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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/12/2025, n. 2802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2802 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
5926/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice rel dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5926/2023 R.G., avente ad oggetto: adozione di maggiorenne, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1
(C.F. e residente in [...]
Maria La Carità, rapp.ta e difesa dall'avv. Rita De Vivo e presso la stessa elett.te dom.ta in Sant'IO BA (NA) alla Via Villani n. 6, in forza di procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 01/10/2025, il difensore di parte ricorrente concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Il Pubblico Ministero in data 09.10.2025 concludeva per l'accoglimento del ricorso.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.12.2023, chiedeva farsi Parte_1 luogo all'adozione da parte della stessa ricorrente del sig. nato Controparte_1 il 27/11/1995, a Castellammare di Stabia (NA).
A tal fine la ricorrente, premesso di aver compiuto gli anni trentacinque e che la sua età superava di diciotto anni l'età dell'adottando, esponeva: di non avere alcun discendente e di essere molto affezionata a , che Controparte_1 aveva convissuto con lei per molti anni e con il quale si era instaurato un forte legame affettivo, al quale intendevano dare anche veste giuridica;
che l'adottando era figlio del sig. , nato a [...] Persona_1
(NA) il 10/09/1966 e della sig.ra nata a [...] Controparte_2
Inferiore (SA) il 01/11/1974; che con il padre dell'adottando Persona_1 era iniziata sin dall'anno 1998 una convivenza conclusasi con matrimonio e con loro aveva convissuto il sig. sin dall'età di tre anni e fino Controparte_1 all'età di ventidue anni allorquando si trasferiva in altro comune;
che comunque i rapporti tra essa deducente, il sig. ed il padre di Controparte_1 quest'ultimo, , pure dopo che questi si trasferiva altrove a Persona_1 vivere, erano rimasti molto stretti;
che era sua intenzione adottare il sig.
, di stato libero e che non era stato adottato da altre persone. Controparte_1
All'udienza presidenziale del 06.03.2024 l'adottante-ricorrente,
[...]
e l'adottando , prestavano il proprio consenso Parte_1 Controparte_1 all'adozione.
Alla predetta udienza compariva anche coniuge Persona_1 dell'adottante e padre dell'adottando, presente in udienza, il quale prestava il proprio assenso all'adozione del proprio figlio da parte della Controparte_1 propria moglie sig. . Parte_1
Mentre , madre dell'adottando non è comparsa in Controparte_2 udienza sebbene raggiunta dalla notifica del ricorso eseguita a mezzo posta in data 6.2.2024 e perfezionatasi con la consegna del plico alla destinataria in data 8.2.2024 come da risultanze dell'avviso di ricevimento.
Il presidente, letti gli atti di causa, rinviava all'udienza del 15.05.2024 invitando le parti a depositare il certificato di famiglia storico dei coniugi e della nonché certificato di stato libero Parte_2 Parte_1 dell'adottante aggiornato rispetto a quello già in atti. Controparte_1
2 A tale udienza, con ordinanza del 5.06.24 depositata il 6.06.24, il
Presidente ribadiva la necessità di acquisire certificati di stati di famiglia storici integrali della completi di tutte le annotazioni, a partire dal nucleo Parte_1 familiare originario (ossia quello intestato a un genitore) e procedendo per i nuclei familiari successivamente creati (tra cui quello costituito con Per_2
, primo marito dell'adottante ed eventuali precedenti e quello costituito
[...] con ). Pertanto, rinviava la causa all'udienza del 06.11.2024 Persona_1 per il deposito dei certificati indicati riservando all'esito di rimettere la causa dinanzi al giudice relatore per l'ulteriore corso.
Rimessa la causa al giudice istruttore, quest'ultimo disponeva indagini da parte dei Servizi Sociali e della stazione dei Carabinieri territorialmente competenti inerenti alla fama, alla situazione economica e alle condizioni socio- ambientali dell'adottante, alle condizioni di vita dell'adottando ed in merito ai rapporti tra adottante e adottando.
Acquisita la documentazione suindicata, all'udienza del 01.10.2025, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, l'istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione previa acquisizione delle conclusioni del P.M., che venivano trasmesse in data 08.10.2025.
Rileva il Tribunale che sussistono le condizioni per l'accoglimento della domanda volta a far luogo alla adozione di maggiorenne ai sensi dell'art. 291
c.c. e ss. richiesta dalla ricorrente . Parte_1
Sono, infatti, depositati in atti l'estratto dell'atto di nascita e lo stato di famiglia dell'adottando, l'atto di nascita dell'adottante, il certificato di stato di famiglia dell'adottante.
All'udienza del 06.03.2024, poi, l'adottante e l'adottando hanno espresso il proprio consenso all'adozione; il padre biologico dell'adottante ha espresso il proprio assenso, mentre , madre dell'adottando non è Controparte_2 comparsa in udienza sebbene raggiunta dalla notifica del ricorso.
In tale udienza, l'adottando sig. dichiara di non Controparte_1 conoscere le ragioni per cui la propria madre non è comparsa in udienza perché in realtà non ha rapporti con la stessa da anni, da quando era piccolo, ossia all'incirca dal 1998-1999 (cfr verbale di udienza del 06.03.2024).
Orbene per procedere all'adozione di maggiorenne occorre, oltre al consenso dell'adottante e dell'adottando (art. 296 c.c.), soggetti tra i quali si
3 costituisce il rapporto adottivo, l'assenso dei genitori dell'adottando, del coniuge dell'adottante e di quello dell'adottando non separati legalmente (art. 297 c.c.), nonché dei figli maggiorenni dell'adottante, quali soggetti che subiscono rilevanti ripercussioni di status, proprio in seguito all'adozione; il tribunale può ugualmente pronunciare l'adozione, se ritiene ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando il rifiuto dell'assenso da parte dei genitori o dei discendenti dell'adottante (cfr Cassazione civile sez. I,
12/02/2024, n.3766).
Inoltre ai sensi dell'art. 297, u.c. c.c. “Parimenti il tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità
[414] o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo”.
Come chiarito dalla Suprema Corte “l'adozione in esame è
"essenzialmente determinata dal consenso dell'adottante e dell'adottando, giacché il controllo del Tribunale verte sui requisiti che legittimano l'adozione, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se l'adozione "conviene" all'adottando (art. 312 del codice civile)" (sentenza n. 89 del 1993, punto 3 del
Considerato in diritto).
Nell'adozione di persone maggiori di età, al giudice non è attribuito alcun discrezionale apprezzamento dell'interesse della persona dell'adottando, né possono essere effettuati quegli incisivi controlli previsti per l'adozione di minori, che significativamente rispecchiano la diversità di presupposti e di finalità dei due istituti. L'art. 298 comma 2 stabilisce poi che, "finché il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il consenso”.
Nella specie ricorrono tutte le condizioni oggettive e soggettive (ivi compresa l'età minima dell'adottante -nata il [...] - ed il divario di età con l'adottando -nato il [...]- previsti dall'art. 291 c.c.), richieste dalla legge, e non appaiono sussistere elementi che ostacolano e sconsigliano il richiesto provvedimento.
In merito alla mancata comparizione della madre biologica dell'adottando all'udienza all'uopo fissata per raccogliere il suo “assenso”, si ritiene che tale assenza possa essere equiparata a quella della irreperibilità della persona chiamata ad esprimere il consenso, ed in ogni caso, anche qualora così non
4 fosse, la mancanza dell'assenso in oggetto non è ostativa all'accoglimento della domanda per le ragioni di seguito precisate.
La ricorrente sig.ra non ha alcun discendente (cfr Parte_1 documentazione allegata).
La relazione dei Servizi Sociali del Comune di Sant'IO BA, depositata in data 31.03.2025, conferma invero quanto allegato dalla ricorrente nel presente giudizio, ovvero che “La sig.ra dopo una convivenza Parte_1 durata 9 anni con sig. , si è unita in matrimonio con lo stesso Persona_1 nell'anno 2010. Quest'ultimo separato legalmente da diverso tempo, aveva
l'affidamento esclusivo di suo figlio (all'epoca minorenne). La OM – inoltre
- racconta di averlo accolto e cresciuto come un figlio naturale accudendolo materialmente e moralmente oltre che a contribuire nell'impartire insegnamenti utili e dettami educativi da mettere in pratica. Ella ha raccontato che , con CP_1 il quale mantiene un legame affettivo molto solido, da qualche anno vivrebbe con la propria compagna dalla quale sarebbe nata una bambina (dall 'età di 14 mesi).
Pertanto, il ruolo di "nonna" l'avrebbe resa ancora più entusiasta tanto da estendere il suo amore anche nei confronti della piccola. Il motivo che avrebbe indotto la suddetta ad avviare l'iter adottivo;
sarebbe stato il voler "tutelare" giuridicamente quel legame madre /figlio, istauratosi e che nonostante non sia di sangue, risulta essere contraddistinto dalla stessa autenticità dei sentimenti
l'uno nei confronti dell'altro.”
Inoltre, i servizi sociali del Comune di Sant'IO BA, relazionano che da un confronto avuto con i servizi sociali del Comune di Scafati (luogo di res. del l'adottando) è emerso che anche il sig. sarebbe molto legato CP_1 affettivamente alla sig.ra oltre a provare estrema gratitudine per Parte_1 aver svolto il ruolo materno in maniera incondizionata. Per quanto relazionato dal Servizio, inoltre la sig.ra OM, svolge stagionalmente due lavori: bracciante agricola con un corrispettivo economico pari a euro 680 e operaia
(nei periodi estivi) presso una fabbrica conserviera locale (guadagnando per tre mesi circa euro 5.000).
Dalla relazione depositata in data 28.03.2025 dai servizi sociali del Comune di
Scafati, emerge che il sig. invece lavora in una manifattura tessile con CP_1 la qualifica di operatore tecnico ed ha raccontato di aver sempre vissuto
5 unitamente al padre e alla OM che ha sempre chiamato mamma in quanto non ha mai avuto nessun rapporto con la mamma biologica.
Anche le informazioni dei Carabinieri hanno escluso la presenza di fattori ostativi attinenti alla condotta civile, morale e penale dell'adottante e dell'adottando (nessuna segnalazione penale, giudiziaria e di polizia, nessuna evidenza di frequentazioni con contesti criminali o con persone di dubbia moralità o attività né di uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
normale considerazione in pubblico) (cfr relazione della Carabinieri – Stazione di S.
IO BA pervenuta in data 01.12.2024, e relazione Carabinieri Stazione di
Scafati pervenuta in data 05.12.2024).
Orbene l'elemento qualificante dell'odierna vicenda processuale, che non necessita di alcun ulteriore approfondimento istruttorio, sta nel fatto che l'adottando non soltanto è figlio naturale del coniuge dell'adottante ma da tempo è effettivamente partecipe della compagine familiare nel quale l'adozione lo immetterebbe anche formalmente: in definitiva, l'adottando è ormai parte integrante, insieme all'adottante e a suo padre, di un comune nucleo familiare nel quale egli è inserito sin da bambino.
In questo caso, pertanto, l'adozione ordinaria assolve a quella stessa funzione espressamente prevista dal legislatore nell'ipotesi di adozione di minori in casi particolari, perché mira a favorire, nella sostanziale identità dei valori, la continuità affettiva e l'unità della famiglia intesa come comunità
(cfr. Cass. Civ., 3/4/2020 n. 7667;Tribunale Bari sez. I, 15/09/2021, (ud.
02/09/2021, dep. 15/09/2021), n.23).
In definitiva, la finalità di assicurare legami più stabili all'interno della famiglia di affezione e di accoglienza, nell'interesse preminente dell'adottando, è poziore rispetto alla mancata manifestazione di assenso da parte della madre, che invero non comparendo non ha neanche formulato un espresso diniego.
In ogni caso si osserva che l'opposizione all'adozione da parte del genitore biologico sarebbe giustificata nella sola ipotesi in cui fosse realmente in contrasto con l'interesse dell'adottando, requisito, questo, richiesto dall'art. 312
C.C., co 1° n. 2): ma ciò, nella fattispecie, alla luce delle richiamate risultanze istruttorie, deve radicalmente escludersi.
6 In conclusione, il collegio, in conformità al parere favorevole espresso dal
P.M. 08.10.2025 ritiene senz'altro meritevole di accoglimento la domanda di adozione di presentata da . Controparte_1 Parte_1
Vanno disposte le formalità stabilite dall'art. 314 c.c.
La natura del giudizio e l'esito dello stesso giustificano la pronuncia di irripetibilità delle spese anticipate dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
in data 15.12.2023, sentito il P.M., ogni altra istanza, eccezione,
[...] deduzione disattesa, così provvede:
a. accoglie la domanda di adozione di , nato il Controparte_1
27/11/1995, a Castellammare di Stabia (NA), da parte di Parte_1
, nata a [...] il [...] (C.F.
[...]
; C.F._1
b. manda alla cancelleria di effettuare le prescritte comunicazioni di rito e, all'atto della definitività del presente provvedimento, di operare la trascrizione sull'apposito registro e la comunicazione all'ufficiale dello stato civile a norma dell'art. 314 c.c.;
c. dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 29.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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