sul conto corrente intestato alla signora Parte_1
Il sig. si obbliga altresì ad integrazione del mantenimento ordinario per i figli, a corrispondere: CP_1
- un importo minimo di € 100,00 (Cento Euro) a figlio nella carta prepagata intestata a e Per_2
già in uso;
Per_1 - il 100% delle spese di abbigliamento di e intimo, pantaloni, magliette, felpe, Per_2 Per_1
giacche, capo spalla per stagione invernale e estiva (cappotti, piumini etc.), scarpe, abbigliamento sportivo (tute, felpe, t-shirt).
Considerato il viaggio Studio di sei mesi di all'estero programmato a decorrere dal mese di Per_1
luglio 2025, la signora acconsente che per i mesi di permanenza di all'estero Parte_1 Per_1
l'assegno di mantenimento a lui destinato di euro 293,00 venga sospeso.
I genitori si obbligano altresì al pagamento del 50% delle spese straordinarie così meglio identificate: così identificate:
A) Spese mediche: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di Euro
500,00 annui complessivi, da ripartire tra i genitori;
d) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
e) ticket sanitari;
f) previo accordo tra i genitori: cure dentistiche che superino il costo di Euro 500,00 annui e ortodontiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari erogati da strutture sanitaria che operano in regime non convenzionato;
farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
B) Spese scolastiche: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola e corredo scolastico di inizio anno compresa cancelleria;
c) gite scolastiche con pernottamento;
c) previo accordo tra i genitori: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione e master universitari, corsi di recupero e lezioni private e alloggio presso la sede universitaria. Si dà atto che i genitori hanno già condiviso la compartecipazione alla spesa del 50% della scuola privata per entrambi i ragazzi fino al termine del ciclo di studi superiore presso il Collegio Vescovile Pio X di Treviso;
C) spese per l'attività sportiva dei ragazzi e pertinente attrezzattura tecnica richiesta dalla squadra;
D) spese per le feste di compleanno dei figli e spese per i regali agli amici dei figli in occasione delle feste a cui e sono invitati, previo accordo tra i genitori;
Per_2 Per_1
E) spese per l'acquisto dell'apparecchio telefonico mobile dei figli, previo accordo tra i genitori;
5. le parti concordano che in merito alle precitate spese, la sig.ra detrarrà fiscalmente Parte_1
l'importo per la misura del 100%; Per tutto quanto non previsto si fa riferimento al Protocollo delle spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Treviso.
6. i genitori convengono che, come per legge, le parti beneficeranno del 50% dell'assegno unico erogato dall'INPS per e (quale sostegno economico erogato per le famiglie con Per_1 Per_2
figli);
7. i sig.ri e sono economicamente autosufficienti e nulla è dovuto l'uno nei Parte_1 CP_1
confronti dell'altro a titolo di assegno divorzile;
8. le parti dichiarano sin d'ora di prestare acquiescenza totale alla predetta emananda sentenza confermativa delle conclusioni congiunte rassegnate dai coniugi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 329 c.p.c.;
9. i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio per sé stessi e per i figli e Per_1 Per_2
10. le spese legali del presente giudizio si intendono interamente compensate tra le parti.”
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di ASOLO (TV) di procedere all'annotazione della sentenza.
- Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 11/02/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera