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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/10/2025, n. 2949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2949 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
QUARTA SEZIONE CIVILE
R.G. 2529/2016
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del DO. DO PA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2529/2016 R.G., avente ad oggetto: opposizione avverso ingiunzione di pagamento vertente tra
CF , e CF Parte_1 C.F._1 Controparte_1
eredi di , rappresentati e difesi, dall'Avv. C.F._2 Persona_1
BR TE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in S Maria C. V.
Via Mazzocchi 45 -domicilio eletto-
Attori-oppnenti
CONTRO
Condominio Corso LD MO 52 in S. Maria C.V. “CAM 52”, sito al Corso
LD MO n.52, in persona dell'amministratore p.t. rappr.to e difeso dall'avv.
AN EU ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in S Maria C V
RA AR Fiore Pal. Aversano 32 – domicilio eletto-
Convenuto-opposto
CONCLUSIONI
Per gli opponenti: come da atto introduttivo, note relative all'udienza di discussione
Per l'opposto : come da comparsa di costituzione, note relative all'udienza di discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che:
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , eredi Parte_1 CP_1 di , hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° Persona_1
64/2016, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in favore del
, con il quale si è ingiunto il pagamento della somma Controparte_2 di €.47.319,24 oltre interessi, per il mancato pagamento di oneri condominiali ordinari e straordinari derivanti dai lavori di ristrutturazione dell'intero edificio condominiale.
Con la spiegata opposizione i e hanno contestato il Parte_1 CP_1 credito ingiunto deducendo : la carenza del potere di firma del direttore dei lavori Part e del collaudatore amministrativo nella sottoscrizione del (e del certificato di pagamento) oggetto della ingiunzione di pagamento;
l' aumento non autorizzato di talune voci dei costi rispetto al computo metrico allegato al capitolato d'appalto approvato dai condomini.; infine la insussistenza dei presupposi di legge per l'emissione della ingiunzione di pagamento;
sulla scorta di tali motivi hanno chiesto la revoca della ingiunzione opposta con declaratoria di non debenza delle somme dedotte nella pretesa monitoria;
condanna del Condomino opposto alle spese di causa.
Si è ritualmente costituto il in persona Controparte_3 dell'amministratore p.t. che, contestate le deduzioni avversarie, ha concluso per il rigetto della opposizione con condanna degli opponenti alle spese di lite.
Espletato infruttuosamente il procedimento di mediazione il Tribunale concedeva i termini ex art 183 6 comma cpc all'esito dei quali, ritenuta la causa, matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. pag. 2/7 Nelle more del giudizio, gli opponenti provvedevano a versare l'importo ingiunto, gli interessi e le spese;
della circostanza ne dava atto parte opposta alla udienza del
9.6.2025.
Dopo alcuni rinvii e cambio di giudice istruttore, la presente controversia è stata assegnata allo scrivente che fissava udienza per la discussione orale ex art 281 sexies ed all'esito riservava la decisione ex comma terzo .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va evidenziato che il giudizio verte sulla opposizione al decreto ingiuntivo n°64/16 emesso da Tribunale di S Maria C V per il pagamento di oneri condominiali;
ciò posto preliminarmente deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla debenza delle somme oggetto di ingiunzione per essere stata pacificamente integralmente pagata dagli opponenti nel corso del giudizio.
Infatti, le parti, ed in particolare il procuratore di parte opposta, all'udienza di discussione della causa ex art 281 sexies del 9.6.2025, ha dichiarato espressamente:
“l'opponente dopo la concessione della provvisoria esecuzione ha provveduto al pagamento integrale della sorte, interessi maturati e spese del procedimento monitorio” ne consegue, facendo buon governo della giurisprudenza formatasi sul punto, che va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di pagamento delle somme oggetto di ingiunzione.
Infatti, come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è un procedimento il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione: ne deriva, pertanto, che se il debito su cui si fonda il decreto ingiuntivo risulti anche parzialmente pagato in un momento posteriore all'emissione del decreto, si deve comunque revocare in toto il decreto opposto ( Cass, Civ. 11660/2007; Cass. Civ.
pag. 3/7 21432/2011).
Ne consegue che, nel caso in esame , come evidenziato, deve essere revocato il decreto opposto, essedo cessata la materia del contendere in ordine alla debenza delle somme ingiunte in quanto integralmente versate unitamente a tutti gli accessori;
in ogni caso però va valutato il merito ai fini anche delle spese di lite in virtù della soccombenza virtuale
Sul punto, occorre aggiungere che, nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello della opposizione quando proposta, ma da luogo ad un unico giudizio , nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite.
Sul tema il Tribunale aderisce alla soluzione adottata dalla Prima Sezione che risulta essere conforme ad un precedente delle Sezioni Unite, (sent.n. 7448/1993) e confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità ( conformi, Cass. Civ.
9490/1995, 5336/1997, 22489/2006). Tale interpretazione, eliminando un titolo esecutivo volto alla realizzazione di un diritto che non esiste più, è la più conforme anche ai principi di economicità dei processi. Sostenere il contrario comporterebbe che, ove il creditore azioni il decreto ingiuntivo, non revocato ma contenente un diritto estinto, il debitore sarebbe costretto ad opporsi all'esecuzione, facendo valere, l'estinzione della debenza, azionando un autonomo ed ulteriore giudizio.
Orbene, ciò premesso, come ricordato, va in ogni caso valutato il merito ai fini del regolamento delle spese del giudizio;
del resto la causa si è comunque resa necessaria per via di un comportamento della parte che ha reso doveroso sopportare alcuni esborsi che la parte virtualmente vittoriosa altrimenti non avrebbe sostenuto
(Cass Civ n. 24234/16).
Il Tribunale ai fini della soccombenza virtuale, ritiene di poter ricorrere alla valutazione del merito della controversia mediante il criterio della c.d. “ragione più liquida”, che consente al giudice, senza doverne necessariamente seguire nella pag. 4/7 stesura delle motivazioni l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più pronta ed evidente soluzione anche se logicamente subordinata, in quanto assorbente (cfr.:
Cass. 12002/2014; Cass. 17214/2016).
E' noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la pretesa creditoria della parte opposta (attore in senso sostanziale), nonché le eccezioni e difese fatte valere dall'opponente
Il Condominio opposto ha ingiunto a e il Parte_1 Controparte_1 pagamento delle somme dedotte nella ingiunzione n° 64/2016 per complessivi €
47.319,24 oltre interessi derivanti da oneri condominiali e quote relative ai lavori di ristrutturazione dell'edificio di cui è parte l'immobile e di proprietà degli opponenti.
Nel caso di specie, il con sede in S. Maria C. Controparte_3
V., ha congruamente assolto al proprio onere probatorio avendo dato prova del titolo negoziale da cui ha tratto origine il credito di cui al D.I. impugnato.
In atti sono state prodotte tutte le delibere assembleari, che hanno dato origine all'ingiunzione oggi opposta, le quali non risultano essere state impugnate e dunque sono pienamente valide ed efficaci;
.
A fronte di ciò, gli opponenti non hanno fornito alcuna idonea allegazione volta ad evidenziare la nullità genetica ed assoluta dei predetti atti deliberativi , la quale, come è noto scendo il costante orientamento del Supremo Collegio , è l'unico aspetto che può essere valutato dal giudice in quanto idoneo ad inficiare l'efficacia dell'atto deliberativo.
Neppure risulta dedotto e provato che le predette delibere sino state oggetto di impugnazione, pertanto le stesse, quale titolo su cui si fonda la pretesa creditoria dedotta nel procedimento monitorio, sono da ritenersi valide, efficaci e vincolanti per tutti i condomini .
Pertanto, a sostegno della domanda dedotta dall'opponente, manca qualsiasi prova pag. 5/7 dell'esistenza di un fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa che, invece, risulta essere stata estinta unicamente attraverso il pagamento della sorte interessi e spese ingiunta nel corso del giudizio come dichiarato dal procuratore del
Condominio opposto all'udienza di discussione ex art 281 sexies.
Orbene, tali circostanze sono all'evidenza del Tribunale ai fini della valutazione della c. d soccombenza virtuale che è in esame;
ai fini della predetta valutazione va altresì considerato il principio giurisprudenziale in merito alla vicenda de quo secondo il quale nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali sulla scorta di delibera assembleare , il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate ai sensi dell'art. 1137 c.c. ( Cass. n. 9262/2022, conf. Cass. SS.UU. n.
4421/2007).
Parte opponente , sul punto, non ha avanzato alcuna domanda riconvenzionale ai sensi dell'art 1137 cc , la sola che avrebbe imposto una valutazione in ordine alla validità delle deliberazioni dedotte quale fonte della obbligazione azionata, pur entro i limiti e le decadenze fissate dalla norma.
Del resto gli opponenti hanno sollevato a sostengo della assunta non debenza delle somme ingiunte eccezioni che attendono al merito delle deliberazioni assunte dall'assemblea condominiale che, come evidenziato, non è sindacabile in questa sede.
Risulta altresì pacifica la circostanza che i deliberati dedotti a sostegno della debenza non sono mai stati impugnati, con la conseguenza che permane intonsa l'efficacia degli stessi da cui legittimamente traggono supporto le pretese di pagamento dedotte in sede monitoria e che depongono per l'infondatezza della opposizione spiegata avverso il decreto ingiuntivo 181 /16 .
Ciò posto così valutata la c.d. soccombenza virtuale nel procedimento di cui è causa, ne consegue che le spese del giudizio seguono la soccombenza si liquidano pag. 6/7 come da dispositivo facendo applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche entro i parametri minimi ivi previsti in considerazione dell'esito complessivo della controversia e del fatto che le questioni giuridiche affrontate non appaiono di particolare complessità e non hanno imposto uno studio ed un impegno particolarmente gravoso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in merito alla domanda di condanna al pagamento degli oneri condominiali come azionati in via monitoria stante l'intervenuto integrale pagamento degli stessi, degli interessi e delle spese nel corso del giudizio e conseguentemente per l'effetto
- revoca il decreto ingiuntivo n°64/2016 emesso dal Tribunale di S Maria C.V. in favore del Condominio Corso LD MO 52 in S. Maria C.V. “CAM 52”persona del amministratore p.t.
- condanna gli opponenti e , in solido tra loro Parte_1 Controparte_1
, alle spese del presente giudizio che si liquidano, entro i parametri minimi del DM
55/14 e succ. modifiche in complessive €. 3.3809,00 per compensi oltre rimborso forfettario in ragione del 15 %, IVA e CPA come per legge con attribuzione all'Avv.
AN EU, antistatario;
Santa Maria Capua Vetere, 2.10.2025
Il GOP
DO DO PA
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
QUARTA SEZIONE CIVILE
R.G. 2529/2016
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del DO. DO PA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2529/2016 R.G., avente ad oggetto: opposizione avverso ingiunzione di pagamento vertente tra
CF , e CF Parte_1 C.F._1 Controparte_1
eredi di , rappresentati e difesi, dall'Avv. C.F._2 Persona_1
BR TE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in S Maria C. V.
Via Mazzocchi 45 -domicilio eletto-
Attori-oppnenti
CONTRO
Condominio Corso LD MO 52 in S. Maria C.V. “CAM 52”, sito al Corso
LD MO n.52, in persona dell'amministratore p.t. rappr.to e difeso dall'avv.
AN EU ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in S Maria C V
RA AR Fiore Pal. Aversano 32 – domicilio eletto-
Convenuto-opposto
CONCLUSIONI
Per gli opponenti: come da atto introduttivo, note relative all'udienza di discussione
Per l'opposto : come da comparsa di costituzione, note relative all'udienza di discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che:
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , eredi Parte_1 CP_1 di , hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° Persona_1
64/2016, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in favore del
, con il quale si è ingiunto il pagamento della somma Controparte_2 di €.47.319,24 oltre interessi, per il mancato pagamento di oneri condominiali ordinari e straordinari derivanti dai lavori di ristrutturazione dell'intero edificio condominiale.
Con la spiegata opposizione i e hanno contestato il Parte_1 CP_1 credito ingiunto deducendo : la carenza del potere di firma del direttore dei lavori Part e del collaudatore amministrativo nella sottoscrizione del (e del certificato di pagamento) oggetto della ingiunzione di pagamento;
l' aumento non autorizzato di talune voci dei costi rispetto al computo metrico allegato al capitolato d'appalto approvato dai condomini.; infine la insussistenza dei presupposi di legge per l'emissione della ingiunzione di pagamento;
sulla scorta di tali motivi hanno chiesto la revoca della ingiunzione opposta con declaratoria di non debenza delle somme dedotte nella pretesa monitoria;
condanna del Condomino opposto alle spese di causa.
Si è ritualmente costituto il in persona Controparte_3 dell'amministratore p.t. che, contestate le deduzioni avversarie, ha concluso per il rigetto della opposizione con condanna degli opponenti alle spese di lite.
Espletato infruttuosamente il procedimento di mediazione il Tribunale concedeva i termini ex art 183 6 comma cpc all'esito dei quali, ritenuta la causa, matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. pag. 2/7 Nelle more del giudizio, gli opponenti provvedevano a versare l'importo ingiunto, gli interessi e le spese;
della circostanza ne dava atto parte opposta alla udienza del
9.6.2025.
Dopo alcuni rinvii e cambio di giudice istruttore, la presente controversia è stata assegnata allo scrivente che fissava udienza per la discussione orale ex art 281 sexies ed all'esito riservava la decisione ex comma terzo .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va evidenziato che il giudizio verte sulla opposizione al decreto ingiuntivo n°64/16 emesso da Tribunale di S Maria C V per il pagamento di oneri condominiali;
ciò posto preliminarmente deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla debenza delle somme oggetto di ingiunzione per essere stata pacificamente integralmente pagata dagli opponenti nel corso del giudizio.
Infatti, le parti, ed in particolare il procuratore di parte opposta, all'udienza di discussione della causa ex art 281 sexies del 9.6.2025, ha dichiarato espressamente:
“l'opponente dopo la concessione della provvisoria esecuzione ha provveduto al pagamento integrale della sorte, interessi maturati e spese del procedimento monitorio” ne consegue, facendo buon governo della giurisprudenza formatasi sul punto, che va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di pagamento delle somme oggetto di ingiunzione.
Infatti, come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è un procedimento il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione: ne deriva, pertanto, che se il debito su cui si fonda il decreto ingiuntivo risulti anche parzialmente pagato in un momento posteriore all'emissione del decreto, si deve comunque revocare in toto il decreto opposto ( Cass, Civ. 11660/2007; Cass. Civ.
pag. 3/7 21432/2011).
Ne consegue che, nel caso in esame , come evidenziato, deve essere revocato il decreto opposto, essedo cessata la materia del contendere in ordine alla debenza delle somme ingiunte in quanto integralmente versate unitamente a tutti gli accessori;
in ogni caso però va valutato il merito ai fini anche delle spese di lite in virtù della soccombenza virtuale
Sul punto, occorre aggiungere che, nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello della opposizione quando proposta, ma da luogo ad un unico giudizio , nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite.
Sul tema il Tribunale aderisce alla soluzione adottata dalla Prima Sezione che risulta essere conforme ad un precedente delle Sezioni Unite, (sent.n. 7448/1993) e confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità ( conformi, Cass. Civ.
9490/1995, 5336/1997, 22489/2006). Tale interpretazione, eliminando un titolo esecutivo volto alla realizzazione di un diritto che non esiste più, è la più conforme anche ai principi di economicità dei processi. Sostenere il contrario comporterebbe che, ove il creditore azioni il decreto ingiuntivo, non revocato ma contenente un diritto estinto, il debitore sarebbe costretto ad opporsi all'esecuzione, facendo valere, l'estinzione della debenza, azionando un autonomo ed ulteriore giudizio.
Orbene, ciò premesso, come ricordato, va in ogni caso valutato il merito ai fini del regolamento delle spese del giudizio;
del resto la causa si è comunque resa necessaria per via di un comportamento della parte che ha reso doveroso sopportare alcuni esborsi che la parte virtualmente vittoriosa altrimenti non avrebbe sostenuto
(Cass Civ n. 24234/16).
Il Tribunale ai fini della soccombenza virtuale, ritiene di poter ricorrere alla valutazione del merito della controversia mediante il criterio della c.d. “ragione più liquida”, che consente al giudice, senza doverne necessariamente seguire nella pag. 4/7 stesura delle motivazioni l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più pronta ed evidente soluzione anche se logicamente subordinata, in quanto assorbente (cfr.:
Cass. 12002/2014; Cass. 17214/2016).
E' noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la pretesa creditoria della parte opposta (attore in senso sostanziale), nonché le eccezioni e difese fatte valere dall'opponente
Il Condominio opposto ha ingiunto a e il Parte_1 Controparte_1 pagamento delle somme dedotte nella ingiunzione n° 64/2016 per complessivi €
47.319,24 oltre interessi derivanti da oneri condominiali e quote relative ai lavori di ristrutturazione dell'edificio di cui è parte l'immobile e di proprietà degli opponenti.
Nel caso di specie, il con sede in S. Maria C. Controparte_3
V., ha congruamente assolto al proprio onere probatorio avendo dato prova del titolo negoziale da cui ha tratto origine il credito di cui al D.I. impugnato.
In atti sono state prodotte tutte le delibere assembleari, che hanno dato origine all'ingiunzione oggi opposta, le quali non risultano essere state impugnate e dunque sono pienamente valide ed efficaci;
.
A fronte di ciò, gli opponenti non hanno fornito alcuna idonea allegazione volta ad evidenziare la nullità genetica ed assoluta dei predetti atti deliberativi , la quale, come è noto scendo il costante orientamento del Supremo Collegio , è l'unico aspetto che può essere valutato dal giudice in quanto idoneo ad inficiare l'efficacia dell'atto deliberativo.
Neppure risulta dedotto e provato che le predette delibere sino state oggetto di impugnazione, pertanto le stesse, quale titolo su cui si fonda la pretesa creditoria dedotta nel procedimento monitorio, sono da ritenersi valide, efficaci e vincolanti per tutti i condomini .
Pertanto, a sostegno della domanda dedotta dall'opponente, manca qualsiasi prova pag. 5/7 dell'esistenza di un fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa che, invece, risulta essere stata estinta unicamente attraverso il pagamento della sorte interessi e spese ingiunta nel corso del giudizio come dichiarato dal procuratore del
Condominio opposto all'udienza di discussione ex art 281 sexies.
Orbene, tali circostanze sono all'evidenza del Tribunale ai fini della valutazione della c. d soccombenza virtuale che è in esame;
ai fini della predetta valutazione va altresì considerato il principio giurisprudenziale in merito alla vicenda de quo secondo il quale nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali sulla scorta di delibera assembleare , il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate ai sensi dell'art. 1137 c.c. ( Cass. n. 9262/2022, conf. Cass. SS.UU. n.
4421/2007).
Parte opponente , sul punto, non ha avanzato alcuna domanda riconvenzionale ai sensi dell'art 1137 cc , la sola che avrebbe imposto una valutazione in ordine alla validità delle deliberazioni dedotte quale fonte della obbligazione azionata, pur entro i limiti e le decadenze fissate dalla norma.
Del resto gli opponenti hanno sollevato a sostengo della assunta non debenza delle somme ingiunte eccezioni che attendono al merito delle deliberazioni assunte dall'assemblea condominiale che, come evidenziato, non è sindacabile in questa sede.
Risulta altresì pacifica la circostanza che i deliberati dedotti a sostegno della debenza non sono mai stati impugnati, con la conseguenza che permane intonsa l'efficacia degli stessi da cui legittimamente traggono supporto le pretese di pagamento dedotte in sede monitoria e che depongono per l'infondatezza della opposizione spiegata avverso il decreto ingiuntivo 181 /16 .
Ciò posto così valutata la c.d. soccombenza virtuale nel procedimento di cui è causa, ne consegue che le spese del giudizio seguono la soccombenza si liquidano pag. 6/7 come da dispositivo facendo applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche entro i parametri minimi ivi previsti in considerazione dell'esito complessivo della controversia e del fatto che le questioni giuridiche affrontate non appaiono di particolare complessità e non hanno imposto uno studio ed un impegno particolarmente gravoso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in merito alla domanda di condanna al pagamento degli oneri condominiali come azionati in via monitoria stante l'intervenuto integrale pagamento degli stessi, degli interessi e delle spese nel corso del giudizio e conseguentemente per l'effetto
- revoca il decreto ingiuntivo n°64/2016 emesso dal Tribunale di S Maria C.V. in favore del Condominio Corso LD MO 52 in S. Maria C.V. “CAM 52”persona del amministratore p.t.
- condanna gli opponenti e , in solido tra loro Parte_1 Controparte_1
, alle spese del presente giudizio che si liquidano, entro i parametri minimi del DM
55/14 e succ. modifiche in complessive €. 3.3809,00 per compensi oltre rimborso forfettario in ragione del 15 %, IVA e CPA come per legge con attribuzione all'Avv.
AN EU, antistatario;
Santa Maria Capua Vetere, 2.10.2025
Il GOP
DO DO PA
pag. 7/7