Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 25/09/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01615/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01253/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1253 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Desmond Kipenge, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63 (Palazzo ex Rea);
per l’accertamento
- dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di -OMISSIS- sull’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-;
- dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, e nomina di un Commissario ad acta ;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Prefettura di -OMISSIS-;
Vista la memoria del 13 settembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, ha presentato in data -OMISSIS- un’istanza di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno stagionale in quello per lavoro subordinato.
2. La Prefettura di -OMISSIS- ha emesso un preavviso di rigetto in data -OMISSIS-, adducendo come motivo ostativo la scadenza del permesso di soggiorno al momento della presentazione dell’istanza.
3. Benché il ricorrente avesse riscontrato il preavviso di rigetto, la Prefettura di -OMISSIS- non ha concluso il procedimento nei termini di legge.
4. Il ricorrente, dopo aver reiterato l’istanza con diffide inviate il -OMISSIS-, ha agito in giudizio per far accertare l’illegittimità del silenzio inadempimento dell’Amministrazione.
5. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio in data 29 luglio 2025 e il 2 agosto 2025 ha depositato la documentazione concernente il rilascio del nulla osta alla conversione del titolo di soggiorno e la sottoscrizione del relativo contratto di soggiorno, conseguenti al parere positivo rilasciato dall’Ispettorato del Lavoro, chiedendo al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
6. Il ricorrente con memoria depositata il 13 settembre 2025 si è associato alla richiesta di controparte insistendo per la rifusione delle spese di lite.
7. Alla camera di consiglio del 17 settembre 2025 la causa è passata in decisione.
8. Il Collegio, alla luce della documentazione versata in atti e della dichiarazione resa dal difensore del ricorrente, non può che prendere atto della conclusione del procedimento in senso favorevole al ricorrente medesimo, che risulta aver sottoscritto il contratto di soggiorno.
Dev’essere, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere per effetto della soddisfazione integrale della pretesa fatta valere in giudizio dal ricorrente, ottenuta - però - solo a seguito della proposizione del presente ricorso.
9. Per tale ultima ragione, le spese di lite, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente con distrazione a favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato, da distrarsi a favore dell’avvocato Desmond Kipenge dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea De Col | Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.