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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/07/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 446 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
c.f. , in persona del procuratore dottor Parte_1 P.IVA_1 [...]
a ciò nominato con procura del 24.4.2017 in Notaio di Milano, Per_1 Persona_2
rep. n. 39617, racc. 12494, incorporante giusta atto di fusione per Controparte_1
incorporazione del 22.3.2018, rappresentata e difesa dall'Avv. Costantino Ciofalo per mandato in calce all'atto di citazione in riassunzione
Attore in riassunzione (c.f. ), (c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_1 Controparte_3
), in proprio e quali eredi di , rappresentate e difese C.F._2 Persona_3
dall'Avv. Giovanni Lentini per mandato in calce comparsa di costituzione nel giudizio di riassunzione
Convenuti
(c.f. ), quale erede di CP_4 CodiceFiscale_3 Persona_3
Convenuto contumace
Conclusioni dell'attore in riassunzione:
in applicazione dei principi fissati dalla Cassazione con la ordinanza di rinvio,
disporre il richiamo del ctu affinché proceda al ricalcolo del rapporto di conto corrente per cui è causa con applicazione dei tassi convenzionali;
condannare ( ) e Controparte_2 C.F._4 Controparte_3
( ), nella loro qualità di fideiussori della al pagamento del C.F._2 Parte_2
saldo passivo del conto corrente intestato a quest'ultima società ed oggetto del presente giudizio;
condannare e , in proprio e nella qualità di eredi di Controparte_2 Controparte_3
, e nella sua qualità di erede del padre , Persona_3 CP_4 Persona_3
alla restituzione in favore di della somma di euro 49.349,27 con gli Parte_1
interessi legali dal 27/7/2018 al soddisfo.
2 emettere ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. per la somma di euro 49.349,27
con gli interessi legali dal 27/7/2018 al soddisfo stante che del credito si dà prova scritta costituita dalla ordinanza della Cassazione e dal verbale di pignoramento nonché dall'assegno consegnato in esecuzione della riformata sentenza di appello;
condannare e al pagamento delle spese del giudizio Controparte_2 Controparte_3
di Cassazione nonché a quelle del giudizio di rinvio.
Conclusioni dei convenuti:
con qualsiasi statuizione, dichiarare inammissibile e comunque rigettare il ricorso principale;
in ogni caso accertare l'effettivo saldo del rapporto di conto corrente alla luce dei principi fissati dalla Corte di Cassazione con riferimento all'usura e alle deduzioni esposte al paragrafo due della comparsa di costituzione nel giudizio riassunto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 78 del 18 maggio 2011, il Tribunale di Trapani – Sezione distaccata di
Alcamo, giudicando sulle contrapposte domande di accertamento della nullità parziale del contratto di accensione del rapporto di conto corrente bancario n. 7085700/51513 proposte dalla correntista unitamente ai fideiussori Parte_2 Controparte_2 Persona_3
e e di condanna degli attori al pagamento del saldo debitorio, pari alla
[...] Controparte_3
data di chiusura del rapporto (3.3.2004) a € 125.953,29, oltre interessi al saggio convenzionale, formulata in via riconvenzionale da Controparte_1
3 - ha dichiarato nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi e quella in tema di commissione di massimo scoperto;
- ha riscontrato l'intervenuto adeguamento del contratto alla disciplina introdotta dal novellato art. 120 T.U.B. e dalla delibera attuativa del CICR 9.2.2000 e, con esso, la regolarizzazione,
da luglio 2000, del regime di conversione degli interessi in debito di capitale;
- applicata sino al 30.6.2000 la capitalizzazione annuale degli interessi, tanto debitori tanto creditori, e di seguito, sempre con pari periodicità, quella trimestrale ed espunti gli addebiti operati a titolo di c.m.s. per tutta la durata documentata del rapporto (dal 1.1.1993, data del primo estratto conto in atti, sino al 3.3.2004, data del passaggio a sofferenza), ne ha rideterminato il saldo alla chiusura in € 92.318,85, a debito del correntista, in luogo del maggior saldo debitorio risultante dalle scritture contabili della banca;
- ha condannato i fideiussori al pagamento di € 92.318,85, oltre interessi al saggio convenzionale dal 3.3.2004 sino al dì dell'effettiva corresponsione;
- ha compensato tra le parti le spese del giudizio.
Sull'appello proposto dai soli fideiussori era stata dichiarata fallita nel 2007, Parte_2
nel corso del primo grado del giudizio, e il curatore fallimentare, al quale l'istituto bancario aveva notificato ricorso in riassunzione, era rimasto contumace-, questa Corte di appello, con sentenza n. 1950 del 25.10.2016, riscontrato con l'ausilio di un consulente tecnico contabile,
al quale aveva conferito l'incarico di “accertare quanto richiesto dagli appellanti alle pagg.
4 rettificati per ciascun trimestre e i tassi soglia determinati sulla scorta della L. n. 108/1996
rivelava che “nell'intero periodo esaminato il T.E.G. è stato costantemente superiore al tasso
soglia” (pag. 7 della sentenza della Corte di Appello n. 1950/2016), ha rideterminato il saldo del rapporto, previa applicazione dei soli interessi legali alla sorte capitale, in € 18.310,59 a credito della correntista. Affermato “il diritto degli appellanti alla ripetizione delle somme
illegittimamente a loro addebitate dalla appellata” (pag. 7 della sentenza della Corte CP_1
di Appello n. 1950/2016), ha condannato al pagamento in favore dei Controparte_1
fideiussori di € 18.310,59, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dal 3.3.2004 e alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, così respingendo l'appello incidentale interposto dall'istituto bancario per ottenere una più favorevole regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado.
Avverso tale pronunzia successore di giusta atto Parte_1 Controparte_1
di fusione per incorporazione del 22.3.2018, ha proposto ricorso per cassazione.
Con ordinanza n. 31653 del 4.12.2019, la Suprema Corte:
- ha respinto il primo e il terzo motivo di ricorso, con i quali l'istituto bancario,
rispettivamente, denunziava la nullità del processo di appello e della sentenza impugnata per violazione dell'art. 331 c.p.c. per non essere stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore del fallimento di e lamentava la Parte_2
violazione o falsa applicazione degli artt. 61 e 191 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per aver la
Corte di Appello “fatto propri i criteri di ricalcolo indicati dagli appellanti in tal modo
5 demandando al consulente l'accertamento di circostanze che avrebbero dovuto essere
provate dagli stessi” (pag. 5 della ordinanza della Cassazione);
- ha accolto il secondo motivo di ricorso negando la legittimazione attiva dei fideiussori rispetto alla domanda di condanna della banca alla restituzione dell'importo illegittimamente addebitato o riscosso, “spettando quest'ultima esclusivamente
all'intestataria del conto, a carico della quale erano stati effettuati gli addebiti” e dunque alla correntista il cui curatore fallimentare, tuttavia non aveva proseguito il Parte_2
giudizio. Ha osservato, più in dettaglio la Corte che “il carattere accessorio
dell'obbligazione fideiussoria, desumibile dagli artt. 1939 e 1945 cod. civ., consente … al
fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale,
ma non comporta l'attribuzione di una legittimazione sostitutiva ai fini della proposizione
delle azioni che competono a quest'ultimo nei confronti del creditore, neppure quando le
stesse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata la garanzia,
ostandovi anche il principio generale sancito dall'art. 81 cod. proc. civ.” e soggiunto che neppure poteva “ritenersi che gli appellanti vantassero un autonomo titolo la restituzione,
non essendo stato allegato né provato che essi avessero provveduto al pagamento
dell'importo dovuto a titolo di saldo debitore, a seguito delle escussioni delle fideiussioni
da parte della banca” (pag. 5 dell'ordinanza n. 31653/19) e che fossero, dunque,
legittimati in proprio all'esercizio dell'azione di ripetizione;
6 - ha accolto anche il quarto motivo di ricorso evidenziando che, ancorché il rapporto di conto corrente fosse sorto in epoca anteriore all'entrata in vigore della L.
7.3.1996 n. 108,
la Corte di appello aveva “concluso per il carattere usurario degl'interessi dichiarandoli
dovuti al tasso legale, in luogo di quello pattuito” (pag. 7 della ordinanza n. 31653/2019)
così disattendendo l'insegnamento impartito dalla Sezioni Unite con sentenza 19.10.2017
n. 24675 a tenore del quale “il meccanismo dei tassi-soglia previsto dalla legge n. 108 del
1996 non trova applicazione alle pattuizioni di interessi stipulate in epoca anteriore la
sua entrata in vigore, anche se riferite a rapporti ancora in corso a tale data, risultando
in tal senso decisivo l'art. 1, comma primo, del d.l. 29 dicembre 2000, n. 394 … che nel
fornire l'interpretazione autentica dell'art 644 cod. pen. e dell'art 1815 secondo comma,
cod civ, attribuisce rilievo, ai fini della qualificazione del tasso convenzionale come
usurario, al momento della pattuizione dello stesso anziché a quello del pagamento degli
interessi”. Rimarcato che la normativa antiusura ha inteso valorizzare “il profilo della
volontà collegato alla pattuizione degli interessi e quindi la responsabilità dell'agente”,
ha escluso che “la disciplina introdotta dalla legge n. 108 del 1996 potesse trovare
applicazione al rapporto intercorso tra la banca e la;
ha affermato in via Pt_2
conseguenziale la “legittimità della clausola determinativa del tasso di interesse” (pag. 8
dell'ordinanza n. 31653/2019), dichiarando “assorbite le ulteriori censure proposte dalla
ricorrente, riflettenti la difformità delle modalità di determinazione dei tassi-soglia
adottate dal c.t.u. rispetto a quelle previste dalle istruzioni della Banca d'Italia” (pag. 9
7 dell'ordinanza della Cassazione); cassata la sentenza nei limiti segnati dai motivi accolti,
ha rimesso la causa dinanzi a questa Corte di Appello, cui ha demandato di provvedere anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
ha riassunto il giudizio chiedendo, in via istruttoria, “il richiamo del Parte_1
c.t.u. affinché proceda al ricalcolo del rapporto di conto corrente per cui è causa con
applicazione dei tassi convenzionali” e, nel merito, la condanna delle fideiubenti CP_2
e al pagamento del saldo passivo del conto corrente già intestato
[...] Controparte_3
a nonché la condanna di costoro, unitamente a in qualità di Parte_2 CP_4
erede di ed entro i limiti della quota ereditaria, alla restituzione delle Persona_3
somme corrisposte in esecuzione della cassata sentenza della Corte di Appello.
Costituitesi, e hanno: Controparte_2 Controparte_3
- eccepito di aver provveduto, in qualità di fideiussori “a versare sul conto corrente le somme
necessarie per la ricostruzione della provvista” (pag. 9 della comparsa di costituzione nel giudizio riassunto), così vantando una legittimazione in proprio all'esercizio dell'azione di ripetizione;
- chiesto disporsi “nuova c.t.u. al fine di determinare l'eventuale applicazione di tassi usurari
sui rapporti bancari in questione alla luce della norma di cui all'art. 644 co. 1 e 3 del cod.
pen., e comunque ove sia esclusa l'usura originaria verificare i tassi di interesse che hanno
superato nel corso del rapporto anche l'usura oggettiva di cui alla l. 108\1996,
8 successivamente alla sua entrata in vigore, da ricondurre al tasso legale” (pag. 10 della comparsa di costituzione nel giudizio riassunto);
- chiesto accertarsi il saldo effettivo del conto corrente.
Le indicazioni espresse dalla Corte di Cassazione guidano nella disamina delle domande proposte in questo giudizio di rinvio.
Costituito il rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 7085700/51513 con apertura di credito fino a £ 200.000.000 intestato a con contratto del 1.8.1991, deve Parte_2
escludersi l'applicabilità della disciplina introdotta dalla legge 7 marzo 1996 n. 108.
Nell'esercizio della loro funzione nomofilattica, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
con sentenza n. 24675 del 19.10.2017, che l'ordinanza di rinvio n. 31653/2019 ha dichiarato di condividere e ribadire, hanno negato rilevanza, in vista dell'applicazione delle conseguenze sanzionatorie di cui dell'art. 1815 c.c. II comma, all'usura sopravvenuta nell'accezione che a tale locuzione si assegna per designare contratti antecedenti all'entrata in vigore della L. n.
108/1996, ma non ancora esauriti, in cui il tasso di interessi “a seguito dell'operatività del
meccanismo previsto dalla stessa legge per la determinazione della soglia oltre la quale un
tasso è da qualificare usurario, si riveli superiore a detta soglia”. Ha affermato invero la
Suprema Corte che:
- “è priva di fondamento … la tesi della illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un
tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti
9 successivi), alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla L. n. 108, superi
tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi”;
- ciò in quanto il divieto dell'usura e in particolare il divieto di pretendere un tasso d'interesse superiore alla soglia dell'usura come fissata in base alla legge “è contenuto nell'art. 644 c.p.;
le (altre) disposizioni della L. n. 108, cit., non formulano tale divieto, ma si limitano a
prevedere (per quanto qui rileva) un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale
gli interessi sono considerati sempre usurari a mente, appunto, dell'art. 644 c.p., comma 3,
novellato (che recita: "La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre
usurari"). La L. n. 108, art. 2, comma 4, cit. (che recita: "Il limite previsto dall'art. 644 c.p.,
comma 3, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso...") definisce,
sì, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ma si tratta appunto del limite
previsto dall'art. 644 c.p., comma 3, essendo la norma penale l'unica che contiene il divieto
di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione
di denaro o di altra utilità.
- una sanzione che implica il divieto di usura è contenuta anche nell'art. 1815 c.c., comma 2
“il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo,
nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla L. n. 108”.
- la qualificazione di un tasso come usurario non può dunque prescindere dall'art. 644 c.p.;
per l'applicazione del quale, “però, non può farsi a meno perchè così impone la norma
10 d'interpretazione autentica - di considerare il "momento in cui gli interessi sono convenuti,
indipendentemente dal momento del loro pagamento";
- la tesi che limita l'efficacia della norma di interpretazione autentica alla sola sanzione penale
è priva di fondamento “perchè in tanto è configurabile un illecito civile, in quanto sia
configurabile la violazione dell'art. 644 c.p., come interpretato dal D.L. n. 394 del 2000, art.
1, comma 1. E)”;
- l'interpretazione offerta alle disposizioni della L. n. 108, non contrasta con la loro ratio,
volta a disegnare un meccanismo di efficace contrasto del fenomeno usurario, rispetto alla quale è “coerente una disciplina che dà rilievo essenziale al momento della pattuizione degli
interessi, valorizzando in tal modo il profilo della volontà e dunque della responsabilità
dell'agente”.
Conclude dunque la Corte per l'impossibilità di affermare “sulla base delle disposizioni della
L. n. 108 del 1996, diverse dall'art. 644 c.p., e art. 1815 c.c., comma 2, come da essa novellati,
che il superamento del tasso soglia dell'usura al tempo del pagamento, da parte del tasso
convenzionale inferiore a tale soglia al momento della pattuizione, comporti la nullità o
l'inefficacia della corrispondente clausola contrattuale o comunque l'illiceità della pretesa
del pagamento del creditore” e soggiunge che neppure è ragionevole pervenire, valorizzando il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, alla conclusione della illegittimità
della pretesa e alla soluzione della sostituzione automatica di clausola con riconduzione del tasso degli interessi convenzionali a quello soglia, non potendo qualificarsi “scorretta la
11 pretesa in sè di quegli interessi, corrispondente a un diritto validamente riconosciuto dal
contratto”.
Questa la chiara enunciazione nomofilattica da applicare anche alla vicenda in esame, non può trovare accoglimento il motivo di impugnazione sviluppato dai fideiussori con l'atto di appello che ha dato avvio al procedimento R.G. n. 1286/2012, definito da questa corte con la sentenza cassata.
La soluzione non muta neppure ritenendo necessaria la ripetizione dell'accertamento di usurarietà in occasione (e in conseguenza) della modifica delle condizioni di concessione del credito intervenuta il 26.8.1997, in epoca successiva all'entrata in vigore della L. n. 108/1996.
Prevedeva quel contratto la conferma dell'affidamento per £ 200.000.000 al tasso debitore,
intrafido ed extrafido, del 18%, oltre all'applicazione della commissione di conto dello 0,50%
e di “spese di liquidazione: £ 50.000 per trimestre se il conto opera su saldi debitori anche
saltuari”.
Il carico economico correlato all'operazione di credito rimane, invero, contenuto entro la soglia usuraria che il d.m. n. 24.6.1997 fissava, per le aperture di credito in conto corrente di importo superiore a £ 10.000.000, nel 19,68% (TEGM = 13,12) posto che:
- il saggio degli interessi debitori maggiorato per effetto della capitalizzazione trimestrale ascende al 19,26%;
12 - lo scarto tra TAE (tasso annuo effettivo comprensivo della capitalizzazione infrannuale)
e tasso soglia usura è tale da assorbire la, peraltro, modesta incidenza delle spese di liquidazione trimestrale, adeguatamente determinate in forma scritta;
- nessuna incidenza può attribuirsi alla commissione di massimo scoperto, dichiarata nulla dal Tribunale con statuizione non gravata da impugnazione da parte della banca, che, in quanto priva di efficacia, non concorre dunque a determinare il carico preteso dalla banca a fronte dell'erogazione del credito.
Escluso il carattere usurario delle condizioni di concessione del credito, deve ora accedersi all'esame della domanda di determinazione del saldo del rapporto riproposta da entrambe le parti.
La definizione di tale domanda è direttamente condizionata dalla regola dell'acquiescenza parziale codificata al comma II dell'art. 329 c.p.c..
Va al riguardo considerato che:
I) il Tribunale:
* ha riscontrato la nullità: a) della capitalizzazione trimestrale dei soli interessi debitori dalla data di accensione del rapporto (1.8.1991) fino alla sua regolarizzazione, con adeguamento alle disposizioni del novellato art. 120 T.U.B., intervenuta il 30.6.2000; b) della clausola in tema di commissione di massimo scoperto;
* in conseguenza, ha disposto espungersi dal saldo finale del rapporto: a) l'effetto della capitalizzazione trimestrale, ad essa sostituendo quella annuale, dalla data della prima
13 operazione registrata negli estratti conto prodotti in atti (1.1.1993) sino al 30.6.2000, quindi il mantenimento della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori;
b) gli addebiti a titolo di c.m.s. per tutta la durata del rapporto;
II) i fideiussori non hanno impugnato la declaratoria di regolarizzazione del rapporto dopo il
30.6.2000, ne hanno contestato la sostituzione della capitalizzazione trimestrale con quella annale sino al 30.6.2000, soluzione alla quale hanno anzi espressamente aderito insistendo,
nell'atto di appello che ha dato avvio al giudizio n. 1286/2012 R.G. (deciso con la sentenza cassata dalla Suprema Corte) affinché fossero escluse dal calcolo del saldo del rapporto “sia
la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi che le commissioni di massimo scoperto
e le spese, effettuando la capitalizzazione annuale tanto degli interessi attivi che passivi ex
artt. 820 e 1284 2° comma c.c. (trattandosi, questa sì, di pratica conforme ad un uso
normativo)” (pag. 9 dell'atto di appello notificato da Controparte_2 Persona_3
e a il 2.7.2012);
[...] Controparte_3 Controparte_1
III) l'appello incidentale proposto da aveva a oggetto esclusivamente la Controparte_5
regolamentazione delle spese di lite.
Ne consegue che, una volta escluso il carattere usurario delle pattuizioni contrattuali, ovvero il cuore delle censure sollevate dai fideiussori con l'originaria impugnazione, non può che registrarsi la formazione del giudicato interno sulla statuizione del Tribunale di Trapani –
Sezione distaccata di Alcamo che, espunte le voci dichiarate nulle, ha accertato il saldo alla chiusura del rapporto in € 92.318,85 e ha condannato i fideiussori al relativo pagamento oltre
14 interessi al saggio convenzionale dal 3.3.2004 sino al dì dell'effettiva corresponsione, in favore dell'istituto bancario.
Conclusivamente, dunque, l'appello già proposto da Controparte_2 Persona_3
e con atto di citazione notificato a il 2.7.2012
[...] Controparte_3 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Trapani – Sezione distaccata di Alcamo n. 78 del
18.5.2011 deve essere respinto.
Inoltre, poiché:
- la Corte di Cassazione ha rilevato il difetto di legittimazione, sostitutiva o in proprio, dei fideiussori, osservando -con statuizione insuscettibile di revisione per effetto della blanda,
peraltro indimostrata e in ogni caso tardiva allegazione delle convenute in riassunzione di aver “provveduto direttamente a versare sul conto corrente le somme necessarie per la
ricostruzione della provvista” (pag. 9 della comparsa di costituzione nel giudizio riassunto)-
che “non poteva d'altronde ritenersi che gli appellanti vantassero un autonomo titolo alla
restituzione, non essendo stato allegato né provato che essi avessero provveduto al
pagamento dell'importo dovuto a titolo di saldo debitore” (pag. 5 Cass. ord. n. 31653/2019);
- è incontestato che l'istituto bancario, odierno attore in riassunzione, ha eseguito la sentenza della Corte di Appello versando l'importo di € 49.349,27;
la domanda di ripetizione da questo avanzata merita accoglimento, così che CP_2
e in solido tra loro e con erede di
[...] Controparte_3 CP_4 Persona_3
sino alla concorrenza per costui della quota ereditaria, devono essere condannanti alla
[...]
15 restituzione dell'importo di € 49.349,27, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla data della domanda (tale intendendosi l'atto di citazione in riassunzione notificato a
[...]
il 11.3.2020 a il 5.3.2020 e a il 3.2.2021) Controparte_2 Controparte_3 CP_4
sino al dì dell'effettivo pagamento. Non può invero che ritenersi integrata, in considerazione della natura giudiziale del titolo in forza del quale è avvenuto il pagamento, la buona fede degli accipienti.
La soccombenza dei fideiussori ne giustifica la condanna al pagamento in favore dell'attore in riassunzione delle spese:
- del giudizio di appello, che si liquidano, in misura prossima ai valori medi del d.m. n.
55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 52.001 ed euro 260.000, in € 11.800,00,
oltre c.p.a. e iva come per legge e spese generali secondo tariffa;
- del giudizio di cassazione, che si liquidano in funzione dei medesimi parametri, in €
7.100,00, di cui € 3.200,00 per la fase di studio, € 2.200,00 per la fase introduttiva ed €
1.700,00 per la fase decisionale, oltre esborsi per contributo unificato e marca da bollo se corrisposti, iva e c.p.a. nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014;
- del presente giudizio di riassunzione, che si liquidano in misura prossima ai medi delle cause di valore compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (avendo Parte_1
dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo un valore della causa pari a € 50.000) in €
7.604,00, di cui € 804,00 per esborsi, € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la
16 fase introduttiva ed € 3.400,00 per la fase decisionale, oltre iva e c.p.a. nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando nella contumacia, qui dichiarata, di CP_4
in qualità di erede di , nel giudizio riassunto da
[...] Persona_3 Parte_1
in esito alla ordinanza della Corte di Cassazione n. 31653/2019, con atto di citazione
[...]
notificato a e , in proprio e quali eredi di Controparte_2 Controparte_3 [...]
nei giorni 5 e 11 marzo 2020 e a , in qualità di erede di Per_3 CP_4 [...]
, il 3 febbraio 2021; Per_3
rigetta l'appello proposto da , e , Controparte_2 Persona_3 Controparte_3
con atto di citazione notificato il 2.7.2012 a avverso la sentenza n. 78 Controparte_1
emessa dal Tribunale di Trapani – Sezione distaccata di Alcamo il 18 maggio 2011, che conferma;
condanna e , in proprio e quali eredi di Controparte_2 Controparte_3 [...]
, in solido tra loro e con , in qualità di erede di , Per_3 CP_4 Persona_3
quest'ultimo entro il limite della quota ereditaria, al pagamento di € 49.349,27, oltre interessi al saggio legale con decorrenza, per ciascuno, dalla data della notifica dell'atto di citazione in riassunzione sino al dì dell'effettiva corresponsione;
condanna i convenuti in riassunzione a rifondere a le spese di lite, Parte_1
liquidate in € 11.800,00 , oltre c.p.a. e iva come per legge e spese generali secondo tariffa per
17 il giudizio di appello;
in € 7.100,00, oltre esborsi se versati, c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione e in €
7.604,00 oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e per spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, per il presente grado di giudizio, così come specificato in motivazione.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 19 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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29 e 30 del loro atto di impugnazione” (ordinanza del 11.12.2012), che il confronto tra i tassi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 446 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
c.f. , in persona del procuratore dottor Parte_1 P.IVA_1 [...]
a ciò nominato con procura del 24.4.2017 in Notaio di Milano, Per_1 Persona_2
rep. n. 39617, racc. 12494, incorporante giusta atto di fusione per Controparte_1
incorporazione del 22.3.2018, rappresentata e difesa dall'Avv. Costantino Ciofalo per mandato in calce all'atto di citazione in riassunzione
Attore in riassunzione (c.f. ), (c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_1 Controparte_3
), in proprio e quali eredi di , rappresentate e difese C.F._2 Persona_3
dall'Avv. Giovanni Lentini per mandato in calce comparsa di costituzione nel giudizio di riassunzione
Convenuti
(c.f. ), quale erede di CP_4 CodiceFiscale_3 Persona_3
Convenuto contumace
Conclusioni dell'attore in riassunzione:
in applicazione dei principi fissati dalla Cassazione con la ordinanza di rinvio,
disporre il richiamo del ctu affinché proceda al ricalcolo del rapporto di conto corrente per cui è causa con applicazione dei tassi convenzionali;
condannare ( ) e Controparte_2 C.F._4 Controparte_3
( ), nella loro qualità di fideiussori della al pagamento del C.F._2 Parte_2
saldo passivo del conto corrente intestato a quest'ultima società ed oggetto del presente giudizio;
condannare e , in proprio e nella qualità di eredi di Controparte_2 Controparte_3
, e nella sua qualità di erede del padre , Persona_3 CP_4 Persona_3
alla restituzione in favore di della somma di euro 49.349,27 con gli Parte_1
interessi legali dal 27/7/2018 al soddisfo.
2 emettere ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. per la somma di euro 49.349,27
con gli interessi legali dal 27/7/2018 al soddisfo stante che del credito si dà prova scritta costituita dalla ordinanza della Cassazione e dal verbale di pignoramento nonché dall'assegno consegnato in esecuzione della riformata sentenza di appello;
condannare e al pagamento delle spese del giudizio Controparte_2 Controparte_3
di Cassazione nonché a quelle del giudizio di rinvio.
Conclusioni dei convenuti:
con qualsiasi statuizione, dichiarare inammissibile e comunque rigettare il ricorso principale;
in ogni caso accertare l'effettivo saldo del rapporto di conto corrente alla luce dei principi fissati dalla Corte di Cassazione con riferimento all'usura e alle deduzioni esposte al paragrafo due della comparsa di costituzione nel giudizio riassunto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 78 del 18 maggio 2011, il Tribunale di Trapani – Sezione distaccata di
Alcamo, giudicando sulle contrapposte domande di accertamento della nullità parziale del contratto di accensione del rapporto di conto corrente bancario n. 7085700/51513 proposte dalla correntista unitamente ai fideiussori Parte_2 Controparte_2 Persona_3
e e di condanna degli attori al pagamento del saldo debitorio, pari alla
[...] Controparte_3
data di chiusura del rapporto (3.3.2004) a € 125.953,29, oltre interessi al saggio convenzionale, formulata in via riconvenzionale da Controparte_1
3 - ha dichiarato nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi e quella in tema di commissione di massimo scoperto;
- ha riscontrato l'intervenuto adeguamento del contratto alla disciplina introdotta dal novellato art. 120 T.U.B. e dalla delibera attuativa del CICR 9.2.2000 e, con esso, la regolarizzazione,
da luglio 2000, del regime di conversione degli interessi in debito di capitale;
- applicata sino al 30.6.2000 la capitalizzazione annuale degli interessi, tanto debitori tanto creditori, e di seguito, sempre con pari periodicità, quella trimestrale ed espunti gli addebiti operati a titolo di c.m.s. per tutta la durata documentata del rapporto (dal 1.1.1993, data del primo estratto conto in atti, sino al 3.3.2004, data del passaggio a sofferenza), ne ha rideterminato il saldo alla chiusura in € 92.318,85, a debito del correntista, in luogo del maggior saldo debitorio risultante dalle scritture contabili della banca;
- ha condannato i fideiussori al pagamento di € 92.318,85, oltre interessi al saggio convenzionale dal 3.3.2004 sino al dì dell'effettiva corresponsione;
- ha compensato tra le parti le spese del giudizio.
Sull'appello proposto dai soli fideiussori era stata dichiarata fallita nel 2007, Parte_2
nel corso del primo grado del giudizio, e il curatore fallimentare, al quale l'istituto bancario aveva notificato ricorso in riassunzione, era rimasto contumace-, questa Corte di appello, con sentenza n. 1950 del 25.10.2016, riscontrato con l'ausilio di un consulente tecnico contabile,
al quale aveva conferito l'incarico di “accertare quanto richiesto dagli appellanti alle pagg.
4 rettificati per ciascun trimestre e i tassi soglia determinati sulla scorta della L. n. 108/1996
rivelava che “nell'intero periodo esaminato il T.E.G. è stato costantemente superiore al tasso
soglia” (pag. 7 della sentenza della Corte di Appello n. 1950/2016), ha rideterminato il saldo del rapporto, previa applicazione dei soli interessi legali alla sorte capitale, in € 18.310,59 a credito della correntista. Affermato “il diritto degli appellanti alla ripetizione delle somme
illegittimamente a loro addebitate dalla appellata” (pag. 7 della sentenza della Corte CP_1
di Appello n. 1950/2016), ha condannato al pagamento in favore dei Controparte_1
fideiussori di € 18.310,59, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dal 3.3.2004 e alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, così respingendo l'appello incidentale interposto dall'istituto bancario per ottenere una più favorevole regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado.
Avverso tale pronunzia successore di giusta atto Parte_1 Controparte_1
di fusione per incorporazione del 22.3.2018, ha proposto ricorso per cassazione.
Con ordinanza n. 31653 del 4.12.2019, la Suprema Corte:
- ha respinto il primo e il terzo motivo di ricorso, con i quali l'istituto bancario,
rispettivamente, denunziava la nullità del processo di appello e della sentenza impugnata per violazione dell'art. 331 c.p.c. per non essere stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore del fallimento di e lamentava la Parte_2
violazione o falsa applicazione degli artt. 61 e 191 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per aver la
Corte di Appello “fatto propri i criteri di ricalcolo indicati dagli appellanti in tal modo
5 demandando al consulente l'accertamento di circostanze che avrebbero dovuto essere
provate dagli stessi” (pag. 5 della ordinanza della Cassazione);
- ha accolto il secondo motivo di ricorso negando la legittimazione attiva dei fideiussori rispetto alla domanda di condanna della banca alla restituzione dell'importo illegittimamente addebitato o riscosso, “spettando quest'ultima esclusivamente
all'intestataria del conto, a carico della quale erano stati effettuati gli addebiti” e dunque alla correntista il cui curatore fallimentare, tuttavia non aveva proseguito il Parte_2
giudizio. Ha osservato, più in dettaglio la Corte che “il carattere accessorio
dell'obbligazione fideiussoria, desumibile dagli artt. 1939 e 1945 cod. civ., consente … al
fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale,
ma non comporta l'attribuzione di una legittimazione sostitutiva ai fini della proposizione
delle azioni che competono a quest'ultimo nei confronti del creditore, neppure quando le
stesse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata la garanzia,
ostandovi anche il principio generale sancito dall'art. 81 cod. proc. civ.” e soggiunto che neppure poteva “ritenersi che gli appellanti vantassero un autonomo titolo la restituzione,
non essendo stato allegato né provato che essi avessero provveduto al pagamento
dell'importo dovuto a titolo di saldo debitore, a seguito delle escussioni delle fideiussioni
da parte della banca” (pag. 5 dell'ordinanza n. 31653/19) e che fossero, dunque,
legittimati in proprio all'esercizio dell'azione di ripetizione;
6 - ha accolto anche il quarto motivo di ricorso evidenziando che, ancorché il rapporto di conto corrente fosse sorto in epoca anteriore all'entrata in vigore della L.
7.3.1996 n. 108,
la Corte di appello aveva “concluso per il carattere usurario degl'interessi dichiarandoli
dovuti al tasso legale, in luogo di quello pattuito” (pag. 7 della ordinanza n. 31653/2019)
così disattendendo l'insegnamento impartito dalla Sezioni Unite con sentenza 19.10.2017
n. 24675 a tenore del quale “il meccanismo dei tassi-soglia previsto dalla legge n. 108 del
1996 non trova applicazione alle pattuizioni di interessi stipulate in epoca anteriore la
sua entrata in vigore, anche se riferite a rapporti ancora in corso a tale data, risultando
in tal senso decisivo l'art. 1, comma primo, del d.l. 29 dicembre 2000, n. 394 … che nel
fornire l'interpretazione autentica dell'art 644 cod. pen. e dell'art 1815 secondo comma,
cod civ, attribuisce rilievo, ai fini della qualificazione del tasso convenzionale come
usurario, al momento della pattuizione dello stesso anziché a quello del pagamento degli
interessi”. Rimarcato che la normativa antiusura ha inteso valorizzare “il profilo della
volontà collegato alla pattuizione degli interessi e quindi la responsabilità dell'agente”,
ha escluso che “la disciplina introdotta dalla legge n. 108 del 1996 potesse trovare
applicazione al rapporto intercorso tra la banca e la;
ha affermato in via Pt_2
conseguenziale la “legittimità della clausola determinativa del tasso di interesse” (pag. 8
dell'ordinanza n. 31653/2019), dichiarando “assorbite le ulteriori censure proposte dalla
ricorrente, riflettenti la difformità delle modalità di determinazione dei tassi-soglia
adottate dal c.t.u. rispetto a quelle previste dalle istruzioni della Banca d'Italia” (pag. 9
7 dell'ordinanza della Cassazione); cassata la sentenza nei limiti segnati dai motivi accolti,
ha rimesso la causa dinanzi a questa Corte di Appello, cui ha demandato di provvedere anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
ha riassunto il giudizio chiedendo, in via istruttoria, “il richiamo del Parte_1
c.t.u. affinché proceda al ricalcolo del rapporto di conto corrente per cui è causa con
applicazione dei tassi convenzionali” e, nel merito, la condanna delle fideiubenti CP_2
e al pagamento del saldo passivo del conto corrente già intestato
[...] Controparte_3
a nonché la condanna di costoro, unitamente a in qualità di Parte_2 CP_4
erede di ed entro i limiti della quota ereditaria, alla restituzione delle Persona_3
somme corrisposte in esecuzione della cassata sentenza della Corte di Appello.
Costituitesi, e hanno: Controparte_2 Controparte_3
- eccepito di aver provveduto, in qualità di fideiussori “a versare sul conto corrente le somme
necessarie per la ricostruzione della provvista” (pag. 9 della comparsa di costituzione nel giudizio riassunto), così vantando una legittimazione in proprio all'esercizio dell'azione di ripetizione;
- chiesto disporsi “nuova c.t.u. al fine di determinare l'eventuale applicazione di tassi usurari
sui rapporti bancari in questione alla luce della norma di cui all'art. 644 co. 1 e 3 del cod.
pen., e comunque ove sia esclusa l'usura originaria verificare i tassi di interesse che hanno
superato nel corso del rapporto anche l'usura oggettiva di cui alla l. 108\1996,
8 successivamente alla sua entrata in vigore, da ricondurre al tasso legale” (pag. 10 della comparsa di costituzione nel giudizio riassunto);
- chiesto accertarsi il saldo effettivo del conto corrente.
Le indicazioni espresse dalla Corte di Cassazione guidano nella disamina delle domande proposte in questo giudizio di rinvio.
Costituito il rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 7085700/51513 con apertura di credito fino a £ 200.000.000 intestato a con contratto del 1.8.1991, deve Parte_2
escludersi l'applicabilità della disciplina introdotta dalla legge 7 marzo 1996 n. 108.
Nell'esercizio della loro funzione nomofilattica, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
con sentenza n. 24675 del 19.10.2017, che l'ordinanza di rinvio n. 31653/2019 ha dichiarato di condividere e ribadire, hanno negato rilevanza, in vista dell'applicazione delle conseguenze sanzionatorie di cui dell'art. 1815 c.c. II comma, all'usura sopravvenuta nell'accezione che a tale locuzione si assegna per designare contratti antecedenti all'entrata in vigore della L. n.
108/1996, ma non ancora esauriti, in cui il tasso di interessi “a seguito dell'operatività del
meccanismo previsto dalla stessa legge per la determinazione della soglia oltre la quale un
tasso è da qualificare usurario, si riveli superiore a detta soglia”. Ha affermato invero la
Suprema Corte che:
- “è priva di fondamento … la tesi della illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un
tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti
9 successivi), alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla L. n. 108, superi
tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi”;
- ciò in quanto il divieto dell'usura e in particolare il divieto di pretendere un tasso d'interesse superiore alla soglia dell'usura come fissata in base alla legge “è contenuto nell'art. 644 c.p.;
le (altre) disposizioni della L. n. 108, cit., non formulano tale divieto, ma si limitano a
prevedere (per quanto qui rileva) un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale
gli interessi sono considerati sempre usurari a mente, appunto, dell'art. 644 c.p., comma 3,
novellato (che recita: "La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre
usurari"). La L. n. 108, art. 2, comma 4, cit. (che recita: "Il limite previsto dall'art. 644 c.p.,
comma 3, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso...") definisce,
sì, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ma si tratta appunto del limite
previsto dall'art. 644 c.p., comma 3, essendo la norma penale l'unica che contiene il divieto
di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione
di denaro o di altra utilità.
- una sanzione che implica il divieto di usura è contenuta anche nell'art. 1815 c.c., comma 2
“il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo,
nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla L. n. 108”.
- la qualificazione di un tasso come usurario non può dunque prescindere dall'art. 644 c.p.;
per l'applicazione del quale, “però, non può farsi a meno perchè così impone la norma
10 d'interpretazione autentica - di considerare il "momento in cui gli interessi sono convenuti,
indipendentemente dal momento del loro pagamento";
- la tesi che limita l'efficacia della norma di interpretazione autentica alla sola sanzione penale
è priva di fondamento “perchè in tanto è configurabile un illecito civile, in quanto sia
configurabile la violazione dell'art. 644 c.p., come interpretato dal D.L. n. 394 del 2000, art.
1, comma 1. E)”;
- l'interpretazione offerta alle disposizioni della L. n. 108, non contrasta con la loro ratio,
volta a disegnare un meccanismo di efficace contrasto del fenomeno usurario, rispetto alla quale è “coerente una disciplina che dà rilievo essenziale al momento della pattuizione degli
interessi, valorizzando in tal modo il profilo della volontà e dunque della responsabilità
dell'agente”.
Conclude dunque la Corte per l'impossibilità di affermare “sulla base delle disposizioni della
L. n. 108 del 1996, diverse dall'art. 644 c.p., e art. 1815 c.c., comma 2, come da essa novellati,
che il superamento del tasso soglia dell'usura al tempo del pagamento, da parte del tasso
convenzionale inferiore a tale soglia al momento della pattuizione, comporti la nullità o
l'inefficacia della corrispondente clausola contrattuale o comunque l'illiceità della pretesa
del pagamento del creditore” e soggiunge che neppure è ragionevole pervenire, valorizzando il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, alla conclusione della illegittimità
della pretesa e alla soluzione della sostituzione automatica di clausola con riconduzione del tasso degli interessi convenzionali a quello soglia, non potendo qualificarsi “scorretta la
11 pretesa in sè di quegli interessi, corrispondente a un diritto validamente riconosciuto dal
contratto”.
Questa la chiara enunciazione nomofilattica da applicare anche alla vicenda in esame, non può trovare accoglimento il motivo di impugnazione sviluppato dai fideiussori con l'atto di appello che ha dato avvio al procedimento R.G. n. 1286/2012, definito da questa corte con la sentenza cassata.
La soluzione non muta neppure ritenendo necessaria la ripetizione dell'accertamento di usurarietà in occasione (e in conseguenza) della modifica delle condizioni di concessione del credito intervenuta il 26.8.1997, in epoca successiva all'entrata in vigore della L. n. 108/1996.
Prevedeva quel contratto la conferma dell'affidamento per £ 200.000.000 al tasso debitore,
intrafido ed extrafido, del 18%, oltre all'applicazione della commissione di conto dello 0,50%
e di “spese di liquidazione: £ 50.000 per trimestre se il conto opera su saldi debitori anche
saltuari”.
Il carico economico correlato all'operazione di credito rimane, invero, contenuto entro la soglia usuraria che il d.m. n. 24.6.1997 fissava, per le aperture di credito in conto corrente di importo superiore a £ 10.000.000, nel 19,68% (TEGM = 13,12) posto che:
- il saggio degli interessi debitori maggiorato per effetto della capitalizzazione trimestrale ascende al 19,26%;
12 - lo scarto tra TAE (tasso annuo effettivo comprensivo della capitalizzazione infrannuale)
e tasso soglia usura è tale da assorbire la, peraltro, modesta incidenza delle spese di liquidazione trimestrale, adeguatamente determinate in forma scritta;
- nessuna incidenza può attribuirsi alla commissione di massimo scoperto, dichiarata nulla dal Tribunale con statuizione non gravata da impugnazione da parte della banca, che, in quanto priva di efficacia, non concorre dunque a determinare il carico preteso dalla banca a fronte dell'erogazione del credito.
Escluso il carattere usurario delle condizioni di concessione del credito, deve ora accedersi all'esame della domanda di determinazione del saldo del rapporto riproposta da entrambe le parti.
La definizione di tale domanda è direttamente condizionata dalla regola dell'acquiescenza parziale codificata al comma II dell'art. 329 c.p.c..
Va al riguardo considerato che:
I) il Tribunale:
* ha riscontrato la nullità: a) della capitalizzazione trimestrale dei soli interessi debitori dalla data di accensione del rapporto (1.8.1991) fino alla sua regolarizzazione, con adeguamento alle disposizioni del novellato art. 120 T.U.B., intervenuta il 30.6.2000; b) della clausola in tema di commissione di massimo scoperto;
* in conseguenza, ha disposto espungersi dal saldo finale del rapporto: a) l'effetto della capitalizzazione trimestrale, ad essa sostituendo quella annuale, dalla data della prima
13 operazione registrata negli estratti conto prodotti in atti (1.1.1993) sino al 30.6.2000, quindi il mantenimento della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori;
b) gli addebiti a titolo di c.m.s. per tutta la durata del rapporto;
II) i fideiussori non hanno impugnato la declaratoria di regolarizzazione del rapporto dopo il
30.6.2000, ne hanno contestato la sostituzione della capitalizzazione trimestrale con quella annale sino al 30.6.2000, soluzione alla quale hanno anzi espressamente aderito insistendo,
nell'atto di appello che ha dato avvio al giudizio n. 1286/2012 R.G. (deciso con la sentenza cassata dalla Suprema Corte) affinché fossero escluse dal calcolo del saldo del rapporto “sia
la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi che le commissioni di massimo scoperto
e le spese, effettuando la capitalizzazione annuale tanto degli interessi attivi che passivi ex
artt. 820 e 1284 2° comma c.c. (trattandosi, questa sì, di pratica conforme ad un uso
normativo)” (pag. 9 dell'atto di appello notificato da Controparte_2 Persona_3
e a il 2.7.2012);
[...] Controparte_3 Controparte_1
III) l'appello incidentale proposto da aveva a oggetto esclusivamente la Controparte_5
regolamentazione delle spese di lite.
Ne consegue che, una volta escluso il carattere usurario delle pattuizioni contrattuali, ovvero il cuore delle censure sollevate dai fideiussori con l'originaria impugnazione, non può che registrarsi la formazione del giudicato interno sulla statuizione del Tribunale di Trapani –
Sezione distaccata di Alcamo che, espunte le voci dichiarate nulle, ha accertato il saldo alla chiusura del rapporto in € 92.318,85 e ha condannato i fideiussori al relativo pagamento oltre
14 interessi al saggio convenzionale dal 3.3.2004 sino al dì dell'effettiva corresponsione, in favore dell'istituto bancario.
Conclusivamente, dunque, l'appello già proposto da Controparte_2 Persona_3
e con atto di citazione notificato a il 2.7.2012
[...] Controparte_3 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Trapani – Sezione distaccata di Alcamo n. 78 del
18.5.2011 deve essere respinto.
Inoltre, poiché:
- la Corte di Cassazione ha rilevato il difetto di legittimazione, sostitutiva o in proprio, dei fideiussori, osservando -con statuizione insuscettibile di revisione per effetto della blanda,
peraltro indimostrata e in ogni caso tardiva allegazione delle convenute in riassunzione di aver “provveduto direttamente a versare sul conto corrente le somme necessarie per la
ricostruzione della provvista” (pag. 9 della comparsa di costituzione nel giudizio riassunto)-
che “non poteva d'altronde ritenersi che gli appellanti vantassero un autonomo titolo alla
restituzione, non essendo stato allegato né provato che essi avessero provveduto al
pagamento dell'importo dovuto a titolo di saldo debitore” (pag. 5 Cass. ord. n. 31653/2019);
- è incontestato che l'istituto bancario, odierno attore in riassunzione, ha eseguito la sentenza della Corte di Appello versando l'importo di € 49.349,27;
la domanda di ripetizione da questo avanzata merita accoglimento, così che CP_2
e in solido tra loro e con erede di
[...] Controparte_3 CP_4 Persona_3
sino alla concorrenza per costui della quota ereditaria, devono essere condannanti alla
[...]
15 restituzione dell'importo di € 49.349,27, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla data della domanda (tale intendendosi l'atto di citazione in riassunzione notificato a
[...]
il 11.3.2020 a il 5.3.2020 e a il 3.2.2021) Controparte_2 Controparte_3 CP_4
sino al dì dell'effettivo pagamento. Non può invero che ritenersi integrata, in considerazione della natura giudiziale del titolo in forza del quale è avvenuto il pagamento, la buona fede degli accipienti.
La soccombenza dei fideiussori ne giustifica la condanna al pagamento in favore dell'attore in riassunzione delle spese:
- del giudizio di appello, che si liquidano, in misura prossima ai valori medi del d.m. n.
55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 52.001 ed euro 260.000, in € 11.800,00,
oltre c.p.a. e iva come per legge e spese generali secondo tariffa;
- del giudizio di cassazione, che si liquidano in funzione dei medesimi parametri, in €
7.100,00, di cui € 3.200,00 per la fase di studio, € 2.200,00 per la fase introduttiva ed €
1.700,00 per la fase decisionale, oltre esborsi per contributo unificato e marca da bollo se corrisposti, iva e c.p.a. nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014;
- del presente giudizio di riassunzione, che si liquidano in misura prossima ai medi delle cause di valore compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (avendo Parte_1
dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo un valore della causa pari a € 50.000) in €
7.604,00, di cui € 804,00 per esborsi, € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la
16 fase introduttiva ed € 3.400,00 per la fase decisionale, oltre iva e c.p.a. nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando nella contumacia, qui dichiarata, di CP_4
in qualità di erede di , nel giudizio riassunto da
[...] Persona_3 Parte_1
in esito alla ordinanza della Corte di Cassazione n. 31653/2019, con atto di citazione
[...]
notificato a e , in proprio e quali eredi di Controparte_2 Controparte_3 [...]
nei giorni 5 e 11 marzo 2020 e a , in qualità di erede di Per_3 CP_4 [...]
, il 3 febbraio 2021; Per_3
rigetta l'appello proposto da , e , Controparte_2 Persona_3 Controparte_3
con atto di citazione notificato il 2.7.2012 a avverso la sentenza n. 78 Controparte_1
emessa dal Tribunale di Trapani – Sezione distaccata di Alcamo il 18 maggio 2011, che conferma;
condanna e , in proprio e quali eredi di Controparte_2 Controparte_3 [...]
, in solido tra loro e con , in qualità di erede di , Per_3 CP_4 Persona_3
quest'ultimo entro il limite della quota ereditaria, al pagamento di € 49.349,27, oltre interessi al saggio legale con decorrenza, per ciascuno, dalla data della notifica dell'atto di citazione in riassunzione sino al dì dell'effettiva corresponsione;
condanna i convenuti in riassunzione a rifondere a le spese di lite, Parte_1
liquidate in € 11.800,00 , oltre c.p.a. e iva come per legge e spese generali secondo tariffa per
17 il giudizio di appello;
in € 7.100,00, oltre esborsi se versati, c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione e in €
7.604,00 oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e per spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, per il presente grado di giudizio, così come specificato in motivazione.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 19 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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29 e 30 del loro atto di impugnazione” (ordinanza del 11.12.2012), che il confronto tra i tassi