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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/12/2025, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1341/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Sergio Florio Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1341/2023
promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa anche disgiuntamente dagli avvocati Umberto Di Giovanni, Matilde Di Giovanni e Giuditta Di
Giovanni, giusta procura in atti;
appellante e appellata in via incidentale
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Controparte_1 C.F._2
Vitale, giusta procura in atti;
appellato e appellante in via incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 10 Con sentenza n. 1564/2023, pubblicata il 24 agosto 2023 (resa nel procedimento iscritto al n. 373/2018
R.G., preceduto da TP iscritto al n. 1073/2017 R.G.), il Tribunale di Siracusa, in accoglimento parziale della domanda proposta da condannava al risarcimento dei Controparte_1 Parte_1 danni da infiltrazioni subiti dall'immobile di proprietà dell'attore, posto a quota inferiore rispetto al fondo confinante della convenuta, nella misura del concorso di colpa riconosciuto pari al 50%, nonché alla rifusione delle spese di TP, CTU e di lite.
Avverso tale decisione ha proposto appello , con atto di citazione notificato il 20 Parte_1 ottobre 2023, articolando otto motivi di gravame. Si è costituito con comparsa Controparte_1 depositata il 26 febbraio 2024, chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale, articolato in due motivi.
All'udienza del 6 ottobre 2025, a seguito di discussione orale, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Per ragioni di priorità logico-giuridica, deve essere esaminata in via preliminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale, sollevata dall'appellante principale con memoria del 13 aprile
2024.
L'eccezione è infondata. La parte deduce l'inosservanza del termine di costituzione di 70 giorni prima dell'udienza indicata nella citazione, richiamando l'art. 347 c.p.c. e la disciplina introdotta dal d.lgs. n.
149/2022 (riforma Cartabia). Tuttavia, la normativa vigente prevede che l'appello incidentale debba essere proposto, a pena di decadenza, almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione (art. 343 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149/2022 e successivamente dal
Correttivo Cartabia di cui al d.lgs. n. 164/2024, mediante rinvio al riformulato art. 347 c.p.c.), termine nella specie rispettato.
Le nuove disposizioni, applicabili alle impugnazioni proposte dopo il 28 febbraio 2023, rendono irrilevante il richiamo - eliminato dal Correttivo Cartabia nel 2024 - ai termini previsti per la comparsa di risposta nel giudizio di primo grado. L'eccezione va pertanto rigettata attesa la sua infondatezza, come riconosciuto dalla stessa appellante nella memoria del 19 settembre 2025.
2. - L'appello principale proposto da si articola in otto motivi. Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante denuncia la violazione e l'omessa applicazione dell'art. 913 c.c., lamentando che il Tribunale abbia erroneamente applicato tale norma senza considerare che il deflusso pagina 2 di 10 delle acque era naturale e non aggravato da opera dell'uomo.
Il secondo motivo deduce l'errata applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c., contestando la sussistenza del nesso causale tra il fondo superiore e il danno e ritenendo insussistente la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., non essendole ascrivibile alcun comportamento illecito, attivo od omissivo, cui ricollegare una responsabilità risarcitoria.
Il terzo motivo concerne l'errata applicazione dell'art. 1227 c.c. L'appellante sostiene che il Tribunale abbia erroneamente ravvisato un concorso di colpa inesistente, atteso che la non avrebbe avuto Pt_1 alcuna responsabilità nella causazione del preteso danno da umidità e infiltrazioni, non riferibile a lei per il naturale e plurisecolare deflusso delle acque meteoriche secondo il percorso naturale di scolo dal fondo sopraelevato a quello inferiore del CP_1
Con il quarto motivo, si denuncia l'errata applicazione dell'art. 2055 c.c., contestando l'affermazione di una responsabilità solidale tra le parti e sostenendo che la responsabilità deve essere attribuita integralmente alla parte appellata.
Il quinto motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per vizi della motivazione, censurandola per illogicità e contraddittorietà, in particolare per l'adesione formale alla CTU dell'ing. Per_1
(designato nel giudizio di primo grado) e l'accoglimento delle conclusioni della CTU dell'ing. Per_2
(nominato nel procedimento di TP).
Il sesto motivo lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115, 116 e 112 c.p.c., deducendo la violazione delle regole sul principio di non contestazione e sull'onere della prova, nonché ultrapetizione, per avere il Tribunale deciso la causa in contrasto con le emergenze processuali e in contraddizione con la pacifica situazione dei luoghi, trattandosi inconfutabilmente di fondi a dislivello.
Il settimo motivo denuncia la nullità della sentenza per vizio di ultra ed extra petizione, laddove ha condannato la all'alternativa esecuzione, a sua cura e spese, di tutti i lavori sotto la direzione Pt_1 dell'ing. , non essendo stata tale domanda di facere formulata e comunque non essendo Per_2 ammissibile da parte attrice, oppure al pagamento del 50% del costo di lavori estranei persino alla domanda di risarcimento del costo dei ripristini al solo immobile oggetto di citazione.
Infine, con l'ottavo motivo, si deduce la violazione dell'art. 92 c.p.c., per avere il Tribunale ignorato la soccombenza reciproca che avrebbe comportato la necessità, perlomeno, di compensare le spese.
L'appello incidentale è strutturato con due motivi.
pagina 3 di 10 Il primo motivo di appello incidentale deduce la violazione e/o erronea applicazione degli articoli 2051
e 1227 c.c., con riferimento alla valutazione del concorso di colpa. contesta che il Controparte_1 giudice di primo grado, pur avendo correttamente riconosciuto la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c., abbia poi illegittimamente applicato l'art. 1227 c.c., ritenendo sussistente un concorso di colpa del danneggiato e riducendo conseguentemente l'importo del risarcimento. Secondo
l'appellante incidentale, tale conclusione si fonda su una commistione impropria tra le risultanze delle due consulenze tecniche d'ufficio ( e e su una presunzione di pari colpa del 50%, Per_2 Per_1 priva di riscontro probatorio. Il sostiene che la responsabilità deve essere ascritta integralmente CP_1 alla convenuta, richiamando la giurisprudenza consolidata sul carattere oggettivo della responsabilità da cosa in custodia e sull'onere del custode di provare il caso fortuito.
Il secondo motivo attiene alla erronea quantificazione delle spese di lite. L'appellante incidentale lamenta che il giudice abbia liquidato le spese del primo grado in misura pari ai minimi tariffari, nonostante la complessità della controversia e la durata pluriennale del processo. Il chiede CP_1 pertanto la riforma del relativo capo di sentenza, con liquidazione delle spese secondo i valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, pari a € 5.077,00 oltre accessori, in luogo dei compensi pari a €
2.824,00 riconosciuti nella sentenza.
3. - I motivi dal primo al sesto dell'appello principale devono essere esaminati congiuntamente al primo motivo dell'appello incidentale, poiché vertono sulle medesime questioni, affrontate da prospettive contrapposte.
I suddetti motivi di appello principale sono fondati, mentre il primo motivo di appello incidentale deve essere rigettato.
La conformazione degradante dei luoghi è pacifica. L'immobile AR è situato in Siracusa, via
Firenze n. 21, al piano terra di un fabbricato multipiano composto da tre elevazioni, con copertura piana che convoglia le acque meteoriche verso un pluviale sul prospetto sud. Il fabbricato si Pt_1 sviluppa interamente al piano terra, con accesso da via Torino n. 122, e dispone di un'area esterna a confine con il fabbricato posta a quota superiore di circa tre metri e priva di opere di CP_1 regimentazione delle acque.
Inoltre, entrambi i consulenti hanno accertato che i fabbricati sono di antica edificazione: l'immobile
Romano risale ad epoca anteriore al 1942, mentre quello è collocabile tra gli anni '50 e '60 (v. CP_1
pagina 4 di 10 controdeduzioni alle osservazioni delle parti ing. , pag. 3; v. CTU pag. 4). Per_2 Per_1
Va poi rilevato che, sebbene ciascuna parte abbia privilegiato uno degli accertamenti peritali (l'TP dell'ing. o la CTU dell'ing. ), dall'esame complessivo degli elaborati dei due tecnici Per_2 Per_1 emerge una sostanziale convergenza nell'individuare le cause delle infiltrazioni riscontrate nell'immobile di proprietà CP_1
In particolare, l'TP dell'ing. (v. punto 5.1 della relazione tecnica) ha evidenziato che i due Per_2 fabbricati sorgono su una balza con pendenza da nord verso sud e da ovest verso est, per la presenza di un crinale posto a circa 300 metri dal fabbricato Al termine del terreno di proprietà Pt_1 Pt_1 era presente, prima dell'edificazione dell'immobile un costone roccioso di oltre tre metri, dal CP_1 quale il pendio declinava fino al mare. Il fabbricato – prosegue il consulente – è stato costruito CP_1 in aderenza al costone roccioso e costituisce una barriera artificiale al naturale deflusso delle acque meteoriche provenienti da monte, che restano confinate, specie in occasione di piogge intense, all'interno del lotto Tale ristagno è favorito dalla natura del terreno del fondo Romano, Pt_1 compatto e di consistenza argillosa, che lo rende impermeabile alle acque superficiali. A ciò si aggiunge la conformazione stratigrafica della balza, composta da rocce carbonatiche (calcari e calcareniti) dotate di buona permeabilità, che favoriscono per fratturazione la circolazione sotterranea delle acque nei periodi di elevata piovosità. Le dinamiche descritte, unite alla tipologia costruttiva dell'edificio realizzato con conci calcarenitici analoghi ai terreni permeabili della balza, CP_1 determinano – secondo l'ing. – un costante mantenimento di umidità nelle murature, con Per_2 formazione di muffe, sfarinamento degli intonaci e corrosione delle strutture in cemento armato, fino all'ossidazione dei ferri e all'espulsione del copriferro.
A sua volta, il CTU ha rilevato che l'immobile si sviluppa interamente al piano terra, Per_1 Pt_1
è stato realizzato in epoca anteriore al 1942 e ha accesso da via Torino n. 122, ad una quota superiore rispetto a via Firenze, ove si trova l'ingresso all'immobile da cui deriva il dislivello naturale CP_1 tra le due proprietà. Anche questo consulente, in linea con l'TP, conferma che l'edificio CP_1 costituisce una barriera fisica al naturale deflusso delle acque provenienti dai fondi superiori, ossia dal lotto e da quelli sovrastanti, che – come la stessa via Torino – presentano una pendenza da Pt_1 nord verso sud e da ovest verso est, in direzione delle Latomie poste a circa cinquanta metri dai fondi.
Di conseguenza, il deflusso superficiale delle acque rimane confinato nel lotto a causa della Pt_1 costruzione in assenza di tale fabbricato, sorto intorno agli anni Cinquanta ai piedi del costone CP_1
pagina 5 di 10 roccioso, il deflusso si sarebbe diretto verso la depressione della latomia senza incontrare ostacoli (v. punto 3, pag. 6 della relazione ). Per_1
Quanto alle cause delle infiltrazioni, il CTU ha dato atto dei processi di infiltrazione delle acque meteoriche provenienti dal fondo individuandone la causa nella mancata esecuzione, Pt_1 all'epoca della costruzione di opere di drenaggio, impermeabilizzazione e intercapedini nelle CP_1 fondazioni e nella parete controterra, che mantengono costantemente umida e insalubre la parete degli ambienti al piano terra. Tale situazione è aggravata dalla posizione dei fabbricati e dalla natura dei terreni: i due edifici sorgono su una balza con pendenza da nord verso sud e da ovest verso est, e il fabbricato edificato in aderenza al costone roccioso, ostacola il deflusso delle acque CP_1 provenienti da monte, che restano confinate nel lotto La conformazione stratigrafica della Pt_1 balza, costituita da rocce carbonatiche permeabili, favorisce inoltre la circolazione sotterranea delle acque per gravità, accentuando il fenomeno. A ciò si aggiunge la tipologia costruttiva dell'edificio
AR, con conci calcarenitici analoghi ai terreni permeabili, che contribuisce al mantenimento dell'umidità nelle murature, con formazione di muffe, sfarinamento degli intonaci e carbonatazione delle strutture in cemento armato, fino all'ossidazione dei ferri e all'esplosione dei copriferri (v. pagg.
13 e ss. della relazione). Il CTU segnala, inoltre, come seconda causa la totale assenza di manutenzione della facciata prospiciente il terreno annerita da spore e muffe e interessata da sfaldamenti Pt_1 degli intonaci alla base, nonché da distacchi localizzati in corrispondenza dei solai dovuti all'ossidazione dei ferri dei cordoli di interpiano (v. pagg. 14-15).
Alla luce delle ricostruzioni tecniche, puntuali e immuni da vizi logici, che si condividono integralmente, deve ritenersi applicabile al caso in esame la disciplina di cui all'art. 913 c.c.
L'appellato e appellante incidentale sostiene, al contrario, che il Tribunale abbia erroneamente esteso l'applicazione dell'art. 913 c.c. ai fabbricati, anziché limitarla ai soli fondi rustici, escludendo i fondi urbani come quelli oggetto di causa. Tale tesi non è fondata, poiché contrasta con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che da tempo afferma l'applicabilità della norma anche ai fabbricati rurali e urbani, in quanto la ratio è quella di tutelare il proprietario del fondo rispetto al naturale deflusso delle acque (Cass. n. 17509/2024; Cass. n. 37037/2022; Cass. n. 32648/2021).
Secondo la Corte di cassazione, l'art. 913 c.c. impone al proprietario del fondo superiore e a quello del fondo inferiore l'obbligo di non alterare la configurazione naturale del terreno in modo da rendere più gravoso o ostacolare il deflusso naturale delle acque verso valle. La norma trova applicazione solo in pagina 6 di 10 presenza di un aggravamento della situazione preesistente e vieta non ogni modifica, ma soltanto quelle che alterino in modo apprezzabile il deflusso, aggravando la condizione dell'uno o dell'altro fondo
(Cass. n. 30239/2019; Cass. n. 13097/2011; Cass. n. 14179/2001).
Nel caso concreto, le consulenze tecniche d'ufficio hanno accertato che i due fabbricati sorgono su una balza naturale con pendenza da nord verso sud e da ovest verso est, e che l'immobile è stato CP_1 edificato in aderenza al costone roccioso, creando una barriera artificiale al naturale deflusso delle acque provenienti da monte. La mancata realizzazione, al momento della costruzione dell'immobile di opere di drenaggio, impermeabilizzazione e intercapedini nelle fondazioni e nella parete CP_1 controterra ha determinato un costante stato di umidità e insalubrità negli ambienti del piano terra. Tale condizione è aggravata dalla conformazione stratigrafica dei terreni della balza, costituita da rocce carbonatiche che possiedono un buon grado di permeabilità, favorendo per gravità una circolazione sotterranea delle acque meteoriche e di irrigazione, nonché dalla cattiva manutenzione della facciata dell'immobile prospiciente il terreno CP_1 Pt_1
Questa Corte osserva, tuttavia, che tali fenomeni non sono imputabili a opere dell'appellante principale che abbiano alterato la configurazione naturale del terreno o aggravato il deflusso delle acque. Al contrario, lo stato dei luoghi è rimasto conforme alla sua conformazione originaria, come accertato dai consulenti. Il divieto non riguarda tutte le alterazioni prodotte dall'uomo, ma soltanto quelle che modifichino sensibilmente il naturale deflusso delle acque;
di conseguenza, è irrilevante – anche sotto il profilo concausale – la presenza di alberature nel terreno impropriamente valorizzata Pt_1 dall'appellante incidentale.
Né giova all'appellante incidentale il richiamo alla CTU laddove ha rilevato che “dalle Per_1 ortofoto che vanno dal 1988 ad oggi nell'inquadramento di nostro interesse non si evidenziano modifiche dirette dello stato di fatto dei terreni se non la presenza di nuovo complesso di fabbricati posto ad est compreso tra via Torino e via Maria Politi Laudien. Quindi ad oggi dall'esame dei luoghi dello stato di fatto del territorio e dall'analisi delle foto aeree il terreno di proprietà non ha Pt_1 subito nessuna cementificazione con successiva pavimentazione, ma i luoghi si presentano con le composizioni originarie quindi rocce carbonatiche che assicurano una discreta circolazione idrica sotterranea permettendo all'interno dei terreni di seguire le linee di flusso in relazione alla struttura e tessitura e stato di fratturazione del terreno” (pag. 9 della CTU). Tale rilievo conferma l'inesistenza di opere compiute dal proprietario del fondo sovrastante ( ) che abbiano aggravato lo Parte_1
pagina 7 di 10 scolo preesistente delle acque.
Pertanto, non è configurabile alcuna responsabilità oggettiva per danni da cosa in custodia a carico di
, non essendo ravvisabile alcuna modificazione o alterazione del naturale deflusso Parte_1 delle acque meteoriche verso valle, tale da incidere sulla situazione anteriore. La fattispecie va ricondotta alla disciplina dello scolo delle acque tra fondi urbani: il fondo è soggetto a ricevere CP_1 le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza opera dell'uomo, secondo la previsione dell'art. 913 c.c., che impone il mantenimento della soggezione naturale del fondo inferiore rispetto a quello superiore.
4. - Da quanto sopra esposto discende l'accoglimento dell'appello principale, con assorbimento del settimo e dell'ottavo motivo, e il rigetto dell'appello incidentale, restando assorbito anche il secondo motivo di quest'ultimo, relativo alla liquidazione delle spese.
La riforma della sentenza impugnata incide, in virtù dell'effetto espansivo interno di cui all'art. 336
c.p.c., anche sulla statuizione relativa alle spese. Come chiarito dalla giurisprudenza, il giudice di appello, una volta riformata in tutto o in parte la decisione, deve provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito, poiché l'onere delle stesse va attribuito e ripartito tenendo conto dell'esito complessivo della lite (Cass. 4 aprile 2006, n.
7846).
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellato e appellante incidentale, nella misura indicata in dispositivo. La liquidazione è effettuata secondo i parametri medi previsti dalla vigente tariffa forense (D.M. Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 e relative tabelle), applicabile alle prestazioni esaurite dopo la sua entrata in vigore (23 ottobre 2022), anche se iniziate sotto il regime precedente, in quanto il compenso ha natura omnicomprensiva e unitario per l'opera complessivamente prestata (Cass. n. 19980/2020; Cass. n. 31884/2018). Si fa riferimento allo scaglione per cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, con esclusione della fase istruttoria nel presente grado, da liquidarsi ai minimi per mancanza di attività istruttoria.
Vanno riconosciute a favore dell'appellante principale anche le spese relative al procedimento di TP
(n. 1073/2017 R.G.), nel quale si è costituita depositando memoria difensiva. La liquidazione va confermata ai minimi, in considerazione dell'impegno difensivo effettivamente svolto, nella misura già
pagina 8 di 10 determinata in primo grado, pari a complessivi € 1.689,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e IVA come per legge.
Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio del giudizio di TP e del primo grado, come già liquidate, vanno definitivamente poste a carico di . Controparte_1
Infine, atteso l'integrale rigetto dell'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto. Tale attestazione deve essere resa da questa Corte anche in presenza di ammissione della parte al patrocinio a spese dello
Stato (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa di appello iscritta al n. 1341/2023 R.G.A.C.,
accoglie l'appello principale proposto da nei confronti di e, in totale Parte_1 Controparte_1 riforma dell'impugnata sentenza n. 1564/2023 del 24 agosto 2023 del Tribunale di Siracusa (resa nel procedimento iscritto al n. 373/2018 R.G.), rigetta le domande proposte dall'originario attore;
rigetta l'appello incidentale di Controparte_1
condanna alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nonché Controparte_1 dell'TP, a favore di , che liquida: a) quanto al giudizio di TP (iscritto al n. Parte_1
1073/2017 R.G.), in complessivi € 1.689,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
b) quanto al primo grado, in complessivi € 5.077,00 per compensi (€ 2.127,00 per fase di studio, € 1.416,00 per fase introduttiva, €
3.738,00 per fase di trattazione, € 3.579,00 per fase decisionale), oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
c) quanto al presente grado del giudizio, in complessivi € 5.270,00, di cui € 382,00 per spese vive e € 4.888,00 per compensi (€
1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva, € 922,00 per fase di trattazione, € 1.911,00 per fase decisionale), oltre a rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e
I.V.A. come per legge;
pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio del giudizio di TP e del giudizio di primo grado, come già liquidate, a carico di Controparte_1
pagina 9 di 10 dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Catania il 23 ottobre 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte d'appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Sergio Florio Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1341/2023
promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa anche disgiuntamente dagli avvocati Umberto Di Giovanni, Matilde Di Giovanni e Giuditta Di
Giovanni, giusta procura in atti;
appellante e appellata in via incidentale
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Controparte_1 C.F._2
Vitale, giusta procura in atti;
appellato e appellante in via incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 10 Con sentenza n. 1564/2023, pubblicata il 24 agosto 2023 (resa nel procedimento iscritto al n. 373/2018
R.G., preceduto da TP iscritto al n. 1073/2017 R.G.), il Tribunale di Siracusa, in accoglimento parziale della domanda proposta da condannava al risarcimento dei Controparte_1 Parte_1 danni da infiltrazioni subiti dall'immobile di proprietà dell'attore, posto a quota inferiore rispetto al fondo confinante della convenuta, nella misura del concorso di colpa riconosciuto pari al 50%, nonché alla rifusione delle spese di TP, CTU e di lite.
Avverso tale decisione ha proposto appello , con atto di citazione notificato il 20 Parte_1 ottobre 2023, articolando otto motivi di gravame. Si è costituito con comparsa Controparte_1 depositata il 26 febbraio 2024, chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale, articolato in due motivi.
All'udienza del 6 ottobre 2025, a seguito di discussione orale, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Per ragioni di priorità logico-giuridica, deve essere esaminata in via preliminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale, sollevata dall'appellante principale con memoria del 13 aprile
2024.
L'eccezione è infondata. La parte deduce l'inosservanza del termine di costituzione di 70 giorni prima dell'udienza indicata nella citazione, richiamando l'art. 347 c.p.c. e la disciplina introdotta dal d.lgs. n.
149/2022 (riforma Cartabia). Tuttavia, la normativa vigente prevede che l'appello incidentale debba essere proposto, a pena di decadenza, almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione (art. 343 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149/2022 e successivamente dal
Correttivo Cartabia di cui al d.lgs. n. 164/2024, mediante rinvio al riformulato art. 347 c.p.c.), termine nella specie rispettato.
Le nuove disposizioni, applicabili alle impugnazioni proposte dopo il 28 febbraio 2023, rendono irrilevante il richiamo - eliminato dal Correttivo Cartabia nel 2024 - ai termini previsti per la comparsa di risposta nel giudizio di primo grado. L'eccezione va pertanto rigettata attesa la sua infondatezza, come riconosciuto dalla stessa appellante nella memoria del 19 settembre 2025.
2. - L'appello principale proposto da si articola in otto motivi. Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante denuncia la violazione e l'omessa applicazione dell'art. 913 c.c., lamentando che il Tribunale abbia erroneamente applicato tale norma senza considerare che il deflusso pagina 2 di 10 delle acque era naturale e non aggravato da opera dell'uomo.
Il secondo motivo deduce l'errata applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c., contestando la sussistenza del nesso causale tra il fondo superiore e il danno e ritenendo insussistente la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., non essendole ascrivibile alcun comportamento illecito, attivo od omissivo, cui ricollegare una responsabilità risarcitoria.
Il terzo motivo concerne l'errata applicazione dell'art. 1227 c.c. L'appellante sostiene che il Tribunale abbia erroneamente ravvisato un concorso di colpa inesistente, atteso che la non avrebbe avuto Pt_1 alcuna responsabilità nella causazione del preteso danno da umidità e infiltrazioni, non riferibile a lei per il naturale e plurisecolare deflusso delle acque meteoriche secondo il percorso naturale di scolo dal fondo sopraelevato a quello inferiore del CP_1
Con il quarto motivo, si denuncia l'errata applicazione dell'art. 2055 c.c., contestando l'affermazione di una responsabilità solidale tra le parti e sostenendo che la responsabilità deve essere attribuita integralmente alla parte appellata.
Il quinto motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per vizi della motivazione, censurandola per illogicità e contraddittorietà, in particolare per l'adesione formale alla CTU dell'ing. Per_1
(designato nel giudizio di primo grado) e l'accoglimento delle conclusioni della CTU dell'ing. Per_2
(nominato nel procedimento di TP).
Il sesto motivo lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115, 116 e 112 c.p.c., deducendo la violazione delle regole sul principio di non contestazione e sull'onere della prova, nonché ultrapetizione, per avere il Tribunale deciso la causa in contrasto con le emergenze processuali e in contraddizione con la pacifica situazione dei luoghi, trattandosi inconfutabilmente di fondi a dislivello.
Il settimo motivo denuncia la nullità della sentenza per vizio di ultra ed extra petizione, laddove ha condannato la all'alternativa esecuzione, a sua cura e spese, di tutti i lavori sotto la direzione Pt_1 dell'ing. , non essendo stata tale domanda di facere formulata e comunque non essendo Per_2 ammissibile da parte attrice, oppure al pagamento del 50% del costo di lavori estranei persino alla domanda di risarcimento del costo dei ripristini al solo immobile oggetto di citazione.
Infine, con l'ottavo motivo, si deduce la violazione dell'art. 92 c.p.c., per avere il Tribunale ignorato la soccombenza reciproca che avrebbe comportato la necessità, perlomeno, di compensare le spese.
L'appello incidentale è strutturato con due motivi.
pagina 3 di 10 Il primo motivo di appello incidentale deduce la violazione e/o erronea applicazione degli articoli 2051
e 1227 c.c., con riferimento alla valutazione del concorso di colpa. contesta che il Controparte_1 giudice di primo grado, pur avendo correttamente riconosciuto la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c., abbia poi illegittimamente applicato l'art. 1227 c.c., ritenendo sussistente un concorso di colpa del danneggiato e riducendo conseguentemente l'importo del risarcimento. Secondo
l'appellante incidentale, tale conclusione si fonda su una commistione impropria tra le risultanze delle due consulenze tecniche d'ufficio ( e e su una presunzione di pari colpa del 50%, Per_2 Per_1 priva di riscontro probatorio. Il sostiene che la responsabilità deve essere ascritta integralmente CP_1 alla convenuta, richiamando la giurisprudenza consolidata sul carattere oggettivo della responsabilità da cosa in custodia e sull'onere del custode di provare il caso fortuito.
Il secondo motivo attiene alla erronea quantificazione delle spese di lite. L'appellante incidentale lamenta che il giudice abbia liquidato le spese del primo grado in misura pari ai minimi tariffari, nonostante la complessità della controversia e la durata pluriennale del processo. Il chiede CP_1 pertanto la riforma del relativo capo di sentenza, con liquidazione delle spese secondo i valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, pari a € 5.077,00 oltre accessori, in luogo dei compensi pari a €
2.824,00 riconosciuti nella sentenza.
3. - I motivi dal primo al sesto dell'appello principale devono essere esaminati congiuntamente al primo motivo dell'appello incidentale, poiché vertono sulle medesime questioni, affrontate da prospettive contrapposte.
I suddetti motivi di appello principale sono fondati, mentre il primo motivo di appello incidentale deve essere rigettato.
La conformazione degradante dei luoghi è pacifica. L'immobile AR è situato in Siracusa, via
Firenze n. 21, al piano terra di un fabbricato multipiano composto da tre elevazioni, con copertura piana che convoglia le acque meteoriche verso un pluviale sul prospetto sud. Il fabbricato si Pt_1 sviluppa interamente al piano terra, con accesso da via Torino n. 122, e dispone di un'area esterna a confine con il fabbricato posta a quota superiore di circa tre metri e priva di opere di CP_1 regimentazione delle acque.
Inoltre, entrambi i consulenti hanno accertato che i fabbricati sono di antica edificazione: l'immobile
Romano risale ad epoca anteriore al 1942, mentre quello è collocabile tra gli anni '50 e '60 (v. CP_1
pagina 4 di 10 controdeduzioni alle osservazioni delle parti ing. , pag. 3; v. CTU pag. 4). Per_2 Per_1
Va poi rilevato che, sebbene ciascuna parte abbia privilegiato uno degli accertamenti peritali (l'TP dell'ing. o la CTU dell'ing. ), dall'esame complessivo degli elaborati dei due tecnici Per_2 Per_1 emerge una sostanziale convergenza nell'individuare le cause delle infiltrazioni riscontrate nell'immobile di proprietà CP_1
In particolare, l'TP dell'ing. (v. punto 5.1 della relazione tecnica) ha evidenziato che i due Per_2 fabbricati sorgono su una balza con pendenza da nord verso sud e da ovest verso est, per la presenza di un crinale posto a circa 300 metri dal fabbricato Al termine del terreno di proprietà Pt_1 Pt_1 era presente, prima dell'edificazione dell'immobile un costone roccioso di oltre tre metri, dal CP_1 quale il pendio declinava fino al mare. Il fabbricato – prosegue il consulente – è stato costruito CP_1 in aderenza al costone roccioso e costituisce una barriera artificiale al naturale deflusso delle acque meteoriche provenienti da monte, che restano confinate, specie in occasione di piogge intense, all'interno del lotto Tale ristagno è favorito dalla natura del terreno del fondo Romano, Pt_1 compatto e di consistenza argillosa, che lo rende impermeabile alle acque superficiali. A ciò si aggiunge la conformazione stratigrafica della balza, composta da rocce carbonatiche (calcari e calcareniti) dotate di buona permeabilità, che favoriscono per fratturazione la circolazione sotterranea delle acque nei periodi di elevata piovosità. Le dinamiche descritte, unite alla tipologia costruttiva dell'edificio realizzato con conci calcarenitici analoghi ai terreni permeabili della balza, CP_1 determinano – secondo l'ing. – un costante mantenimento di umidità nelle murature, con Per_2 formazione di muffe, sfarinamento degli intonaci e corrosione delle strutture in cemento armato, fino all'ossidazione dei ferri e all'espulsione del copriferro.
A sua volta, il CTU ha rilevato che l'immobile si sviluppa interamente al piano terra, Per_1 Pt_1
è stato realizzato in epoca anteriore al 1942 e ha accesso da via Torino n. 122, ad una quota superiore rispetto a via Firenze, ove si trova l'ingresso all'immobile da cui deriva il dislivello naturale CP_1 tra le due proprietà. Anche questo consulente, in linea con l'TP, conferma che l'edificio CP_1 costituisce una barriera fisica al naturale deflusso delle acque provenienti dai fondi superiori, ossia dal lotto e da quelli sovrastanti, che – come la stessa via Torino – presentano una pendenza da Pt_1 nord verso sud e da ovest verso est, in direzione delle Latomie poste a circa cinquanta metri dai fondi.
Di conseguenza, il deflusso superficiale delle acque rimane confinato nel lotto a causa della Pt_1 costruzione in assenza di tale fabbricato, sorto intorno agli anni Cinquanta ai piedi del costone CP_1
pagina 5 di 10 roccioso, il deflusso si sarebbe diretto verso la depressione della latomia senza incontrare ostacoli (v. punto 3, pag. 6 della relazione ). Per_1
Quanto alle cause delle infiltrazioni, il CTU ha dato atto dei processi di infiltrazione delle acque meteoriche provenienti dal fondo individuandone la causa nella mancata esecuzione, Pt_1 all'epoca della costruzione di opere di drenaggio, impermeabilizzazione e intercapedini nelle CP_1 fondazioni e nella parete controterra, che mantengono costantemente umida e insalubre la parete degli ambienti al piano terra. Tale situazione è aggravata dalla posizione dei fabbricati e dalla natura dei terreni: i due edifici sorgono su una balza con pendenza da nord verso sud e da ovest verso est, e il fabbricato edificato in aderenza al costone roccioso, ostacola il deflusso delle acque CP_1 provenienti da monte, che restano confinate nel lotto La conformazione stratigrafica della Pt_1 balza, costituita da rocce carbonatiche permeabili, favorisce inoltre la circolazione sotterranea delle acque per gravità, accentuando il fenomeno. A ciò si aggiunge la tipologia costruttiva dell'edificio
AR, con conci calcarenitici analoghi ai terreni permeabili, che contribuisce al mantenimento dell'umidità nelle murature, con formazione di muffe, sfarinamento degli intonaci e carbonatazione delle strutture in cemento armato, fino all'ossidazione dei ferri e all'esplosione dei copriferri (v. pagg.
13 e ss. della relazione). Il CTU segnala, inoltre, come seconda causa la totale assenza di manutenzione della facciata prospiciente il terreno annerita da spore e muffe e interessata da sfaldamenti Pt_1 degli intonaci alla base, nonché da distacchi localizzati in corrispondenza dei solai dovuti all'ossidazione dei ferri dei cordoli di interpiano (v. pagg. 14-15).
Alla luce delle ricostruzioni tecniche, puntuali e immuni da vizi logici, che si condividono integralmente, deve ritenersi applicabile al caso in esame la disciplina di cui all'art. 913 c.c.
L'appellato e appellante incidentale sostiene, al contrario, che il Tribunale abbia erroneamente esteso l'applicazione dell'art. 913 c.c. ai fabbricati, anziché limitarla ai soli fondi rustici, escludendo i fondi urbani come quelli oggetto di causa. Tale tesi non è fondata, poiché contrasta con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che da tempo afferma l'applicabilità della norma anche ai fabbricati rurali e urbani, in quanto la ratio è quella di tutelare il proprietario del fondo rispetto al naturale deflusso delle acque (Cass. n. 17509/2024; Cass. n. 37037/2022; Cass. n. 32648/2021).
Secondo la Corte di cassazione, l'art. 913 c.c. impone al proprietario del fondo superiore e a quello del fondo inferiore l'obbligo di non alterare la configurazione naturale del terreno in modo da rendere più gravoso o ostacolare il deflusso naturale delle acque verso valle. La norma trova applicazione solo in pagina 6 di 10 presenza di un aggravamento della situazione preesistente e vieta non ogni modifica, ma soltanto quelle che alterino in modo apprezzabile il deflusso, aggravando la condizione dell'uno o dell'altro fondo
(Cass. n. 30239/2019; Cass. n. 13097/2011; Cass. n. 14179/2001).
Nel caso concreto, le consulenze tecniche d'ufficio hanno accertato che i due fabbricati sorgono su una balza naturale con pendenza da nord verso sud e da ovest verso est, e che l'immobile è stato CP_1 edificato in aderenza al costone roccioso, creando una barriera artificiale al naturale deflusso delle acque provenienti da monte. La mancata realizzazione, al momento della costruzione dell'immobile di opere di drenaggio, impermeabilizzazione e intercapedini nelle fondazioni e nella parete CP_1 controterra ha determinato un costante stato di umidità e insalubrità negli ambienti del piano terra. Tale condizione è aggravata dalla conformazione stratigrafica dei terreni della balza, costituita da rocce carbonatiche che possiedono un buon grado di permeabilità, favorendo per gravità una circolazione sotterranea delle acque meteoriche e di irrigazione, nonché dalla cattiva manutenzione della facciata dell'immobile prospiciente il terreno CP_1 Pt_1
Questa Corte osserva, tuttavia, che tali fenomeni non sono imputabili a opere dell'appellante principale che abbiano alterato la configurazione naturale del terreno o aggravato il deflusso delle acque. Al contrario, lo stato dei luoghi è rimasto conforme alla sua conformazione originaria, come accertato dai consulenti. Il divieto non riguarda tutte le alterazioni prodotte dall'uomo, ma soltanto quelle che modifichino sensibilmente il naturale deflusso delle acque;
di conseguenza, è irrilevante – anche sotto il profilo concausale – la presenza di alberature nel terreno impropriamente valorizzata Pt_1 dall'appellante incidentale.
Né giova all'appellante incidentale il richiamo alla CTU laddove ha rilevato che “dalle Per_1 ortofoto che vanno dal 1988 ad oggi nell'inquadramento di nostro interesse non si evidenziano modifiche dirette dello stato di fatto dei terreni se non la presenza di nuovo complesso di fabbricati posto ad est compreso tra via Torino e via Maria Politi Laudien. Quindi ad oggi dall'esame dei luoghi dello stato di fatto del territorio e dall'analisi delle foto aeree il terreno di proprietà non ha Pt_1 subito nessuna cementificazione con successiva pavimentazione, ma i luoghi si presentano con le composizioni originarie quindi rocce carbonatiche che assicurano una discreta circolazione idrica sotterranea permettendo all'interno dei terreni di seguire le linee di flusso in relazione alla struttura e tessitura e stato di fratturazione del terreno” (pag. 9 della CTU). Tale rilievo conferma l'inesistenza di opere compiute dal proprietario del fondo sovrastante ( ) che abbiano aggravato lo Parte_1
pagina 7 di 10 scolo preesistente delle acque.
Pertanto, non è configurabile alcuna responsabilità oggettiva per danni da cosa in custodia a carico di
, non essendo ravvisabile alcuna modificazione o alterazione del naturale deflusso Parte_1 delle acque meteoriche verso valle, tale da incidere sulla situazione anteriore. La fattispecie va ricondotta alla disciplina dello scolo delle acque tra fondi urbani: il fondo è soggetto a ricevere CP_1 le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza opera dell'uomo, secondo la previsione dell'art. 913 c.c., che impone il mantenimento della soggezione naturale del fondo inferiore rispetto a quello superiore.
4. - Da quanto sopra esposto discende l'accoglimento dell'appello principale, con assorbimento del settimo e dell'ottavo motivo, e il rigetto dell'appello incidentale, restando assorbito anche il secondo motivo di quest'ultimo, relativo alla liquidazione delle spese.
La riforma della sentenza impugnata incide, in virtù dell'effetto espansivo interno di cui all'art. 336
c.p.c., anche sulla statuizione relativa alle spese. Come chiarito dalla giurisprudenza, il giudice di appello, una volta riformata in tutto o in parte la decisione, deve provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito, poiché l'onere delle stesse va attribuito e ripartito tenendo conto dell'esito complessivo della lite (Cass. 4 aprile 2006, n.
7846).
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellato e appellante incidentale, nella misura indicata in dispositivo. La liquidazione è effettuata secondo i parametri medi previsti dalla vigente tariffa forense (D.M. Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 e relative tabelle), applicabile alle prestazioni esaurite dopo la sua entrata in vigore (23 ottobre 2022), anche se iniziate sotto il regime precedente, in quanto il compenso ha natura omnicomprensiva e unitario per l'opera complessivamente prestata (Cass. n. 19980/2020; Cass. n. 31884/2018). Si fa riferimento allo scaglione per cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, con esclusione della fase istruttoria nel presente grado, da liquidarsi ai minimi per mancanza di attività istruttoria.
Vanno riconosciute a favore dell'appellante principale anche le spese relative al procedimento di TP
(n. 1073/2017 R.G.), nel quale si è costituita depositando memoria difensiva. La liquidazione va confermata ai minimi, in considerazione dell'impegno difensivo effettivamente svolto, nella misura già
pagina 8 di 10 determinata in primo grado, pari a complessivi € 1.689,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e IVA come per legge.
Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio del giudizio di TP e del primo grado, come già liquidate, vanno definitivamente poste a carico di . Controparte_1
Infine, atteso l'integrale rigetto dell'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto. Tale attestazione deve essere resa da questa Corte anche in presenza di ammissione della parte al patrocinio a spese dello
Stato (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa di appello iscritta al n. 1341/2023 R.G.A.C.,
accoglie l'appello principale proposto da nei confronti di e, in totale Parte_1 Controparte_1 riforma dell'impugnata sentenza n. 1564/2023 del 24 agosto 2023 del Tribunale di Siracusa (resa nel procedimento iscritto al n. 373/2018 R.G.), rigetta le domande proposte dall'originario attore;
rigetta l'appello incidentale di Controparte_1
condanna alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nonché Controparte_1 dell'TP, a favore di , che liquida: a) quanto al giudizio di TP (iscritto al n. Parte_1
1073/2017 R.G.), in complessivi € 1.689,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
b) quanto al primo grado, in complessivi € 5.077,00 per compensi (€ 2.127,00 per fase di studio, € 1.416,00 per fase introduttiva, €
3.738,00 per fase di trattazione, € 3.579,00 per fase decisionale), oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
c) quanto al presente grado del giudizio, in complessivi € 5.270,00, di cui € 382,00 per spese vive e € 4.888,00 per compensi (€
1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva, € 922,00 per fase di trattazione, € 1.911,00 per fase decisionale), oltre a rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e
I.V.A. come per legge;
pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio del giudizio di TP e del giudizio di primo grado, come già liquidate, a carico di Controparte_1
pagina 9 di 10 dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Catania il 23 ottobre 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte d'appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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