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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N.26952/2021 R.Cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata all'udienza del 25/10/2024 nella causa civile di primo grado iscritta al n.26952/2021 R.G.Cont.
tra
, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Izzo presso cui elett dom in AP via Parte_1
Dei Mille 16 giusta procura in atti Attrice
e
, in persona dell'amm.re p.t. rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avv. Maria Grazia Marino ed elett dom in AP via Bonito II trav 17 A giusta procura in atti Convenuto
nonché
dom.to in AP al Viale Augusto n° 122 presso lo studio dell'avv. Luigi De Martino del foro di
AP (C.F.: ) che lo difende in virtù di procura in atti C.F._2
Convenuto
Nonchè
, nata a [...] il [...], c.f. e Controparte_3 C.F._3
, nata a [...] il [...], c.f. elett.te dom.te in Controparte_4 C.F._4
Piazza San Giovanni Battista n. 9, AP, presso lo studio dell'avv. Gennaro Paudice, c.f..
che le rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._5
Convenute
Nonché
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] con C.F. Controparte_5 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Piscopo e avv.to Vincenzo Palma, giusta C.F._6
delega in atti, ed elettivamente dom.to in AP alla Via Cardinale Guglielmo Sanfelice nr.38
Convenuto
Nonché
(con sede in Verona alla via Lungadige Cangrande n.16), Partita Controparte_6
VA , in persona del suo procuratore dott. , delegato alla P.IVA_1 Controparte_7
rappresentanza e firma sociale giusto Atto del 19.02.2019, rep. 15486, racc. n.8708, Notaio dott.
, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio De Dominicis, codice fiscale Persona_1
presso il cui studio in AP alla via Salvator Rosa n.256 elettivamente C.F._7
domicilia, giusta procura in atti Terza chiamata in causa Nonché
(c.f. , nata ad [...] il [...], residente in [...]C.F._8
Milano, Piazza Caiazzo n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rosaria Ambrosini
( fax02780878ePEC: ,condomicili CodiceFiscale_9 Email_1
ofisicoelettopresso il suo studio in Milano, Via Pasquale Sottocorno n. 3, e domicilio digitale presso il medesimo procuratore al suo indirizzo PEC, dell'elenco RegInde,
giusta procura speciale in atti Email_2
Terza interventrice oggetto: risarcimento danni conclusioni per le parti: come da atti introduttivi e verbale del 25/10/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la domanda proposta da , proprietaria Parte_1
dell'immobile, int 14, posto al settimo ed ultimo piano del fabbricato del Condominio sito in
AP alla , nei confronti del suddetto, nonché dei proprietari del Controparte_1 CP_1
lastrico solare di copertura, , , , Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4
, avente causa da , intervenuta nel corso del processo e nei Controparte_2 Controparte_8
cui confronti la ha esteso la domanda, volta al risarcimento, per la somma di €26.617,29 ( o Pt_1
altra somma ritenuta di giustizia), di tutti i danni subiti al solaio dell'appartamento attoreo, in più
punti interessato da un grave ammaloramento strutturale derivante dalle cospicue infiltrazioni d'acqua susseguitesi nel tempo e provenienti dal citato lastrico solare;
nel corso del processo si sono costituiti tutti i convenuti nonché la chiamata in garanzia dal condominio Controparte_9 contestando la domanda, la procedibilità, la titolarità attiva e passiva, eccependo la prescrizione quindi, depositata documentazione, è stata espletata l'istruttoria.
Va rilevato, in via preliminare, che le domande sono state avanzate in modo corretto e tempestivo e sufficientemente determinate sia con riferimento alla causa petendi che al petitum formale e sostanziale, che la titolarità sostanziale attorea di è comprovata dalla Parte_1
copia dell'atto di donazione del 3/9/2019 concluso tra la stessa ed il di lei padre , che Persona_2
la procedibilità della domanda è comprovata dall'invito alla negoziazione atteso che, in base alla prospettazione attorea, si verte in tema di responsabilità ex art 2051 cc che sancisce la responsabilità di coloro che hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi;
in particolare, trattandosi, secondo le allegazioni della di danni subiti a causa ed in conseguenza di infiltrazioni provenienti dal Pt_1
lastrico solare di proprietà privata ma anche fungente da copertura dell'intero stabile, trovano applicazione i principi sanciti dalla S.C. che in tema ha rilevato che “La responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello il cui uso non sia comune a tutti i condòmini
deve essere ricondotta nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., con la conseguenza che dei relativi danni rispondono sia il proprietario, o usuario esclusivo quale custode del bene, sia il condominio in forza degli obblighi inerenti all'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore, ai sensi dell'art. 1130, comma 1, n. 4, c.c.,
nonché sull'assemblea dei condòmini ex art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria. Ne consegue che il rapporto di responsabilità che si instaura tra i diversi soggetti obbligati va ricostruito in termini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2055 c.c., con esclusione del litisconsorzio necessario di tutti i presunti autori dell'illecito, sicché il danneggiato ben può agire nei confronti del singolo condòmino, senza obbligo di citare in giudizio gli altri” (ord
Cass n. 516/2022 e sent Cass S.U. n. 9449/2016).
Al fine di individuare le varie responsabilità ed i titolari sia attivi che passivi , occorre partire dalle prove documentali e testimoniali nonché dalle dichiarazioni dalle parti.
Infatti, se si esaminano la proposta condominiale di risarcimento rivolta a il 28/1/2008, Persona_2
il contratto di transazione concluso tra le due parti il 22/4/2008 verso il corrispettivo di € 4.500,00, il contratto di appalto lavori straordinari condominiali del 20/11/2015, il certificato di regolare esecuzione dei lavori appaltati, del 17/2/2016, l'atto di donazione dell'interno 14 del 3/9/2019, la perizia redatta in sede di ATP nel 2020 dall'arch ( proc n. 8968/2020 R.G.), le CP_10
dichiarazioni delle parti ( “Ho ricevuto in donazione da mio padre nel 2019 l'appartamento in via
Nicolardi 2 int 14 e preciso che quando ero ragazza la casa era formata da due interni il n 13 e il n
14 che mio padre ha diviso in due unità anche catastalmente credo nel 2014 se non erro. L'interno
13 è ancora di mio padre, è disabitato e forse mio padre lo donerà a mia sorella e nel 2008 si verificarono delle macchie di umidità nell'interno 13, forse provenienti dal lastrico solare sovrastante il nostro appartamento , per le quali mio padre fu risarcito con una somma tra €3000 e
€ 4000. La mia casa interno 14 è circa mq 100 e quando la ho ricevuta in donazione , tutta controsoffittata, sembrava in buono stato, non presentava danni, macchie né infiltrazioni. Ho
iniziato, poco dopo settembre 2019, i lavori e ho fatto togliere la controsoffittatura dove ora sono il soggiorno e un bagno e a quel punto la ditta appaltatrice mi ha chiamato perché il solaio era ammalorato in modo grave. Ho chiamato l'amministratore di condominio che solo dopo vari solleciti a dicembre 2019 ha indetto l'assemblea che nulla ha deciso e dopo la relazione di ATP
vedendo che nessuno si occupava dell'intervento , ho provveduto ad eseguire i lavori e la somma maggiore che ho dovuto sborsare attiene al deposito della cucina e del mobilio. Preciso che il solaio era rovinato nel soggiorno attuale, nei due bagni attuali, nella cucina attuale e nella camera da letto matrimoniale . I lavori non hanno interessato la camera delle bambine e l'ingresso. I lavori sono finiti nel 2021 a causa del periodo covid mentre senza i problemi del solaio i lavori sarebbero cessati nel febbraio 2020. A causa del covid anche l'ATP si è prolungato nel tempo Quanto
all'impinto elettrico doveva essere rifatto solo nella porzione tra il soggiorno e l'attuale bagno e parte della cucina invece lo ho dovuto rifare quasi tutto . Sono disposta chiudere con il rimborso della somma di € 16.000,00 oltre CTU e spese processuali. Le fatture sono intestate a mio marito che ha pagato con bonifici tratti su c/c intestato a me e a mio marito e sul conto ci sono soldi derivanti dai regali di nozze. Nel 2019 venne l'amministratore con il geometra che ha CP_11
visto il solaio e ha rilevato il problema . La controsoffittatura è stata da noi tolta anche nei punti non previsti per fare i lavori laddove il solaio risultava ammalorato. Con i soldi del 2008 mio padre ha grattato, stuccato, ritinteggiato la macchia di circa cm 40 di diametro nella loro stanza da letto che era sita nell'attuale interno 13 e inoltre si era rovinato un mobile di legno” ud del Parte_1
17/11/2023 ; “Sono amministratore del condominio da oltre 30 anni e con riferimento ai danni del
2008 posso dire che i lavori sul lastrico erano stati fatti nel 2006 e nel 2015 il condominio ha rifatto tutta l'impermeabilizzazione del terrazzo Le uniche lamentela che abbiamo avuto sono quelle del padre con cui il condominio ha transatto prima della causa del 2016 La casa al settimo piano Pt_1
era una sola nel 2008 e comprendeva l'int 13 e 14 Entrai solo una volta nella casa e non ricordo dove fossero i danni e se il salone avesse la controsoffittatura. La transazione ha ad oggetto la casa al settimo piano e i mobili ivi presenti Il condominio è disposto a conciliare oggi per € 10.000,00
omnia che parte attrice non ha accettato” ( ud del 14/5/2024) e del teste Testimone_1
(“Sono il marito di dal 22/12/2018 . L'unica proprietaria della casa è mia Testimone_2 Pt_1
moglie. Quando ci siamo sposati convivevamo in un appartamento a ma al sesto Controparte_1
piano mentre quello per cui è causa è al settimo. Preciso che al settimo piano vi sono due appartamenti e nel 2018 il padre di viveva in uno dei due appartamenti. Nel 2019, a Pt_1
settembre iniziammo i lavori nell'appartamento vuoto al settimo piano ma spostando una parete la ditta notò un ammaloramento del solaio della casa e quindi invece di entrare in casa a dicembre
2019 siamo entrati a marzo 2021.Siamo rimasti a vivere al sesto piano nella casa del padre di gratuitamente. Poiché nessuno provvedeva a riparare mia moglie ha provveduto a sue Pt_1
spese e la ditta , anche per fare i carotaggi in tutta la casa ha chiesto in più € 19.000,00 poiché
quasi tutta la casa era controsoffittata L'ing è stato chiamato da noi per fare una Persona_3
relazione prima dell'ATP e dire cosa c'era da fare per eliminare tutti i danni Nel 2008 ero fidanzato con e avevo 20 anni e viveva al settimo piano ove i due appartamenti erano uniti e Pt_1 Pt_1
dove ora viviamo noi era la zona giorno ma i danni nel 2008 furono causati alla zona notte ove vi era la camera dei miei suoceri tale zona ora è la casa ove vive mio suocero. Pensando di entrare a natale 2019 abbiamo comprato gli arredi, cucina, divani letti che abbiamo lasciato presso i venditori pagando il fermo deposito Anche l'impianto elettrico è stato rifatto ma non era previsto ed è stato rifatto perché è stata tolta la controsoffittatura a causa delle infiltrazioni Avevamo
ordinato tutti i mobili a settembre 2019 e dovevano arrivare al più tardi a gennaio 2020.Abbiamo
pagato tutto con i soldi sul conto corrente comune a me e dove erano stati depositati i Pt_1
regali delle nozze e ciò che è rimasto sul conto è sempre metà mio metà di mia moglie Anzi su domanda del procuratore attoreo preciso che in realtà poiché la casa è di mia moglie, i soldi utilizzati per riparare la casa sono quelli della sua quota” ud del 14/5/2024), emerge che nel 2006
il condominio eseguì i lavori di rifacimento del lastrico di copertura, che nel 2008 si presentarono delle infiltrazioni nell'appartamento di , costituito dall'unione di due interni, il n. 13 ed Persona_2
il 14 posti all'ultimo piano dello stabile di in AP, che il ed il condominio Controparte_1 Pt_1
pervennero ad una conciliazione stragiudiziale e al fu versata la somma di € 4.500,00 per i Pt_1
danni subiti all'intero appartamento e ai mobili e suppellettili, che nel 2015 il condominio fece eseguire ulteriori lavori di impermeabilizzazione del lastrico, che nel 2014 , e comunque prima della donazione alla figlia, il divise gli interni 13 e 14 e donò all'attrice l'appartamento Pt_1
segnato con l'interno 14, che nel 2019, subito dopo la donazione del 3/9/2019, la intraprese Pt_1
i lavori di ristrutturazione dell'immobile, ivi compreso il rifacimento della controsoffittatura scoprendo, attraverso la propria ditta appaltatrice, l'ammaloramento del solaio;
quanto allo stato di quest'ultimo e alle cause del degrado, il consulente d'ufficio, in sede di A.T.P., svolto tra tutte le parti in causa eccetto , ha chiarito, dopo aver esaminato i luoghi ed in base alle Controparte_2
sue indubbie conoscenze e capacità tecniche, che “L'appartamento, è composto da un ingresso e da un corridoio che conduce ad a due camere, un soggiorno, con affaccio a Ovest, ed a nord alla cucina ed a due bagni ed una lavanderia, come si evince dal confronto tra la planimetria catastale e l'attuale stato dei luoghi. Tutto l'appartamento risulta controsoffittato. Sebbene l'immobile mostri segni di un inizio di ristrutturazione, si evidenzia che la controsoffittatura, di vecchio modello, risulta essere frutto o di una precedente ristrutturazione sicuramente realizzata, oppure addirittura, stante la mancanza di intonaco sull'intradosso del solaio, realizzata in fase di costruzione dell'edificio. Tutto l'appartamento presenta un'altezza interna di circa mt. 3,00. All'
interno della controsoffittatura risulta esservi, sebbene in quantità molto ridotta, schiuma espansa tesa forse a creare un certo strato di isolamento termico. Al momento del sopralluogo,
l'appartamento risultava interessato da interventi di ristrutturazione sospesi stante l'attuale lamenta situazione infiltrativa. Dal sopralluogo emerge che le infiltrazioni non sono più in atto.
Dalla ispezione effettuata, risultano i seguenti danni ed attraverso la ispezione effettuata tramite la porzione di controsoffittatura rimossa a seguito degli interventi di ripristino risultano presenti …
punti di particolare criticità……. Dal sopralluogo svolto, congiuntamente con i presenti ctp si è constatata la eliminazione delle cause delle lamentate infiltrazioni, causa eliminata a seguito del rifacimento del manto di copertura del terrazzo non calpestabile, dei torrini scale, dei loro risvolti e delle pensiline dell'edificio. Si è constatato che, allo stato sono rilevabili solo i danni alla struttura del solaio. ( pag 21 e ss) ………. “Pertanto, in merito alle cause delle lesioni il CTU ritiene che queste siano ascrivibili all'ossidazione dei ferri dell'armatura dovuta al non tempestivo intervento di ripristino dell'impermeabilizzazione del terrazzo di copertura che ha consentito il passaggio di micro infiltrazioni di acqua piovana, che con il tempo hanno provocato con l'umidità risultante, il deterioramento dei ferri del solaio (ossidazione) e le conseguenti lesioni. Come è noto le fessure presenti nella muratura o nel solaio sono dovute ad assestamenti strutturali o a degradi causati da umidità da pioggia battente e cattiva protezione. A seguito della ossidazione che comporta inevitabilmente una corrosione delle armature metalliche dovuta proprio alla presenza di agenti esterni, il ferro tende prima a espandersi aumentando notevolmente il suo volume, comportando
“esplosione” di quello strato di calcestruzzo spesso circa 3-4 cm che prende il nome di copriferro,
proprio perché la sua funzione è quella di proteggere i ferri d'armatura. Successivamente però
questa patina tende a sfaldarsi, facendo diminuire notevolmente lo spessore dei ferri d'armatura che oltre al volume perderanno anche in termini di resistenza. Premesso che le cause sono state eliminate, necessita eliminare i danni subiti. I danni consistono sostanzialmente, stante la pregressa diffusa infiltrazione di acqua nel solaio, nella ossidazione dei ferri d'armatura. Questi,
arrugginiti, si sono rigonfiati ed hanno causato l'espulsione della malta copriferro costituente il travetto causando il conseguente distacco della parte inferiore degli elementi di alleggerimento del solaio, cioè si è avuto l'ormai diffuso fenomeno nei solai di copertura degli edifici degli anni 60-70
mal manutenuti, cioè lo “sfondellamento del solaio”. Tale sfondellamento, provoca la caduta improvvisa della paretina inferiore delle pignatte e tale caduta, sebbene nel caso specifico protetta dalla controsoffittatura, crea gravi danne alle cose ed alle strutture. Inoltre si evidenzia che la presenza della controsoffittatura non favorisce il monitoraggio della struttura. Per i motivi sopra esposti, per garantire la giusta incolumità degli occupanti, tenuto conto della vastità del fenomeno e della sua riproducibilità, si ritiene opportuno intervenire su tutto il solaio di copertura dell'appartamento. Per il ripristino del solaio necessita la preventiva rimozione della controsoffittatura, il trattamento dei travetti danneggiati, la verifica dei travetti restanti e la richiusura mediante nuova controsoffittatura. Per il ripristino dell'immobile il CTU ritiene necessarie le seguenti opere: 1 Sgombero dei locali con accatastamento del materiale presente e protezione dell'arredo e del pavimento con teli di plastica Disimpegno camera 2, soggiorno, cucina,
bagno, disimpegno vano, lavanderia 2 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, escluso il trasporto a discarica. Controsoffitti in lastre di gesso disimpegno, camera, soggiorno, cucina, bagno, disimpegno vano lavanderia 3 Rimozione
dell'esistente isolamento termico ed acustico 4 Sistemazione provvisoria degli impianti presenti nel controsoffitto, per consentire le lavorazioni necessarie 5 Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/o sabbiatura fino a raggiungimento dello strato del cls con ca . comunque non carbonatato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti 6 Pulizia
superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante a sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo d ... co resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti 7 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano 8 Intervento di messa in sicurezza da fenomeno di
“sfondellamento” di NP. 04 solai in laterocemento, tramite sistema LIFE+ di Fibre Net, con possibilità di finitura intonaco, con fornitura ... i 1 pz ogni 2 mq) di Fibre Net, o equivalente e applicato con interasse massimo 100 cm. Escluso l'intonaco di finitura. 9 Isolamento termico e acustico con pannelli in lana di vetro Isolamento termico e acustico di pareti realizzato con pannelli semirigidi in lana di vetro composto da fibre vetrose e ... ucibilità termica di calcolo 0,034 W/mK
applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi. 10 Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da pro ... nti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm 11 Realizzazione di velette in cartongesso, sagomate come quelle esistenti, con applicazione di rete di adeguata grammatura e stuccatura dei giunti, compreso ogni altro onere per dar il lavoro finito a regola d'arte 12 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico 13 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione. Fissativo a base di resine acriliche 14 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche 15 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. 16
Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc
Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti ... compresi carico,
anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata 17 Scofanatura di materiali sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, f ... go di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m. 18 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero;
ripristino locativo;
manutenzione ordinaria;
man ... amente responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità fino al
10% CER 17.09.04 e 17.01.07 LAVORI A MISURA T O T A L E euro 18´217,96 I costi per il ripristino dell'immobile si ricavano dal Prezziario dei Lavori Pubblici della Campania del 2020 (Allegato
Computo Metrico). TOTALE €.18.217,00 Arrotondabile ad €. 18.000,00 (pag 24 e ss).
Se tali sono gli elementi raccolti, può sicuramente affermarsi, anche sulla base di indizi gravi precisi e concordanti, che dopo i lavori sul lastrico risalenti al 2006 e, dopo i quali fu conclusa una transazione tra il d il , si resero necessari ulteriori lavori di impermeabilizzazione Pt_1 CP_1
del lastrico di copertura nel 2015/2016 e solo nel 2019, durante le opere di ristrutturazione dell'interno 14 e di rifacimento delle controsoffittature preesistenti, fu scoperta l'ossidazione dei ferri d'armatura dei solai , creatasi solo con il passare del tempo e causata dalla diffusa infiltrazione di acqua nel solaio, infiltrazione che il perito d'ufficio ha accertato essere cessata nel
2020, dopo i lavori di impermeabilizzazione del lastrico di qualche anno prima. Ne deriva ancora, che la condotta illecita, di carattere permanente, è cessata solo con i lavori del
2015/2016, che alcuna prescrizione si è verificata in quanto nel 2020 è stato espletato l'A.T.P.
seguito poi dal presente giudizio nel 2021 ( in tema di interruzione della prescrizione ed A.T.P. cfr ord Cass n.8637/2020 ed in tema di prescrizione cfr anche sent Cass n.7139 del 21/03/2013: “In
materia di diritto al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, in presenza di illecito che determini, dopo un primo evento lesivo, ulteriori conseguenze pregiudizievoli, il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria per il danno inerente ad esse decorre dal loro verificarsi, purché
sia ravvisabile una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella manifestatasi con l'esaurimento della condotta del responsabile”), che titolare attivo del rapporto è , proprietaria Parte_1
dell'immobile al momento del verificarsi dell'evento dannoso ( 2019, sent Cass S.U. n. 2051/2016 e citata sentenza del 2013) titolari passivi del rapporto obbligatorio in base ai pronunce sopra citate della S.C. sono sia il in AP, sia i proprietari del lastrico Parte_2
solare nel 2015/2016 e cioè , , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e con esclusione di proprietario del lastrico solo dal Controparte_8 Controparte_2
21/9/2020 .
Tutti i soggetti passivi suindicati sono tenuti, in solido, a corrispondere a la somma Parte_1
di €18.000,00 somma valida all'attualità stante i valori di mercato immutati dal 2020 ad oggi oltre interessi legali dall'1/1/2022 al saldo (a titolo di interessi compensativi, lucro cessante , cfr sent
Cass n. 25571/2011 , Cass. n. 3931/2010 e ord Cass n. 7267/2018 secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero,
sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”).
Quanto alle altre somme richieste in questa sede, va riconosciuta solo quella di € 3.263,28 a titolo di rimborso per il compenso versato al C.T.U. della fase di A.T.P. e comprovato dalle fatture intestate alla ( cfr doc 14 e 18), oltre interessi legali dai singoli pagamenti al saldo, mentre Pt_1
ogni altra voce non è dimostrata come necessaria conseguenza delle infiltrazioni, né quella relativa ai lavori all'impianto elettrico ( doc 11), non rilevata neppure dal C.T.U. in sede di A.T.P. né quella relativa al deposito beni mobili, cucina e divani (allegati 12 e 13) le cui fatture sono intestate direttamente solo al , e attengono ad un periodo di deposito che coincide con l'anno COVID Tes_2
e non può escludersi che tale più lungo periodo di deposito sia ricollegabile alla fase pandemia.
Quanto alla domanda di garanzia formulata dal condominio nei confronti della Controparte_9
., la stessa è destituita di fondamento atteso che dall'esame delle condizioni generali di polizza
[...]
sottoscritta per la responsabilità civile verso terzi, emerge, art 17, che oggetto di assicurazione sono esclusivamente i beni condominiali.
Venendo alla determinazione delle spese di lite, quelle attoree anche di A.T.P, liquidate come in dispositivo in base al DM 55/2014 , scaglione entro €26.000,00 valore medio ridotto per la semplicità delle questioni, seguono la soccombenza e vanno poste a carico, in solido, del condominio sito in AP e di , , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
, , con attribuzione in favore dell'avv.to Fabio Izzo;
le spese di Controparte_5 Controparte_8
lite di vanno poste a carico di , sul punto soccombente, con Controparte_2 Parte_1
attribuzione in favore dell'avv.to Luigi De Martino e le spese sopportate dalla Controparte_9
vanno poste a carico del condominio sito in AP sul punto soccombente. Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede : In accoglimento parziale delle domande di condanna in solido il condominio sito in Parte_1
AP , , , , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
a pagare all'attrice la somma di €18.000,00 oltre interessi legali dall'1/1/2022 al saldo CP_8
e la somma di € 3.263,28 oltre interessi legali dai singoli pagamenti al saldo .
Rigetta le altre domande.
Rigetta le domande nei confronti di . Controparte_2
Rigetta la domanda di garanzia.
Condanna in solido il condominio sito in AP , , Controparte_1 Controparte_3
, , al pagamento delle spese processuali Controparte_4 Controparte_5 Controparte_8
anche di A.T.P. sopportate da che si liquidano in €5.000,00 per compenso Parte_1
(1.500,00+3.500,00) ed €800,00 (200,00+600,00) per spese, oltre iva e cpa come per legge se documentate, rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione in favore dell'avv.to Fabio Izzo.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida Parte_1 Controparte_2
in €3.000,00 per compenso oltre iva e cpa come per legge se documentate, rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione in favore dell'avv.to Luigi De
Martino.
Condanna il condominio sito in AP al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1
della che liquida in €3.000,00 per compenso oltre iva e cpa come per legge se Controparte_9
documentate, rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso.
AP 28/1/2025 IL G.U.