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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/09/2025, n. 2879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2879 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 671 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente:
TRA
, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Vincenzo Parte_1
Farina e dall'Avv. Sergio Losavio, come da mandato in atti.
Parte ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Pierluigi Di CP_1
Tomassi, come da mandato in atti.
Parte resistente
All'esito dell'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 10-9-2025 sono state precisate le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “conclude come da ricorso introduttivo riportandosi a tutte le richieste formulate anche in via istruttoria nei precedenti scritti difensivi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. il sig. ha Parte_1
adito il Tribunale di Firenze chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e premessa l'istruttoria
1 occorrente, in accoglimento della domanda proposta, 1) condannare
nato il [...] a [...] nella CP_1
Repubblica Popolare Cinese e residente in [...]
(CAP 50019) Sesto Fiorentino (FI), codice fiscale C.F._1
, al pagamento in favore del ricorrente
[...] Parte_1
della somma di € 125.000,00 per le causali ed i titoli tutti dedotti nel presente atto, ovvero la minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia per i medesimi titoli, secondo l'equo apprezzamento di
Codesto On.le Tribunale, oltre Cassa previdenziale (5%) e IVA
(22%), nonché agli interessi di legge (a decorrere dal 25/3/2022), con capitalizzazione giudiziale ex art. 1283 c.c.; 2) condannare il convenuto al rimborso delle contributo unificato ed alla rifusione delle spese di lite”.
Parte ricorrente, in particolare, ha dedotto:
- di aver adempiuto al contratto di mandato concluso in data 4-11-
2021 con il sig. (cfr. doc. 1 fascicolo di parte CP_1
ricorrente), ricostruendo la situazione contabile di quest'ultimo e riuscendo a recuperare gli investimenti ed i prestiti oggetto di mandato, per un importo complessivo di euro 1.574.500,00;
- di aver consequenzialmente maturato il diritto al compenso, per un complessivo importo di euro 165.125,00 (cfr. doc. 6 fascicolo di parte ricorrente), non riconosciuto, tuttavia, dal mandante.
Si è costituito, a mezzo di comparsa di costituzione e risposta, il sig.
il quale ha contestato la pretesa avvesraria, CP_1
disconoscendo la sottoscrizione del contratto di mandato sub doc.1 fasc. parte ricorrente e del doc. 2 denominato dal sig. quale T_
“approvazione trattative”.
Il resistente ha altresì eccepito:
2 - la mancata prova dell'esistenza delle trattative asseritamente condotte dal sig. per conto del resistente;
T_
- la sussistenza dell'offerta, asseritamente procurata dal sig. , T_
già settimane prima rispetto al mandato a questo conferito.
2. In via preliminare, devono essere rigettate le istanze istruttorie reiterate d in sede di precisazione delle conclusioni.
Sul punto, risulta sufficiente richiamare le ordinanze istruttorie in data 27-1-2025, nella quale sono stati ammessi soltanto alcuni dei capitoli di prova orale articolati dalle parti, ed in data 20 luglio 2025, nella quale si sono rigettate le istanze di esibizione e di CTU formulate dal ricorrente.
3. Tanto premesso, la domanda di parte ricorrente deve trovare accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
In primo luogo, si deve ritenere adeguatamente comprovata in atti la sussistenza di un contratto di mandato tra il sig. e il Parte_1
sig. , finalizzato a ricostruire la situazione contabile CP_1
vigente in capo a quest'ultimo ed a raggiungere soluzioni transattive in merito agli importi accertati con le controparti coinvolte.
Sotto questo profilo, è vero che, a fronte del disconoscimento del resistente dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica (quale quello avvenuto nella specie, cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 2: “Il Signor (..) CP_1
dichiara di non aver mai sottoscritto il contratto da cui controparte fa derivare il proprio preteso credito”), il ricorrente non ha prodotto l'originale del documento.
E' pur vero però che soltanto nei contratti per i quali sia richiesta, per legge o per volontà delle parti, la forma scritta ad probationem, ovvero ad substantiam, colui che intenda avvalersi del documento in
3 giudizio ha, ove la sottoscrizione non sia stata autenticata al momento dell'apposizione né riconosciuta, ancorché tacitamente, dalla controparte, l'onere di avviare, pur senza formule sacramentali, il procedimento di verificazione, producendo in giudizio il contratto in originale, senza che possa avvalersi della prova testimoniale o di quella per presunzioni per dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento medesimo, salvo che ne abbia previamente dedotto e dimostrato la perdita incolpevole dell'originale (cfr. in questi termini, Cass., Sez. 2, 16/10/2017, n.
24306), ma non anche quando, come nella specie, il contratto sia a forma libera, incombendo, in tal caso, su chi ne invoca l'esistenza, validità ed efficacia, l'onere di dimostrare l'avvenuto perfezionamento del negozio, anche mediante presunzioni semplici, purché aventi i caratteri della gravità e precisione, nonché, qualora siano più d'una, della concordanza ex art. 2729 cod. civ., la cui valenza probatoria deve essere valutata e adeguatamente motivata dal giudice del merito (cfr. Cass., 24/5/2018, n. 12971, Cass.
5/1/2024 n.315).
È allora alla stregua di tali principi che nell'ipotesi in esame si deve ritenere che parte ricorrente abbia adeguatamente comprovato il contenuto del rapporto di mandato sussistente con il resistente, nonché l'effettivo espletamento delle attività ivi previste.
Al riguardo, in primo luogo mette conto osservare come il conferimento del dedotto incarico di mandato all'odierno ricorrente sia evincibile avuto riguardo alla corrispondenza prodotta in atti dal medesimo (cfr. docc. 3 e 7 fascicolo di parte ricorrente).
Da essa, in particolare, emerge:
4 - il ruolo attivo rivestito dal sig. nella predisposizione e nella T_
modifica delle bozze dell'atto di riconoscimento di debito sottoscritto dai sigg.ri e in favore del Persona_1 Per_2 Per_3
resistente sig. (cfr. docc. 3 a, b, c, d fascicolo di parte CP_1
ricorrente; cfr. testo definitivo dell'atto di riconoscimento sub doc. 4 fascicolo di parte ricorrente);
- il costante coinvolgimento del sig. nelle trattative svoltesi a T_
Padova per il raggiungimento di un accordo con le controparti contrattuali del sig. e l'avvallo per fatti concludenti da parte di CP_1
quest'ultimo dell'operato svolto per suo conto dal primo (cfr. messaggi WeChat intercorsi tra il sig. e il sig. doc. 7 T_ CP_1
fascicolo di parte ricorrente: messaggi del 6-11-21 inerenti al colloquio con il professionista di controparte, sig. , con Per_4
contenuto trascritto nel doc. 2 fascicolo di parte ricorrente;
messaggi del 12-11-21 inerenti all'incontro avvenuto con la Sig.ra e il sig. Pt_2
; messaggi del 18/19-11-2021 inerenti ad un ulteriore Per_4
incontro con il sig. ad Abano Terme, accompagnato dalla Pt_2
preoccupazione per l'esito manifestata dal sig. messaggi del CP_1
20-11-2021 inerenti all'incontro tra il sig. e il sig. T_
commercialista/mediatore della Ping;
messaggi del 26-11-2021 inerenti ad un ulteriore incontro con il sig. messaggi del 17-12-
2021 inerenti ad un ulteriore incontro con il sig. finalizzato alla chiusura della vicenda da parte del sig. ; messaggi del 19-12- T_
2021 in cui il sig. conferma che il sig. è “grossomodo T_
d'accordo sui numeri” da riconoscere al sig. cfr. messaggi CP_1
del 6-1-2022 inerenti ad un ulteriore incontro con il sig. finalizzato alla chiusura della vicenda da parte del sig. ; T_
messaggio del 24-2-2022, con cui il sig. invia la bozza T_
5 dell'atto da stipulare predisposta con il sig. Ping;
messaggio del 26-
2-2022 in cui si rileva l'erronea traduzione del contratto;
messaggio del 9-3-2022 in cui il sig. che domanda al sig. i suoi T_ CP_1
documenti per inserire i dati nel contratto con il sig. ; messaggi Pt_2
del 17-3-2022 in cui il sig. riepiloga al sig. le somme T_ CP_1
dell'accordo per un complessivo di euro 1.668.000,00; messaggi del
21-3-2022 in cui il sig. comunica che il mercoledì a Padova T_
avrebbero firmato l'accordo; si veda, inoltre, l'articolato scambio di corrispondenza anche tra il sig. e il sig. T_
commercialista/mediatore della sig.ra , in cui si conferma, sotto Pt_2
diverso angolo prospettico, il contenuto delle conversazioni intercorse tra il sig. e il sig. e si definiscono i dettagli T_ CP_1
per il perfezionamento dell'accordo; si veda, infine, la conversazione
WeChat tra il sig. , il sig. e il traduttore concernente il T_ CP_1
contenuto dell'accordo).
Inoltre, l'assunzione del ruolo di mandatario del sig. per conto T_
del sig. trova senz'altro ampia conferma nelle dichiarazioni CP_1
rilasciate dal teste sig. , amico del ricorrente e Testimone_1
incaricato di talune attività professionali da parte del resistente (cfr. verbale di udienza del 12-3-2025: “Sono amico del ricorrente da molti anni. Ho un'impresa edile. Collaboro con il sig. per T_
consulenze. E' lo stesso a fornirmi consulenze di tipo T_
amministrativo e burocratico da anni (..) Ho conosciuto il sig.
[...]
detto . Tutti gli italiani lo chiamavano . Me lo CP_1 Per_6 Per_6
ha presentato il sig.
4-5 anni fa (..) Ho avuto negli anni a T_
seguire molti incontri con ed , anche perché T_ Per_6
quest'ultimo ha poi iniziato a darmi degli incarichi, in particolare di ricerca di immobili da acquistare. Ricordo che l'acquisto di un
6 immobile in Sesto Fiorentino è stato concluso dal figlio di , Per_6
detto TA, grazie al mio intervento (..) Il rapporto è divenuto stretto anche con in ragione del suo rapporto con e Per_6 T_
degli incarichi lavorativi che mi ha conferito nel tempo”).
La deposizione resa, invero, risulta idonea a corroborare l'esistenza del rapporto professionale intercorrente tra il sig. e il sig. T_
e, nello specifico, l'incarico conferito al primo per il recupero CP_1
delle somme discendenti dagli investimenti effettuati dal resistente
(cfr. verbale di udienza del 12-3-2025: “Quanto al doc.1 che mi viene mostrato dal Giudice, dichiaro di riconoscere il documento che ho già visto in passato sulla scrivania di e sulla scrivania di T_
presso la sede di (..) ricordo distintamente che Per_6 Pt_3
ed parlavano del compenso quale pattuito nel T_ Per_6
contratto di mandato in relazione agli obbiettivi da raggiungere Io avevo un rapporto stretto con perché suo amico da tempo. (..) T_
Ho sentito io personalmente parlare il ed delle attività T_ Per_6
oggetto del mandato in questione. Il aveva carta bianca da T_
. Ricordo di avere assistito a molti dialoghi tra di loro dove Per_6
parlavano degli investimenti di a Padova. era Per_6 Per_6
arrabbiato perché non riusciva a recuperare le somme investite e gli utili dalla sua ex socia che tutti gli italiani chiamavano . Ricordo Pt_2
che il ha svolto tutte le attività oggetto del mandato. (..) Negli T_
anni in cui ho lavorato con ho sentito quest'ultimo parlare di Per_6
continuo con delle attività oggetto del mandato. (..) mi T_ Per_6
incaricò di andare presso un grandissimo deposito della a Pt_2
Padova per controllare i flussi di denaro da ricavi della vendita giornaliera. L'attività la l'aveva messa su anche grazie ai soldi Pt_2
di (..) Riferivo a , il quale gestiva tutta la situazione ed Per_6 T_
7 aveva il quadro completo degli investimenti. Lui stesso aveva contatti continui con la per mediare e cercare di chiudere un Pt_2
accordo. (..) si è, poi, seduto a parlare con quale T_
mandatario della . Io accompagnavo semplicemente il , il Pt_2 T_
quale cercava di concludere l'accordo con nella sua veste di mandatario di ”). Per_6
Tanto premesso, a fronte dell'attendibilità del testimone e della coerenza intrinseca ed estrinseca (cfr. la compatibilità delle dichiarazioni con la messaggistica sub doc. 7 fascicolo di parte ricorrente) delle dichiarazioni rese dal teste , e tenuto conto Tes_1
altresì, oltre che della documentazione sopra esaminata, anche della mancata comparizione, senza alcun giustificato motivo, del resistente all'udienza del 12 marzo 2025 per rendere l'interrogatorio formale ammesso con ordinanza del 27-1-2025, si deve, dunque, ritenere dimostrata in giudizio l'avvenuta conclusione tra le parti di un accordo di mandato ed il corretto espletamento del medesimo da parte del sig. . T_
Ciò detto in punto di an, avuto riguardo al profilo del quantum si deve richiamare il disposto di cui all'art. 1709 c.c., il quale, affermata la presunzione di onerosità del mandato, precisa che la misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi e, in mancanza è determinata dal giudice.
Ebbene, stante l'impossibilità di tener conto del compenso professionale fissato nel contratto di mandato sub doc. 1 fascicolo di parte ricorrente, espressamente disconosciuto dalla ricorrente e non prodotto in originale dal sig. , nell'ipotesi in esame si ritiene T_
che l'ammontare del compenso professionale spettante a
8 quest'ultimo debba essere quantificato sulla scorta delle tariffe professionali fissate dal Decreto Ministero, Giustizia 20/07/2012 n°
140, utilizzabili nell'ipotesi in cui il mandatario eserciti la professione per la quale le tariffe sono state predisposte (in termini cfr. Tribunale di Torino n. 3548/2024: “in assenza di accordo scritto è dunque corretta (anche alla luce del cennato articolo 1709 del codice civile che fa espresso riferimento alle tariffe professionali) l'individuazione del D.M. n. 55/2014 quale disciplina di riferimento”).
A tal proposito, occorre fare applicazione analogica della disciplina di cui all'art. 26, comma 1, del richiamato decreto, inerente alla
“Consulenza e assistenza contrattuale e consulenza economico-finanziaria”.
Tale disposizione prevede che: “
1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza o assistenza nella stipulazione di tutti i tipi di contratti, anche preliminari, atti, scritture private, è determinato in funzione del corrispettivo pattuito al lordo delle eventuali passività accollate dal cessionario, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili (..)”.
Ebbene, tenuto conto dell'espletamento da parte del sig. di T_
un'attività di supporto negoziale e consulenza, consistita nella partecipazione alle trattative e nella predisposizione e nella modifica dell'atto di riconoscimento del debito sub doc. 4 fascicolo di parte ricorrente, il compenso dovuto deve essere quantificato in euro
31.490,00.
Alla determinazione di tale importo, in particolare, si perviene considerando:
9 - la ricostruzione del valore della pratica in euro 1.574.500,00, pari alla somma oggetto di riconoscimento di debito da parte delle controparti del sig. (cfr. doc. 4 fascicolo di parte ricorrente); CP_1
- la forbice 0,75% - 2% prevista nel riquadro 8.1 allegato al D.M.
55/2014 (“sul corrispettivo pattuito: fino a euro 2.000.000 dallo
0,75% al 2%; oltre euro 2.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%”), richiamato nel trascritto art. 26, comma 1, D.M. 140/2012;
- l'applicazione del parametro massimo (2,00%) di detta forbice, in considerazione della complessità dell'incarico, con particolare riguardo alla ricostruzione contabile ed alla predisposizione della bozza.
In definitiva, il sig. deve, quindi, essere condannato CP_1
al pagamento in favore del sig. , a titolo di Parte_1
compenso professionale per l'attività di mandatario svolta da quest'ultimo, della somma di euro 31.490,00, oltre IVA e CPA, se dovuti per legge, oltre interessi di mora ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 23-5-2023 (data di ricezione da parte del resistente della lettera di messa in mora sub doc. 8 fascicolo di parte ricorrente) sino al 15-
1-2024 ed interessi di mora ex art.1284, comma 4, c.c. dal 16-1-
2024, data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, sino al saldo.
4. Tenuto dell'accoglimento soltanto parziale della domanda spiegata da parte ricorrente rispetto all'ammontare richiesto (euro
31.490,00 a fronte della somma di euro 125.000,00 richiesta nel ricorso), le spese di lite devono essere compensate per la quota di
¾. La restante quota di ¼, liquidata come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014, con applicazione degli importi minimi per la fase decisoria, stante l'assenza di scambio di
10 memorie conclusionali in ragione della discussione orale, deve essere posta a carico di parte resistente, stante la soccombenza prevalente della medesima.
PQM
Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 31.490,00, oltre IVA e CPA, se dovuti per legge, oltre interessi legali di mora ex art.1284 c.c. come in parte motiva;
2. dichiara le spese di lite compensate per la quota di 3/4;
3. pone a carico del resistente la restante quota di 1/4 delle spese di lite, che si liquida, in favore del ricorrente, in euro 1.541,00 per compensi, euro 196,5 per spese, oltre rimborso spese al 15 %, Iva e
CPA, come per legge.
Firenze, 10 settembre 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 671 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente:
TRA
, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Vincenzo Parte_1
Farina e dall'Avv. Sergio Losavio, come da mandato in atti.
Parte ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Pierluigi Di CP_1
Tomassi, come da mandato in atti.
Parte resistente
All'esito dell'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 10-9-2025 sono state precisate le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “conclude come da ricorso introduttivo riportandosi a tutte le richieste formulate anche in via istruttoria nei precedenti scritti difensivi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. il sig. ha Parte_1
adito il Tribunale di Firenze chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e premessa l'istruttoria
1 occorrente, in accoglimento della domanda proposta, 1) condannare
nato il [...] a [...] nella CP_1
Repubblica Popolare Cinese e residente in [...]
(CAP 50019) Sesto Fiorentino (FI), codice fiscale C.F._1
, al pagamento in favore del ricorrente
[...] Parte_1
della somma di € 125.000,00 per le causali ed i titoli tutti dedotti nel presente atto, ovvero la minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia per i medesimi titoli, secondo l'equo apprezzamento di
Codesto On.le Tribunale, oltre Cassa previdenziale (5%) e IVA
(22%), nonché agli interessi di legge (a decorrere dal 25/3/2022), con capitalizzazione giudiziale ex art. 1283 c.c.; 2) condannare il convenuto al rimborso delle contributo unificato ed alla rifusione delle spese di lite”.
Parte ricorrente, in particolare, ha dedotto:
- di aver adempiuto al contratto di mandato concluso in data 4-11-
2021 con il sig. (cfr. doc. 1 fascicolo di parte CP_1
ricorrente), ricostruendo la situazione contabile di quest'ultimo e riuscendo a recuperare gli investimenti ed i prestiti oggetto di mandato, per un importo complessivo di euro 1.574.500,00;
- di aver consequenzialmente maturato il diritto al compenso, per un complessivo importo di euro 165.125,00 (cfr. doc. 6 fascicolo di parte ricorrente), non riconosciuto, tuttavia, dal mandante.
Si è costituito, a mezzo di comparsa di costituzione e risposta, il sig.
il quale ha contestato la pretesa avvesraria, CP_1
disconoscendo la sottoscrizione del contratto di mandato sub doc.1 fasc. parte ricorrente e del doc. 2 denominato dal sig. quale T_
“approvazione trattative”.
Il resistente ha altresì eccepito:
2 - la mancata prova dell'esistenza delle trattative asseritamente condotte dal sig. per conto del resistente;
T_
- la sussistenza dell'offerta, asseritamente procurata dal sig. , T_
già settimane prima rispetto al mandato a questo conferito.
2. In via preliminare, devono essere rigettate le istanze istruttorie reiterate d in sede di precisazione delle conclusioni.
Sul punto, risulta sufficiente richiamare le ordinanze istruttorie in data 27-1-2025, nella quale sono stati ammessi soltanto alcuni dei capitoli di prova orale articolati dalle parti, ed in data 20 luglio 2025, nella quale si sono rigettate le istanze di esibizione e di CTU formulate dal ricorrente.
3. Tanto premesso, la domanda di parte ricorrente deve trovare accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
In primo luogo, si deve ritenere adeguatamente comprovata in atti la sussistenza di un contratto di mandato tra il sig. e il Parte_1
sig. , finalizzato a ricostruire la situazione contabile CP_1
vigente in capo a quest'ultimo ed a raggiungere soluzioni transattive in merito agli importi accertati con le controparti coinvolte.
Sotto questo profilo, è vero che, a fronte del disconoscimento del resistente dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica (quale quello avvenuto nella specie, cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 2: “Il Signor (..) CP_1
dichiara di non aver mai sottoscritto il contratto da cui controparte fa derivare il proprio preteso credito”), il ricorrente non ha prodotto l'originale del documento.
E' pur vero però che soltanto nei contratti per i quali sia richiesta, per legge o per volontà delle parti, la forma scritta ad probationem, ovvero ad substantiam, colui che intenda avvalersi del documento in
3 giudizio ha, ove la sottoscrizione non sia stata autenticata al momento dell'apposizione né riconosciuta, ancorché tacitamente, dalla controparte, l'onere di avviare, pur senza formule sacramentali, il procedimento di verificazione, producendo in giudizio il contratto in originale, senza che possa avvalersi della prova testimoniale o di quella per presunzioni per dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento medesimo, salvo che ne abbia previamente dedotto e dimostrato la perdita incolpevole dell'originale (cfr. in questi termini, Cass., Sez. 2, 16/10/2017, n.
24306), ma non anche quando, come nella specie, il contratto sia a forma libera, incombendo, in tal caso, su chi ne invoca l'esistenza, validità ed efficacia, l'onere di dimostrare l'avvenuto perfezionamento del negozio, anche mediante presunzioni semplici, purché aventi i caratteri della gravità e precisione, nonché, qualora siano più d'una, della concordanza ex art. 2729 cod. civ., la cui valenza probatoria deve essere valutata e adeguatamente motivata dal giudice del merito (cfr. Cass., 24/5/2018, n. 12971, Cass.
5/1/2024 n.315).
È allora alla stregua di tali principi che nell'ipotesi in esame si deve ritenere che parte ricorrente abbia adeguatamente comprovato il contenuto del rapporto di mandato sussistente con il resistente, nonché l'effettivo espletamento delle attività ivi previste.
Al riguardo, in primo luogo mette conto osservare come il conferimento del dedotto incarico di mandato all'odierno ricorrente sia evincibile avuto riguardo alla corrispondenza prodotta in atti dal medesimo (cfr. docc. 3 e 7 fascicolo di parte ricorrente).
Da essa, in particolare, emerge:
4 - il ruolo attivo rivestito dal sig. nella predisposizione e nella T_
modifica delle bozze dell'atto di riconoscimento di debito sottoscritto dai sigg.ri e in favore del Persona_1 Per_2 Per_3
resistente sig. (cfr. docc. 3 a, b, c, d fascicolo di parte CP_1
ricorrente; cfr. testo definitivo dell'atto di riconoscimento sub doc. 4 fascicolo di parte ricorrente);
- il costante coinvolgimento del sig. nelle trattative svoltesi a T_
Padova per il raggiungimento di un accordo con le controparti contrattuali del sig. e l'avvallo per fatti concludenti da parte di CP_1
quest'ultimo dell'operato svolto per suo conto dal primo (cfr. messaggi WeChat intercorsi tra il sig. e il sig. doc. 7 T_ CP_1
fascicolo di parte ricorrente: messaggi del 6-11-21 inerenti al colloquio con il professionista di controparte, sig. , con Per_4
contenuto trascritto nel doc. 2 fascicolo di parte ricorrente;
messaggi del 12-11-21 inerenti all'incontro avvenuto con la Sig.ra e il sig. Pt_2
; messaggi del 18/19-11-2021 inerenti ad un ulteriore Per_4
incontro con il sig. ad Abano Terme, accompagnato dalla Pt_2
preoccupazione per l'esito manifestata dal sig. messaggi del CP_1
20-11-2021 inerenti all'incontro tra il sig. e il sig. T_
commercialista/mediatore della Ping;
messaggi del 26-11-2021 inerenti ad un ulteriore incontro con il sig. messaggi del 17-12-
2021 inerenti ad un ulteriore incontro con il sig. finalizzato alla chiusura della vicenda da parte del sig. ; messaggi del 19-12- T_
2021 in cui il sig. conferma che il sig. è “grossomodo T_
d'accordo sui numeri” da riconoscere al sig. cfr. messaggi CP_1
del 6-1-2022 inerenti ad un ulteriore incontro con il sig. finalizzato alla chiusura della vicenda da parte del sig. ; T_
messaggio del 24-2-2022, con cui il sig. invia la bozza T_
5 dell'atto da stipulare predisposta con il sig. Ping;
messaggio del 26-
2-2022 in cui si rileva l'erronea traduzione del contratto;
messaggio del 9-3-2022 in cui il sig. che domanda al sig. i suoi T_ CP_1
documenti per inserire i dati nel contratto con il sig. ; messaggi Pt_2
del 17-3-2022 in cui il sig. riepiloga al sig. le somme T_ CP_1
dell'accordo per un complessivo di euro 1.668.000,00; messaggi del
21-3-2022 in cui il sig. comunica che il mercoledì a Padova T_
avrebbero firmato l'accordo; si veda, inoltre, l'articolato scambio di corrispondenza anche tra il sig. e il sig. T_
commercialista/mediatore della sig.ra , in cui si conferma, sotto Pt_2
diverso angolo prospettico, il contenuto delle conversazioni intercorse tra il sig. e il sig. e si definiscono i dettagli T_ CP_1
per il perfezionamento dell'accordo; si veda, infine, la conversazione
WeChat tra il sig. , il sig. e il traduttore concernente il T_ CP_1
contenuto dell'accordo).
Inoltre, l'assunzione del ruolo di mandatario del sig. per conto T_
del sig. trova senz'altro ampia conferma nelle dichiarazioni CP_1
rilasciate dal teste sig. , amico del ricorrente e Testimone_1
incaricato di talune attività professionali da parte del resistente (cfr. verbale di udienza del 12-3-2025: “Sono amico del ricorrente da molti anni. Ho un'impresa edile. Collaboro con il sig. per T_
consulenze. E' lo stesso a fornirmi consulenze di tipo T_
amministrativo e burocratico da anni (..) Ho conosciuto il sig.
[...]
detto . Tutti gli italiani lo chiamavano . Me lo CP_1 Per_6 Per_6
ha presentato il sig.
4-5 anni fa (..) Ho avuto negli anni a T_
seguire molti incontri con ed , anche perché T_ Per_6
quest'ultimo ha poi iniziato a darmi degli incarichi, in particolare di ricerca di immobili da acquistare. Ricordo che l'acquisto di un
6 immobile in Sesto Fiorentino è stato concluso dal figlio di , Per_6
detto TA, grazie al mio intervento (..) Il rapporto è divenuto stretto anche con in ragione del suo rapporto con e Per_6 T_
degli incarichi lavorativi che mi ha conferito nel tempo”).
La deposizione resa, invero, risulta idonea a corroborare l'esistenza del rapporto professionale intercorrente tra il sig. e il sig. T_
e, nello specifico, l'incarico conferito al primo per il recupero CP_1
delle somme discendenti dagli investimenti effettuati dal resistente
(cfr. verbale di udienza del 12-3-2025: “Quanto al doc.1 che mi viene mostrato dal Giudice, dichiaro di riconoscere il documento che ho già visto in passato sulla scrivania di e sulla scrivania di T_
presso la sede di (..) ricordo distintamente che Per_6 Pt_3
ed parlavano del compenso quale pattuito nel T_ Per_6
contratto di mandato in relazione agli obbiettivi da raggiungere Io avevo un rapporto stretto con perché suo amico da tempo. (..) T_
Ho sentito io personalmente parlare il ed delle attività T_ Per_6
oggetto del mandato in questione. Il aveva carta bianca da T_
. Ricordo di avere assistito a molti dialoghi tra di loro dove Per_6
parlavano degli investimenti di a Padova. era Per_6 Per_6
arrabbiato perché non riusciva a recuperare le somme investite e gli utili dalla sua ex socia che tutti gli italiani chiamavano . Ricordo Pt_2
che il ha svolto tutte le attività oggetto del mandato. (..) Negli T_
anni in cui ho lavorato con ho sentito quest'ultimo parlare di Per_6
continuo con delle attività oggetto del mandato. (..) mi T_ Per_6
incaricò di andare presso un grandissimo deposito della a Pt_2
Padova per controllare i flussi di denaro da ricavi della vendita giornaliera. L'attività la l'aveva messa su anche grazie ai soldi Pt_2
di (..) Riferivo a , il quale gestiva tutta la situazione ed Per_6 T_
7 aveva il quadro completo degli investimenti. Lui stesso aveva contatti continui con la per mediare e cercare di chiudere un Pt_2
accordo. (..) si è, poi, seduto a parlare con quale T_
mandatario della . Io accompagnavo semplicemente il , il Pt_2 T_
quale cercava di concludere l'accordo con nella sua veste di mandatario di ”). Per_6
Tanto premesso, a fronte dell'attendibilità del testimone e della coerenza intrinseca ed estrinseca (cfr. la compatibilità delle dichiarazioni con la messaggistica sub doc. 7 fascicolo di parte ricorrente) delle dichiarazioni rese dal teste , e tenuto conto Tes_1
altresì, oltre che della documentazione sopra esaminata, anche della mancata comparizione, senza alcun giustificato motivo, del resistente all'udienza del 12 marzo 2025 per rendere l'interrogatorio formale ammesso con ordinanza del 27-1-2025, si deve, dunque, ritenere dimostrata in giudizio l'avvenuta conclusione tra le parti di un accordo di mandato ed il corretto espletamento del medesimo da parte del sig. . T_
Ciò detto in punto di an, avuto riguardo al profilo del quantum si deve richiamare il disposto di cui all'art. 1709 c.c., il quale, affermata la presunzione di onerosità del mandato, precisa che la misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi e, in mancanza è determinata dal giudice.
Ebbene, stante l'impossibilità di tener conto del compenso professionale fissato nel contratto di mandato sub doc. 1 fascicolo di parte ricorrente, espressamente disconosciuto dalla ricorrente e non prodotto in originale dal sig. , nell'ipotesi in esame si ritiene T_
che l'ammontare del compenso professionale spettante a
8 quest'ultimo debba essere quantificato sulla scorta delle tariffe professionali fissate dal Decreto Ministero, Giustizia 20/07/2012 n°
140, utilizzabili nell'ipotesi in cui il mandatario eserciti la professione per la quale le tariffe sono state predisposte (in termini cfr. Tribunale di Torino n. 3548/2024: “in assenza di accordo scritto è dunque corretta (anche alla luce del cennato articolo 1709 del codice civile che fa espresso riferimento alle tariffe professionali) l'individuazione del D.M. n. 55/2014 quale disciplina di riferimento”).
A tal proposito, occorre fare applicazione analogica della disciplina di cui all'art. 26, comma 1, del richiamato decreto, inerente alla
“Consulenza e assistenza contrattuale e consulenza economico-finanziaria”.
Tale disposizione prevede che: “
1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza o assistenza nella stipulazione di tutti i tipi di contratti, anche preliminari, atti, scritture private, è determinato in funzione del corrispettivo pattuito al lordo delle eventuali passività accollate dal cessionario, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili (..)”.
Ebbene, tenuto conto dell'espletamento da parte del sig. di T_
un'attività di supporto negoziale e consulenza, consistita nella partecipazione alle trattative e nella predisposizione e nella modifica dell'atto di riconoscimento del debito sub doc. 4 fascicolo di parte ricorrente, il compenso dovuto deve essere quantificato in euro
31.490,00.
Alla determinazione di tale importo, in particolare, si perviene considerando:
9 - la ricostruzione del valore della pratica in euro 1.574.500,00, pari alla somma oggetto di riconoscimento di debito da parte delle controparti del sig. (cfr. doc. 4 fascicolo di parte ricorrente); CP_1
- la forbice 0,75% - 2% prevista nel riquadro 8.1 allegato al D.M.
55/2014 (“sul corrispettivo pattuito: fino a euro 2.000.000 dallo
0,75% al 2%; oltre euro 2.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%”), richiamato nel trascritto art. 26, comma 1, D.M. 140/2012;
- l'applicazione del parametro massimo (2,00%) di detta forbice, in considerazione della complessità dell'incarico, con particolare riguardo alla ricostruzione contabile ed alla predisposizione della bozza.
In definitiva, il sig. deve, quindi, essere condannato CP_1
al pagamento in favore del sig. , a titolo di Parte_1
compenso professionale per l'attività di mandatario svolta da quest'ultimo, della somma di euro 31.490,00, oltre IVA e CPA, se dovuti per legge, oltre interessi di mora ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 23-5-2023 (data di ricezione da parte del resistente della lettera di messa in mora sub doc. 8 fascicolo di parte ricorrente) sino al 15-
1-2024 ed interessi di mora ex art.1284, comma 4, c.c. dal 16-1-
2024, data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, sino al saldo.
4. Tenuto dell'accoglimento soltanto parziale della domanda spiegata da parte ricorrente rispetto all'ammontare richiesto (euro
31.490,00 a fronte della somma di euro 125.000,00 richiesta nel ricorso), le spese di lite devono essere compensate per la quota di
¾. La restante quota di ¼, liquidata come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014, con applicazione degli importi minimi per la fase decisoria, stante l'assenza di scambio di
10 memorie conclusionali in ragione della discussione orale, deve essere posta a carico di parte resistente, stante la soccombenza prevalente della medesima.
PQM
Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 31.490,00, oltre IVA e CPA, se dovuti per legge, oltre interessi legali di mora ex art.1284 c.c. come in parte motiva;
2. dichiara le spese di lite compensate per la quota di 3/4;
3. pone a carico del resistente la restante quota di 1/4 delle spese di lite, che si liquida, in favore del ricorrente, in euro 1.541,00 per compensi, euro 196,5 per spese, oltre rimborso spese al 15 %, Iva e
CPA, come per legge.
Firenze, 10 settembre 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia
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