Art. 50. Misure in materia di dehors, di riforma degli incentivi e di prodotti confezionati 1. All' articolo 26 della legge 16 dicembre 2024, n. 193 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: « entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2026 »;
2) dopo le parole: «spazi e aree pubblici di interesse culturale o paesaggistico» sono inserite le seguenti: « alle imprese alberghiere e »; b) al comma 2:
1) alla lettera i), le parole: « novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « un congruo termine »;
2) dopo la lettera i) e' inserita la seguente:
« i-bis) previsione che sia consentito alle imprese di pubblico esercizio in possesso di strutture amovibili che hanno fruito delle deroghe di cui all' articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 , nel caso di diniego delle autorizzazioni previste dagli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , e dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, un adeguato lasso temporale per il ripristino dei luoghi »; c) al comma 4, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2027 ». 2. Il termine previsto all' articolo 3, comma 1, della legge 27 ottobre 2023, n. 160 , e' prorogato al 31 marzo 2026 per l'esercizio della delega riferita all'adozione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 3.
3. All' articolo 15-bis, comma 3, del codice del consumo , di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , le parole: « a decorrere dal 1° ottobre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° luglio 2026 ». Note all'art. 50:
- Si riporta l' articolo 26 della legge 16 dicembre 2024, n. 193 recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023», come modificato dalla presente legge:
«Art. 26 (Delega al Governo in materia di strutture amovibili funzionali all'attivita' dei pubblici esercizi).
- 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2026, un decreto legislativo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese alberghiere e alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attivita' esercitata.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i principi di ragionevolezza e proporzionalita', nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) fermi restando la disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico e l'obbligo di acquisizione del relativo titolo autorizzatorio, esclusione delle autorizzazioni previste dagli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , per la posa in opera di elementi o strutture amovibili nei luoghi di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo codice, fatta eccezione per le pubbliche piazze, le vie, le strade e gli altri spazi aperti urbani strettamente prospicienti i siti archeologici o altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale;
b) definizione delle modalita' di individuazione dei siti archeologici e degli altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale di cui alla lettera a);
c) introduzione dell'istituto del silenzio assenso per le aree strettamente prospicienti i siti archeologici o altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale di cui alla lettera a);
d) individuazione dei criteri finalizzati a valutare la compatibilita' degli interventi sottoposti ad autorizzazione, di cui alla lettera a), con la tutela dell'interesse culturale e paesaggistico sulla base dei seguenti parametri di riferimento: mantenimento della fruibilita' del patrimonio culturale; progettazione integrata con lo spazio circostante; decoro e omogeneita' degli elementi di arredo; chiare delimitazione e perimetrazione degli elementi e delle strutture amovibili;
e) previsione che il diniego dell'autorizzazione di cui alla lettera a) possa essere opposto solo quando non sia possibile dettare specifiche prescrizioni di armonizzazione che ne consentano la compatibilita';
f) previsione, per le aree strettamente prospicienti i siti archeologici o altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale di cui alla lettera a), di misure di semplificazione delle procedure amministrative, anche prescindendo dall'autorizzazione nel caso in cui l'elemento o la struttura amovibile sia conforme ad accordi, protocolli, regolamenti o altre intese in materia di occupazione di suolo pubblico, elaborati con gli uffici territorialmente competenti del Ministero della cultura;
g) previsione di procedure omogenee nell'intero territorio nazionale, secondo principi di massima semplificazione dei procedimenti edilizi e di riduzione degli adempimenti;
h) previsione di un regime sanzionatorio adeguato in caso di violazioni;
i) previsione che le disposizioni attuative dei criteri di cui alle lettere da a) a g) si applichino anche alle strutture amovibili che hanno fruito delle deroghe di cui all' articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 . In tale caso l'istanza e' presentata entro un congruo termine;
i-bis) previsione che sia consentito alle imprese di pubblico esercizio in possesso di strutture amovibili che hanno fruito delle deroghe di cui all' articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 , nel caso di diniego delle autorizzazioni previste dagli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , e dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, un adeguato lasso temporale per il ripristino dei luoghi;
l) individuazione di criteri uniformi cui i comuni devono adeguare i propri regolamenti, al fine di garantire sempre il passaggio dei mezzi di soccorso nonche' di garantire zone adeguate per il passaggio dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacita' motoria, nel caso di occupazione di marciapiedi.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , che e' reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato.
Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di tre mesi.
4. Le autorizzazioni e le concessioni per l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico rilasciate ai sensi dell' articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 , sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2027.» - Si riporta il testo dell' articolo 3, commi 1 e 2, lettera a) della legge 27 ottobre 2023, n. 160 recante «Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonche' in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attivita' economiche»:
«Art. 3 (Delega al Governo per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la definizione di un sistema organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese nelle forme piu' idonee ed efficaci a far fronte agli specifici fallimenti del mercato, a stimolare la crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e a ottimizzare la spesa pubblica dedicata.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, anche mediante l'abrogazione e la modifica di disposizioni vigenti nonche' l'adozione di nuove disposizioni, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 2 e degli ulteriori principi e criteri direttivi definiti agli articoli 4 e 6, il Governo provvede a:
a) razionalizzare l'offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni, ad esclusione delle misure di incentivazione in favore dei settori agricolo e forestale nonche' della pesca e dell'acquacoltura e ferma restando l'autonomia delle regioni nell'individuazione di ulteriori modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realta' territoriali;»
- Si riporta il testo dell' articolo 15-bis,decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , recante « Codice del consumo , a norma dell' articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 », come modificato dalla presente legge:
«Art. 15-bis (Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati). - 1. I produttori che immettono in commercio, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, un prodotto di consumo che, pur mantenendo inalterato il precedente confezionamento, ha subito una riduzione della quantita' nominale e un correlato aumento del prezzo per unita' di misura da essi dipendenti, informano il consumatore dell'avvenuta riduzione della quantita', tramite l'apposizione, nel campo visivo principale della confezione di vendita o in un'etichetta adesiva, della seguente dicitura: "Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unita' di misura) rispetto alla precedente quantita'".
2. L'obbligo di informazione di cui al comma 1 si applica per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di immissione in commercio del prodotto interessato.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026.»
a) al comma 1:
1) le parole: « entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2026 »;
2) dopo le parole: «spazi e aree pubblici di interesse culturale o paesaggistico» sono inserite le seguenti: « alle imprese alberghiere e »; b) al comma 2:
1) alla lettera i), le parole: « novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « un congruo termine »;
2) dopo la lettera i) e' inserita la seguente:
« i-bis) previsione che sia consentito alle imprese di pubblico esercizio in possesso di strutture amovibili che hanno fruito delle deroghe di cui all' articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 , nel caso di diniego delle autorizzazioni previste dagli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , e dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, un adeguato lasso temporale per il ripristino dei luoghi »; c) al comma 4, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2027 ». 2. Il termine previsto all' articolo 3, comma 1, della legge 27 ottobre 2023, n. 160 , e' prorogato al 31 marzo 2026 per l'esercizio della delega riferita all'adozione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 3.
3. All' articolo 15-bis, comma 3, del codice del consumo , di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , le parole: « a decorrere dal 1° ottobre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° luglio 2026 ». Note all'art. 50:
- Si riporta l' articolo 26 della legge 16 dicembre 2024, n. 193 recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023», come modificato dalla presente legge:
«Art. 26 (Delega al Governo in materia di strutture amovibili funzionali all'attivita' dei pubblici esercizi).
- 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2026, un decreto legislativo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese alberghiere e alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attivita' esercitata.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i principi di ragionevolezza e proporzionalita', nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) fermi restando la disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico e l'obbligo di acquisizione del relativo titolo autorizzatorio, esclusione delle autorizzazioni previste dagli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , per la posa in opera di elementi o strutture amovibili nei luoghi di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo codice, fatta eccezione per le pubbliche piazze, le vie, le strade e gli altri spazi aperti urbani strettamente prospicienti i siti archeologici o altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale;
b) definizione delle modalita' di individuazione dei siti archeologici e degli altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale di cui alla lettera a);
c) introduzione dell'istituto del silenzio assenso per le aree strettamente prospicienti i siti archeologici o altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale di cui alla lettera a);
d) individuazione dei criteri finalizzati a valutare la compatibilita' degli interventi sottoposti ad autorizzazione, di cui alla lettera a), con la tutela dell'interesse culturale e paesaggistico sulla base dei seguenti parametri di riferimento: mantenimento della fruibilita' del patrimonio culturale; progettazione integrata con lo spazio circostante; decoro e omogeneita' degli elementi di arredo; chiare delimitazione e perimetrazione degli elementi e delle strutture amovibili;
e) previsione che il diniego dell'autorizzazione di cui alla lettera a) possa essere opposto solo quando non sia possibile dettare specifiche prescrizioni di armonizzazione che ne consentano la compatibilita';
f) previsione, per le aree strettamente prospicienti i siti archeologici o altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale di cui alla lettera a), di misure di semplificazione delle procedure amministrative, anche prescindendo dall'autorizzazione nel caso in cui l'elemento o la struttura amovibile sia conforme ad accordi, protocolli, regolamenti o altre intese in materia di occupazione di suolo pubblico, elaborati con gli uffici territorialmente competenti del Ministero della cultura;
g) previsione di procedure omogenee nell'intero territorio nazionale, secondo principi di massima semplificazione dei procedimenti edilizi e di riduzione degli adempimenti;
h) previsione di un regime sanzionatorio adeguato in caso di violazioni;
i) previsione che le disposizioni attuative dei criteri di cui alle lettere da a) a g) si applichino anche alle strutture amovibili che hanno fruito delle deroghe di cui all' articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 . In tale caso l'istanza e' presentata entro un congruo termine;
i-bis) previsione che sia consentito alle imprese di pubblico esercizio in possesso di strutture amovibili che hanno fruito delle deroghe di cui all' articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 , nel caso di diniego delle autorizzazioni previste dagli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , e dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, un adeguato lasso temporale per il ripristino dei luoghi;
l) individuazione di criteri uniformi cui i comuni devono adeguare i propri regolamenti, al fine di garantire sempre il passaggio dei mezzi di soccorso nonche' di garantire zone adeguate per il passaggio dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacita' motoria, nel caso di occupazione di marciapiedi.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , che e' reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato.
Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di tre mesi.
4. Le autorizzazioni e le concessioni per l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico rilasciate ai sensi dell' articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 , sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2027.» - Si riporta il testo dell' articolo 3, commi 1 e 2, lettera a) della legge 27 ottobre 2023, n. 160 recante «Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonche' in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attivita' economiche»:
«Art. 3 (Delega al Governo per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la definizione di un sistema organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese nelle forme piu' idonee ed efficaci a far fronte agli specifici fallimenti del mercato, a stimolare la crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e a ottimizzare la spesa pubblica dedicata.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, anche mediante l'abrogazione e la modifica di disposizioni vigenti nonche' l'adozione di nuove disposizioni, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 2 e degli ulteriori principi e criteri direttivi definiti agli articoli 4 e 6, il Governo provvede a:
a) razionalizzare l'offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni, ad esclusione delle misure di incentivazione in favore dei settori agricolo e forestale nonche' della pesca e dell'acquacoltura e ferma restando l'autonomia delle regioni nell'individuazione di ulteriori modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realta' territoriali;»
- Si riporta il testo dell' articolo 15-bis,decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , recante « Codice del consumo , a norma dell' articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 », come modificato dalla presente legge:
«Art. 15-bis (Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati). - 1. I produttori che immettono in commercio, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, un prodotto di consumo che, pur mantenendo inalterato il precedente confezionamento, ha subito una riduzione della quantita' nominale e un correlato aumento del prezzo per unita' di misura da essi dipendenti, informano il consumatore dell'avvenuta riduzione della quantita', tramite l'apposizione, nel campo visivo principale della confezione di vendita o in un'etichetta adesiva, della seguente dicitura: "Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unita' di misura) rispetto alla precedente quantita'".
2. L'obbligo di informazione di cui al comma 1 si applica per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di immissione in commercio del prodotto interessato.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026.»