Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 14/05/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto (ai sensi dell'art. 429 c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1223/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. GIORGIO BORRI e dell'avv. GIOMMONI CINZIA ( Indirizzo Telematico;
, giusta procura in calce all'atto di C.F._2 citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
GIORGIO BORRI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. MARIA Controparte_1 P.IVA_1
PEZZONI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MARIA PEZZONI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 18.11.2024, ricorre Parte_1
nei confronti di esponendo che ha lavorato alle Controparte_1
dipendenze dalla società resistente con inquadramento nel quarto livello CCNL
Commercio e mansioni di commessa, dal 1.10.2016, con contratto di lavoro a
che il giorno 27 marzo 2024, alle ore 17.02, riceveva una telefonata dal presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante il quale dopo aver iniziato Persona_1
a deprezzare il suo lavoro, confrontandolo con quella dell'altra commessa proseguiva ripetendo che l'unità negoziale avrebbe dovuto Parte_2
chiudere per responsabilità esclusiva della ricorrente medesima, in conseguenza del mancato rispetto di taluni obiettivi di vendita;
che replicava in maniera decisa e con toni perentori spiegando che la diminuzione delle vendite era in realtà dovuta alla scarsa qualità dei prodotti venduti, e proferendo poi le seguenti testuali parole: “Dott. se Lei pensa di essere più bravo di me nelle vendite, Per_1 venga Lei stesso a provare”; che, il giorno seguente, riceveva da una lettera di contestazione disciplinare e Controparte_1
successivamente, con lettera raccomandata a.r. del 4.4.2024, veniva licenziata per giusta causa.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente chiedendo la reiezione Controparte_1
della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, asserisce che la ricorrente non sarebbe mai stata responsabile del punto vendita in quanto non esiste tale figura nell'organico aziendale;
che invia a tutti i punti vendita informazioni concerni i dati di vendita ed il cruscotto di ogni punto vendita e di ogni commessa, per tale intendendosi l'insieme dei dati di vendita riferibili sia al negozio sia a ciascuna commessa, e nello specifico l'incasso giornaliero/settimanale/mensile/trimestrale, il numero di scontrini emessi, lo scontrino medio, il numero di pezzi venduti per ciascun scontrino emesso e il tasso di conversione cioè il rapporto tra il numero di
2 persone entrate nello store ed il numero degli scontrini emessi;
che l'obiettivo minimo per la sostenibilità economica del negozio è la vendita di 2,2 capi a ciascun cliente che acquista;
che il dott. telefonava alla lavoratrice, in Per_1 quanto nel corso degli ultimi nove mesi/un anno i dati dello “scontrino medio” cioè del numero dei pezzi venduti per ogni cliente servito riferibili alla commessa erano progressivamente peggiorati attestandosi mediamente intorno a 2 pezzi venduti a cliente servito;
che la ricorrente rispondeva urlando che “ è CP_1 un'azienda di merda”, è “un'azienda senza stile”, “continuate a rompermi i coglioni”, rivolgendosi al legale rappresentante con le parole “vieni qua tu a vendere visto che sei tanto bravo”, poi dichiarava che avrebbe lasciato seduta stante il negozio, avrebbe portato le chiavi alla collega e non l'avrebbero Pt_2
più vista, lasciando intendere che non avrebbe rispettato l'orario di chiusura del negozio e se ne sarebbe andata subito;
che la sera stessa la Parte_1
comunicava alla collega che non intendeva dimettersi e che si sarebbe presentata il giorno successivo in negozio;
che l'azienda ha inviato la lettera di contestazione disciplinare con contestuale sospensione cautelare, essendo fortemente compromesso il vincolo di fiducia sotto il profilo della correttezza e della diligenza della lavoratrice e ha poi proceduto alla comunicazione del licenziamento
Istruita anche mediante l'audizione di testimoni, la causa viene trattata in modalità cartolare, e contestualmente decisa – a seguito di camera di consiglio non partecipativa – in data odierna.
Il ricorso si ritiene fondato e deve essere accolto.
Orbene, risulta pacifica la sussistenza del fatto addebitato alla ricorrente così come ricostruito da parte resistente e confermato anche dalla teste all'udienza del 11.3.2025. Tes_1
A proposito dell'attendibilità soggettiva della menzionata teste non si condividono i rilievi tardivamente formulati da parte ricorrente in sede di discussione, in quanto del tutto generici.
In particolare, non vi sono dubbi circa la ricostruzione della telefonata tra la lavoratrice e il legale rappresentante della datrice di lavoro e che in tale
3 circostanza sia stato usato un “linguaggio ingiustificabile” da parte della ricorrente.
Ciò premesso, occorre valutare se l'uso di espressioni dure e sprezzanti possa giustificare, in termini di proporzionalità, l'adozione di una sanzione disciplinare radicale come il licenziamento.
Nel caso di specie, la lavoratrice è stata licenziata per aver utilizzato espressioni aspre e critiche nei confronti della qualità dei prodotti aziendali, pronunciate nel contesto di una discussione con il legale rappresentante dell'azienda, il quale la stava rimproverando per il mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita.
Tuttavia, la condotta addebitata – pur potendosi ritenere inopportuna nei toni – è riconducibile ad una reazione episodica e contestuale ad una situazione di evidente tensione e stress lavorativo.
Infatti, nella contestazione di addebito non vi è alcun riferimento ad una eventuale recidiva della lavoratrice in merito all'uso di espressioni denigratorie.
Inoltre, non emergono elementi tali da configurare un intento diffamatorio o una volontà lesiva dell'immagine aziendale, ciò anche tenuto conto del fatto che gli epiteti ingiuriosi si sono esplicati in una dinamica puramente interna, in una telefonata privata, e non sono stati percepiti da parte di terzi estranei alla conversazione e alla società. Piuttosto, tali espressioni sono riconducibili ad una manifestazione, seppur impropria, di disagio personale e professionale.
Difatti, l'uso di espressioni comportanti solo una volgare, feroce ma legittima critica attinente alla qualità dei prodotti posti in vendita non costituisce un illecito disciplinare tale da suffragare la sanzione espulsiva adottata, atteso che la condotta consegue ad una critica datoriale, perpetrata nel corso della stessa conversazione telefonica, e consistente nell'attribuire alla dipendente uno scarso rendimento, in sostanza addossandole la responsabilità della crisi del punto vendita e della plausibile prossima chiusura del medesimo.
È evidente, pertanto, che tali rimproveri abbiano instaurato nella lavoratrice dei sentimenti di ansia e stress, che giustificano una reazione brusca e immediata, diretta a far notare, anche con epiteti vernacolari ed espressioni
4 colorite, che le circostanze addotte erano pretestuose e strumentali, essendo le ragioni della crisi lamentata da ricercare, piuttosto, nell'eventuale scarsa appetibilità degli articoli posti in vendita.
Infine, è privo di rilievo disciplinare il terzo fatto addebitato alla ricorrente, ovvero l'aver affermato che “avrebbe lasciato il negozio e consegnato le chiavi alla collega per poi rassegnare le dimissioni immediate”.
Nessun disvalore giuridico può essere attribuito a tale comportamento, consistente nella legittima manifestazione dell'intenzione di esercitare un proprio diritto, anche se poi lo stesso non viene esercitato.
Occorre sottolineare che parte datoriale, nell'irrogazione della sanzione espulsiva, non ha infatti contestato alla lavoratrice né l'abbandono del posto di lavoro né l'insubordinazione, come invece menzionato nelle proprie note conclusionali e in sede di discussione finale, propendendo per un'inammissibile mutamento dell'addebito.
Neppure appare prospettata un'attività istruttoria costituita o costituenda idonea a dimostrare lo scarso rendimento della lavoratrice, che pertanto si risolve in una mera asserzione di parte.
Ed infatti, alla luce del principio di proporzionalità, codificato dall'art.
2106 c.c. e ribadito dalla consolidata giurisprudenza, la sanzione disciplinare deve essere graduata tenendo conto della gravità oggettiva e soggettiva del fatto, delle modalità con cui esso si è svolto, dell'intensità dell'elemento volitivo e del danno arrecato.
Nel caso in esame, la reazione della lavoratrice appare estemporanea e priva di reale incidenza sull'organizzazione aziendale, tanto più in assenza di precedenti disciplinari a suo carico contestati come eventuale recidiva.
L'addebito disciplinare contestato – pur accertato nei suoi elementi fattuali
– non presenta requisiti di gravità tali da integrare una giusta causa o un giustificato motivo soggettivo di licenziamento, secondo i canoni di proporzionalità e adeguatezza che devono informare l'esercizio del potere disciplinare.
5 L'episodio contestato, valutato alla luce della condotta complessiva della lavoratrice, dell'assenza di precedenti disciplinari contestati come eventuale recidiva, dell'elemento intenzionale attenuato e delle conseguenze modeste sull'organizzazione aziendale, risulta manifestamente sproporzionato rispetto alla massima sanzione espulsiva irrogata, rendendo pertanto il licenziamento illegittimo.
Alla luce di ciò, si ritiene che il recesso datoriale sia ingiustificato e, pertanto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 D. Lgs. n. 23/2015, la società datrice di lavoro, in possesso dei requisiti dimensionali di cui all'art. 18 co. 8 e 9 St. Lav., richiamato dall'art. 9 D.Lgs. n. 23/2015, attesa la palese mancanza di proporzionalità tra le condotte contestate e la sanzione espulsiva irrogata, deve essere condannata a corrispondere alla ricorrente un'indennità risarcitoria in misura pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio, pari a n. 16 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Inoltre, alla ricorrente spetta anche l'indennità sostitutiva del preavviso, calcolata ai sensi dell'art. 247 CCNL Commercio, ovvero in misura pari a 30 giorni di calendario, cioè in misura pari ad € 849,16.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA estinto il rapporto di lavoro in essere fra le parti alla data del licenziamento;
2. CONDANNA al pagamento – in favore di Controparte_1
parte ricorrente – di un'indennità corrispondente a n. 16 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine
6 rapporto, oltre al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, nella misura di € 849,16, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3. CONDANNA al pagamento – in favore di Controparte_1
parte ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 4.629,00 per compensi, oltre aumento del 30%, contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Arezzo, 14/05/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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