Articolo 1 della Legge 23 dicembre 1962, n. 1752
Versione
23 gennaio 1963
Art. 1. Articolo unico.

A decorrere dal 1 gennaio 1963 sara' corrisposto alla Casa di riposo per musicisti (Fondazione "G. Verdi" di Milano), in aggiunta alla somma di lire 20.000.000, prevista dalla legge 7 aprile 1954, n. 100 , un ulteriore contributo annuo di lire 50.000.000.
Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sara' provveduto con una aliquota del gettito del diritto demaniale dovuto per le rappresentazioni, esecuzioni e radioteletrasmissioni delle opere di Giuseppe Verdi.
Il Ministro per il Tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, l'occorrente variazione di bilancio.

Entrata in vigore il 23 gennaio 1963