Decreto cautelare 30 maggio 2025
Ordinanza cautelare 6 giugno 2025
Accoglimento
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10/12/2025, n. 9702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9702 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09702/2025REG.PROV.COLL.
N. 03701/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3701 del 2025, proposto da
Azienda Agricola SC IO s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Botasso, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alfredo Studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30;
contro
AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 252/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate-Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 il Cons. AS AT e udito per la parte appellante l’avvocati Paolo Botasso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso dinanzi al TAR per il Piemonte (n.r.g. 1110/2021) l’azienda appellante ha impugnato la cartella di pagamento n. 110 2021 00360351 04 000, e il ruolo ivi indicato, emessa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, inviata via PEC il 19.9.2021, con cui è stato richiesto il pagamento di 705.206,50 € a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne lattiere 2002/2003, 2007/2008 e 2008/2009.
2. Il ricorso era affidato a plurime censure riguardanti in parte vizi propri della cartella e in parte vizi derivati dagli atti pregressi che, riassuntivamente, riguardavano:
(i) il contrasto tra la normativa interna e quella comunitaria in relazione al meccanismo di determinazione del prelievo supplementare;
(ii) l’eccesso di potere per carenza istruttoria, eccesso di potere come conseguenza della violazione della legge penale con riferimento agli articoli 470 e 323 c.p., violazione dell’art. 13 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, contrasto dell’istruttoria svolta in sede penale;
(iii) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione sotto molteplici profili, violazione di legge in relazione agli artt. 8-ter e 8-quinquies del decreto legge 10.2.2009 n. 5, convertito in legge 9.4.2009 n. 33 ed ai principi di buon andamento e trasparenza della P.A. di cui all’art. 97 Cost., violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 10 della legge 7.8.1990 n. 241;
(iv) la violazione dell’art. 7 della legge 27.7.2000, n. 212 e dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241, eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione;
(v) la prescrizione del credito;
(vi) la violazione dell’art. 25 del DPR 29.9.1973 n. 602, intervenuta decadenza del preteso diritto di AG di attivare la procedura di riscossione coattiva, eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta;
(vii) la violazione di legge in relazione agli artt. art. 3-bis, 6, 6-ter del d.lgs. 7.3.2005 n. 82, all’art. 16-ter del d.l. 18.10.2012, n. 179 ed all’art. 3-bis della legge 21.1.1994, n. 53, nullità della cartella impugnata per inesistenza ovvero nullità insanabile della notifica.
3. Il TAR Piemonte ha disposto istruttoria a carico di AGEA allo scopo di ricostruire il quadro fattuale del contenzioso proposto dall’azienda per le campagne oggetto del ricorso, in particolare per stabilire se siano intervenuti dei giudicati e se esistano atti interruttivi dell’eccepita prescrizione; infine ha chiesto delucidazioni sulla corrispondenza tra l’estratto di ruolo e la cartella di pagamento.
4. Nel corso della causa AG ha fornito le informazioni e ha depositato documenti, mentre la parte ricorrente, con memoria del 6.5.2024, ha depositato l’intervenuta sentenza del medesimo TAR Piemonte n. 1028 del 25.11.2022 con la quale era stata accertata l’illegittimità del prelievo quantificato imputato alla società agricola SC IO s.s. relativamente alle campagne 2002/3, 2007/8 e 2008/9.
5. Ad esito del giudizio, il TAR per il Piemonte ha respinto tutte le censure dedotte dalla società agricola ricorrente.
6. Il gravame proposto dall’azienda appellante è fondato su due motivi di impugnazione.
6.1. Con il primo motivo (rubricato: “ Violazione dell’art. 2909 c.c.; illegittimità derivata della cartella di pagamento n. 11020210036035104000 per essere, nelle more del giudizio RG. 1110/2021, intervenuto l’annullamento giudiziale (sentenza del TAR Piemonte n. 1028/2022) dei provvedimenti impositivi relativi alle annate lattiero casearie 2002/2003, 2007/2008 e 2008/2009. ”) si censura la sentenza per aver disatteso l’intervenuto giudicato riguardante gli atti impositivi relativi alle annate lattieri caseari 2002/2003, 2007/2008 e 2008/2009.
6.2. Con il secondo motivo di appello la società agricola reitera le sue censure di primo grado che riguardano il contrasto tra normativa interna e quella comunitaria in materia di quote latte.
7. Si sono costituite in resistenza le amministrazioni appellate che con la memoria depositata il 29.5.2025 hanno chiesto il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza gravata.
8. Con l’ordinanza n. 2010 del 6.6.2025 la Sezione ha accolto l’incidentale domanda di sospensione degli effetti della sentenza, “ considerato che, ad un primo sommario esame, tipico della fase cautelare, le censure dedotte siano meritevoli di approfondimento, soprattutto per quanto riguarda il vizio da illegittimità derivata per essere, nelle more del giudizio di primo grado, intervenuto l’annullamento giudiziale (sentenza TAR Piemonte n. 1028 del 2022, non appellata da AGEA e ADER, che ha annullato i provvedimenti impositivi relativi alle stesse annate lattiero-casearie oggetto della cartella ordinando il ricalcolo) ”.
9. Nei termini di rito l’appellante ha depositato una memoria di replica, insistendo nell’accoglimento dell’appello.
10. All’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
11. L’appello va accolto per l’assorbente fondatezza del primo motivo dedotto.
12. Respingendo la tesi della società agricola ricorrente riguardante l’invalidità derivata della cartella di pagamento, come emergente dall’intervenuto giudicato del TAR Piemonte n. 1028/2022, il primo giudice argomentava che “ questo Tribunale era pervenuto all’annullamento della suddetta intimazione di pagamento sulla base di una rappresentazione parziale dei fatti in quanto né la ricorrente né l’Amministrazione (che, in quel giudizio, nemmeno si era costituita) avevano evidenziato la pendenza (e, per la campagna 2007/08, addirittura la definizione) dei ricorsi sui presupposti atti di prelievo supplementare, deve in ogni caso evidenziarsi che la cartella di pagamento oggetto della presente impugnazione trova il proprio fondamento non nell’intimazione di pagamento cui fa riferimento la ricorrente, ma appunto negli atti impositivi del prelievo supplementare per le annate di riferimento, che hanno determinato l’insorgenza della pretesa creditoria di AG. L’intimazione di cui al richiamato art. 8 quinquies è stata, infatti, prevista dal legislatore quale atto essenzialmente prodromico all’eventuale accesso alla rateizzazione prevista dalla stessa norma sulle somme già esigibili, con contestuale sospensione di ogni procedura di recupero, da attivare o riattivare solo in caso di mancata adesione o decadenza dalla predetta rateizzazione. (…) Cosicché l’annullamento dell’intimazione di pagamento non si riverbera sulla successiva cartella di pagamento qui impugnata, poiché non può incidere sulla definitività dei precedenti atti di prelievo supplementare (e dei crediti da questi ultimi individuati) rispetto ai quali la cartella di pagamento si pone, pertanto, come atto conseguenziale dovuto, prodromico alla successiva riscossione esattoriale. La definitività dei presupposti atti di prelievo preclude, quindi, alla ricorrente la facoltà di avvalersi (attraverso l’impugnazione della successiva cartella di pagamento) degli arresti della Corte di Giustizia, i quali trovano un limite nell’inoppugnabilità dell’atto presupposto (…) o nel passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della relativa impugnazione. ”
13. La sentenza della seconda Sezione del TAR per il Piemonte, n. 1028/2022, pubblicata il 25.11.2022, non appellata e quindi passata in giudicato, aveva – contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza oggi gravata – annullato la comunicazione di AGEA accertando “ l’illegittimità del prelievo quantificato in modo non legittimo ”. Più in particolare, con la decisione del 2022 il TAR riteneva che “ meritano invece accoglimento le doglianze relative alla determinazione del prelievo mediante ricorso alla cd. compensazione nazionale. Gli importi indicati nel provvedimento impugnato, iscritti nel registro nazionale debiti, sono stati determinati ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 49/2003, conv. con L. n. 119/2003 (recante “Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”) ai sensi del quale: “a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette, sono determinati dalla somma della quota A e della quota B di cui all'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, considerando le riduzioni apportate ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, e delle assegnazioni integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e dell'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79. Dagli atti di causa emerge, pertanto, che i prelievi siano stati computati applicando anche i metodi di compensazione e riassegnazione previsti dal combinato degli artt. 1, comma 8, e 21 del D.L. n. 43/1999, conv. con l. n. 118/1999 che, secondo la più recente giurisprudenza comunitaria e nazionale, sono contrari al diritto comunitario. L’amministrazione non ha fornito elementi di prova volti ad escludere che, nel caso concreto, tali compensazioni/riassegnazione non siano state computate ai fini del calcolo dei prelievi. ”
14. Con il ricorso sub n.r.g. 280/2016 la società agricola non aveva solamente impugnato l’intimazione ex legge n. 33 del 2009, ma anche il presupposto ruolo ordinario nonché “ ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento ”. Il TAR aveva quindi annullato espressamente il prelievo impositivo relativo alle annate lattiere 2002/2003, 2007/2008 e 2008/2009, costringendo l’Amministrazione ad un complessivo ricalcolo del prelievo supplementare. Dal testo di tale motivazione emerge chiaramente l’annullamento degli atti impositivi del prelievo supplementare e tale medesima pronuncia, passata in giudicato, determinava l’illegittimità derivata della cartella di pagamento impugnata, avente ad oggetto le stesse annate lattiero-casearie 2002/2003, 2007/2008 e 2008/2009.
15. Le Agenzie appellate eccepiscono l’inammissibilità della censura, poiché l’azienda ricorrente avrebbe già adito l’Autorità Giudiziaria, che avrebbe emesso vari provvedimenti (sentenze e decreti). I prelievi supplementari contestati sarebbero esigibili ai sensi dell’art. 8 quinquies, comma 1, legge n. 33/2009, non essendoci sospensioni giurisdizionali. Prima della cartella impugnata, sarebbe stata notificata al produttore un’intimazione (AGEA.AGA.2015.0097493) relativa a diverse campagne, seguita da richiesta e accoglimento della rateizzazione da parte di AG, invio e sottoscrizione del contratto di rateizzazione, successiva mancata adesione e mancato pagamento. Con la sottoscrizione del contratto di rateizzazione, il ricorrente avrebbe riconosciuto il debito.
16. Queste deduzioni non riescono però a confutare le censure dell’illegittimità derivata della cartella del 2015, dovendo sottolineare che la pronuncia del 2022 è successiva rispetto alle sentenze richiamate da AGEA. Come è noto, in presenza di un contrasto tra giudicati è da considerare prevalente quello successivo, poiché più recente e idoneo a rappresentare la situazione giuridica definitivamente accertata tra le parti. Ma quel che più rileva è che il TAR nel 2022 ha accertato definitivamente l’illegittimità del calcolo del prelievo applicando i metodi di compensazione e riassegnazione previsti dal combinato degli artt. 1, comma 8, e 21 del D.L. n. 43/1999, conv. con l. n. 118/1999, che erano stati giudicati contrari al diritto comunitario e ha quindi ordinato un complessivo ricalcolo del prelievo. Questo non risulta avvenuto essendo gli importi nella comunicazione del 2015, annullati dal TAR con la sentenza del 2022 e gli importi contenuti nella rieditata cartella del 2021 completamente identici. Come recentemente osservato dalla Sezione, “ il TAR ha comunque sul piano conformativo ordinato il ricalcolo del prelievo 2001/2002 e 2002/2003 secondo una statuizione di “anticomunitarietà” del calcolo a suo tempo effettuato secondo i meccanismi nazionali comunque giudicati illegittimi, passata in giudicato. Di talché l’irrilevanza della censura, che va pertanto respinta ” (Cons. Stato, sez. VI, n. 9024/2025, par. 8). All’intervento giudicato che ha cristallizzato l’illegittimità del presupposto della cartella consegue l’illegittimità derivata della successiva cartella di pagamento per non aver considerato l’ordine giudiziale del ricalcolo del debito. Ed è stato anche più volte rilevato che “ quanto alla sorte della cartella di pagamento a seguito del sopravvenuto annullamento dell’atto impositivo, non può che condividersi l’affermazione del Tar per la quale il venir meno dei presupposti atti di prelievo comporti l’invalidità derivata, ovvero l’inefficacia (sopravvenuta), degli atti di riscossione che in detta pretesa trovano il loro presupposto ” (Cons. Stato, sez. VI, n. 394/2024).
17. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663; sez. I, 27 dicembre 2013 n. 28663).
18. Le spese del doppio grado di giudizio sono a carico delle parti appellate, in considerazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla la cartella di pagamento gravata nei limiti di cui in motivazione, con obbligo per AG di procedere alla rideterminazione del prelievo. Condanna le parti appellate alla rifusione delle spese di lite per il doppio grado di giudizio in favore della parte appellante che si liquidano in 4.000 Euro (quattromila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IO De LI, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
AS AT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AS AT | IO De LI |
IL SEGRETARIO