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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 17991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17991 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43052/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 43052/2023, trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 26.11.2025, promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Andrea Cipriani, giusta procura prodotta in allegato all'atto di appello
ATTORE - APPELLANTE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore avv. , Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. Walter Franceschelli, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione
CONVENUTO – APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 15057 del 2023, emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 18.07.2023.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, ha adito questo Tribunale al Parte_1 fine di ottenere l'annullamento della sentenza n.15057 del 2023, emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 18.07.2023, nell'ambito del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo n. 20352/2021
pagina 1 di 4 avente r.g. 24599/2022, con la quale è stata disposta la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna al pagamento delle spese di lite in favore del opponente. CP_1
A tal fine ha dedotto: - che era stato emesso in suo favore il decreto ingiuntivo n. 20352/2021 con il quale era stato ingiunto al il pagamento della somma di € 3.212,75, oltre spese Controparte_1 del procedimento monitorio;
- che, in data 8.2.2022, l'odierno appellato aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, deducendo l'inadempimento dell'appellante in relazione all'esecuzione delle prestazioni dedotte nelle fatture;
- che il giudice di prime cure, con sentenza n. 15057 del 2023, aveva disposto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna del professionista alle spese di lite in favore del;
- che la pronuncia doveva essere censurata nella parte in cui aveva statuito che CP_1
l'opposto, a fronte dell'eccezione di inadempimento del Condominio, non aveva dato prova di aver assolto gli obblighi relativi alla corretta esecuzione della prestazione professionale;
- che il Giudice di
Pace aveva operato una erronea ricostruzione dei fatti;
- che la pretesa creditoria si fondava sulla delibera condominiale che aveva conferito l'incarico al professionista e che, in relazione all'eccezione di inadempimento, il professionista aveva dato prova del corretto svolgimento dell'attività svolta in favore del . CP_1
Il si è costituito in giudizio contestando tutto quanto avverso dedotto e Controparte_1 chiedendo la conferma della sentenza n. 15057/2023 del Giudice di pace di Roma e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
A tal fine ha dedotto: - che nel corso del giudizio di primo grado era stata fornita la prova del pagamento dei compensi al professionista in relazione al conferimento dell'incarico professionale, approvato con delibera assembleare del 3.11.2015; - che l'importo corrisposto risultava superiore a quanto pattuito sulla base del valore delle opere appaltate;
- che il professionista non aveva provveduto alla presentazione della certificazione del fine lavori, circostanza comunicata con email del
13.11.2019 e allegata agli atti;
- che comunque l'appellante non aveva fornito alcuna prova con riguardo all'attività di vigilanza e coordinamento dei lavori appaltati;
- che la Ditta originaria non aveva terminato i lavori e di conseguenza non sarebbe risultato possibile calcolare i compensi professionali sulla base dei lavori effettivamente svolti;
- che quindi il geom. non aveva maturato alcun Pt_1 ulteriore credito.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2025, ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
Giova premettere che la vicenda trae origine dal decreto ingiuntivo n. 20352/2021 emesso dal Giudice di Pace di Roma, con cui era stato ingiunto al appellato il pagamento della somma di € CP_1
3.212,75 in favore dell'odierno appellante, a titolo di corrispettivo per attività di Direzioni dei lavori e coordinamento della sicurezza di cantiere;
l'odierno appellato ha proposto tempestivamente pagina 2 di 4 opposizione, integralmente accolta dal Giudice di Pace di Roma con sentenza n. 15057/2023 ed oggetto della presente impugnazione.
L'appellante articola due motivi di gravame contestando la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto corrisposto quanto dovuto al professionista in virtù della delibera approvata in assemblea condominiale nella quale si stabiliva la corresponsione dell'importo pari all'8% dei lavori di ristrutturazione approvati di € 92.000,00 e nella parte in cui ha ritenuto che il professionista, a fronte dell'eccezione di inadempimento del convenuto non abbia fornito alcuna prova in relazione allo svolgimento dell'attività professionale di coordinamento e di sicurezza dei lavori.
In sede di gravame, l'appellante sostiene di aver svolto la propria opera professionale in maniera diligente, avendo adempiuto ai doveri di comunicazione ed informazione nei confronti del CP_1 con riguardo alla necessità di ulteriori lavori per il completamento dell'opera, di aver vigilato e prontamente individuato gli interventi utili a risolvere i problemi sorti in sede di esecuzione dell'appalto di lavori, di aver informato l'Amministrazione di condominio quando la ditta esecutrice dell'appalto si è resa latitante, suggerendo il conferimento dell'incarico ad altra ditta al fine di ultimare i lavori.
Risulta chiaramente dalla stessa prospettazione dell'odierno appellante (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo) che le fatture n.7,10,13,16 del 2018 sono state saldate dal , che ha quindi CP_1 adempiuto la propria obbligazione, come da delibera assembleare del 3.11.2015.
Le fatture nn. 1 e 2/2021 poste a fondamento del ricorso monitorio recano come descrizione “5° acconto direzione lavori e responsabile per la sicurezza lavori di ordinaria manutenzione” e “saldo per direzione lavori e responsabile della sicurezza lavori di ordinaria manutenzione”. A fronte della contestazione da parte del in ordine alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni CP_1 dedotte, peraltro eccedenti rispetto a quanto contenuto nella delibera assembleare richiamata, sarebbe spettato all'attore in senso sostanziale fornire la prova della completa esecuzione della prestazione di cui si chiede il pagamento. Tale prova non risulta in alcun modo fornita, come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, con la conseguenza che l'appello deve essere integralmente respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e del mancato espletamento della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- respinge l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 15057/2023;
pagina 3 di 4 - condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese della presente fase di giudizio, che liquida in € 852,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico della parte appellante l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato come determinato ai sensi dell'art. 13 comma 1bis e 1 quater d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Roma il 22.12.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 43052/2023, trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 26.11.2025, promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Andrea Cipriani, giusta procura prodotta in allegato all'atto di appello
ATTORE - APPELLANTE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore avv. , Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. Walter Franceschelli, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione
CONVENUTO – APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 15057 del 2023, emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 18.07.2023.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, ha adito questo Tribunale al Parte_1 fine di ottenere l'annullamento della sentenza n.15057 del 2023, emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 18.07.2023, nell'ambito del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo n. 20352/2021
pagina 1 di 4 avente r.g. 24599/2022, con la quale è stata disposta la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna al pagamento delle spese di lite in favore del opponente. CP_1
A tal fine ha dedotto: - che era stato emesso in suo favore il decreto ingiuntivo n. 20352/2021 con il quale era stato ingiunto al il pagamento della somma di € 3.212,75, oltre spese Controparte_1 del procedimento monitorio;
- che, in data 8.2.2022, l'odierno appellato aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, deducendo l'inadempimento dell'appellante in relazione all'esecuzione delle prestazioni dedotte nelle fatture;
- che il giudice di prime cure, con sentenza n. 15057 del 2023, aveva disposto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna del professionista alle spese di lite in favore del;
- che la pronuncia doveva essere censurata nella parte in cui aveva statuito che CP_1
l'opposto, a fronte dell'eccezione di inadempimento del Condominio, non aveva dato prova di aver assolto gli obblighi relativi alla corretta esecuzione della prestazione professionale;
- che il Giudice di
Pace aveva operato una erronea ricostruzione dei fatti;
- che la pretesa creditoria si fondava sulla delibera condominiale che aveva conferito l'incarico al professionista e che, in relazione all'eccezione di inadempimento, il professionista aveva dato prova del corretto svolgimento dell'attività svolta in favore del . CP_1
Il si è costituito in giudizio contestando tutto quanto avverso dedotto e Controparte_1 chiedendo la conferma della sentenza n. 15057/2023 del Giudice di pace di Roma e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
A tal fine ha dedotto: - che nel corso del giudizio di primo grado era stata fornita la prova del pagamento dei compensi al professionista in relazione al conferimento dell'incarico professionale, approvato con delibera assembleare del 3.11.2015; - che l'importo corrisposto risultava superiore a quanto pattuito sulla base del valore delle opere appaltate;
- che il professionista non aveva provveduto alla presentazione della certificazione del fine lavori, circostanza comunicata con email del
13.11.2019 e allegata agli atti;
- che comunque l'appellante non aveva fornito alcuna prova con riguardo all'attività di vigilanza e coordinamento dei lavori appaltati;
- che la Ditta originaria non aveva terminato i lavori e di conseguenza non sarebbe risultato possibile calcolare i compensi professionali sulla base dei lavori effettivamente svolti;
- che quindi il geom. non aveva maturato alcun Pt_1 ulteriore credito.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2025, ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
Giova premettere che la vicenda trae origine dal decreto ingiuntivo n. 20352/2021 emesso dal Giudice di Pace di Roma, con cui era stato ingiunto al appellato il pagamento della somma di € CP_1
3.212,75 in favore dell'odierno appellante, a titolo di corrispettivo per attività di Direzioni dei lavori e coordinamento della sicurezza di cantiere;
l'odierno appellato ha proposto tempestivamente pagina 2 di 4 opposizione, integralmente accolta dal Giudice di Pace di Roma con sentenza n. 15057/2023 ed oggetto della presente impugnazione.
L'appellante articola due motivi di gravame contestando la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto corrisposto quanto dovuto al professionista in virtù della delibera approvata in assemblea condominiale nella quale si stabiliva la corresponsione dell'importo pari all'8% dei lavori di ristrutturazione approvati di € 92.000,00 e nella parte in cui ha ritenuto che il professionista, a fronte dell'eccezione di inadempimento del convenuto non abbia fornito alcuna prova in relazione allo svolgimento dell'attività professionale di coordinamento e di sicurezza dei lavori.
In sede di gravame, l'appellante sostiene di aver svolto la propria opera professionale in maniera diligente, avendo adempiuto ai doveri di comunicazione ed informazione nei confronti del CP_1 con riguardo alla necessità di ulteriori lavori per il completamento dell'opera, di aver vigilato e prontamente individuato gli interventi utili a risolvere i problemi sorti in sede di esecuzione dell'appalto di lavori, di aver informato l'Amministrazione di condominio quando la ditta esecutrice dell'appalto si è resa latitante, suggerendo il conferimento dell'incarico ad altra ditta al fine di ultimare i lavori.
Risulta chiaramente dalla stessa prospettazione dell'odierno appellante (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo) che le fatture n.7,10,13,16 del 2018 sono state saldate dal , che ha quindi CP_1 adempiuto la propria obbligazione, come da delibera assembleare del 3.11.2015.
Le fatture nn. 1 e 2/2021 poste a fondamento del ricorso monitorio recano come descrizione “5° acconto direzione lavori e responsabile per la sicurezza lavori di ordinaria manutenzione” e “saldo per direzione lavori e responsabile della sicurezza lavori di ordinaria manutenzione”. A fronte della contestazione da parte del in ordine alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni CP_1 dedotte, peraltro eccedenti rispetto a quanto contenuto nella delibera assembleare richiamata, sarebbe spettato all'attore in senso sostanziale fornire la prova della completa esecuzione della prestazione di cui si chiede il pagamento. Tale prova non risulta in alcun modo fornita, come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, con la conseguenza che l'appello deve essere integralmente respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e del mancato espletamento della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- respinge l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 15057/2023;
pagina 3 di 4 - condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese della presente fase di giudizio, che liquida in € 852,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico della parte appellante l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato come determinato ai sensi dell'art. 13 comma 1bis e 1 quater d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Roma il 22.12.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
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